& IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E 1 SUOI RECENTI PROGRESSI l Storia del Diritto ixiter nazionale privato* E. L. CATELLANI IL PRIVATO E I SUOI RECENTI PROGRESSI SECONDA EDIZIÓNE RIVEDUTA ED AMPLIATA I. Storia dal Diritto internazionale privato. TORINO UNIONE TIPOGRA FIGO-EDITRICE 33, Via Carlo Alberto, 33 1895 Dir UH dì traduzione e riproduzione riservati. ALLA BENEDETTA MEMORIA DI MIO PADRE TENUE TRIBUTO DI RICONOSCENZA FIGLIALE AL LETTORE La p cima edizione di questo lavoro ebbe una fortuna che non avrei osato sperare. Credo però che, nell accin¬ germi a pubblicare la seconda edizione, avrei errato se mi fossi lasciato tentare a ristampare il libro tal quale, o se mi fossi limitato a poche mutazioni di forma. Ai tre volumi della prima edizione mi parve anzitutto necessario premetterne uno che trattasse a fondo dello sviluppo storico del diritto internazionale privato fin dalle prime origini sue. La mancanza di un tale lavoro ed il convincimento che una trattazione storica esauriente contenga in sé non poca parte della scienza, mi sorressero nell’ardua fatica ; ed ora, dopo parecchi anni di ricérche, pubblico questa parte del tutto nuova del mio studio. Ma anche agli altri tre volumi della prima edizione, non poche aggiunte e modificazioni saranno rese neces¬ sarie, nella prima parte dall’operosità scientifica di questi ultimi anni, di cui è pur d’uopo tener conto; nella seconda parte dai mutamenti e dai nuovi sviluppi del diritto posi¬ tivo; nell’ una e nell’altra dal risultato dei miei studii ulteriori. Senza mutare del tutto l’economia generale del lavoro e la distribuzione delle sue parti, ho cercato pertanto di dare in questa seconda edizione, coll’aggiunta del presente volume e colla diligente revisione degli alili tre che segui¬ ranno, una integrazione della prima. Nè ho trascurato i consigli avuti da egregi amici e colleghi, ai quali sono dop¬ piamente grato: e per il buon viso fatto al mio libro, e per la parte che hanno indirettamente avuta nel l’emen darlo. DIRITTO IN 'FERN AZIONALE PRIVATO ED I SUOI RECENTI PROGRESSI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1* Oggetto' del presente studio, — m Antecedenti storici, — 3. Operosità scientifica individuale. — 4. Operosità scientifica collettiva. — 5. Legislazione e giurispru¬ denza» — tì. Attività della diplomazia. — 7. Analogie. — S* Diritto privato inter¬ nazionale ilei paesi non cristiani. 1. — Im prendo ad esporre, ed a raffrontare collo sviluppo del diruto positivo, l’operosità che negl ì ultimi tempi la scienza e la diplomazia tono spiegala nello scopo di formulare e far accogliere dagli Stali regole precise pei1 di ri mere i conili iti di diritto intema¬ zionale privalo. È una pagina interessante della storia contemporanea, non imme¬ ritevole certamente dell'attenzione profonda dello storico e del giu¬ rista. Se la si studiasse col pensiero rivolto sol Un lo a cjaelle alte aspirazioni di fratellanza umana che furono sempre il retaggio di qualche spìrito eletto e che formano una delle piti alte idealità della epoca nostra, non se ne potrebbero trarre di certo grandi conforti, nè molla lidiicia nel progresso delle leggi e del costume; ma chi la stufili senza dimenticare il passato, potrà dedurne provvidi insegna- menti e riconoscere con gioia quelle vittorie che, lentamente sì, ma senza posa, vanno spianando al progresso umano i campi del suo fati¬ coso cammino. Cosi, rendendo omaggio alla scienza per i suoi trionfi e notandone accanto a questi gii insuccessi, potrò forse accennare, almeno in parte, alle cause che impedirono finora l’adozione di regole t — Giteli, a ni, Diritto Ini. prU\t voi* L 2 Ce pi Lofio p ritti u universali per risolvere i conflitti internazionali di lìiriiio privalo, e formulare quelle speranze di risultati diesi possono ragionevolmente nutrire in un prossimo avvenire. 2. — Ciò elle mi propongo di limitare forma l’ ultima fase di uri grande e complicalo svolgimento, che risale ad età remote; e la nar¬ razione ne apparirebbe monca ed imperfetta qualora non se ne mo¬ strasse il legame coi suoi antecedenti. Sarà dunque necessario anzi¬ tutto riandare a brevi tratti la storia del nostro soggetto fino dai suoi antichissimi tempi, e, giunti al presente secolo, studiarne i progressi, scomponendoli nei loro vari i fattori . 3. Per conseguire tale scopo, coro incerò col Savigny, cui spelta il nome di creatore dell’indirizzo ormai prevalente nel diritto pri¬ vato internazionale. Senza trascurare t migliori rappresentanti iuter- medii della scienza tedesca, giungerò poi fino al Von Bar, che può dirsi attualmente del Savigny il successore più degno. E, come in Germania, così negli altri Stati dove queste ricerche son venute fio¬ rendo, cercherò di studiare, in relazione specialmente al nostro paese, i progressi principali della scienza contraddistinti dai nomi dei mag¬ giori suoi rappresentanti . Dopo avere pertanto accennato alle principali scuole che al tempo del Savigny si dividevano il campo, il Mancini ci farà assistere all’au¬ rora di quel principio di nazionalità che, proclamato dal nostro grande giureconsulto dalla cattedra di Torino, quando il proclamarlo in ogni altra parte d'Italia sarebbe stato consideralo un delitto, fu fecondo poi di tanto splendido risultameli lo nel campo del diritto pubblico, senza restare privo d'influenza in quello del diritto privalo, e, san¬ cito coll’autorità del legislatore nel titolo preliminare del nostro Codice, diede all’ Italia anche in questo secolo, come lo aveva avuto fin dal tempo di Bartolo e di Gentili, il primo posto nello studio e nella pratica del diritto internazionale. La cattedra del Mancini attrasse una schiera di nobilissimi ingegni all’amore deila scienza del diritto nei tempo stesso che li accendeva coll’amore deila patria, e ne usci quella scuola italiana che, combat¬ tuta da alcuni ed acclamata e seguita da altri, merita pure incontesta¬ bilmente un posto onorevolissimo nel campo del sapere giuridico. Studierò le indagini dì tale scuola nelle opere di quei pubblicisti che ne furono o rie sono i maggiori rappresentanti nel campo del diritto privato, e specialmente nei lavori del Fiore che, con [sturi ii tanto vasti e comprensivi, vi portò un largo contributo di novità di pensiero, E lutvodu&iunfc Éì il valore di quella scuola riuscirà tanto maggiormente dimostralo, q f|ndo ne scorgeremo più tardi l'influenza, oltre i con Pini del nostro paese, nelle monografìe, nei lavori dei Congressi e nelle stesse discus¬ sioni dei Parlamenti. L’indirizzo e la (figurina ne appariranno portali al massimo svi¬ luppo nelle opere del Laurent, che, dopo aver varcati i settan Panni, ne pubblicava un completo sistema, e che, per l’indole dell’anima e della mente, pel suo profondo sapere di giurista e per la sua fede incrollabile di filantropo, era atto quant -altri mai a far progredire una scienza, la quale non è altro che l'affermazione della giustizia e della morale applicate nelle maggiori proporzioni finora conosciute sulla terra. Un giureconsulto che onorava la Svizzera sua patria e la scienza, cui volle dedicare lo studio assiduo e la mente perspicua, imprese egli pure, negii ultimi anni della sua vita, a combattere in nome del diritto l’ isolamento egoistico delle legislazioni, ma nel tempo stesso egli combatteva in nome delia scienza la scuola italiana e sopraLiillo il Laurent. Sarebbe troppo manchevoli un’esposizione dei l’operosità scientifica contemporanea, se non tenesse gran conto di Carlo lìrocher e dei suoi studii originali, che, ispirandosi a quelli del Savigny, ne differiscono in parte nelle conseguenze, e se, esaminando i risultati del suo metodo minutamente analitico, non cercasse di ridurre alle sue vere e giuste proporzioni il dissidio che divideva questo giurista da quelli che lo avevano preceduto. In questi studii ed in quelli del- l’Asser, che, in tanto nobile agone, rappresentava l’Olanda con idee ben diverse da quelle dei suoi staiti lìirii dei secoli scorsi, è pure stu¬ diata a fondo la questione del diritto uniforme e dei trattati consi¬ derali come mezzi di evitare i conili ni. Cd entrambi quegli scrittori procedono con cri ieri i generalmente esatti alla selezione di quelle pani del diritto civile e della procedura, che son pili suscettibili d’un regolamento internazionale, e cui potrebbe rivolgersi più presto e con maggiori speranze l'opera della diplomazia. Se tali scuole riconoscono la propria origine nella dottrina di quei vecchi giureconsulti, che primi sostennero la personalità delle leggi, un'altra scuola, più ricca di tradizioni legislative e cerio non meno ricca di dotti rappresentanti, si collega agli antichi giuristi, che com¬ battevano in favore della territorialità. Ne troveremo i moderni rap¬ presentanti sopratutto nei paesi anglo-americani; ma anche in questi e nella frauda, se nello Story, nel Reeli x e nello llolland, avverti- Capitolo primo remo una tenacia assolala nel realismo tradizionale delle leggi anglo¬ sassoni, pur vedremo in altri, come nel Lawrence, nel Westlake e nei più recenii seri itoi-i francesi, manifestarsi l’influenza del prin¬ cipio di diritto personale e la condanna del principio opposto e di quella comìlas, che, come è il correttivo pratico, così è anche la sanzione logica dell’assoluta territorialità- delle leggi. 4. — Ogniqualvolta un gran numero di studiosi saltatici) coll’in¬ gegno in una stessa parte del sapere, sorse sempre in loro il desiderio di conoscersi, di corrispondere l'uno coll'altro e di affratellale intorno a qualche più arduo e complesso problema le proprie ricerche. I.'n movimento di questa natura contraddistinse nel secolo XV il rinasci¬ mento delle lettere, nel XVII quello delle scienze fìsiche, nel XVIII quello delie politiche, e così sorsero le Accadèmie letterarie italiane, l’Accademia del Cimento e quella dei Lincei, così quell'unione di pen¬ satori che precorsero la Rivoluzione francese, affermando neH'A'uc/- dopedia i diritti deli 'nomo. Anche nella scienza del diritto internazio¬ nale devesi tenere gran conio, oltreché dìel l'opera individuale cui sono venuto accennando, altresì di quella collettiva che. guidata da intenti scientifici e pratici ad un tempo, ha l’alta missione di com¬ pletare i lavori dello studioso e dì preparare la materia a quelli del diplomatico e dei legislatore. Quest’operosità collettiva, iniziata dall’Associazione per il pro¬ gresso delle sciente sociali, che la interruppe nei 1865, risorse con maggior vigore nell’ Istituto di diritto internazionale fondato a Gand nel 1873 e nell'Associazione per la riforma e la codificazione de! diritto delle genti, costituita nello stesso armo a Bruxelles ; continuò nei vanii Congressi giuridici e sopratulto in quelli della Svizzera e della Ger¬ mania ed in quello italiano del 1880, e. organizzata un’opportuna propaganda in molte effemeridi, trovò una manifestazione concreta nei progetti di codificazione del Fumilo, del Petniseheveez, del J} I (mi¬ schi i, del Dudley Field e del Fiore, che formano, starei per dire, l’anello di congiunzione fra l’opera della scienza e quei là della legis¬ lazione. 5. — E qui, prima di giudicare i voti degli studiosi, e di esporre apprezzamenti e formulare giudizi ; sopratulto prima di esprimere speranze, par necessario esaminare, in relazione colle nonne di diritto intemazionale privato, lo stato aunale della legislazione e della giu¬ risprudenza, per potere, mercè la cognizione di ciò che è, limitare il giudizio su ciò che dovrebbe essere e su ciò che sarà possibile neH’av- inirodLifcioue 5 venire. T;ite indagine di diritto comparato sarà senza dubbio la più laboriosa, e più voluminosa delle altre riuscirà la parte del lavoro che vi si riferisce. Nè potrebbe essere diversamente. Un libro che, dopo l’esposizione delle varie dottrine, volesse dare di quelle un giu¬ dizio e trattare ad tip tempo dell’opera diplomatica e del suo avvenire, senza tener conto dello stato attuale de! diritto positivo, riuscirebbe senza dubbio non solo incompleto nel suo svolgimento, ma manche¬ vole nei suoi criteri i di giudizio e in gran parte arbitrario nelle sue affermazioni. Ma quando del diritto comparato si voglia tener conto, tanta è la copia di fatti e di norme da raccogliere e da coordinare, che, nonché poter essere brevi, nessuno può illudersi di evitare, anche rinunciando alla brevità, inesattezze e lacune. 6. — Giunti al termine di tale ricerca sarà dato di determinare se possa esistere un uniforme sistema universale di diritto interna¬ zionale privato; se la sua esistenza possa estendersi al mondo intero soltanto per alcuni gruppi di istituti, o riferirsi a tutto ii campo del diritto privalo nei rapporti dì certi gruppi di Stati ; ed in ogni modo quali siano veramente nell’epoca nostra, quali possano essere presu¬ mibilmente in un prossimo avvenire, nella cerchia più o meno vasta ad esso assegnata, i principi! fondamentali destinali ad ispirarlo, il grado del suo sviluppo e la misura della sua efficacia. 7. — A far più concreta la parte critica de! mio lavoro, mantenen¬ dola lontana cosi dalia sfiducia come dall’utopìa, terrò conto, a mano a mano che' se ne presenterà l’occasione, degli accordi internazionali già avvenuti in qualche campo più ristretto, cioè in quei gruppi di Stali che, o sono affini per razza e per tradizioni politiche, o sono indotti più facilmente a legami giuridici essendo già politicamente avvinti dal vincolo federale; tali sono, della prima specie i tre regni scandinavi, e della seconda la Svizzera e la Germania. 8. — Il diritto internazionale fu considerato lino ai nostri giorni quasi esclusivamente come il diritto delle genti cristiane; perciò nello studio del quale ho tracciato le lìnee principali, formano altrettante eccezioni tutti i rapporti di diritto privato fra Europei ed Americani da una parte, ed indigeni dall’altra, in lutti gli Stati musulmani, ed in quelli dell’estremo Oriente. KSr questi rapporti, lungi dal restare esclusi dal nostro studio, devono anzi formarne parte integrante, soprattutto; dopoché acquistarono tanto maggiore importanza, quanto più la facilità dei viaggi, la frequenza delle trasmigrazioni e la opero¬ sità dei commerci, li fecero diventare rapporti della vita quotidiana. fi Capìtolo urtino — Introduzione Io dovrò dunque almeno accennare, trattando dei vari! istillili, allo stato dì tali rapporti giuridici nei paesi musulmani, nella Cina e nel Giappone, ma sopra-ita lo nell' Egitto, dove tanto grande e il numero degli stranieri e dove si va esperi mainando da ventanni una deroga importantissima ai loro privilegi. I problemi che scaturiscono dallo stato eccezionale di questi paesi nella vita sociale delle nazioni, meriterebbero certamente un esame mollo piu minuto e prò Tondo dì quello die mi sarà possibile di con¬ sacrarvi, poiché dal modo di definire tale ordine di questioni dipen¬ derà che il diritto internazionale cessi d'essere il diritto esclusivo del- r Europa e delf America, per reggere, come voleva il Vico, V umanità delle nazioni. Capitolò secondo — Il Diritto iDieritaalouale pei vaio, eco. 7 CAPITOLO SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NEL SISTEMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE 9. Carattere assolutamente territoriale della sovrani Mi e dei suoi attributi. — 10. Varie specie di limiti all’ esercizio esclusivo della sovranità. — M. Sono tutti egu*l< mente informati a ragioni supreme d'ordine internazionale. 9. — Talora si pariti del diritto internazionale privato come d’una parte speciale del diritto privato; sovente come d’una parte del diritto internazionale del tutto autonoma e distinta dalie altre. E di quest’ul¬ timo modo di concepirlo abbiamo le prove così nelle pubblicazioni come nell’insegnamento. Ma poiché credo inesatto tale concetto ed erronea la partizione sulla quale vien fondato, non mi pare fuor di proposito dirne brevemente le ragioni (in da princìpio. Lo Stato, considerato in se stesso, apparisce, così nei lìmiti de! suo territorio, come nelle funzioni e nel l’estensione della sua sovra¬ nità, un organismo completo. Il suo territorio, determinato con pre¬ cisione materiale, segna con altretianta precisione giuridica ad un tempo il campo ed i limiti della sua azione sovrana. Sia in quanto si riferisce alla concezione ed alla sanzione delle leggi d’ogni maniera, sia in quanto ne riguarda la applicazione, la competenza di ciascuno Stato (comunque possa distribuirla nei rap¬ porti interni il diritto costituzionale) è, dal punto di vista internazio¬ nale, con tradii isti n la dalla più completa territorialità. Lo Stato cioè legifera e la legge delio Stato viene applicata in moda assoluto entro ai confini del territorio; e per converso la sovranità si estingue, e la legge cessa d'essere applicabile oltre quella frontiera. Assoluta al di qua ed evanescente ai di là del confine, la sovranità e tutte le attitu¬ dini che ne derivano sono attributi giuridici dello Stato nelle stesse proporzioni e nella stessa misura in cui il territorio ne è un atlributo materiale. La verità di questo principio è provala ogni qualvolta uno Stato pretende, e non può per solo effetto della propria sovranità, estendere la propria azione sui sudditi oltre i confini del territorio. 8 Capitolo mondo — 11 Birillo iajUlrn&iiaitttle privato Lo Stato può voler sorvegliare i suoi cittadini che ri trovano all’e¬ stero e richiamarli, quando occorra, per farli adempiere ai propri i obblighi verso il paese d’origine. Ma questa cestii unione od azione di proprie autori là, fuori del territorio, come può concepirsi, indi¬ pendentemente dall’assenso e dalla cooperazione dell’altro Stato, sul cui territorio quell’azione si vuol esercitare, senza una lesione dei diritti sovrani di quest'ultimo che la renda per ciò solo giuridica¬ mente impossibile? .Nello stesso modo, come potrà uno Stato essere obbligato, contro la sua volontà, a riconoscere negli stranieri attribuii diversi da quelli ritenuti nella sua legge come diritti del l'uomo? Come potrà ritenersi obbligalo a riconoscere quale comando di legge anche nel suo territorio il comando di una legge straniera, e ad astringere i propri i magistrali all’applicazione di leggi diverse da quelle del paese? Quando si consideri lo Stato in sé, in quella che potrebbe dirsi sua esistenza primordiale, nessuna ragione si trova nè negli attributi della sua personalità, nè nei primi pii informatori della sua legisla¬ zione, per modificare a suo vantaggio od a suo danno i limiti d’azione territoriale dell’una e dell'altra. Nessuna ragione se tie trova negli attributi della sua personalità, perchè quelli risultano dal rapporto fra la sovranità e il territorio abitato, e si riferiscono al bene della società, spiritualmente formala dai cittadini, ma fisicamente contenuta nel territorio. Nessuna ragione del pari se ne potrebbe trovare nei prio¬ ri pii informatori delia sua legislazione, poiché questa, in quanto a modo, non attinge ispirazione se non che dalle necessità giuridiche e pratiche considerate in relazione ad una data società, e in quanto ad estensione e ad intensità non può riguardare se non che i limiti del territorio dove il legislatore è sovrano, dove cioè gli compete la potestà di comandare. Il diritto internazionale privalo, che è tutto un sistema di limiti, non può ripetere i propri i fondamenti nè dal concetto dello Stato in sé, che è concetto essenzialmente assoluto, nè dagli attributi deilo Stato in genere; nè. infine dal suo diritto di legislazione, che tendendo di necessità a considerare per ciascun rattorto urta sola norma materiale ed a considerarla in modo assoluto, potrebbe ispirare il diritto uni¬ forme, ma non mai il diritto i ri ter nazionale privato. 10- bure nella pratica della vita in Leni azionai e si decampa da questo assoluto concetto della sovranità territoriale, nel senso che a ciascuna sovranità sia dato d irradiare oltre la front iera l’esercizio dei suoi altri butì, consentendo che si manifesti rii tanto nel proprio torri- nel sistema del DirvUo ìfltè^ia^&^e 9 torio refTeUo della sovranità degli altri Stali, Tali limili alTassoluta territorialità della leggeri vanno esplicando d’età in età sempre più numerosi in relazione con Lutti gli attributi della sovranità territoriale che i0|eressans» la vita giuridica degli individui ed il benessere della soci eira Gli Siati cooperano uniformemente alla protezione in lutto il mondo di certi dii itti considerali come attribuii della persona: per esempio rìntegntà personale e la libertà religiosa ; e s inducono a proteggere uniformemente certe esplicazioni del L ’ all i v 1 La personale od inLelletiiva, come la proprietà .artistica o l'attività economica, come il commercio o la proprietà industriale. Gli Stati del pari s'inducono i n se ni p re m aggi ori proporci o n i a eoo rd mare Te se re i z i o di alcune loro funzioni sociali: come la posta, il telegrafo e la circolazione mone- imi a. li dal complesso di tulle queste cooperazioni e coordinamenti, che modificano e legano V iniziativa singola e razione territoriale degli Stali nel campo del diritto costituzionale e di quello amministrativo, ne usci tutta una serie sempre crescente di limiti alla territorialità della sovranità e della legge* cui si vuol dar nome di diritto interna- zinnale amministrativo. I n fenomeno analogo avviene nel campo del diritto penale e di quello privato. Nel primo Tarn missione della competenza personale e di quella quasi territoriale, integrate dal!' istituto delTestradizione, modificano note voi mente nella pratica la territorialità della legge penale. Nei rapporti di diritto privato, accanto ad un numero relati¬ vamente esiguo di nonne di diritto materiale uniformi, si viene svi¬ luppando, in proporzioni maggiori nella scienza, in proporzioni mi¬ nori e finora con varietà d'indirizzo nella pratica, una serie dì regole che potrebbero dirsi di competenza legislativa, destinate cioè ad indi¬ care il modo e i limiti delibazione estraterrìtoriale delle leggi d’ordine privato. Quantunque discordi nella formulazione di queste regole, pure lutti gli Stati sono concordi in ciò, die di tali regole sì deb- bauo adottale e praticare, che in una certa misura, cioè, si debba derogare dairassoluta applicazione territoriale della legge. 11. — Ora deve domandarsi: il concetto che ispira ed informa queste deroghe dall'assoluta territorialità delle leggi dì ordine pri¬ vato, è un concetto dedotto dai fondamenti del diritto privato, oppure da quelli del diritto internazionale? E se appartiene a queslhduma categoria, è diverso od identico a quello che ispira negli allei campi d'azione dello Stato, le deroghe dall'assolata territorialità della sua azione sovrana? 10 Capitolò secondo — IL [dritto in ter il a atonale privato La risposta, dopo quanto ho detto, mi pare del tutto evidente. Le ragioni di quei limiti non sì possono trovare nello Stàio in sè, poiché, quando lo si consideri isolatamente, la sua azione sovrana è tutta nei territorio, e non può essere altrove, E del pari quelle ragioni mancano nel diritto privato, poiché questo, o sì considera prescin¬ dendo dalle condizioni di mi determinato paese, ed in tal caso sugge¬ risce una norma ideale di diritto materiate uniforme, ola si considera in relazione colle necessita di uno SLalo e allora produce una norma che è la risultante delle ragioni del diritto concepite e formulate dalla sovranità in relazione con una società determinata; ma nè nell 'uno, nè nell altro caso può dare, insieme colla regola, la ragione e la misura della sua applicazione territoriale. Le ragioni di ogni tale espansione non possono dunque trovarsi se non che nel diritto internazionale, nelle condizioni cioè d’esistenza di quella società di Stati die, come tutte le esistenze collettive, subordina e limita di necessità quelle dei singoli enti che la compongono, li pertanto nei diritti delle sovra- nita che coesistono e nelle necessità della convivenza che tutte le comprende, anziché nella materia delle leggi d’ordine privalo, die sta la ragione suprema del diritto internazionale privato e di ciascun suo istituto, L perché gli Stati coesistono in società, die una com¬ petenza e$ trater ri tonale della legislazione si può non solo logica¬ mente concepire, ma giuridicamente formulare, e praticamente far valere. La ragione di ammettere in genere un periodo dell’esistenza umana durante il quale non sia piena la capacità giuridica fieli' individuo, appartiene alla filosofia del diritto private- La determinazione concreta di quel periodo spetta a! diritto privato di ciascun paese. Il decidere se del la ca paci tà d i stra n i eri s i d e b ha g i u d icare seco n d o rego I e s i ra n i e re in genere, ed in ispede secondo quelle di una determinata legge stra¬ niera, dipende dall ammettersi o negarsi fra gli Stati un riconosci^ mento reciproco di competenza ed iin'aiiribuzkme reciproca di autorità fuori del territorio, e spetta pertanto del Lutto al diritto internazionale. Il quale si distingue dal diritto pubblico dei singoli Stati e dal diritte privato, appunto perchè, sotto l’influenza dì norme che trascendono quei diritti, determina di tutti e di ciascheduno i limili del La p plica- zi ori e es tra territoriale, iNò diversa è la ragione di quei lìmiti che sì riferiscono al diritto internazionale penale ed amministrativo. La materia è rispettivamente di diritto privato, penale ed amministrativo, ma le ragioni informa- nd sistema del, Diritti &y$rn&zi'onate \\ li'ici sono di diri ILO pubblico tanto nel loro fondamento, quanto nella loro indicazione di competenza. Non trattasi della bontà di un istituto in relazione coi bisogni dello Stato, ma dei limili d'iniziativa e dell’estensione di competenza che devono competere alle varie sovranità nell’esercizio dei loro attri¬ buii. Una ne è In ragione in qualunque campo d'azione questi limiti si considerino, ed è la necessità superiore della società internazionale, nella quale tulle le legislazioni sono considerale come enti autonomi, ma moderati e governati dalie norme che scaturiscono dalle necessità della loro convivenza sociale. In questa pertanto trova il suo fonda¬ mento e la sua ragione il diritto internazionale privato, che potrebbe definirsi la risultante di queste due forze contrarie: la tendenza espansiva che trarrebbe ogni legislazione a voler regolare dovunque le persone, le cose ed i rapporti giuridici pertinenti in tutto od in parte al territorio del legislatore; e la tendenza esclusiva che porla ogni sovranità a non consentire nei proprio territorio diretti od indi¬ retti comandi d’altri poteri sovrani. Come nelle catene di monti che circondano i laghi, la parte lam¬ bita dalle acque non è necessariamente dissimile dalla vetta circondata dalle nubi, così quelle parti del diritto internazionale che riguardano i diritti privati, non sono diverse, quanto alle supreme ragioni, da quelle altre che riguardano esclusivamente e direttamente i rapporti sociali degli Stali. Quei limiti al l'assolata territorialità dei poteri sovrani non pos¬ sono pertanto concepirsi se non nelle proporzioni e nella estensione in cui siasi concepita l'esistenza d’una società ili Stati. Nella coscienza che tale società esiste sta la ragione generica di quei limiti; nello sviluppo di tale società sta la determinazione del loro stesso sviluppo. Quei limili tanto più si aiTermano e si svolgono in ogni campo della vita internazionale, quanto più aumenta d’estensione e d’intensità la esistenza concreta della società internazionale. fc necessario dunque indagare anzitutto come irti tale sistema di limiti siasi venuto sviluppando insieme col concetto fondamentale che li ispira. 12 Capitolo terzo CAPITOLO TERZO NOTIZIE STORICHE — L'ANTICO ORIENTE Ì3, Partizione storica. — 13. I popoli teocratici: P India. — li. 1 /Egitto » protezione dello straniero. — 15. Naturalizzazione ed estrai erritorìa1ff£É — ] (i. Assiria e Pernia* il . La China: sua civiltà ed espansione. — 18. Rapporti interna¬ zionali e diritti degli stranieri. — 19, Territorialità delle leggi - 20. I Penicii ed i Cartaginesi. — 21. Gii Ebrei: diritti dagli stranieri e conflitti di leggi. — 22. La naturalizzazione. — 2B, La schiavitù ed i diritti del Pii omo. — 2L La storia ebraica ed il diritto inUrnazionale privato. 12. Molli, come fa i! Buscem i (1), dividono la storia del diritto internazionale privato in cinque periodi, che sono del resto q uditi nei quali si suol dividete la storia politica del mondo. Cominciano dalla cosi delta notte dei tempi e chiudono il primo periodo colla matu¬ rità del greco incivilimento; considerano un secondo periodo lo svol- gersi, il difìondersi ed il cadere dell’onnipotenza romana, per passare poi alle lotte barbariche e da: queste alla fratellanza religiosa e civile inaugurata dal cristianesimo e fecondata dai reta moderna, approdando da ultimo al periodo di eguaglianza e d'armonia che comincia colla Rivoluzione francese. £1 Laurent, avendo un riguardo più speciale a J Lindo le del sog¬ getto, prendendo le mosse da epoca assai più recente, ne divide la storia (2 nei periodi degli statuii e del principio utilitario, per pas¬ sare da ultimo a quello nel quale, riconosciuta ancora come neces¬ saria la funzione regolatrice di un principio giuridico, questo sospirò all intima competenza ed all espansione es tra terni ori al e della legge della persona, lo cercherò, dopo aver dato uno sguardo al periodo, diiei quasi preistorico, di questa parie del diritto, ed averne notalo qua e là i germi ed i tentati vi, ^osservarne e di rilevarne la Ieri La e graduale formazione scientifica, dai glossatori sino a Savigri y, per passare con questo a studiarla nella sua forma concreta e neHenuncià- . vicende dii diritto internuzionQle pnvato nella storia della unia- mta il limo capitolo rii un (.orso inèdito di I > i ritto internazionale privato), Archwio gvmidico, voi. Vili, 1*71, pag, 335-345. (2j L,u;p,f-:.vr, Le droit cml mternaUoml, I; Bruxelles- Paris, lìruviant- Gliristophe ei Marescq ainé, ISSO, Noiiiie storielle — Z’anlico Orinile 1 3 zionedi quelle regole precise ed atte a dirimere i conflitti, elle for¬ mano l’oggetto più speciale del presente studio. Non luna questa esposizione storica si riferirà, allo sviluppo di nonne regolatrici dei conflitti fra leggi diverse, cioè a vere questioni di diritto internazionale privalo. Si dovrà anzitutto considerare, se e quando ed in qual misura, nei diversi paesi e nelle varie epoche, siasi riconosciuta negli stranieri una certa somma di diritti civili. Ma tale indagine mal potrebbe dirsi estranea all’argomento, poiché l’ammissione degli stranieri all’esercizio di una maggiore o minore proporzione di diritti civili, è condizione necessaria perchè possa concepirsi l’esistenza di un diritto internazionale privato. 13. — Lo stato sociale che, dopo quello dei selvaggi, ci dà l’esempio più sconfortante del trattamento dello straniero, è certo quello dei popoli ordinali secondo il regime delle caste che sono la più perfetta e immutabile negazione dell’eguaglianza. Tale sistema, arrestando il procedimento di assimilazione che, dopo una guerra d’invasione per¬ manente, s’inizia naturai mente in ogni paese fra vincitori e vinti, forma di questi ultimi una razza speciale e circoscritta, Le caste del- raniico Oriente mettendo ostacolo colle leggi e più ancora col disprezzo alla fusione dei sangui,- e ripetendo la propria origine da precetti religiosi, davano la sanzione divina ad una serie d’atti ignobili e di sentimenti crudeli verso esseri che, diversi dalla razza dominante per sangue, erano esclusi altresì, in timo od in parte, dalla loro comunione religiosa, lai su bordi nazione della razza dei vinti a quella dei vincitori, che fu dovunque una conseguenza transitoria della conquista, venne in india, san ti beata dalla religione e perpetuala nella storia. Originala, come lo indica il corrispondente vocabolo sanscrito, dalla diversità della razza o colore, il sistema delle caste trovò nel panteismo la causa della sua resistenza tanto alle rivendicazioni della ragione umana, quanto al succedersi di tante vicende. Parrebbe a primo aspello ebe una religione secondo la quale Dio esiste egualmente in tutte lo cose ed in tutti gli esseri, dovesse riu¬ scire favorevole all’eguaglianza; ma poiché, secondo quella stessa religione, il fatto, solo perchè è l'alto, deve considerarsi divino, è naturale che vi si manifestasse la tendenza a consacrare tutti i fatti esistenti, santificando e perpetuando in tal guisa anche l’accidentale prodotto della violenza. Così le caste, che dovevano perpetuare fra gli uomini la forma più odiosa di divisione, ottennero la sanzione della fede, riuscita in India a creare non solo una classe di privilegiati u C&pUolo ut rito man temi tasi pura da ogni fusione colle altre e gelosissima ilei propri i privilegi, ma anche mia classe di oppressi e di reietti che crede alla giustizia dei la propria ahbiezione : 1 ) . Le società informale a tali sentimenti verso razze die pur vivevano da secoli in mezzo a loro [ty non potevano che confondere gli stranieri propriamente delti nella stessa avversione, In un tale- ordine di società non può presentarsi che sotto un solo aspetto un sistema di diritto internazionale privato. K vero che, dopo una conquista, il re veniva esortato dai libri sacri a dare autorità alle consuetudini de! popolo vinto (3}. Ma se ciò portava un temperamento notevole nei rapporti di diritto pubblico, nessuna relazione aveva colla possibilità che gli stranieri residenti in India fossero ammessi ad una, per quanto parziale, comunità di diluito coi cittadini ; anzi questa risultava dei tutto esclusa dalle idee religiose e sociali degli Indiani. 1 Sudra, quantunque tenuti in tanta inferiorità, erano pure una casta; gli stranieri venivano considerati invece, come i mandala, fuori delle caste A) , cioè fuori della società civile 5). E tale assimilazione degli stranieri cogli abitanti dell’India che non appartenevano alle caste risulta nel modo più chiaro dalle leggi di Manu secondo le quali (6): « Tutte le tribù del mondo che sono 11) J he laws of Manu translated lì. B li iu.er. Oxford, Clarendoii Press, 18S6, voi. XXV dei Sacred Boote of thè East editi dal Max Itili Ilei-, 1, 31 : * Ma per la prosperità dei mondi egli fece uscire i Bralima, Ksatrvia, Vaiskia, e Sudra dalla bocca, dalle braccia, dalle coscia e dai piedi I, 87: “ Per pro¬ teggere 1 universo egli assegnò separate Occupazioni a quelli che uscirono dalla sua bocca, dalle braccia, dalle coscia e dai piedi — The Jnslitìdions ofVsshnà translated by Julius Jollv. Oxford ISSO, voi. Vili dei Sacred lìoohs of thè East. Il, d-8: Le prime tre caste sono dette nata due volle (twi ce borii). 1 doveri loro sono...,, per il sudra, di servire i due volte nati. — Vedi anche Jhe sacred laws of thè Aryus as tauhgt in thè schools of Apastumba, Gali- lama, yóMshLha and Bmdhùyaàa, trans, by George BìJheer, parte 11, voi. XV della coll.; IL 20 e [V, 1 e 2. (2) The sacred books of thè Anjas, voi. eit., XVIII, 9 e 10, pag. 95 : “ Il figlio dì un bramano e di una sudra è un Pa ras ava, cioè uno che, quan¬ tunque vivente, è impuro come un cadavere B, XVIII, M w Una moglie sudra che appartiene alla razza nera è sposata per piacere ma non per adempiere alia legge r (3) The laws of Manh, ediz. eit.. Vii, 203. (4) V. Laurent. 1. e.» pag. 1134. (51 'file la ics of Manu, ediz. cìu V, 38: “ Quando ha toccato un Tcian- dala... un senza casta» deve purificarsi con un bagno XI, 170: 4 Un bra¬ mano che avvicina una Tciandala o di altra bassa casta, senza intenzione» perde la casta; se lo fa con intenzione, diventa suo eguale (6) Ediz. eit.» X, 45, Notìzie meridie — I /antico Oliente 15 escluse dalla comunità di quelli nati dalla bocca, dalle braccia, dalle coscie e dai piedi di Brahma, sono chiamate Dasyns, sia che parlino il linguaggio dei Mlekkas (barbari) sia quello degli Ariani ». lì loro corpo non poteva purificarsi coi riti che soli valgono a purificarle e che sono privilegio d’trna comunione da cui essi restavano esclusi (1) sicché, nella gerarchia delle creature, gli stranieri venivano dopo gli elefanti, i cavalli ed i Sudra, e prima soltanto dei leoni delle tigri, dei cignali e degli altri animali selvatici. La ospitalità era onorala e praticata, ma, come per l’ospite delle classi inferiori (2) che il Éramàno faceva sedere fra i propri i servi, cosi per lo straniero non poteva non portare l'imprónta della ripugnanza religiosa da parte dell’indiano, e dell'Inferiorità da parte dei suo ospite. I! buddismo, senza scalzare i fondamenti della filosofia indiana, v 'ed ili cava sopra un sistema che era tutto informato dal concetto dei l’eguaglianza e rendeva possibile fra popoli di razza diversa una comunità di diritto che il pio re Azoka formulava (3) come una fratel¬ lanza cosmopolita (4). Ma il buddismo non ebbe in India che un’esi¬ stenza effimera senza conseguenze durature nella vita sociale; nè maggiore influenza ebbero le poche sètte che ad imitazione di esso riprovarono il sistema deile caste. Èd anche la più recente riforma indiana, quella di Sir Ratti Molimi Koy, che pare un avviamento aN'uniliu'ismo cristiano (5), ebbe finora angusta la diffusione ed assai scarsa l’influenza. Invano passarono i secoli e le rivoluzioni (6) su questo gretto sistema che la ragiono condanna. Le caste, suddivise col tempo, conti¬ nuarono a sussistere come strati sovrapposti che poco si possono con¬ fondere fra loro (7) e punto cogli elementi stranieri, nelle relazioni (1) The sarva-darstUia-mmgraha, or review of thè (Uff treni Systems of U in dii philosophy hy Màdhava Ar.haryia translated h/ 13. B. Cowsll and A. G. Gougii. London, Triìbner, 1882. Cfr. G. A. Jacob, A Marmai of hindà panili wm. The VexUhdasàva. London, Timbri er, 1888, pur. 5, 23, 122, 3. (2) Leggi di Mani), B. VÌI, HO. (3) Cateli.ani, Buddismo orientale e buddismo europeo, Venezia 1891. pag. 3342. (4*) G tenia Indica, 8: il|& — :>■- , ii ^ xat —A; lOSjv asti W:4!É! mì™vi IL Parlando dei Pigmei delio stesso paese: Au««fmw* Si usi. (5) Barthelesiy Saint-IIilaire, V Inde anglaise, Paris, Perrin, 1887, pag. 205-8, 283-8, 290-1. (6) Babtiiklkmy 8 a ik t - f 1 i l a i n e , 1. c., pag. 350-0. (7) Àpastamha’s Yagn a ■ Tai • ibhus'/i ù -Su tran. Sii tra [f e comment, nel XXX voi. dei Saettaci Books of thè East, pag. 315, 6. Oxford, Olarendon Press, 1892. 16 Capi Loto terzo più importami (lolla vita; l'indiano continua ad apprendere gli usi delle parole dall'abitudine degli antichi scrittori (1) e l'India moderna fornisce una riprova che quella antica non ebbe se non un valore negativo nello sviluppo del diritto internazionale privato. Poiché come non può dirsi che esista un diritto costituzionale dove il popolo è oppresso dal più assoluto dispotismo del principe, cosi dove lo stra¬ niero è considerato privo di diritti manca del Lullo il Substrato neces¬ sario de! diritto internazionale privato. 14. — La storia dell'Egitto rivela ancor essa un concetto dello stra¬ niero assai diverso da quello che informa la condotta di società più progredite. Pure tanto rispetto ai principi! religiosi e sociali, quanto rispetto alle loro conseguenze pratiche, l'Egitto presenta coll’ India un notevole contrasto. In India si riscontrano condizioni che rendono impossibile l'esistenza d’un diritto internazionale privato; neU’Egilto invece quelle condizioni del tutto negative non sussistono, e, mentre spesso vi appariscono rispettati ì diritti privali degli stranieri, non manca talora un accenno alla scelta d’una legge estraten-itoriah: com¬ petente a regolarli. Non v’è egiziano, dice Erodoto, che voglia abbracciare un greco, nè servirsi del coltello d’un greco, nè assaggiare la carne d’un bove che sia stata tagliata col coltello d’un greco :2). Ma oltreché osservare che il solo isólamenlo causato da riti speciali relativo al cibo non è indizio bastante di avversione verso chi osserva riti diversi, giova notare che Erodoto visitò l’Egitto nel 455 avanti Cristo, quando cioè quel paese era già una satra pia persiana, e la parte migliore della sua storia poteva dirsi esaurita, e il suo genio nazionale modificalo dal contatto coll’Asia. Ma la storia antecedente dell’Egitto, nonché potersi riassumere con una frase generica e negativa, deve dividersi, quanto a! trattamento degli stranieri, in quattro periodi la cui successione è contraddistinta da un lento progresso. Nel primo, che va dall'epoca più remota fino al regno di Tolmes I, lo Stato era così isolalo da potersi dire una Cina africana, ma i privali stranieri non erano stimati del lutto ex-lege dal governo e da! popolo egiziano. Nei rapporti sociali interni la popolazione era divisa in una gerarchia di classi; ma questa, diversamente che in India, era contraddistinta (1) The sarva-darsùna-samgmha. by Màdham Acharya, citi?., citata, pag. (il) Erodoto, II, 41. Noli z i e sieriche — L'ari li co Oriente 17 da linee di demarcazione che a ciascuno era dato di varcare. Le scuole pubbliche erano aperte a tutti con larghezza degna d’una democrazia. La legge ammetteva le disuguaglianze sociali, ma la religione non le perpetuava, e se il popolo egiziano trovavnsi talora in condizioni peggiori di quelle del sudra indiano, pure nessun dogma religioso impediva, come nel caso del sudra, che quella condizione potesse cambiare. Così lo straniero, che in India la religione dichiarava un essere impuro, non era del tutto escluso in Egitto da ogni garanzia, e mentre l’assunzione di Giuseppe al governo prova che lo straniero era atto ad ottenere quella che si direbbe ora grande naturalizzazione, la religione non negava, anche alla comune dei forestieri, la protezione degli Dei. Set, infatti, era nell’antica mitologia egizia riconosciuto come il protettore dei forestieri, la forza che trasportava i figli del deserto come nuvole di polvere sulla fertile terra (1). Gli stranieri non erano in quel l’epoca antichissima del tutto esclusi dal suolo egiziano; ma ii Governo faceva esercitare una minuta sor¬ veglianza alla frontiera e non permetteva l'ingresso nel territorio se non che dopo un’inchiesta fatta dalle guardie di confine che ne invia¬ vano i risultati alle autorità deila capitale per la decisione. Fu in tali condizioni che Àbramo visitò l’Egitto fra Duodecima e la tredice¬ sima dinastia. il Tatto che la moglie, creduta di lui sorella, e toltagli per arricchire il gineceo del principe, gli veniva da questo restituita quando fu noto Tesser suo, non è piccolo indizio di rispetto verso gii stranieri, E ciò lauto più che il Faraone, quantunque lo rimprove¬ rasse pei1 averlo ingannato e lo espellesse dal territorio, pure lo lasciava partire con quanto possedeva. Con Toimes 1 {1633 a. C.) comincia un nuovo periodo nella storia deil’ Egitto, entrato per opera di lui in tutto un sistema di relazioni internazionali donde non doveva più uscire finché durava la sua indipendenza. INon tutti i mutamenti che risultarono dall’opera sua furono progressi, che la frequenza delle guerre e l’abhondanza dei prigionieri condusse lentamente a quella tratta degli schiavi ch'era ignota all’età precedente. Ma i rapporti convenzionali e commerciali divennero sempre più numerosi, e, dopo di lui, la regina Ha tasti, mandate ambasci e ri e (ino alla costa dei Somali, stipulò con questi un trattalo che garantiva alle due parti la reciproca libertà di commercio. E la garanzia convenzionale veniva posta sotto la tutela della rei i- (1) Rmvlisow, Ancient Egypt. London, Fisher Umvin, 1887, pag. 113. & — Catellasi, Diritto int prh\y voi. L gione , quando la regina Untasti e la regina dei Somali che la visi¬ tava sacrificavano insieme ad Ammoneed alla divinità nazionale degli ospiti dell' Egitto. 15- — Sotto il regno di lìamses II, l'Egitto poneva fine alle guerre cogli I itili mediante un trattato che, restituito alla luce da Cham- pollion, è ora il più antico documento posseduto dalla diplomazia. Quel trattato stabiliva la reciproca protezione dell’ industria e del commercio delle due nazioni, l'estradizione dei delinquenti, la con¬ segna dei suddiii di un principe che si recassero verso l'altro (1). Non è ben chiaro il significato di questa clausola, nè tutte le versioni vanno d'accordo. Secondo alcuni, infatti, essa importava l’obbligo di restituzione al confine degii emigrati, allo scopo d’impedire l’esodo delle industrie nazionali; secondo altri avrebbe avuto lo scopo d’ini* pedi re che sì compisse un mutamento di sudditanza {2 . Nella versione più completa del De Rougé (8) risultano ricercati distintamente entrambi questi casi. Quello relativo alla sudditanza può spiegarsi soltanto ricorrendo a concetti diversi dai nostri e più conformi all’indole, di quelle età remote, circa lo Stato, i suoi diritti, i diritti degli stranieri, e la confusione del diritto privato con quello sacro e pubblico. Ora il concepire uomini abitanti in paese diverso dal proprio e conservanti la nazionalità originaria pur senza subirvi capilis deminutiones quanto ai diritti sociali, pare concetto assai sem¬ plice e naturale. Ma, nonché nell’antichità, nemmeno in secoli a noi vicini era così. Con tutto il complesso d’una civiltà slmile all’egiziana è più in armonia l'opinione che lo straniero ammesso alio stabilimento ed all’esercizio dei diritti privati ottenga per ciò solo anche la natura¬ lizzazione e non possa sottrarvisi scindendo i due rapporti. Il distin¬ guere la tutela della legge nel diritto privalo, dall’impero della legge nei rapporti di diritto pubblico, è assunto troppo sottile per una società (1) Hor/rxKNDOR e, Introduction mte j\, XXI V : “ 14 Non fraudare il mercenario po vero e bisognoso, elicgli sia dei tuoi fratelli o dei forestieri che saranno nel tuo paese dentro le tue porte; !5; Dàgii il suo premio al suo giorno e non tramonti il sole avanti che tu gìierabbia dato; 17. Non pervertire ìe ragioni del forestiere (5) Deuter., Hill, SO : Presta ad usura allo straniero, ma non al tuo fratello (G) Lèv., XXV : 41 35. E quando il tuo fratello sarà impoverito porgigli la mano, forestiero od avveniticcio ch’egli sia; 36. Non prender da lui usura nè profitto LeviL, XX, 34: a Siavi il forestiere che dimorerà con voi come uno di voi che sia natio del paese; amalo come te stesso... (7) Lepit., XIX, 10: * E non racimolar la tua vigna; nè raccogliere i gra¬ nelli; lasciali ai poveri ed ai forestieri Deuter ., XIV: “ 28, incapo d’ogni 36 Capitolo te rèo A questi doveva rendersi ragione secondo giustizia , anche nei litigi che avessero avuto con Ebrei (1) : il giudice che avesse oppresso il loro diritto era minacciato di maledizione (21: ed in tali ingiustizie si ravvisava talora la causa delle sventure nazionali. Nel decidere dei litigi cui erano interessati stranieri veniva poi applicato di regola il diritto territoriale (3) : ma si prescindeva da questo in alcune materie, specialmente dipendenti dalla religione, nelle quali si riconosceva l’impero della legge personale. I gentili in genere non erano, ad esempio, astretti all’osservanza del sabato (4), finché non fossero passati al giudaismo. Sicché convenzioni stipulate fra gentili, ed implicanti prestazioni di cose o di opere in giorno di sabato, erano valide fra loro anche secondo la legge ebraica, mentre sarebbero stale nulle se stipulate fra Ebrei, o a profitto o a carico di un ebreo. Il divieto poi di bestemmiare i falsi Dei degli altri popoli era, in quanto si riferiva agli stranieri, qualunque fosse il motivo che lo ispirava (5), una applicazione di legge straniera (6). La preva¬ lenza della legge territoriale in quelli che soglionsi chiamare con¬ flitti di leggi, 'deve dunque intendersi nel senso che il diritto ebraico si applicava al regolamento di quei rapporti fra Ebrei e stranieri e fra stranieri che erano relativi agli attributi della persona, e rispetto ai quali il forestiere era dalla legge assimilato al cittadino (7). terzo anno leva tutte le decime della tua entrata e riponile entro le tue porte; 29, E venga il levita ed il forestiere e l’orfano e la vedova che saranno dentro le tue porle e mangino e sieno saziati; acciocché il Signore Iddio tuo ti benedica in ogni opera delle tue mani che tu farai „. (1) Mai'er, i. e., pag. 69, (2) Ez e ghìe le, XXII, 7 : “ sì è usata storsione contro il forestiere in mezzo di te... „. (3) Mayer, 1. e., § 140, pag. 76. (4) Seldeno, Op. eit., lib. Ili, cap. XII, pag, 344-8. (5) Philonis Judaei, Opera, interprete Sioismundo Joanne Cristopiior- seno et Joànne Voeurgo, Lugduni 1561, J)e Monarchia, lib. 1 e De vita Mosis, lib. III. — Flavii Joseph!, Antìq.Jud., lib. IV, cap. Vili, § 10; u.Y,Ssh Sv,:js, '/j! a>, wjÀ&uct. Mr, su/.àv Usa Sjs r./.k, p.S’òtv è-zio'ay.n.tii.liw $ Tt* Stetò X'/rytpd^v/. (6) Seldeno, Op. dt, lib. Il, pag. 267. (7) Numeri* XV : w 14. E quando alcuno straniero che dimorerà appresso di voi... farà offerta da ardere di soave odore al Signore, faccia così come farete voi; io. Siavi un medesimo statuto per voi e per lo forestiere che dimora con voi che siete della radunanza; sia questo uno statuto perpetuo per le vostre generazioni; davanti al Signore il forestiere sarà come voi; 16. Una medesima legge ed una medesima ragione sarà per voi e per lo straniero che dimora con voi Notizie storiche — L’amico Oriente 37 Più tardi, durante la cattività e dopo la dispersione, gli Ebrei ebbero occasione di sviluppare e di modilìcare questi principi!, appli¬ candoli anche ai rapporti di diritto sòrti in Stato diverso dall’ebraico fra Ebrei o fra Ebrei e stranieri. Il principio territoriale riapparisce in queste norme determinato e modificato per ciò che l’esecuzione delle obbligazioni, anche fra Ebrei, deve intendersi regolala secondo gli usi del luogo dove la stipulazione è avvenuta. Sicché se un ebreo di Geru¬ salemme contraeva urf obbligazione in Babilonia, il pagamento doveva farsi secondo il corso vigente in quella città, anche se il debitore fosse tornato in Gerusalemme. Era dunque l'applicazione più completa della lex loci conir actus. Dei resto la validità iniziale dei rapporti fra Ebrei restava sempre regolala in quel diritto post- biblico dalla loro legge personale. Ciò risulta dai fatto che anche dei rapporti fra stranieri doveva giudicarsi dall’arbitro ebreo secondo quella, fra la legge personale dello stra¬ niero e la legge ebraica, che fosse prescelta dalle parti contraenti, l.o stesso concetto poi che aveva ispirata la prevalenza della legge territoriale, finché era esistito lo Stalo ebraico, inspirava in quei periodi posteriori una regola di prevalenza del diritto ebraico, che in quelle condizioni era assai meno giustificabile, e presentavasi come singolarmente analoga al sistema delle capitolazioni vigente in Turchia ed al suo sviluppo abusivo. Rilenevasi infatti che nei decidere di rap¬ porti fra un ebreo ed un non ebreo dovesse preferirsi la legge più favorevole a) primo, salvo sempre però l’applicazione della legge pàtria a quegli stranieri (1) che seguissero i principi! generali della morale e della religione (2), ai quali anche un arbitro ebreo era obbligato applicare il diritto delie genti (diritto dei discendenti di Noè). Accanto a questa pretesa, o, per dir meglio, a questi conati d’attribuire alia legge personale ebraica un’azione eslralerrìtoriale, in due punti vi si faceva eccezione, riconoscendosi in tutto la ter¬ ritorialità dello statuto delle forme, ed in parie quella dei diritti reali. La prima risultava dalla norma che riconosceva la validità dei documenti redatti da magistrature non ebraiche o sottoscritti da con¬ traenti stranieri. La seconda veniva formulata dal talmudista Samuele (1) V. pag. 34, nota 3*. (2) Così si avevano due categorie di stranieri ; quelli il cui diritto dava certe garanzie e che corrispondevano ai cittadini degli attuali Stali europei ed americani nei rapporti reciproci di diritto privato; e quelli che non pre¬ sentavano simili garanzie ed erano considerati dagli Ebrei come ora son considerati dagli Europei gli Stati musulmani e quelli dell’estremo Oriente. 38 Capitolo terzo Jarchina nei rapporti col diritto territoriale persiano. « La legge territoriale, egli scriveva, è un diritto decisivo nei rapporti coi non israeliti. Perciò quando un ebreo avesse comperato un fondo da un persiano, che ne fosse stato in possesso per quarant’anni non inter¬ rotti, non avrebbe potuto rivendicarsi quel fondo da un altro israelita che originariamente ne fosse stato proprietario, perchè il persiano cedente ne aveva acquistala la proprietà mediante la prescrizione » (1). Fa d’uopo non dimenticare però che la redazione di tulle queste regole è posteriore all'esistenza politica degli antichi librài, nè è dato sapere qual parte se ne fosse elaborata antecedentemente nelle con¬ suetudini, tanto piu che, prima durante le dominazioni straniere e poi durante la dispersione, non pochi concetti s'erano insinuati dai diritti stranieri nelle consuetudini e nei di ritto giudaico (2). .Nel periodo biblico invece, cb’è quello importante al presente studio, non troviamo formulata con sicurezza se non che la territorialità della legge mosaica nello Stato ebraico, con qualche parziale ed eccezionale applicazione della legge personale dello straniero; e accanto a quella un certo con¬ cetto in parte etnico ed in parte religioso della nazionalità ebraica, in cui può ravvisarsi il germe delle norme del diritto internazionale privato sviluppatesi poi fra gli Ebrei nel contatto cogli altri paesi. 22. — Quel carattere fra l'etnico ed il religioso, che aveva la nazionalità ebraica, faceva sì che non potesse concepirsi la naturaliz¬ zazione senza la conversione, e che quella nel periodo biblico non importasse mai lutti gli effetti della piena o grande naturalizzazione del diritto moderno. Lo straniero non entrava a far parte dello Stato senza entrare nella radunanza del Signore, anzi, partecipando a questa, veniva ammesso in quello. Sicché restavano esclusi da tale possibilità quegli stranieri, od evirati, o nati da adulterio o da incesto ( mamzer ), che, anche se fossero stati nazionali d'origine, sarebbero stati esclusi per effetto della loro imperfezione fisica o morale dalla radunanza del Signore (3). Per punirli delle passate inimicizie erano poi esclusi dalla radunanza del Signore e con questa dalla naturalizzazione gli Ammo¬ niti, i Moabiti, gli Idumei, gli Egizi e i Gi beoni ti (4). Questi ultimi (!) Secdeno, Op,, cit., lib. VII, cap. Vili, pag. 820-7 e Maser, Op. cit., §40, pag, 76, 7. (2) Voiot, Das jus naturale aequum et bonum und jus gentium der Romer, voi. li, Das jus civile und jus gentium der Ri’mer, pag. 883, 4, Leipzig, Voigt und Gunther, 1858. (3) Il mamzer fi Ino alla decima generazione. Deuteronomio, XXIII, 1, 2. (4) T. Jebàiioth, 78, b. Mishna ap.: Mayer, 1. c., pag. 86. Coirne stodohtì — Lamico 0 i'ì e n Le 39 ne erano esclusi in modo assoluto; degli altri, gli appartenenti ai due primi popoli fino alla decima, ed ai due altri (ino alla terza genera¬ zione (1). Chi non apparteneva a tali categorie proscritte, poteva, me¬ diante la circoncisione, entrare nella radunanza e diventare cosi natu¬ ralizzato, mentre la condizione dello straniero ammesso semplicemente a risiedere, sotto condizioni più vaghe d’indole religiosa, nei paese, equivaleva a quella che il recente diritto francese attribuiva allo stra¬ niero autorizzato dallo Stalo a stabilire il domicilio ne! territorio, Effetti della naturalizzazione erano la rigenerazione spirituale, l’adozione politica, l’acquisto del nome di ebreo, ia partecipazione al diritto giudaico, e la trasmissione della condizione aquisita ai propri! discendenti. L 'abbandono dell’antica patria ri le n evasi così completo da far perdere al naturalizzato (secondo i 'opinione dei tempi talmu¬ dici) perfino le parentele gentili, e da indurre Filone ad affermare, che lo straniero adottante il giudaismo diventava eguale anche negli onori (IffÓTitM?) agli Ebrei d'origine (2). Non sempre però gli effetti della naturalizzazione furono, specialmente nel loro aspetto positivo, così pieni come Filone affermava. D’un lato li limitava l’ inettitudine a certe magistrature (3), e la riserva che, per stranieri d’alcune nazio¬ nalità, rendeva la naturalizzazione nuli 'altro che un mezzo per far acquistare la piena cittadinanza alla più o meno remota discendenza del naturalizzato. Dall’altro non poche diversità sussistevano fra il prose- lite e l’ebreo originario nei diritto matrimoniale. Coi naturalizzati di alcune origini era puoi bi Lo agl i indigeni in modo assoluto il matrimonio: altre origini importavano nel solo naturalizzato di sesso maschile l'in¬ capacità di sposare un'ebrea; altre importavano l’ima o l’altra incapa¬ cità soltanto durante alcune generazioni ; altre infine non producevano simili effetti (4). Tutte queste differenze vennero scomparendo nell’ultimo periodo della storia ebraica, rispetto al quale Paffer inazione di Filone può r ite- fi) Deuteron., XX 111, 3-9. (2) Philonis, ediz. eit., De Monarchia : * Omnes autem aequo juro uti voluit tam advenaquam indigena, veteres cives admonens ut hos novos non solum honorem, vero etiarn eximia prosequantur benevolenti. Gum rcli- querint patriam, cognatos, amicosque, pietalìs ergo sanctitatisque non excludunlur ab aliis civitalihus, familiis, amieitìis, sed paleat receptaeula homìnibus ad religi onem, veram Iransfugiertdbus cum aliis ci vi bus propter abdicatarn superstitionem „ e Seldeno, Óp. eit,, lib. Il, cap. IV, pag. 159, 160,2,6,7. (3) Seldeno, lib. 11, cap. IV, pag. 166-7. (4) Seldeno, lib. V, cap. XIV, pag. 620 e Deuter., VII, 1, 3. 40 Capitolo terzo nersi esatta e durante il quale la pìccola naturali z nazione dAin tempo sì trasforma in naturai i zzatone completa. Allora, durante quel ratti va propaganda che fiorì da 150 anni prima a "200 anni dopo la nascita di Cristo, par certo che tanto per la naturalizzazione propriamente detta nella Giudea, quanto per quella che compì e vasi senza rapporto con una sovranità territoriale corrisponderne nelle varie colonie giu» daiche, nè alcun succedersi di generazion i fosse necessario per comple¬ tare il mutamento di nazionalità, nè, questo avvenuto, alcuna diffe¬ renza sussistesse fra ebreo e straniero circonciso (li* Sicché si può dire che in quel periodo di tempo, due maniere di naturalizzazione si verificassero, entrambe complete: Luna che in Giudea, finché vi durò un ombra d'indipendenza, rendeva nazionale lo straniero che si circoncideva; l'altra che nel resto d'Europa rendeva straniero nel proprio paese V indigeno che s’ascriveva fra i seguaci dell'antico testamento. 23. — Piu che in altri rapporti, appariva grande la diversità di diritti fra cittadini e stranieri nella schiavitù. Questa era unisti lozione antica presso gli Ebrei (2), ma fra di loro la tratta era condannata (3) colle pene più severe; anzi la tratta indipendente dalla guerra, quale si sviluppò presso gli Egizi nell'antichità, e presso le nazioni d'occi¬ dente nell età moderna, appariva talora condannata in termini gene¬ rici anche nel caso che stranieri dovessero esserne le vittime (4). Questi potevano legittima mente ridursi in schiavitù pei1 diritto di guerra in tutti quei casi in cui la legge non accoglieva la barbara costumanza di sterminare il nemico (5). Gli schiavi per tal guisa acquistati o com- v^?ID^FaE Plav!0, hb. VII, cap, VII, § 3* dice, parlando degli Libi ei d Antiochia; «fcróv e Dione Cassio, ìlhloriae Tim nanne, hb. XXX \ IL Bell JupL* 17, dice parlando del nome di Ebreo: Sì **1 ™ vnWK òvCprómi;, tc« vsia ittòt dVr&v, vùja i6veì; ovtì?, frAOVoi' (2) XII, 16: * Ed egli fece del bene ad Abramo per amor di lei; ed egli n ebbe pecore e buoi, ed asini e séfriti e seme ed asine e cammelli „* (d) Deuter^ XXIV, 7 : 11 Quando sì troverà alcuno che abbia rubalo un uomo d infra i suoi fratelli, figliuoli d* Israele, e ne abbia fatto traffico, e Labbia venduto, , muoia qual ladro e togli il male di mezzo a Le n, (4) h$òdQt XXI, 10: Parimenti chi avrà rubata una persona, o sia che Labbia venduta o che gli sia trovata in possesso, del tutto sia fatto morire (5) Ù&ut&r., XX, 11; a È se Ja città nemica li dà risposta dì pace**, tutto il popolo,., siati tributario e soggetto ; 12. E se non fa la pace teco,*. 13*.. AL ìora metti a fil di spada tutti i maschi; 14* Predati sol le femmine, i piccoli fanciulli ed il bestiame Notìzie storiche — Lamico Oriente 41 penati (1), o ricevuti in dono, erano considerati parte dei beni del proprietario, ed i loro tìgli nascevano nella schiavitù. Gli Ebrei pote¬ vano diventare schiavi per condanna penale (2) ; per mancato paga¬ mento di debili (8), e per spontanea dedizione (4); ma la loro schia¬ vitù era nella durala essenzialmente diversa da quella dei forestieri, non potendo sussistere (5) oltre il settimo anno (6) e cessando anche prima (7) se il proprietario moriva senza figli superstiti. Gli schiavi stranieri invece potevano liberarsi o dal magistrato per sevizie usate loro dal padrone, o per opera di un terzo che li riscattasse, o dal padrone stesso che li emancipasse, ma non potevano liberarsi per puro effetto della legge dalla schiavitù, che senza quelle cause di libe¬ razione era perpetua e si trasmetteva alla prole. E la stessa diversità appariva nel trattamento dello schiavo du¬ rante la servitù. Questa per l'ebreo era tale soltanto di nome, non solo quanto alla durala, ma anche quanto al modo del trattamento (8) ; mentre lo schiavo straniero, quantunque protetto dalla legge contro le sevizie del padrone (9) , veniva considerato come una proprietà di questo, non era capace di acquistare alcuna cosa per sè (10 , e poteva, quando non si fosse indotto alla conversione al giudaismo, esser ven¬ duto dal suo proprietario anche a gentili (11). (1) Levit., XXVI, 44: “ Ma quant’è al tuo servo e alla tua serva che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’ infra le genti che saranno intorno a te „. (2) Esodo, XX, 3 : * Se il ladro non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto (3) Questa causa d’ asservii nonio non era però legittima secondo la Bibbia. II, 1. (4) Levit., XXVI, 39. (5) Esodo, XXI, 2: * Quando tu avrai comperato un servo ebreo, servati egli sei anni, ma al settimo anno vadasene franco senza pagar nulla (6) Questa prescrizione non fu però sempre osservata. V, Geremia, XXXIV, 8-22. (7) Maini., Il, § 12, apud Mayer, pag. 53. Una traccia di matriarcato si ha nella sorte dei figli nati allo schiavo ebreo da una schiava datagli in moglie dal padrone. Alla liberazione dei padre quei figli non lo seguivano^ nella libertà, ma restavano nella condizione servile della madre. V. Esodo, XXI, 4. (8) Leet(., XXVI: * 39... non adoperarlo in servitù da schiavo ; 40. Stia appresso dì le a guisa di mercenario e di avveniticcio; 41. E allora egli si partirà dappresso le... e rientrerà nella possessione dei suoi padri; 42. Per¬ ciocché essi sono miei servitori..., e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi; 43. Non signoreggiarlo con asprezza... (9) Esodo, XXI, 28, 7. (10) T. Kidcschim, 23; b. ap. Mayek, pag. 47. (11) Seldemo, Op. cit., lib. Il, cap. Ili, pag. 52-4 e cap. V, pag. 171. 42 Capitalo terzo Pure, paragonata a ciò ch’era presso altri popoli deipari tichi là, la schiavitù degli stessi stranieri poteva dirsi mite presso gli Ebrei (1); e nel comando divino dì ri 11 mare l'estradizione dello schiavo riparato in Palestina da altro paese, era implicito il concetto che la legge di natura condanni senza eccezione la schiavitù (2), Tale condanna risulta poi ben più generale e più chiara da! libro di Giobbe, dove TaiTer inazione d -eguaglianza fra servi e padroni assume la forma dì una specie di dichiaratone dei diritti del l'uomo (3). E a questa fa riscontro, sopratutto negli ultimi tempi della storia ebraica, quello stato d'opinione che indnceva a considerare cittadini e stranieri come membri d’ima stessa comunità di diritto, e faceva pensare alla terra come ad una grande città ed agli uomini come a cittadini de! mondo (4)* 24. - Certo le norme di diritto in ter nazionale, formulale nella teggs e praticate nella storia degli antichi Ebrei, presentano nel loro complesso una qualche stranezza e non poche contraddizioni. Mentre tanti altri popoli dell'antichità svilupparono in modo più completo un sistema di diritto nei loro rapporti coi popoli affini, gli Ebrei della Giudea sentirono sempre una ripulsione particolare per quelli di Sa¬ maria ì5), e svilupparono il loro sistema di diritto inter nazionale senza passare attraverso Io stadio intermedio delle relazioni meglio regolate colle genti della stessa famiglia etnica, I Samaritani, popolo misto e che aveva sovente ceduto al l'idola¬ tria, erano considerati dagli Ebrei con un sentimento simile a quello degli Indiani per l'uomo che abbia perduta la casta, e dei bianchi delle colonie peri discendenti di quelli congiuntisi coi selvaggi. Le regole eli’ è dato raccogliere nella storia degli Ebrei e nell'an¬ tico testamento presentano poi non poche contraddizioni. La proibi- (!) Bruxati, Breve crìtica delle antiche legislazioni gentilesche e difesa della legislazione mosaica. Torino, Marietti, 1824, pag. 35, 6. (2) Deut., XXXII: “15. Non dare il servo che sarà scappato a Le d1 appresso dal suo signore; 16. Dimori presso di te, nel mezzo di te, nel luogo ch'egìi avrà scelto in qualunque delle tue città gli aggradirà; non fargli violenza (8) Giobbe, XXXI: “ 13. Se io ho disdegnato di comparire in giudizio col mio servitore e colla mia servente quando hanno litigato meco; 14. E che farei io quando Iddio si leverà? E quando egli ne farà inchiesta, che gli risponderei? 15. Colui che mi ha fatto nel ventre non ha fatto ancora lui? Non è egli un medesimo che ci ha formati nella matrice ? XXXIV, 19: * Il possente ed il povero tutti sono opera delle sue mani (4) PmLQNiSj De vita Mo$,t e De Joseph., E, (5) S. Giovanni, IV, 9: Laonde la donna Samaritana gli disse: Come, essendo Giudeo, domandi tu da bere a me cheson donna Samaritana? Con- ciossìacliè i Giudei non usino coi Samaritani ,, * Notizie storielle — 1/ antico Oriente 43 zione dei matrimoni misti, assoluta in taluni luoghi (t}, fa contrasto col favore in che furon tenuti (juei matrimoni in vani tempi e sopra- tutto durante la monarchia; l’obbligo di passare determinati popoli a fil di spada (2), fa contrasto colla biblica sollecitudine per l’inte¬ grità personale dello schiavo, e colla sollecitudine profetica per il bene del genere umano; il divieto di vendere beni stabili allo stra¬ niero non può conciliarsi colla possibilità ammessa altrove che uno straniero residente nel paese potesse anche acquistare uno schiavo ebreo [3] ; l’attesa dei pieni diritti del cittadino imposta per parecchie generazioni alla famiglia dei naturalizzali (4), è condannata come ingiusta da Isaia quando assimila lo straniero convertito all ebreo, senza parlare nemmeno del l’obbligo deila circoncisione (5); e l’ispira¬ zione dell'annunzio: « lo sono l’eterno vostro Dio, che vi ha separati dagli altri popoli perchè siate a me » (6), non sembra procedere dallo stesso nume, che chiamava Ciro mio pastore (7), e che annunciava al mondo la federazione umana. Ma queste contraddizioni si spiegano colla storia ebraica. Questa apparisce, a chi considera il giudaismo dopo la dispersione, come un fenomeno immutabile; e invece essa fu, durante resistenza degli Ebrei come nazione, una delle esistenze nazionali più mutabili che la storia ricordi; mutabile nella costituzione politica, nell’assetto territoriale, nelle norme del governo, e nelle concezioni filosofiche. Niente di più naturale dunque che diversi modi di considerare gli stranieri ed i loro diritti corrispondano alle varie fasi di quella sempre incerta ed oscillante esistenza di Stato. Nel primo periodo della esistenza degli Ebrei in Palestina e nell'epoca susseguente al ritorno da Babilonia, prevale la tendenza all’isolamento del popolo ed all’avvilimento dello straniero: allora si ha i! comando di distruggere gli aborigeni, e di opprimere i popoli circostanti e quel concetto del popolo eletto che è perse stesso ripugnante ad uno sviluppo (8) regolare di relazioni (1) Genesi, XXXIV, 14; Deuter., VII, 3; Ezdra, cap. IX, X; Neemia, cap. X, 30. (2) Deut., VII, % 16, M. (3) Levìt., XXV!, 47. (4) V. pag. 38. 9, (5) Isaia, XLVJ, li; LVI,8; LXVI.2, 4, 18-22. {(>) Levit., XX, 24, 26. (7) Isaia, XLÌV, 28. (8) Gustave Le Beo?, Les primière* civìlisations. Paris, Marpon et Fìam- marion, 1889, pag. 644-659. u Capitolo vei'fco internazionali. iNel periodo eroico del \* epoca regia i rapporti cogli ai tri popoli si concepiscono più largamente come sempre avviene presso le genti che tendono ad estendere la propria influenza e non temono pio quella dei vicini. Allora si hanno i rapporti in Lìmi colla Fenicia, e quando Salomone fa il censi mento trova 153600 stranieri abitanti nel suo territorio (1); allora straniere sono assillile al talamo reale, stranieri partecipano al diritto sacro degli Ebrei , e popoli un tempo messi al bando vengono considerati talora come alleati (2). E questa tendenza, sopita de! tutto neirassetto politico e sociale immediatamente successivo alla servitù, ridivenne prépondérante nella dottrina durante il periodo dei profeti e nella pratica durante quello dell influenza ellenica (3) t quando i primi proclamavano una religione pura che nulla conservava più di nazionale, e gli Ebrèi elle¬ nisti sposavano al classicismo ed alla filosofia platonica l'avita fede monoteista. Dopo i primi tempi del cristianesimo si produsse quella grande reazione talmudica che diede al giudaismo il carattere sotto il quale fu poi praticato dagli Ebrei e conosciuto dai non ebrei Quella rea¬ zione che si ricollegava collo staio d'opinione imperante prima della monarchia e dopo la schiavitù di Babilonia, sviluppava e commentava pertanto in senso restrittivo le norme formulate dalla legge o dalia tradizione anteriore. Solo chi non tiene presente il succedersi di queste fasi, che sono diverse fona dall'altra quasi quanto la vita spi¬ rituale di diverse nazioni, può dire che nella Bibbia e nelle altre (1) II, Crm, 11, 17. m I, Re , XX, 30-35. (3) S. AuousTim, De civitaie peiy Ufo. XVIII, eap. XLVII : * Àn ante tem¬ pora uhnstiana aliqui fuerìnt extra Israeli ticuni genus qui ad coeleslis ci vi* tatis consorti um pertinerent * Nec ipsos Judaeos existimo audere con- 4 neminem pertinuisse ad Deum praeter Israelita:*, ex quo propago u s,ae esse coepit reprobato ejus fratre majore,..; homines auLem quosdani ^ non terrena, sed coelestj societate ad veros Israelita^ supernae cives 4 lae pertinentes etiam in aliis geo li b u s fu i sse n egure n on p qssu n l : q u i a S1 ??esant, facilJime convincuntur de sancto et mirabili viro Job qui noe in digena nec prosélytus, ìdest advena pepali Israel fiat, sed ex gente Idu* # maea- ;■ Per abas gontes esse potuisse qui seeundum Deum vìxe- runt eique piacuerunt pertlnenles ad spi ri inai em Jerusalem — Taylor, Judatsm, nelle Faiths of thè world , ediz, cit, pag. 354: “ L’effetto delle profezie fu il mutarsi della base del patto. La promessa teneva con un popolo Spirituale, e non più con una razza privilegiata..... ed esisteva pertanto la base pet una leligione universale e spirituale, in cui la nazionalità non conferisce privilegi (4) Renan, Histoire cit,, voi li, pag, 536-542 e voi. I|I, pag, 226-238. Notìzie storiche — Uantieo Oriente 45 leggi religiose si trovano passi in appoggio delle dottrine più contrad¬ dittorie, Chi segua invece e distingua quei vario alternarsi di modi di essere e di pensare diversi, può comprendere il valore della stona ebraica in rapporto col diritto internazionale, lì significato se ne può riassumere dicendola improntala sopratutto dalla preoccupazione etnica e religiosa; più equa delle altre vicine civiltà orientali, anche durante i suoi periodi più rigidi, nel regolare certi supremi diritti dello straniero, e p reannunzi atrlce nel suo misticismo profetico e nel periodo ellenista della sua espansione, di queiridea democratica e cosmopolita (1) che informa nella nostra età, come le più ardite aspi¬ razioni economiche (2), cosi le concezioni più alte del diritto inter¬ nazionale (3). (1} Filone, De Cherubìn, ediz. elL, mette in bocca a Dio queste parole: rtWOX. èfJTW r. 7*, tccv 75 "ftvwiv flKMW SjA&V, VJASÌ* Ss TTfC T&' Mi Ivavrfcv isp* piv ^ .oVjVj ■RfltvTs; >ww waipi. y,aoT:c6p4v5v. — e De Chari tate, pag. 701, d: rr~ mi d/. iv 7TCÒ5 fitÒT&v pvoì» telimi x«YW?a$ a a>. $ $7T i $. 5; t) X’rlv.vt c. ? kv sy/t rcXotqfwS Xfcl TEtVt -sk 77.» T&V 17j3p£ T7.S T&7 iSs*? (2) À natole Leroy- Beau liéu, Les Juifs et V AnUsémitis me : Jievue des Deux-MondeS) 1* maggio 1891, pag. 177 e 187-198. (3) Pìhlonis, De vita Mosis , edizione parig., 1040, pag. 656, 7 e De Cha- ritatef pag. 705 a, &,«, t&u? eferat $5$ £<à5uo&j'.u.. ttìv «teb i/iiw ^Aoauxrt» jgfcà* w :T?fS; fi&YrtìAas i'iog'pfity, mJ. 75 trepaapv tcO tws xtti cvto; gv7c»s Wj. k&hjh Siij j&« à-ò TOJ sflvt/j; rehi irrìda, y:r, gÉ ydsj' «al Wfytmg, dXXà «; iauTcù;, y.*i t$ T£ 5^1 Polit*, VII, 2. (2) Draper, Nix Coir e du développemmt inlelleciuel de VJCurope. Paris, Marpon et Flammarion, 1887, voi. I, pag. 180, 4, 5, 189, 190, e Grote, voi, 1, pag, 558. (3) Tucidide, I, 34: 0\ fcnlw. tdj Stàtoi toÙwt -*> m }.2kt&uìv«; zh&i Lib, I, 25: Mts mxpijtòXelv d/.w-w iv «à/sfòfóiiE&L t vìi x&vt&ti -yho. ?à vc-fM^iASvo. j&lì mbsi tS>v -R0Ub9C?d££i /.o’-p, iv,v Si (3) Plutarco, Insiti. Bacon. } 20: Ras là, d /&ysIì rwo? WÀ&jjmu (4; Sulla non esistenza di questa legge prima di Licurgo, v. la Memoria del Di: la Nauze (a. 1734) nel voi. Xll dell 'Hisioire.de V Académie Rogale des Inscrlplious et Betles lettres, Paris, Imprimerle Royale, 1740, pag. io9-177. (0) Schgmann, Op. dL, voK 1, pag. 111. (6) Akist.j eoi. 1, cap. IL — Tarassi a, Antichità sloricó- giuridkhe ddla “ Costituzione degli Ateniesi „ nCY Archivio giuridico, voi. XLVill, fase, 4, 5 (1892), pag. m, (7) Plutarco, Teseo, XXIV, 5. Per celebrare T unione dei cultori del- l'Àttica in una stessa città ritenevasi istituita da lui quella festa, vJE0im* I* y-A Mz-zUm t'o ìXTyì i~l tgìì 'bW/j-oyfa.ùAts h hi vyv (8) Pericle, neir£mw$fc©$ in Tucidide, lìb. Il, cap. 39, I: Th A afo v.'ffa 5Ù5t £st:v hi TÌv* Ti v,ar«* % 0 y;u y.yjtiìfllv «v, tOv Iwfoy WtìÙ&v-^ A 7 A4 -j.qv.Q'aì'jv.I; rò A/Àv/ ■M «wjKTywc, Ti 7.*g- fìévJVi TÌ i'A rAì wl hàiAwi. (6) Xengpb,, De Vectìg., cap. IV, 12: àvM $( u&t né -fj TTf yzìfa ìti.v> t$$ìol èf-w/.ivw.. Il&fim/v. yÀv ?t:ì y.é twv £ró»v tSi vivrò h ?cl* jjustbaHu;. (7) Grote, Op. cii, voi. lì, pag. 250, 25 ì, (8) Xenoph., Respuhlica Atken^ cap. II, § 8: yt&rìp —wx&t %yMmtn T'Mù ffciv ÌA rrs tv3r& Si in né A. u.h ~Jv.ay,v5s uìòaXov né. v/é né oy/fi w.«ti ypì> \\hv/ésA ntnzwjÀw twv tSiv 'y.ùww yj*X pyopipin. (9) Tv* kKf&rwì'i’:* fo\ i-yv.t \é tm twr/t-mMyé wapsXteTv. r, Set v/jiVi TSV li :vw. 11:1 tw jlrea., 1213. 14 ; Corpus juris attici. 25, 1247. Ri chiede vansi p er lo più dalle città tessendo in condizione di guerra, trovavano necessaria mag- La Grecia 53 poteva dar vanto d’essere la città più generosamente ospitale della Grecia (1); e i limiti imposti dalla legge ai loro commerci non erano inspirati da malevolenza verso di loro o tendevano al loro danno, ma erano dettali da ragioni di pubblica economia (2). Così era del divieto opposto alla esportazione (3) di certe derrate, e della proibizione di prestar danaro su navi che non dovessero trasportar grano ad Alene (4); nel primo caso infatti s’impediva la scarsità e il rincari¬ meli io dei prodotti agricoli necessari; nel secondo ad un tempo si incoraggiava l'importazione del grano, e si provvedeva alla garanzia dei creditori; comesi raggiungevano entrambi gli scopi col punire i naviganti che avessero volontariamente alterata la rotta convenuta (5), Gal l'ospitalità concessa agli stranieri non era scompagnala una grande libertà di movimenti e di parola, che formava del resto ii diritto comune a tutti gli abitanti di Atene (6). Siccome però la residenza transitoria sottraeva gii stranieri ai carichi propri i dei cittadini e dei forestieri domiciliati, cosi era naturale die questa loro qualità di ospiti non potesse durare piti di un certo periodo di tempo, dopo il quale essi o lasciavano il paese o venivano classi licati fra i domiciliati (7). Anche finché dorava tale qualità di ospiti la loro facoltà di commerciare era subordinala al pagamento di tasse speciali (8) ed ai tributi doganali, giore vigilanza su quelli che entravano ed uscivano. V, Schomann, voi. Il, pag. m (1) V. pag. 51, nota 8 e Tucidide, eap. XL, 5: K*i Vi ìÀsu&jK*?, 7(> «torà «te TSva «cfs/.sSu.S';, XLi, 3... *«! tcìi traì-ejAKf Éx« i#’ ii,,» y.wr.vM, ^L>7£ TÒ> ÓtTYI/Am YSjt.ry.llZ !V mW™ HH» . (2) V. SchSmamk, 1. c., pag. 312 e nota 4. (3) Corpus juris attici, 154(5: Ti» -ptjwW -si; ìim ìvj uóm s!v*l, «>,/.-/, l/.Y, £07(1), U) ’Ap- i pivi U.j| ilt'.w.’. -iste tt! ’A Or.vwwv |«: twy u.i w™,w ri» 'AOy'vwji |UTtl/.^ÙVT(rlV urlivi, m x'jùiv. ifc.mOv y/À jasàatì ’Eàv 715 -it stài 7 h s-o^pasY,’/ tw àppptw irpb; tw| CTiuLiXgràc, ^ >**»$• mi j-T&j. Demost. C. C,} Lami,, 941, (5) Demost il c. Diouy sodor 1 ^86 : Oì | voW] '/S/.vjo^ì zdo-; fv/s/Odoyjs vitti "0I17 &ì: s,ti iv :ou^ùv.Tat ti .p.r,s tsa' pryfaTat; ©vav eiv/ws* (6) De MOSTII . c. Philipp . ui, ìu : tifo àrrfpiv ™ «80$5 &W ffrfcl TTHffl SV TX 1»Xu, 0*778 mi 7i?; k*1- «&?£f tt57«Ss^W-£} »*L XV tic ;msè&s fòc. >u.ìv iast* o ti ^uà<,vtk' Xs^VT^ X WÙAt 77.; Iv frwtifi T»v &ÀAMV -&S6JV, 87, T*t> .OUfApwXsÓeiV ffaVTflCTflKyiV (7) Guilhem d jè Sa ì nt e C ko i x , M mi otre s ur ìes Mèi ceqms ( 1 7S5) n el 1 e jW * mMres de Hit èra tur e, tivés de$ liepBtrés de VAcadmvie Boy ale des In script lì ofis et Belles lettres, voi. XLV1I1, 187. P a v \ s , ] m p ri m . I ni p é r i a 1 1 808. (8) 0&7. s&frti ?>vw iv 775 «7'jfa ii w.75 l£VL7.à 7£A*1. Legg$ Qi SólORO cit. nel Corpus juris attici, 874, 54 Capìtolo quarto che gravavano il commercio estero (1)* Le esenzioni di certi prodotti da questi ultimi carichi, non erano concepite in favore degli stranieri, ma, al pari di certi divieti dì esportazione, a favore del commercio ateniese (2), mentre la sola esenzione, statuita in favore degli stra¬ nieri, era quella che concedeva ai vincitori panatenei la libera espor¬ tazione dell’olio (8). Le garanzie che la legge e la consuetudine accordavano agli stra¬ nièri, èrano poi precisate ed aumentate sovente mediante convenzioni nei rapporti tra ! e città greche (4), e talora si stipulava che fossero punibili anche le offese consumate nel territorio contro sovrani di altri Siati (5), introducendo cosi nel diritto pubblico quella repres¬ sione dei delitti contro i capi dei governi esLerì, che ai nostri giorni forma parte del diritto penale comune dei popoli civili, in perfetta antitesi con questo era il sistema d’altri popoli, spe¬ cialmente di razza dorica, sopratutto solleciti di salvare da ogni perturbatrice influenza straniera la purezza e rausierità degli antichi costumi. Perciò gli Epidauri, vicini degli lllirii, vedendo degenerare il carattere dei cittadini che commerciavano con quelli, s’indussero a delegare d’anno in anno ai contratti e permutazioni coi barbari uno specchiato cittadino, detto m che, andando verso di loro, nego¬ ziasse in nome di tutti i connazionali (6}. Per io stesso motivo gli Spar¬ tani erano ripugnanti dai consentire così ì viaggi degli indigeni (7), fi) Corpus jtiris Ottici t 880: T«v ■.''intvsuiwiv ì\; rèi ìkisitr.à vX. àv$p«- *$0 ì* 'X5 «/AfcfowrEs XÙJ&QVt Cri «ài — 883 : tójv £ix— tìj ’nXAv.a-iivTfiy hv.yfohtvi. (%) Corpus jwis attici, 887 : 'E ymw* àreA-av «ri . VILI, 849, (2) Schììmann, Op. cit., voi. i, pag. 385. Almeno quanto ai viaggi all’estero, che erano proibiti ai giovani. Le mense per gli ospiti erano prova che i Cre¬ tesi ricevevano spesso la visita di stranieri; ma pare che fossero, anziché stranieri propriamente detti, di schiatta affine a quella dei cittadini che li ospitavano, (3) De la Nauze, Mem. cit., nel voi. XII, pag. 159-177, dèll'j listoire de l'Académif! Boyule des luscriptions et Belle s ìeitres. Paris, Imprimerle Rovale, 1740. (4) Xenopil, Retsp. Luced., cap. XIV, 4: v5v 9%t§£«|iÉI -cui SckgSvtm -ncé-cui ì&t -cvtìy.'/.'j-y.z u.r.'' i'rixi àpu.ó^’-,v75, ;77'. — g 0 ; 7: i-y.'.' .y ci r /./.v, v?; •sfixtpt» |AW ii'iit; li; AàKt^axjMva ìSìvitc kùtmv z-'sìcJas ìrs tìù; Sov-ouv-tv.? ìAuciìv wv Si meOA Wtèm&mw l»«^| ìrs vi ftamZtav «;^.i ir*.» (tù-ws. — 7 ; OùSìi u.i-mi Su aflflpil wiiroiv fùv sirtyoywv vMci; ’yi-fvsu.svtov, ìirsi^r, omvìsoì sloiv «ut» tm èe» RsifteW/i! itke T'.i; AuzSÓffoù VÌU.51S. (5) Senesi ANN, Op. cit., voi. I, pag. 341, 342 e nota 1. (0) Seno mann, Op. cit., voi. Il, pag. 310 e 313. 56 Capitolo quat to suoi cittadini, era siti gola mente analogo a quello dei nostri consoli (1). À quella stessa guisa che nei moderno sistema consolare si distinguono i consoli inviati dal paese che devono rappresentate, da quelli scelti fra gli abitanti del territorio dove devono esercitare le loro funzioni, così anche ne 11 'antica Grecia ciascuna città sceglieva nelle altre i propri! pròsseni, talora fra i propri i cittadini (2) , talora fra i cittadini di quelle, e questo secondo caso era assai più frequente del primo. I pròsseni erano d u nque per lo più una specie di magistrati, che esercitavano nella propria patria ['ufficio di consoli onorari delle città amiche od alleate i3) ; e spesso venivano designati da queste dopo che «'erano in qualche guisa resi benemeriti dei rapporti amichevoli fra i due paesi (4i. A S parta però la prossenìa, identica a quelle delle altre città quanto all’indole dell’ ufficio, ne era diversa quanto al modo della costituzione, inquantòchè chi ne era investito veniva scelto dai re fra i cittadini spartani con attribuzione di competenza com¬ plessiva per gli stranieri in genere, senza ingerenza degli Stati cui tali stranieri rispettivamente appartenevano (5). lìd a questo esempio probabilmente s'ispirava Senofonte, quando proponeva in Alene un magistrato speciale per la sorveglianza e la tutela degli stranieri (6 . Tale era infatti, comunque fosse costituita, l’ufficio della prossenìa, tanto secondo il diritto sparlano (7), quanto secondo quello delle altre città (8), Rispetto al paese che rappresentavano, avevano, quanto agli inte- (1) Corpus juris attici, pag. 585, nota all’art. 1257 (Schei, ad Demosth- Leptin., 475, 5) : nfe'Cisi liftvT* i tt i« nU feitw «à; cutAr.asviT** Aratami, t vf/,(ÈviTT*; xaì V.V.Y/, »?*. — e Schol. in Aristoph. Ave»» 1021: Uy^ivÀ iùnv ti zizy.YY.im sì; -ì tvjs li'W & * ì.hai nw.sm (2) Schomakx, Op. cit., voi. Il, pag. 310, 311. (3) De Saixte Crojx, Mhn. cit, pag. 108, 9 e nota p. (4) Urger, Op. cit., pag. 272, 3, Decreto degli Arcadi relativo a Teo : “ Gli Arcadi ringraziano Erodoto e Menecle, ambasciatori di 'l'eo, per la condotta tenuta durante la missione esercitata presso di loro, e dichiarano che saranno in patria pròsseni della loro città V. anche il decreto degli Uraniani a pag. 2/5, 6. (5) Erodoto, lib. VI, cap. LVli, 3: Kz: «ntAsiy.fevKi •nfcwn yJmtlX', vhe «v ìbiìmai :w ««rwv, xxt ll/fej: vApsiafeu Afe sxstTifiv. Ol Ai Ilfets; s!.aTT'/.v, (3) Demostene, De Halones., 86, 382. Atene manda invano tre legati per implorare la grazia di Canizie, suo pròsseno. (4j GaoiE, Op. cit., voi, Ut, pag. 289, nota. (5) Schòmann, Op. cit., voi. Il, pag. 3. (6) UiODORO, lib, XIII, cap. 84, §4; k«t’ ekeIvw -yap 7'SJ xpóvv/ tj.h jrrrav 'r.liivH JwwjMtìv, oi>v t tii xmtuxrJJm oùx ,tw sh/*G\ (7) XcN'OPH., De Vectip., cap* IN, 4: x^.Oiv xx/.vì mX rw&aéffi ÌU'K'IWì XVA XVÀ ÌXl Iptty Zzi XÙ.tivH*, ti *v mt Y/& N £;A“6p«6«*y. &uk smi ì rr.i 7iy,r^ kfàfan -tzcl: vi/.w atv. La Grecia 59 ti ove to straniero desiderava stabilirsi (1) ; autorità che in Atene pare, ma non è ben certo, fosse l’areopago (2), Un’autorizzazione perderà necessaria; per esserne esenti occorreva o un decreto speciale, che vi equivaleva, come quelli emanati da Atene, col fine di risangnare la popolazione dopo una guerra (3); o una stipulazione che ne dispensasse recìprocamente i sudditi delle parti contraenti (4)* Li domicilio poi, fosse conceduto indefinitamente o per un periodo determinato, non importava, solo per effetto di trascorrere di tempo e succedersi delle generazioni, diritto alla cittadinanza (5), magli stranieri domiciliati restavano iscrìtti in liste speciali, diverse da quelle di cittadini fin tanto che durava la Loro presenza nel terri¬ torio (6); ed erano, prescindendo dalle eccezioni individuali, o da quelle concepite in favore di speciali categorie dì persone (7), in condizioni diverse anche davanti alla legge civile (8). Chi è abituato ai moderni rapporti internazionali considera illogico che i pròsseni non esercitassero nei rispetti dei forestieri domiciliati (1) Scuòti an\t, Op. ciL, vob IE, pag. M$ (2) Questa congettura secondo lo Sclioinann (1. c., nota 2S) si fonda sopra un passo di Sofocle nell 'Edipo a Colono. Ma quel passo non è con¬ cludente. Creonte vi risponde a Teseo (947*950): iVwìkev *.|p| Kwyw — *Jbf& U cu» «à — TcicómY 'vX-ixoA vaUtv srato't* - — Ma non v'è, come il diritto vigente anche ai nostri giorni in molti paesi lo dimostra, necessaria coincidenza del fau Lori Là cui compete autorizzare lo stabi limen lo degli stranieri e la loro naturalizzazione, con quella che può decretarne ! 1 espulsione. (3) Quote, Op. ciL, voi. Vii, pag. $18, E Dfodoro, XI, 43. Legge di Temi¬ stocle: T&v? ìlizwsjìì YJf\ T'/j; àTèA£« kw; TTiV TKA’.V Y.ttÙ. fr(i, Y.'Xl Téyvst; KfltTa.£ì4kw.evcs f™ tàs a?Ttvf; é-ì fitìÙT® ~%ok v.pyv stcótss&v wffiv. (7) B deche, Corp. inscripL graeerì n, 3067. Tòbs /.al 'm& j&KstXsvs vwd ^Jvaavìv&j fefesivrss t/.v te dcw/av xotl awaKV.a't rawt mi -weZsWj vjà dpWT', VT£5 Z'M ’A.TMAkwV&S (8) In Tessaglia i patroni finirono per ridurre in condizione servile gli stranieri domiciliati. Anche nelle colonie greche questi erano tenuti in con¬ dizione inferiore; in Sicilia, in Libia ed a Cirene formavano la terza classe degli abitanti dopo i cittadini e gii agricoltori. De Saikte Cboìx, Mém, cit, pag. $06. 60 Capilo! o quario io stesso ufficio affidato loro dalla legge quanto agli stranieri di pas¬ saggio o residenti ne) paese in via transitoria* Se il domici! io non trasforma in cittadino il forestiere* non potrebbe creargli nel diritto pubblico una condizione particolare in confronto degli altri fore¬ stieri non domiciliati; e infatti il diritto moderno, nel definire le attribuzioni dei consoli* le estingue quanto al loro connazionale natu¬ ralizzalo nel paese della loro residenza, e le mantiene egualmente in vigore quanto agli altri connazionali senza distinguere tra domiciliati e non domiciliati* Ha com’ebbi a notare a proposito dei Fenici i (1), quando si parla dell’antichità e specialmente delle città antiche del bacino mediterraneo* bisogna tener conto di due concetti diversi dai nostri, che erano loro particolari* Quelle città nel periodo del loro sviluppo politico rendevano per motivi sociali e più ancora per mo¬ tivi religiosi ì' assai difficile la naturalizzazione , e ripugnavano del tutto dal farla derivare dalla sola prese nza* per quanto prolungata* dello straniero nel territorio. Ciò faceva si che lo straniero* anche da lunghissimo tempo domicilialo* restasse sempre straniero di fronte alla legge del paese che lo ospitava* Ma quelle città* anche quando non facevano dipendere !a conservazione della cittadinanza dalla pre¬ senza costante ne! territorio* non ammettevano quella conservazione in chi si fosse allontanato dal territorio in modo permanente. Così avveniva che gli originari di una città, domiciliali nel territorio di un altra, mentre non acquistavano per ciò solo la cittadinanza di questa, perdevano però, per e fletto dì quel domicilio, la cittadi¬ nanza originaria. Gli stranieri domiciliali o meteci uscivano per¬ tanto dalla famiglia politica cui per nascila avevano appartenuto, senza entrare del tutto in quella sta lolita nel territorio dove si erano trasferi|i * Restavano genericamente stranieri, ma non erano piu stranieri pertinenti ad un altra citta determinata, e perciò nò il paese che li ospitava consentiva, nè il paese d'origine pretendeva che fossero controllati e protetti dai prèsse ni della loro patria. La competenza di questi era cessala rispetto a loro insieme col vincolo di cittadinanza (3), ed essi soggiacevano, senza limiti o sorveglianza da parte d altre autorità, alla legge ed alle magistrature politiche e giudiziarie del paese dove erano domiciliati. Ma, sudditi e non ci Ita¬ ci)- V* pag* 31. P) FusT£L de Goulànge, La ciié antique, XIII édil. Paris. Ilacbctte 1890 pag. 22G-233. (3) Senofonte (Redditi deW Attica, cap. H* 7) li chiama WMk, La Grecia 0 I dirti di questo, entravano soltanto parzialmente nella società civile che li accoglieva. 29. — I rapporti in cut stavano colla legge e coll’autorità ter¬ ritoriali, facevano pertanto di loro, piuttosto che un elemento asso¬ lutamente straniero, una classe inferiore della popolazione stabile deH'Aitica (1). Quando si parla dunque d’omogeneità della popola¬ zione dell’Attica (2), in contrasto colla varia composizione degli abi¬ tanti d’altri Siali, specialmente dorici, s'i mende dire che il popolo originario non v’era stato soggiogato e poi tenuto in soggezione da altri immigrali, mache i vari elementi della popolazione costituente lo Stato si erano fusi insieme sia da! punto di vista etnografico, sia da quello giuridico. Però accanto a questi y.\v£pe; tutti eguali fra loro, s’era formata una classe inferiore di abitatori, cittadini quanto alla soggezione alle leggi, e stranieri quanto all'esercizio dei diritti civici, che per la stabilità della dimora e la partecipazione alia vita economica e talora a quella politica dello Stato rendevano impor¬ tante elemento della sua popolazione. in questa condizione speciale trovavansi, oltreché gli stranieri domiciliati, anche gli schiavi che avevano ottenuta la libertà. Tanto gli uni quanto gii altri dovevano aver come patrono un cittadino, cui spettava rappresentarli, integrandone la capacità nei rapporti pubblici e privati e specialmente nei litigi e nei processi (3). La differenza: fra gli uni e gli altri stava in ciò, che lo straniero libero sceglieva da sé il proprio patrono, mentre per gli affrancali questo nflicio spettava al loro antico padrone. La proslalìa corrispondeva poi, in entrambi i casi (4). nello scopo al concetto delia sorveglianza e negli uffici a quello della tutela. D'indole diversa e non laie da escludere la prostalìa, sarebbe stato (5) il magistrato dei ;j,sToixo5a«xe< proposto da Senofonte. Compito loro sarebbe stata piuttosto la tutela degli stranieri, e la ricompensa di chi ne avesse favorita firn migrazione, collo scopo di dar incremento (1) Corpus juris attioi, 27 (Harpocrai., v. u.srotx.wv) : Mrnnxcs p.ìv ims « i-iùy.i Ttùàtòs r/.eT04jn>; sv iris* Mti 7* i/ly, v éùJJt tUtw C£Ù7S&'. {%) ScHUMANNj Op. Clt., VOI- II, pag. 3. (3) Corpus juris attici, 28 (Suidas: w) : t&y uetoucwv ì‘»«cto« -é.Tf:* r/u, %%-k vóim* $jk TWV aorov T'J tì Tiferai sta zk sto; ysjX rà x/Xy $tóix€Ì?at. (4) Hehiter, Ath. Ger ichUmrf assiti} g% pag, 8; Maver, Die Recìde von Isradilen, Athener, und Honier. lì voi. Leipzig, B&umgMner, 1866, pag, 71. (5) Vedi pag. 56, o. 6. 62 Capitolo quario ai redditi dello Sialo 1 ; ed essi sarebbero siati pertanto analoghi, se non nello scopo, nel modo della loro istituzione, ai pròssemi di Sparla. Il meteco trovatasi di fronte alla legge civile per più rispetti in condizione inferiore a quel la del cittadino. In quanto era suscettibile di partecipazione al diritto civile e di fruire deila protezione della legge, non poteva tradurre in aito questa propria facoltà se non col mezzo del suo patrono; ma sotto molti rispetti nemmeno la cooperazione di questo poteva sanare la incapacità derivante in luì dalla sua qualità di straniero. Se una legge speciale od un trattato non vi derogava, il metéco, non meno dello straniero non domiciliato, era privo in Atene del diritto di connubio (l-^vau-cc} ; ed il matrimonio dì uno straniero con una cittadina (2 , e di una straniera con un cittadino (3) era proibito e severamente punito tanto in chi lo contraeva, quanto in chi (4) ne aveva avuto ("iniziativa o lo aveva agevolalo. II potere dei maggiori cittadini si spuntava contro questo divieto geloso e Pericle stesso non avrebbe potuto sposare Aspasia, ch'era M desia, senza dimi¬ nuire i propri i diritti e quelli della famiglia nella città, dov’era pur così preponderante la sua influenza. E per motivi non meno imperiosi era vietato ai forestieri domici¬ liati o non domiciliati, il possesso fondiario. Infatti se la proi bizione dei connubio tendeva a preservare la purezza della razza da ogni miscela straniera, la proprietà fu sempre considerata colla maggiore tenacia come un elemento di sovranità. Sotto questo punto di vista dunque Sa disposizione del diritto greco, che riservava di regola ai soli cittadini il possesso degli immobili ,5) e l'esecuzione su quelli (6) , è nella storia tutt’altro che singolare 7). (1) Xenopil, De VeetigaL, eap. 11, 7: K.«i tte-wAmì&yAi vs %*' ìttù etti iti TfUlwì *4 ^ y.//. 7* zhòi fo tx; ’à&xw/Osv umcm&s spjfGiuro yjà rk; ‘ììùsgo&wì «y (2) DemOSTH. in Nc(lC7\} 1350 ; rEàp $Nié Wfr s&swMtte ’àO tokuav l il; i^^,r |ày ft V/Ì, -ì-tasMu y/A JMfì x a-jT&v, -//A 7® ^ uÀazq -:ìa à’/bÀ 'Afavb.i'ì fa i*j-Ù &*ub; €v $k 7ZZÒS -cys i^7i, ybyj-zo -Xi (5) Corpus. juris attici , 36: m éa; TfT5 y.y.l tùCflis £%)t7Xciv. (6) Demos th., Pro Pkorm^ 946: vo™ ran rijf gW isti ìtQ7rp“£ìv oca Ittì yS vjja syAs./,',y/.; (7) Schomajjs, Op. cit.? voi. 1, pag. 116. La Grecia 63 Cessato il vincolo della cittadinanza, cessava anche il diritto di possedere fondi nello Stato, e i beni appartenenti agli esiliati si confiscavano (1), La concessione del possesso fondiario, a tutti i sudditi di uno Stato nel territorio di un altro, si considerava in questo d'ordinario collo sfavore naturale per ogni indizio di premi¬ nenza straniera nel territorio. Sicché, mentre ai nostri giorni i trat¬ tati di amicizia sogliono sti pillare la concessione reciproca del pos- sesso fondiario ai sudditi delle parli contraenti, allora il concederlo era spesso un atto di sommissione (2), e il rinunziam da parte di chi lo aveva ottenuto (3) un riconoscimento dell’eguaglianza dei due Stati, favorevole ai loro rapporti internazionali. Da questa incapa¬ cità, come dalle altre che lo colpivano, io straniero non poteva liberarsi, se non che mediante privilegi personali, ottenuti dalla pubblica autorità, o, in quanto non era meteco, mediante trattati spe¬ cialmente stipulali fra la sua patria ed il territorio dove dimorava. Ma per diritto: comune egli restava sempre incapace di proprietà Immo¬ biliare, sicché a Senofonte pareva d'avere escogitato una grande liberalità, quando proponeva che si autorizzassero i meteci, sotto certe condizioni, ad acquistare le case vuole e ad occupare le aree libere esistenti nell* interno della città, possedendo le abitazioni su quelle costrutte (4), Dalle cose sacre non erano in tutto esclusi ; potevano assistere alle feste pubbliche, sia per vedere, sia per supplicare (5), quan¬ tunque i loro còri dovessero essere distinti da quelli dei citta- fi) C Of’P'lllS (litici y 10 16 1 PWV C/J. (2) De Corona, 9i: . tO à«p,C'> nspfpav ’Aftmfoii Sojw&Y tfoXwaww, w\ àw&i7 h «'jwoì ecc. (3) Così secondo un decreto del tempo della rigenerazione di Atene contro Sparta, reso in tavore degli alleati degli Ateniesi* Tei?; ài QW'y&fW* Tipo; AChfi vsf.sis m\ tcts roppagu; àvib&ty tòy rà rc^uaroL, cìrr* r* ir rii x«$k tt.v 7:6X1$ fiithir, ohi ti «tv «ìtcu- luwtc Sfym :$n%i téw ìmt in . Cofp. jur. (Mici, 42- A-rto £yu . V-C>- "0 TS gp&upy Ttfeów saA m*. (9.) SchSman^ Op. cit,T voi. II, pag* 53. (10) Tucidide, ìib* 0, 13, e IV, 90. (11) Schomank, Op. ciL. voi ÌJ3 pag, 53. (12) MOller Jochmus, Op* cit* pag, 110. La lincia 65 (lini, dovevano contribuire nella fanteria e nella marina alla difesa dello Stato. Del resto il diritto ateniese oscillava, nei particolari che li riguardavano, fra un certo rigore ed una certa larghezza, secondo il maggiore o minor bisogno, ch’era sentito in Atene, di popolazione e di capitali (1), Senofonte, sotto l’influenza di tali considerazioni, propo¬ neva di abolire ogni disposizione, che, non essendo utile per la città, fosse incresciosa (2) per i meteci, e di tramandare, per incoraggia¬ mento, alla posterità i nomi degli stranieri, anche non residenti, che fossero stati in qualche guisa utili ad Atene (3). Mentre d’ordinario il militare a cavallo si riteneva troppo grande onore per loro, talora in grandi frangenti si affidava loro anche il comando (4), ed in momenti solenni ai peregrini, non meno che ai cittadini, si rivolgevano gli uomini poi ilici, come a gente non destituite dei tutto di competenza (5). Fossero però più o meno generosamente concesse agli stranieri la partecipazione ai diritto civile e la protezione della legge, l'urna e l'altra erano subordinate alia condizione che gli stranieri si conte¬ nessero come tali, non usurpassero la qualità di cittadini e non si sottraessero alle prestazioni che la legge imponeva ai forestieri. Quelli di loro che non avessero avuto un patrono, o si fossero spacciati per cittadini, o non avessero pagalo il mettici o, potevano essere denunciali da chiunque avesse voluto (6). L’accusa, detta nei due primi casi e nel terzo 'ATtafo'rt pastoimou, era presentata ai pole- marco; nel procedimento non era ammessa veruna testimonianza d’altri stranieri (7); e se risultava provata la verità dell’accusa, lo stra¬ niero colpevole poteva essere venduto come schiavo (8). (1) De Sa iute Croix, Mém. citata. (2) Xexopii., De Vectigalìbus, cap. II, 2. (3) Ai'.n'Oph., De f rectigaLt cap. HI, Il : ÒIj/.m Sà ti «.oo.&isv «wysKfpriaisflai «; W «SWWWC X*ww, X*t &Wi b 7KÌ.MÙ5 «ìwiqjuw, firn Si à; av y.b «valsavi!; faypb 5s x«t jSaoO.tef b riva? x«i rjpavwjj v.b aarpa-a; È--.GÓ- U.r.w, ~.b zr.i y.ip ito(. (4) Corp.jur, (Mici, 340; E<;ec7t xsl oti iioiv, li; Aelja.n. Vab.., Hìst., XIV, 5, cita i fatti di Apollodoro Cyziceno e di Fradicie Glazomenio, creati generali, quantunque fossero stranieri. (5) Tmucvd., lib. IV, cap. 90, § I : '0 «vaarfisas 'ÀfhjVHttus atti rcb« gai |évwv ovoi (6) ‘ Or-aw t« Sb&óv stirati y/r, £yrt, ii jz-vt 70 w.stcUwv, ^ db ré ; ihw et; xkt h Sirm ??ti« Corp. jur, atL , 28 e 1112 (Siuda$ : (7) MuLLER'JocmiQS, Op. dt.? pag. 114 e 115, nota 6* (8) Corp.jur, (itLy 872: 07 yu Tiflmss fra Vèr àLtiov ustà/ae, xrré^C'txx-. kùfy Y*'À tàv à/MfJi TTt-paaK&vT«; fAfcTOHttw), 5 — CAmirAKf, Diritto int priv.y voi, I. 66 Capìtolo quarto Accanto agli stranieri domiciliati posti in questa condizione, altri ve iterano esenti dai pesi e dalle incapacità dei meteci, e in Lutto od in parte assimilati ai di ladini» Anzi tutto it vario movimento coloniale, oltre alle fooiafat o stabilimenti autonomi, ed alle xS^p o dipen¬ denze coloniali, aveva formato in molte città greche corporazioni di stranieri* che vi risiedevano stabilmente. La loro residenza non diffe¬ riva da quella dei melécì se non per ciò, che questi si stabilivano individualmente, soggiacendo alle leggi emanate nel paese riguardo ai forestieri, mentre lo stabilimento di quelli era collettivo, e lo Stato che lo consentiva, concedeva a quelle corporazioni di ospiti, diritti e pri¬ vilegi di diversi gradi (1). Questo carattere avevano le fattorie greche deir Egitto; ed avevano nelle città greche le fattorie di Greci d’altre città e di stranieri, specialmente Fenìci! ; corporazioni ì cui membri non si trattavano come meteci, ma formavano una comunità particolare ed autonoma, senza pèrdere i diritti che godevano in patria (2). L’assimilazione piu o meno piena degli originari di uno Stato nei territorio di un altro ai cittadini di questo poteva poi risultare in diverso grado da una concessione unilaterale di una delle due città, o dalla stipulazione, fra loro seguila, di eguali vantaggi recì¬ proci, Talora si concedeva (esenzione dal metécio, talora il diritto di proprietà fondiaria (3) o quello di connubio (4); la concessione di questi tre vantaggi ad un tempo costituiva la cittadinanza nei riguardi del diritto civile o (5); e Tassimilazione pur talora concessa al cittadino, o isopolizia, faceva partecipare Io straniero (1) Sca&MANN, Óp, cih, voi. Il, pag, 390. (2) Schomànn, 1. c., nota 3. (3) Anzi questa eccezione presenta nel diritto ellenico una frequenza che e del tutto estranea a quello romano. V, Voigt, 1. c., pag, 188, 9. (4) Eggeu, pag. 131-2. Scambio di dichiarazioni fra la città dorica cretese dì Aliarla, egli Jouli dì Paros, pag. 126-8; Patto fra gli Olontiani ed i Latrasi; a Ogni cittadino di Lato e di Olente goclrà nella città alleata tutti i diritti religiosi e civili . ì giudici decideranno fra le altre cose dei matrimoni! misti,,. (5) ÉoGÉft, Op. ciL, pag. 279,280, Decreto dei Delfiani (193 av. Cristo): “ che gli ambasciatori e tutti gli abitanti di Teo siano salvi ed inviolabili allo stesso titolo che gli artisti delle feste Dionisiache „ e pag. 126-8. Patto fra gli Oìontiani e i Latiani: “ ... il Latiano sarà in Glonte rispetto agli Monti ani, e rOIonliano in Lato riguardo ai Latiini, libero di vendere e di comperare, di prestare e di prendere a prestito, e di fare qualunque contratto gli piaccia secondo le leggi dei due paesi. I cittadini di una città assisteranno nell 'altra alle Teodesieed anche ai sacrifici] secreti pag. 130, nota 2. Trattato fra ì Hyerapytniani ed i Magneslani di Creta, V. su questi pag. 287-290, V. anche Seno ma nn, voi. 11, 315, La Grecia - 67 nello Staio, ad eccezione dei poteri politici, a tutte le cose divine od umane (1). I meteci ch’erano ormai soggetti all’autorità dello Stato, dov’erano stabiliti, potevano individualmente ottenere gli stessi privilegi, per effetto di un atto unilaterale di volontà dello Stato, che li ospitava. Tale concessione era in Atene di competenza del popolo, e poteva variare da un minimo, che era la semplice esenzione dal tributo annuo (2), ad un massimo che importava la parificazione al cittadino nei diritti civili e talora la stessa facoltà di trattare anche nelle assem¬ blee generali di materie politiche (3), senza potervi però nò giudicare, nè deliberare. Questa assimilazione civile degli stranieri ai cittadini, che poteva concedersi dal popolo ateniese (4) come un premio ai meteci benemeriti, li liberava bensì dai pesi e dagli svantaggi propri! ai forestieri, ma non equivaleva per questo alla naturalizzazione. Ai citta¬ dini erano assimilati nei diritto civile, nell’attitudine a trattare da sè i propri! affari, e nel pagamento delle imposte (5); ma non avevano (1) Esser, pag. 79-84. Trattato fra Hyerapytna e Prianso: ... “ Vi sarà fra gli Hyerapytnii ed i Priansii diritto di concittadinanza, di matrimonio, dì acquistare possessioni reciprocamente nei due paesi, in una parola d'aver parte in comune reciprocamente a tutte le cose divine ed umane. Ogni cittadino di una delle due città, che verrà ad abitare nel territorio dell’altra, vi potrà vendere e comperare, prestare e prendere a prestito danaro ad inte¬ resse, e fare ogni altra specie di contratti in piena libertà e secondo le leggi stabilite presso l’una e l'altra. Sarà permesso agli uni di seminar nelle terre degli altri, pagando le stesse imposte degli altri cittadini, secondo le leggi dell’una o dell’altra città „. Così il trattato fra Hyerapytna, Prianso e Gor- tinae il patto di Hyerapytna con una colonia di quella città, Egger, pag. 130, note 1 e 3, Era Vesclusìone dalla vita politica che distingueva lutti insieme gli stranieri di ogni gradazione dai cittadini; ed al forestiere si paragonava perciò il cittadino che fosse vissuto estraneo alle cose dello Stato. V. Aki- stotelf-, Politica, libro Vii, capo II, 2, laddove si domanda se sia prefe¬ ribile la vita spesa nelle cose dello Stato o quella segregata dalla comunità civile come quella del forestiero vi yàUcv ó vsA T$s TrcXtTizfs (2) Gin LI IBM DE SaIistl Groix, Mémoire sur les métmques (1785), Mém. de littérature tirés des Begisfres (le VÀeadémie Boy ale des Inscrmtions et Belle $ leUres, Voi. XLVI1I, pag* 190-6* ||) De Sàinte Cruux, 1. C.7 pag, 196, (4) Corpus juris CI Itici f 31 : Oi à.^tb tw p*£rot xety hs-tÌ Tt va TtjxrjV Trasà tov 7£'^0rleE€o0iU stai vtTè; irzi-iu/A '/StoTÉOt'Owatv, rfott sai àpyji$ riva? v/ù'/tx; àriussj$ £7 màcaavj kripicw rciav^s co are pflTi tyyvn u:h'i rcpiausvn u; ri % yrjs'wj; * 70 Capitolo quarto camente omogenea, ma, eguali negativamente in ciò, che non gode¬ vano appieno dei diritti dei cittadini, si distinguessero fra loro per diversi gradi di incapacità specialmente indicati, quanto a quelli del¬ l’ultima specie, nel decreto che li degradava. Le altre classi inferiori avevano tutte un'origine d’ordine interna¬ zionale. Le popolazioni rustiche, che abitavano i terreni degli Spar¬ tani, in parte discendevano dagli antichi servi pubblici. Lelegi, che erano già stati tributari degli Achei, o da famiglie venute in servitù più tardi per effetto di discordie intestine (1); in parte avevano avuto per antenati uomini liberi, che, lottando cogli Spartani invasori, ave¬ vano perduto, insieme colla indipendenza politica, anche la libertà per¬ sonale, ed erano siati ridotti alla condizione di servi della gleba (2). Quelli fra tali servi, che, in premio di servigi militari, venivano libe¬ rati, formavano la classe dei neodamòdi. Da quelli abitatori originari della Laconia, cui era stata conservata dai vincitori dorici la libertà personale ed una parte di proprietà del suolo, era usci ta poi, individualmente libera e collettivamente subor¬ dinata, la classe dei perigei, elemento impoi-tante delio Stalo spartano, ne! quale ammontarono talora al triplo dei cittadini (3). Formavano un elemento dello Stato piuttosto come comunità sog¬ gette, che come abitanti individualmente asserviti ; e dividevano cogli Sparitati il nome di Lacedemoni, che non comprendevamai, oltre ad essi, le altre classi della popolazione (4). Costituivano comuni separati nel territorio della Laconia ; e ne amministravano gli affari con una certa indipendenza, quantunque, come tuttodì avviene in molle dipendenze coloniali, i coloni spartani, viventi nelle stesse località, formassero fra loro una classe privilegiala. Assoggettati in diverso tempo e maniera, ed appartenenti a schiatte diverse, essi non trova- vanst tulli nelle medesime condizioni. Mentre però le comunità dei peritici avevano una cerchia assai limitata d’autonomia, i perisci erano, come individui, uomini liberi. Possedevano il suolo e lo coltivavano; esercitavano mestieri ed industrie; il commercio esterno era quasi intieramente nelle loro mani ; quantunque non fossero mai atti a coprire magistrature nella repubblica, potevano tuttavia esercitare (1) Curtius, Storia cit. , voi. i, pag. 190. (2) Schomann, Op. cit., voi, I, pag, 236-240. (3) Schomann, Op. cit., voi. 1, pag. 24-9. (4) Schomann, Op. cit., voi. 1, pag. 257. La Grecia 71 all’estero un comando militare (1), od una missione diplomatica (2); ed al servizio militare partecipavano talora non solo per effetto di prestazioni obbligatorie, ma anche spontaneamente (3), al pari dei cittadini e degli alleati perfettamente liberi delle proprie azioni. ha dipendenza dei perisci ma ni festa vasi in ciò, che ai comuni cui appartenevano non competeva una sfera d’azione politica propria, nò partecipavano a determinare gli atti delle autorità spartane, ai cui decreti dovevano senz’altro acconciarsi (4). Sparta sorvegliava quei comuni mediante un suo residente, chiamato armosto, e xuOyìooSixtìs a Citerà; e, quando occorreva, l’auto ri tà di questo era francheggiata da una guarnigione (5), e le prestazioni cui quelli abitatori erano tenuti, si rid licevano a servigi militari, ed a certi tributi imposti a varii comuni in diversa misura (6). Tale divisione e subordinazione degli abitanti era comune a molti Stati greci. Dovunque pare che da principio la distinzione delle tribù corrispondesse ad origini diverse (7) ; ma negli Stati dorici ed in Tes¬ saglia quella distinzione originaria si perpetuava, e si trasfondeva in una varia graduazione di diritti, che avvici navasi all’idea delle caste. Gli abitatori originari della Tessaglia erano asserviti dalla stirpe degli immigrati coi nome di pencsli (8) ; nella stessa condizione trovavansi in Argo i i Greci dell'Italia inferiore aveano pur essi im¬ posto un giogo simile agli abitanti Pelasgi ; ed i Bizantini, venuti da Megera, ai Bitinii, che abitavano intorno alle loro nuove sedi. A Creta, dove la popolazione dorica, anziché formare un solo Stato, restò fra¬ zionata in molte città, una gran parte degli abitanti originari i venne ridotta in condizione simile a quella degli iloti; un’altra parte trova¬ ci) Grote, voi. Ili, pag. 28G, noia e Tucidide, libro Vili, cap. XXII, i. (2) Tucidide, libro Vili, capo VI, 4-, I Lacedemoni mandano a Chìo con missione di fiducia Frinis, (3) Xexoph., Ilellen., lib. V, cap. ili, 8. Ad Àgesipoli e ad Agesilao, che partono per guerreggiare in Asia, i Lacedemoni aggiungono trenta Spartani. — 9. n»A).oì 9i «ÙT& xw rSfj ntfieùun ikZ&vnù xv.Xii tè xiv'/Ool. •fix.iX'Jifk.Yi, Mtì 5sW t&v tscsL.wv xstÀoUjMVdW, x«l votlc.', Taw Zfgaflgfb (•&« sùe'Asì; tè xaì rir> i'i T?j im'Xsi xaXiiv cu/. aiis foiit, (4) GrotEj voi. ìli, pag* ^89, nota, (5) TiìCOVDhj lib. IV, cap, LUI, § 2; T« &k vfco-; tafiv, imi èk T75 A%xmwf, ; cafri M%dù tv, A stanai cavisi $Vwh t m ippici kuv, J* rn; aÙTMS Y/J.xk èVO-,% 97&X.TW TE oUÌ MA 7 ÌÒtXVi ÌTriUÌÀMff.V Ittcicuvto, (6) SghomanNj voi. I, pag. Sdì. (7) SchìSmàkn, voi I, pag. 159 e seg. (8) Curtius, voi I, pag, 101. 72 Capìtolo quarto vasi in condizione analoga a quella dei pendei lacedemoni. Onesti erano delti i péci : ed abitavano la montagna ed i comuni rustici sog¬ getti alle maggiori città, cui pagavano un annuo tributò (1). 3L — La classe infima della popolazione era formata dovunque dagli schiavi, la cui condizione ripeteva quasj sempre la propria origine da un motivo di ordine internazionale. Od erano infatti prigionieri dì guerra non scambiati nò riscattati, che rimanevano in proprietà dei vincitori, e potevano vendersi ad altri greci, se erano di stirpe ellenica, ed anche barbari* se erano barbari (2); od erano venduti a Greci dai mercanti di schiavi, che lì avevano in quel modo cat¬ turati, od acquistati dai catturanti (3); od erano abitatori di paesi con¬ quistati, assoggettati al popolo conquistatore come servi della gleba. IS ©Ubino £ nell altro caso, delia loro schiavitù era giustificazione la loro estraneità fra genti tanto disposte a confondere il concetto dei diritti dell uomo con quello delle prerogative del cittadino, e in paesi dove la libertà del cittadino era tutelata da garanzie cui allo Stato stesso non era consentito di derogale (4). 11 medesimo concetto, appli¬ cato all’affinìlà delle popolazioni elleniche, informava il diverso grado di commerciabilità degli schiavi greci, in confronto di quelli stranieri. I servi della gleba formavano a Sparla Del emonio più ìm poi* tante della popolazione servile. Presso gii Spartani , come presso al tri Dori, sopra tutto importava che l'ordinamento guerresco dei cittadini non degenerasse per altre cure, diverse da quelle delie armi (5). Perciò la condizione .subordinata dei popoli conquistati si perpetuò 6) quale una distinzione di casta, ed essi vennero aggregati al suolo che lavoravano a profitto di proprietari spaziati o probabilmente anche periécì (7); Essi avevano pèrduto non solo, come questi ultimi, la libertà poli¬ ti) Curtius, voi. I, pag. 169 e Schomann, voi I, pag. 366-387. (2) Schòmànn, voi. Il, pag. 286-7. (3) J o ha n \s Fri ed r i c h Rei temei e r f GeschicM und zustimd der Sìdaverey und Leibeigemchaft in Griechenland, Berlin, Mylius, 1789, pag. 12-14. (4) A n doride contro Alcibiade, 18: K/A yiv tè; IV d&pjMXatc CJVT'.OjU.eOiX y:}, U//jT£ tÌv é.'A&JytZ ov iHV (Ì's r;V. èri (5) Curtius, voi. I, pag. 168. (6) AiheyiciuSy VI, 102 (271 f e 272): ty&i-ss&u&st fr'iv rapi T^v nm 'EYA-ja wjsSyw. 7?%. “ Tb Ùi mv ito® xri tw LTà| d-A ruv 2-*f tw-Sv, A viv a&vto èk M s»; d Ari: ai yM'aysA'ì-% rari ajuv t: yVtAi ' Tifo h%YMAY.7\S (7) Grote, voi. Ili, pag- 298-300. * La (ìreeìa 73 tica, ma, a differenza da quelli, anche la i i berta personale insieme colla proprietà fondiaria. Di questi iloti ve n’erano anche a Sparta ed in altre città come schiavi domestici; ma non era questo il carattere gene¬ rale della loro classe, che formava sopratutto la popolazione rustica del paese; mentre, fuori dell’agricoltura, alle prestazioni servili erano obbligali schiavi propriamente delti (SoùXot). Ma, oltreché per la loro missione di coltivatori, erano una parte importante della popolazione anche per effetto del loro numero, ammontando, dopo la conquista della Messenia, a 224,000 sopra un totale di 400,000 abitanti (1). La loro condizione non era al tutto destituita di garanzie. Stavano in rapporto assolutamente servile verso lo Stato, che solo aveva diritto di liberarii o di impiegarli diversamente, ma non potevano essere uccisi dai padroni delle terre che lavoravano, nè venduti fuori del paese, Inferiori di gran lunga ai liberi, non potevano d’altronde con¬ fondersi cogli schiavi comuni, dai quali spesso differivano ancor più di fatto che di diritto, per la coscienza che avevano d'esser greci d’origine oltreché di lingua, e per la possibilità in cui trovavansi di conseguire una certa agiatezza, e dopo di questa anche la libertà (2). li loro numero, tanto preponderante su quello dei cittadini, obbligava però questi ad esercitare sugli iloti una sorveglianza continua e minuta ad impedire che tentassero con insidie di rovesciare lo Stato (3); e talora per prevenire le insidie loro si giungeva ad insidiarli, e perfino a farne crudele sterminio (4). In condizione analoga irò va vasi una parte degli uomini ridotti in condizione servile in Tessaglia, in Creta ed in altri Stati dorici. In Creta questi servi della gleba erano detti xÀao«v«i od (bwaiSkai, quando coltivavano i terreni dei privati, e [minai quando erano addetti a quelli dello Stalo; per i servizi occorrenti nelle città i Cretesi ser¬ vi vansi poi di schiavi comperati (5). La condizione dei miioiti era migliore di quella dei clarolì; magli uni egli altri sembrano essere stati meno oppressi degli iloti spartani, e del lutto esenti dall’obbligo (1) Schòmann, voi, I, pag, 240, L; Llìbkek, Din. dell'ant. class., v. Iloti. Tradii?,. Murerò. Loeschcr, 1891. (2) Guote, voi, III, pag. 298-300. (3) Thucyd., 113. IV, LXXX, 3: ’Asì -vis m),x« XjstÈSS xtp/wi* «pftj rii; a-SMXt.i ~h\ ;«cAi«T«t xf^iróriMl. (4) Thucyd,, lib. IV, LXXX, 4: Sai nfKxpfaMtu è; jilggg^iibg, u.L sorsoavà- s*rr» rs sai t* Uf* ‘aèintJìvt «{ ti fi où tcM.w ùursjiv viwaviaav « «Ùtvj; y. 0Ù?Ó TOÌffl «>.«ISI "KaV.T.OI d'/.ì-'/.i, (2) Reitemeier, 1. c., pag. 14 e 30, 1. (3) Corp. juT. (Ut., 1120: 8 *1'^?'-? Gov ^uvajjfi -a >.«v ritoxtì[vslvti xai tù s/,Eu(lsstv. (4) Demosth. ad». Nicostrat., 1254 : 0-i ‘‘ih “'Hi "ius Azjasbi'om Jcùs.ou; fr/.rsml'Uvt, dùk ili! i.syv.v r, voù; -far, uiwv; Orò -rii; -[satosoGai, xai xarfflor,j;.rva- txs pacavo;);, 5 ti sÌtimìv di «vOowttm, irapsystv si? 70 JixasTÉpLov, (5) Xenoph., Iìesp. Athen., cap. I, 10, 1 1 : Tfira SoóÀav 5'c.i mtl -réf j^*66beaÉ» BÀsiBTv. sbtìv ’MɧM'.v duMAMM, xai vjrs naT«i;«s lyctiv sórgili cuti ìkìxotvhtow' osi ó Acjàss. . , lr,v) A’tìoi irJ.eùówi 5sS>.si, sùxìti imtito XosvnXtì tòv Ò|aòv Ji/jàov m il ij ; ry. A y..’.d o sw.ò; d, ; oo ddd. ‘.y.V: . (6) Gli schiavi, specialmente di stranieri che abitavano in Atene, atten¬ devano ad ima occupazione per conto del loro padrone ed anche per proprio conto mediante il pagamento al padrone stesso d’un con Ivi buio detto 4mwpof*. Jlar potrai. {Corp. fari attici, 14.69): ’Aiwpopà, i. tù.’.-Mbn -api. tò» ■5vi),wv -tei; A«nr»TeB$. — X&noph., De Vedigal., IV, 14: iióx«i -fo Itnv * fUKjfemw &wdxrfaii.iv ir t Mixiws «■ é èstw*» iv voi; appositi; y.iÀÓoa; «vOpiinou;, ois 76 Capìtolo quarto Eccettuale queste facoltà connesse sopratutto colla sua vita eco- nomiea, lo schiavo trovavasi naturalmente escluso da lutti i diritti propri i dei cittadini, verso i quali restava sotto ogni aspetto in con¬ dizione d' inferiorità. Escluso in modo assoluto dalla famiglia politica, cui era estraneo anche per la sua origine forestiera, non poteva in veruna guisa partecipare al governo dello Staio (1); era obbligato bensì a contribuire alla sua difesa, e nei maggiori pericoli era assunto in¬ distintamente coi liberi per formare l’equipaggio delle navi da guerra (2), Alle cose sacre non potevano pienamente partecipare (3). La testimonianza del servo poteva essere assunta in giudìzio anche contro l’uomo libero (4) accusato dì omicìdio, Lo schiavo però nei suoi rapporti civili non aveva una personalità in giudizio; le azioni rivolte contro di lui dovevano essere esposte davanti alla stirpe del padrone (5); e quando era il servo che voleva agire in giudizio, il magistrato doveva assegnargli un procuratore che ne completasse la manchevole capacità (6). 32. — Perchè tale capacità si assimilasse o per lo meno si avvici¬ nasse, nei riguardi del diritto civile, a quella dei cittadini, lo schiavo doveva essere emancipalo, Il che, se pur non lo parificava a quelli, come membro dello Stato, gli ridonava ciononostante una personalità da¬ vanti alla legge. A Sparlagli schiavi ottenevano la libertà specialmente in premio di servigi militari; se avevano servito in grave armatura diventavano liberi: se come scudieri od armati alla leggiera, potevano aspirare alla libertà, come premio degli atti di valore compiuti (7). sxelvcs Scusi* tw ©fan; it&’e* éj&X&v uh htsK ì/Av-vj x.uiiz; 7ÌV r^OL&yÀv 16. ’àT*? 71 T3t $Z~, y.y\ Ov ttùÌJsJ h ms i&pjaws av&swyrtt <£ro-.>; ì/JSvì avvali , (1) JUf lS TÒY tpyflifit u.r, [ast^sw. ry* t^y/axìIv.' (Dio Chry sostami XV, 239). (2) Xexoph., f /elicti. j 11 b- L cap. V t, 24 : Qt sÀ0/>ai® vi ^c^svyj/Évci y&i ypv ÌT.Ù ifatous* 77S vawìv h rXwt% i/xx; v.T.xtx'j- a/}, ava (3) Corpus jtlì ÌS Uttici} ^ 63. Ir.v àsdXyv y.x t xry x-'jm to, tìv /;pV'v w.ty/tàs eli .5 xx-xxO.hiw -toff) x/j tìp-O, cjx lò ùv ev&gv -y; xvvjxv.iì ’hzx Tj, e 447 : My «*u,a ’rtntttftffòc T^ai fcfcg y $&>tÈ-j.0ipa X y «Ó/.yì79‘£i# ^ (""f) ^ ^ lat., XI, 937, A, |jT7 ed anche per il fanciullo! M&£Tj.aiìfo ÌÌ^oti 543172 70’J ÌXvjM^W zhi lyi'-tvt. (5) 6 OVpus J llris Qttic l} 647 : rify;; ryv «kiXav tvj X£yryryf:V,,j at naèj T^b; XlX'y/ ^VCrV 7-7, J. ri «ME* , (6) Corpus j UT Li attici} / 29 TW S'iij&Xtìj -ìti itm, ava x, vtv^z t $m: w-à, V“b iU'Miiv* trprrfywr^ é àutacrè* MoW. toùtw (/) I HLiCYD.j ìib. \ , cap. XXXIV, lì K«ì xùxc 0 Y$y yyyvrttfv au70t£ t&v La Grecia 77 Talora, imli pender) temerne da atti di valore, si concedeva la libertà agli schiavi che si riscattavano* Ciò avveniva sopra tutto nelle mag¬ giori strettezze dello Stato, come quando Cìeomene coi riscatti pagati dagli schiavi, in ragione di 5 mine per uno [i)% raccolse 500 talenti ed armò 2000 uomini alia maniera macedone. Questi iloti affrancati formavano la classe dei neodamòdi, che aveva diritti simili a quelli dei periéci. Nella stessa condizione trovavansi pure gii àS&moToi o avi™, che erano schiavi propriamente detti, i quali avevano ottenuta l’eman¬ cipazione (2); e gli uni come gli altri differivano dagli schiavi in quanto avevano conseguila la libertà personale (3), ma non si confon¬ devano cogli Spartani, non formando insieme con questi parte della popolazione sovrana dello Stato. Così era anche in Atene; gli schiavi emancipati passavano nella condizione dei meteci (4), il che riprova come sotto il concetto di schiavitù vi stesse sempre a giustificarlo e vi sopravvivesse quello di estraneità. Infatti Io schiavo, dopo aver ottenuta la libertà, restava così anche in Atene, non già un cittadino (5), ma uno straniero lìbero in tutto, fuorché nella scelta del patrono. Soltanto in via del tutto eccezionale e come premio di grandi atti di valore, alla concessione della libertà poteva farsi seguire anche quella delia cittadinanza (6); ma di regola l'affrancato non era che un meléco un po’ diminuito (7). tó u-etì £v cTjttTiwTtóv è KX£*s&a$ J&tS 0Ì Ay.yhtttr/hm ihoiGwri Thq uh p«?à ElXtriTa; py,yt^'j.uhcuq iki'M- pc'jq é(v*l stòti *À/rh òtv jfeùXwrTftì' K&: ugtskv cò TttXXù a$TCUf i/.STa v6c£atMi>$*>v U Aarepsov! sMtTfeTYi™, ih txs A vh. t£; ÌI>,av aXtoTwv w. (3) Thucyd,, lìh. VII, LV1U, 3, parlando dei Greci accorsi in aiuto dei Siracusani contro gli Ateniesi, definisce i neodamòdi: t% ^xxtìvwv U£aUSsi$ S| TCÌJ5 Stai ElWrgtf Ss TÒ vttSfoafiìe; ixsuleppv tifo tvty.i). (4) Corpus juris (ittici, 873 {Har porrai.: MétoLuoy): Oi k®é{.rm uh T<0V rnéxfc m TsXdjat ró jjttrekitv Ss Tai; jcal tpwifjeXùv -£X&'j 45: Teli? £v ’AygMiraK SgùX&u; ym ras — V. (Diqdoro, XX, 84, 3) un decreto analogo dei Rodìi colla condizione di pagare il riscatto. (7) Anch'essi, al pari dei metéci e degli altri stranieri, prendevano parte in condizione subordinata alle pubbliche feste. V. Corp, jur. alt., 441: iVu$ 78 Capitolo quarto Modi dì liberazióne più frequenti e normali erano l'emancipazione per testamento e il riscatto ottenuto direttamente dallo schiavo, compensando il padrone che v’avesse consentito, coi propri i risparmi (1). Comunque liberati, gli schiavi , ad eccezione di quelli che ottenevano anche la cittadinanza, essi restavano, anche dopo l’emancipazione, soggetti ai loro antichi proprietari come a patroni. E ogni qualvolta si fossero ribellali contro di questi, od avessero scelto un altro patrono, o non si fossero uniformati alle leggi, il patrono leso nei suoi diritti di supremazia, poteva muovere contro di loro una querela detta di defezione, che dava per risu I lamento, se l'accusato era trovato innocente, l'acquisto completo e definitivo della libertà, e, se era provata la verità dell'accusa, il suo ritorno in servitù (2), Questa apparisce in Grecia, come fu più tardi ri elle colonie europee durante l’età moderna, una istituzione resa possibile e giustificala da un concetto sfavorevole in cui si teneva l'estraneità politica com¬ binala colla diversità di razza. Quando manca il concetto dei diritti deH’uomo, perfetti in sé, indipendentemente dai limiti d’uno Stato o d’un sistema di Stali, è naturale che ciascuna società, più o meno largamente costituita, ravvisi potenzialmente i proprii schiavi (8) nei membri delle società che stanno fuori della sua cerchia. Ma chi esa¬ mini la condizione ch’era fatta in Grecia allo schiavo, non può dirla peggiore che negli Stati dove quel flagello si diffuse durante il moderno sviluppo coloniale; anzi, volendo fare il paragone, la bilancia pende¬ rebbe piuttosto in favore dell’antica Grecia, e specialmente dello Stato ateniese, dove la condizione degli schiavi presentava piuttosto qualche analogia con quella che tuttora sussiste in molli paesi musulmani. 33. — In nn sistema politico che faceva della stessa libertà un privilegio, che collegava il concetto religioso coll'idea dello Stato, e che al vincolo risultante dal l'appartenere a questo dava un assoluto limile territoriale, era naturale che anche la cittadinanza si conside¬ rasse come un privilegio assai difficilmente conseguibile e facilmente à77z'r.iJii}<éhrv4 MXm irai «>.>.«( JksHajtu; xJwftv tyttf ìy.zaré S-.a tì|: fr ~p tw lìy.r/.hr.'j a«ù>7 vipz tv. (1) Co?mpus juris attici > 1466: TgTs damipicv &) Corpus juris aitici t 1472 (IJurpocration): w twv àKÙ.ssib&<ùfe'f7m Mópérti; -rei? «^/.é'jfepatraetv, Mi dcaiar àyjftfet t- cb'VjTwv, r, <- ep&v JW« « YStu\r&(:\-* u v&W. wii w-wciv, iati piv fcì/sny,? fili sW, *oós v'ktJ trarr&s -zìim èÀÉf/ijp&u-, (3) Arisìot., Polii ^ 1, 2: oj? Tff.ÙTo «fati pajpspft vm &àmgv éfv. La Grecia 79 perduto. Quel privilegio era riservato alle genti che originariamente avevano fondato ed occupato lo Stato; ma della conservazione del vincolo nazionale anche da parte di chi sì era trasferito in paese diverso da quei lo, non s’aveva in generale alcun concetto (1). Sparla era a tale riguardo particolarmente rigorosa; poiché anche chi fosse stato discendente da Spartani e dimorante nello Stato per¬ deva i diritti dì cittadino quando non avesse adempiuto esattamente i doveri de! servizio militare, o altrimenti si fosse sottratto dall’osser¬ vanza delle leggi (2). E quando fin dalla nascita il figlio di cittadini fosse apparso tisicamente inetto a quella osservanza, fin d’atlora veniva privalo del diritto dei cittadini, ed, esposto sul Taigeto, era allevalo fra i figli dei permei (3). Pure Sparla non era assolutamente inaccessibile ad ogni elemento forestiero, ©osservanza scrupolosa e diuturna delia disciplina spar¬ tana poteva avervi eccezionalmente per effetto l’assimilazione agli Spartani di nomini originariamente stranieri (4), Cosi, se ne erano degni e possedevano su Ili ci ente patrimonio, potevano essere assunti alla cittadinanza i tfótfiiwt, cioè quelli stranieri che erano stati man¬ dali dai genitori a Sparla per esservi educati cogli Spartani (5); ed i molaci, o figli dì iloti educali cogli Spartani, potevano ottenere di completare i vantaggi della libertà anche colla cittadinanza. In tal guisa, sìa pure indirettamente, elementi non lacedemoni aggregavansi mediante la naturalizzazione alla cittadinanza spartana (6) ed una comunità chiusa ed esclusiva come quella di Sparta veniva talora (]) Vedi Lag. 52, SS, 60. (2) Xenoi'H., Resp. Laced., eap. X, 7: A's ~àv avDjrssTsi&v «-,«■ MfM ààx&t KÙA-MÌ'* falTtCi. piv -k VOjMlAtX ÌXT£À«rUCll# T fa KQ%lV oUdaLy z-cLVGZf yjs\ p&Sfiv ÒttòX^Ìv 34tx>.oì Kfltt <èvot mi Taz&imn y.vlouyLtfir/ xat veto: tSv ^-v.pTtatcov, uaXa eÒSCSstS Tè -JWÙ TWV ?V T73 TO>s£l Kotàv CUK (0) Vi j 102 (27 1 e ed f)i Gt Ss xax,c6jA£WL racpà Aa^sSe^- é/.sòtes&t {iL cù v:fa Àa/4fW. xt/ynoi, A syet Sè ttéoi owt«v ®jì$|||s.« . . « u Eìtrì oL)v.'/a ; $Ù'/xzzya 7<*v Aftxs^tìU^tvStìv, . sfel cOv. , . tXè6Gspotf u&v Aay^cVxtjwvtc^ pLèTf/cUtft Ss tìÙtojv e va. j|p| Jy£-/sa(ij.i swiì Aicct vSpcv x^tsxvkjixì- 7^ff*vr« t&Ì>; ’Atoity&fcy?, tcùXìttjv ‘jevsWvtv St? *vSpwy«$to B. « 80 Capi tota quarto rifornita di nuovo sangue sìa aggregando alla cittadinanza qualche suddito per premiarne i meriti speciali verso la patria, sia pareg¬ giando in certo modo e sotto determinate condizioni, come l’adozione, il possesso ed il consenso dei re, gli elTetti dell'educazione alle ragioni della nascita (1). I neodamòdi non erano perse cittadini (2), ma talora potevano pur essi diventare tali, come avvenne in seguilo alle perdile subite dagli Spartani durante la seconda guerra Messentca (3). Sicché per varie guise era pure aperto l’adito della cittadinanza spartana agli elementi stranieri, e quella che faceva difetto era l'ammissione di stranieri non nati, nè educali, nè vissuti prima in rapporto di sogge¬ zione collo Stalo spartano. Di tali naturalizzazioni unico esempio al tempo di Erodoto era stato quello dei due Elei, ascritti alla cittadinanza al tempo della seconda guerra persiana (4); e Plutarco cita (5) come effetto di motivi del lutto eccezionali un altro solo esempio: quello del poeta Tirleo. E quanto si ritenesse straordinario favorepresso quei popoli l'ammissione di stranieri, punto connessi collo Stato, a parteciparvi a tutti i diritti, la concessione cioè di quella che ora direbbesi grande naturalizzazione, è pur provalo dal fatto delle trattative, che Erodoto riporta, tra Sparla e q ue’ due Elei, e dagli esempi die questi adduce vano pei’ suffragare la propria domanda. Poiché alla prima enunciazione della pretesa di Tisameno, figlio di Antioco, che poneva la propria naturalizzazione come condizione al proprio cooperar nella guerra, gli Spartani se ne sdegnarono come per domanda stravagante (6). E quando, adattatisi questi alla sua pretesa, egli domandò che alle stessè condizioni si facesse cittadino anche il suo fratello Egia, addusse i’ esempio di Melampo. che, per liberare dal furore le donne di Argo, volle una parte del regno per sé ed una parte per il suo fratello litanie (7). 34. — Quantunque Atene fosse un campo meno chiuso di Sparla agli elementi stranieri, pure anche in quella città la loro ammissione (1) Curtius, voi. I, pag, 193. (2) Scuomaxn, voi. I, pag. 246. (3) Lubker, Dizionario dell' antichità classica, v. «M&pi&t. (4) HerODOT,, lib. (X, cap. XXXV, 2; Mwm Ss Sr. wwtwv v:Afiii~r.n iylwno cut(ji ^iTio.zzvirrfr,’. ■RoXtKTat. (5) Plut., Apophthegmaia Laconica: Uv/jw/Wj 3: TtVOSi foa -i TÒV 7KW7&V S^tTiS*VT& ÌfT,t (6j Hebodo t,, iib* IX, cap, XXJII, 6... imivfovt* (7) Hehgdgt., lib. IX, cap. XXIII, 7 e XXIV, Lìì Grecia 81 trovava ostacoli che alle società moderne parrebbero eccessivi; come lo prova il fallo che, al tempo dì Pericle, quando la popolazione del- F Altre# ammontava a mezzo milione* i cittadini ateniesi non erano che 19,000. Anche colà la religione era strettamente connessa colla nazionalità, e questa colla purezza della discendenza. Il cittadino ono¬ rando il nume nazionale, Apollo, mostrava di essere di discendenza ateniese, ed onorando Giove Ire li io (1), come capo stipite conserva- tore della parentela, d’essere stabilito nel paese (2). L’osservanza della religione nazionale* che confondeva l’alto tradimento co! sacrilegio, era dunque una condizione per conservare i privilegi del cittadino; ma la purità della razza era una condizione indispensabile per poter senz'altro partecipare al culto della città (3). La combinazione di queste due cause poneva pertanto fra cittadini e stranieri una bar¬ riera, nella quale i primi doveano esser tanto meno disposti ad aprir delie breecie in quanto che la mistione del sangue straniero minac¬ ciava, nei tempo stesso che la dissoluzione dei vincoli gentilizi, anche la violazione dei culti domestici (4). Perciò alla qualità di cittadino non aveano diritto se non quelli che lossero stati generali da due cittadini 5), e solo eccezionalmente* e sotto la pressione di necessità poli lidie ed economiche, si ammise che fosse titolo sufficiente la nazionalità d'uno soltanto dei genitori (6). I/ALeniese nato in queste condizioni non era però ancor cittadino, ma aveva soltanto un titolo alta cittadinanza d'origine* che era effettiva¬ mente conseguita quando, raggiunto ì! diciottesimo annoigli pre¬ stava giuramento ed era iscritto nei registri dei cittadini (7). E quando (1) Corp. jur. a£L: 10: TDfes asserì iàn.'&bc ò ) W.c? £V7«; vt ~ f vtwXf (2) Mayer, Op. ciL., voi. I, pag. 270 e 287. (3) Heiìodot,* lih. V , cap. LXX1I, 4, 5. A Gleomene che vuol entrare nel tempio di Minerva sull’acropoli dì Atene, la sacerdotessa dice, mentitegli sta per entrare nel penetrale della Dea per consultarla: w 4 ^.AwGcjfciÀcs» 7V&V i; tS. [p-t. ci Y*? 5rSV-tT;,V d.cop lr«pt£V»4 cS xXa'cO iwpteù; «Xà> w, (4) Curtius* voi. Il, pag. 251* 2. (5) ÀrusTOT., Futili, col. 21, cap. XLII e Corp, jur . ali., 1 1 : McW v.'i'jA 7'yj; iz yuoiv \\0rv2uwv ■ytysvows. (6) Corp. jur. aU-, 12: T*v irsi £! mTK zv-tp àc7Ò; zl'w. rnxkr.v — Aristotele l 'Economico, 11, 2, 3) ricorda che anche presso i Bizantini si esigeva la nazionalità d'entrambi i genitori come con¬ dizione di quella dei tigli, ma che quel popolo, trovatosi in bisogno dì danaro, stabilì bastasse la nazionalità dTun solo genitore purché ì ligi! pagas¬ sero alberarlo 30 mine. ( 7 ) Corp u $ j tiris atti ci, 13- 1G. 6 — GAT£LiiA,sit* Birillo Int. priv.t voi. I. 82 Capitola quarto taluno fosse restalo senza figli, poteva belisi adottarne, ma la curia del ['adottante, cui questo presentava l'adottato, lo riceveva solo nel caso che appartenesse alla città (1), Matrimonio legittimo non era con¬ siderato se non quello contrailo fra due cittadini* Fu Pericle che a tale riguardo ristabilì il rigore dell'antica legislazione (SS); sicché quando piu tardi egli si propose di far riconoscere ancora nei riguardi dei figli la legittimi là dèi maininomi misti e non vi riuscì, trovò un ostacolo legale insormontabile alla sua unione con Aspasia. 1 figli di un tale matrimonio sarebbero stati davanti alla legge illegittimi (3) e come tali in condizione inferiore nei riguardi della parentela (4)t della successione (5) e sopratutto de) diritto di cittadinanza. Per evi¬ tare tali conseguenze era necessario che fra la città, il cui suddito contraeva quel matrimonio, e lo Stalo, cui apparteneva l'altro coniuge straniero, esistesse una stipulazione generale ó’isopolizia, oppure una speciale stipulazione che consentisse quel connubio (6). Più ancora che Fadozione nel campo dei rapporti famigliar i , la naturalizzazione può dirsi però in quello dei rapporti nazionali un istituto necessario. Ma sarebbe stato anche in Atene in disannonia col concetto greco della Cittadinanza, un sistema di norme troppo facili circa la naturalizzazione; ed iì proposito di Dionigi di Siracusa, (7) di concedere la nazionalità a lutti gli stranieri domiciliati ed a tutti gli schiavi messi in libertà, apparisce fra le genti elleniche, dopo il periodo delle origini, come del tutto eccezionale. (1) àùgeb, Traiti de la juridktiùn et dee loie d' Albine s patir servir à V intelligence desharangues d'Bschim et de Demosthène^ pag. 203, 4 del primo volume delle (Euvres complèta de Ihmòsthèm et d'Eschinc. traduites par Fabbé ÀtHSEft. Paris, Bossange, an Bèp . (2) Curtius, voi. Il, pag. 251, 2. (3) Corpus juris attici , 1342: "0; é* il &n% q- sverni, rito* . 1343: ** (4) Corp, jur. alt, 1345: u.01 >%, é*%*. 'h;/ hpw ±ti ' (5) Corp, jur , all., 1395: y.v, &u à^/jxrrdm, Bnm yrtviw & mtàtl vd àrsi -rdw T^is wi. uertlvat rm:y&re/.irm. — 1396: Tà t &lv ?sfc;c U tl|OlO> quutt» ed impoverì Atene sotto i successori d'Alessandro e sotto il dominio romano, e più largamente prodigò ia concessione della cittadinanza (1), e Cicerone diceva che questa era al suo tempo accordata o venduta a chiunque l'avesse domandata. Più costanti che le condizioni richieste per ottenerla, appariscono nel diritto attico i modi tenuti per concederla: poiché nel l’età mace¬ done sembrano essere stati gli stessi che nel periodo del l'indi pendenza ateniese (2). La competenza di naturalizzare risiedeva in Atene esclu¬ sivamente nel potere legislativo, senza il voto del quale la naturaliz¬ zazione non poteva ritenersi definitiva. E perchè divenisse tale non bastava il volo palese, ma doveva farsene la proposta nella radunanza del popolo e seguirne a scrutinio segreto l’approvazione da più di seimila cittadini (3). Solo allora, e salvo le eccezioni possibili contro la legalità della votazione, poteva ritenersi concesso dall’ autorità competente che lo straniero ed i suoi discendenti diventassero ateniesi, e che il naturalizzato fosse autorizzato ad iscriversi nella iribù, nel demo e nella fratria che avesse prescelta (4). Lo straniero così ascritto alla cittadinanza ateniese non diventava in lutto eguale agli ateniesi d’origine. Non potrebbe dirsi che la con¬ dizione ne fosse eguale a quella eli e ora di cesi in molti Stali « piccola naturalizzazione »: ma si trovava, come avviene al naturalizzato negli Stali Uniti ed in altri paesi, irreparabilmente allontanalo da certi altissimi uffici dello Stato, Tutti i naturalizzati erano soggetti a tale diminuzione politica, ad eccezione degli ujtwxot, ette passavano dalla madre patria ad una colonia già esistente, per lo più con diritti eguali a quelli dei discendenti dai fondatori, e non potevano pertanto propria¬ mente chiamarvisi naturalizzati. Questi invece trovavansi per qualche rispetto in condizione inferiore a quella degli ipeci. Formavano bensì parie integrante della cittadinanza, ed erano iscritti nelle si tri morie o delegazioni per il riparto delle tasse di guerra, cui tutti erano sog- ma soltanto l'esenzione dai carichi, conclude: ss» S’ « 'Atomici, ■Jfyyji AvSpdwj;, sixsf-jtfP V iàtirfifiM, rtj/.w «Wep «/ó/.'j tvi sin tovi«y V.xujSxvc-m,-, Siisìctó IfiMTXi. fi) De Sajnte Croix, Mènmre sur les mMceques, voi. cit.f pag. 203-5. (2) Corpus juris (Mici, pag. 41 8-9. (3) Demosth. in Neaerunt, 1375: wEts:t’ s-nsiSàv vv.rjtì, ; ««s to* tm -‘m ìi puplàv «sviatoti ~w «cusoiv, Uh jvi n iì< t r,v iniyiaav itait.MUu «ni» ’AAfMiwt tyr/pswrnti, xrifvìzv fyvu&iftxm. Tctn ft r.piS&A'.i xitjeia Tiflaiwt svjs •/.lÀioz.vii i vcjmj xai w» tyéftv }fei nftcwtr. si? ir; m i»1v ~.’M &Wf tìitfnu x*t TX -[ili. &VSUSÌÌV. (i) Corp. jur. alt; 913: a».! d h.y.m'.vw. ìfffWKvTXi ii; TÌ; mpptpm. li Grecia 85 getti (1), e per sostenere la spesa delie triremi (2). Eguali quanto al riparto delle pubbliche gravezze, erano eguali pure ai cittadini d'origine quanto all'intervento ed alia votazione nelle assemblee. Come quelli partecipavano ai benefizi del culto patrio; e quando tratta vasi dì un'intiera popolazione forestiera ascritta alla cittadinanza di Atene, quest'uguaglianza era riconosciuta in una speciale invocazione del sa¬ cerdote a favore dei nuovi cittadini (3). In ogni caso però erano inca¬ paci per ia prima generazione di fungere il sacerdozio e l'arconte to, e le generazioni successive potevano liberarsi da tale incapacità solo se uscite da matrimonio legittimo con persona appartenente al lo Stalo (4) . Nè quando un uomo d’origine straniera era stato iscritto sui registri della cittadinanza per titolo di nascila o di naturalizzazione, ciò bastava perché potesse godere in pace i proprii diritti di cittadino. La legge, che con grande cautela rendeva possibile l’adozione di uno straniero nello Stato, provvedeva per evitare che vi si potesse insinuare chi mancasse delle condizioni richieste per entrarvi, e permetteva di con¬ testargli in tal caso la qualità di cittadino davanti al popolo od al magi¬ strato, Il primo provvedeva ad eliminare ogni elemento eterogeneo dalla società dei cittadini d’origine, mediante convocazione dei citta¬ dini dei singoli comuni che dovevano procedere alla revisione (&«- dei loro registri, é proporre la cancellazione di chi vi fosse stato iscritto a torto (5). Fu appunto per effetto di tali rigori i6) che il retore Lisia, il quale aveva pur molto sacrificato per la causa della libertà ateniese (7), non potè essere ascritto fra i cittadini (f) Tutti erano soggetti ad entrambe le imposte. V. per la i&fcfg Isocrate, ap. Schomann, vo). Il, pag, 438; e per la yipawp Dbmosth. c. Leptinem, 465 : 'Arsivi -51 iM'ìiiv. •&*< fftsas, trir.v 'tiri ì vm. %/.9vt wv. (2) Corp. jur. att., 945 ; Sw.u.ss!* ì~LT> ~’A'I tA; ;'v rf ~ . zzi'.zt- rc.pia', -ff/suAvas, i v.ip u| i ’Afam&t *,.# re ’AtHfivaisioi ìjfiulSL t A AyoSA xot (4) D KM OS TU. ili €(ìcr(ifHj 13/6; Ogc'jì ^àp mirar*; ’ÀOra/Kieov i vjc tJK a -appaisi vài ì%v.w.\ tcov ivvta àpyjfrTwv ;«$i rtpuauvi]? pzrxvpp. Totì U 6 èrtyfz$ à-éj-m **!• -p&tfsOvja.sVj ito *>otv è* yyi'Lv/s,.; y/j-% t *s» xfóy.w, (5) Corp ; jur. alt. , pag. 559, 560. Commento ail’art. 1118 (Smda$} alla parola § 1118: 7T2VTC07 T(i>7 Ti 15 «BBlTcfeif, itTi -wvtttftet TTOÀ-i TX V =i5tv erre T£?bf 3) p,y; -ye^vGTXS éJ e?.5 dar?;; Ss -EOI T7av7W'j tgÌk 3r,v/jV*;. (6) Gaota, voi XII, pag. 118. (7) V. sulle cause politiche della difficoltà di concedere la naturalizza- zìone e di riconoscere la cittadinanza d'origine nei figli d\m cittadino e 86 Capìtolo quarto e fu costretto a passare il resto della sua vita come isoióle. li magistrato die anticamente fu quello dei nautodiche (1), la cui competenza era già stata al tempo di Demoslene trasferita nei tesinoteli, esaminava tanto i reclami di coloro che, pretendendosi cittadini d’origine, aves¬ sero creduto presa a torto la decisione di cancellarli dai moli (2), quanto i reclami di quei cittadini che avessero voluto impugnare il diritto di taluno ad essere iscritto nei registri della cittadinanza (3). lì reclamo di coloro che si credevano esclusi a torto dalla citta¬ dinanza figurava nella procedura ateniese come un appello (lìpsSfe}; il reclamo, che veniva presentato da un cittadino per escludere dai ruoli chi non vi avesse avuto diritto, od eia semplice imputazione di estraneità e dicevasi azione d’estraneità Ijevia?) (4), od era com¬ binata con quella di corruzione e dicevasi azione di corrotta ci Ua- dinanza fìwsoSms] [5); od infine lendevaa far invalidare dal magistrato, come attribuita a persona indegna, una naturalizzazione realmente concessa dall'assemblea, e dicevasi azione per violazione della legge iwfwvóijiojv) (6). Nei casi in cui l’azione implicava un'accusa di dolo a carico de! convenuto, la condizione civica di questo restava lungamente incerta, poiché, anche dopo un giudizio a Ini favorevole, conservava la facoltà di riprendere l’accusa chiunque lo avesse cre¬ duto assolto a torto (7). Se tale giudizio concludevasi invece colla d’una straniera, Bérard, A ri. s tote, La consti tution . SU?. m É&jrmv. r/st qvywrw «lySy'X §àv;.:^ (6) Dbkosth. in Nea&ramt 1375 : £«««* tmk i-C^ -f,%z 7 tH jjbu 7 A (ft.vvJxrr /M Ì7 Ttv it; rè ci'tzacTr'p'/// *j$ .w/- to' *«** “WS ^vtt. (7) Cor lì. jur. all. , 781 f Ì far p aerai. : : Tvj$ Ijsvfos ^v/at^ tw Svjàguìvm ?:aM¥ £àv Jwaiw; rè srs&w La Grecia S7 condonila dello straniero, o se questo, appellandosi contro la dao^lw;, o contro la sentenza dichiarativa della sua estraneità, soccombeva, poteva esser venduto come schiavo; mentre invece se il giudizio defi¬ nitivamente lo assolveva entrava, senz’ai tra contestazione nei due ultimi casi, nel numero dei cittadini (1). 35. — Nell’amministrazione della giustizia la Grecia aveva preso le mosse, come in generale tutti gli altri popoli dell'antichità, dal concetto che, a! pari della legge civile, anche la tutela della magistra¬ tura fosse un patrimonio esclusivo del cittadino, in quanto una con¬ venzione non ne facesse in qualche misura partecipe anche una data categoria di stranieri. Più completamente che altrove però e con una relativa sollecitudine, in molte città greche e specialmente in Atene, l’eccezione giunse, rispetto alla concessione della tutela giudiziaria, a sospingere la regola in seconda linea, ammettendo in tutto od in parte lo straniero, indipendentemente da clausole speciali di convenzioni, ad invocare l’azione della magistratura. Cosi nell’amministrazione della giustiziagli stranieri non erano, sotto un certo rispetto, trattali in Atene diversamente dai cittadini. Essi potevano, cioè, in certe controversie sòrte fra loro, agire davanti ai tribunali, quando si trovassero nel territorio e si trattasse di rapporti personali e mobiliari; ed in Sicilia trovasi, (in dalla legislazione di Caronda, riconosciuto il diritto dello straniero alla tutela del magi¬ strato (2), insieme col carattere èstra torri tori ale della protezione del¬ l’individuo da parte dello Stato. La differenza fra nazionali e stranieri nel rapporto della giurisdizione perdette pertanto a poco a poco il carattere negativo per assumerne uno di positivo. Originariamente il magistrato nazionale era, per la tutela dei diritti dello straniero e la decisione delle sue controversie, come non esistente; piii tardi il diritto attico giungeva incerti rapporti all’estremo opposto: ad im¬ porre cioè a certe categorie di stranieri la giurisdizione ateniese, anche quando questa non si sarebbe potuta invocare nè in ragione delle persone, nè in ragione della materia. Tale era l’obbligo imposto agli (t) Corp.jnr. alt., 1118... x*ì ìu,usìw,t«( ìbMtÀy'i?.'. x*ì sitai URMK, 7MJ (Jwjwjnfcwj l'MOi'l llf Jjwcfotgt, **v jù» ÓXÙOI K*L mtpil t& H'.y.’/.VTt.VM, -i-iìlll'M, èxi 'Va ■ÌTT'.uùvMC'.y, lav. K'Ai-’j,;. (2) Proemio ap. Stob, Serm. XIV, 40: jismpj m. m li -ò'i i't v$ iénm W« ?«#; tiviwK »*i &ts am x4 towTÙXiw, ^euJg figaro;: A«* ferirti hi trfcffc 88 Capitolo quarto alleati di far decidere iti Atene le loro controversie di maggior momento (1)* Quale fosse, quanto agli alleati, la linea di demarcazione fra I litigi per i quali restava intatta la giurisdizione locate e quelli rispetto ai quali era stala sostituita la giurisdizione ateniese non è noto con pre¬ cisione [%), ma è certo che non tutti i litigi fra due cittadini di uno Stato alleato dovevano giudi cirsi in Atene. Questa aveva giurisdizione su tutti i crimini gravi e sulle accuse di ordine politico (3), e delle cause d'indole civile pare avocasse a sè le più importanti, e quelle fra cittadini di Stali alleali divèrsi o fra cittadini od ufficiali ateniesi e talune delle città alleale colle quali avevano rapporti, e finalmente fra una città alleata e lo Stalo ateniese. L’origine dì tale giurisdizione eccezionale deve attribuirsi al gra¬ duale mutarsi del sistema ateniese di alleanze in supremazia, o, come si direbbe oggi, suzeraineté (£) ; il suo man leni memo a varie ragioni di politica internazionale ed interna. Infatti l’assemblea degli al¬ leati 5 era stata il consiglio naturale di arbitrato per le dispute pub¬ bliche e privale che s’elevavano nelle isole e nei forti del mare Egeo, collegati fra loro da tanti rapporti economici e politici. Quando quel- l'assemblea di rappresentanti sparve a poco a poco, gli Ateniesi, che ne erano stati i presidenti, si trovarono investiti delle sue funzioni. E varie ragioni d’indole internazionale contribuirono a giustificarle e a darvi incremento. Se una città di poca importanza od uno dei suoi cittadini aveva un motivo di lagno contro una città più conside- (1) Corp. jur. atky 1296: "Evx hmhit&v t S» ^u.\j/kym Sfe? àoivAmm ’aOt^e Svav* Svj’jsa wfith h 7kc; tjégccv et \\ favaio)1 2 3/ Etiuiijv *v tou; - pi-ùtdì-ft'j' vjsX :«3T*i 7Ò v tgn ’AOifjvautJv zJ$ ìys/ax'«ì rwv -fi ytèffflfyfry Sst ab àfùmpim 't xat h a>.>xt5 Tiflfìv «ÀX’ti 7 ia'ìn -bom viiAT. -s'j ~/.vj tv, \>ri;iv.'i. . . e 45 (920) ; IIkSìiij.! fi.iVr* «V TXTa, si v. un vi \w, r wv \fyr,na: 7 jjtl.swjot 7x5 tinsi TVVi; TV,; StapdlÌ79.lt -Vili a' 'i.— r,\{ T.i; SJM.iyXXiTiJ MK& VM% Vi U//J; ijjMpitwfol. ■ . (3) Dcmostii. Zenotìmnidem, 1 (882); Oi , vxci v A/vO v, - ■ , 7 a’:/.?,; sìvxt .il, 'twivii'i.y* it, Vii: vi ; V'77ii ili Ti-,, A , 7 A: ,.7.1 7 vy 1 \ Viivr. JI , 7 VI/. Vi/. v. l'ii , 7,1 7755! , IV 77, ^u*. ov-j-'ì 7/77.1, «v ti; -7,07. 77.777. u.r, d',7.1 77.7 .JiV.r.v, (4) Cosi parmi si possa combinare colle regole citate da Demostene quella secondo la quale; 1 vtv t i tv.; cv.c.$ tu,— 75717 ìv 7 , tì 7, iììoOv 1 77; ^ ,, 7 ^ . Corpus jurìs attici, 1551. (ó) Seu.., tóe tUcuperatio dar Rimar. B raunseh wei e, Viewer 1837. pag. 271, 2 e nota 1. La Grecia 91 rionale nei principi! della vita internazionale ellenica, diventava, per via d’adattamento graduale d’idee e di consuetudini (1), la regola del periodo più rigoglioso del suo sviluppo (2). 36. — Tanto* nel caso di cittadini, quanto in quello di forestieri, poteva avvenire però che d'una obbligazione elTeltivamente esistente non si potesse domandare l'esecuzione nel territorio della repubblica. E ciò accadeva sia per una ragionevole eccezione che poteva opporre il convenuto, sia per uno di quelli che ora si direbbero ostacoli d’or¬ dine pubblico all’esecuzione di privali accordi od all’applicazione di leggi straniere. Il primo caso veri fi cavasi quando mancava o la sti¬ pulazione del contralto in Atene, o l’indicazione dell’Attica come luogo di esecuzione (3). Allora era il convenuto che poteva sollevare l’eccezione del fòro (A) , Ma quando tra Un vasi di contratti, il cui scopo era, per motivi politici o liscali, considerato illecito dalia legge ate¬ niese, il magistrato doveva, dovunque fossero fatti e dovunque doves¬ sero eseguirsi, rifiutarsi (sollevando, come ora si direbbe, la ecce¬ zione d’ ufficio) a ricevere ogni azione su quelli fondata. Come ora la magistratura di un paese non potrebbe considerare nei riguardi civili come esistente un contratto stipulato validamente altrove per eserci¬ tarvi il contrabbando, o per assicurarvi una prestazione od uno stato di cose contrario al diritto pubblico dello Stato, ai diritti fondamen¬ tali delia persona, od all’assetto della proprietà fondiaria, cosi in Atene, dove la legge era tanto sollecita di assicurare al popolo le necessarie provvigioni 5), il prestito, fatto su nave che non dovesse (!) Che l'azione esclusivamente nazionale (iella magistratura fosse stata sostituita, nei rapporti cogli Stati più vicini, dall’azione territoriale senza distinzione, almeno quanto ai rapporti commerciali, fra cittadini e stranieri, è provato dal fatto che fra Atene e la Macedonia era da lungo tempo pra¬ ticala prima di Alessandro la reciproca tutela giudiziaria dei cittadini rispet¬ tivi senza bisogno di speciale convenzione. — V. Demosth., De Halonneso, loc. citato. (2) Nel periodo d’espansione della coltura ellenica questo sistema era diventalo così generale, che Roma nel dichiarare Uberi gli Stati ellenici assoggettati, poteva omettere di pattuire con quelli l’assistenza giudiziaria a favore dei cittadini e sudditi romani; il che prova che ormai a tutti, senza bisogno di convenzioni speciali, vi si estendeva la protezione del diritto e la tutela della magistratura. — V, Voigt, 1. c., pag. 246-8. {3} Dk mosth. ado. Zenothemidem, 1 (882) : *Av :fi /'■ T V* LZ'/jV. (4) Demos tu. ado. Form., 4 (908): 'v-sj ut-t -m av, ; '/m> gppjkxxiuv 'Afataoi us^’sis to ’AOwìmv iu.ffi ’fi’.vi iraaK-j'SKifietta'. (5) V. pag. 53, 92 Cs piloto quarto portare frumento nei lo Stato, non solo non dava azione civile al cre¬ ditore per ripetere l’aver suo, ma conferiva alio Stato azione penale contro di lui (i). L’ultima parte del passo ili Demostene, che espone tale divieto e le sue conseguenze, è poi concepita in termini generali, che paiono a) Tel I fy {2) sufficienti per poterne dedurre, che, indi¬ pendentemente dall’indole colpevole dell'impresa aiutata, era privo di azione nell'Attica ogni contralto implicante collocamento di danaro fuori di quel territorio. Incapacità speciale dello straniero era quella che si riferiva alle querele. Ogni cittadino, infatti, poteva richiamare l’attenzione del magistrato sulle offese patite da qualunque altro cittadino od anche dallo Stalo siesso (3ì; lo straniero invece non poteva querelarsi se non che per offese personalmente patite. Nei riguardi poi cosi degli Ate¬ niesi. come dei forestieri, quando tratta vasi di controversie interes¬ santi, per i subbietii implicati o per l'oggetto loro, ii diritto pubblico di tutta la Grecia, la giurisdizione ateniese doveva cedere dinanzi alla giurisdizione comune (4 . Quando pur non fosse sorto dubbio circa il diritto di giurisdizione della magistratura ateniese, gii stranieri vedevano di regola definite le controversie che ti riguardavano secondo norme di competenza diverse da quelle vigenti per i cittadini. Tale diversità non riguardava tanto la distribuzione delia competenza, quanto !e persone fra lequali questa era distribuita. Era regola infatti della procedura ateniese che, chi volesse ottenere giustìzia, sì presentasse, per lo più accompagnato da un usciere pubblico, oda uno o più testimoni, ni magistrato, do¬ mandandogli azione contro colui, verso il quale reclamava, li magi¬ strato, fatta precedere un’istruttoria, dava azione alle parti, ed asse¬ gnando i loro tribunali davanti ai quali esse iloveano discutere della fi) Demosth. adv. LaeriL, 941 : ’a ii «,y, «gfòeti ’Afovuw ?,%•. t«v WTiiM.iv Tt>v bpgsjsi pttéri&MM «.*&»■, &V cStii vh’.'J tìoiv, si? y*5v J?T!S av I ut. u.iVXr, «qsiv «ih ’Aflijvsgs /.«ì r*/./.« ri ijnjsi ìkoittw avrò*. ’lìav ii Jts it.Si-, “*» w rii %jfiiv nsi; rii? im-i.s'wrii , mi {li r!tji rrlq vita; »*i ci il sireu %t*i x.% ri rr.Cra. K«t Hm «urrà u.i «,tm -sii «3 scppstoy,' ii *v iitJii tùXvti b». % 'Afe 5v«St‘ {<*$* *?•/.* state',*» sepi riórìy u.y.Jeif*- (2) Corpus juris attiri, 6fó. (3) rpuffisote) ?a!I'/,v«ì*>v i pwZeitfWf. (4) iilODOH. SlCUL., XI, 55; Ast tràv *MO» r* ' E'/ù.-tós- s?VBl rjjy xplsw 4-iit »i* -«pr. rs.ts ’ASfcyt&i; «>./.’ isi rei Mètù Buve^fey rràv ,K/.>.diw. — i«m «itici, 1270; ’Au.omnrevfa -i-is syriv iv ri; ’m*#i «ai y.siyiv rràv 'lOX-frw *mrr- Tr'piiv. "Ori --àp àJlKiìvri rivi? rràv ‘E».W>v, i-iaoiv it.ihi;... ’ lv.il vip T.v; «,ìrKoùr«j «ai -/.«t iutaHwte». X*i irstAiv, in «spi mivìv rive; r/.irrSi./TO, ;ì/.iÌ55 pou).saivr«t. La Grecia 93 entità dei loro diritti, determinava per loro i giudici (eW^tv ti; *w &x«TO(pi ov). Davanti a questi, se il con vernilo non si presentava, pro- cedevasi in contumacia al giudizio, che doveva rinnovarsi soltanto nel caso che quello avesse poi gl usti ficaia l'assenza. Oltre ai tribunali propriamente detti, Veruno. sparsi nei borghi, 40 giudici subalterni, che definivano i processi di poca importanza, e quelli relativi a somme non eccedenti dieci dramme; tali giudici corrispondevano pertanto ai pretori ed ai conciliatori del nostro ordinamento (1). Per tutte le questioni che si riferivano allo statuto personale ed ai rapporti di famiglia o che interessavano anche indirettamente Tor¬ di ne dello Stato, e per le quali, se si fosse trattato di cittadini, sarebbe stato competente l’arconte eponimo, nel caso di forestieri era invece competente il polemarco {%> In ciò mani festa vasi bensì T in¬ fluenza dell’antico concetto, che assimilava lo straniero al nemico (3); poiché nei tempi anteriori a distene, il polemarco era anche il capo delle forze militari ; ma di quella assimilazione antica nessuna traccia, oltre all’ indicazione speciale della magistratura, restava nell’Attica progredita, quanto alla sostanziale protezione giudiziaria concessa allo straniero. Quelle liti poi che sorgevano fra commercianti e die riguarda¬ vano i loro rapporti economici , senza interessare la pubblica economia, soggiacevano alla giurisdizione dei nati iodiche, anziché a quella dei tesmotéti (4), ai quali spettava poi giudicare, a preferenza del pole- (1) Aogeb, Traiti de la jiiridìctìm d'Athèms. Paris, Bossange, anno 2% liep.. pag, 240-1, 253-$, 260, I. (2) À postotele (’ÀjfevcJuv ircXiTefc, col. 29, cap. LV1U) definisce così la com¬ petenza del polemarco : Awt*i -p$ m>xòt ?$$giì j/avov al ts y.txciy^i; mi 7 foroZàn stai 7'J; $ 'fi'ffppimu — lsOO Citato da Arpoerazio : VfcXs- 1 tevÀa i'f Kxste'fe ùtr.wrMiw -zi; ’AiTtàtofófPf» tì* v* ■srajp* \\fova4c1;. £C7t éè tT; 7»v ìtpyjfcwt. *A$8Bt ’Mf&i h TV* ’AOvrr/twv pwATtiet £d5sXGwv fav. Scròti è “ -ftì? TaOTx „ «jakiv, * to 7S titf&p va; tou £ito~ Tgafe» faparmW* Kftt »>.YÌflwv xwl i“i/.>.xp)7 wt? i/.ìl-oV/hs, |?.ì TtfXXa. é mùta yjuxcimz i -z/Ày^z/p^ — Corp. jur * afe. Vili, 91), 208: r.tXfauf 6 K^y/ùV, "A'jto. o — 013: àcwtf Tifò; tòv T>wÀ'j/J.?/p rv >^éj7.AVWTStt u.7tc-£/,o)v, wtéawv, ^vwv, EiV^fEi M xotf àirocf- Ta^v.u, à-^tfTxTk’j, x.ÀT^wyf ;Ép — Vedi aneli e il commento alla pag, 495; iJ Teli fy tolse le parole di Polire: * Kti piménti tò x»v éolfemoM to’ijws wtvèfsu tingi «fa ì>.uaV#,st nij /.jìoZa («wmMvwj, 4ut’ ìx. MtoiiJw*; n/.siv ’AMKO &i»&t «*• «;*« ti? k).X’ viu.si; « 7 tìtìj EUSl ysjltjprik ÌX.SÌV4l TS 7415 T.tt.Z V.jJ.ìv T'/.i Sl/.MS i ’.'/a). 7./'/, . (2) ArpOCRAZIO citando Iseo, 'K v~' ’E/.Ttìii^ifp'.u! ra* ouvOv.if; «: «y «f itìÌ.S'.s ìù.’t.riMi d/jrtvxi iw sw>.twu*, i«rs StJwai nel Xc'^.pot-Jsiv t* Jim.i*. Ttw.i.wx,!; sv tw ?' iln/.iTTiiSùv A'fl.asfjWv/.;, xMt ’fcftù; « » 'fOjfaHtfSjjfc. (3) Schomann, voi. II, pag. 310, 1. (4) Devesi ritenere che laddove è detto (Becker, Anect. rjr., 1, pag, 436; ’ASXiVfttii 4a& <3vu.fjùw Jw*?lTMa«v T4Ì; jMU4t;, il termine ^«6*?*» «ss# iw.Hùm-i 0 La Grecia 97 nei riguardi dei sud di Li di città non alleate, sua sola norma poteva essere la clausola espressa delle stipulazioni, che era suscettibile di caso in caso delle maggiori disformità (1). Il carattere giudiziario di tali trattati risultava riconosciuto dal modo usato per la loro ratifica. Essi diventavano esecutivi in Atene tostochè li avesse confermati una commissione o fexarnijffiM sotto la presidenza dei tesinoteli, cui (2) spettava pure sorvegliarne l’esecu¬ zione (8). Siccome poi Atene esigeva che, dopo questa approvazione, il trat¬ talo fosse deli ni li vo, così era necessario che i negoziatori da parte deH’allro Stato fossero muniti dei pieni poteri non solo quanto alle trattative, ma anche quanto alla rati fica delia convenzione. Questa determinava anzitutto la competenza, d’ordinario secondo la regola: actor sequitur forum rei; preferendo il giudice del domicilio dell’at¬ tore, solo nel caso che il convenuto pure si fosse trovato nel terri¬ torio (4), e talora istituendo magistrature speciali (5), analoghe al praelor peregrinus, od in grado minore ai giurì de medietate linguae , ammessi dal diritto inglese e portoghese fino al nostro tempo. Ogniqualvolta l’attore nazionale doveva seguire il foro del conve¬ nuto straniero, era naturale che nel paese di quest’ultimo venisse applicata da! magistrato la legge locale. Ed anche quando un attore straniero avesse agito contro un nazionale, od un attore nazionale avesse potuto citare davanti la magistratura locale un convenuto stra¬ niero, la regola più spesso seguita e più consentanea colla difficoltà di distinguere fra competenza del giudice ed azione territoriale della legge, era l’applicazione della legge locale del magistrato giudicante. Infatti Demostene, nel passo già citato (6), dice non essere stato un tempo, e non essere ai suoi giorni necessario che, fatto il sìmbolo, si navigasse, per chiedere giustizia dalla Macedonia in Atene o da Atene si riferisca impropriamente ad un giudizio speciale diverso da quello fra cittadini, o riguardi soltanto gli alleati di Atene dopo la guerra del Pelopon¬ neso, quando avevano maggiore autonomia. (1) Grotf., voi. Vili, pag. 52, 3, nota. (2) Dehosth., De Halonneso, 9 (78): 'i'*3w, (r« «fugete} Mfi* ft voi* I. 98 Capìtolo quarto in Macedonia, ma potersi decidere le controversie interessanti citta¬ dini d’uno dei due Stali nel territorio dell'altro, secondo le leggi di questo. Da ciò risulterebbe che, quando si parlava senz'altro di sim¬ bolo , sì intendeva un trattato, che non avea per effetto di obbligare il magistrato di uno Stato ad applicare la legge di un altro, ma bensì dì ammettere lo straniero alla tutela giuridica e stabilire in favore dì lui la competenza esclusiva di quella magistratura nazionale, che corrispondeva al diritto nazionale da applicarsi. E tale era pure il sistema seguito dai Romani nei loro rapporti cogli Stati liberi d’ Oriente il;. Ciò non esclude però che qualche volta si provvedesse con partico¬ lari disposizioni anche alla eslralerri tonalità della legge civile, senza limitare per ciò la territorialità della competenza in confronto a lutti i presenti sul territorio e a tutti i rapporti giuridici connessi con quello. Un esempio ne è il trattato fra Smirne e Magnesia del 244 avanti Cristo, che stipula l’applicazione in Magnesia delle leggi ili Smirne a tutti i contratti ed alle azioni in cui i cittadini di Smirne fossero stati interessati (2). Anche senza voler dedurre dal passo di Demostene le conseguenze un po’ troppo ardile del Tellfy (3), circa l’applicazione del diritto per¬ sonale, panni si debba ritenere che v’erano due maniere dì sìtnb&li, gli uni che regolavano mediatamente l'applicazione della legge, deter¬ minando in relazione con quella la competenza del magistrato; gli altri che, indipendentemente dalla modificazione del diritto comune circa la competenza, garantivano agli interessati stranieri l’applica¬ zione della legge personale. Ed è pur probabile che il diritto inter¬ nazionale greco siasi venuto sviluppando dalla forma prima ed origi- (1) Cr/rp. Inscript. Graec., n. 2222. — Agli abitanti di Chio era aggiudi¬ cata la continuazione del loro diritto patrio, e, come una conseguenza del suo mantenimento in vigore, era ammesso che v- sf£? «i™.- «rrss VmMw. -ù; (2) Eqger, Op. eit, pag. 114. (3} 11 Tellp* (Corpus juris aititi y Commento, al n. 124Q, pag, 58f>) così commenta il passo di Demostene; a Se le città, non unite da verun sìmbolo, giudicavano colle proprie leggi le controversie di uomini appartenenti a qua* kmque altra città, apparisce chiaro che le città vincolale da quel rapporto convenzionale dovessero regolarsi in modo che le controversie degli stra¬ nieri vi venissero risolte, non secondo le leggi territoriali, ma secondo le patrie leggi di quegli stranieri. Se dunque un Ateniese litigasse con uno Spar¬ tano in Atene la controversia doveva decidersi secondo la legge spartana, se litigassero in Sparta, secondo la l egge ateniese w. La qual’ ultima conseguenza non mi pare in questo caso abbastanza giustificata. La Grecia 99 naria nella seconda, come lo prova anche la grande individualità di diritto sussistente fino alla conquista dei Romani, e da questi conser¬ vata (1). I simboli dunque, in quanto stabilivano regole di competenza senza decampare dalia territorialità della legge, erano analoghi alle convenzioni moderne regolanti l’assistenza giudiziaria o la compe¬ tenza, come ad esempio quella franco-svizzera del 15 giugno 1869; in quanto modificavano, comeammette il Miiller Jochmus (2), il diritto materiale delle dne parti contraenti quanto ai rapporti di diritto inter¬ nazionale privato dei sudditi rispettivi, potrebbero paragonarsi alle leggi speciali adottate in Egitto, ai nostri giorni, per l’amministra¬ zione della giustizia nei tribunali misti; ed in quanto infine stipu¬ lavano l’azione estra territoriale delle rispettive leggi civili, preannun¬ ciavano la formulazione di quelle norme convenzionali, che nel tempo nostro vanno moltiplicandosi In tali rapporti, e di quelle norme legis¬ lative, di cui uno dei primi esempi contemporanei è il titolo preli¬ minare del nostro Codice, ed uno dei più recenti quello del Codice spagnuolo, E che tali clausole non fossero infrequenti nei simboli è provato da quanto poteva avvenire rispetto al ricorso di appello all’estero (3). Si ammetteva cioè che la parte soccombente davanti ad un magistrato forestiero potesse ricorrere al suo magistrato nazionale, o a quello di un terzo Stato (4), probabilmente, anche nel primo di questi due casi, non come una conseguenza necessaria e generica dell’esistenza di un tale trattato; ma come effetto di una clausola* speciale (5). Ora siccome non è supponibile che quando roftis era Sa città delia parte soccombente nel giudìzio di prima istanza, i magi¬ strati di quella applicassero ai loro concittadini leggi diverse dalle ( : ) PoLYU., lib. XVflI, eap. 2 , 2; Toys : K/J.y.vìi; ~ f Toy, ts 77 ~y. 7 7,7 ’ \ afe» xu 7,'t-k -.-b Fijj#**», sì.s-jSì'fMiì «*Jpwj£ x*! vsu.ì:,- -t,i; S'iv.i (Senato- consulto elei Romani dopo vinto Pilippo; anno Ì96 av. Cr.). (2) Muller Jociisius, Op. cit., pag. 114, 5 e pag. i 15, n. 8. (3) Corp. jur. etti., 769 ( Poli u x ) Eassf; é»rw fc«v v.i r, à-c Svaw nSif* siri Ìjsv’.ìov S (4) Ktymolog. ’ExxJ.'ftrdj irw.ic; (ap. Sell, Di fi recuperatio der lìiìmer. Braunscliweig, Yìeweg, 1837, pag. 307, 8):.,.. &jfa Y ■ ni, r:',;1. : irw.iv «Umdv, tm{ it ireZiTZis <,6xin. Ed EsiCHIO: ''Bxxlxrss Sffxxì ; ìxxXx Tot jlxxi ai siri ts'wif >*fto**i **ì -'(■ Laddove appaiono esclusi dal diritto d'appello all’estero i concittadini del magistrato che aveva pronunciato il primo giu¬ dizio, ma, rispetto agli stranieri, si parla di appello all’estero in genere, senza limitarlo ai giudici del paese della parte soccombente. (5) Demostene. Risulterebbe dal passo dell’Orazione De Ilalonneso, nu. 5-15 (78, 79), 100 Capitolo quarto proprie, così l’ammissione dell’appello all’eslero equivaleva nella maggior parte dei casi a garantire agli stranieri l’applicazione della loro legge nazionale, almeno in seconda istanza. Ma siccome, oltre ai molivi di appello ammessi in favore della parte soccombente (1), la diversità della legge amministrata nelle due istanze sarebbe stata spesso una causa necessaria di disformità di sentenze, entrambe giu¬ stificate secondo il diritto che rispettivamente le ispirava, il che appunto l'accordo tendeva ad evitare, così è logico ritenere che, ogniqualvolta si ammetteva l’appello al magistrato della par Le st la¬ niera soccombente, la convenzione provvedesse perchè anche in prima istanza si applicassero dal magistrato territoriale competente, allo straniero ed ai suoi rapporti giuridici, le disposizioni della sua legge personale. Così in questo caso il magistrato di un paese appli¬ cava ai rapporti di diritto internazionale privato le disposizioni legisla¬ tive di un altro. E l'appello all’estero, quando veniva respinto dal giudice appellato, presentava un caso di esecuzione di sentenza stra¬ niera, subordinata ad un nuovo esame sostanziale della controversia; e quando era accolto e dava occasione ad una nuova sentenza, ricono¬ sciuta poi come definitiva nel paese dov’erasi pronunciata la sentenza di prima istanza, dava per risultato un altro caso di esecuzione di sentenza straniera, con condizioni meno rigorose di revisione ($]■. il passo più volte citato di Demoslene accenna, nei rapporti fra Alene e la Macedonia, ad un sistema che nel periodo ellenistico di¬ venne generale fra gli Stali orientali di coltura greca; all'ammissione cioè dello straniero alla proiezione giudiziaria senza bisogno d’una particolare garanzia convenzionale. Nei rapporti fra quelli Stati si svolse e si rassodò il sistema ellenico di diritto internazionale privato. La territorialità della legge restava assoluta in tutti i rapporti rela¬ tivi all'acquisto ed al possesso di immobili (3); mentre nei rapporti coniugali e famigliala veni vasi affermando la prevalenza causale dei (lj Corpus juris attici, 1248: 'Kjìkìjuw; -w-t, -b&< imuùMttà si; » js^vtotr*», Sr,V*S hi 77,7 -(50)77,7 où STSi-^V »?! OIV, 1* « ijS?* 7 X.pfW/WlV 7, «0; ■jC.S7 7T5/.S7 &ÀÀ7.7, 7 - 7 T X ) X./X7’, (2) Di esecuzione d’atti d’autorità straniere, subordinata alla revisione, è esempio il modo seguito per autorizzare le onorificenze concesse ad Ateniesi da altro Stato. Corpi jur. alt., 1002 (AsscpN.in (brusirli. , $ 47): Mr. tv iùXiipvt i'< vS Sfèc^, «*» pi 4 f»* twbtsr, pviUyto tsv* tmv ’AfevaW i [isfpjjs/siy, &ò>.«v 8*. — Ei'RiP., Ipkig. in Aiti., 1400, 1: Suf'iizttN "KÀ/.r.v** àcsy/iy il/.ii, Si.!,’ li fiapjìssf.tu; — Miiwy, ’ll Yjxuvi. -ri y,v. vi; itàttìv, li i' é).s6Ssf4i. (2) Fustel de Codlamgb, La ci té antique. Ediz. cit., pag. 248-252. (3) Xesoph-, Helleu., lib, III, cap. II, 22: •/iy.iu.pi < vi, tfm^HÈBSSÈà ■ni; r.-n.; ìa* '¥././ 7rii.su,®. (4) Thucyd., V, 79, e Egger, Op, cit., pag. 66, 7, (5) Sch&siann, voi. Ili, pag, 297-301. (6) V. pag. 64, n. 3, (7) Schomann, voi. Ili, pag. 276-297, (8) Herodot., lib. V, 22 : Mi MfWfoiE HbIw •«« zi» «).à« 'Hix-fav». La Grecia 103 tanti di tutta una città, escludendone espressamente, insieme con gli schiavi, tutti quelli che non fossero di nazionalità greca, od ammet¬ tendone eccezionalmente soltanto una parte (1). Sarebbe però in errore chi credesse che tale distinzione, fatta real¬ mente dalla coscienza ellenica fra greci e barbari, producesse gli iden¬ tici effetti in ogni tempo enei rapporti internazionali con ogni popolo barbaro. Fu sopratutto contro i Persiani che si andò accumulando negli Stati greci, durante le lotte per l’indipendenza, un’eredità di odio così profondo, da far ritenere con quelli perpetua e doverosa la guerra (2). Contro altri popoli di genio troppo diverso ed antipatico al carattere greco si nutriva un dispregio, che s'estrinsecava non già in odio feroce, ma in un senso di aristocratica superiorità. Così si riprendeva Erodoto per avere derivato dai Fenicii qualche dinastia ellenica (3). Ma tali sentimenti, che pur manifestavano, nella relativa stabilità dei trattati e delle alleanze, la loro ellicacia, non produssero sempre e dovunque nei rapporti internazionali e sopratutto nel regolamento della condizione dello straniero, conseguenze egualmente profonde. Come era stata tenue l’avversione per lo straniero nell’età eroica, così andò di bel nuovo attenuandosi neil'nltimo periodo dell’indi¬ pendenza greca, e, soprattutto, durante la diffusione deH’ellenismo, (juei sentimento di sprezzo e di rancore che era stalo un tempo inse¬ parabile dall’appellativa di barbaro. Tale sentimento era già sempre stato più tenue nelle città commercianti ed in quelle colonie dove la razza greca era entrata in rapporti coi popoli vicini e non avea potuto mantenersi pura da mistione di sangue straniero. Gli Jonii colonizzatori cercavano pacifici accordi coi barbari, non [sdegnavano di contrarre con loro intime relazioni e non facevano gran caso della purezza della stirpe, scegliendo le loro donne dove prendevano stanza, fosse fra i Celti, fra i JLibii o gli Scili (4). Ma anche nello stesso conti¬ ci) Eggeu, Op. cit., pag. 1 12-8. Trattato fra Smirne e Magnesia (244 avanti Cristo) col quale sì accordava la cittadinanza di Smirne, oltreché agli origi¬ nari! di Magnesia, anche a tutti gli altri suoi abitanti, purché fossero di con¬ dizione libera e di nazionalità greca; e pag. 121: Atto successivo per l’oc¬ cupazione deila piazza forte di Panmagnesia, col quale viene concessa la cittadinanza di Smirne anche ad Omarès ed ai Persiani posti sotto i suoi ordini. (2) Corp. juV. (iti., 1236: Mr, o-tósotlai fjj.sjìstssìs, u.itv.1 ri q'svtf w; àÀiTrifWv, «5 uh,/,# icTiv T°v T’?^ -iÀqj.-v'. (3) Curtius, voi. I, pag. 4L (4) Curtius, voi. L, pag. 478-9; Grote, voi. XIII, pag. 145-S, ed Erodoto, ìib. IV, XLVI, 1. Elogio degli Sciti del Ponto e di Anacarsi. 404 Capitolo quarto nenie greco, col procedere del tempo varie cause fecero sì che i pre¬ giudizi sì attenuassero, fino ad escludere un certo numero di popoli non ellenici dall 'appellativo di barbari. La condizione di barbari non impediva che in Alene vivessero, al tempo di Senofonte, Lidii, Frigi, Sirii ed altri stranieri non ellenici d’ogni maniera, accolti nella classe dei meteci (1). È ben vero che per un certo tempo ridondava da tal fatto a tutta quella classe un certo dispregio (2), ma ciò non impediva che da tutti si ammirasse come un esempio la sapienza dei Fenici i nell'arte della navigazione (3), e nel l'agricoltura si additasse come modello il re dei Persiani 4). Ad aiutare questo avvicinamento contribuivano gli eventi poli¬ tici. sia sottoponendo i Greci alla supremazia d’altri popoli e costrin¬ gendoli, come nel caso dei Romani, a rinunciare, rispetto alla gente politicamente dominatrice, a qualunque manifesta pretesa di supe¬ riorità o di esclusione; sia, prima ancora, creando fra gli Stali greci una vicenda di equilibrio politico che costringeva taluno di quelli ad appoggiarsi ai barbari per controbilanciare le forze degli altri; sia infine facendo sentire alle classi dirigenti degli Stali monarchici ed aristocratici una solidarietà d’interessi e di analogia costituzionale con paesi barbari costituiti sullo stesso sistema, che poteva in loro più delia solidarietà nazionale, esistente cogli altri Stati democratici delia Grecia. I tiranni spartani ecorinzii, e più ancora i successori di Alessandro si mostravano propensi ad adottare !e usanze dei popoli orientali (5); Alessandro stesso ne adottava le costumanze ed i culti, rispetto ai quali abbandonavi il geloso esclusivismo antico (6), e già al tempo di Demostene era invalso l’uso nei generali ateniesi di stringere relazioni anche di parentela con principi stranieri, così da sentirsi più legati alle relazioni esterne che alla città nativa e da esser tratti a minarne la costituzione repubblicana (7). Le vicende delia politica e l’attrattiva degli interessi economici (1) Xenoph,, De VectigaL, cap. Il, 8; . Au&5 «sii ‘tyS'ps M 360 M Svc. t.&'K ‘ tsS)X'À 73? twwtci toiv utTfttaw. (2) De Sa iste Groix, Mém. cit, pag. 199. (3) Xexopk*, 0 economi coni Vili, 11-15. (4) Xengph., Oieonomicon, cap. IV, 4: 1 -h j imtmv j&tói/ift (5) Curtius, voi, 1, pag. 296, 7. (6) Xenopìl, Memorai*.) 1,1,1: ’Afeì v.iv vu.%ì\ ci Si metà Sa™.™* v.mìcw. — FlAv. Jos. C< A pian., Il, 35: TgI> Ss pf-toGVJ itjptftt Sii ùrmGrjJ-wf Eivwv uh (7) Curtius, voi. 1 II, pag. 485. La Grecia 105 che, fin del 650 a. C., facevano militare i mercenari i greci nell’e¬ sercito di Psammetico, e ire secoli più tardi facevano accorrere i Greci d’Asia in quello di Ciro il giovane, attraevano i barbari d’ogni stirpe nei territori! e negli eserciti greci. Più allargava nsi gli obbiet¬ tivi della politica, e più ampliavasi la cerchia delle alleanze; Sparla si alleava con Tisaferne contro Alene stipulando l’abbandono alla Persia delle città jonicbe dell’Asia (1); fuorusciti di Megari e di Cizico anda¬ vano ambasciatori di Farnabazo presso gli Spartani, ed Alcibiade cooperava con quelli ai danni degli Ateniesi e dei loro alleali (2), I rapporti col mondo non greco andavano aumentando, e di tanto sì sco¬ stavano i confini oltre i quali il nome di barbaro conservava l'antico significalo; finché dopo la conquista macedone, quando all’effimero espandersi della potenza militare greca, sopravvìsse l’espansione della civiltà ellenica, il concetto della coltura comune sostituì del tutto quello dell'identità della razza nell’indicare le proporzioni della società inter¬ nazionale, nel seno della quale dovevano considerarsi i ’ u no rispetto all’altro rivestiti di parità di diritti gli Stati e i loro cittadini rispettivi. 39. — Per giudicare tutto il valore della Grecia nello sviluppo de! diritto internazionale privalo e in quello del diritto internazionale in genere non dobbiamo infatti trascurare di considerarla daentrambi questi punti di vista: in relazione cioè alle regole di diritto elio andò sviluppando nel seno della ristretta società formata dagli Stali di razza ellenica, ed in relazione al concetto di società internazionale che, sempre più largo e più comprensivo, tendeva da ultimo a trascendere di gran lunga la cerchia di quelli Stati. Poiché quelli sono entrambi due lati del progresso delle relazioni internazionali, che, quando iro- vansi combinali insieme, danno per risultato una condizione perfetta, ma che nella storia non procedono con sviluppo parallelo, nò con eguale progresso cronologico. La prima forma di progresso che con¬ siste nella frequenza dei rapporti internazionali e nelle norme adottate per regolarli, è un prodotto della coscienza giuridica degli Stati, e la espressione delle loro funzioni internazionali; ma quando si combina soltanto con un concetto ristretto della società internazionale, con un concetto cioè che non trascenda i limiti dei popoli viventi in conti¬ guità territoriale od in rapporto di consanguineità etnografica, dà ori¬ gine ad un sistema di rapporti e di garanzie che al di ià di quei (1) Thucyd., lib. Vili. eap. XVIII, § 1. (2) Thucyd., lib. Vili, cap. Vi, t e 3. 106 Capitola quarto ricreili contini sono come non esistenti, La seconda forma di pro¬ gresso è notevole, perchè, quanto più vasto sarà l’ambiente nel quale si ammette che si agiti la stessa vita giuridica, tanto più completo ne risulterà il substrato di una società internazionale nel senso più com¬ prensivo della parola. E perchè il diritto delle genti progredisca, entrambi quei concetti sono necessari i, essendo quel diritto, nella sua concezione ideale, il più perfetto regolamento giuridico imperante fra il massimo numero di popoli e di Stati. La Grecia eccelle fra i popoli dell'antichità appunto perchè, dopo aver nel suo piccolo mondo elaborato lutto un sistema di norme di diritto internazionale, era venuta allargando nell'ultimo periodo della sua esistenza antica le proporzioni della società di popoli cui aspirava ad applicarle come ad una società fra eguali, Sotto il primo punto di vista essa già supera quasi tutti i popoli dell'antichità; sotto il secondo poi li supera di gran lunga tutti. Gli antichi Ebrei e gli antichi Persiani ed Egizi i avevano concepito in diverse proporzioni norme di diritto internazionali; ma quanto lontani non erano dalla elaborata complessità di quelle del diritto greco! Gli antichi Cinesi riconoscevano di appartenere ad una società internazionale terri¬ torialmente assai più vasta, ma tale società non era meno limitata che l’antica società greca dai confini della fratellanza etnografica; ed il sistema degli Stati cinesi, federati insieme e destinati a finire nello Stato unitario, era ben meno importante come società internazionale che il sistema degli Stati greci, che mai trovavansi collegati politica¬ mente tutti insieme e che, pur nella varietà delie federazioni, mostra¬ vano la vivacità della loro vita particolare. La Grecia, che nel periodo della sua vita indipendente avea svi¬ luppato e praticato fra le varie città in cui era divisa un sistema di rapporti e di norme assai più ricco e complesso di quello degli Ebrei, era giunta nel periodo di espansione delia sua cultura, a sviluppare e perfezionare le norme prime formulate, ed a concepire, come campo della loro applicazione, una società di Stati, rispetto alla quale ([nella degli antichi Stati cinesi apparisce ristretta; e così per la vastità del quadro come per la perfezione de! disegno riusciva a superare per¬ tanto tutti gli altri popoli dell'antichità. Mentre i sofisti erano arrivali a! culto della forza ed alla confu¬ sione del giusto e dell’ingiusto, i filosofi greci s’erano innalzati al concetto ideale della giustizia ed a quello dell’unico Dio, La giustizia, principio assoluto ed indistruttìbile secondo Socrate, si concepiva La Grecia 107 come legge comune dei governi e dei cittadini nei rapporti con tutti gli uomini, Platone, riconoscendo l’esistenza di una società naturale fra l’uomo e Dio e facendo di questo l’oggetto della scienza e della virtù, liberava potenzialmente l'uomo dal giogo dell’ineguaglianza (1). Gii stoici arrivavano a quella dottrina dell’unità dei mondo in cui gli Stati particolari non possono considerarsi, secondo Zenone, se non come membri di un gran tutto governato dalla ragione (21. Salendo di gradino in gradino, come l’amore ideale platonico insegnato nei Simposio, il pensiero greco arrivava dall’idea dell’isolamento d’ogni città, che era stato il suo punto di partenza, a quella di una esistenza giuridica collettiva della Grecia, e da questa sol levavasi aila concezione della fratellanza fra tutti i paesi ellenizzati e più tardi di quella fra tutti i popoli dell'umanità altra tei lati dalla stessa legge morale. Di Platone si dimenticavano ormai le regole restrittive (3) circa lo sta¬ bilimento dei melaci, pei' dedurre le più larghe conseguenze dai suoi concetti di fratellanza umana e per dare il più comprensivo significato alle regole che il sentimento deH’urnanità gli ispirava a favore dello straniero (4 . Di Aristotile si trascurava la giustificazione delia schia¬ vitù per ricordare soprani ito le sue regole di morale universale. Pene¬ trava nel mondo ellenico una corrente d’idee che, analoga alla filosofia francese del secolo XVIII, era, nella sua ispirazione e nella sua espres¬ sione, l'ultimo frutto delia gentilezza delle arti elleniche e delia pro¬ fondità delia greca filosofia. Tanto aveva operato la Grecia nella realtà e nel l’idealità, nelle norme praticate che formano argomento di storia, e nelle dottrine professate che doveano esser fattori d’altri progressi futuri, quando la sua esistenza politica scomparve nell’impero di un altro popolo che, partilo da più umili origini, era diventato tanto più potente di lei. (1J Jan et, Hiètowe de la srìencepolUUjue dans ses rapporta aree (amorale. Paris, Alcan, 18S7, voi. I, pag. 247. (2) Cicer., De, Legibus, VII, I, 37. (3) Pr.AT., De. Legibus, lib. Vili. (i) Plat., De Legibus, lib. V e lib. IX. i08 Capitola qaima CAPITOLO QUINTO EOMA 40. Concetto primordiale dello Stato e della territorialità del suo potere, — il. Effetti negativi di questa territorialità di potere e di controllo, soda personalità delTindi*- viduo ch'esce dal proprio Stato, — 42, Modificazioni delle conseguenze di un tale sistema. — 43. Traode d'antica estraneità nella graduazione delle classi sociali. — 44. Cause d’indole internazionale della schiavitù e tracci e di estraneità nella condi¬ zione degli schiavi, — 45. Cessazione della schiaviti! e suoi effetti. —46, Cittadinanza originaria: elemento personale necessario per pretenderla ed elemento territoriale necessario per conservarla. — 47, Cittadinanza acquisita individuale. — 48. Citta- dmanza acquisita collettiva; effetti della naturalizzazione. — 49. Ammissione parziale ai diritti dei cittadini. — 60. Varii significati della parola straniero : sua identità piuttosto negativa che positiva, — 51. Modificazioni convenzionali della condizione dello straniero. — 52. Varie specie di trattati, — 53. Vari! diritti garantiti per trattato agli stranieri, — 54. Diverse specie di stranieri soggetti ; modificazione per Legge o per consuetudine delia condizione dello straniero. — 55. Contrasto fra stranieri e cittadini a Roma e nei ter ri toni dipendenti. — 56, Specie diverse di diritti in territorio romano : ju* civile; ju& genUum e sua origine. — 57. Sua indole e suo sviluppo. — 58. 1 diritti dei territori! dipendenti ; municipi if prefetture e colonie, — 59. 1 diritti provinciali. — 60, La giurisdizione romana. — 61,1 ricuperatori e le regole spedali di procedura nei litigi interessanti stranieri, — 62. Applicazione della legge in genere a Roma, — 63. Applicazione a Roma dei diritti particolari romani. — 64. Giurisdizione ed applicazione della legge nelle colonie, — 65. JNei immicipii. — 66, Organismo giudiziario nelle provincie, — 67. Applicazione delia legge e risoluzione dei conflitti nelle provincie, — 68. La giurisdizione e rapplicazione delia legge nelle città libere, — 69. Il diritto internazionale privato e lo sviluppo del diritto romano, 40. — Chi voglia giudicare di Roma e della condizione dello straniero nel suo territorio, deve tener bene distinti il periodo pri¬ mordiale dai successivi periodi delia storia romana, e la condizione dell’Individuo forestiero da quella dello Stato etti apparteneva. È vero che anticamente ad indicare straniero si usava la parola hoslis; ma ciò non vuol già dire che allora ogni forestiero fosse equiparato ad un nemico; bensì che la parola hoslis non era stata usata ancora ad indicare particolarmente nemico esterno, ed indicava il semplice carat¬ tere d’estraneità non dissimile da quello che fu indicato poi dalla parola peregrinus. Il significato d’inimicizia contenevasi invece nel- fioro a 109 l’espressione perduellis (1), che più tardi significò il nemico interno, implicando così in sè un concetto delittuoso {2). Hostis non aveva allora senso di attuale inimicizia, sicché poteva dirsi che chiamando il nemico combattente hostis si mitigasse rei trislitiam verbi leni¬ tale (3). Per tale trasposizione di significato avvenuta più tardi, al nome hostis restò il significato di nemico nel senso moderno (4), Queste distinzioni e trasposi zip® i dimostrano che, come in Grecia l'appellativo barbaro, cosi a Roma ([nello dì hostis fu connesso anti¬ camente con un significato di opposizione ma non di inimicizia, sicché il significalo assunto poi nella lingua classica è del tutto dissi¬ mile dal primitivo. Ma un’altra e più importante dimostrazione risulta dal Tallo che nè Roma primitiva, nè la primitiva Grecia abbiano usato ima stessa espressione per indicare forestiere e nemico. Ciò dimostra che ad esse ripugnava l’idea ti fiazione dei due concetti e che una disposizione nemica verso tutti gli Stranieri era estranea alia coscienza dei primi Romani, come dei Greci primitivi. Al Zsù? Sevio? degli uni corrispondeva il Giove ospitale degli altri; e negli uni nè gli altri si consideravano dovunque in una condizione naturale di guerra. Non risili lava pertanto dai loro concetti fondamentali di diritto pubblico che ciascuno Stato potesse considerare gli altri come destituiti d’ogni diritto, soggetti alla cupidigia e vittime del libito altrui tanto quanto la forza lo consentiva. Quest'idea, così semplice e così a litigi uriti ica, era estranea fin dai pri mordi i alla coscienza romana; anzi le era più completamente estranea nel periodo delle origini di quello che non fosse più tardi, quando la fortunata esperienza delia sua storia aveva insinuata in Roma la presunzione di un diritto divino ai dominio dei mondo. Ammesso dunque aver ri tenuto Roma fin da principio che i suoi (1) Gaius, L. 234, Dig., De verb. signif., 50, 16: * Quos nos hostes appel¬ lami^, eos veteres perduelles appellabanl, per eam adiectionem indieantes, eum qui bus bell uni essel (2) Ulpìan., L. 11, Dig., Ad leg. Jul. majest., 48, 4: * ... Qui perduellionis reus est hostili animo adversus rempubìicam vel principem animatus „. (3) M. T. Varrohg, V, 3: “ Multa verba aliud mine ostendunt, aliud ante sigili ficabant, ut hostis: nam tum eo verbo dieebant peregrinimi qui suis legibus uteretur; nune dicunt eum quem tum dieebant perdueiiem Clic,, De officiis, fib, I, cap. 12: “ Hostis enim apud majores nostros is dicebatur quem nune peregrìnum dicimus . Quid ad hanc mansuetudinem addi polest, eum quicum bello rii geras tam molli nomine appellare? (4) ' Cic,, I. c.: * Quamquam id nomen durius effeeit jam velustas. A pere¬ grino enim recessit et proprie in eo qui arma contra ferrei remansit „ . 110 Capitolo quieto rapporti cogli altri Stati dovessero formare ima coesistenza di diritto, fa d'uopo indagare, in relazione coi concetti fondamentali del diritto internazionale privato, in che consistesse simile coesistenza giuridica, di quali elementi originariamente risultasse e quali se ne venissero aggiungendo per varie guise col progresso del tempo. Poiché non ri teneva» i come necessariamente nemico l'individuo straniero e io Stato cui apparteneva, era naturale che si dovessero riconoscere iti tale Stato tutti i caratteri delia personalità politica distinta e dell’indipendenza, allo stesso titolo e nelle stesse propor¬ zioni in cui quei caratteri competevano allo Stato romano col quale tali Stati erano o potevano venire in rapporto. Al libero Stato fore¬ stiero si i'i conosceva una personalità politica inquantochè come civitas, era in possesso dell’autonomia, importante per esso autorità su sè me¬ desimo ed immunità dail’influenza militare, giurisdizionale ed econo¬ mica di qualsiasi altro Stato. Gii si riconosceva nel tempo stesso una individualità religiosa, poiché aveva i propri i Dei e le proprie cose sacre, formando con propri i organi una distinta società religiosa. Una individualità civile gii era poi riconosciuta, inquantochè i membri del suo popolo erano considerati, come cives, soggetti ad un particolare jus civile, che impartiva una compieta tutela a tutti i loro rapporti obbligatori i ed a tutti i loro diritti sulle cose (1). Da tale concetto fondamentale deriva una serie di conseguenze che nel loro complesso danno i limili d’una esistenza ben ricono¬ sciuta di ciascuno Stato e d’una coesistenza giuridica fra i vari i Stati secondo i pf itici pii originarli dei Diritto romano. Ciascuno Slato esiste di fronte agli altri come un organismo completo che nella condi¬ zione di pace esercita la più illimitata potestà nel suo territorio. 11 suo diritto ha un impero assoluto su tutti coloro che abitano il territorio, non solo come regolatore e moderatore del modo della loro esistenza giuridica, ma anche come riconoscimento e tutela in genere d’una qualunque esistenza giuridica; fuori dei confini dello Stato l’autorità di questo e del suo di ri ito s’estingue, tanto nella potestà di regolare quanto in quella di tutelare le persone e le cose, di dare la loro giu¬ ridica definizione, e d’informare i tratti caratteristici di quella loro esi¬ stenza giuridica. Onnipotente e riconosciuto per tale dagli altri Stati, in tutta l’estensione del suo territorio, lo Stalo, nell'incapacità d’espan- (I) Votai, Bus jus naturale acquimi et bonum unti jus gerìtium der Romer, voi. Il : Das jus avite imd jus gentimn der Romei-, Leipzig, Voigt und Gflnther, 1838, pag. 968, 269. Roma HI sione della sua potestà, è come non esistente al di là di quei limiti (1). Da ciò derivava un’assoluta inettitudine delio Stato alia protezione dei suoi sudditi all’estero; ma non derivava una diminuzione della sua personalità nei rapporti internazionali che ora si direbbero di Ìndole strettamente pubblica. Segregalo giuridicamente nei suoi limili territoriali, ed incapace d’espandere la propria autorità, pur ogni Stato era in quei limi li pienamente sovrano ed era dagli altri riconosciuto come tale. Tale carattere anzi, lungi dall’escludere, suf¬ fragava il dovere reciproco degli Stali di rispettarsi e di dare soddi¬ sfazione per le lesioni perpetrate contro lo Stalo ed i suoi sudditi negli stessi limiti del suo territorio (2). 41. — Da tale ordine di idee lo Stato anzi risulta rappresentalo sotto un certo rispetto come un ente più compietamenle sovrano che non sia lo Stato moderno. L’individuo trovasi, di fronte a questo, investito di certi diritti primordiali che non hanno la loro origine nello Stato cui appartiene ma nella stessa individualità sua; che nello Stato si realizzano, ma che non sono creali da esso. Lo Stato moderno, rispetto a molte qualità essenziali e molte facoltà estri nsecabi li dei - l’uomo, è soltanto regolatore e moderatore: lo Stato antico, special¬ mente lo Stato secondo il concetto primordiale romano, era creatore della stessa individualità giuridica dell’uomo che, per sua opera esi¬ stendo, in esso soltanto poteva realizzarsi. Il massimo isolamento cui possano giungere ora gli Stali civili nei rapporti di diritto interna¬ zionale privato, si riduce alla territorialità della legge, che vuol dire misconoscimento, anche rispetto agli stranieri, delle leggi straniere regolatrici della loro capaciti! e dei loro alti. Ma ai nostri giorni non si potrebbe parlare di misconoscimento completo della persona giuri¬ dica dello straniero, appunto perchè l’uomo è riconosciuto quale sog¬ getto di diritti in sè e per sè indipendentemente dalla legge che contiene la norma secondo cui deve esercitarli. La fèrri tonali là della legge secondo la dottrina primordiale romana era invece ben più completa e più comprensiva. Gii Stati stavano ì’uno accanto all'altro come persone sovrane, e, fuori della giusta guerra, inviolabili; ma gli individui pertinenti a ciascuno Stato da questo esclusivamente ripetevano ed in questo solo potevano realiz¬ zare la loro personalità giuridica. Questa pertanto non solo nelle (1) Voiot, voi. 11, pag. 41, 2, 5, 6-62. (2) Kari.owa, Ri/mischa Rechlsgeschkhte. Leipzig, Veìt., 1885, voi. I, pag. 279, 280, m Capìtolo quinto sue singole emanazioni, ma nella stessa essenza sua, perdeva ogni efficacia al di là delle frontiere dello Stato che la creava e la garan¬ tiva il). Ecco perchè, nel considerare l’antichità romana, devesi tener bene distinta la condizione internazionale dello Stato da quella del- l’individuo ; la prima conteneva in sè il concetto e rendeva possibile lo sviluppo di tutto un sistema di diritto internazionale pubblico; ia seconda $ trovavasi invece in perfetta antitesi colla stessa esistenza d’un diritto internazionale privato. Il substrato necessario all’esistenza di questo; una personalità cioè da tutelare ed una capacità che si afferma e si esplica, nell'anti¬ chità romana scompare, o pei' dir più esattamente, diventa del tutto potenziale e latente nell'Individuo (3) al di là dei contini del proprio Stato, non riprendendo la sua concreta esistenza in via di poslli- mmio {4} se non quando si ritorni al di qua di tali confini. Lo straniero pertanto trovavasi nell'impossibilità d’ esplicare in qualsiasi guisa le proprie attitudini giuridiche; non poteva legal¬ mente contrattare in territorio non suo; non poteva acquistare me¬ diante il possesso la proprietà delle cose, perchè la legge disponendo che: adversus hoslem aeterna audoritas esto, autorizzava il cittadino a rivendicare sempre la sua proprietà contro di lui ; nè poteva otte¬ nere dal magistrato la protezione della sua persona perchè di questa, non considerata come soggetto di diritto, poteva acquistarsi la pro¬ prietà per occupazione insieme con quella dei suoi beni, dallo Stato nel cui territorio si trovava ed alla cui polestas per tal guisa era sot¬ toposto. Tale era, quando non esistessero trattali o concessioni speciali, la condizione dell’individuo all’estero secondo i concetti fondamentali romani, si trattasse d’un forestiero in territorio romano, o d’un romano in terra straniera. Ed il passo di Pomponio (5),, che data dal secondo secolo dell’èra cristiana, prova quanto lungamente si mantenesse quel concetto delia condizione dello straniero, « In pace quoque postiiminmm dalum est; nam si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum (1) La territorialità del diritto internazionale privato ne) sistema moderno degli Stati, sottopone lo straniero in modo completo appunto a quelle leggi dalle quali la territorialità nel senso dell’antichità romana del tutto lo " (2) VoiST, voi. II, pag. 90, 91. (3) Voìot, voi. II, pag. 42, 3 e 90, 1. (4) § 5 Inst,, Quib. mod, jus poi. noi»., 1, 12. (5j Pomp., L. 5, § 2 Dig,, De capti v., 49, 15. Il oiìì a 113 habemus, hi hostes qti idem non sunl: q «od antem ex nostro ad eos per ven i i il ioni m (il, et li ber homo nosler ab eis capms servns fit eteonim. Idemque est si ab illis ad nos aliquid perveniat ». In ciò è chiaramente riassunta quella condizione giuridica, che polrebbesì dire negativa, ch’era fatta agli stranieri dai diritto romano, e che non ebbe certo piccola parte nel l'incoraggi a re a poco a poco il favore per i barbari giuochi del circo, non ripugnanti per chi distingueva l'umanità in due parti, I’una godente e l’altra priva di tutti i diritti {4). E concetto fondamentale di tale negazione di diritti era esclusiva¬ mente la sudditanza politica; la pertinenza cioè ad un altro Stato. La diversità della l'azza non aveva un valore preponderante, perchè anche nella identità della razza, che pur esisteva fra Stali adiacenti, la varia pertinenza politica bastava a produrre gli stessi effetti sui rapporti giuridici. Nè era elemento determinante la religione. Questa aveva bensì un tale carattere nazionale che tutta la vita pubblica e privata era tenuta nei più stretto rapporto col mondo degli Dei patri i e sotto la loro proiezione; ma la religione subordinavasi allo Stato ptutlo- s Loehè essere informatrice dello Stato, sicché lo straniero non era escluso dalla società politica perchè adorava numi diversi da quelli nazionali, ma era escluso dall’adorazione dei numi nazionali perchè apparteneva ad una diversa società politica. 1 due termini di questo rapporto: religione e Stato, irovavansi identicamente collegati in lutti gii Stati mediterranei dell'antichità, ma nello sviluppo storico il loro valore comparativo varia da Roma a molti altri Stati del¬ l’antichità. Mentre in Atene ed in altri Stali minori il concetto dello Stato, intimamente connesso con quello delia religione, trovavasi in certa guisa subordinato a quest’ultimo, e la pienezza dei diritti civili dipendeva dalla fede nei numi nazionali; questa dipendenza, se non questa relazione, era estranea alla antichità romana (2). In questa anzi la religione stessa si subordinava allo Stato, ospitale fin dai primi tempi della sua esistenza per le divinità straniere, che si ridueevano facilmente, prima al tipo comune delle antiche divinità (1) FriedL/KNDer, Mceurs i-omaines du vigna d' Auguste à la fin des Anto- nitin. Traduci, libre par Oh, Vogel. Paris, Rheimvald, 1865-1874, voi. Il, pag. 175, Zimjmern* Q ichte des Homischen rt *ivàU ? echts * voi J, § ISO e M aver, Dm~ Rechi der lsraeliten , ecc., voi. 1, pag. 337,8. s Catfleaki* Diritto ini. prhh, voi I. 114 Capitolo quinto italiche /lì. e piii tardi a certi concetti superiori d’im persoti azione di forze e di causalità. I concetti originariamente determinanti nei rapporti internazionali dei Romani in genere, e specialmente nel loro aspetto di diritto privato, sono dunque quelli delio Stato come tale e del suddito stra¬ niero. Il primo viene considerato come persona sovrana nel suo territorio ed in confronto con tutti coloro che lo abitano; allo perciò non solo a legiferare ed a governare, ma anche a pretendere ripa¬ razioni per tutte le lesioni dei suoi diritti compiute nel suo terri¬ torio. Il secondo, che è soggetto di diritti solo mediatamente in virtù dello Stalo cui appartiene, cessa d'esser tale quando esce dai limiti territoriali dove esiste e si realizza quella sovranità. Uscito dalla sfera di competenza di questa sovranità, l’uomo non è più soggetto, ma oggetto di diritto, e cade, insieme colle cose sue, nella potestas d’ogni altro Stalo nel cui territorio si trovi, senza poter accampare verun titolo assoluto e primordiale alla difesa dei propri i averi ed alla tutela della propria individualità. 42. — Questo modo di considerare i diritti ilei lo straniero, non rappresenta però un sistema effettivamente seguito dal popolo romano fino alle sue ultime conseguenze ed in tutte le sue applicazioni, bensì il suo punto di partenza. Lo stadio d’isolamento assoluto rappresen¬ tato da quella dottrina, era stato già oltrepassato dalle frazionate popolazioni italiche, quando venne fondala Roma; sicché questa non lo aveva mai conosciuto nella sua integrità. Nè poteva avvenire diver¬ samente in Stati poco estesi di territorio e costretti dalle necessità stesse dell’esistenza ad uscire dall' isolamento nei loro rapporti cogli Stati adiacenti (2). E che cosi fosse accaduto a Roma nello stesso periodo delle origini, è provato da! fatto che la razza romana era stranamente mescolala di diversi elementi e che il suo culto era un insieme di molti culti diversi, ciascuno dei quali la col legava ad un diverso popolo, sicché potrebbe affermarsi (3; che trovandosi in con¬ tatto per tal guisa con tutta l’Italia e con tutta la Grecia, non trovasse poi popolo che non potesse ammettere al suo focolare. Tale tendenza, che si può constatare fin dalle origini, combinata colla dottrina già fi) Ginn, e Kohner, La vita dei Greci e dei Romani, Torino, Loescher, 1889, voi. If, pag. 398, 9: Ma ver, loc, cit,, voi, 1, pag. 7, 8 e Friedla:nder, Op, cit., voi, IV, pag. 187-190. (2j Voigt, voi. il. pag. 92-5. (3) Fustel de Coui.anoe, La citi antique, ediz. cit., pag. 425, 6. Rem» 115 esposta circa la personalità e la Ui tela giudici ica dello straniero, con¬ duce al risultalo, che, mentre a questa dottrina s’informa la regola seguila nel trattamento dello straniero, a quella tendenza s’ispiri tutta la serie di quelle eccezioni che, dopo averla progressivamente limitata nel corso dei secoli, dovevano finire praticamente per abolirla. Nel campo del diritto particolare nessun legame esisteva atto ad istituire un rapporto giuridico fra il cittadino romano ed il forestiero: nulla peregrinis cum Romanis necessitudo. Ma questa limitazione della protezione giuridica nello Stato non tarda molto a far sentire i Suoi cattivi effetti. La esistenza pur necessaria dei rapporti di fatto, dava sempre più frequente occasione di lamentare la mancala protezione della vita e degli averi e la non assicurata osservanza dei contratti. Sicché, pur con li mi andò a ritenere che non potesse esistere nei rapporti cogli stranieri una condizione di diritto, quando questa non si fosse prima instaurata artificialmente (I), si ravvisava sempre più necessaria tale instaurazione artificiale di eccezioni alla norma che pur si seguiva. Simili eccezioni potevano derivare, sia da espresse limitazioni convenzionali od unilaterali, sia da consuetudini formatesi sotto l’influenza di modificate condizioni di cose. Trattali stipulati per ili fendersi da un nemico comune, o per favorire lo sviluppo delia popolazione, o per facilitare lo scambio dei prodotti, aprivano reci¬ procamente l'adito, ai sudditi degli Stati contraenti, ad una almeno parziale partecipazione alla tutela giuridica nei territori i rispettivi, l’iii tardi i cresciuti rapporti cogli stranieri, i vantaggi esperì mentati dalla loro affluenza in territorio romano (2) ed il bisogno che aveva della loro cooperazione la vita economica di Roma, limitarono a poco a poco, anche indipendentemente da trattati, il pieno vigore della originaria dottrina d'isolamento a! caso di guerra, e ridussero la potestas dello Stato sul forestiero da un massimo Originario di diritto d'uccisione ad un minimo d’occupazione della successione straniera (3) che fu il germe dei tanto persistente diritto d’albinaggio. Il risultalo di questo sviluppo storico combinato di conquiste alla periferia e d’assorbimento di varie popolazioni al centro delia domi- fi) Sku,, Die HecupcraUo der lliimer. Braunscìnveig, Vieweg, ! 837, pag. 16-20 e 44, ù. (2) Machiavelli , Discorti sopra la prima deca di Tito Livio, lib. 11, cap. ili. (3) Voigt, voi. II. pag. 49-53. 116 rapitola quint i nazione romana* fu dì distruggere a poco a poco il carattere esclusivo del ^elemento etnico ond’èrasi formata originariamente Roma* Quando il piccolo gruppo {V uomini che l’aveva intrapresa ebbe compiuta la conquista del mondo mediterraneo* si trovò necessariamente per¬ duto nella massa in cui s’era mescolato (1), e colla sua individualità etnica andarono necessariamente perduti ì concetti fondamentali di vita giuridica esclusiva che a quella s’erano ispirati. Allorché il gran quadro della potenza romana fu adombrato, gli stranieri* anche indi¬ pendentemente dall’esistenza di trattali, non furono più considerati come destituiti di diritti e di protezione in territorio romano* ìNuove condizioni avevano creato nuove consuetudini e queste avevano dato origine a nuovi istituti. Sicché le varie genti che affluivano a Roma quando Seneca la descriveva (2) non solo erano soggetti di diritti, ma soggetti altresì d'uri ben costrutto sistema di diritto internazionale. Il lungo ìalervallo di tempo, trascorso dalle origini di Roma a quando Seneca la descriveva come l’emporio del mondo conosciuto, fu segnato da lenti e graduali mutamenti che vi resero sempre meglio governala resistenza degli stranieri. La diversamente proporzionala combina¬ zione della regola e delle sue varie e successive eccezioni, studiata nei successivi periodi della storia romana, rivela ad un tempo la condizione*complessa dello straniero in Roma, egli elementi chequesta città ha contribuiti allo sviluppo del diritto internazionale privato. (1) Drapér, Ili sto ir e du déimloppement inteUecluel de F -Europe. Paris, Marpon et Flammanon !S87, voi. L pag. 362, 3, (2) Seneca, Ad Helviam ma t rem. De Consol aliane, Dialogorum (edìL Haase) iiber XII; VI, 2, 3, i: “ Aspice, agedum, hanc frequentiam cui vìx urbis immensae teda suffieiunt- maxima pars il! tus turbae patria caret; ex municipi is et coloni i$ sui s, ex tota denique orbe terrari! m eonOuxerunL Alios adduxit; ambitio, alios necessitai offici i publicq alios mposita legatio, alios luxurìa opulentum et oportunum vitiis locum quaerens; al ios liberali imi studiorum cupidìlas, alios spectacula. Quosdam traxlt amicUia, quosdam industria laxam ostendendae virtuti nancta materiam; quidam venalem formam adtulerunt, quidam venalem eloquentiarm Nullum non bomìmim geo us concurrit in urbem et virtutibus et vitiis magna pretia ponentini, lube istos omnes ad nomen citari, et 4 un de domo B quisque sii quaere; videbis majorem partem esse, quae, relietis sedibus suis, venerìt In maxi¬ mam quidem ac puleherrimam iirhem, non tamen suam. Deinde ab hac ci vi¬ tate discede... omnes urbes eircurrm nulla non magnani partarn peregrinai multi ludi nfe habet n e cap. VII sulle trasmigrazioni m genere ; e § 10: 41 Yix denique mvenies ullam terram qtiam nuneetiam indigenae colarli; permixta omnia et insilieia suiti; aìius alii suceessil; hii concupìvit quod illi fastidio fui t ; il le unde expulerat, e.jectus est. Ita fato placuit nullius rei eodern seni per loco stare fortuna m Roma 117 43. — Dei l’antico modo di considerare e trattare gli stranieri trovansi in Roma come altrove ie Lraccie nelle classi sociali; fra queste cioè l’inferiorità ripete anzitutto la propria giustificazione nell’origine stranièra. L’aggregazione primitiva, a Roma come in Atene e presso molti altri popoli, riposa, dal punto di vista sociale, sul principio fon¬ damentale dell'eguaglianza. Si potrebbe anzi dire, se non ripugnas¬ sero le affermazioni generiche non su dragate completamente da prove, che l’eguaglianza sociale è un carattere comune a lutti i popoli primi¬ tivi. E tale concetto di parità sopravvisse anche alle prime composi¬ zioni etniche delle tribù onde uscì li popolo romano. Spinificarono allora tre elementi in origine indipendenti iri una soia comunanza di Stato, distinti soltanto per un certo tempo dalla varietà delle sedi (1). In questa società di eguali si manifestava più tardi per vicende di carattere interno una serie di disuguaglianze di fatto che il diritto non riconosceva e non contribuiva a conservare, e che soltanto dopo attra¬ versato il periodo della grandezza e toccato quello della decadenza di Roma, si cristallizzò in particolari precedenze e privilegi che corrispon¬ devano a servizi ed a vocazioni particolari. Ma molti secoli prima che un tale movimento d’ordine interno frazionasse la società d’eguali in varie classi subordinate; queste ultime formavansi per un movimento d'ordine internazionale mediante l'adesione e la sovrapposizione nel medesimo territorio di elementi etnografici eterogenei accanto alla società di eguali che lo possedeva. Le classi sociali frazionanti la popo¬ lazione dello Stato sono di tutta la storia di Roma; ma dipendenti dalla condizione economica e dal vario grado di potenza sono per¬ tinenti al più tardo, mentre le disuguaglianze sociali dipendenti da cause d'ordine internazionale spettano al primo periodo di quella storia. Gli abitanti originarli del territorio conquistato die, privi di pro¬ prietà fondiaria, non potevano vivere con sicurezza nella città se non mediante la protezione d’un cittadino che li avesse assunti come dienti, e gli stranieri che, attratti dall’asilo, accorrevano a Roma o presso altri popoli d’Italia e trovavano tutela nella legge solo mercè la protezione d’uri cittadino, non formavano classi meno favorite d’un popolo omo¬ geneo, ma erano classi d’origine straniera la cui diminuzione di diritti trovava la stessa giustificazione che valeva in genere per il trattamento del forestiero. I plebei, che pur parrebbero corrispondere alle classi (1) Karlowa, loc. cit, pag. 91. 118 Capìtolo quinto meno favorite dalia fortuna delle popolazioni moderne quali erano prima della proclamazione dell’eguaglianza politica fra i cittadini, ne erano diversi perchè derivavano dagli abitanti liberi del territorio conquistato cui si erano lasciate delle terre e cli’erano stali ricevuti come membri inferiori dello Stato senza parteci pazione alla sovranità nazionale. Essi erano un popolo straniero in Roma cui pur apparte¬ nevano; e quando Roma primitiva fu diventata più potente, nè più volle ammettere tulli i popoli conquistati alla piena cittadinanza, come avea fatto coi Tìliese coi Luceres, li aggregò, quando pur li aggregava, in quella condizione inferiore alla sua popolazione (1). L’inserzione nelle dodici tavole della proibizione di matrimonio fra patrizi e plebei, deriva dalla antica diversità di origine dei due elementi, Da quella diversità deriva pure non solo la diminuzione di diritti che sopravvisse alla promozione dei plebei a cittadini attivi, ma quel senso quasi indistruttibile di altera ripugnanza col quale tanto più a lungo (2) li considerò la parte originariamente romana della popolazione. Le lotte per l’eguaglianza civile presentano dunque nella storia romana lutti i caratteri di sforzi per l’assimila¬ zione di elementi etnografici diversi (3); lotte di primazia diverse intimamente, come quasi tutte quelle dell'antichità, dalla lotta di classi che si agita nelle società moderne. La ripulsione delle genti bianche per quelle di colore negli Stali Uniti d’America presenterebbe ora qualche analogia, se non negli elementi fra ì quali si efTetiua, nello spìrito che la informa, con quell’antico antagonismo fra le varie classi di una medesima società. 44. — Analoghi rapporti e considerazioni analoghe di diritto internazionale, giustificano l’origine e il modo di essere della schia¬ vitù. La più antica e per lungo tempo la principale fonte della schia¬ vitù è stata anche presso i Romani la prigionia di guerra, sicché gli schiavi erano, anzitutto come stranieri e come nemici (4 , privati (1) Niebhur, Ilistoire Romaine, trad. par De Goebéry, Bruxelles, Hau- man, 1830, voi. I, pag. 387-304; Maynz, C'our$\de droit romani, Bruxelles, Bruyl andt-Christo plie, 1876, voi. I, pag. 10, 1,39, 40, (2) Fried fender, voi. 1, pag. 179-182 e 187, 8; Mceurs romaine! du Règne d' Auguste à ia fin des Antonina, Traduci, libre par Cu. Vogei.. Paris, Rhein- wald, 1865. (3} Geo, Les imtitutions juridigtteé des Romuins envisagées dans lentia rapporta uvee l'état social et avec les progrès de la jurisprudence. L'anden droit. Paris, Plon et Marescj, 1891, pag. 130 e Karlowa, voi. 1, pag. 120-2. (4) § 3 Insti!., De jure personarum, 1, 3: “ Servì ex eo appellali sunt quod imperatores. captivos vendere jubent hae per hoc servare „. — Seneca, Ruma -119 (fogni diritto. La condizione servile riteneva®) or iginaria mente in¬ compatibile colla condizione di cittadino, sicché questo poteva ven¬ dersi come schiavo in pena della vendita simulata che avesse consen¬ tito di sé pei- lucrare una parte del prezzo e che poi avesse voluto impu¬ gnare (1). Fra le origini della schiavitù, la vendita del debitore per impegni privati non adempiuti, o quella del cittadino per mancato adempimento degli obblighi verso lo Stato, appariscono del tutto secon¬ darie, tanto in ordine di tempo quanto in ordine d’importanza. L’ori¬ gine primitiva e la posteriore alimentazione normale della schiavitù era del tutto diversa; e la popolazione servile era composta dei prigio¬ nieri di guerra, della prole di schiavi, e di coloro che una tratta ben organizzata importava e negoziava in territorio romano. I! trattamento di tu ita questa popolazione era nella società romana assai più duro che nella società attica. Nell’un» e nell’altra la schia¬ vitù aveva la medesima origine storica e la medesima giustificazione giuridica, ma gli stessi elementi diversamente elaborandosi prodnce- vano nei due campi elTetti notevolmente diversi. Nel diritto attico il concetto negativo dei diritti che sta alla base della schiavitù vien miti¬ galo nei suoi effetti dalle condizioni materiali ed intellettuali della società in cui si svolgeva.Da principio era limitato il campo d’esporta¬ zione degli schiavi che venivano in Atene, sicché questi non appari¬ vano ai padroni così completamente stranieri da non potei- aver nulla di comune con loro; ed anche quando un tale carattere risultasse dalla loro origine, il modo della loro esistenza nel territorio ateniese tendeva ad attenuarlo e quasi a distruggerlo. Il lerri torio era poco esteso, neces¬ sari i e frequenti i rapporti personali fra cittadini e servi, rapida da parte di questi ì 'assimilazione della coltura che li circondava; e quando il numero accresciuto degli schiavi e la cresciuta ricchezza dei cittadini poteva metter in pericolo quella mitezza di trattamento, l’ insegna - mento della filosofìa, che riconosceva con Aristotele la condizione dello schiavo contraria alia natura, contribuiva per altra guisa a confer¬ marla. Roma invece aveva attraversato bensì un periodo simile a quello più antico della società greca; periodo di vita patriarcale Epist. Mor., lib. V, ep. VI, 5: “ Deinde ejusdem arrogantiae proverbìum jactatur ‘ tolidem hostes esse quol servos Non hubemus illos hostes sed facimus „ . fi) § 4 Insti!., De jure personarum, I, 3: “ Servi aut nascuntur aut fiunt: nascuntur ex ancillis nostris; fiunt aut jure gentium, id est ex capti vitate, aut jure civili, cum homo liber major XX annis ad pretìum partecipandomi sese venundari passus est „. 120 Capitolo quinto durante il quale l'affinità della razza e la costante consuetudine della vita* dava* come il nome stesso lo indicava, un carattere famigliare ai rapporti fra padroni e schiavi (1)* Ma questo stadio dei rapporti sociali cui erausi arrestati ì Germani, quando Tacito li additava all’imi¬ tazione dei suoi concittadini [2], era stato ben presto oltrepassato dalla società romana. Quando Roma fu portala, dalia più larga sfera delle guerre e del commercio* a carpire gli schiavi all1 Asia, all’Africa e ad altri paesi lontani, la diversità del linguaggio, dei costumi e deila coltura ribadì, anziché attenuare, rispetto a loro, col dispregio istin¬ tivo per i barbari, la negazione dei diritti comune a tutti gli stra¬ nieri |Ì). Con tali schiavi il romano sarebbesi vergognalo di lavorare e di vivere assieme, intanto il numero sempre crescente dei servi toglieva di mezzo i rapporti personali, trasformando in crudele durezza l'un tica, talor benevola, energia. Ed a rendere più completa tale trasformazione contribuiva ì1 individualismo romano. L'uomo trovavasi in Roma ben altrimenti armata di fronte alio Stato che non fosse in Grecia. Mentre qui i concetti fondamentali di diritto pubblico giusti Beavano , come nei rapporti del padre coi figlio così in quelli del padrone col servo* la costante azione moderatrice dello Stato, in Roma il padre di famiglia era nella sua casa un sovrano non sottoposto ad alcun limite nei suoi poteri nè ad alcun controllo nel modo di esercitarli. Questo non fu potuto conseguire se non neirepoca imperiale quando nuovi concetti di diritto pubblico (4) elabora varisi nella società romana die si trasfor¬ mava e quando [5] varie leggi successive negarono a! padroni di ven¬ dere gli schiavi per i combattimenti deile belve senza l'intervento del Tàu torità, ed accordavano loro una partecipazione al diritto di asilo (6 . 11 concetto fondamentale della schiavitù restava però sempre lo stesso; Gajo afferma sancita la negazione negli schiavi d'ogni diritto dalla legge comune a tutti i popoli* sostenendo che presso tutte le fi) Seneca, Epist. Mor Ub, V, ep. VI, 14: 41 Majores nostri.,, domìmim pafrern familiae adpellavcrunL, servos... familiarès *. (fi Tacito, De $itut moribm et papulis Germaniae , e. XXIV, XXV. (3) Mayer, voi, li, pag. 50-2. (4) Seneca, 1. c., 13: “ Vive cum servo clcmenter, corri iter quoque, et in sermonem illuni admitte et in consiiium et 'jn conviclum ». (5) Gàii, Imiti., 1, § 5|i „ Sed hoc tempore ncque eivibus Romanìs, nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi romani sani, licei sopra modum et sìne causa m servos suos saevire e § 2 tristi L, De iis qui sui mi alieni jurù $unt} 1, S. (6) Mayer. Op, cil-, voi. Il, pag. 524 e Maynz, voi. III, pag. 82. Roma 121 genti è connesso ai padroni diritto di vita e di morte sogli schiavi, e che questi, qualuflfne cosa acquistino, l’acquistano per i padroni; e tale a ITer inazione è copiata dai collaboratori di Giustiniano (1). Nei servi dunque si perpetuava e concretamente si affermava per la loro dimora nel territorio dello Stalo, quella negazione di diritti che colpiva tutti gli stranieri quando fossero entrati, non garantiti specialmente da un trattato di proiezione, net territorio dello Stato romano. Quella potestas che su tutti gli stranieri incombeva poten¬ zialmente ed alla quale i soli trattati prima e la consuetudine poi potevano sottrarli, rispetto agli schiavi s’era effetti vaine tue esercitata in una generazione e perpetri a vasi in quelle successive. Essi erano di perse inetti ad essere soggetti di diritto ; « servi prò nullis habeniur»; sono oggetti di diritto, strumenti di rapporti giuridici |2) ; riflesso della persona del padrone (3). Se manca la persona dei padrone senza che prima siasi legalmente compiuta la liberazione dallo schiavo, questo non acquista perciò la libertà, ma, diventato ima re$ nullius, può essere acquistato per occupazione dal primo venuto. Sicché può dirsi die, mentre l'estraneità costituisce, secondo i concetti primordiali del diritto romano, la schiavitù in potenza, la schiavitù rappresenta in atto e condotto alle sue ultime conseguenze quel modo di essere dello straniero. Non è un rapporto per ii quale necessaria l'esistenza di un padrone, ma una condizione intima personale dello stésso schiavo. 45. — Al carattere fondamentale della schiavitù corrispondeva quello della liberazione la quale, vària nei motivi e nelle forme, aveva sempre direttamente od indirettamente- il valore di una natu¬ rai izzazìone, sia che facesse del l'affrancato senz’altro un cittadino, sia che gli conferisse l’altitudine a diventar tale. La schiavitù introduceva material mente un elemento straniero nella società romana. E tanto pii: facilmente questo avveniva inquan- tochè il cittadino, libero quanto all’acquisto ed al trattamento degli (1) § 1 Instit-, De Ut qui sui vel alieni juris suut, I, 8; Gau, ìnsiti. 1, g 52: * In potestale itaque dominorum sunt servi. Quae quidem potestas juris genlium est; nam apud omnes peraeque gentes animad vertere pos* sumus, dominis in servos vitae neeisque poteslatem esse; et quodctimque per servum acquili tur id domino acqui rii ur (2) Pernice, ìrfarcus Antistiw Labeo, voi. I; Halle, Buchhandlung des ÌVaisenhauses, 1873, pag, 111,2. (3) Theophilus, Insili., lib. IH, tit. XVII, 1 : “ Os «w*; «* t Svi resto «reni tiTiv eixttuv SsOreOTÙ'i ^«OK/.or.s-^irrai, . . ’KretsSVì r, xHtàt **i 79 ressowretv tvi olxróv i 'horetTV,; sotiv. 122 Capìtoli* quinto schiavi, fu durame gran parte della storia romana altrettanto libero nella loro emancipazione. La cittadinanza era conferita allo schiavo sol¬ tanto dalia manomissione solenne, fosse questa una rappresentazione deila in Uberi a lem vìndicatio, o l’iscrizione dello schiavo che ì! pa¬ drone voleva liberare nei registri del censo come cittadino, od un testamento nel quale il padrone disponesse della libertà a favore dello schiavo, o, durante l’impero cristiano, la liberazione nella Chiesa al cospetto della comunità dei fedeli. La forma non solenne di libera¬ zione, avvenisse mediante una dichiarazione privata del padrone fatta inler amicos o per epistolam o per mensam , o con una disposizione di ultima volontà, non aveva per effetto di assimilare lo schiavo libe¬ rato ai cittadini, ma pur lo avvicinava a questi in diverso grado. Alcuni, affrancati non solennemente, acquistavano non solo la libertà ma anche quella parte dei diritti civili che spettava ai Latini: questi erano attribuiti alla loro discendenza lino dalla prima generazione, che assi mi lavasi pertanto ad una classe privilegiata di stranieri. Altri, se non s’ e rane dimostrali in tutto meritevoli della libertà per la loro condotta antecedente, erano assimilati ài dediticn, ad una categoria di stranieri cioè il cui diritto aveva esclusiva origine nella volontà del popolo romana; altri, e prima e dopo che queste due categorie, si spogliavano di generazione iri generazione delle ultime treccie di estraneità e di servitù. Nel rapporto dei Romani cogli schiavi e nell’origine e nel regola¬ mento e nella cessazione della schiavitù prevale il carattere di un rap¬ porto fra cittadini e stranieri. E lo stesso concetto informava i limiti che in varie epoche furono apposti agli effetti della liberazione. Infatti l’affrancato, anche cittadino, non diventò mai eguale sotto ogni aspetto all’uomo libero nell’opinione della società; nè in tutto fu eguale a quello davanti alla legge. Una partecipazione alla sovranità nazionale non fu assicurala agli a [francati cittadini che sotto la censura di Appio Claudio Ceco (1). Dapprincipio per effetto della macchia d’origine forestiera, essi conseguivano coila forma più solenne di manomissione, non più che la condizione di aerurius, restando esclusi perciò dal ser¬ vizio militare e da ogni diritto di volo nelle assemblee. Il nipote del- Taffrancato era il primo cittadino nel completo senso della parola, ed il pronipote soltanto era ammesso agli Iwnores e poteva esser rice¬ fi) Kaki.owa, loc. crii;., pag. 352-5; Mavnz, Op. eit.. voi. 1, pag. 92, n. 54 e voi. Ili, pag. 134-6, Roirta 123 vuto nel senato. Nel 442, durante la censura di Appio Claudio Ceco, vennero assumi nelle tribù i liberti e con essi la popolazione della città di cui formavano la maggior parte, rendendo loro accessibile qualunque tribù. Ma nel 450 una reazione li risospinse nelle sole quattro tribù cittadine e li escluse dalie centurie, nè furono ammessi a regolare servizio nelle legioni lino al tempo di Mario. Anche quando la liberazione importava conseguimento delia citta¬ dinanza (1), questa era ben lungi dal produrre tosto tutta fa pienezza dei suoi diritti, sovratutto nei riguardi dei matrimonio e dei diritti poli¬ tici. E le altre disposizioni che limitarono più tardi l’emancipazione, sia nella stessa possibilità di manifestarsi, sia nell’estensione dei suoi effetti, ebbero talora un movente d'indole economica come quando concedettero ai creditori la facoltà d’impugnare le manomissioni fatte dal debitore in pregiudizio della garanzia del loro credito, ma più sovente sospirarono al concetto d’impedire, anche dopo l’emancipa¬ zione, la intrusione troppo copiosa nella cittadinanza dell’elemento straniero (2) Gli uffici e gli onori conseguiti facilmente dai liberti durante l’impero, non provano che questo avesse nel primo periodo dei tutto mutalo sistema; che anzi la legge Aeiia Sen Lia, e quella .Ionia Norbana emanate appunto nei primi tempi dell’impero proverebbero il contrario. Quel fenomeno, almeno ne! primo periodo, indica soltanto che nel dispotismo di fatto imperante certe funzioni apparentemente politiche sono in realtà meno importanti di certi diritti civili, e che in esse anzitutto si afferma la tendenza insita nell’assolutismo (3) ad egua¬ gliare tutti Ì sudditi nella soggezione all’Imperatore. L’assimilazione dei vari i modi di liberare lo schiavo e dei loro effetti si manifestò assai tardi nell'impero, quando da un lato la sovranità politica del cittadino era praticamente estinta, e daH’allro, essendosi estesa la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero, nessuna necessità politica imponeva di conservare nel Uberto i caratteri della sua estraneità originaria. 46. — L'antitesi delia servitù era la cittadinanza. La prima rap¬ prese n la va, e ITetti va mente realizzata, tutta quella destituzione di diritti e di tutela giuridica che potenzialmente caratterizzava in territorio romano tutti gii stranieri; la seconda rappresentava la pienezza dei (1) Gic, Pro L, C. Balbo, cap. IX: “ Servi denique... persaepe liberiate idesl ci vitate denari videmus (2) Ma ver, Op. cit-, voi. il, pag, 54-6. (3) Frjedlìendf.r, Op. cit., voi. I, pag. 5S e seguenti. 124 Capitolò quinto diritti ed il massimo della tutela giuridica. Gli esseri umani divìsi da quelle in due categorie, si distinguevano nello Stato, raccogliendosi nella prima quelli che non erano se non oggetti, nella seconda quelli che erano soggetti de! diritto. E come nella servitù prevaleva il con¬ cetto di estraneità, così nella cittadinanza il concetto dell’origine preva¬ leva, oltreché su quello della convivenza ne! territorio, anche su quello della libertà, come la causa sull'eletto. Chi apparteneva per origine alia classe di persone che aveva originariamente costituito io Stato era necessariamente libero e capace di tutti i diritti ; ma chi era libero non diventava perciò solo completamente cittadino. La diversità lun¬ gamente persistita fra ingenui ed affrancati, e fra i lìgii degli uni e degli altri nella legge e più che in questa nel costume, e le varie categorie nelle quali gli alTrancati e la loro discendenza si suddivide¬ vano (1), avevano la loro ragione di esistere nelle stesse cause che, ren¬ dendo la società così avara di protezione verso lo straniero, dovevano anche rendei' la ripugnante dall 'assimilare ai cittadini chi non aveva l’origine comune con questi. Poiché dapprincipio la cittadinanza consisteva sopra tutto, in Roma come in Grecia, e come consiste anche ai nostri giorni nelle tribù dell’India (2), in un reale o cre¬ dulo legame di origine, che prendendo le mosse dalla fondazione dello Stato, ne distingueva la popolazione anche dalie famiglie affini pertinenti a Stati diversi, o passate da questi ad abitare nel territorio di quello Stato. Perciò la plebe era straniera, ed a quella dovevano ascriversi gli stranieri stabiliti nel territorio. E quella classe superiore, che pare a distanza un’aristocrazia sovrappostasi in una originaria società di eguali, era in realtà una accolla di cittadini che tendeva a conservare la purezza e la potenza propria fra elementi di origine straniera viventi nel medesimo ter¬ ritorio. Poiché nella cittadinanza prevaleva di tanto il concetto dell’origine a quello delia convivenza sotto lo stesso governo e nei medesimo ter¬ ritorio, e poiché ad essa si connettevano tanto potere nello Stato e tanti privilegi nei rapporti civili, era naturale che l’acquisto ne fosse rigorosamente disci pi inaio nelle condizioni e più ancora negli effetti, e che da molti atti anche involontari potesse risaltarne la perdita. (1) § 5 inslit., De jure pemonarmn, 1,3: “In servorum conditione nulla est differenti a. In iiberis mullae dilferentiae si mi (2) Lyall, Étudessur leu mtgurs religiemes et societies de l'Exlréme Orienti traci. frane., Paris, Thorin, 1885, pag. LX, LX1 e 321-385. lì orna 1 25 Per conferì re a taluno un pieno diritto originario alla cittadinanza era necessario che ne fossero cittadini entrambi i genitori; se l’uno dei coniugi era cittadino e l'altro straniero la prole seguiva la condi¬ zione della madre, ma non mancarono periodi nei quali si fece sempre seguire in tal caso alla prole la condizione del genitore straniero (1). In tali casi mancava fin da principio un elemento necessario alla esistenza ìd’ttn cittadino. Ma questo poteva perdere taie qualità ogni qualvolta veniva a mancargli posteriormente od una delle condizioni indispensabili della cittadinanza, o la possibilità di farne valere gli effetti. Ciò poteva avvenire sia per libera elezione del cittadino, sia in modo indipendente dalla sua volontà. In quest’ultimo caso trova- vasi chi perdeva la libertà. Tutti i liberi non erano cittadini, ma questi dovevano essere tutti lìberi; mancata tale condizione indispensabile della cittadinanza, anche questa doveva veni r meno. Cosi, indipen¬ dentemente dalla perdila della libertà, motivi politici potevano indurre la società a respingere un cittadino dai proprio seno sia inducendolo all’esilio, sia condannandolo alla deportazione. Il diritto romano non ammetteva la possibilità di due cittadi¬ nanze (2), ma la moltitudine dei sudditi che pur non erano cittadini basterebbe a provare come non ritenesse necessario, al pari del nostro diri Lio contemporaneo, che ciascuno avesse una cittadinanza. L’esilio o la deportazione pertanto, come la prigionia di guerra, l’estradizione a popolo straniero per espiare una violazione di diritto delie genti; la constatazione di essersi sotiratti al censo od al servizio militare, erano altrettanti casi di perdita della cittadinanza. E questa si per¬ deva in tali casi sia che si acquistasse sia che non si acquistasse da chi n’era privalo una cittadinanza straniera (3), La perdita della nazionalità poteva poi risultare da libera elezione del cittadino o esplicitamente formulata o implicitamente manifestala. L’accettazione di un’altra sudditanza equivaleva, nell’impossibilità giuridica di conservarne due, alla reiezione della sudditanza origì- (1) Ulpiani, Fragni., V, 8; “ ...lex Mensla ex alterutro peregrino natum, deteriori parentis condicioneni sequi jubet (2) Cicerone, Pro Balbo, c. Il : “ Duarum cìvitatum civis esse nostro jure civili, nemo polest (3) Così era necessariamente del deportato il quale diventava straniero verso lo Stato che lo condannava senza poter diventare cittadino di altro Stalo. Dig., lib. XLV11I, tit. XIX, 17, g 1 : “ Quidam sunt, hoc est sine ei vitate, ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quae juris civìlis sunt, non haheant, quae vero juris gentium sunt, m C4pùGk> quinto naria (11; ed il semplice abbandono del territorio dello Stato era un’implicita reiezione delia nazionalità, quando non fosse accompa¬ gnalo dal proposito di ritorno o da quello di conservare la cittadi¬ nanza romana (2). Questa infatti, data la territorialità assoluta della sovranità (3), non poteva conservarsi se non lìn tanto che conserva vasi il legame territoriale fra la persona ed il territorio: nel caso dell’esilio e della deportazione quei legame era infranto dallo Stato che respingeva il cittadino; nel caso della espàtmziòne spontanea lo infrangeva il cit¬ tadino che abbandonava lo Stato; ma in entrambi i casi la causa deter¬ minante la perdita della nazionalità era la cessazione dell’attuale vincolo territoriale tra l’individuo e lo Stato. Poiché la necessità di questo vincolo, che non aveva sempre l'efficacia positiva di far deri¬ vare la cittadinanza da! soggiorno, aveva però sempre quella negativa dì farne derivare la perdita dalla espatriazìone (4). Anche in ciò, dei resto, come in molti altri riguardi, il diritto romano distingue vasi per il rispetto dell’autonomia individuale se non nei regolamento dell'acquisto almeno in quello della perdita dell a.cit ladina nza. Poiché, eccettuati i casi nei quali un imperioso motivo d'ordine pubblico impo¬ neva la reiezione del cittadino, di questo non poteva mutarsi la citta¬ dinanza contro la sua volontà nè impedirgli l’acquisto di un’altra sudditanza ogni qualvolta egli volesse abbandonare (5) quella erigi - habeant * e lib. XLVIIJ, tit. XXII, 15: * Deportatus civitatem amittit et speciali quidem jure civitaiis non Fruitur, jure Lamen gentis utitur (1) Gre., loc, cìt. : * . non esse hujus civitatis civis qui se alii civitati diearit, potest (2) Pomp., L. 5 Dig., De captivi», 49, 15, § 3: * Et ideo in quodam inter¬ prete Monandro qui, posteaquam apud nos manumissus erat. missus est ad suos, non est visa necessaria lex. quaelata est de ilio, ut manerei civis Eomanus; nam sive animus ei fuisset remanendi apud suos, desìneret esse civis, sive animus fuisset reverendi, manerei civis, et ideo esset lex supervacua (3) V. pag. 59, 60 e 1 10, 1. (4) Gie., Pro Caecina, c. XXXIV : “ Quibus confugiunl, quasi ad ararti, in exiiium . non adimilur his civitas, sed ab is relinquilur atque deponitur. Nam quum ex nostro .jure duarum civitatum nemo esse possit, tura amit- tilur haec civitas denique quum is qui profugit, receplus est in exiiium, hoc est in aliarti civitatem ». (5) Ore., Pro Balbo, c. XI : iure enim nostro neque mutare civitatem quisquam invitus potest, neque si velit, mutare non potest, modo adseiscatur ab ea ei vitate, cujus esse se civitatis velit... non esse hujus civitatis civis, qui se alii civitati diearit, potest , e cap. XIII: * ne quis invitus civitaLe mutetur, neve in civìtate maneat invitus. Haec sunt enim fundamenta frrmissirna Som# 1 27 asm, coti perfetta eguaglianza ili elFetti, derivanti dagli stessi latti tanto sulla cittadinanza romana quanto su quella straniera (1). 47. — Ma se a produrre la perdita (Iella cittadinanza bastava la volontà dell' individuo, combinata col fatto materiale dlèl l'abbandono del territorio, la volontà d’altronde, combinata col trasferimento nel territorio, non poteva essere su Ilici-ente a trasformare uno straniero in cittadino (2). Era necessario in tal caso che colla volontà dell’indi¬ viduo combinasse quei la dello Stato, sia quanto all’acquisto della cit¬ tadinanza in genere da parte di quello, sia quanto alla determinazione degli effetti di un tale acquisto. La naturalizzazione infatti ebbe sempre, eccettuati taluni periodi della storia antica, e talune fasi, che pur saranno transitorie, della vita coloniale moderna, carattere di concessione graziosa dello Stato. E tanto più spiccato doveva essere tale carattere, finché non si ritenne necessario che ciascun uomo dovesse avere una nazionalità, e si am¬ mise l'esistenza di una classe di apolidi o di metéci, ch’erano, nello Stato da essi abitato, sudditi, ma non cittadini. Si trattasse dunque di uno straniero ammesso alla cittadinanza, o di determinate categorie di stranieri che potessero acquistarla, corrispondendo a certe condizioni prestabilite in modo generale dalla legge, la loro assunzione fra i membri deilo Stato aveva indubbio carattere di favore, sicché gli effetti che la volontà e gli alti dell ''Individuo producevano quanto alla per¬ dila, non potevano derivare da quei soii fattori quanto all’acquisto della cittadinanza. La concessione di questa pertanto non poteva spet¬ tare se non che alla autorità sovrana; da principio ai re, poi al popolo mediante una legge od un plebiscito. Verso la (ine della repubblica Mario, Siila, Crasso, Pompeo, Cesare e sopratutio gli ultimi triumviri usurparono q tiel diritto, e gli imperatori se ne impossessarono definiti¬ vamente insieme alle altre funzioni del potere legislativo. I) carattere di questo potere non comportava, quanto ai molivi della concessione, nostrae lìberlalis, sui quelli que juris et retinendi et dimittendi esse domirtum „. (1) die., Pro Balbo, c. XII: “ Quod si civi romano licei esse Gaditanum, sive exilio, sive postliminìo, sive rejectione hujus eivitalis; quid est, qua- mobrem civi gaditano in batic civilatem venire non iiceat?.... Nani quurn ex omnibus civitatibus via sit in noslram, quumque nostris civi bus pateat iter ad ceteras civilales . . (2) li diritto romano distingue vasi piuttosto da quello greco perchè si dava più facilmente il caso che lo stabilimento dell'indi vicino in una città amica non importasse la perdita della cittadinanza originaria. 128 Capitolo intimo quei limiti che possono essere necessari i quando in uno Stato organiz¬ zato a reggimento libero la concessione della cittadinanza sia lasciata a) potere esecutivo. La religione dello straniero non era un ostacolo alla sua adozione (1); nè erano in lui necessari i speciali titoli di beneme¬ renza verso il popolo romano; però la concessione era più facilmente conseguita quando ne suffragavano la domanda meriti di guerra (2). Coll'andare del tempo due mutamenti, uno di fallo e l’altro di diritto, coi quali si collega tutto lo sviluppo del dominio e delle leggi di Roma, andarono compiendosi nella concessione della cittadinanza romana. Questa divenne sempre frequente e più facile, così da finir per avvicinare la società romana più di qualunque altra a quel punto di comprensività cosmopolita, nel quale il concetto di uomo sarebbe identico a quello di cittadino. Le varie e molteplici relazioni di supe¬ riorità nelle quali Roma venne sempre più a trovarsi cogli altri Stati, valse d’altronde ad attenuare prima ed a distruggere praticamente poi il carattere territoriale della cittadinanza. Questa non venne più concessa so Ina nto a quelli diesi stabilivano in Roma, nè si perdette sempre da tutti coloro che abbandonavano, senza proposito di ritorno, il territorio immediatamente posseduto da Roma. Da ciò derivava una modificazione feconda di conflitti nei limiti dell’azione dello Stato e della protezione del cittadino, ii cui vincolo nazionale si venne trasformando lentamente di territoriale in personale. La nazionalità acquisita, non più strettamente legata alla dimora nel territorio, apriva sempre maggiore l'adito all'ingerenza romana nelle altre comunità più o meno dipendenti dai potere di Roma. Le convenzioni, stipulate da queste per impedire la naturalizzazione dei loro cittadini nella metropoli, avevano infatti, insieme collo scopo d'impedire la sottrazione alle varie città degli elementi migliori, anche quello d’impedire nel loro territorio la costituzione di una classe privilegiala, simile agli attuali protetti indigeni degli Stali d’Oriente. 48, — Accanto alla naturalizzazione individuale, veni vasi svilup¬ pando, con estensione progressiva e con maggior valore storico, quella collettiva. La naturalizzazione così, di secolo in secolo generalizzan¬ dosi, contrassegnava la espansione giuridica e la trasformazione dello { 1 j Cic., Pro Balbo, c. XIII: “ . nullam esse gentem ex omrii regione terrarum, neque tam dissidentem a popolo romano odio quodarn atque discidio, neque tam fide benivolentiaque conjunctam, ex qua nobìs inter- dictum sit, ut ne quem adseiscere eivem, aut civitate donare possimus (2) Cic., loc. eit., e. IX in fine. Roma 1 29 Stalo romano, come la conquista creava la espansione politica WW Y8A TtflV £/. ‘/.VA}7.TfÌÌt.Ì'*W 'fù iTyJ, ous &) Mommsbs, Dm ròmische Gmtrecht nelle Mom. Forschungen , i, p. 354 e seguenti. (3) Kàrlowà, Op. cit., voi, I, pag. 287, 8. (4) Liv., lib. XXII, cap, 37. Roma Uri dir così, liì Lu tela dei rapporti di di ri ilo privato esistenti fra i due paesi. Ciò avveniva tanto nel caso del foedus aequum quanto in quello de! foedus iniquum. Anche questo lasciava sussistere la sovranità dello Stalo inferiore, la cui personalità sopravviveva così da poter esso accogliere come cittadini gli esigi ia ti di Roma, ?lei riguardi dei privati pertanto, su ssi sten (io la personalità disi iuta dei due Stati contraenti ed il loro rispettivo organismo legislativo, (amo il foedus àequum quanto quello iniquum possono considerarsi come garanzie dell’attività giuridica e dei rapporti privali fra i cittadini dei due paesi, 53. — La maggior larghezza di concessioni risultante dall’alleanza si riscontra nel trattato di Servio col le ei Uà Ialine (1) che consacrava la concessione del connubio, oltre alla facoltà di con traila re e di farsi render giustizia. Questi ialini — dctii veteres per distinguerli da quelli che ottennero pili tardi analogia di diritti e dalle colonie latine, oltre al diritto di prender parte ad una manci pozione o ad un nexum, avevano il privilegio di poter legare o testare a favore d’un cittadino o d’essere favoriti dai testamento d’un cittadino, ma non di ricevere ab intestato. Potevano adottare ed esser adottati da un cittadino e fruivano attivamente e passivamente del commerdum agrorum (2) che pur non era una conseguenza dei commerdum in genere. Il con¬ nubio che risaltava secondo il trattato primitivo per lutti i latini, non fu poi considerato come una concessione generale, ma accordato indi¬ vidualmente o mediante trattali stipulati con questa o quella città. I vecchi i Ialini de! tutto ed in gran parte i latini coloniarii, avevano penante assicurati diritti privati eguali a quelli dei cittadini romani, e potevano anche acquistare la piena cittadinanza stabilendosi a Roma, se appartenevano ai vecchi ialini od alle 27 colonie fondate prima del 486, ed avendo anche appartenuto ai magistrati della città se delie 12 colonie posteriori. Più lardi si considerarono come atlribuli della latinità, indi pendei) temerne da ogni nesso etnografico, i precipui diritti ch’erano stati un giorno particolari dei Latini, e si creò a favore di altri un jus Lalii artificiale che implicava, senza i! connubium, l'ali ri buzione del commerdum e di qualche facilità per acquistare la cittadinanza romana. Dalla condizione degli stessi nuovi latini apparisce come, nella (1) Dionigi, lib. IV, cap. XXV, XXVI. (2) Voigt, voi. II, pag. Ili, 702 e Cuq, Op. cit,, pag. 707, 8. 144 Capitolo quinto graduazione dei diritti privali, la concessione Aeì connuhium stesse piu in atto che non quella del commercium. Quésta infatti, e lo s lesso jm nexi manapitque , erano spesso largiti senza di quello, mentre la con¬ cessione del connubmrn non era quasi mai scompagnata da quella del commercium. La prima implicava per ['uomo la facoltà di contrarre tin matrimonio che gli conferisse piena autorità sulla moglie e sui figli, e godimento di tutti i diritti di famiglia romani : manus , patria potestà, tutela, agnazione, diritto di successione intestata, Per la donna il oonnubium implicava Latti ladine passiva ad un matrimonio legittimo, e pertanto la suscettibilità di passar nella manus del marito, di trovarsi in vincolo agnatizio coi suoi agnati, e del diri ilo dì suc¬ cessione intestata 1). Originariamente il cminubium ora concesso dagli Stati mediante un trattato di reciprocità, lenendo conto delle diver¬ sità di diritto esistenti fra le classi sociali ilei due paesi contraenti, sicché, per esempio, finché non v’era connubio fra patrizi e plebei, la classe dirigente di uno Stato non potesse contrarre giusto matrimonio che con quella dell'altro, ed i plebei dei due paesi potessero soltanto maritarsi fra loro* Quando un romano sposava una straniera colla quale gli spettava il connubio, essa passava sotto l'autorità del marito e ne seguiva la condizione. Se una romana sposava un cittadino d'altro Stato col quale avesse diritto di connubio, il maritò non acquistava rispetto a lei la manti s romana nè la patria potestà romana sui figli, nia quel matrimonio era regolato secondo la legge ilei marito cui spettava disciplinarne le conseguenze. La concessione convenzionale del columbio conteneva dunque in se originariamente (2; la concessione della cittadinanza e della espatriasene, ed il regolamento del con il ilio che risultava dalla disformità di legge dei due coniugi. Il commercium, dal punto di vista romano, più ristretto origina¬ riamente inquantochè comprendeva soltanto ] attitudine alla inalici- pazione, cioè ad atti tendenti all'alienazione ed all'acquisto di una cosa, implicò più tardi in modo più generale anche la facoltà di co ni¬ fi) Kàrlowà, Qp. cit„ voi. Il, pag. 70, (2) Karlqwa , loc, cit,, pag, 70, 1: Quando fu possibile in Roma un justum matrimonium sema manus ^ il matrimonio dì un cittadino romano con una peregrina colla quale il primo avesse connuòiitm, lasciava immutata la condizione della moglie che non diventava eims romana . non entrava nè nella manus del marito nè nei rapporti agnatizi i cogli agnati di lui; ma ciò non vale per il counubium concesso convenzionalmente fra Stati autonome Roma 145 piere e di prender parie a tutti gli atti proprri del diritto civile. Sic¬ come pero anche q nel f o come il connvbium era da principio concesso in via convenzionale sulla base della reciprocità, il suo valore deve concepirsi, nei rapporti fra i due popoli che lo avevano stipulato, nel senso che ciascun cittadino d?uno di quelli potesse acquistare con- traendo con cittadini del Fai irò la proprietà civile delle cose secondo la legge territoriale, come se fosse stato un cittadino del paese, con¬ traente con membri della propria nazione (1), Questa concessione implicava dunque, nel paese che contraeva rapporti convenzionali con Roma, resistenza di atti giuridici corri¬ spondenti alla mane! pacione romana e produttivi di effetti corrispon¬ denti; e questo era il caso delle affini città latine, come fu più tardi delle colonie Ialine; mentre con peregrini il cui paese non conoscesse un istituto simile alla man citazione la concessione del commercium era scompagnata da ogni idea dì reciprocità (2). Importante sopra untele concessioni convenzionali, perchè da essa dipendeva inefficacia pratica di tutte le altre, era la recuperano , cioè il modo di far valere effetti vamen te i propri i diritti e di ottenere ripa¬ razione delle offese che li avevano colpiti. La recuperano non poteva evidentemente stare di per sè in un periodo durante il quale lo stra¬ niero era, in mancanza di trattati, del tutto privo della protezione del diritto civile; ma era di quei trattati un elemento sussidiario indi¬ spensabile perdi è le loro stipulazioni non fossero poste in non cale, [1 trattato stesso, dunque, che stipulava fra le parli contraenti la garanzia di certi diritti provvedeva anche ai mezzi per risolvere le controversie che in relazione a quelli fossero sorte fra gli Stati o fra i loro sudditi, ed appunto quella parte della convenzione (3) che provvedeva tali mezzi era detta recuperano , La recuperano pertanto, avendo carattere ed ufficio de! tutto sus¬ sidiario, non implicava, come In sostenuto (4), un rapporto di isopo¬ lizia fra i due Stati contraenti, ma poteva assicurare Feseciizione di qualunque grado di concessioni scambiate fra i due popoli, ed anche della forma più tenue di trattato internazionale (5). Poteva poi inte¬ ressare direttamente sia il diritto pubblico, sia quello privato, come (1) Cuq, Joc. eit.? pag. 708 e Karlowa, voi. il, pag. 71. (2) Karlowa, voi. Il, pag. 71, % (3) Karlowa, voi. 1, pag. 292. (4) Colma??*, Deromwnorum jndicio recuperano. Biro] ini 1835, p. 21,27. (5) Sclc, Diè reenperatorio der Mfener, pag. 70. 10 — GàT££laìm, Diritto ini . jpniv.t voi, T. 146 Capitolo quinto lo indica la stessa definizione di Elio Gallo (1) conservata da Pesto. La prima parte della definizione si riferisce agli accordi per risolvere le controversie fra gli Stali ,2) e ne è un esempio il trattato con Antioco relativamente ai suoi rapporti coi sodi populi romani che potevano regolarsi mediante il responso dei giudici oltreché mediante la guerra (3). La seconda parte della definizione si riferisce agli accordi diretti a rendei' possibile la riparazione deile offese ed a di ri mere le contro¬ versie di diritto privato nei rapporti con determinati stranieri. A questa funzione di diritto privato si ridurrebbe anzi, secondo altri, tutto il valore della recuperai io (4: interpretando le due parli della definizione di Gallo non già come rispettivamente relative ai rapporti fra Stati, ed a quelli fra privati, ma come contenenti rispeuivamenle la definizione nominale e la definizione reale degli stessi rapporti di diritto privato, Sicché secondo questi la recuperatio potrebbe defi¬ nirsi^ Il complesso degli effetti prodotti fra i due popoli dalla reciproca concessione convenzionale della tutela giuridica per pre¬ tese di diritto privato sollevate in una città da cittadini dell’altra ». A me pare preferibile l’opinione del Karlowa poiché corrispondendo d'un lato ad esempii storici del duplice obbiettivo della recupe¬ rano, corrisponde dall’altro, senza sforzo d’interpretazione, a quella definizione di Elio Gallo che è pure il documento più importante in tale argomento. Comunque sia, è fuori d’ogni dubbio che la recuperatio, come gli altri trattati sovraccennati, presupponeva fra gli Stali contraenti la sussistenza della sovranità, almeno di quel tanto di sovranità che conservasse in quelli i caratteri principali della distinta personalità di fi) “ Reciperalio est, cum inter populum et reges nationesque et ci vi- tates, peregrina lex convenìt, quomodo per reciperatores reddantur res, reciperenturque, resque privatas inter se persequantur .. (2) Kaìu.owa, voi. I, pag. 292. (3) Livio, XXXVlli, 38, § 7: “ ...Qui ex regno Anthiochi apud Romanos sociosque sunt, iis jus abeundi manendique esto. servos seu fugitivos seu bello eaptos, seu quis liber captus aut transfuga erit, reddito Romanis so- eiisque; § 11: Rhociiorum sociorumve quae aedes aedificìaque intra lines regis Anthiochi sunt, quo jure ante bellum fuerunt, eo Rhodiorum socio¬ rumve sunto; si quae pecuniae debeantur, earum exactio esto; si quid ab! a- tum est, id eonquirendi, cognoscendì, repetendique item jus esto; § 17: Con- troversìas inter se jure acjudicio disceptantor, aut, si utriusque placchi t, bello ,. (4j Voigt, Op. cil., voi, IV, 2, pag. 138-140. Roma 147 Stato. La forma della costituzione era indifferènti quanto all'attitu¬ dine di contrarre tali trattati (1); fossero regni (reges nationesque) o repubbliche (civitates peregrina e) era riconosciuta in loro identica questa funzione internazionale; ma era indispensabile (2) la sovra¬ nità; sicché i cittadini di paesi dipendenti da Roma, pure rimanendo stranieri rispetto a questa, non potevano conseguire che per altra via una certa partecipazione alla vita giuridica romana. li vincitore poteva dettare leggi al vinto; il sovrano imporne ai cittadini od ai popoli soggetti; perciò a mano a mano che si estese la concessione della cittadinanza romana, e s'accrebbe il dominio provin¬ ciale e coloniale di Roma, veniva a ridursi e progressivamente a man¬ care la possibilità di trattati di ricuperazione. Infatti di tanto dimi¬ nuivano i non romani, la cui condizione giuridica potesse regolarsi per mezzo dì convenzioni, di tanto s’accrescevano quelli i cui diritti non potevano definirsi e governarsi che dal i ’ i mpero d’un solo potere legislativo, 54. Ma nei sistema internazionale dei popoii antichi, come nei sistema coloniale degli Stati moderni, chi veniva assoggettato da una città non ne acquistava che eccezionalmente la cittadinanza, e l’aveva diminuita di qualche diritto importante anche nei rari casi in cui la conseguiva. Talora avveniva che città soggette ed incorporate nella repubblica romana, conservassero come municipi i la loro ammini¬ strazione interna, quantunque gii abitanti, singolarmente cittadini di Roma, contribuissero ai carichi delio Stato, compreso il servizio mili¬ tare, fruendo talora anche dei diritti politici dei cittadini. Più sovente avveniva che i popoli assoggettali, dopo aver perduto nella loro col¬ lettività ogni caralteredi Stato, restassero stranieri di fronte a Roma, benché, in condizione di fallo diversa nei va rii periodi della storia romana. Un popolo del lutto assoggettato era inetto a stipulare un foédus col vincitore; per salvarsi dalie conseguenze della occupa tio bellica, non gli restava altro mezzo che la deditio, atto bilaterale col quale il popolo vinto si abbandonava alla poteslas del vincitore (3). Con questo alto si estingueva di diritto quella indipendenza che la sorte delle armi aveva già estinta di fatto, e quel popolo di dediticìi restava un’accolta di stranieri caduti nel l’arbitrio del popolo romano (4), (I ) Voigt, loc. cit., 136, 7. Cfr. Sell, loe. cit., pag. 46-54. (2) Sell, pag. 51-7. (3) Karlowa, voi. i. pag. 293, 4. (4) Livio, I, cap. 38, § 1-4. 148 UpUùlci quinto e privi J'ogni diritto che, per ano unilaterale (iella propria volontà, questo non avesse loro concesso. Tali concessioni si presentarono però fio da principio come una necessità. Ne! loro paese i membri dei popoli vinti non avrebbero conservato, olire alla vita ed alla libertà, verun altro diritto; l'impero delie loro leggi sarebbe cessalo senza che lo sostituisse l'impero di quelle romane. Essi sarebbero caduti, quanto al regolamento dei rap¬ porti privati, in una specie di stato di natura, e nel territorio di Roma, dove pur tanti dediticii affluivano, nessuna tutela di legge avrebbero potuto invocare. Esclusi, come durante la loro indipen¬ denza, dalla cittadinanza romana, e sempre peregrini davanti al popolo dominante, una legge di questo poteva essere ormai l’unica fonte della loro condizione giuridica. Tale concessione legislativa (1) si manifestò in due forme diverse: in Italia colla attribuzione del jus nexi mancipiique, e fuori d'Italia con quella di un jus provin¬ ciale. L’origine primordiale di questi due diritti è identica: la volontà cioè de! popolo romano; ma il loro contenuto è diverso, poiché, mentre il primo schiude allo straniero soggetto una parie della vita giuridica particolàre di Roma, coi secondo risorge in parte i! diritto anteriore del popolo soggetto e se ne costituisce un diritto speciale che forma, pur nella cerchia dell’impero, un sistema giuridico diverso da quello di Roma. Il nexxm ed il mancipium concessi ai dediticii, li metteva nella stessa condizione dei peregrini cui era stato consentito il commer- cium. colla sola differenza che il titolo ne era una largizione anziché un accordo bilaterale. Inoltre, mentre per i peregrini autonomi il commerciarti costituiva un accessorio dei diritti die avevano nella loro città, il nexum ed il mancipium erano lutto il patrimonio giuridico dei dediticii, privi di diritto proprio-.; e a quelli si aggiungeva (2) di necessità come una conseguenza la facoltà dì stai- in giudizio. Col l’andar del tempo intorno a questo primo nucleo di diritti concesso tri Roma agli stranieri soggetti, altri se ne vennero sviluppando ed aggiun¬ gendo. Introdotti nel jus civile Romanorum la stipulazione ed il con¬ tratto letterale, insieme colla legis actio per condiclionem pertinente ad enti-ambi, sì può ritenere che venissero attribuite, come il commer- cium e la facoltà in genere di stare iu giudizio, anche ai dediticii (8). (1) Voigt, Gp. cit., voi. Il, pag, 95. (2) Cuq, Ó|>, cit., pag. 396-.S. (3) Voigt, voi. Il, pag. 511,2. Roma 149 Nuove forme di disposizioni lesta mentane che partecipavano de! carattere d’alti inter vivos e di quello d'alti morlis causa, resero possibile anche ai dediticii la compilazione d’un testamento, il parteciparvi come persona solenne; e probabilmente (1) più tardi anche la partecipazione a tutti quei rapporti giuridici che l’impero raggruppò sotto la definizione di testamenti fuetto, così da potersi rite¬ nere che verso ii fine della repubblica l’antico jus necci wanciphque siasi mutato in jus necci et heredilatis (2), Così il jus nexitnanci- piique, che originariamente aveva schiuso agli strani e ri soggetti il campo dei rapporti economici fra vivi, s’era esteso negli ultimi tempi della repubblica a tutti ì rapporti economici civili ad esclusione della successione intestata, in lai guisa la via di connessione nei rapporti coi dediticii, come per via di stipulazioni in quelli cogli stranieri auto¬ nomi, genti non romane erano fatte partecipi d'elementi del jus civile romano, rispetto al quale si decampava dall’originario concetto che fosse una assoluta ed esclusiva prerogativa della nazionalità, per estendere anche ad elementi eterogenei di popolazione la sua sfera di applicazione, Dispetto ai dediticii poi la concessione delitti! necci manapiìque aveva un’importanza tanto maggiore della stipulazione convenzionale del connubium, commercium ed aclio, inquantochè, oltre a regolare i rapporti degli stranieri soggetti coi Rompi, regolava anche i rap¬ porti fra loro ed attribuiva loro attitudini giuridiche delle quali altrimenti, dopo ia perdila dell’autonomia, sarebbero stali privi. Dato poi l’obbiettivo di quella concessione, e messi in rapporto colla neces¬ sità delie cose ì limiti della sua efficacia, è naturale ritenere (3) che con quel la con cessimi e andasse di pari passo il mantenimento in vigore del diritto originario dei dediticii in quanto non fosse staio sostituito dal jus necci et mamipii, e che, sia per espressa disposizione, sia pei1 tacita tolleranza imposta dalle circostanze, quei due elementi, nazionale e romano, s’integrassero a vicenda nel governare la vita giuridica degli stranieri soggetti, lasciando del lutto al diritto originario il regola¬ mento del matrimonio, rispetto al quale, ogni partecipazione al diritto romano era negata, meno rare eccezioni, ai dediticii. La con suri odine (1) Voigt, lue; cit, (2) Gic., Pro Caprina, XXXV: * . deinde quod Sulla ipse ita tulli de civitatc, ut non substul'erit homm nexa et heredilates. Juhel enirtf jepdetn pire esse, quo l'uerint Ariminenses: quosquis ignorai duodecim colon iarum fuisse, et a ci vi bus romanis li eredi iales capere poto isso? „• (3) Voigt, voi. lì, pag. 510, I. 150 Capitolo quinto fu la fonte principale di questi allargatigli di concessioni e di questi assetti giuridici misti, consentiti ai dediticii. Ed a quella guisa che col procedere del tempo, non si negò pii) il ricorso alla giustizia di Roma ai peregrini non appartenenti agli Stali coi quali esistesse un trattalo di ricuperazione, nella stessa guisa si ammise che valesse per i dediticii nei rapporti fra loro il diritto nazionale originario in quanto colle concessioni ed imposizioni posteriori alla conquista non fosse stato sostituito. 55. — Il fatto più notevole della storia romana, dal punto di vista del diritto internazionale privato, sta appunto in ciò, che, fino alia unificazione giuridica dell’impero, a mano a mano che il dominio romano si estendeva, aumentò, ed in Roma e nei vaiai territoriì che in diverso grado ne dipendevano, il numero degli uomini che trova- vansi gli uni verso gli altri, e lult’insieme verso il territorio che abitavano, in contrasto di estraneità. La qual cosa non poteva impor¬ tare, dove imperava il princìpio dell’esclusione dei diritto peregrino, che ciascuno fosse seguito dal proprio diritto nazionale, nè impor¬ tava originariamente l’applicazione agli elementi eterogenei della popolazione di un diritto diverso da quello territoriale, ma produceva sempre pei- quelli una condizione inferiore di fronte al diritto locale. In Roma tale contrasto manifeslavasi da un lato fra i cittadini e quelli che per effetto dell'origine non partecipavano che in parte o non partecipavano del lutto al diritto di cittadinanza ;1) ; dall’altro fra i cittadini ed uomini che avevano in tutto od in parte perduti i privilegi della cittadinanza. Tali erano i mancipali, in cui il ricordo della servitù attenuava i caratteri della liberta, e, sotto gii imperatori cristiani, gli eretici, gli apostati e gli infedeli che erano in tutto od in parte mantenuti o respinti nella peregrinità (21. La municipalità dava origine a diverse maniere di tali contrasti. I municipes nel significato originario e trans! torio, quelli cioè « qui ex aliis ci v i tati bus lloniam venissent, qui bus non lieebat magislratum capere sed tantum muneris parlem » (3), trovavansi in uria speciale (1) V. pag. 124, 5. (2) V. pag. 134 e Voiot, voi. Il, pag. 916-8. (3) Festus, v. Municeps ; Paolo Diacono, Festi Compendium, v. Muni- cipium: * Municipium id genus hominum dicitur qui quum Romam venis¬ sent neque eives Romani essent, partieipes tamen fuerunl omnium rerurn ad munus fungendo m una cum Romanis eivibus, praeterquam de suf¬ fragio ferendo et magistrato capiendo,sicut fuerunt Fundani... qui postaliquot annos cives Romani eflecLi simt ,, Roma 151 reiezione in tei' medili fra l’estraneità e la citlad i nanza nei rapporti privati coi ci tuid ini. Quei sudditi di colo ti i e latine o italici alleati, che per premio o per favore personale acquistavano la cittadinanza romana, perdendo così quella originaria, restavano nella loro città, sevi conservavano il domicilio, nella qualità dì municipes (1 ) ; ed assu¬ mevano rispetto ai loro antichi concittadini un carattere d’estraneità, simile a quello che si noterebbe oggi in un Annamila domiciliato nell’ Annali-, che fosse stato ascritto alia cittadinanza francese. Quando tutta una città come tale veniva ricevuta nella cittadinanza romana, diventava collettivamente un municipio (9), la cui popolazione for¬ mava un tutto omogeneo; ma l’eterogeneità compari va anche in questo caso nelle popolazioni attribuite, che formavano, nei l’ interno del mu¬ nicipio o della colonia, cui erano state assegnale, comuni subordinati forniti di minori diritti [conciliabula o vici) in confronto del comune principale e dei suoi abitanti (3). Le località soggette avevano terri¬ torio ben definito e proprio patrimonio, e si amministravano con magistrati scelti dagli abitanti ; ma la giurisdizione ed it potere cen¬ sorio dei magistrati municipali si estendeva anche a quelle; e quando sorgevano conflitti fra le due amministrazioni erano risolti col giu¬ dizio di commissari i di Roma. Sicché v’era fra i municipi i ed ì comuni attribuiti abbastanza di gerarchia per costituire una subordinazione ed abbastanza varietà di diritto per generare fra i loro abitanti un elemento d’estraneità. .Negli abitanti dei luoghi attribuiti si riprodu¬ ceva pertanto rispetto al municipio quei carattere differenziale che si noia nei munìcìpii stessi rispetto alla maggior comunità che li com¬ prende, quello cioè di essere « una società di partecipanti ai pesi ed ai diritti di un comune corpo sociale cui non appartengono in senso politico come cittadini » Lo stesso contrasto, quanto alle locali tà attribuite, si manifesta nelle colonie. Quelle di cittadini, condotte per lo più in luoghi già abitati, ponevano subito in contrasto di diritti la classe coloniale do¬ minante colia popolazione soggetta, che non vi formava propria comu¬ nità, inastava come elemento inferiore sotto i magistrati deila colonia, (1) Paolo Diacono, ì. c, : “ ... Tertio quum id genus hominum defin iti: i\ rjui ad civìtatem Romanam ita venerimi uli munìeìpia essenlsua cujusque civitalis et colon iac, ut Tiburli eie. (iJ) Paolo Diacono, I. e.: “ Alio modo quum id genus hominuin definì tur quorum civitas universa in ci vi tal em Romanam venit, sit Arici ni etc. .. (3) Kahlowa, voi. I, pag. 302, 3. (4) Kahlowa, voi. I. pag. 297. 153 Capitolo quinto nè aveva parte ai diritti poi i Liei . Inoltre Latini e sudditi di Stati fede¬ rati potevano essere ammessi a partecipare ad una colonia civiumi sicché diventavano cittadini della colonia senza acquistare per ciò la cittadinanza romana (1). Così nella stessa comunità coloniale convi¬ vevano due classi di popolazione in rapporto d'estraneità, ed una parte della stessa popolazione dominante restava in rap porto d'estra¬ neità colla madre patria (2), come ora avviene degli stranieri natu¬ ralizzati in una colonia inglese , che diventano cittadini di quella colonia, ma non della Gran Brettagna (3) . Nel caso delle colonie latine, la popolazione che le costiluiva tro- vavasi nello stesso rapporto d'estraneità cogli abitanti originarli, ed erano, a dilTerenza di quelle di cittadini, in rapporto d'estraneità con Roma; sicché il Romano che vi si faceva naturalizzare, perdeva per ciò la cittadinanza romana, che solo rinunciando a quella acquisita e tornando a Roma poteva ricuperare per diritto di posUminio. La colonia era verso Roma in rapporto analogo a quello degli Stati vin¬ colali da un foedus ìnìquum^ colia sola differenza che la sua condi¬ zione ripeteva la propria origine da una le$, anziché da un foedus, a quella guisa che una colonia autonoma moderna è analoga nella con¬ dizione attuale, quantunque diversa nel titolo giuridico eneN'origine storica, da uno Stato semi-sovrano. La loro popolazione pertanto, distinta all'interno in due elementi rispettivamente stranieri, era alla sua volta straniera rispetto a Roma, falla eccezione da quella par¬ ziale partecipazione al diritto civile, che le era concessa mediante il commercium. Nella colonia militare questo contrasto fra i due elementi della popolazione appariva ancora piu spiccato, sia che la fondazione della colonia avvenisse in territorio conquistato, concesso come premio della vittoria ai militari che vi si stabilivano, sia che la si fondasse come premio d’un lungo servizio m i li la re e correspetlivo di posteriori uffici dì difesa addossati alle truppe che v'erano trasferite. In Lune le colonie poteva poi accadere che, non bastando alla popolazione il lerrt torio assegnato, se ne ritagliasse a suo favore da (1) Karlowa, voi. L, pag. 320, J. (2) Livio, lib. XX XIV, cap. 42, § 5 e 6: u Novum jus eo anno a Ferenti' nati bug lemptalum, ut Latini, qui in coiomam Roman am nomina dedissent, cives Romani essent. Puteoìos Salernumque et Buxentum adscripti coloni, qui nomina dederant, et cum ob id se prò ctvibus Romanie terreni, senatus indica vii non esse eos cives Romanos fl. (3) V. r ediz. voi. IL pag. 106, Roma 153 un municipio vicino, formando così una pertinenza delia pertica della colonia, ch'era ad un tempo uno praefectura dei municipium dal cui territorio era stata tolta. Ciò importava la pertinenza di quella per¬ tica secondaria al circondario di giurisdizione del municipio cui era stata tolta, e l'incompetenza del magistrato della colonia di mandarvi un praefectus juri dicundo, che v’era invece mandato dal municipio (1). i coloni di tale prefettura appartenevano dunque alla colonia, con diversità di giurisdizione rispetto agli altri coloni, e con comunanza di giurisdizione insieme agli abitanti municipali, i quali poi soggiacevano alla loro volta, nei rapporti di diritto privato, a leggi diverse da quelle degli uni e degli altri. Cosi nelle colonie d’ogni specie s'intrecciavano i rapporti di estraneità fra le varie parti della popolazione, ed in modo piu generale fra i coloni e gli abitanti primitivi del ioro territorio. L ’imperium, che la colonia nascitura riceveva nella persona dei suoi curatori, comprendeva infatti la giurisdizione in tutte le controversie sorgenti dopo l’ordinamento della colonia; ed il modo d’esercizio di tale giurisdizione era sostanzialmente regolalo dalla legge data prima dell'uscita della colonia. Quest’anteriorità così d’attribuzione di diritti, comedi regolamento del loro esercizio, implicava la soggezione degli aborigeni ai nuovi venuti, e l'opposizione fra gli uni e gli altri equi¬ valente a quella Tra i cittadini romani e peregrini. Nè era per lungo tempo omogenea la popolazione provinciale. Durante tutto il periodo repubblicano l’unità della provincia era esclu¬ sivamente esteriore, dipendente cioè da un vincolo comune politico, amministrativo e giurisdizionale. La provincia non era allora che una somma di entità comunali egualmente subordinate ai potere romano. Il vincolo immediatamente importante dell’individuo era la pertinenza ad una città, e mediante la cittadinanza comunale posseduta in una città provinciale si apparteneva alla provincia (2). Tale carattere dei tutto esteriore dell’unità provinciale consentiva la sussistenza di tutte le preesistenti diversità di leggi delie popolazioni costituenti la pro¬ vincia, sia considerate fra loro, sia in relazione con quelli individui che avevano ii carattere di dedìlìliì come un attributo puramente personale. E quando l’impero procedette progressivamente nell'opera della sua unificazione, come non cessò per questo nella sua cerchia Tesi- fi) ICahlowa, voi. I, pag. 303, i. (2) VoiGT, voi. II, pag. 517-520. 154 Capìtolo quinto stenza di stranieri 1 , così non cessò In coesistenza di genti collegato a diversi diritti privali: fossero fj uesti nuovi peregrini interni dì carattere provinciale o confessionale .2), o peregrini propriamente detti, appartenenti a Stati dei tutto indipendenti da iioma. Quella grande unità nella varietà, che fu, per tanta parte della stia storia, il dominio romano, presenta dunque lungamente, anche dal punto di vista del diritto privalo, una serie di contrasti fra ie varie parti del territorio, e fra i vnrii elementi di popolazione sia dì ciascun territorio soggetto, sia del dominio consideralo nel suo complesso, Il concetto originario della esclusiva nazionalità delie leggi civili e quella esclusione del diritto peregrino non erano dovunque, nè furono sempre applicali nello stesso modo e nello stesso grado. Al primo po¬ teva derogare la concessione d’una parte del diritto locale allo stra¬ niero, o l'attribuzione allo straniero d'un diritto speciale; al secondo poteva farlo una certa applicazione del principio della personalità del diritto. E l'estraneità d’una parte delia popolazione rispetto al nucleo dominante di questa, poteva avere l’e (l'etto di escludere gli estranei in unto od in parte dalla partecipazione ai diritto locale; oppure poteva farli partecipare ad un diritto diverso da quello terri¬ toriale. e tale diritto particolare poteva essere o non essere quello ori¬ ginario della persona. Nei rapporti fra individui appartenenti alla stessa categoria di stranieri era necessaria pertanto la scelta delia legge da applicare, che non era indicata necessariamente nello stesso modo nelle varie suddivisioni del territorio; nei rapporti fra individui ap¬ partenenti ad elementi diversi della popolazione era necessaria, oltre¬ ché !a scelta fra la legge territoriale e quelle personali, anche l’altra scelta subordinata di quale fra queste doveva eventualmente preva¬ lere. Imporla dunque vedere quando le leggi d'ordine pubblicò lasciavano campo a simili conflitti e, nel caso affermativo, come tali conflitti, nelle varie divisioni territoriali del dominio romano, doves¬ sero essere risolti. 56- — Nel territorio romano propriamente detto non coesistevano, nè potevano coesistere altri diritti all’infuori di quello civile romano e di quello delie genti ; poiché vi convivevano bensì e vi affluivano stranieri d'ogni maniera, ma il principio della esclusione del diritto peregrino impedi va ch’essi potessero positivamente invocare le norme (1) V. pag. 32, 3. (2) Màyeh, Op. cìt ., voi, I, pag. 337, 8 q 342, 3. Roma 155 deile proprie leggi nazionali. II diri ito civile vale originariamente per tutta l'atii vita giuridica dei cittadini romani; sì distingue nei suoi vari isiituli per la solennità delle forme dagli altri sistemi di diritto, e conserva fino all’ultimo ii regolamento di certe parli del diritto di famiglia dei cittadini, die presentavano più evidente l’importanza politica insieme col carattere civile (1). Nell’origine. però il diritto civile si presenta, rispetto a tutti i rapporti, ad un tempo come una norma assoluta e come un patrimonio esclusivo dei cittadini. Ma poiché l’antichità romàna era ferma ad un tempo nel principio che non si potesse applicare agii stranieri nel territorio di Roma la loro legge nazionale e in quello che la legge romana riflettesse esclu sivamente i cittadini; ed era pur necessario di regolare i rapporti giuridici fra romani e stranieri, indipendentemente dall’esistenza d’uno scambio di connubium, con mer cium e recuperaiio, ed oltre i limiti nei quali in ogni caso tale scambio venia contenuto, risultava indispensabile applicare a tali rapporti una serie di norme, ii cui contenuto non fosse nazionale nè nei senso dei cittadini, nè in quello dei peregrini. Cosi sorse il jus gentium, cioè quel diritto speciale che in territorio romano si applicava ai rapporti dei cittadini cogli stra¬ nieri e degli stranieri fra loro. La manifestazione deijtts gentium. come ramo indipendente de) diritto positivo, data dal tempo immediatamente susseguente alla pace punica del 512 (2), sia perchè da allora si ha un magistrato speciale, il pretore peregrino, qui inter peregrinos jus dicil; sia perchè, a par¬ tire da allora, i foedera non sii pula no più il commercium e la recu- peratio, che avevano perduta la loro essenziale importanza dopoché esisteva un sistema di diritto che garantiva una protezione più com¬ prensiva allo straniero d’ogni maniera ed alla sua attività giuridica. Rispetto poi o i l 'erigi ne del jus gentium, considerato negli elementi materiali del suo contenuto, le opinioni degli scrittori sono disformi. Tutti riconoscono che i Romani vi accolsero istituti dei diritti pere¬ grini, che a questi sospirarono nell 'ai largare istituti ioro prò p rii, come ia stipulazione ed il matrimonio; ma non vanno d’accordo circa il (1) Voigt, voi. IL, pag. 950. (2) 0 nel 513 0 nel 519 (Editto del pretore Publieìus che introdusse la Publiciana in rem) trovasi l'origine del jus genti avi come diritto positivo. A quel primo germe si aggiunse poi la er.ceptìo rei venditele et ir adita '• e quelle regole pretorie mediante le quali la forma di processo introdotta dalla ìex Aebutìa fu applicata alla pilòti ciana in rem. V. Voigt, voi. Il, pag. 621. 156 Capìtolo quinto nucleo primordiale ed il concetto originariamente informatore di quel sistema di diritto. Alcuni, fra i quali il Sluller Jocìimus, il P udita ed il Voigt, riten¬ gono che i rapporti di fatto fra Romani e stranieri abbiano costretto i primi a foggiare nuovi rapporti giuridici, la materia dei quali era stata portala a Roma dagli stessi forestieri 1 . Secondo tale opinione pertanto, \i jus gentium sorse da prima nei rapporti commerciali dei Romani coi peregrini e regolò i loro rapporti e quelli dei peregrini fra loro, ma non quelli fra cittadini, ai quali venne applicalo soltanto dopo avere lentamente esteso il campo del suo dominio. Secondo altri invece (2 lo sviluppo materiale del jus gentium sarebbe stalo inverso. La materia originaria del jus gentium si sarebbe sviluppata dai rap¬ porti dei cittadini romani fra loro, e poi, come diritto rispondente alle generali necessità della vita, sarebbe stato applicalo anche ai rapporti dei cittadini coi peregrini e dei progni ni fra loro (3). Secondo gli uni dunque il jus gentium sarebbe stato nella sua origine uno sviluppo pani colare del diritto civile di Roma affermalo» nei rapporti fra cittadini ed applicato poi a quelli dei forestieri, per reagire di bel nuovo, dopo un lungo periodo di sviluppo indipendente, sui rapporti fra cittadini. Secondo gli altri esso sarebbe sorto dai rap¬ porti fra cittadini e forestieri, e si sarebbe costituito fin da principio da elementi di diritto forestiero, per reagire poi come riflesso esclu¬ di Moller Jocìimus, loc. cit., pag. 135, 0. (2) Kàrlowa, voi. I, pag. 451-6 e Guq, loc. cit., pag. 487-491. (3) Nessuno dei rapporti pertinenti alia materia originaria del jus gen¬ tium ha nella propria essenza qualche cosa che dimostri che esso abbia trovato da prima riconoscimento nei rapporti commerciali fra romani e fore¬ stieri . Ed appunto perché la base di quel diritto che fu poi applicato ai forestieri era venuta prima in vigore nei rapporti dei cittadini fra loro, non poteva designarsi sin da principio comejws gentium , ma come jus in genere ojutt naturale. Poiché, mediante la estensione dei rapporti eoi peregrini questo jus di formazione spontanea romana ebbe acquistata sempre mag¬ giore importanza ed indipendenza, ed i Romani fecero l’esperienza che un diritto analogo era applicato anche negli altri Stati ai loro rapporti cogli indigeni, si indicò allora questo diritto comè jVa gentium e quello applica¬ bile al commercio dei cittadini eotfléjm civile. Sicché per gentes non s’intese come vorrebbe il Puchta, gli altri popoli all’mfuor; di quello romano, ma anche questo, e per jus gentium non un diritto vigente relativamente ad altri popoli fuori di quello romano, ma uno valido anche quanto ai Romani;... e la differenza orginaria fra i due stava non già nella fonte straniera dell’uno, quanto nel contrasto fra gli atti formali necessari! nell'uno ed il fatto com¬ piuto succiente nell'altro, a creare rapporti giuridici. — Karlowa, voi. I, pag. 451-6 e Cuq, pag. 487-491. Roma 157 sivo (li questo, sui rapporti fra cittadini. Questa disformità di opi¬ nioni presenta sotto due aspetti diversi l’origine e la costituzione ma¬ teriale originaria del jus genlium. Ma nelt’am mettere che questo, in ogni modo nel periodo precipuo e più lungo dei suo sviluppo, s’ali- mentasse alle fonti del diritto peregrino ed acquistasse pertanto se¬ condo gli uni o ribadisse- secondo gii altri un certo carattere di mate¬ riale estraneità e di tendenza ali'universalilà; nei considerare la sua ìndole nel sistema di diritto romano, e la sua funzione nello svi¬ luppo della storia di Roma, gli uni e gii altri vanno sostanzialmente d’accordo. 57. — Carattere del jus genlium era di essere, non già un diritto filosofico affermatosi mediante l'autorità delia ragione, ma un diritto positivo territoriale che, raccolti da varie fonti i suoi materiali, pure si alTermava nel suo complesso o espressamente o sine literis, mediante l’autorità sovrana dello Stato dove era applicalo (1). Il diritto positivo delio Stato si distingueva pertanto in jus civile t jus gentium. iden¬ tici entrambi quanto all’identità del potere sovrano da! quale scatu¬ riscono come leggi, e diversi fra loro quanto al contenuto ed all’og¬ getto rispettivo, il jus gentium potrebbe pertanto definirsi nel suo primo significato quel diritto positivo, la cui forza ordinatrice tra¬ scende Ì rapporti giuridici dei cittadini; si applica esclusivamente nei limiti del territorio come il diritto civile, ma in questi limiti governa i rapporti con tutti gli uomini liberi non cittadini. Questo speciale diritto territoriale è chiamato in vigore dalla necessità dei rapporti dì fatto, e trova la sua espressione di norma obbligatoria nella legge, nella consuetudine e nella giurisprudenza che completa e sviluppa incessantemente i germi del diritto positivo. Sviluppato da autorità immane in territorio romano nei rapporti coi forestieri, esso risente nella sua formazione la in (Utenza forestiera, sia che questa, come vogliono alcuni, ne abbia fornito il primo germe e ne abbia ispirata la creazione, sia che, come vogliono altri, lo abbia soltanto nutrito ed accresciuto dopo l'origine nei variì stadii dei suo sviluppo. E fra questi elementi peregrini la coltura fenicia ha contri buito in minimo grado, in grado medio quella greca, ed in sommo grado quella ellenistica (2) alla sua formazione. Esso dunque in parte è effettiva¬ mente , ed in parte si presenta alla coscienza romana, come sintesi {lì Cic., De Partii. Oratoria. 37. (2) Voigt, voi. H, pag. 631-647. CtìpilolO t] U J N to 158 di norme di diritto ri spellale presso tutto il genere limano (1), e che come tale deve adottarsi nel codice domestico d'ogni nazione (2). Ve¬ niva accollo ed applicato in Roma come emanazione della coscienza giuridica dei mondo (3) ed era per così dire il frutto l’uno studio di legislazione comparata, il primo che con tale intento pratico siasi fatto sulla terra. La funzione del jus genlium fu duplice nella storia dì Roma; ebbe cioè un'azione immediata nei rapporti dei forestieri ed un’azione me¬ diata in quelli fra i cittadini. La concezione e l’applicazione del jus genlium imporla vano una deroga sostanziale alla regola originaria della esclusiva nazionalità del diritto. Per effetto di questa regola infatti la legge civile dello Stato non poteva essere invocata dallo straniero, se non in quanto ciò gli fosse stato concesso da una esplicita stipulazione internazionale. Invece col jus genlium si ebbe un diritto particolare, che, pei’ essere tale, non cessava dall’essere un diritto dello Stato, e del quale potevano fruire gli stranieri, anzi ch’era concepito e sancito appunto per i rapporti interessanti i forestieri. I quali pertanto, mercè del jus gentium, cessavano dall’essere esclusi dalla vita e dalla tutela giuridica dello Stato, e vi partecipavano senza bisogno che una espressa concessione convenzionale potesse invocarsi in loro favore. La funzione mediata del jus gentium, piii lenta e graduale nella sua manifestazione, fu, quanto a fecondità storica, ancora più im¬ portante. Il campo proprio di applicazione del jus gentium fu da principio quello delle relazioni fra uomini liberi non cittadini, e di quelle fra cittadini e liberi forestieri (4> ed i rapporti che particolar¬ mente vi soggiacevano erano quelli relativi od alle parti del diritto civile che non erano state concesse agli stranieri, oppure a tutto ii diritto privato, quando non erano intervenute di tali concessioni. Su questa base il jus genlium si sviluppò distinto dal diritto civile ed in modo del lutto indipendente (5), ma si trovò connesso con quello ed in gran parte lo sosti luì, nel suo sviluppò materiale e sopra (1) Mayer, Op. eli., voi. 1, pag. 55, 6. (2j Tkavkrs Tiviss, Lectures on thè. scienee of ini. Lem., 1856, pag. 2 e 3. {3} Gathrejx P. Victor. S. J., Das jus gentium im romischen ltccht und beim hi. Thomas fon Aquin nel Thilosophisches Jahrbuch auf Vcranlas- sung und mit Unterstulzung der Gorres-Gesellscliafl't., hrsg. von D. Cossi'. Gutheblet, Bd. Il, 4 Hef't. Fulda 1889, pag. 374 e 375. (4) Cathrein, loc, cit. pag. 375, 6. (5) Per, vice, d/. Anlislius htìbeo, Dus rvniisehe Kricatrecht im ersten J ahrhundert eder Kaiser zeit, voi. I, pag. 57, 8; Halle, Verlagder Liuchland- lung des IVaisenhcmses. 1873. Ho ma 159 unto nel suo sviluppo di estensione. All'originario diritto specifica¬ ta mente commerciale si aggiunsero norme relative ad al tri lati della vita civile, come il diritto di famiglia; sicché a poco a poco il jus gen¬ itura perdette il suo carattere frammentario ed occasionale per diven¬ tare un sistema completo di diritto. E di pari passo esso invadeva il campo dei rapporti fra cittadini, così da giungere a governare de! tulio il diritto delle cose e delle obbligazioni ed il processo; e a divi¬ dere col diritto civile il dominio del diritto matrimoniale e di fami¬ glia, restando, quanto ai rapporti dei cittadini, del tutto subordinato nel campo delia successione testamentaria, ma abbastanza largamente entrato nei rapporti fra civis e cìvis per informare gran parte delle norme e la maggior parte delle attitudini del diritto romano. Prendendo così le mosse da quella cerchia limitata di rapporti per cui era stato chiamato in esistenza, il jus gentium estese col corso del tempo il suo dominio, trasportando a poco a poco nel proprio campo anche il commercio civile. La generalizzazione iniziatasi su base positiva, continuò su base filosofica, sicché il jus gentium (1), sotto l’influsso dell’esperienza e della ragione, avviandosi ad essere un jus commune omnium hominum, diventò ad un tempo l'elemento più fluttuante (2) e più perfettibile del diritto romano. Giunto al suo massimo sviluppo, esso fu un sistema di diritto che. positivo e nazio¬ nale in quanto al suo principio immediato di obbligatorietà, concepi- vasi come non nazionale e naturale quanto a! suo contenuto (3), che presentava»! come applicazione delle conseguenze di quello. Nel jus gentium pertanto, fattore originariamente secondario delia storia del diritto romano, questo attinse, dopo la vicenda del suo sviluppo posi¬ tivo e di quello dottrinale, il germe della propria vigoria e la pro¬ pria attitudine lai i’uni versai ita. Taluno, considerando i rapporti cui il jus gentium si applicava, lo paragonò al moderno diritto internazionale privato (4). Che il suo (1) Cic., De Deg.. 1,7: “ Quibus autem haec sunt communia, civitatis eiusdem habendi sunt. Si vero iisdem imperili et potestatibus parent, multo etiam magia... utjam uni versus ilio mundus, una civitas eommunisdeorum et hominum existimanda... „ e De Officiis, lib. Ili, eap. 6: * Qui autem civium raUooem dicunt habendam, exlernorum ncgant, hi dirimunt eomrmmem Immani generis societatem : qua sublata... justilia funditus tollitur; quae qui lollunt, etiam adversus deos ìmmortales impii judieandi sunt (2) Mììcler Jochjius, loc. cit., pag. 135, 6. M Gatiireìs, loc. cit., pag. 374, y. 4 Bsach Lawrence, Commentaire sur les élémenls de droit internai, et sur l'histoire des progrès du droit des gens de //. WkeUton, parte I, voi. I, 160 Capìtolo quìmo cèti cello e la sua funzione siano del tulio diversi da quelli del sistema giuridico detto attuai mente diritto delle genti, è troppo evidente, perchè metta conto di spendervi parola. Che invece nel moderno diritto intemazionale privalo si possa trovare una certa analogia col jusgen- tium romano, quanto ad una parte dei rapporti che regola ed alla specie di persone cui si applica, mi par pure evidente. Ma, prescindendo da questa coincidenza del lutto estrìnseca di obbietto, parrei che quei due sistemi di diritto presentino dal punto di vista sostanziale una asso¬ luta disformità. Non può paragonarsi il jus gentium al diluito inter¬ nazionale privalo considerato come sistema scien tifico, perchè questo disciplina l’espansione esiratem tonale delle varie leggi ed i suoi limiti, mentre quello, internazionale per le fonti cui attinge le sue norme . è esclusivamente nazionale nella origine della sua obbliga¬ torietà e territoriale nei limili della sua applicazione. Nè può para¬ gonarsi colle moderne normedi diritto internazionale privato vigenti nei singoli Stali. Quanto al contenuto, queste non sono norme dì diritto materiale regolatrici dei rapporti, ma regole di competenza territoriale che determinano quando deva applicarsi la legge nazio¬ nale e quando quella straniera a rapporti interessanti nazionali e stranieri fuori del territorio rispettivo, Quanto all'obbiettivo tal i norme intendono regolare e limitare l’ azione estro territoriale delle leggi civili straniere in relazione a quelle nazionali, lì jus gentium romano era invece effettivamente un diritto materiale regolante il fondo dei rapporti giurìdici; era applicabile come il jus civile nel territorio dello Stalo, n'era limitata l’applicazione esclusivamente in quello e pari i va pure dal concetto, che nessuna legge potesse applicarsi fuori dei territorio del legislatore che l'aveva emanata. Chi consideri ad un tempo il carattere territoriale del jus gentium ed il carattere inter¬ nazionale degli elementi che lo formavano, potrebbe piuttosto trovarvi un’analogia colla tendenza moderna ai diritto uniforme. Questo, che non dovrebbe essere il diritto particolare, ma un diritto nuovo risul¬ tante per tutti gli Stati dal meglio dei diritti di ciascuno, sancito ed applicato nei singoli paesi come legge particolare rispettiva deilo Stalo, potrebbe paragonarsi, se non per la causa primordiale della sua pag. 99 e sgg. Brockhaus, Leipzig 1868. Cfr. Luminato, ] Feriali, Memorie della R. Accademia dei Lincei, 1883-84, pag. 15-19 sul retto significato del nome jus gentili m e pag. 19, 20 sulla sua analogia col diritto internazionale privato e Revon, De Vexìstence du droit international sous la répub, m inaine nella Jtetiue du droit, de la legislativa et de la jurisprudence, sept.-oct. 1891, pag. 396, 1 e n. 3 ed Eogbr, loe. ciL, pag. 174, lì orna 161 origine e per !’ obbiettivo delia sua applicazione, almeno per il suo processo di formazione e per il suo modo di manifestarsi, al jus gentium dei Romani. 58. — INei lepri torti dipendenti da Roma, come fu vario lungamente il loro grado di soggezione alla metropoli e il vincolo che li univa al dominio romano, così abbondarono, oltre ni due sistemi di diritto in quello vigente, le varietà dei diritti particolari. Finché Roma non ebbe esteso le proprie conquiste oltre i confini dell'Italia, e non ebbe inauguralo il sistema deli 'organizzazione provinciale, lasciò alle città conquistate la libera affimi Distrazione degli affari interni, e firn pero delle leggi anteriori (1). Ed anche quando il governo provinciale fu stabilito ed organizzalo, si continuò a fare eccezione, quanto al grado dell’obbedienza, in favore dei municipi!, delle colonie e d’altre città privilegiate. L’autonomia era maggiore, e quindi più completa l’indi¬ vidualità dei diritto, nei m unici pii originari i, cioè in quelle città auto¬ nome che godevano del diritto di isopolizia. Quella individualità del diritto se non cessò del lutto si ridusse a minime proporzioni quando i municipii furono, nei loro secondo significato, comuni originaria¬ mente non romani di cittadini romani o d’uomini che potevano diventare tali uniformandosi a certe condizioni ; e riebbe un maggior campo disviluppo quando alle città anche pertinenti alle provincie si estese con larghezza l’organizzazione municipale. Da questa deri¬ vava in ogni modo un’autonomia neiramministrazione interna che, per quanto subordinata alle leggi ed ai decreti del popolo e del senato di Roma, pur lasciava campo ad una notevole proporzione di ordinamenti particolari, trattandosi di comuni organizzati subordi¬ natamente nel l’interno dello Stato per la tutela dei loro particolari interessi. L'orbita di regolamento particolare assegnala ai diversi municipii era varia, come variavano le ime dalle altre le leges o privilegia mu- nìcipiorutn. I municipio fundana, che avevano spontaneamente rice¬ vuto il carattere municipale, conservavano traccie evidenti dell'antica sovranità perchè non tutte le leggi romane vi si estendevano di pieno diritto. A quelli che non avevano pieno il diritto di cittadinanza spet¬ tava poi naturalmente una individualità giuridica con conseguente autonomia di ordinamento, che mancava ai municipii con pieno diritto (1) Machiavelli, Discorsi, lib. Il, cap. XXI e Cic. in Verrem. Act.. II, lib. II, cap. 12, 13, 37. Il — Catalani, Diritto ini . prìo*y voi. I. 162 Capìtolo quinto di cittadinanza ed alie prefetture. I comuni minori subordinali ad una colonia o ad un municipio, o conciliabula, conservarono pure, tanto rispetto a quelli quanto ri spello a Roma, una certa individua¬ lità, che, come si manifestava con propri i decurioni e magistrati eletti ed assemblee elettorali ; cosi doveva manifestarsi con particolari ordi¬ namenti dei rapporti di minor conto, e con una giurisdizione subor¬ dinala rispetto a questi. L’estensione di quella particolarità d’ordi¬ namenti, e l’esistenza stessa di tale giurisdizione ìndi pendente non si possono però affermare con prove sicure (1); ma è sommamente probabile che, come tutte quelle località subordinate avevano, conside¬ rate collettivamente rutta di fronte all’altra, una personalità giuri¬ dica (2 .così la massima parte di esse conservasse, sino aU’unifìcazione imperiale, pei1 quanto in piccole proporzioni, una qualche particola¬ rità nel rispettivo diritto privato. Le colonie partecipavano della condizione privilegiala dei muni¬ cipi! sia quanto ai loro rapporti colla metropoli, sia quanto all’ indi¬ pendenza dall’azione regolare del governatore della provincia nei cui limiti geografici si trovavano. I coloni, pur conservando la cittadi¬ nanza anteriore, avevano competenza di trattare liberamente i propri i affari interni, sicché, su bord inalo al diritto cui la popolazione domi¬ nante era ascritta per la propria origine, si veniva sviluppando in ciascuna colonia un diritto particolare. E i dcditicii subordinati alla colonia, senza formare comuni indipendenti ed ascritti al diritto di quella provincia nei cui limili era situala la colonia, trovava» si cosi nei loro rapporti di diritto privalo soggetti ad un diritto doppiamente diverso, nell’origine e nello stato attuale, da quello della colonia cui appartenevano. 59. — Già prima dell’organizzazione provinciale il diritto dei dediticii risultava da una certa fusione di elementi nazionali e di elementi romani rappresentati questi dal jus nexi mancipiique, e quelli da avanzi dei diritti anteriori cui si consentiva di regolare tra fi) Karlowa, voi. I, pag.301, 2. (2) Gic., In Ver rem, Àct. IL, lib. (I, cap. % 12, 13 e 37: “ Sthenius postulai, ulquum seenni sui cìves agant de Uteri» eorruptis ejusquerei legibusTher- mitanorum aetio sit: quum senalus populusque rornanus Thermitanis, qucd semper in amieilia fideque mansissent, urbem, agros, legesque suas red- didisset; Publiusque Rupilius postea leges ita Siculis ex senatusconsulto do decem legatorum sén lentia dedisset ut cives in ter se legibus suis age- reni, idemque hoc h-abuerit Verres ipse in editto : ut de bis omnibus eausis se ad leges suas reiiceret » ; Gaii, Insti t, lib, 1, § 92, 189, 193, 197, 8 e lib. Ili, pag. 96, 120, 134. Roma 163 loro i diritti delle persone, della famiglia e delle successioni. Questa parziale sopravvivenza dei diritti nazionali si manifesta per ragioni analoglie nel l’ord inamen lo provinciale, nel quale infatti se le pro¬ porzioni geografiche e l’estensione del governo erano diversi, la con¬ dizione giuridica della popolazione era eguale a quella dei primi dediliciì italici di Roma. La provincia era da prima organizzata o con decreto del conquistatore o con una lex data conformemente alle istruzioni del Senato da una commissione di dieci senatori, ed inte¬ grata successivamente da altre leges datae, e da editti emanali dai governatori provinciali. Queste ieggi itoti avevano per effetto di estendere ai paesi conquistati il diritto romano (1), e quantunque le ordinanze dei pretori modificassero gradualmente i diritti nazio¬ nali, questi di regola, oltreché sopravvivere alia conquista, non cede¬ vano che lentamente all’Invasione del diritto romano, e mai senza avervi trasfuso parte della propria essenza. L’organizzazione della provincia infatti, aveva, sopratutto da principio, per fine non tanto l’unità dei vari i paesi provinciali, quanto l’uniformità della loro dipen¬ denza politica da Roma, sicché nè ripugnava ai concetti, nè contrad¬ diceva agli scopi di questa che vi sussistesse un diritto privato diverso da quello romano e che persistessero e si accentuassero $ disformità di diritto fra varie parti della stessa provincia (S). il diritto nazionale d'ogni provincia formò dunque sovente il nucleo ed il punto di partenza de! rispettivo diritto provinciale. Cosi, per esempio, avvenne fin da principio nella Sicilia, la Cilicia, la Ri lima ed il Ponto, che nell’atto della organizzazione provinciale vennero lasciati in possesso de! loro antico diritto. Più tardi la poli¬ tica provinciale di Roma si mosse verso la unità nella vita poli¬ tica e iti quella civile fondendo le varie genti in unico organismo e distruggendovi le diversità nazionali. Ma per raggiungere questo scopo (4) usò diversa gradazione di mezzi e variamente intensa atti¬ vità. che variò nella sua efficacia dai paesi romanizzati rapidamente a quelli dove si conservarono con minuziosa cura gli ordinamenti tramandati dalla storia locale. Tanto rispetto alla rapidità delia roma¬ nizzazione, quanto rispetto alle proporzioni dell’elemento romano e di quello nazionale nel diritto provinciale, si possono distinguere i (1) V. pag. 162, n. 2. (2) Karlowa, voi. I, pag. 336. (3) Come Cipro quando nel 69S fu unito alla Cilicia. (4) Voist, voi. 11, pag. 377, 380. 164 Capitolo quinto paesi occidentali da quelli orientali, o per dii- più esattamente da quelli di colLura greca. L'occidente d’Europa e d’Àfrica come il nord e l'est dell'] talia subordinano fin da principio il diritto privato locale al diritto romano che poi io sostituisce. Nelle provinole occidentali, dove, essendo minore la coltura e più povere le tradizioni, la difficoltà di assimila¬ zione doveva essere minore, il governatore non vincolalo da una legge fondamentale data alla provincia, restava libero di regolarvi a proprio talento col proprio editto l'ordinamento giuridico, così da potervi rapidamente (1) efTetluare il passaggio al dominio della col¬ tura e del diritto di Roma. Resistenza maggiore ebbe il diritto provinciale nelle provinole orientali del l'impero. Qui vìvevano popolazioni di civiltà più antica e di coltura superiore a quella di Roma; ed il popolo dominante che risentiva dal contatto in tutte le manifestazioni della propria vita (2) l’influenza dei mondo ellenico, rispettava le peculiarità di quelle genti soggette rendendo omaggio cosi non alla loro passata impor¬ tanza politica, ma al grado elevato della loro civilizzazione (8). Cosi in Sicilia, dove vigevano istituzioni poli lidie saggie e rispettale, ii Senato mutò solo quel tanto ch’era necessario per assicurarvi il potere di Roma; e ià, come negli altri paesi d’Oriente, il diritto romano potè predominare solo dopo essersi scien tifica mente completalo 4 ed essersi spoglialo del suo duro carattere nazionale. Tale predominio si affermò dapprima nei rapporti economici fra vivi per influenza del jus. rjenlium, ed in quelli in causa rii morte per influenza del jus honorarium (5) romano; e nel l'ordinamento del processo civile per evidenti motivi di diritto pubblico. Invece nel campo dei diritti della persona e della famiglia, il diritto nazionale persistette assai più lungamente. E fa d’uopo notare che l'influenza esercitala più Lardi in questa cerchia di rapporti, come prima sui rapporti econo¬ mici fra vivi, dal diritto romano, coiti piovasi per mezzo del jus gen- tium che ai la sua volta comprendeva molti elementi ellenici ed orientali. Sicché nelle province ri'Oriente l’elemento nazionale de! (1) Mommsen, Le provinde romane , traci. De Ruggiero. Roma, Pasqua* lucci, 1SS7, pag, 85-7, 176-8, 324, 635, 6. (2) FniEou.ESDER, Op, cit., voi. II, pag. 271 e Gmuox, Roma in Empire. Eiliz. cit., voi. I. pag. 26-8. 63) Fìgger, Op, cit., pag. 160 e Ma ver, Op. cit., voi. 1, pag. 294. (i) Karuowa, voi. I, pag. 329, 330. (5j V'oigt, voi. Il, pag. 483-492. Bora a 165 di i-itto durò in vigore 1 ungameli le, in parie puro, in parie misfo ad elementi romani, nei particolari diritti provinciali, e non andò poi del lutto perduto nei diritto generale romano che finì per sostituirli. In modo più assolalo e completo continuavano a sussistere i diritti particolari, non solo di quei popoli autonomi d'occidente e d’oriente i cui cittadini, come i Germani egli Armeni, si trovavano in gran numero nel territorio dell' impero, ma anche di quei principi, e di quelle città che, pur soggetti ali’iinpero, conservavanociò nonostante una persona¬ lità di Stalo ed una sovranità subordinala. Indipendenti dalla provincia circostante erano in tale condizione i re federali e le civilates foede- ralè |, che, libere dal potere del governatore romano, avevano propria giurisdizione non solo sui propri i cittadini ma anche su quelli romani che dimoravano nel proprio territorio, I loro obblighi verso lo Stato romano cori teneva i$i nei limiti dell’alleanza ed avevano carattere in¬ ternazionale, o tutto al più di semi-sovranità, senza privarle perciò nè deila potestas sul suolo, nè dell’uso del proprio diritto particolare (1). Condizione analoga di diritto particolare era quella delle civi- lales liberete. La loro libertà poteva essere originaria o derivativa, secondo che conteneva lutti gli attributi della sovranità, non modifi¬ cati da un foedus, oppure derivava da un atto unilaterale e revoca¬ bile di Roma che, dopo aver ridotta una città nella sua poteslus, le restituiva la libertà (2). Tanto queste però quanto quelle, pur distinte nel titolo della loro libertà, erano di diritto indipendenti, e, salvo certi limiti relativi alla costituzione ed ai rapporti internazionali, libere di regolare i rapporti interni con proprio diritto e propria giu¬ risdizione estesa anche ai cittadini romani viventi presso di loro (8).. Nè dopo la legge di Caracolla del 212 si ebbe nell’impero come un effetto di essa la uniformità del diritto civile. La cittadinanza divenne patrimonio comune dei viventi allora nell’impero, ma, indi¬ pendentemente da quelli entrati nell’ impero dopo di quella legge, anche per tutti i discendenti da essi non si può considerare in modo assoluto il diritto privato uniforme come una conseguenza della citta¬ dinanza, e si deve fare una distinzione fra sudditanza politica e cit¬ tadinanza nel senso del diritto civile. Un luogo di Teodolite:, relativo al tempo di Teodosio il Giovane, parla di popoli che, non volendo essere governati dalle leggi romane, non vi furono costretti nè colla (1) Karlowa, voi. 1, pag. 337-339. (2) Spa.nueim, (ìrbis romanus. Ediz. cit., pag. 222 e seg, (3) Karlowa, voi, 1, pag. 338. 166 Capitalo quinto forza nè colia persuasione e restarono legislativamente autonomi; sicché due secoli dopo la legge di Caracolla, v 'erano popoli soggetti ai Romani, che non erano astretti alle leggi di Roma (1). La particolarità del diritto locale poteva, nel periodo corso fra Caracalla e Giustiniano, avere diverse origini. Poteva trattarsi anzi¬ tutto di norme particolari divergenti dal diritto comune che fossero contenute in leggi municipali, o in privilègi formatisi per consuetu¬ dine a favore di qualche comune, come, per esemplo, scuse particolari per esentarsi dalla tutela 2 , o che fossero conseguenza di circo¬ stanze speciali religiose, etnografiche o tradizionali, come sarebbe la mancanza di certi impedimenti al matrimonio. Altre norme partico¬ lari, diverse nelle varie parli del territorio, potevano essere dirette ad integrare, con armonia di obbiettivo ma con disformità di modo e d’espressione, certe defìcenze del diritto comune. Finalmente poteva trattarsi di diritti peregrini propriamente delti sopravvissuti in parte nel loro complesso e nella loro altitudine di sviluppo alle vicende politiche del paese dov’erano in vigore. Casi di conservazione par¬ ziale si ebbero in certi istituti d'origine gallica sopravvissuti non più come diritti peregrini, ma come particolarità locali del diritto romano. Il caso di conservazione complessiva di un diritto peregrino come tale si ebbe per molti paesi di tarda conquista alcuni dei quali restarono fino a Giustiniano in possesso della peregrinità e del proprio diritto nazionale. Ed in altri paesi il diritto nazionale si mantenne in vigore senza l’adesione deilo Stalo romano per effetto delta spontanea sotto- missione degli interessati. Così Tu degli Ebrei die, anche dopo le leggi di Caracalla, continuarono a reggersi secondo il loro diritto nazionale continuando ad invocare nelle controversie la decisione dei loro giudici religiosi ; e tale era pure il caso degli antichi Cristiani (8). Poiché nel dominio romano tanta varietà di leggi ha così lunga¬ mente persìstito, chi voglia considerare il sistema d'applicazione di quelle in relazione col diritto internazionale privato, deve esaminare parti tamen te quali regole si applicassero in Roma e nel suo terri¬ torio, quali nelle provinole e negli altri terri tori i dipendenti, e quali negli uni e negli altri paesi si applicassero nei rapporti che inte¬ ressassero abitanti d’altri luoghi soggetti alio stesso dominio, quali in confronto di stranieri ad un tempo di quel territorio dove doveva (1) Spanmeim, Orbi# romanm, pag. 305-7. (2) Voigt, voi. li. pag. 788-798. (3) Voigt, voi. il, pag. 797, 8 e 800. Roma 167 decidersi la controversia e del mondo romano, Ma prima è necessario accennare quali fossero nelle varie parli di questo ie magistrature cui potevano o dovevano rivolgersi gli stranieri. 60- ha giurisdizione romana aveva un duplice carattere, intrin¬ seco ed estrinseco. Dal primo punto di vista la potestà della magi¬ stratura era considerata come una funzione indipendente e sovrana ed il magistrato, anziché limitarsi a recitare ie parole della legge e farne l'applicazione, doveva penetrare, come voleva Cicerone (1), nella volontà del legislatore e nello spirito del diritto patrio ed uniformarvi la propria sentenza. Dal punto di vista estrinseco la sentenza doveva pur essere un comando semplice e concreto applicante nei modo più chiaro le disposizioni della legge alla controversia che si agitava. Potrebbe dirsi che, per le necessità cui si ispirava e per gli elementi che la componevano, la sentenza del magistrato fosse complessa nella sua genesi, mentre per l’obbiettivo immediato e pel modo definitivo di raggiungerlo, era semplice nella sua ultima espressione. Questo duplice carattere appariva fin da principio nell’opera della magistra¬ tura romana, ma non dava luogo in quella ad una separazione di funzioni. Prima i re ed i consoli, il pretore più tardi, amministra¬ vano la giustizia colla cooperazione dei decemviri e dei centumviri; ed in questi giudizi si distinguevano bensì le due parti del giudizio, la determinazione cioè del punto di diritto e la sentenza propriamente della, ma entrambe si agitavano presso lo stesso tribunale ch’era pre¬ sieduto dal magistrato, Ma poi a poco a poco andò corrispondendo per lo più alla separazione logica delle due parti dei giudizio anche una separazione materiale. Dal magistrato si cominciò a trasmettere la definizione della con¬ troversia a un giudice od arbitro senza permanente carattere pubblico che era scelto dalle parti o dal magistrato col consenso di quelle, ed era incaricato dal magistrato di giudicare il caso speciale per il quale era staio nominato, cessando i suoi poteri dopo aver pronun¬ ciata la sentenza. Questa scelta di un giudice speciale divenne sempre più frequente quantunque ai tribunali permanenti si sia continuato a (t) * Judices . non qui scriptum (legis scriploris) recitarent, quod qui vis puer tacere possit, sed qui cogilalione assequì possenl et voluntatem inter- pretari, deinde illuni scriptorem, si scripta sua stuli» hotnimbus et barbarie judicibus comminerei, ommia snmma diligenza perseripUmim fuisse; nune vero quod intelìigeret, quales viri res judicaturi essent, id circo eum, quae perspicua vìderel esse non adscripsisse; neque enitn vos script) sui reci- tatores sed voluntatis interpreles fore pùtavit „. 168 Capitolo quinto sottomettere liligi importanti ed il tribunale dei centumviri abbia continuato a sussistere piti lungamente che la repubblica. Ai giudici cui veniva per tal guisa affidato l'apprezzamento dei fatti in relazione alla regola di diritto riconosciuta e formulata dal magistrato, questo tracciava la linea da seguire nell’esame dei fatti che gli erano sotto¬ posti. In tal guisa la separazione dei jus dal judicium si affermò e si sviluppò nella procedura civile romana. Quando v’era contesta¬ zione sui fatti, il magistrato esponeva ciò ch’era diritto, cioè se dovesse farsi luogo alla protezione che l’attore reclamava, data la verità dei fatti affermati da lui. Il giudice cui il magistrato rinviava le parti doveva esaminare i fatti per pronunciare la sentenza secondo la solu¬ zione indicata da! magistrato nella sua formula , e cosi nelle due pani della procedura l’esame del diritto e quello del fatto, i concetti gene¬ rali, e le circostanze speciali del fatto, si completavano approdando insieme alla sentenza definitiva che n’era il risultato [1 ) . Con questo carattere generale della giurisdizione comune romana è in armonia fin dalle sue origini la giurisdizione speciale dei pere¬ grini. In questi la dualità del giudizio si ripartiva Ira il magistrato comune .2 romano e giudici speciali contemplati dal trattato di ricu¬ perazione prima della creazione del pretore peregrino, e, dopo di questa, fra il pretore peregrino ed i giudici che il trattato aveva pat¬ tuiti o che la consuetudine ammetteva per ogni maniera di stranieri. La giurisdizione dei peregrini presentava dunque una perfetta corrispondenza con quella dei cittadini, colla differenza che, nella scarsità delle fonti legislative, era lasciata molla latitudine all’arbitrio del magistrato ed alla sua considerazione delle circostanze per svi¬ luppare i principii del diritto in relazione coi rapporti concreti e coi bisogni manifestatisi nelle controversie dei peregrini. Col pretore urbano prima, con quello peregrino più lardi, si trovarono in rela¬ zione i recuperato!- i come elemento complementare della soluzione delle controversie interessanti gii stranieri. La loro origine ed il loro carattere originario furono essenzial¬ mente convenzionali (3). II trattato di recuperazione ammetteva gli (1) Seu,, pag. iOi-7 e Maykz, voi, I, pag. 1 85-9 e 486490. (2) Pompon,, L. 2 Dig., /> origine jur in. 1, 2, §28: “ Post aliquol deinde annos, non sufficiente eo Praetore, quod multa turba edam peregrino rum in civilatem venire!, crealus est et alius Praetor qui Peregrinus appellalus est, ab eo, quod plerumque inler peregrinos jus dicebat (3) pag, 139, 141, 145-7 e Seul, pag, 157-160 sulla competenza dei re in relazione coi primi trattali recuperatorii. Roma 1B9 stranieri ad una certa tutela giudiziaria nello Stato, e, sia che deter¬ minasse. sia che non determinasse in tutti i suoi particolari il modo di costituzione del tribunale, questo doveva alla stipulazione del trat¬ tato la possibilità della propria esistenza 1), e d'una restituzione dello stalo di diritto (2 di cui potessero fruire gli stranieri. Le recuperationes romane, sia per l'origine, sia per l’obbiettivo, corrispondevano alla òrxKioSoefa ed alle $ó«k £"ò cup.BdXwv dei Greci; ed ai ouu.|SoXoi, benché non avesse un nome particolare, corrispondeva il trattato che le istituiva (8). Solo mediante il giudizio cui poteva ricorrersi nei casi concreti questo assicurava la condizione di diritto riconosciuta e stipulata fra i due paesi ; sicché può dirsi che l'istitu¬ zione dei recuperatoci avesse tanto nella sua origine, quanto nelia sua funzione un carattere internazionale. Il loro tribunale era secondo alcuni formato esclusivamente dì cittadini romani (4 ; non era però del nulo escluso nemmeno da quelli che anche un peregrino potesse essere nominato recu pera tore (5). Le parti si presentavano davanti al pretore egli esponevano le lore pre¬ tese rispettive; se lutti i fatti erano chiari, il pretore condannava o rimandarasenz’altro il convenuto. Quando invece, il che quasi sempre accadeva, v'era contestazione circa i fatti allegali dalle parti, il magi¬ strato, istruita la causa, rimandava le parti davanti ai recuperatoci, impartendo a questi le istruzioni necessarie nel caso concreto. La graduazione delia procedura (6} era eguale dunque nel caso dei pere¬ grini ed in quello dei cittadini. La istituzione del giudice non era però identica nei due casi. Pare da un passo di Livio (7) che nel primo l’autorità romana scegli esse un giudice da ciascuna delle due parti, cui ne aggiungesse poi un terzo. Altri ritengono che due giudici fos¬ sero del tulio nominali dalle parti e che il terzo soltanto fosse scelto daH’autoriti romana. Secondo il Sell, se le parli si accordavano circa i recuperatoci, a (1) Sell, Die Recuperano der SSmer, ecc., pag, IX. (2) Huschke, Analecta iìtteraria. Excursus li. De Recuperatoribus e Sell, pag. 35-43. (3) Etimologicamente accennava in genere al render giustizia ; recuperare invece ricordava la ripresa delle cose tolte; ma ne! signìlicato tecnico i due obbiettivi ed i due istituti si corrispondevano. (4) Mììller Jochjius, loc. cit., pag. 145, 6. (5) Gaii, Instit., Itb. IV, § 105: “ . interveniente peregrini persona judicis aut litigatoris... ». V. Mayer, voi. II, pag. 73-6. (6) Maykz, voi. I, pag. 436-490. (7) XXVI, 4, 8. 170 Capitolo quinto questi competeva decidere ,t\ se non vi si opponeva un’assoluta i n ca- paci là ; se le parti non andavano d’accordo, i recupera lori erano desi¬ gnali dal magistrato, colla riserva alle parti de! diritto d’esclusione (2). Talora nomina vasi un solo recuperatone, ma per lo più se ne formava un tribunale, i cui componenti erano tre giudici , il minimo cioè della pluralità ch’era necessaria pei1 2 3 * 5 6 7 dare le garanzie della collegialità e della possibilità d’ima maggioranza. 61. — La competenza nominale di recuperalori non era esclusa nelle controversie fra Siali, come lo prova il traltato eoo Antioco (3); ma la coincidenza era puramente nominale, costituendo gli eventuali recuperatoci eletti a decidere fra Stati un arbitrato internazionale nel senso moderno della parola, mentre i recuperalori incaricali di deci¬ dere le controversie fra privati erano veri giudici, che ricevevano la loro autorità da un potere superiore ad entrambe le parli in litigio, e la cui sentenza poteva farsi eseguire in confronto di entrambe per effetto della sovranità territoriale. In questo senso possono ritenersi escluse dalla competenza dei recuperato ri, delegati in virtù di un trat¬ tato dal magistrato territoriale, le controversie di puro diritto pubblico fra due Stati 4). E lo stesso può dirsi delle controversie fra uno Stato e privati appartenenti ad un altro (5), che riducevansi mediatamente a contese fra Stati e potevano decidersi per sentenza d’un terzo Stato analogamente a quanto avveniva nel diritto greco (6). La competenza dei recuperalori propriamente detti era dunque, in relazione colle persone, ristretta originariamente alle controversie privale fra cittadini di va rii Stali vincolali da patto di reco petizione; doveva cioè trattarsi di controversie fra Romani e stranieri che. si trovassero in quella condizione o fra stranieri appartenenti ad uno Stalo che fosse in rapporto di recuperazione con Roma (7). Dal punto di vista materiale quella competenza doveva essere proporzionala ai diritti che si riconoscevano allo straniero; sicché alla definizione; (1) Cic., Pro A. Cluentio Avito, 43: * Neminem voluerunt majores nostri non modo de existimalione cujusquàm, sed ne pecuriiaria quidem de re mi¬ nime esse judicem.nisi qui inleradversarios convenisse!,. L. 57 D. Dtjudic. 1423): “ Et si forte ex eonsmsu judex minor datus sii scìentibus bis qui in eum consenliebant, reclissime dici tur valere sententiam (2) Seul, loc. cit., pag. 163.170 e 180-5. (3) V. pag. 146, n. 3. 14) Fusinato, I FezìalL'Eàv/,, cit,, pag. 106-8. (5) Seul, loc. cit., pag, 72-117. (6) V. pag. 99, 100. (7) Seu, loc. cit., pag. 115-7 e Voigt, voi. il, pag. 657. doma 171 « quo modo reddantnr ras reci perenta rque, resque privatas in ter se persequantur », corrispondeva di necessità nei rapporti coi va ri ì po¬ poli una maggiore o minore latitudine. Finché una capacità limitata non si riconosceva allo straniero se non per virtù di trattalo, la recu¬ perano che aveva lo scopo di rendere possibile in ogni controversia una decisione giudiziaria, commi su l'ava quella competenza a quella capacità, ai casi cioè nei quali in senso legale poteva parlarsi di una controversia. Quando poi indipendentemente da trattati si riconobbe una personalità giuridica agii stranieri, la competenza materiale dei recuperatola si svolse necessariamente collo svolgersi di quella personalità. La competenza in ragione di luogo poteva nel caso di contratti essere incerta fra il domicilio della persona ed il territorio d’origine del contratto, ma pare che quest’ultima fosse preferita (1), sottoponendo per tal guisa talora il Romano residente a Roma a giudici peregrini (2). In materia penale, il passo di Aelio Gallo non esclude che, oltre alle ruberie ed ai saccheggi, i reca pipatori fossero competenti anche per altri reati (3), e tale illimitata competenza risultava chiaramente da non pochi trattati (4), e dalla testimonianza di Dionigi espressa ìn termini del tutto general i (5;, L’uso dei reco paratori veniva meno in materia penale allorché, applicando al reato ì pri nei pii di compe¬ tenza territoriale applicati spesso al con t ratto, non si domandava la estradizione del colpevole straniero riparalo nel proprio paese, ma si preferiva promuovere in quello il giudizio contro di lui (6). Come nella costituzione e nella suddivisione del giudizio, cosi nel modo di procedere nelle controversie dei peregrini si manifesta l’ana¬ logia colla procedura ordinaria romana (7). Ma nel caso dei peregrini l’analogia è maggiore nel primo che nel secondo stadio della pro¬ cedura. Così le questioni di recuperatone, come quelle romane si aprivano colla in jus vocatio (8’1 davanti al magistrato. Quando il citato (1) DlONTGI, ]ib« li: Twi suuglpltù al Kpuj|f| sv tfEjipstts -y.ù av ‘pVj-rxt -A (2) Mailer Jochmus, pag, 145, 6, (3) Ssll, ]qc. cit., pag, 85 *7, (4) Sell, Toc. eh., pag. 97 e 106, (5) DlONlGl, lib- II: KòX u «Wf-prat Tzpb; «'wapoo; 77 fÀ; aòrcùf. ' (6) Sell, loc. cit, pag- 154-7. (7) VoiGTj voL II, pag, 186. (8) Seli, pag. ^09, S17. 172 Capitolo quinto non ottemperava alla citazione, poteva usarsi la forza per obbligar¬ celo, se trattatasi di un processo dì romano contro peregrino; nel caso inverso era necessario far precedere Toso della forza da una nuova intimazione fatta direttamente dal magistrato. In ogni modo poi Yin jus vocatus poteva liberarsi dalFobbligo di comparire quando avesse nominalo un vindex , che si fosse presentato al magistrato ed in sua vece avesse sostenuto il processo* Avvenutala comparizione, Fattore fo l' ni u ! a v a I a s u a p re lesa , che il convenuto r ì co n os ce v a o n ega va in tutto od in parte. Nel primo caso il magistrato non doveva se non che curarne la esecuzione; nel secondo si costituiva il tribunale dei recti pera lori, davanti al quale polevasi agire dai peregrini con o senza l’aiuto di un patrono dì, À questo punto man ifes lavatisi nella proce¬ dura dei recuperatori varie disformità dalla procedura ordinaria romana. Prima di lasciare il magistrato, il convenuto doveva dare garanzia dì comparire davanti ai recuperatori il giorno fissato, liberando così Fattore romano dal pericolo di vedersi sfuggito il convenuto pere¬ grino, o Fattore peregrino da quello di dover tardare, per la mancata comparizione del convenuto romano* il ritorno nel proprio paese. Ed a rendere più facile l'esecuzione di tale promessa, fin dalle dispo¬ sizioni delle XII tavole risultava che l'impegno assunto con uno stra¬ niero di comparire in giudizio, fosse giusta causa di scusa dal com¬ parire come parte, giudice od arbitro nei processi fra i cittadini (21. Inoltre, giunto il processo davanti ai recuperatori, la procedura si distingueva per particolare semplicità e sollecitudine. Il termine per comparire davanti a loro era sempre inferiore a quello di trenta giorni usato nel processi fra Romani; il numero dei testimoni era limitato ad un massimo dì dieci nelle controversie civili, ed al minimo indispensabile in quelle penali (8). È probabile che la sentenza potesse pronunciarsi anche nella lingua delle partì straniere (4); se poi, come d'ordinario avveniva, la sentenza era pronunciala in latino e la pane straniera non conosceva questa lingua, il suo patrono la traduce va* Da ultimo ì recuperatori dovevano provvedere perchè il soccom¬ bente prestasse al vincitore una garanzia di eseguire la sentenza, senza facoltà di fruire dei termini del di ri ito civile, che potevano estendersi (1) Sell, pag. 132,11.2 ; Klekzet Fragni. Leg+ Serr. Proleg ,, XII* (2) Cuq, pag. 400-2 e Sell, pag, 231-241, (3) Sell, pag. 293-8. (4) Sell, pag. 301, 2. ito ma 173 a novanta giorni. In mancanza di esecuzione immediata della sen¬ tenza o di cautio judicatum solvi, il soccombente poteva essere man¬ tenuto in prigionia. L’appello nell’antico diritto di Róma non esisteva che nel diritto penale a favore del solo condannato cittadino; e lo straniero non poteva, litigando a Ito in a in materia civile, sottrarsi ai giudicalo provocando l’intercessione d'altro magistrato. Sicché la sen¬ tenza dei reca pera lori era sempre dell ni ti vii quando era stata pronun¬ ciala contro stranieri, e definitiva in materia civile anche quando era stala pronunciata contro cittadini, fino a quando nell'epoca imperiale l’appello divenne un istillilo generale della procedura romana- Il campo d’azione e lo stesso istituto dei recti pera tori dovevano, nel loro senso originario, scomparire a mano a mano che diminuivano gli Stali indipendenti capaci di stipulare e di conservare rapporti con¬ venzionali con Roma. Ma oltreché sussìstere in quel senso originario nei rapporti colle nazioni indipendenti e colle libere civilales, l’isti¬ tuto dei recti pera tori trovò nello sviluppo del diritto romano un campo di applicazione estracouvenzionale prima nel l'orbita d’azione del jus (jentium e poi in quella stessa del jus civile. La prima si ebbe riconoscendo una personalità giuridica, e quindi anche la capacità di adire i tribunali agli stranieri, aneli e indipen¬ dentemente da trattati, ogniqualvolta non si preferiva rimandare le controversie di tali peregrini appartenenti a Stali non legati a Roma da trattati, davanti ad un giudice, fingendo che fossero cittadini; e nel ricorrere ai giudizi recupera tori i per le controversie sórte in Roma fra provinciali e Romani, La seconda sì ebbe coll’in rialzare in certi casi i giudìzi recti pera lori i ai grado di giudizi romani, in modo da estendere a questi i vantaggi della procedura di quelli, come accenna Cicerone nei due discorsi tenuti davanti ai recuperalori, prò Tullio e prò Caecina; quantunque non sia chiaro nò il tempo della introdu¬ zione, nè a quali azioni romane sia stato prima applicalo; e sia indu¬ bitato che ne rimase esclusa la materia penale, badandosi, più che alla celerilà, alle garanzie della libertà dei cittadini. Mentre da un lato l’estensione del dominio di Roma ed i nuovi concetti sulla capacità giuridica dello straniero toglievano di mezzo a poco a poco i reca pera Lori come giudici internazionali, il governo im¬ periale finiva coH’abolirli come giudici romani, sostituendo prima eccezionalmente la extraordinaria cognilio alla procedura normale, e poi facendo di quella eccezione la regola e togliendo così in ogni maniera di giudizi ogni distinzione fra le due procedure. Così, ■174 Capìtolo quinto fornita mia lunga esistenza ad tm vario sviluppò, scomparirono dal di ri Ilo romano i recupera tori, dopo essere stati da prima giudici con¬ venzionali di carattere internazionale, poi giudici internazionali agenti senza bisogno di convenzioni internazionali, e da ultimo giudici spe¬ ciali romani, 62. — Quanto alPapplicazione della legge, la cerchia d' impero del diritto civile romano risulta indicata dal suo carattere fondameli tale. Esso non apparisce originariamente nè come diritto del tutto personale, uè come diritto del tutto territoriale; poiché i limiti d'azione dello Stato e della sua sovranità gli impediscono di accompagnare il romano fuori del suo territorio, ed il suo carattere nazionale ne vieta Tappi icazione ai non romani anche nel territorio di Roma, Esso è dunque patrimonio esclusivo dei cittadini ed esclusivamente a p [dica¬ bile a quelli nel territorio dello Stato, Più tardi quel carattere si modificò dal punto di vista dei cittadini nel senso deiratti tudine a seguirli come diritto personale anche fuori del territorio (1), e, dal punto di vista dello straniero, in quanto venne restringendosi sempre più il campo del diritto nazionale che gli era vietato. Infatti aliar* gami osi sempre più i! dominio Ae\ jus gentium n spese di quello del jm civile, il carattere strettamente nazionale del diritto fu limitato, nel periodo immediatamente anteriore a Giustiniano, al matrimonio civile, al testamento, ed ai precipui rapporti del diritto di famiglia (2), Queste modificazioni però avvenute, la prima in seguilo alPesten- densi della preponderanza politica romana, e l'altra per effetto dello sviluppo del jus gentium, si manifestano tardi nella storia di Roma, nella quale carattere distintivo prevalente del jus civile è la sua na¬ zionalità. Perciò rispetto ad esso non si può dire che Roma abbia praticato il sistema della territorialità della legge, che anzi veniva costantemente ripudiata, giudicandosi la legge ci vi te inapplicabile allo straniero dimorante nel territorio dello Stato. A questa esclusiva nazionalità del diritto, che fu esclusiva nazio¬ nalità di tutta la tutela giuridica finché tl jus civile era il solo diritto vigente in Roma, non facevano eccezione da principio se non che i trattati di connubio, di commercio e di recuperati^ che davano allo straniero una certa partecipazione alla vita giuridica dei cittadini. Quei trattati pertanto assimilavano parzialmente io straniero al cittadino (1) Mktm, Gp. cit, voi li, pag, 77. (% Voigt, Op. cit, voi, II, pag. 879-882. Roma 175 rispetto a certi istituti civili ed all’adizione del magistrato. Anche in tal caso l'assimilazione che avveniva quanto ai la personalità giuridica in genere e quanto al diritto particolare in sè ed ai suoi effetti, non era completa quanto al modo del loro regolamento. Diversa prima nel solo secondo stadio della procedura e poi anche nel primo, la magi¬ stratura, la loro condizione era diversa anche quanto al modo dei processo, all'indole dell’azione ed alle stesse norme di diritto mate¬ riale regolatrici dei loro diritti. Le particolarità di quelle facevano si che agii stranieri in tal caso si dovesse riconoscere esteso un parziale godimento della tutela giuridica e delle normali conseguenze del di¬ ritto civile, ma non un uso parziale del diritto civile stesso. La concessione del commercium aveva per scopo immediato di autorizzare il peregrino a Tarsi rendere le cose che aveva acquistato da un cittadino romano, rivolgendosi a giudici speciali. Il diritto materiale che questi dovevano applicare era di regola in origine de¬ terminato nei trattato stesso di recupera/ io ne, che lasciava al l'arbitrio dei recuperatola facoltà d’integrare il diritto convenzionale in tale guisa codificato (1 . L’applicazione del diritto civile fatta in tali casi ai rapporti dei peregrini vincolati a Roma da trattato, era dunque del tutto parzìalee mediata, e ridticevasi a quelli elementi di diritto civile che il trattato di recuperandone aveva codificali e riconosciuti come applicabili in quei rapporti bilaterali. De) diritto civile propriamente' detto non potrebbe parlarsi come applicabile se non nei rapporti di quei peregrini che in tutto il diritto privato erano assimilati ai cit¬ tadini e le cui contestazioni erano della competenza del pretore urbano (i). E nel campo del commercium e della recuperano la com¬ petenza romana e l’applicazione mediala o immediata del diritto romano ai federati erano indubitate per quei rapporti ed azioni che avevano avuto orìgine nel territorio romano, mentre soggiacevano al jus civile peregrinorum ed alla giurisdizione del magistrato peregrino quelli clt’erano sorti nel territorio straniero. Nei rapporti fra citta¬ dini e federati pertanto le qualità delia persona soggiacevano coi rap¬ porti di famigli alla legge personale; ed i rapporti economici alla legge ed alla magistratura del paese dov’era sorto il rapporto giuridico, essendo poi quella legge talora senz’altro la legge territoriale cui la convenzione si riferiva, talora una norma sancita di comune accordo (1) Sell, loc. cit., pag, 317, 327. (2) Cuq, pag, 707, 8, n. 5 e Voigt, voi. Il, pag. 163-6. 176 Capitolo quìa io nella convenzione stessa (1). Con queste modalità e con questi limiti deve intendersi l'estensione parziale del jus civile ai peregrini, largita mediante trattati intemazionali. Il sistema della territorialità della legge è poi rappresentato nel diritto romano dal jus genlium e dai suoi cri tedi di applicazione. Finché nega vasi ogni personalità giuridica allo straniero, questa non poteva in Itti derivare se non che da un trattato stipulato fra Roma ed il paese cui esso apparteneva. Coilo svilupparsi del jus gentium si creò un patrimonio giuridico degli uomini liberi che spellava loro in questa loro qualità ed indipendentemente da speciali stipulazioni fra Roma ed il loro paese. In tale condizione di cose il solo legame fra lo straniero in genere ed il suo titolo alla tutela giuridica, era il suo carattere di uomo libero; ma il diritto concreto che a tale uomo libero, di dovunque venisse, doveva applicarsi, era il jus gentium romano, cioè un diritto universale nella sua ispirazione, ma territoriale romano nella sua espressione concreta di diritto positivo. Questo era un ordine collettivo vigente in Roma per tutti gli uomini liberi ; diritto sintetico vigente in Homa perchè questa vi aveva data la sanzione delia propria autorità e lo applicava a tulli gli stranieri come una legge dello Stato. Il diritto romano resta pertanto distinto in due parli : il jus civile che è di regola riservato al solo cittadino e ; rispetto al quale non può dunque darsi il caso d’applicazione costante ai l'apporti privati internazionali, e il jus genlium che, sviluppatosi nello Stato appunto in contemplazione di tali rapporti internazio¬ nali, rappresenta, come legge positiva, quel ramo del diritto nazio¬ nale la cui applicazione nello Stato è assoluta e territoriale. Anzi, dato il carattere esclusivamente nazionale del jus civile, può dirsi che il jus genlium abbia inaugurato ad un tempo nel diritto romano ed il sistema della tutela giuridica dello straniero indipendente da particolari convenzioni, e il sistema dell’applicazione territoriale a tutti gii stranieri del diritto dello Stato, Ed a tale territorialità della legge romana non si fece qualche eccezione se non nel caso di rap¬ porti fra peregrini (nel senso del diritto privato! appartenenti al medesimo paese (2) che rappresentavano in via eccezionale il sistema dell’applicazione della legge personale. 63, — Queste eccezioni che si andarono via via sviluppando, furono il prodotto e alla lor volta i fattori d’uria nuova condizione di (1} Voiot, voi. II, pag. 173-7. (2) Mater, loc. cit., voi. II, pag. 77, 8. Roma 177 cose. Col l'estendersi del dominio romano, molti paesi, pur conser¬ vando la loro personalità di Stato, si trovarono soggetti alla supre¬ mazia di Roma, così da comprendere nell’orBé romano territorii che per la loro costi Lozione politica e per il loro ordinamento civile resta¬ vano stranieri. >’el diritto particolare del cittadino romano rispetto a questi paesi, che esso ormai considerava tutti con un senso di supe¬ riorità, era naturale che non si considerasse più come prevalente il carattere territoriale, ma bensì quello personale, cosicché quel diritto non cessasse più di governare il cittadino alla frontiera del territorio propriamente romano I , ma lo accompagnasse dovunque come un ele¬ mento del la sua personalità, Inoltre nelle varie parli de) mondo romano impelavano (2) diritti particolari che erano, rispètto» quello della metropoli, considerati come peregrini, ma pur erano peregrini in senso diverso dai diritti di Stali completamente stranieri ed autonomi. Erano ordinamenti particolari, ma appartenevano sempre al mondo romano; v’era una comune supremazìa che lutti li governava, come Vera nn nesso che col legava insieme i vari i territorii dov’erano rispet¬ tivamente in vigore, sicché i principii di diritto pubblico vigenti nell’antichità circa l’applicazione territoriale della legge non potevano più opporsi in modo assoluto ad ogni loro efficacia di applicazione nel territorio propriamente romano dove si recassero od agissero uomini personalmente soggetti a quei diritti particolari. Parrebbe che a regolare i loro rapporti come quelli d'ogni maniera di stranieri a Roma avessero dovuto bastare le norme del jus genitura del quale all’universalità deH'obbieUivo corrispondeva l’assoluta ter¬ ritorialità del criterio d'applicazione. Ma all'universalità dell’obbiet- tivo non corrispondeva (8; nel jus genlium una concreta universalità di fatto nel regolare tinte le relazioni del commercio economico fra vivi per !e quali la vita internazionale reclamava nei modo più impe¬ rioso una norma di diritto. Ed infatti ancora nei tempo di Cicerone mancavano nel jus genlium isti tu ti, come la prescrizione e l’ipoteca, che si trovavano in diritti particolari di paesi soggetti a Roma, mentre questi contenevano anche particolarità pregevoli di istituti che pur senza quelle già esistevano nel jus genlium, L'esclusione del diritto peregrino da ogni applicazione nel territorio avrebbe dovuto esclu¬ dere da Roma tutti quei nuovi istituti e lutti quei perfezionamenti di (1) Mayek, loc. cit. (2) V. pag. 16M64-. (3) Voigt, voi. 1VS, pag. 328. _ GatrllaMj Diritto hit. Vói, 1. 178 Capìtolo quinto isti Luti già accolti nel diritto locale. Ma rispetto ai diritti di paesi compresi, come parti subordinate, nel dominio romano, q nella esclu¬ sione non aveva più motivo di farsi valere; e così tanto per i diritti e gli obblighi della persona (1) quanto per i suoi rapporti obbliga¬ tori! (2} non troviamo più del tolto esclusa in Ho ma ogni applica¬ zione dei diritti particolari dei territori! compresi con qualunque vin¬ colo di soggezione nell'orbita del dominio romano. Quando fra il jus gentium ed il diritto particolare romano v'era dissidio nel considerare come due rapporti giurìdici diversi la mede¬ sima relazione Travivi, o nel dare definizione e concetto diversi della medesima azione, il conflitto poteva risolversi dalla libera volontà delle parti secondo che esse volevano dare la preferenza all’uno o all’altro diritto. Tale scelta poteva avvenire indirettamente nel caso dei contratti, poiché essendo sede di questi il luogo della stipula¬ zione (3 , le parti pattuendo un luogo diverso da quello della stipu¬ lazione effettiva per radémpi mento ed indicandolo come luogo della stipulazione del contratto, a quello potevano assoggettare anche il regolamento delle proprie obbligazioni. Sicché nei rapporti obbliga- torii Pimpero del diritto romano o di quello particolare era indicalo dalla sede del rapporto obbligatorio o dalla scelta delle parti dopoché alla cosciènza giuridica verso il fine della repubblica e del Pimpero non ripugnava più la subordinazione del cittadino al diritto particolare romano (4- . Quanto ai testamenti, si giudicavano io Roma quelli dei peregrini soggetti, secondo il loro diritto; mentre il diritto successorio del peregrino di fronte al cittadino romano soggiaceva al divieto del diritto civile, e quello invece del cittadino romano verso il peregrino, non sussistendo un eguale divieto, era lasciato regolare dal diritto peregrino. Nei rapporti successorii pertanto valeva il diritto perso¬ nale del decujus limitato in quanto sussìstevano incapacità d'ordine pubblico nel peregrino a succedere al cittadino. Cosi al matrimonio della civis romana col peregrino applicavasì il diritto peregrino che lo regolava come matrimonio; a quello del eijfìs colla peregrina desti¬ tuita di connubmm, il jus civile che lo dichiarava non esistente. Nei (\) Gaii, Institi lib. HI, § 120: 61 Pr aeterea. sponsor i$ et fìdepromissoris beres non tene tur, nisi si de peregrino fid opro mi sso re quaeratnus et alio iur^ civilas ejus utatur tt. (.2) Voigt, Op. ci!., voi. IV2, pag.' 329-331. f3) Crc., In VefT., ad. II, lib. Ili, eap. 60: Negotiatores pulant esse turpe id forum sibi iniqaum ejurarc, ubi negotìentur (4) Voiot, vg), JVs, pag. 324, 5, Roma 179 rapporti economici obbligatori i l'impero della legge era dunque indi¬ calo dalla sede del rapporto giuridico o dalla volontà delle parti ; nei papponi famigliaci e successorii dal diritto personale della persona precipua del rapporto giuridico nella stia parte positiva, e dal diritto civile, etti quella eventualmente soggiacesse nella sua parte negativa. Tutti i diritti sulle cose immobili erano poi governati dalla legge del territorio dov’erano situale; se erano fuori del territorio romano, l’impero del diritto territoriale risultava d’un lato dalle disposizioni di ordine pubblico di questo, ed anche dal jus civile romanorum secondo il quale tali cose erano res extra commercium. Il principio della esclusione dei diritto peregrino si mantenne però cosi tenacemente, che queste parziali ammissioni della sua appli¬ cazione non si manifestarono se non tardi nella storia romana, e furono limitate ai diritti pertinenti a quelle comunità peregrine che erano costituite nell’ interno dell’impero e sotto la sua alta sovra¬ nità .1); sicché dopo unificato l’impero ed il suo diritto, il diritto romano, perduto colle caratteristiche del jus civile il carattere esclu¬ sivamente nazionale, e soppressa colia fusione delle varie sue parti ogni ragione di sussistenza d’un diritto interprovinciale, assunse dal jus gentium, che in gran parte lo aveva informato, il carattere della te rri tortai ità. Ma prima che quella unificazione si compiesse le varie parti dell’impero, diversamente dipendenti da Roma, se nei rapporti con questa davano occasione allo sviluppo di alcune norme di diritto internazionale privato, sviluppavano fra loro nel campo del diritto privato tutta una serie di rapporti internazionali. 64. — Fra tali terri Lori i dipendenti quelli che offrono proporzio¬ natamente minor campo al conflitto delle leggi e che in ogni modo seguono più davvicino tanto nei diritto materiale quanto nei cri ieri i della sua applicazione, il sistema romano, sono le colonie ed i muni- cipii che, quantunque avessero una propria individualità, pur forma¬ vano, più che non le provincie e le città lìbere, parte integrante dei dominio romano. La colonia era una società di cittadini o di alleati che portava seco il carattere politico originario di chi la formava, e che riproduceva, lungi dal luogo della propria origine, la fisionomìa giuridica di questo. La colonia portava seco negli elementi della sua origine e nel la legge che le dava nascimento quei suoi caratteri ripro¬ duttori della società che la generava, e preesìstenti alla sua stessa (1) Voigt, voi. II, pag. 39-41 e pag. 881, 2, 956. 180 Capitolo quinto esistenza (1), sicché in grado minimo poteva sviluppare nel suo orga¬ nismo, nel suo sistema di leggi e nei cri le rii stessi della loro applica¬ zione un carattere di individualità. Pure la loro esistenza posteriore alla fondazione, e la latitudine lasciala ai curatori nel completare la loro legge fondamentale facevano sì che quelle particolarità di diritto non vi mancassero del tutto (2). Nella mancanza di omogeneità della popolazione i litigi fra coloni ed indigeni conservavano nella colonia il carattere di controversie internazionali per le quali veniva ordinata la nomina di recuperatori, analoghi nel proprio compito a quelli di Roma, ma distinti da quelli in ciò. che ripetevano la propria istituzione, anziché da un trattato, da una legge dello Stato (3), e che rappresentarono ne! mondo romano il primo caso d’applicazione del giudizio recupera lo rio a rapporti diversi da quelli risultanti da un trattato di recuperazione. Questi giudici erano competenti nelle controversie di coloni con indigeni e di questi fra loro, mentre il giudice romano era competente fra coloni. 1 rapporti di questi con cittadini romani variavano secondo il carattere della colonia; secondo cioè che questa era di romani o di alleali, la sua popolazione restava rispetto a Roma ed ai suoi cittadini nei rap¬ porti in cui stava il nucleo di popolazione donde era uscita ocui nel¬ l’alto di fondazione era stata assimilata. I rapporti di diritto dei coloni sia coi cittadini romani, sia cogli indigeni, sia cogli abitanti delle altre parti del dominio romano, risul¬ tavano pertanto, così nei limiti della loro possibilità come nel modo del loro regolamento, dal carattere nazionale originario della colonia, che, riproducendo un nucleo di popolazione cittadina od alleata, doveva riprodurre anche il modo di essere dei suoi rapporti di diritto. Ma oltre a questa riproduzione del carattere romano o di quello di alleati, che riproduceva nelle colonie e nei rapporti di queste fra loro e con Roma una condizione di diritto già esistente ne) territorio romano, il diritto speciale degli indigeni, e le norme particolari di diritto svi¬ luppatesi nella colonia, ponevano questa, quanto all’applicazione della legge, in una condizione speciale. La coesistenza di coloni e di indi¬ ti) Gellius, Noc.lium Atticaruni, lib. XVI, cap. XIII, ed in fine: “ Colo¬ ni ara m alia neeessitudo est; non eniin veniunt extrinsecus in civitatem, nec suis radieibus nitunlur; sed ex civi tate quasi piopagatae sunl, et jura inslitutaque omnia popu li Romani, non sui arbitri i hobent... coloniae quasi effigìes parvae, simulacraque (populi Romani) esse quaedam videntur (2) V. pag. 162. Roma 181 geni con proprio diritto rendeva necessaria l’applicazione alternativa di due leggi personali nello stesso territorio. Ai rapporti personali fra indigeni e coloni dovevasi applicare la legge propria di quella parte che era principale nel rapporto giuridico; ed alle cose immobili in ogni caso il diritto territoriale; mentre l'applicazione fuori dei ter¬ ritorio del legislatore delle particolarità del diritto coloniale o d’altri diritti locali dovevano regolarsi secondo le norme vigenti in Roma per i diritti particolari romani. A partire da Siila le colonie militari fondate con veterani spesso non italiani non offri reno più come pre¬ valente quel costante rapporto di peregrinità fra indigeni e coloni; ma piuttosto quello fra Roma e l’Italia e tutti gli abitanti indigeni e nuovi della colonia; dalla qual cosa doveva derivare una modificazione anche nei rapporti in ter territori ali di diritto privato. Questi potevano per converso complicarsi quando, ad una colonia molto popolata, veniva assegnata parte del territorio d’un municipio vicino; poiché in tal caso gli abitanti appartenevano alla colonia quanto al regolamento dei loro diritti ed obbligazioni, mentre il ter¬ ritorio quanto ai la giurisdizione continuava ad appartenere al muni¬ cipio cui era staio tolto e che vi mandava un praefectus juri dìcundo. In tal caso si aveva pertanto, anche nei litigi fra coloni, l’applicazione di una legge relativamente personale, fatta da un magistrato istituito da una comunità romana subordinata, diversa da quella cui apparte¬ nevano i coloni litiganti. L’estendersi delia cittadinanza romana, del regime municipale e del diritto uniforme, fece poi a poco a poco scom¬ parire questi conflitti e questi rapporti di diritto semi-internazionale privato, insieme colie subordinate personalità e colle varietà di legge che vi davano occasione e vi porgevano alimento. 65- I mimici pii ne! loro significato originario, quando cioè erano città autonome godenti in Roma del diritto di isopolizia, avevano cer¬ tamente una individualità di vita non raggiunta dai municipii nel significalo posteriore, quando cioè erano comuni costituiti da cittadini romani o da uomini che potevano diventarlo adempiendo a certe condizioni. I primi erano comunità del Lutto autonome; gli altri venivano per effetto di assimilazione in condizione di diritto analoga a quella in cui riducevansi ie colonie per via di separazione. Su questa base il concetto di municipio venne poi allargandosi e modificandosi. S’indicarono come tali anche le città provinciali dotate di jus Lalii; sicché municipio nel linguaggio dell’impero è indicazione generale per tutte le specie di città di costituzione romano-latina, finche al 182 Capitolo quinto tempo di Caracalla Don indicò ormai tulle le ci uà dell’impero in opposizione a Roma (1). Co! l'estendersi del regime municipale venne attenuandosi e spegnendosi l'individualità dei diritti dei m unici pi ì , e varie leggi andarono unificando il loro modo di esistere, ma finché vi perdurò una certa autonomia legislativa ed amministra¬ tiva, tutta una serie d’individualità subordinate persistette coi mu¬ nicipi! nel mondo romano e con essa la possibilità di conflitto di legge fra le norme del diritto municipale e quelle vigenti nelle altre parti dell’impero. La proporzione di questa individualità subordinata variava colle leggi e i privilegi dei municipi i ; era diversa la condizione dei munieipii con pieno da quelli senza pieno diritto di cittadinanza ; i primi erano fino ad un certo punto autonomi; gii altri dipendenti e non era necessaria la loro adesione per potervi applicare le leggi romane. I primi avevano una vera individualità; negli altri anche la giurisdi¬ zione, sottratta del tutto ai magistrali locali, vi era esercitata per dele¬ gazione da un praefectus juri dicundo. E sicecome le città italiche erano state le più privilegiate gli imperatori conferirono a singole città provinciali il jus itulìcum comprendente vari i privilegi di auto¬ nomia, fra i quali la libera costituzione con autorità di propria nomina ed una certa indipendenza amministrativa (2). Fra tutte queste città quelle che avevano fin da principio conservala la loro costituzione municipale poterono conservare anche il proprio diritto locale e darsi le leggi purché non offendessero con queste le leggi romane: le altre, in proporzione coll’autonomia attribuita, poterono sviluppare mag¬ giori o minori particolarità di diritto, cui corrispose una certa giu¬ risdizione indipendente finché l’impero non ebbe ridotto il municipio un puro ed informe organismo amministrativo. Quel l’indi vi dualità di diritto e di giurisdizione trovava la sua espressione in magistrature speciali con nomi diversi che si attene¬ vano nel giudicare alle stesse norme fondamentali di procedura che erano in vigore nella giurisdizione romana. Per effetto di questi pri il¬ ei pi i il magistrato municipale poteva nominare, per lequistioni che cadevano nel l’orbi La della sua giurisdizione, giurati o reco pera tori ; per le cose che eccedevano i limiti delia loro giurisdizione, una com¬ petenza arbitrale poteva essere attribuita loro per accordo delle pani; fi) Karlowa, vo). I, pag. 577-9. (2) Karlowa, voi. I, pag. 297-300 c 579-581 Roma 1 $3 e quando questo mancava doveva ricorrersi fuori del municipio od a Roma od all’altro foro competente (1), Nell’ impero tale competenza dei magistrati municipali venne limitandosi a controversie relative a somme determinate, rimettendo quelle maggiori al pretore, e più lardi ai juridici, praesides e cor- redores (2). L’appello dalle loro decisioni era portato al pretore od al praeses della provincia; ed era toita loro la giurisdizione penale che veniva esercitata dal prefetto della città nelle cento miglia intorno a Roma, e dai correctores nelle parti più lontane. Tale giurisdizione per i delitti di poca importanza verme negli ultimi tempi attribuita ai defensores civilalis; dignitari locali elettivi, ma confermati dal prefetto del pretorio e dall’imperatore, che potevano dirsi, piuttostochè magistrati, censori, perchè secondo la loro istituzione nel tempo di Valenti ni ano I avevano missione di controllare l’azione e di impe¬ dire l'abuso del potere da parte di chi n’era investito. Così, o diret¬ tamente o indirettamente, ia giurisdizione municipale veniva avocan¬ dosi agli ufficiali imperiali a mano a mano che anche l’ individualità del diritto municipale veniva scomparendo. Ma finché quella uniformità non fu raggiunta, anche la vita giu¬ ridica dei municipi i presentò coi caratteri d’individualità, o nuova o sopravvivente all'aulonomia, occasioni di conflitti ed autorità compe¬ tenti a risolverli. I municipi! che non avevano acquistata la cittadinanza romana e che avevano nel campo del commercium il jus civile romano, svol¬ gevano quasi tutta la loro esistenza ed ì loro rapporti con stranieri sulla base del^'tw gentium. Quelli formati nel seno d’una provincia avevano il diritto provinciale integrato dal diritto particolare dei municipio; quelli che avevano la cittadinanza romana avevano il diritto civile integrato dal loro diritto particolare. Ora potevano sor¬ gere rapporti privati fra cittadini di questi diversi municipii fra loro, e fra cittadini d’uno di essi e cittadini romani, o fra cittadini di essi e provinciali, o fra cittadini o provinciali nel loro territorio. In quest’ultimo caso applicavasi il diritto civile o la legge provinciale dei litiganti (3), come nei litigi fra cittadini dello stesso municipio si applicava la loro legge municipale. Il cittadino d’un municipio (1) Karlowa, voi, t, pag. 594, 5. (2) Dione Cassio, lib. LXXVU1. 1329, 14. (3) Kablowa, voi. 1, pag. 297-300. 184 Capitolo quinto domiciliato in un altro v’era seguito dalla sua legge d'origine; se aveva acquistata un’altra cittadinanza, decideva, in caso di collisione, la più antica derivante dalla nascita; se mancava di cittadinanza era retto dalle leggi del suo domicilio ; e nei rapporti obbligatorii la volontà delie parti doveva integrarsi colle consuetudini locali del luogo dove era sorto il rapporto giuridico (1). Nei rapporti famigliari e nei rap¬ porti economici fra cittadini d’un municipio e quei li d’un altro o d’una provincia od altre parti del dominio romano valevano poi per risolvere i conflitti quelle norme die abbiamo accennato parlando dell’applicazione delle leggi in Roma e che trovansì meglio sviluppate nel diritto provinciale. 66. — Nelle provinole l’autonomia era nulla quanto al suo titolo e maggiore che non nei le colonie e nei municipi i quanto alla loro con¬ dizione di fatto .2;. Il territorio provinciale ha perduto col l'assogget¬ tamento qualunque carattere di Stato; i suoi abitanti sono diventati sudditi del popolo romano; ed una legge romana regola la loro esi¬ stenza ed i loro rapporti. Ma poiché Roma, che avrebbe potuto tras¬ portare nelle provincie il proprio diritto od imporvi un diritto nuovo del Lutto diverso da quello che aveva trovato in vigore, da principio in tutto od in partese ne astenne (8)., le provincie, e specialmente quelle orientali, conservarono sotto il suo dominio, per diverso periodo di tempo, un caratteredi individualità giuridica. Il diritto provinciale per¬ tanto, messo in vigore dalia potestà dei dominatori, era un diritto par¬ ticolare romano quanto alla sua efficacia d’ impero, ma quanto al suo contenuto conservò in molti casi quei tanto dei diritti antecedenti che bastava a conservare in molti asserviti, dal punto di vista de! diritto privato, tràCcie di quella individualità che nei rapporti del diritto pub¬ blico avevano completamente perduto. Tale contenuto particolare era pur destinato a scomparire sia cedendo ai diritto romano, sia fonden¬ dosi con quello in un tutto omogeneo 4); ed a ciò contribuiva il carattere di paese soggetto che aveva la provincia ed il potere che vi possedeva il governatore. Gli atti d’impenum connessi colla giurisdi¬ zione non potevano emanare che da lui ; e ciò gii diede modo (in da principio d'applicare nelle provincie non solo le norme cardinali del diritto processuale romano, ma anche certe norme di diritto mate- (1) Mayes, voi. il, pag, 77-8. (2) V. pag. 162-4. (3) Cic., In Veri-., Act, il, lib. li, cap. 13 e 37. (4) V. pag. 163, Roma 185 riaie (1). Lincivi dualità della provincia e del diritto provinciale fu dunque, quanto al titolo, del lutto su bord inala a quella romana, e. quanto al modo, transitoria; ma pure ne uscì, specialmente in Oriente, una serie di diritti di indole nazionale o composita, e di sufficiente durata, per conferire un carattere di varietà all’esistenza giuridica delle provinole e per svilupparvi, quanto all’applicazione della legge in rapporto col territorio, un sistema che non doveva restare senza influenza sullo stesso diritto romano. La provincia aveva un ordinamento giudiziario speciale, ma non si può dire che avesse di regola un'autonomia giurisdizionale; sicché mentre per il carattere dei suo diritto si allontanava originariamente dalia compagine romana più che gli altri paesi dipendenti da Roma, rispetto alla giurisdizione era in maggior dipendenza non solo delle città I i bere» ma degli stessi municipi i e delle colonie. La giurisdi¬ zioneesercitata nella provincia dal supremo rappresentante de! potere dì Roma o dai suoi delegali, vi aveva carattere esclusivamente romano (2). Il governatore riuniva in sé, insieme col Pati tori là mili¬ tare, quelli attributi civili che spettavano ai consoli nei primi tempi della repubblica, fra i quali precipua era la giurisdizione. Esso la esercitava tenendo i propri! conventus nelle diverse città della pro¬ vincia o fatui dovi si rappresentare dai suoi delegati le cui sentenze erano in tal caso suscettibili di appello presso di lui. In tal caso il magistrato seguiva le norme della procedura romana; istituiva cioè il giudizio e, come il pretore, rimetteva le parti davanti ai giudici. Nella scelta di questi sentivasi l'influenza dell’individualità subor¬ dinata della provincia e dei diritto privato mantenutovi in vigore. La legge Rupiiia stabiliva, per esempio, che nei processi d’uri sici¬ liano contro nitri siciliani i! tribunale dovesse formarsi di concitta¬ dini delle parti; e che nei processi fra un romano ed un siciliano il giudice dovesse scegliersi nella nazione dei convenuto. In tali casi era tenuto conto della nazionalità delle parti; ma non si può dire che esistesse una vera autonomia giurisdizionale, perchè anche quando i! giudice scelto era peregrino, il magistrato che lo aveva istituito e dal quale dipendeva Tappi icazione della legge ed il carattere nazionale del fòro era romano. In tali casi e nelle controversie di romani con pro¬ fi) Kari.owa, voi. I, pag. 329, 330. (2) Cìg. , Ad Altie., lib, VI., ep. 1, § 15: “ Dìxi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodatura ra ; itaque curo et satisfacio adhuc omnibus „. 186 Capilo! o quinto vinciali e di romani fra loro, la definizione dei litigio era affi¬ dala dal magistrato ai recupera tori (1J. Piuttoslochè esprimersi così, sarebbe però più esatto il dire che i giudici di tali controversie pro¬ vinciali avevano nome di recuperatoci. Nessuna identità infatti vi si può trovare coi recuperatoci romani originari i istituiti in virtù d'un trattato e giudicanti fra cittadini di Stati autonomi; ma piuttosto essi appariscono analoghi a quei ricuperatori che continuavano a giu¬ dicare an&he in Roma le controversie fra romani e provinciali. Ed anche nel numero variavano da uno a tre ed a cinque e perfino a venti , restando però sempre lecito ai romani di sottoporre anche nella provìncia la controversia ad un solo giudice. La scelta dei recu- peratori non spettava alle parli, nè unilateralmente nò d'accordo, col completamento del tribunale da parte del l'autorità 3) ; sola facoltà che loro spettava era la ricusazione dei giudici designati. Questi, che ricordavano i recuperatori romani soltanto di nome, s’allontanavano poi anche nella rapidità della procedura dal processo recupe ra torio romano, ammettendo, a differenza di questo, un termine di trenta giorni (4) e conservando di quel processo soltanto la maggior latitu¬ dine d’arbitrio concessa al giudice. Questa organizzazione giudiziaria speciale, che pur costituiva una garanzia per i provinciali, venne a poco a poco scomparendo, in parie per l’aumentare delle controversie che, anche nelle pro¬ vi nei e, dovevano decidersi extra ordinem (5;, in parte per effetto de! progressivo romanizzarsi delle provincie e dell’uniformità de! loro diritto (6), Ed anche lìnchè è durata non ebbe che del tutto eccezionalmente e parzialmente il carattere d’una vera autonomia giurisdizionale, (aie era il caso della Sicilia nella quale si manten¬ nero in vigore quelle norme di competenza che prima risultavano da trattati internazionali (7). Nei processi fra siciliani cittadini della stessa città, il domi cenare $ui$ legibus (8), ed il ad leges suas (1) Selu pag. 380-390. (2) Sell, pag. 185 e 377, 8. (3) Sell, pag. 176-180. i4) Cic.. In Verr., Il, 15. (5) Tacito, Ann., lib. XIII, cap. XXVIU-XXXi. (6j Mosimsen. Le provincie romane. Trad, De Ruggero. Roma, Pasci ua- lucci 1887, pag, 37, 07-74, 83*5. ( /) Cuc., In f err Act, 11, lib. Ili, cap. 6: * Siciliae eivitates sic m arnici- tiara fidemque recepiinus. ut eoclera jure essent, quo fuissent; eadem con¬ ci iti on e pop ulo romano parerenl, qua suis antea paruissent . (8) Cic.t m Verr., Act. II, lib. Ili, cap. 13. Roma 187 rejìcere (1), indicavano secondo il Karlowa (2) una vera giurisdizione locale (3), tarilo più che nei processi misti rispetto ai quali questa senza dubbio non esisteva, era disposto « ut de eos praetor judices sor- tiatur » 4). Analoga, quantunque meno privilegiata, era per i li ligi fra indigeni della stessa città, la condizione della Cilicia al tempo del¬ l’amministrazione di Cicerone (5) quando quei processi erano istituiti, sotto certe condizioni ed entro certi lìmiti, da magistrati indigeni prima d’essere affidati per la definizione a giudici del paese. L’autonomia giurisdizionale era dunque nell’ordinamento delie provinole del lutto eccezionale e limitala, dove pur esisteva, ai processi fra concitiadirti, dei quali pure il governatore poteva avocare a sé la decisione extra ordinerà. Carattere speciale del governo delle provincie fu piuttosto un’organizzazione giudiziaria speciale che, mantenendo intatta nel primo stadio della procedura la giurisdizione romana, col legava nel secondo stadio la competenza del giudice colla nazionalità deile parti e, in caso di nazionalità diversa, con quella del convenuto (6), e dava al provinciale il privilegio di non poter essere evocato fuori del proprio fóro (7). 67- — La provincia così organizzala prestavasi mirabilmente allo sviluppo d’un sistema di diritto internazionale privalo. Nei suo ter¬ ritorio convivevano insieme cogli indigeni (i quali pure non erano soggetti tutti alla stessa legge civile} cittadini romani e cittadini d’altri paesi dipendenti da Róma; a ciascuna di queste classi della popola¬ zione la legge provinciale garantiva l’uso del proprio diritto (8), ed il ricorso a giudici diversi quantunque subordinati allo stesso magi- fi) Ctc., In Verr., Act. Il, !ìb. II. cap. 37. (2) Voi. I. pag. 328, 9. (3) Cic., Pro Fiacco, cap, 20. (4) Gic., In Veri -., Act. 11, lib. li, cap. 13. (5) Ciò., Ad Alt., 0, 1, 15; 6, 2, 4: “ Graeei vero esultarli quod peregrini judicibus utantur (6) Cic., In Verr., Act, II, lib. II, cap. 13: “ Siculi hoc jure sunt ut, quod ci vis cum cive agat, domi cerlet suis ìegibus... Quod civis Romanus a Siculo petit, Si cu! us judex dàtur; quod Siculus a cive Romano, civis Romanus datur „ e Gin., Ad Atticum, lib. VI, ep. 1, 15: “ ... libertatem censent Graeei dalani, ut Graeei inter se disceptent suis Ìegibus.,. Graeei vero exultant quod peregrini judicibus utuntur „. (7) Già, In Verrem, Act. il, lib. Il, cap. 13-17 e De Saint £ Groix, loc. cit., pag. 141. (8) Ascanius su Giu., Iti Verr., Act. Il, lib. 11, cap. 13, ap. Spanheim, Orbis romanus. Ediz. cit., pag. 192: * Etenim apud veteres non Romano dumlaxat jure, sed et suae cujusque civitatis Ìegibus agebalur ,. i 88 Capitolo quinto strato. La provincia rappresentava dunque una coesistenza, dal punto di vista dei diritto privato, internazionale; e nei rapporti fra provinciali e non provinciali e fra questi ultimi nel territorio, e fra i primi fuori dei territorio, le varie leggi singolarmente ammesse nella provincia dovevano trovarsi in conflitto, che la magistratura doveva risolvere coll’applicazione d’unadi quelle ad esclusione delle altre. Quelle varie leggi potevano prestarsi al conflitto per effetto del loro disforme con¬ tenuto materiale, sia nel definire la configurazione giuridica d’un rapporto, sia nel determinare le qualità della persona, sia nel disci¬ plinare diversamente i medesimi rapporti giuridici; potevano poi trovarsi concretamente in conflitto perciò che il diritto provinciale non avendo riprodotto in sè il carattere esclusivamente nazionale de! jus civile romanorum, ma piuttosto avendo combinato col con cello personale quello territoriale jus yentium, più facilmente poteva trovarsi in collisione con altre norme di diversi diritti nella pretesa di regolare il medesimo rapporto giuridico. Questo con ili ito era risolto in favore dell’applicazione personale della legge del tutto eccezionalmente nei soli casi in cui tratta vasi dello stato della persona in sè, e delle qualità personali indicatrici della tutela e della cura jjl). In tal guisa era risolto nelle provincie un conflitto positivo, perchè nell’interno dell’impero non si sarebbe potuto concepire nè per il cittadino nè per gii stessi provinciali una legge puramente personale destituita d’ogni efficacia fuori del terri¬ torio del legislatore; sicché volendo applicare anche a quei rapporti d’indole puramente personale la norma di diritto territoriale, questa si sarebbe trovata in conflitto colla norma corrispondente del diritto personale tendente per quei rapporti ad una efficacia estraterrìtoriale. ]Hei rapporti puramente personali dei provinciali a Rotila quel cri¬ terio di personalità valeva poi ad impedire, in quanto tali rapporti si connettessero col diritto civile, un conflitto negativo che sarebbe stato in caso diverso reso inevitabile dalla impossibilità di estendere il jus civile al peregrino, àia nei rapporti, anche in quelli di famiglia, che hanno pur carattere più assolti tamen te personale, la risoluzione del conflitto era più complessa perchè non era necessario soltanto di decidere la prevalenza fra la legge personale e quella territoriale, ma di determinare fra le due leggi personali dei partecipanti al rapporto giuridico quale dovesse prevalere. In questi rapporti ramigliari d'ogni fi) VotGx. voi. IV®, pag. 310, 324 e voi. Il, pag. 522, 3. Roma 189 specie ed in quelli successori i si considerava, come ho già accennalo (1), quale persona risultasse nel rapporto giuridico come principale e rego¬ latrice, ed alla legge di quella si ascriveva il regolamento di tutto il rapporto. La persona del marito, del testatore o del padre, nei ma¬ trimonio, nella successione o nella famiglia, ritenevasi determinante; le altre determinale; e la legge personale della prima, norma rego¬ latrice. Così avveniva che l’adozione d’un non provinciale fatta da un provinciale fosse regolata dal diritto di quest’ultimo, e così era de! matrimonio d’nn provinciale con una non provinciale. Anche nel matrimonio d’un cittadino romano con una provinciale quel sistema evitava i conflitti, perchè attribuendone il regolamento alla legge personale del marito, riconosceva anticipatamente anche il divieto che, nella mancanza del connubio, impediva quel matrimonio e con¬ sentiva l'unione soltanto senza la pienezza di effetti che sarebbe derivata dal matrimonio provinciale. Ma se nel regolare le qualità della persona in sé ed 1 rapporti successorii e di famiglia, era determinante la legge personale, la perti¬ nenza della persona alla provincia non era necessaria negli altri rap¬ porti non intimamente personali perchè si applicasse il diritto pro¬ vinciale. Quando si trattava di cose immobili il diritto territoriale prevaleva anche in confronto di persone che non si fossero trovate nel territorio (2). Nelle obbligazioni si ricorreva, così per la determina¬ zione dei fòro come per quella della legge prevalente, al luogo dove l'obbligato n e era sòrta 3), direttamente o per interposta persona (4) ; la competenza romana poteva però per tal motivo essere declinata in modo assoluto dal convenuto straniero quando il contralto che aveva dato origine a! litigio non fosse stato fatto fuori della sua provincia (5). Al luogo della esecuzione si ricorreva in modo assoluto soltanto quando era stato determinato dalle parti così da valere come sede dell’obbligazione (6) ed in modo alternativo negli altri (ì) V. pag. 1 7S, 9. (2) Voigt, voi. IV3, pag. 310 e voi. li, pag. 522-5. (3) Ulpian., L. 19 big.. De jndiciis, 5, 1, § 3, 4i * Apud Labeonem quae- ritur, si homo provinciali servimi instilorem, vendendarum mercium grafia Romae habeat, quod butti eo servo contractum est ita habendum atque si cum domino contractum sit: quare ibi se debebit defendere Papi*., L. 45 Dig,, De judiciis, 5, 1. Caso della figlia provinciale la cui madre prese denaro a prestito a Roma e che qui deve difendersi. (4) Pernice, M. Aniistius Labeo. Ediz. cit., voi. I, pag. 58. (5) Dig., lib. V, lit. I, 3, § 5. (6) Voigt, voi. IV2, pag. 302-5. 190 Capì Loie quinto casi (1). La constatazione della competenza era poi abbandonata al- l 'arbitrio de) magistrato romano. Citate davanti a questo, le parti dovevano presentarsi, e far valere dinanzi a lui le loro obbiezioni relative sia al faro competente die alla legge da applicare (8). Cd al magistrato spettava la decisione del conflitto sia scegliendo la norma particolare di diritto applicabile, sia rafferma ndo o declinando la propria competenza. Applicando tali prì nei pii » il conflitto era eliminato quando trai- tavasi di contratti fra romani e peregrini stipulati nella provincia, poiché in tal caso combinava il criterio d’applicazione del diritto pro¬ vinciale con quello dello stesso diritto romano nei rapporti coi diritti particolari dei paesi subordinati. Quando invece il contralto fra romani e provinciali seguiva in Roma il conflitto elìmtnavasi attri¬ buendo al diritto provinciale un impero più vasto di quello che risul¬ tava dalla sua stessa dottrina circa l'applicazione della legge. Il diritto provinciale avrebbe altri bui Lo il regolamento ai diritto civile romano; questo non poteva estendersi ai rapporti fra cittadini e peregrini ed estranei al jus gentium; e perciò se ne attribuiva il regolamento anche in lìoma al diritto provinciale assegnando a questo una com¬ petenza maggiore di quella attribuitagli dalla dottrina prevalente nella provincia. Il conflitto verificava# completamente fra i due diritti rispetto alle obbligazioni quando queste eransi formate fra provinciali a Roma o fra romani nella provincia; nel primo caso il conflitto era negativo perchè entrambi i diritti declinavano la competenza a rego¬ lare l’obbligazione ; e nel secondo caso positivo in quanto entrambi i diritti pretendevano la competenza di regolarla. Ma la risoluzione scaturiva nel primo dall estensione data in Roma all’applicazione del diritto provinciale, e nel secondo da! la prevalenza dell’autorità romana che nelle provincie era suprema regolatrice d'ogni questione relativa alla giurisdizione ed al fòro. In tal guisa nell amministrazione delle provincie abbandonavasi fi) Ulp., I. c.; §4: * Ilìud sciendum est, eum, qui ita fuit obligatus ut in Italia, salverei, si in provìncia habuit domici! inni* utrubique posse conveniri, et hic, et ibi : et ita et Juliano ed mullis aids vìdetur (2) L, 2 Dig. De judiem, l,j§6 e L. 5 Dig.t De judiciiSj 5, 1, 5 : u Si quii ex aliena jurisdictione ad Fraetorem vocelur, debet venire ut etPomponius et Vìndius scripserunt Praetoris est enim aestìmare, an sua sii jùmÉctio, vocati autem non eoniemnere auctoritatem Praetons; nam et legati cete* nque qui revocarci domain jus haberet, in ea sunt causa ut in jus vocati veniant privilegia sua allegatimi Roma 191 il sistema della nazionalità del di ri ilo privato senza ricorrere del tutto alla sua territorialità e sviluppa vansi i cri ieri i d’applicazione della legge in un sistema misto che, non per i rapporti reciproci dei paesi Ira i quali vigeva, ma per il suo modo di essere e per i concetti che lo ispi¬ ravano, può dirsi un vero sistema di diritto internazionale privato. In quello consideravamo ad un tempo la situazione delie cose, ia perti¬ nenza delle persone e le origini dei rapporti, ed a tutti questi cri ieri i parli lame nte ri cor re vasi per determinare il nesso fra la norma di diritto e la persona. Nello sviluppo di questo sistema che, come ho detto fi), feee sentire la sua influenza anche ai di là delia vita pro¬ vinciale e divenne parte integrante deila dottrina giuridica romana, si possono distinguere due fattori storici: Roma e l'ellenismo. La prima per intimo sviluppo di concetti propri i abbandonò il criterio della nazionalità del diritto, cioè della riserva de! proprio diritto ai soli nazionali, ed adottò coleus gentium il sistema delia territorialità; il secondo sviluppò quei pri nei pi i fondamentali di diritto internazio¬ nale privato durante ia sua espansione in Oriente, e lì trasfuse colle prosi nei 6 orientali nel patrimonio giuridico romano. 68- — Gli stessi principi! vigevano circa l’applicazione della legge nelle Uberete civilates di coltura ellenica; in quelle, cioè che più lun¬ gamente conservarono un diritto di carattere particolare, e che dalla storia antecedente dei paesi cui avevano appartenuto avevano attinto un sistema d'applicazione territoriale della legge, che le condizioni del commercio consigliavano loro di conservare. Il caso delie città libere e federate si distingue però per due rispetti da quello delle provincie. In ordine di tempo il sistema misto d'applicazione della legge prece¬ dette in quelle la sua adozione nelle ai tre parti dell'impero; vi si ricol¬ lega alla loro antecedente pertinenza ad una famiglia di Stati autonomi, e sì presenta come frutto d’nno sviluppo spontaneo. Dal punto di vista poi del carattere giuridico del sistema adottato, questo, soltanto nei caso del le città libere, poteva dirsi propriamente un sistema di rapporti internazionali. Fosse infatti quella libertà originaria, e dipendente da un foedus il rapporto fra Roma e quelle città; o fosse derivativa la loro autonomia e risultante daila restituzione della libertà fatta da Roma ad una città inetta a resisterle, questa, conservato in un caso e riacqui¬ stato nell’altro, presentava pur sempre il carattere di sovranità (2). (1) V. pag. 178, 9, 189. (2) V. ap. Cic. in Verrem, Ad., il, lib. II, cap. 37 eiib, III, cap. 6, le varie forme di soggezione delle città libere e provinciali specialmente nella Sicilia. \s- far tìT; TT^atfiv £K%Tip:a« Roma 195 originario della vocazione romana (1), nè uno sviluppo spontaneo della coscienza giuridica di Roma. Aneh’esso, come la fede clie fece la potenza moderna di Roma, le era venuto dal l'Oriente. Essa ebbe però il merito d’adattarlo, d’assi mi larlo, di ridurlo a sistema corri pene¬ trandolo col suo diritto; di diffonderlo nell'antichità mediante la pre¬ ponderanza politica e di tramandarlo ai posteri suffragato dal prestigio della sua scienza giuridica. 69. — Roma cosi aveva attraversato d’uno in uno tutti gli stadi i di sviluppo dei diritto internazionale privato; stadi i dei quali restano pur traccie anche nell'ordinamento degli Stati moderni. L’antico con¬ cetto della nazionalità esclusiva del diritto, continuò, e continuerà in ogni Stato bene ordinato ad ispirare l’esclusione dello straniero dall’esercizio dei diritti politici ; e continuò lungamente ad ispirare in certi paesi quella distinzione fra istituti di diritto civile ed istituti di diritto delle genti che fece apparire giustificato ai diritto moderno francese la esclusione deilo straniero dalla tutela di nazionali e dal¬ l'ipoteca legale, e l'incompetenza del magistrato nazionale a giudicare in questioni di stato fra stranieri. Della territorialità della legge, prevalente quando si rinunciò al concetto della sua nazionalità esclu¬ siva, sopravvive ai nostri giorni quanto è reclamato dalle ragioni del diritto pubblico in alcuni Stati, e quanto si connette colla cosa situata o l’atto compiuto nel territorio in molti altri, secondo le norme del diritto romano. Col concetto del jtis gentium che si collega nell’an¬ tichità alle leggi dei discendenti di Noè degli Ebrei, ed alle pmm «vSawmov della coscienza greca ed ai "oXivixòv Sòmcov ougixóv di Aristotile fi) si collegano i tentativi moderni, in piccola parte riu¬ sciti, di diritto uniforme. Finalmente sulla base dei sistema misto adottato per l’applicazione territoriale della legge dagli Siati ellenisti e da Roma, si muovono ancora i sistemi positivi e teoretici di diritto internazionale privato. In questo la complessità dei rapporti esige un ordinamento com¬ plesso, ispiralo a diversi concetti e ad una accurata stima di molte¬ plici ragioni e di limiti; e lo sviluppo greco-romano dimostra che un tale ordinamento non è scompagnarle da uno stato di coltura pro¬ fi) Ma VER, op. cit., voi. 1, pag. 100. (2) àristqt.. Et, Nic., lìb. V, cap. X (VII), § 1 {11346, 18): TòD — sJ.ìtixsù fflTfflfflf w O’jui 'avi 7) Muratori, Dissertazioni, voi. cit., Disserta® XXII, pag. 328, 9. ^1LSavìG?Y >Storia> edjZl v<>1 * 3 4 5- L §§ 33, 36, 44, 120, 1, pag. 93, 97, 1 12, 265-27 1 e voi. II, g 77, pag. 136, 7. ’ * BtemóHti e fattori del diritto jpnerrmiotmle privato nel medio evo 205 unito il regno longobardo con quello franco, il primo servi di stru¬ mento precipuo alla conoscenza nel secondo del diritto giustinianeo |1). Il sistema della personalità delle leggi fu accolto e sviluppato molto più completamente fra i Franchi che, a differenza dai Longo¬ bardi e più ancora completamente dei Visigoti di Spagna, univano sotto uno stesso dominio più popoli con particolari diritti nazionali. È contestato che quel sistema esistesse fin da principio nel diritto salico, ma nella legge dei Hipuarii è adottato in termini tali relati¬ vamente a tutte le schiatte abitanti lo stesso paese, da confermar l’opinione che l'origine della personalità delle leggi sia stata l’appli¬ cazione della legge nazionale fatta da principio agli stranieri abitanti nel territorio. Da principio leggi diverse da quella Ripuaria si applica¬ vano, nei senso moderno della personalità, agli stranieri che venivano od agivano nel territorio di quella gente. Più tardi, diventala mista la popolazione dello stesso dominio, si perpetuò l’impero di quella norma dandole più largo significato, ed applicandola alle diverse razze sta¬ bilite nel paese, si arrivò ai concetto medioevale delle leggi perso¬ nali (2). Con questa estensione può dirsi che il sistema della persona¬ lità sia sopra! ntto prò pi' io dei franchi ; ne! diritto franco si a (fermò infatti con pienezza di effetti, e da quello lo imitarono le leggi degii altri popoli, d’un lato assumendo presso i Longobardi proporzioni assai maggiori di quelle che Rotaci aveva consentite, dall’altra esten¬ dendosi successivamente all’est ed al nord, più ancora che per l’esempio, per il dominio dei Carolingi (3). Si può dunque ri te nére, considerando le traode delle sue origini, e i gradi idi versi del suo sviluppo presso i vari ì popoli, che quel sistema siasi sviluppato per elfetto di peculiari circostanze mercè la modifica- fi) EicmiORN, voi. 1, pagina 611, 2 e n, d. Cfr, Savtsnv, ediz, eit,, voi, I, parte II, capo XIV, §§ 77, 78. (2) Lex li ipu ari or uni, ti t. 31, De /tornine ingenuo representando, 3: “ Hoc autem costituimus ut infra paguro Ripuarium, tam Franci, Burgimdiones, Alamanni, seu de qua'cumque natione commoratus fuerit, in juriicio inter- pellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic respondeat. 4: Quod si damnatus fuerit, secundum legem propri am, non secundum Ri p cariarli danni uni sustineat (3) Questa condizione di cose era rappresentata forse con qualche esa¬ gerazione da Agobardo vescovo di Lione quando diceva: “ ... tanta di ver* sitas legum, quanta non solimi in singulis regionibus aut civitatibus sed edam in multis clomibus habetur. Nani plerumque contingit ut sìmul eant aut sedeant quinque homines et nullus eomm communem legem cum altero habeat ». V. Monum. Germ, Hist., Leges, voi. Ili, pag. 504. 206 Capiioio sesw zione d'uno stato di diritto internazionale analogo a quello vigente presso i popoli dell’antichità e non del tutto dissimile da quello domi¬ nante pressoi popoli moderni. Da principio lo. straniero propriamente detto vìveva, o poteva ottenere la facoltà di vivere, secondo il diritto proprio, e tale concessione restava pertanto nel campo dei rapporti internazionali. Più tardi, seguirono le molte trasmigrazioni, i frequenti mutamenti di dominio, il contatto fra genti diverse e diverse civiltà nel medesimo territorio, e la molteplice mescolanza delle varie popo¬ lazioni. Allora se i popoli dominatori erano o abbastanza omogenei, o molto preponderanti di forze, o non molto inferiori di coltura a! popolo dominato, essi non modificarono nelle nuove sedi il sistema praticalo nelle sedi antiche, anzi cercarono di procedere o rapida¬ mente come gli Ostrogoti ed i Visigoti, o lentamente come i Longo¬ bardi, alla fusione, sia di tutti gli elementi non romani, sia di tutti i sudditi senza distinzione, in un popolo solo con comunanza di diritto privato. Quando invece o la varia composizione del popolo conqui¬ statore, o la coltura superiore dì quello dominato, dimostravano fin da principio, come presso i Franchi, oppure la tenacia delle peculiarità nazionali successivamente dimostrava come altrove, la difficoltà di fondere in uno quei vari i popoli che pur abitavano il medesimo Stato, allora, giustificalo dalla necessità, si affacciava alla mente il pensiero di riconoscere colla legge la condizione effettiva di separazione che esisteva fra quei vari i elementi, lasciandoli reggersi rispettivamente secondo il proprio diritto nazionale originario. Fra i Franchi, per una serie complessa di ragioni, si manifestò più completa che altrove tale condizione di cose; e perciò essi furono più pronti ad accogliere e più larghi nello sviluppare il sistema delle leggi personali (ij. Rispetto al quale, che non fu fenomeno nè esclusivamente germanico, nè esclusivamente medievale, sarebbe fuor di luogo par¬ lare di germe elaboratosi nelle sei ve tedesche e di genio de! gerrna- nesimo. Tale generalità è smentita dal fatto che taluni popoli, pur d’origine germanica, non accolsero quel sistema, che altri l'adottarono fi) Secondo il Brunner, Op. cit., pag. 200, 1 e 275-7, soltanto il diritto ebraico ed i diritti slavi non hanno conseguita la condizione di leggi com¬ pletamente riconosciute da) punto di vista del sistema della personalità. Quanto al primo, egli dice, tratta vasi di diritti tollerati cui la magistratura non era obbligata di uniformarsi. Ma se ciò è vero quanto al fondamento giuridico ed alla stabilità di applicazione de) diritto personale, è vero altresì che nella pratica quella applicazione avveniva per gli Ebrei come per gli altri elementi delia popolazione. Elementi e fattoci del diritto in Leni azionale privato ne! medio evo 207 soltanto nei rapporti coi Romani e che mentre presso popoli di coltura romana era prevalso in senso analogo, nel diritto provinciale romano, un sistema di diritti personali e non prevalse mai negli stessi rapporti di diritto internazionale privato propriamente detto il sistema della territorialità, questo trovò fino ai nostri tempi, appunto presso popoli di ceppo germanico, il piti saldo dei suoi baluardi. Minimo iteli 'ordina¬ mento civile d’aiaini popoli; variamente esteso presso altri ; completo sopratutto in dominii vasti e complessi come quello dei Carolingi, il sistema della personalità delle leggi ebbe un’origine più intima e generale in una condizione storica che poteva riprodursi altrove ed infatti si riprodusse; l’unione politica di più popoli del tutto diversi per razza, per tradizioni e per coltura, che, tratti dalle vicende della migrazione e della conquista a convivere nel medesimo territorio, pure trovavano, nella persistente sopravvivenza delia rispettiva indivi¬ dualità civile, un ostacolo lungamente non superabile ad ogni tentativo di fusione in un popolo solo. 74. — Comunque fosse adottato il sistema della personalità, la sua applicazione diretta più o meno completa ne era limitala agli uomini i i beri. Ai non liberi quel principio non poteva applicarsi che mediatamente, estendendosi a loro il diritto dei dominatori dei quali rilenevasi come un riflesso la loro individualità giuridica. Fu questa necessaria estensione de! diritto del popolo dominante agli abitanti privi della libertà, che indusse taluno ad esagerare la condizione d'asservimenlo di quei popoli presso i quali non veniva applicato completamente, in favore della gente politicamente soggetta, il prin¬ cipio della personalità delle leggi. Ritenendosi infatti che questo rap¬ presentasse l’ordinamento normale dei rapporti fra liberi in tutti gli Stali barbarici, se ne induceva che dovunque ad una parte della popolazione quel principio completamente non si applicasse, dovessero ritenersi quegli abitanti in una condizione di servitù civile che avesse accompagnato o seguito i 'asservimento politico (1). Tale era, secondo il Troya, la condizione dei liberi indigeni nelle provìncie italiane conquistate dai Longobardi. Ma nè dai rapporti giuridici dei Romani sotto il dominio longobardo era cosi completamente esclusa la legge personale; nè questa era parte cosi inseparabile, nei dominii barbarici, dall’amministrazione delia giustizia fra liberi, da doversi ritenere che, (1) Trova, Storia d'Italia del medio evo, voi. I, parte V, Napoli, Stam¬ peria Reale, 1S4-1 ; Discorso della condizione dei Romani vinti dai Longo¬ bardi, § XLIIf, pag. LX e seguenti. 208 C apì io) o spsto dovè quel l'applicazione non fosse garantita, mancasse anche la garanzia completa della libertà personale. La schiavitù continuava bensì a sussistere in quelle società me¬ dioevali, alimentandosi a lonlì analoghe a quelle della servitù antica. Sua giustificazione più normale era pur sempre il contrasto della nazionalità del servo con quella del padrone; e sua fonte precipua era la prigionia di guerra che fin dopo ì! mille fu, anche nei rapporti fra nazioni cristiane, una causa incontrastala di schiavitù (i). Non mancavano di questa altre cause cornei debiti e special mefite quelli di giuoco, e la vendita della propria libertà; ma ìa prigionia di guerra ne era non solo la causa più continua e costarne, ma anche quella la cui legittimità durò più lungamente incontestala (2); sicché anche nel medio evo apparisce la verità di quel principio cui ho accennato a proposito dell'antichità (3), che cioè la prima e creativa causa della schiavitù è l’estraneità, e die quella si collega a questa come una sintetica conseguenza del misconoscimento dei diritti dello straniero, Quanto alla condizione degli schiavi non mancarono leggi che tentassero di migliorarla ; ne sono esempi il divieto delia tratta di schiavi cristiani fatta da re Canuto, e le norme della ChievSa sovente ispirate a tale riguardo al sentimento della giustizia e della pietà, Ma l ‘efficacia di queste influenze fu assai lenta a manifestarsi, E quando si pensa che, nel caso di matrimoni! fra schiavi e I i ber i> Giustiniano aveva riconosciuta la libertà della prole(4), me n tre secondo al cune leggi medioevali la condizione servile d’uno dei genitori comunieavasi, oltreché ai figli, anche all'altro coniuge, sì comprende quanto regresso sì fosse manifestato nelle leggi e nella coscienza dei popoli d’occidente, h tanto maggiore appare tale regresso quando si pensi che i servi rap¬ presentavano Tul timo gradino d'ima scala discendente d'uomini dipen¬ denti, in quelle società medioevali nel cui seno l'uomo perfettamente libero ed arbitro di sè era un'eccezione. Data la completa mancanza d’un.a individualità giuridica nei servi, era naturale che il principio della personalità non potesse manife¬ starsi in loro dal momento della liberazione se non che applicando loro o la legge del popolo dominante nel paese dov* erano stati liberati (5}» (1) Pèrule, Storia , voL ili, pag. 55 e seguenti, (2) Brunner, Storia ciL, voi 1, pag. '231, m V. pag, 4Q-1S 72, 74, 118,119, 121. (4) L, 5 Dig,, Destata kominum, 1, 5, 2 e L, 19 ibiti. (5) Eichhqfln\ l a, voi. 1, pag. B, 7. Elementi e fatte ri del diritto internazionale privato nel medio evo 209 oppure quella del padrone che li aveva emancipali (1) o della razza o dèli’ istituto secondo' le forme proprie dei quali erano stati eman¬ cipati (2). Così ad una categoria abbastanza numerosa di uomini, per effetto dell’annullamento della loro personalità giuridica ch’era stato operaio dalla schiavitù, era attribuita come personale dal diritto positivo, una legge che non era personale secondo le ragioni della razza e della discendenza. Liberti di origine straniera ricevevano così l’uso de) diritto salico, ed erano fra quelli che quantunque non fossero franchi di stirpe pur vivevano secondo la legge propria dì questi: e liberti di varia orìgine venivano suddivisi altrove a! momento della liberazione fra le varie categorie della popolazione libera (3). Èd in tal guisa ìil termine della schiavitù vediamo operare come alla sua origine un concetto comune al medio evo ed a! l’antichità. Come in entrambi i periodi storici la estraneità da principio la giustifica, e la guerra sopratn ito la alimenta, così l’emancipazione apparisce in entrambi come una forma indiretta e dissimulata di naturalizzazione, mercè delia piale anche i popoli più chiusi in se stessi aprono una breccia all’ingresso ed alla mescolanza di elementi stranieri. 75. — Ma è nella famiglia, nelle norme che presiedono alla sua formazione e al suo governo, diesi manifesta ad un tempo il movi¬ mento di ripulsione o di attrazione fra le due razze conviventi nello stesso paese, ed il fattore precipuo della ioro fusione. A questa si opponeva, nei rapporti coi barbari novellamente trapiantati nel terri¬ torio, l'impero d’occidente durante l’ultimo periodo del la sua esistenza. Quei nuovi venuti continuavano a ritenersi peregrini anche dopo trapiantati stabilmente nell’impero; e, senza distinguere l’una dal¬ l’altra specie di unione coniugale, gli imperatori Valenti niano e Valente furono indotti dallo spirilo di conservazione della decadente società romana a proibire nel 365 ogni maniera di unione fra quei barbari e i provinciali (41 . Però prima ancora che l’impero d’occidente (1) Muratori, Disserta#. , XXII, pag, 3 li. V. regole di Polari sulla mano¬ missione. Hotharis Leges, 225, 226 e 229: “ Omnes liberti qui a dominis suis Langobardis libertalem meruerunt. legibus dominorum suorura vivere debeant: secimdum qualiter a suis dominis propri» concessum l'uerit (2) Brumer, voi, eli., pag. 268, 9 e n. 19. (3) Eichhorn, 1. c., pag. 267 e nota ». (4) Leg. Do nuptiis Gentili uni, Cod. Tlieodos., iib, 111: “ Nulli prò vin¬ ci alluni, eujuscumqiie ordìnis aut loci fuerit, curo barbara sit uxore coriju- giurn. nec ulli gentilium provincialis fem’ma copuletur. Quodsi quae inter provi nciales atque genti les affinìlates ex hujusmodi nuptiis extilerint (quoti in iissuspectum velnox'mm detegerit) capitaliter expietur,. V.pag. 136,7, 140. 14 — CaTEììLAì?!; Diritto ini . priv., voi L 210 Capitolò sesto fosse travolto dalia rovina, quella proibizione* che non riguardava i pagani in opposizione ai cristiani ma bensì i barbari in confronto dei Romani A andò soggetta a sempre crescenti eccezioni prima indi¬ viduali e poi generali* così che nel quinto secolo dal lato dei Romani un simile divieto o non esisteva pi ii ? od esisteva come lettera d’ima legge non più osservata nella pratica (2), fjn analoga proibizione pare che esistesse originariamente presso i popoli germanici non solo nei rapporti con genti di diversa razza, ma anche in quelli Ira le varie genti germaniche. Nel primo senso potrebbe interpretarsi quanto dice Tacito a proposito del connubio (3); ma della seconda specie era certo il divieto che s’imponevano i Bugi, quantunque uniti politicamente coi Goti, di sposare donne che non fossero della loro schiatta [4). Ma per quanto riguarda i regni bar¬ barici formatisi sulle rovine dei l’ira prò romano, quella proibizione del connubio non fu, come non era stata nellTiUimo periodo di quel- l’impero, un fenomeno nè generale nè duraturo. Per un certo tratto dì tempo è fuor di dubbio che i matrimoni i fra Germani e Romani furono proibiti nel regno dei Visigoti, ed in quello africano dei Van¬ dali; divieto ispirato probabilmente nel primo caso da una ripugnanza etnica e nel secondo da un'antipatia religiosa (5 . Nel primo caso la proibizione era quella stessa della legge Valenti niana, ed identico ne era Pobbieuivó quantunque il punto di vista della individualità nazionale da preservare fosse diversa. À poco a poco anche nella Spagna quella proibizione, che aveva resistito album Reazione reli¬ giosa della penisola, cadde in disuso e fu formalmente abolita nel settimo secolo dal re Receswindo (6), senza dubbio collo scopo di pro¬ bi) V. pag. UO e n. % TO Gaupp, Èie germanissimi Anskdhmgm unti Landtheilungen in der Provinzm des Jlbmischen Westreiehes, pag, 208, 209. Eresiali, Max, 1 844, (d) 1 ACiT., De morib'us, eoe., IV : * Germania^ popoli nuìlìs aliìs aliarum nationum connubi is infecti propriam et sincerarli et tantum sui siiti i lem gentem... extiterunt H. (4) ProcopiOì De bell. Goiìu ]ib. Ili, cap. 2 in Muratori, Jier. Italie* Script., voi. 1, pag, 303, Mèdio] ani 1723: * . rem bellicam in commune (cura Gothìs) semper tractarunt. Vitatis Lamen muìierum alienaruni con¬ nubi Ss., nationis suaenomen pura sobobs successione apud se conservarunt „ e Adam, Bremensis, HisL, lib.J, parlando dei Sassoni.’ * Generis quoque aliìs aliarum gentium, vcl siti inferiorum connubi ìs infecti, propri am et sinceram tantumque sibi similem gentem facere conati kunt (5) Gaupf, Op, ciL, pag. 209, 210, 2. (6; Dex \\ isigofhonwij Lìber Tertius, De ordine conjugcilìJ Titulus I, De dispositiombus nuptiarum* I : So 11 Scita cura in Principe esse dinosci tur, Elementi e fatturi del diritto iniei nazionale privato nel medio evo 211 muovere la fusione definitiva delle varie schiatte (1. Anche presso i Borgognoni non può interpretarsi che come avanzo d’ un divieto da lungo tempo scomparso, la disposizione che privava d’ogni ragione ereditaria sui beni dei genitori la figlia romana che senza il loro consenso avesse sposato un borgognone (2). Presso altri popoli germanici un tale divieto non appare più sussi¬ stente dopo la trasmigrazione e la conquista; anzi alcuni di loro mani¬ festarono, con un indirizzo de! lutto diverso, l’aspirazione a fondere i varii abitanti del dominio rispettivo in un popolo solo. A questo ten¬ deva ia politica di Teodorico; e le leggi dei Franchi, immuni da proibizioni di quella specie, erano in ciò identiche a quelle dei Lon¬ gobardi, Tali connubi i promossi o consentiti dalla legge e secondati dai costumi, furono il precipuo fattore delle nazioni moderne; il loro sviluppo segnò il cammino delle varie razze che Luna all’altra si avvi¬ cinavano, e produsse ad un tempo quella mescolanza nuova ed omo¬ genea che il Summer .Maine (3} chiamava la triturazione delle società. Riconosciuto come legittimo il matrimonio misto, l’attitudine a contrarlo veniva constatata in ciascuno dei due coniugi secondo la legge l'ispettiva, e la forma nella quale io sposo si obbligava alle nozze doveva corrispondere al diritto personale di lui; mentre il prezzo dell’acquisto della sposa e li pagamento del mundio seguivano invece la legge di lei. Costituita la famiglia, la legge e la nazionalità del padre si estendevano a quella e diventavano legge e nazionalità della donna maritala, per la quale la nazionalità originaria quando anche fosse enunciala, insieme con quella acquisita, negli alti pub- cum prò futuris utilitatibus beneficia populorum providentur. Nec parimi exultare debet libertas ingenita, cum fractas vires habueril priscae legis abolita sententìa; quae incongrue dividere maluit personas in conjuges (eonjugio), quas dignitas compares aequa vèr it in genere. Ob hoc meliori proposito salubri ter censentes priscae legis remota sententìa, hac in perpe¬ tuimi valitura lege san Ciro u$, ut tam Gothus Romanam, quam etìam Gotham Romanu$, si sibi eonjugem liabere voìuerit, praemissa petitione dignissima, facultaseìs nubendi subjaceat: liberumquesit libero, li beram quam voìuerit, honesta conjunclione consulta perquirendo, prosapiae solemniter consensi!, Romite permittente, percipere eonjugem ». (1) Casciani, Barbar, leges antiquae, voi. IV, Venetiìs MDCCLXXX1X, apud P iteri um, pag. SS, n. 3. (2) Lex Burgundiomm, XII, De raptu puellanm, 5: * Romana vero puella, si sine parentum suorum voluntate aut conscientia se Burgundionis eonjugio soeiaverit, nihil se de parentum facultate noverit habìturam (3) Summeii Maino, Études sur V ancien droìt et la coutume primitive, trad. fr., Paris, Thorin, ISSI-, m Capitalo sesto blici (1), valeva di regola come indicazione di fatto non produttivo di effetti giuridici* Xon mancano pur casi di donne maritate che non seguivano la legge del marito, ma conservavano quella originaria delia loro famiglia. Il Muratori cita parecchi di questi esempi : una moglie di longobardo che continua a vivere a legge germanica, due mogli di romani che continuano a seguire la legge longobarda ; e il caso della contessa Matilde che professa in vari i aiti successivi più leggi diverse (2). Taìi eccezioni non dipendevano però da un arbitrio di scelta che competesse alla moglie, bensì dal non aver il marito in quei casi adempiuto a quelle condizioni che le leggi longobarde e franche esigevano perchè la moglie soggiacesse alla legge di lui. La legge 127 di Liutprando estendeva il diritto de! marito alla moglie se quello mundtum ex èa fecertl , Se dunque lo sposo non aveva acquistato il mundio dai parenti, la moglie conservava la legge origi¬ naria, non per un atto della sua volontà, ma perchè il marito non aveva fatto quanto era necessario a fargliela mutare (3). Alla vedova era consentito di ripigliare la legge anteriore al matrimonio: il capitolare dato da Lotario l in Corteolona nelT823 riconosce questa regola in termini generali (4). E l'applicazione che la pratica fece di quelle disposizioni, spiega le successive dichiara¬ zioni diverse di legge personale che si hanno della contessa Matilde. La norma del diritto longobardo, secondo la quale la moglie seguiva la legge del marito, veniva interpretata restrittivamente nel senso che una longobarda sposata ad un salico non divenisse salica per questo, e la disposizione del capitolare di Lotario doveva applicarsi alle sole mogli di un marito longobardo. La prima interpretazione non Iti adottata nei riguardi della contessa Matilde dai suoi giure¬ consulti e perciò essa assunse secondo la regola comune il diritto salico del marito; adottarono invece l'interpretazione restrittiva del capitolare di Lotario e perciò essa ha continualo, dopo la morte del marito, a professare la legge salica. Cosi il Pad e I Ietti (51 spiega le (1) V. Muratori, voi. eitji pag. 374. Il Muratori, pag. 345,6, (3) Padelletti, Delle professioni di legge, nelle carte medioevaU, p, 444, 5, Archiviò storico italiano } serie NI, voi. XX, anno 1874. Firenze, Vìe s* seux, 1874, (4) Gap. Xl\ del Capitolare: M Ut muìieres Romanae, cjuae viros habue- rìnt Longobardos, eis dèfimctìs a lege viri sint absolutae et ad suam reveriantur legem. Lt hoc statui mus, ut simili modo servetur in ceterarum natione muli ermo B. (D) PADEELETTJj 1. C.? pag. 446, Elementi e tenori del diritto inirnsaavonale primato nel medio evo 213 anomalie nelle dichiarazioni di legge della contessa Matilde, attri¬ buendo lesue professioni dì legge longobarda ad un errore del notaio. La qual' ulti ma spiegazione non è convincente, nè basta in ogni modo ad infirmare la regola che la moglie seguiva la legge de! marito e riprendeva dopo la vedovanza la propria legge* l figli dì regola seguivano nei matrimoni] misti la nazione e la legge del padre (1); erano eccezionali così le disposizioni che attribui¬ vano ai figli la legge de! genitore inferiore (2), come quelle relative agli illegittimi che o seguivano la legge della madre od avevano la libertà di scelta della propria legge (3). 76. — Gli ecclesiastici, coll'uso invalso di abbandonare la propria legge per seguire quella romana, rappresentano, insieme colle donne maritate, i primi esempi i di una legge personale non corrispondente al l'origine della persona. Tale deroga dalla legge originaria in favore di quella della corporazione, nè apparisce però fin dall’origine (4) nè si riscontra dovunque in eguale misura (5). Rispetto agli ecclesiastici è dunque esatto il dire che presentano un primo caso di divergenza fra la nazione e la legge, ma non sarebbe altrettanto esatto il dire che presentino sempre tale divergenza e che loro legge debba essere in modo assoluto quella romana* Nella pratica anzi avveniva sovente il contrario* Una legge unica del clero che lo facesse uscire dalla comunità fi) Leges Langobardicae^ Liutprandi, liber VI, LXXIV: 4 ..... et filii qui de eo matrimonio nascuntur secundum ìegem patrìs Romani sunt et lege patris vivant „, (2) Lex ltipuarioì'itm, ti t* L Vili, De tabular iìs, XI : u Sì autem ecclesìa- sticus, Romanus, ve] regius homo ingenuam Ripuariam aceeperit, aut si Romana, vel regia seu tabularla, ingemmili Ripuarium in matrimonium acceperit, generatici eorum semper ad in feri ora decìinetur ». (3) Schucfer, op. eit, pag. 9, IO. 4 Justum est ut homo de adulterio natus vivat quali lege voìuerit „ Quaestioues ac monito, , § 30, (4) Lex R ipuaì i orum, ti t. XXX VI, De diver* in t ei •feetionibu $, V: w Si quisclerieum interfeeerit, jiaxta quod nativitas ejus fuit, ita coinponatur „**. v. VI, VII, Vili e IX. Per nativitas in questo casosi deve intendere la condi¬ zione e non la origine etnica. Se si trattava di un chierico libero * sicut alluni ingenuum cum ducentis solidìs eomponat *. Originariamente il guidrigildo del chierico ingenuo era sempre quello delPingenuo romano perchè il clero era quasi esclusivamente romano. Piu tardi, mutata la fede e le abitudini religiose della razza dominante e cominciatosi da questa a dare un grande contingente al clero, il guidrigildo del chierico ingenuo venne unificato secondo un’altra misura, quella cioè dell7 ingenuo franco* V, Sohm, n. 74 alla Lex Ripuaria nei Monum, Gemi . Historica, Leg.} T. V, fase. IL Han¬ nover, Haniau, 1883. (5) Savio ny. Storia, voi. I. § 40, pag. 104, 5. Capilaio 214 politica originaria, legandolo tanto più alla comunità spirituale cui apparteneva, avrebbe corrisposto bensì ad un ideale della Chiesa, ma a questa non venne fallo di attuarlo senza gravi difficoltà. 1 Germani che entravano V nel sacerdozio preferivano conservarvi la legge della propria nazione. A questa, per eccezione, i chierici rinuncia¬ vano, diversi in ciò dagli altri uomini liberi la cui legge personale era un fatto derivante dalla nascita, nè poteva essere i ’effet to di una libera elezione della volontà. Questo principio deila stabilità della legge personale riprendeva dopo quella libera elezione tutto il suo impero sulla loro condizione giuridica, nei senso che, una volta accettata da loro la legge romana, questa restava la legge loro per tutta la vita senza che potessero nè ritornare a quella d’origine nè assumerne una diversa (2). In queste proporzioni corrisponde alla realtà l'affermazione delia romanità del clero, durame il periodo della personalità delle leggi. La legge di Liutprando, diesi cita a tale proposito, si riferisce sol¬ tanto alle conseguenze d'ordine famigliare dell’ingresso nello stato ecclesiastico di un longobardo che avesse figli; e la disposizione dì Lodovico il Pio: « ut omnis ordo ecclesiaru m lege romana vivai » riguarda le chiese considerate come persone morali, ed accorda l'uso delia legge romana a quelle come enti autonomi o, per dir più esattamente, al santo che le rappresentava, ma non dispone riguardo ai chierici ed alia professione di diritto che dovevano seguire 3 . Ed infatti, tra il secolo X ed il XI!, le professioni di legge del clero sono in maggio¬ ranza non romane. Deli’874 si ha quella di un vescovo di Padova che dichiara di vivere secondo ia legge salica (4} ed un altro vescovo di Padova ne! 1045 professa di vivere « ex nacione mea lege A la marmo- rum » 5 . lutto ciò basta a provare che, secondo le legislazioni impe¬ ti) Salvigli, A uovi sludii sulle professioni di legge nelle carie medievali italiane : Atti e memorie di storia patria per le provincie modenesi e par¬ mensi, voi. il, pag. 390-2. (2) Sa l violi, 1. e., pag. 396, (3) Salvioli, 1. c., pag. 393, 4. (4 j Donni Dall 1 Jrologio, Dissertazione seconda sopra la storia ecclesia¬ stica di Padova, Padova, Seminario, 1803, doc. Ili, pag. 6, anno DCCCLXX1V, Ex tabulari Sanetae Justinae: “ . odoro atque trado ego Piorius episcopus seeundum legem Salicara ad presenti die omnes res meas etc. „ e pag. 90, 1, doc. LXI, anno MXLV: “ . ego Burhardus episcopus sedis sancte lustine Patavensis ecclesie (fui professo sum ex nacione mea lege vivere Alaman- norum... „. fó) V. altri esempii in Salvigli, I. e., p. 399. Elementi e fattori- del diritto. ìiueimaiomnìe privato nel medioevo 215 ranti in Italia durante il periodo della personalità delle leggi, non era fatto obbligo al clero di vivere secondo la legge romana, l/adozione di questa non era che una facoltà della quale il maggior numero non ap¬ profittava. La presunzione, anche per il clero, era in favore della legge d'origine, ed ogni qual volta si volesse far prevalere quella romana, l’ecclesiastico aveva obbligo di dichiararlo. L’adozione di quella legge che !a Chiesa preferiva era appunto motivata e giustifi¬ cata coll’onore del sacerdozio e la qualità delle funzioni ecclesiastiche « per ciericaiem honorem, prò honore sacerdoti i »; sicché quando il chierico è dichiarato di legge romana, senza una tale motivazione che ne giustifichi la preferenza, deve ritenersi, sia questo o non sìa espresso, ch’egli fosse e (Te iti va mente di origine romana. Fu solo a partire dal I’X1 secolo che la Chiesa potè far prevalere [1) il principio della sommissione del clero in lutto od anche in parte soltanto al diritto romano, e die si presunse, in mancanza di esplicita dich da¬ zione contraria, la prevalenza della legge romana. E questa, anche quando era ammessa contro la legge di origine, giusti ficavasi per molivi tanto individuali da doversene restringere il più possibile gli effetti, conservando ai figli la nazione e la legge che il padre aveva prima della sua conversione allo stato sacerdotale (2). La presupposizione di legge romana valeva nel caso degli enti ecclesiastici considerati come persone morali (3). In tal caso avviene il fatto inverso a quello notato per gli ecclesiastici, che cioè soltanto per una eccezione esp li ci [amente contenuta (4) in privilegi sovrani quegli enti potevano reggersi a legge diversa da quella romana. 77. — Durante lutto quel periodo, dunque, che corrisponde alla prima e più importante parte de! medio evo, un numero di diritti maggiore o minore, secondo i luoghi ed il tempo, si trovarono dì fronte come leggi personali. Da prima furono il diritto romano e quello (1) Pertii-e, voi. Ili, pag. 137 e segg. (2) begex Langoburdicae, Liu (prandi, lib. VI, C: “ Si Langobardus, uxorem hahens, lilios ani filìas procrea verit, e( poslea, insp trattone Dei compii Isus, Giericus efTectus ftierit, lune filli et filiae qui ante e.jus conversione nati fuerint, ipsa lege vivant qua lege ille vivebat quando cos genuit, et eaussam suam per legem ipsam finire debeat (3) Le X Ripuar., 58, 1; “ legem ITomanam quam ecclesia vivit „ e Lib. leg. bang. bud. P., 53, L. IV, 539: “ ut omnis ordo ecclesiarum secundum legem rotn anatri vivat (4) Questo avveniva per chiese e monasteri posseduti o specialmente protetti dal principe. V. Bkthjus-Uoli.wbg, voi. V, pag. 73, n. 78, ap. Brunner, pag. 269, n. 53. . 216 Capitolo sesso deila nazione conquistatrice ; poi ie successive conquiste, sopratutto quelle dei Franchi, diedero ad un numero maggiore di diritti quel carattere di concorrente applicabilità nei va rii territori! secondo il cri¬ terio della personalità. L’impero franco estese anche in Italia, oltreché ai diritto longobardo ed a quello romano, il medesimo carattere anche ai salico, al ripuario, all’alemanno, al bavaro ed al burgundico : e pei' converso il diritto longobardo acquistò nel dominio franco validità di legge applicabile secondo il criterio della personalità {1}. Dopo ia instaurazione dell' impero era questa, dati i principi i prevalenti presso i Franchi circa l’applicazione della legge, una conseguenza necessaria delia comunanza del dominio. Fu più tardi, e con rapidità assai diversa secondo le varie regioni, che l’Italia ritornò, circa i diritti personali, al punLo di partenza dove ì’aveva trovata il dominio franco, cioè alla limitazione di quel carattere di applicabilità alle sole leggi romana e longobarda. Le leggi penetrate in Italia coi franchi 2) cedettero a poco a poco, venendo assorbite dall’ima o dall’altra di quelle due, che continuarono fra loro con varia vicenda la lolla per la supremazia nel¬ l'unificazione del diritto nelie diverse parti della penisola. La esistenza, almeno nei rapporti fra indigeni e dominatori, del sistema della personalità delle leggi, è ia prova più eloquente della continuità di vita ch'ebbe in Italia ii diritto romano. Questo non subi una vera soluzione di continuità nei domimi barbarici; soltanto vi assunse un carattere dei tutto diverso quanto al titolo della sua forza obbligatoria. Durante l'ultimo periodo dell’impero esso aveva avuto assoluto carattere territoriale ; nei domini i germanici continuò ad esi¬ stere come diritto personale; prima delie invasioni valeva nei limiti del territorio imperiale come comando della sovranità ai propri! sud¬ diti; più tardi continuò a sussistere come norma regolatrice di una schiatta cui la nuova sovranità continuava a consentirne l’applica¬ zione (3). Era poi una conseguenza della necessità delle cose che il diritto romano, mutato in quei domimi barbarici il titolo della propria obbligatorietà, si modificasse anche dal punto di vista deila sua ela¬ borazione intrinseca, e che, in tanto frazionamento di domimi, non (1) Gaiìpp, 1. e., pag. 222; Sclqpjs, 1. c., pag. 69. Cfr, Savigny, Storia, voi. I, § 41, pag. 106. (2) Schuppsr, Storia, pag, 151, 2. &) Spakheim, Orbiti Iiommm, 11, 7: cfr. Trevisani, ], e., pag. 4, 5, 6; Sclopis, pag. 26, e Gaupp, pag. 219, 227, 8. Elementi e fattori àci di litio hHérn azionale privato nel medio evo 217 potesse dovunque mantenere in Occidente quella uniformità di pu¬ rezza che pur in Oriente aveva conservato (1). II diritto teodosiano continuò in varii paesi a dominare anche dopo che la raccolta di Giu¬ stiniano lo aveva abolito; e ciò accadde specialmente neìl’I tal ia lon¬ gobarda. La legislazione bizantina si estese con varia larghezza a tutte quelle parti d’Italia che erano soggette al dominio od all’influenza dell’impero d’Oriente: l’Esarcato e la Pentapoli; Napoli, Amalfi e la stessa Venezia (2}. A queste leggi bisogna aggiungere ii diritto volgare romano, svoltosi, secondo i bisogni pratici dalla coscienza del popolo, cosi da completare e da modificare il diritto scritto; e l’eiaborazione scien li fi ca(3) e giudiziaria che facendo lai ora prevalere la giustizia intrin¬ seca constatala dal giudice, al diritto positivo (4), non meno modificava quest’ ul timo in modo che non potesse conservare la propria uni formila. Il diritto romano dunque anche nel suo sviluppo spontaneo, puro da ogni ingerenza delle sovranità barbariche, perdeva necessariamente nei varii dominiì di queste la sua uniforme identità. Era dovunque il medesimo diritto conservalo rispetto ai Romani dallo stesso ordine di tradizioni e di considerazioni legislative, ma le circostanze diverse in mezzo alle quali nei varii paesi sopravviveva e si sviluppava, ren¬ devano possibile una certa somma di divergenze nelle particolarità della sua estrinsecazione positiva. l'n’altra serie di disformità fra un paese e l’altro derivavano al diritto romano dalle elaborazioni e codificazioni barbariche, o leges fìomanae dei Barbari. Cosi presso i Visigoti la difficoltà di utilizzare tutte le fonti e la inadattabilità di una parie di queste alie condizioni dei Romani appartenenti al dominio visigoto, indusse Alarico 11 a far compilare per loro uso quella le x Romana Visigolhorum, durata in vigore come diritto personale per oltre un secolo e mezzo, finché cioè Receswimlo non ebbe proclamata la territorialità dei diritto barba¬ rico (5'. Tale diritto romano particolare, necessariamente doveva pre¬ sentare qualche carattere d'individualità. Esso doveva, sia pure in tenui proporzioni, risultare diverso da quello praticato presso gli Ostrogoti (1) Karlowa, Op. cit., voi. I, pag. 953. (2) Schupfer] Op. cit., pag, 16-23. (3) LiutprandQj imponendo agli scribi di attenersi o al diritto longobardo o a quello romano, ordinava loro, quando non conoscessero quesfultìma legge, di interrogare altri che ve li istruissero. V. Leges Langobardicae, Li ut- prandi, lib. VI, XXXVU. (4) Schui’Fer, Op, cit., pag. 23, 4, 111, 125. (5) Mayer, Op. cit., voi. I, pag. 92, 3; Kariowa, voi. cit., pag. 950, 1. 218 Capitolo sesto in parte codificato come diritto territoriale applicabile ai Goti ed ai Romani, in parte non codificato ed applicabile ai soli Romani dalla magistratura che nelle controversie Ira loro e i Goti doveva modificarlo coll’equità, E doveva pur differire da quello dei Borgognoni che pure avevano raccolto dalie varie fonti il diritto applicabile ai rapporti dei Romani fra loro. Che il diritto e la legge romana fossero rispettati dai dominatori barbarici anche in Italia è dunque fuori d’ogni dubbio; e che così fosse ammettevano rispetto ad alcune regioni d’Italia, anche coloro che negavano il rispetto dei Longobardi al preesistente diritto romano negli stessi rappòrti degli indigeni 1). Quel diritto personale romano non si mantenne però nè poteva mantenersi rispetto a tulli i campi del l'alt ivi là umana. Durò sopratutto in quelle parti di tale attività che riguardavano il diritto privato, e. con limitazioni, in quelle rela¬ tive al diritto penale: escluso dai rapporti connessi coll’esistenza dello Stato e dei suoi supremi interessi. Ma anche nei limili della sua applicazione, se era identico il concetto legislativo che lo ammetteva e la tendenza che lo ispirava, non era dovunque, durante il periodo barbarico, perfettamente identica la serie di norme che, tratta dai brevi riassunti usati dai legisti, ed integrata dal senno e dall’equità dei giudici 2 , veniva applicata come diritto romano, 78- — In tale sistema di diritti personali, nel quale concorrevano o due od un numero maggiore di leggi nazionali, il regolamento dei rapporti giuridici risultava scevro da qualsiasi incertezza ogni qual volta si trattava di relazioni fra individui della medesima categoria etnica e legislativa (3). in tal caso nessun dubbio poteva sorgere circa l’applicazione de! diritto personale delle parli, li conflitto fra le varie leggi presenta vasi nei casi misti, quando cioè il rapporto giuridico intercedeva fra individui appartenenti a schiatte diverse, In lai caso il rapporto ed il conflitto di leggi che vi corrispondeva era singolar¬ mente analogo ai rapporti ed ai conflitti di diritto internazionale privato. NeN’uhp e nell’altro caso si tratta di scegliere fra due o più leggi nazionali diverse che potrebbero governare una persona o reg¬ gere un rapporto di diritto; nell’uno e nell’altro caso la scelta fra (ì) S e nck enberqi us, Dissenatìo reception» inri» romani in Italia, $ !4, nei Varian un opuscula ad cuUiorim jm-isprudmliam adsequméStn perii- neatia, Pisis. Pizzorno, 1770, l. VI. pag. 204-6; Trevisani, 1. c., pag. 00,71,84. (2) Muratori, Dissali az.. XXII, pag. 320. (3) Iax Dnrrjwndianum, tit. XXII e LV. Elementi e fattori del diritto itófèrnflfcioiiale privato nel medio evo 219 quelle varie leggi è ispirata e diretta da un criterio intimo di compe¬ tenza, dalia considerazione cioè del nesso esistente fra la persona od il rapporto da una parte e ia regola di diritto dall’altra. La differenza fra i due casi sta nel dominio rispettivo di quelle norme di diritto, e nel campo d’azione nel quale è contenuta la possibilità della loro estensione, della loro concorrenza e della loro scelta. Nei caso del diritto internazionale privato trattasi di leggi terri¬ toriali delle quali non è limitato l'impero nei territorio soggetto al legislatore, ma delle quali, secondo quei criteri! di competenza, si tratta dì determinare il grado di espansività estra territori al e che permetta ioro di seguire colla loro norma le persone ed i rapporti giuridici anche fuori del territorio di origine. Ne! sistema delie leggi personali tratta vasi di più leggi diverse l’una dall’altra che impera¬ vano egna! mente nel medesimo territorio su ile varie schiatte di abi¬ tatori : e fra quelle leggi si trattava di determinare quale dovesse avere la prevalenza quando, nell’interno di quél territorio, individui di diversa schiatta e quindi di varia legge, si fossero trovati in rap¬ porto giuridico. Nel caso del diritto internazionale privalo, perchè l’applicazione delle leggi diverse territoriali avvenga senza incertezze e con 11 itti insolubili, è necessario che più sovranità indipendenti siano d’accordo nei determinare e nel ramni e nere il grado di espansività «potervi toriate delle leggi rispettive. Nei sistema delia personalità delle leggi, perchè quelle incertézze siano eliminate ed esclusa ogni possibilità di con 11 ilio, bastava che ia sovranità territoriale, alla quale tutte quelle genti appartenevano come sudditi e cui tutte quelle leggi di diritto privato erano subordinate, determinasse od accogliesse, nel pieno arbitrio del suo diritto pubblico interno, una serie di norme di competenza per l’applicazione della legge nei rapporti misti sórti nel suo territorio. L’analogia fra il sistema delle leggi personali e il diritto internazionale privato, sta nell’indole dei conflitti e nei criterii della loro risoluzione; la diversità sta nel campo e nel modo di svolgersi così del conflitto come delle norme dirette ad eliminarlo; poiché trat¬ tasi nei primo caso di conflitti di leggi senza una base territoriale. Il concetto direttivo stava nella applicazione della legge personale, e nella scelta fra le leggi personali in collisione, di quella propria delia persona prevalente nel rapporto giuridico (1). Ma non dovunque nè sempre a quel concetto si uniformarono la legge e la pratica (1) Sistema causale, v. pag. 101, 188, 9. 220 Capitolo sesta quando tratlavasi di rapporti misti. Talora la prevalenza era data in quelli, o sostanzialmente soltanto od anche formalmente, al diritto romano. Cosi avveniva nel primo modo nel regno degli Ostrogoti per tutte le materie contenute nell’Editto, e nel secondo modo per le leggi penali romane trattatevi come diritto territoriale. E per quanto si riferisce agli altri rapporti privati fra Goti e Romani, seppur non è certo che vi si applicasse la legge romana (1), indicata, del resto, dal fatto che nei litigi misti il Comes Gothorum doveva farsi assistere da un giureconsulto romano, è pur certo che non vi si applicava il puro diritto barbarico (2); in quanto alle controversie fra Goti e Romani dovevasi provvedere aequabili rottone, cioè con un temperamento del diritto romano e di quello barbarico. Talora i rapporti misti erano regolati col diritto barbarico, E questo era talora il diritto barbarico puro antecedente alla conquista, com’avveniva originariamente presso i Longobardi (3). Poteva invece trattarsi di uri diritto posteriormente elaborato con intento di ordina¬ mento terri torialedi certi rapporti, come avvenne nell’impero franco (4). 0 i rapporti misti erano regolati da una legge che non era nè sempre quella romana, nè sempre quella barbarica, ma non era nemmeno l'una o l’altra a vicenda secondo era romana o barbarica la persona principale del rapporto giuridico, in tal caso quei rapporti misti erano regolati da un diritto speciale territoriale indicato espressamente per governarli, barbarico nella fonte ma analogo singolarmente per l’in¬ tento che lo ispirava, al diritto delle gemi romano. Tale era il caso presso i Borgognoni (5}. Quando la controversia era fra Borgognone e Romano e questo era attore, la decisione doveva darsi secondo il diritto dei Borgognoni in omaggio al principio della personalità della legge; quando era convenuto un Romano doveva applicarsi egual- fl) Schupfer, Storia, pag. 28, 9. (2) Karlowa, voi. I, pag. 947, 8. (3) Schupfer, 1. c., pag. II. (4) Leges Langobardioae, Pipini Italiae Regis Leges, XLVI: * De eeleris vero causis Communi Lege vivant quàtn Dominus Carolus excellentissimus Rex Franeorum atque Longobardorum in Edictà adjunxit (5) “ Omnes itaque administrantes judieia secondimi leges nostras, quae communi (ractatu composìlae et emendalae soni inter Burgundionem et Romanum praesenti tempore judìcare debellimi V. Prologo della Lex Burgundionum, laddove ai rapporti di Romani fra loro è riservala l'appli¬ cazione della legge romana Inter Romanos vero, interdiclo simili condi¬ tone venalitatis crimine sicut a pareniibus nostris statuturn est, Ronianis legibus praecipimus judtcari Elementi e fattori del diritto intera azionale privato nei medio evo 221 mente il diritto borgognone per applicazione della norma d’eccezio¬ nale territorialità stabilita per i rapporti misti. 79. — Quando una di tali leggi non governasse eccezionalmente, nel senso di una assoluta o relativa territorialità parziale, il regolamento dei rapporti misti, questi implicavano l’applicazione delle leggi per¬ sonali. Prevalevano rispettivamente i diritti personali delle varie parti in quanto queste si consideravano nella loro attitudine a for¬ mare il rapporto giuridico e prima di averlo formato. Dopo la forma¬ zione di questo prevaleva invece la legge di quella fra le varie persone interessate che era il centro de! rapporto giuridico stesso. Così era secondo il diritto personale rispettivo che doveva constatarsi la capacità ad obbligarsi, a trasmettere, a ricevere ed a contrarre matrimonio. Costituita la famiglia, il diritto del suo capo diventava anche quello della moglie e dei figli, e lo stesso stato personale di questi e di quella (1) si connetteva come una dipendenza coiia legge del capo della famiglia. Cosi nelle successioni tutto s’incentrava nella persona del defunto, e la legge di questo era pertanto ritenuta rego¬ latrice, a preferenza deile leggi d’ogni altra persona interessata nella successione (2), nei riguardi tanto della successione intestata quanto di quella testamentaria e deile donazioni in causa di morte (3). La stessa legge personale regolava eosì la sostanza (4) come la forma degli atti e dei contratti (5), rispetto alla quale era quasi de! tutto ignota la regola locus regii aduni, che è una delle più stabilmente accolte dal diritto internazionale moderno. La legge del proprietario regolava pure le solennità necessarie al trasferimento degli immo¬ bili (6). Gli stessi testi moni i si sceglievano, quando era possibile, nella nazione cui appartenevano i contraenti (7). Quelle stesse forme, ora essenzialmente territoriali, che completano, specialmente nei riguardi dei terzi, la validità del trasferimento1 2 3 4 5 6 7 di una cosa immo¬ bile, soggiacevano, nella loro esistenza e nel loro modo, alla legge per- (1) V. pag. 2ÌÌ, 2, (2) Pipini iUiliae liegis Leges, 46: “ Sicut eonsuetudo nostra est, Lari* gobardus aut Roman us, si evenent. quod caussam inter se habeant, obser- vamus ut Romani success tori es juxtà illoruin legem habeant. — Et alii homin.es ad alios similìler — „. (3) V. per le eccezioni a questa norma pag, 222, iti. 4, e 228, n. 2. (4) Eichhorn, Op. ci!., voi. I, pag. 274. (5) Pipino, loc. cit. : * Similìter et omnes scriptiones secundum iegem faciant (6) Muratori, Op. cit., voi. cit, pag. 338, 7. (7) Muratori, Op. cit., pag. 339, 340, I. 222 Capitolo sesto sonale dei disponente 1\ Cosi era della prescrizione trentennale che poteva invocarsi da ogni convenuto quando queir istituto esistesse secondo la sua legge personale. Fra le diverse leggi delle persone che partecipavano ad un con¬ tratto, varii erano i criteri i cui si poteva ricorrere per determinare quella cui doveva darsi la preferenza. Anche in tal caso si seguiva il princìpio che dava la preferenza alla legge di quella ch’era la parte principale o i! centro del rapporto giuridico. Quando tratta- vasi di trasferimento d1 immobili quel principio era la conseguenza della regola che sottoponeva in tutto gli immobili alla legge personale del proprietario; quando tratta vasi dì semplici rapporti obbliga tori! risultava dalla necessità delle cose e dal precedente principio causale del diritto ellenico e del diritto romano (21, Per l'uno o per l’altro motivo, in tali rapporti misti obbligatori! b una sola parte che agisce come disponente ; sicché quantunque l’atto sia di sua natura bilate¬ rale (3), la forma ne è quella di un atto tipi laterale, regolato in tutto dalla legge del disponente. Un certo campo era lasciato però sempre al! autonomia individuale, che tanta parte aveva avuta e tanta doveva averne posteriormente nel regolare le privale convenzioni, permet¬ tendo alle partì di scostarsi dal diritto rispettivo nelle contrattazioni (4>, quando entrambe fossero d'accordo circa la massima e la proporzione del subdiscendere de lege sua , Dì questa influenza della legge personale si risentiva anche l'ordi¬ namento giudiziario; non solo dove nelle liti fra uomini della stessa stirpe, alla nazionalità delle parti corrispondeva quella del giudice, ma anche dove le parti fossero state di nazionalità diversa, il giudizio sì componeva di giudici delle due nazionalità, formando cosi quei giu¬ di zìi de niedietate linguae^ che, nei rapporti interessanti stranieri, durarono in qualche paese fino al nostro secolo. E la stessa nazio¬ nalità faceva sentire i propri i effetti anche nelle regole della proce¬ dura. Il convenuto doveva rispondere secondo il proprio diritto per¬ ii ) Eichohrx, Op. cit.( voi. I, pag. 274. (2) V. pag. 101 ,1 SS, 9. (3) Pa belletti, 1. c,, pag. 443, 4. (4) Così Liutprandq, Legn lib. VI, 37: “ Et si unusquisque de lege sua descendere voiuerit et pactiones alque convenliones in ter se fècermt et aulirne par tèi consenserint, istud non rep utetur conira legern quod ambae partes voluntariae faciunt; et ili i qui tales cartas scripserinl, culpabìlcs non inveniantur esse n. Elementi e fattóri del diritto internazionale privato nel medio evo 223 sonale; con questo si calcolavano i termini, si prestava il giu rame rito (1) e si assumevano le testimonianze. Così si procedeva non meno in Italia (2) che in Germania (3% tanto da poterla ritenere nelle contro¬ versie di ordine privato una regola generale (4'. Anche nella proce¬ dura dunque, il conflitto era eliminato da regole precise circa la scelta della legge, da cui derivava che la norma regolatrice del rapporto, o della prova o della difesa, fosse chiaramente indicata anche nei rap¬ porti misti dal diritto vigente nel paese* Conflitti difficilmente solubili si presentavano quando si fosse trat¬ tato di azione e di riconvenzione (5 , benché in tal caso sia ragionevole supporre che l’attore originario dovesse piegarsi alla legge delTori- ginario convenuto senza potergli opporre alla propria volta la propria legge come convenuto in quanto si riferiva all'azione riconvenzionale* Così decide anche la giurisprudenza moderna quando respinge le eccezioni sollevate in causa civile da un diplomatico attore che poi della propria qualità diplomatica voglia valersi come di un [itolo dì eccezione contro fazione riconvenzionale de! suo convenuto* Quando fazione fosse stata diretta contro più con verniti di nazione diversa, poteva sorgere una confusione da ciò che ogni convenuto aveva facolta secondo la norma imperante di sostenere le proprie ragioni colla legge rispettiva. Sorgeva allora una condizione analoga a quella che ora si manifesta nei paesi di capitolazioni e che sopratutto manife- stavasi in Egitto prima della istituzione dei tribunali misti, condizione irta di difficoltà e di ritardi del pari contrarii alla giustizia* Però nel diritto medioevale questa confusione era più che altro teorica, perchè spesso i vari i diritti barbarici presentavano fra loro una così stretta analogia, da unificare praticamente il regolamento dei rapporti e dei litigi anche apparentemente più complessi, Negli stessi giudizi i penali, in quanto il diritto penale non fosse passalo ancora allo stato di legge territoriale eguale per tutti gli abi¬ tanti, era pur decisiva la legge del reo tanto nei paesi dove i Germani si trovavano a contatto coi Romani, quanto in quelli dove trovavansi (1) Pipino, Leg. ciL: 11 Et quando jurant juxta legem suam jureot (2) Se buffer, Storia, pag. 1% (3) Ognuno deve rispondere secondo il suo diritto e non secondo il diritto deflcttore. Sachsenspiggel, III, 33; Pipino, Leg. cìt,, 29: 1(1 De slatu vero ingenui tali s ani de aliis querelis, unusquisque seeundum suam legem semelipsnm deFendat„, (4) Eicbbohn, voi. 1, pag, 273 e Salvigli, l c,, pag. 407, S. (ò) Gaupp, Op* cìt, pag. 232. 224 Capitolo sesto mescolali cogli Slavi (lì. In 'eccezione necessaria a questa regola era nella multa e nella sua misura. Tratlavasi in questo caso di un ele¬ mento inscindibile dalia persona dei l'o freso ; l'aito dell’offensore vi dava occasione, ma il diritto dei l 'offeso la determinava; era come una parte della sua integrità personale e del presidio che la legge le attribuiva. Perciò al querelante spettava la multa che la sua legge e non già quella del querelato gii concedeva (21. Ciò implicava necessa¬ riamente una certa territorialità di diritto imposta ai Roiiani, poiché in quanto il diritto romano non disponeva, la multa cui soggiaceva un barbaro uccisore o feritore di un romano non poteva essere se non quella riconosciuta ed attribuita ai Romani dalla legge barba¬ rica [8}. In ogni altro rapporto il reo doveva difendersi secondo il proprio diritto (4), finché, a cominciare dal nono secoio non andò pre¬ valendo in questa materia la legge del luogo ov'era stato commesso il delitto. Tanto quella regola quanto quella eccezione valevano non solo per l’Italia rispetto alla quale erano entrambe stabilite dal citato capi¬ tolare di Pipino, ma anche per lutto l’impero franco, poiché le disposizioni citale come contrarie al pagamento della multa secondo i! diritto del querelante, non si riferiscono alla composizione, bensì alle prove ed alla procedura (8) rispetto alle quali, in Italia come altrove, si doveva pur sempre seguire il diritto del reo. Che se quella disposizione si riferisse anche alla multa, ne risulterebbe, rispetto ai paesi dove imperava, un’applicazione del tulio piena del sistema delia personalità delle leggi. La quale in molte delle sue applicazioni, come in una certa analogia se non di cause, di cri ieri i, si ricollega alle norme che circa l’applicazione della legge erano vernile svolgen¬ dosi nel diritto ellenistico e nel diritto provinciale romano. 80. — In tanta varietà di diritti personali la confusione era anche (1) Gaupp, pag. Mi, n. I, v. l'ordinanza del duca Enrico I di Slesia circa i gifldizii penali fra tedeschi e polacchi, (2) Pipino. Leg. cit., 28; “ De diversis generationibus hominum qui in Italia commanent, voiumus ut ubi cu mi] uè culpa contigerit unde fayda cre¬ scere polest, prò satisfactione liominis illius con tra queni culpa veri t, secun- dum legem ipsius cui negligenliam cornili iserit, emende! (3) Eichhorn, voi. I, pag. 272 e nota w, e Brunner, pag. 261 e n. IO, sulla più larga applicazione fatta in Italia del diritto del danneggiato. (4) BauNNER, Storia cit., pag. 262 e n. 12. (5) Lex Ili puuriorum, tit. XXXI, J)é homine ingenuo repruesetUando, 4: * Quodsr damnatus fuerit, seeundum legem propriam non secundum Ripua- riam damnum susti neat „. Elememi e fàuori del difille mternazionale privalo nel medio evo 225 eliminata dalia professione di legge, la quale, fatta nei principio dei processi e nei contratti, forniva un criterio sicuro circa la competenza nel primo caso, ed in entrambi circa l’applicazione delia legge. In tal guisa poteva risultare chiaramente a quale delle varie leggi ciascuna persona aderisse; nè era in potere d'alcuno l’ ingannare il prossimo colla mutazione della legge, poiché ciascuno era tenuto a pubblica* mente professare in ogni occasione la legge propria (1). Tale profes¬ sione, corrispondendo alla necessità di eliminare le incertezze, doveva svilupparsi e durare in una condizione di cose atta a generare sìmili incertezze e svanire con quella; doveva essere superflua dove le popolazioni diverse vivevano a masse compatte nelle varie regioni del medesimo territorio, o dove due soie genti vivevano f’una accanto all’altra con indizi i evidenti della loro diversità; e doveva invece diventare di uso necessario quando (2), come in Italia ed in Ger¬ mania sotto il dominio franco, le genti che abitavano il medesimo territorio erano diverse e il trascorrere dei tempo faceva scomparire fra loro le diversità evidenti delie costumanze, dei nomi e del lin¬ guaggio. In tali circostanze la professione di legge diventava neces¬ saria in molti dei territorii italiani e nelle terre di conline della Germania dov’era maggiore la mescolanza dei Tedeschi di varie schiatte o di Tedeschi e Slavi (3); ed anche in Germania come in Italia un gran fattore del loro sviluppo fu la migrante schiatta dei Franchi, .Nella professione dì legge si riscontrano due forme. 0 si accenna soltanto alla nazione cui l’individuo appartiene e cui corrisponde con implicita certezza l’indicazione della sua legge, e sì aggiunge sem¬ plicemente al nome delle parti ex genere Francorum, ex genere Ala - mannorum, ecc. Oppure si accenna direttamente alla legge secondo la quale vive l’individuo per elleno della sua nazione, aggiungendo al nome della parte legem vivens lìomanam, legibus vivens A la man - norum, oppure « qui professus sum kac lege vivere » ; « profìtentes se j uri Francorum cu in progenitori bus suis addictos », ecc. ecc. So» però tutte differenze di forma che non hanno una importanza sostan¬ ziale ; nel primo caso risulta la legge dall’Indicazione della nazione; nel secondo questa risulta indicala dal l’enunciazione delia legge. E può ritenersi che quest’ultima forma corrispondesse più che la prima (1) Muratori, Disserta#. XXtl, pag. 335. (2) Muratori, pag, 335-7 e Gaupp, pag. 243 e 256, 7. (3) Gaupp, pag. 256, 7, 8, 9. 15 — Catellanj, Diritto ini ♦ priv,t voL I. 2-26 Capitolo sesto al secondo periodo della personalità delle leggi perciò che allora, se le varie schiatte continuavano a vivere secondo il diritto rispettivo, questo, nella fusione di coltura, di usi e di linguaggio che s’andava operando, restava l’ultimo elemento sopravvivente della loro origi¬ naria nazionalità. ha professione non era una dichiarazione diesi facesse una volta per sempre e che, trascritta in un pubblico registro, servisse succes¬ sivamente per dii l’aveva fatta (1), come po irebbe far supporre il tempo passato [professus sttm usato in molti casi. Essa era invece, tanto in Italia quanto in Germania (2), una dichiarazione fatta di volta in volta e ripetuta nelle singole circostanze particolari in cui poteva essere necessario accertare la nazione o la legge dì una o più persone. Tale dichiarazione, per essere ripetuta un numero indeterminato di volte secondo se ne presentava l’occasione, non cessava perciò d’essere identica, essendo non già una elezione ma una semplice constatazione di un fatto non dipendente dalia volontà. Prima di essere dunque una obbligazione sancita dalla consue¬ tudine, la professione di legge fu un uso imposto dalla necessità ; ed una disposizione di legge fu necessaria per introdurla in quei paesi dove per lungo tempo, dopo il formarsi nei territori vicini dei vari i diritti barbarici, una sola legge aveva continuato a dominare su tutti gli abitanti come diritto territoriale. Tale fu il caso di quelle parli dell’Italia media, che, o non erano state mai, o solo temporanea¬ mente, furono assoggettale dai Longobardi, e dove di fronte al vigore territoriale del diritto romano, l'applicazione dei diritti degli stranieri stabi li ti visi dopo la ricostituzione dell’impero doveva creare molta confusione ed incontrare molte difficoltà (3). Baciò la necessità di una disposizione speciale che fu contenuta nella Constiiutio Romana di Lotario I de!l'824, e che ammette come un caso eccezionale quella professione di legge fatta indipendentemente da una particolare necessità e da uno speciale rapporto giurìdico (4), che, secondo il (1) Savighy, Storia, voi, !, § 41, ediz. cit., pag. 108. (2) Gaupp, pag. 242-7 e 256, 7. (3) Padeeletti, 1. e., pag. 434, 5; Greoìorovius, GeschichU der Stadi Jìom., Bd. Ili, pag. 64, 5. Stuttgart, Colta, 1860. (4) Lotharii 1, Leges, XXVli: “ Volumus ut cunclus popuius Borri anus interrogetur, quali lege vuìt vivere, ut tali lege quali vivere professi sunt, vivant, lllisque denuntietur ut hoc unusquisque taro judices quarn Duces, vel reliquus popuius sciai. Quod si offensionem contra eandem legem fece- rint, eìdein legi, qua profi tentur vivere per dispensationem ponti fi cis ac nostram subjaceant „. Bkmeiiii e fattori del dinuo imeni azionali: privato nei medio evo 227 Savigny, avrebbe dovuto essere la regola dovunque imperava il sistema della personalità del diritto. Per ciò quell'ordinamento della personalità della legge apparisce eccezionale per due rispetti: perchè in un dato momento era imposta a tulli gli abitanti d’un lerri torio una professione di legge mentre d’ordinario questa facevasi da ciascun individuo soltanto nelle varie contingenze della vita in cui tale dichia¬ razione era necessaria; e perchè nella dichiarazione stessa era lasciata a ciascuno una certa libertà di elezione, imponendogli di dichiarare qua lege vull vivere, mentre d’ordinario, si aveva l'obbligo altrove di dichiarare non già la legge che si voleva ma quella che si doveva seguire come legge della propria gente, e che soltanto una specie di naturalizzazione (1 permetteva di mutare. 81.- II carattere originario e distintivo della professione di legge non era dunque quello di una lìbera scelta simile a quella permessa attualmente in alcune colonie europee del l'estremo Oriente, ma bensì quello di un atto di notorietà che aveva lo scopo di accertare la legge che doveva applicarsi p). Nè questo principio vien meno nei casi in cui uno si naturalizza presso una gente diversa da quella cui appar¬ tiene per effètto della origine. In tal caso infatti il mutamento non avviene soltanto per libera elezione del Ti ridi viti uo, ma anche per con¬ cessione e per adozione della sovrana autorità; e il cambiamento della legge risulta come una conseguenza da quello della nazionalità; sicché ne vieti confermalo il princìpio che la legge regolante i rap¬ porti privati, non era origina riamente che una conseguenza neces¬ saria della pertinenza nazionale deiri udivi duo (3). (1) Così si può spiegare, come una conseguenza della naturalizzazione la condizione cui accenna il passo della Legge salica, Ut. 43, cap. I, parlando dell1 2 3 “ homo barharus qui lege salica vivi! (2) Savigny, Storia del diruto romano , voi 1, § 43, ediz. cit., pag. 109, 110; Fertile, I. cv pag. 163, 4; Padelle™, L c,f pag* 437-9; Salvigli, ì. c., pag. 397, 8 e 409; Èichhors, Qp. ciL, voi. 1, pag. 276; Thierry, Considera- zumi di, pag. 69-73. V. anche nelle più recenti professioni germaniche (ap, Gàopp, pag. 259-261) 41 . possedissent ab antiquis temporibus jure et consuetudine Franeormn . 4 Picunt itaque se Francon.es esse, et ideo sortiti sunt jus Francorum... “ se juri Francorum cum progenìtoribus suis addictos,,. fl, e in Gaupp, pag. 210: la conciliazione di questo principio colla dichiarazione fatta in quest1 ultimo caso da un fratello d'essere di nazione diversa da quella degli altri due. (3) Così 1’adozÌQiie della cittadinanza romana aveva tutta la solennità ed il carattere sostanziale di una naturalizzazione ottenuta dall1 arbitrio deirimperatore. V. la formula Qualiter Romanus fieri debel nello Sghupfer, Op. eit., pag. 148. m Capìtolo sesto Soia eccezione completa all’applicazione di questo principio, fu quella del clero che poteva (1] sostituire per quanto lo riguardava la legge romana a quella barbarica originaria. A questa eccezione che si riferiva a tutto lo stato della persona, se ne aggiunsero altre di par¬ ziali, che lasciando inalterato il regolamento nazionale di quello staio, ne modificava le applicazioni ai vari ì rapporti giuridici (2: permettendo alle parti di modificare il regolamento che sarebbe risul¬ tato alle contrattazioni dalia loro legge rispettiva, e promuovendo cosi l’origine di nuovi istituti giuridici (S) a mano a mano che ie devia¬ zioni dalla legge nazionale suggerite dalia opportunità, si andavano trasformando in consuetudine. Ma anche questa facoltà, se porta un temperamento alla personalità delle ieggi, in una parte del rigore delle sue applicazioni, non può ancora confondersi colla libera elezione del diritto accordata aile parti contraenti. Infaili il subdiscendere de lege sua era limitato a rapporti contrattuali, per se stessi naturalmente soggetti ai la volontà e di importanza secondaria, mentre era ribadito l'impero assoluto delle rispettive leggi nazionali iteli e successioni ed in ogni altro rapporto non compreso in quella esplicita eccezione (4). Più tardi si va facendo strada a poco a poco una facoltà ili mu¬ tare la legge, che non discende in modo generico come una conse¬ guenza dalla naturalizzazione delle parti, nè è limitala a pochi e secondarii rapporti giuridici, ma nella possibilità di verificarsi in ogni occasione della vita indipendentemente da altri fatti di cui sia la conseguenza, e nella sua appiicabililà ad ogni ordine di rapporti, apparisce come l’effetto d’ un impero assoluto acquistato dalla libera volontà delle parti nell'indicazione della legge preva¬ lente sul loro stato personale e sui loro rapporti. Allora si tro¬ vano professioni di legge diversa dalla nazione cui appartengono le parli; e degli stessi individui si hanno varie professioni di leggi successivamente diverse, che non si possono spiegare, come fa il Padellili, sostenendo che una debba essere sbagliata e che debba (1) V. pag. 207| S. (2) Leges Lìutprandi, lib, VI, 37 : v, pag. 214 e n. 8 e Ltx iìurguud., tit, 60, cap, 1 : 11 ...si cjuis post haec Barbarus voi testar! volUerit vel donare, aut Romanam consuetudinetn aut barbaricam esse servandam sciai... (3) Eichhorn, Op. eit., voi. I, pag. 277, 8. (4) Lìutpr.. 1. c. : “ Nana quod ad hereditatem pcrtinet, per legem scri- bant, eco. ... L. 37: * De scribis hoc prospexiinus ut . centra legem lon- gobardorum et romanorurn non scribant. Quod si neseiverunt, inlerrogent alios. Et si non poluerint ipsasleges piene scire, non scribant ipsas cartas ,. Elementi e (attori del diritto i u te rn azionai e privato nel medio evo 229 imputarsene la diversità ad una svista od errore di notaio (1). E quan¬ tunque alcuni degli esempli addotti dal Muratori (2) non si possano spiegare nel senso della libera elezione della legge (3), pure è indubitato che la professione ex nalione sua a poco a poco diventò una formula cui non corrispondeva la realtà e che la legge si poteva scegliere (4), come lo prova la formula se velie vivere ipsa tege che nel sistema originario della personalità delie leggi sarebbe stata priva di senso. Che poi le parti diventassero poco a poco libere non solo di scegliere una legge diversa da quella originaria, ma anche dì non attenersi sempre alia legge che una volta avevano scelta, è pro¬ vato dalla formula in hoc casu... super hoc... proviene se super hoc vivere lege... che trovasi nei patti dotali e nelle vendite del 1200 (5), dal con temperarsi nei medesimi rapporti giuridici in un regolamento misto delle norme dei diritto longobardo con quelle del diritto ro¬ mano (6). e dal ricordo di due matrimoni i successivi d'uno stesso uomo, fatti, l’uno secondo il diritto longobardo e l’altro secondo quello romano (7). La elezione della legge sosti mi vasi alla sua professione secondo la nazionalità. Ciò non può mettersi i n dubbio, ma corrisponde al periodo durante il quale la personalità delie leggi andava declinando verso la territorialità. Da un lato alla libera eiezione non si opponevano più gli ostacoli di un tempo, perchè le popolazioni erano venule fondendo ed assimilando i varii elementi che le componevano, sicché le varie leggi dì questi erano ormai un’eredità storica piuttosto che una diver¬ sità corrispondente ad attuati condizioni e necessità. Dall’altro lato quella libera elezione non aveva più l’importanza e non produceva più le conseguenze che un tempo avrebbe prodotto, perchè statuti, leggi municipali ed ordinamenti locali {8) andavano a poco a poco instaurando nei varii comuni e domini i. un sistema di leggi territo¬ riali, cosi da togliere alla professione di legge gran parte della sua importanza. (1) Padelletti, 1. c., p. 447, 8. (2) Dissertuz. XXI 1, pag. 345, 6. (3) V. pag. 205, 6. (4) Schuofep,, Óp. eit., pag. 148, 149, 150. (5) Zoekauer, La confessione di legge neipaUt dolali di Firenze , pag. 234, 5, 9, della Rivista italiana per le scienze giurìdiche, voi, III, fase. II, 1887. (6) Zdekacer, 1. c,, pag. 236. (7) Zoekauer, pag. 240. (8) Salvioli, !. c., pag. 410, 1. 230 Capìtolo sesto Il modificarsi della professione di legge corrisponde dunque al modificarsi del sistema che fu detto della personalità del diritto. Da prima le varie schiatte stanno i’una accanto all'altra conservando ii rispettivo diritto nazionale; e questo, risultante per ciascuna da un fatto che la volontà non poteva d’ordinario modificare, regolava la persona in tutti quanti t suoi rapporti giuridici. Più tardi ia fusione degli abitanti, e lo sviluppo della legislazione obbligatoria per tutti i sudditi nei vari i paesi, diminuì sempre più la ragione di sussistere delle leggi personali, e sempre più ne attenuò le conseguenze. In questa condizione di cose era naturale che si consentisse anche agli individui di moditicare a vicenda, in quanto li riguardava, quella particolarità di leggi che la sovranità andava pur modificando colla nuova legislazione rispetto a tutti i suoi sudditi. Allora ciascuno fu libero di professare, fra i diritti personali vigenti nel suo paese, quello che nel caso particolare gli pareva più opportuno; ma la con¬ dizione ormai quasi omogenea delle popolazioni, e quella semi-terri¬ toriale del diritto positivo, toglievano a quell’alto df volontà quasi tutta la sua importanza. Allora le professioni andarono in disuso poiché mancava lo scopo della loro esistenza, e venia meno tutto ii sistema di leggi e di rapporti che avea dato loro nascimento. 82. — Da tutto ciò risulta assai chiaramente la verità di quanto fu detto da principio circa il carattere storico e la sorte della personalità delie leggi. Essa nasce dalla convivenza di popolazioni appartenenti a razze ed a colture del tutto diverse, e si mantiene finché ia fusione di quei varii elementi non l'accia venir meno il substrato stesso della sua esistenza. Quando la fusione accennò a compiersi rapidamente mediante il prevalere della coltura romana, si vide ii sistema di diritto degli Ostrogoti avvicinarsi alla territorialità di una legge infor¬ mala sopratutto a principi! romani; quando la fusione accennò a compiersi mediante un con temperarsi dei due elementi, sì ebbe una legislazione territoriale comune che, come quella dei Visigoti, risentiva Finfluenzadi entrambi. ìfuove mescolanze di popolazione risospinsero a vicenda l'Italia e la Spagna, nel sistema delia personalità, e da questa l’uria e l’altra si allontanarono di bel nuovo quando vi prevalse uno dei nuovi o dei vecchi elementi. Attribuire l’estinzione della personalità delle leggi alla feudalità non è esatto, perchè, dovunque quella prevalse, pur sussistette un numero di uomini e di comuni per¬ fettamente ! i beri che non soggiacevano ad alcun vincolo feudale; sicché il diritto privalo, cui essi soggiacevano nei territori t rispettivi, non Elementi e fiaitori del diritta internazionale privato nel medio evo m era più un diritto personale e nel tempo stesso non derivava come una conseguenza della fenda! ità(i). I diritti particolari delie varie signorie, gli statuti, le ordinanze, non sono tanto le cause intrinseche della territorialità delle leggi, quanto modi della sua manifestazione. La sua vera causa, e l’elemento indispensabile della sua stessa possibilità, è l’assimilazione materiale o morale delle rispettive popo¬ lazioni. Ciò dimostra una voita di più quanta importanza abbia il fattore internazionale nella storia della civiltà non solo in quanto riguarda i rapporti fra i popoli, ma anche nella vita di quello che è, ma che non è sempre stato, un popolo. La schiavitù ebbe sempre origine nella diversità dei diritti fra cittadini e stranieri. La inferiori là giu ridica di certe classi d’un popolo, trovò quasi sempre la giustificazione nello stesso fatto originario, ed incontrò le prime mi¬ nacele di abolizione in una fusione che sforza vasi a compiersi e non era ancora compiuta. La diversità personale delle leggi non ha nò diversa origine nè diversa causa di estinzione. Dove la fusione delle razze non si compie, la personalità delle leggi continua cosi lungamente da parer quasi non già un sistema per se stesso trans i torio, ma un tratto caratteristico permanente di una determinala vita nazionale. Tale fu il caso delle dominazioni maomettane costituite su paesi cristiani durante il medio evo. Gii Spagnuoii sotto il dominio dei Mori non solo conservarono la proprietà del suolo che avevano posseduto prima della conquista e furono tenuti soltanto a pagare oltre all’imposta fondiaria (Kharaj] una moderata tassa personale, ma conservarono una certa autonomia amministrativa, l’uso delle proprie leggi parti¬ colari e l'autorità dei propri i giudici (2). Nè sarebbe esatto il dire che tale condizione di cose non possa paragonarsi alla personalità delle leggi perchè in tal caso la causa della diversità di diritto fra gli abi¬ tanti non era già la razza ma la religione (3). Anzitutto quando il sistema delie leggi personali fu accolto dagli Arabi di Spagna, alla d inerenza della fede corrispondeva in quel paese anche quella della razza non meno ed anzi più che nelle altre dominazioni barbariche d’Europa. E la conversione non importava del resto tutti quanti gii effetti della naturalizzazione. È vero che la formula: « Non v’è altro Dio che Dio e Maometto è ii suo profeta » bastava a rendere libero lo (1) Gaupp, Qp. cit., pag. 229, 230. (■2) Stanley Lane Poole e Gjlman, The Moors in Spam, London, Fisher Unwin, 1887, pag. 44-7; Sclopis, Storia, voi. I, pag. 6S, 9 e n. 3. (3) Moller Jochmus, Op. cit., pag, 197 e n. 1, 2, 3. 232 Capitolo sesto schiavo; ma il convertito, ancorché libero, non otteneva per solo effetto delia sua conversione tatui i diritti e privilegi deila razza domi¬ nante (1)* Nei rapporti fra questa ed i vinti, il concetto della diversità di stirpe non aveva meno importanza di quello della diversità- di fede; entrambi diedero nascimento al sistema della personalità delle leggi e lo mantennero. La conversione airislatnisrtìo era un mezzo per la fusione degli abitanti, e per l' instaurazione spontanea della territo¬ rialità del diritto; ma appunto perchè la conversione non fu generale fra la popolazione cristiana e ie due razze non si confusero, la perso¬ nalità vi persistette finche durò il domìnio arabo nella penisola. Analoga fu nelVetà moderna la condizione di diritto frale popola¬ zioni del l'impero turco e cTallredominazioni musulmane; la personalità delle leggi vi fu sostituita alla territorialità del diritto greco-romano, ed accompagnò quelle signorie durante tutta la loro esistenza* Scom¬ parve completamente colà dove le popolazioni si fusero in un tutto omogeneo; diminuì il suo campo d'applicazione dove una gran parte degli abitanti si confusero, convertendosi, coi dominatori; limitò qua e là col procedere dei tempo la sua influenza allo stato della persona ed ai rapporti di famiglia, cedendo il campo alla territorialità nei rap¬ porti penali e commerciali, ma in questi limiti sopravvisse anche allo smembramento dell'impero, e non venne sostituita dalla territorialità se non quando le popolazioni cristiane che scossero il giogo turco eliminarono ['elemento musulmano come in Serbia, o quando la coltura superiore dei nuovi dominatori, cornea poco a poco avviene in Algeria ed in Bosnia, tende a produrre una specie di assimilazione morale degli abitanti d'ogni razza e d'ogni fede. Ed anche la condizione degli Ebrei, nell'Europa medìoevale e moderna, presenta, analogo nelle cause e nelle manifestazioni, un caso di personalità di diritto. Dal punto di vista del diritto pubblico essi erano, come i meteci dell'antica Grecia, uomini che avevano per¬ duta una patria senza averne acquistata un’altra. Da! punto dì vista del diritto privato essi erano una nazione ed avevano un particolare diritto personale di cui gli ultimi avanzi sussistono ancora, nei riguardi dei matrimonio, in alcuni paesi che regolano su base del tutto confessionale la costituzione della famiglia. Ed anche per essi il diritto personale scomparve o, in ogni tempo ed individualmente, al loro confondersi mediante la conversione col resto della popolazione; (1) Stanley Lane Poole, Op. cil., pag. 49, 50. Elementi e fattori del diritto internazionale prima nel medio eifO 233 o collettivamente nell’epoca contemporanea, quando la coltura comune ebbe prodotta la loro assimilazione intellettuale, ed alla legge non restò cbe il compito di riconoscerla e di sancirla. Ai tempi nostri in molli possedimenti coloniali quel sistema della personalità delle leggi per cause identiche alle antiche si mantiene o risorge; e vi durerà finché o i vari i elementi eterogenei non si avvicinino abbastanza per generare una certa eguaglianza spirituale, o finché l'uno non riesca ad eliminare l’altro e ad assicurarvi si un assoluto dominio. 83. — 11 movimento verso la territorialità della legge, se ebbe ovunque come causa intima primordiale e come condizione indispen¬ sabile la fusione delle razze, fu complesso e diversamente rapido nei varii paesi nelle sue prime manifestazioni e nei fattori che ne affretta¬ rono il compimento. Quando le diversità di diritti non ebbero più in ciascun paese una ragione di sussistenza nella diversità delle razze, l’elezione delia legge sospinse un numero sempre maggiore di abitanti d’ogni singolo territorio dalla parte della maggioranza, o da quella della razza che per la forza o per la coltura riusciva dominatrice {!}, e secondò così, per spontaneo movimento degli spiriti, quell’assimila¬ zione che anche per altre cause si andava compiendo. Così la com¬ plessità delle leggi era attenuata eliminandosi molli diritti personali secondarii, come già prima ne erano stati eliminati dai diritto pub¬ blico stesso di qualche popolo barbarico. Si ridusse pertanto al solo dualismo delle leggi più vitali e più radicate nel paese, la molteplice varietà delle leggi personali. Cosi in Italia i Longobardi s’erano avvi¬ cinati alla territorialità non riconoscendo altre leggi personali che la propria e la romana. I Franchi avevano anche in Italia importata tutta la varietà dei diritti personali professali dalle diverse genti del loro dominio e riconosciute da loro; ma a poco a poco lo spontaneo movimento delle popolazioni e degli spiriti ricondusse di bel nuovo le proporzioni della personalità delle leggi in Italia, a quello che erano state prima che i Franchi la conquistassero. Le leggi personali intro¬ dotte da loro: la salica, la ripudia, la bavara e l’alemanna furono a poco a poco eliminate ed assorbite a vicenda in quella romana e in quella longobarda che continuò a sussistere accanto alla prima anche dopoché le altre leggi popolari aveano finito fa loro esistenza, Un fattore impalanti del completarsi deil'unità della legge e della (l) Schupfer, 1. c., pag. 145, 151. 234 Capìtolo scavo sua torri toriati ih fu anche l’unificarsi della magistratura* A questa partecipando giudici appartenenti alle varie schiatte degli abitanti, e da questa dovendo applicarsi la legge rispettiva agli abitanti delle varie orìgini, ne derivava dì necessità che il tribunale dovesse diventare, per le origini sue non meno che per il suo obbiettivo, un fattore deH’imilà de) diritto. Era naturale che collegi così costituiti per custo¬ dire e per applicare la legge, non applicassero talora i diritti perso¬ nali nella loro purezza ai casi cui pur dovevano applicarsi, ma li com¬ binassero, modificandoli entrambi, e promuovendo così nei territori! rispettivi la uniformità delle norme di diritto, À poco a poco le con¬ suetudini invalse nel territorio della rispettiva sovranità andavano acquistando, senza distinzione ili casi, una forza obbligatoria, per i giudici locali. E se a questa si aggiunge la semi territoriali là procla¬ mata da quelle leggi che fin da principio vollero far prevalere il diritto locale ai rapporti misti il), si vede come la magistratura sia stala in parte notevole fattore ed in parte notevole strumento del fu ni fi razione del diritto nei singoli territori!. Promossa pertanto talora da una consuetudine nuova e complessa, talora da un concetto vago ed inesatto della legge che si doveva appli¬ care, talora e più sovente Sài l'ispirazione de IP equità* veni va compien¬ dosi una mescolanza dei vari! diritti che appariva sempre piu evidente in alcuni degli isti tu Li rispettivi. Così avveniva che, anche vincendo sull’altro, uno dei due dirmi personali non vincesse nella sua purezza originaria* ma conservando in qualche parte le iraccie di quello che aveva respinto nell’ombra. Non pochi diritti germanici accolgono così, oltreché per adozione esplicita di legislatori, anche per effètto della giurisprudenza* principi] dei diritto romano, e non pochi istituti di diritto romano risentono a poco a poco l'influenza germanica. Il mundio ammesso da una legge longobarda (2; anche nel caso che un romano sposasse una longobarda, quantunque fosse ignoto al diritto romano; ed il matrimonio celebrato in Italia con applicazione parziale della legge longobarda e della legge romana 3} sono esempi i di questa mescolanza di diritti* Così una legge di Liutprando (4) ed una borgognona (5) V. pag. 213, <ÙL (%) Lictpraivdg, Jib. VI, L. 74. (3) Zdekàuer, I. e*, pag. 236. (4) LiUTpfìANW Leges, lib. VL XXXVII (5) Lex Burgundionuvi. tit. LX, De ad h ihm d ì& d o ì rati gnu m tesliifioniis: “ si quis posthaee -Barbarus vel testali voluent vd donare, aut Roma* Elementi e fattori del diriuo internazionale privato nel medio evo 285 relativa alle donazioni ed agli atti dì ultima volontà permettevano di redìgere gli atti. secondo l’uno o l’altro diritto, sicché un atto redatto fra due romani nelle forme longobarde era pienamente valido. Mei la legge dei Borgognoni (11 è esteso anche ai Romani quel giuramento di purificazione coll’assistenza dei congiunti che pure era estraneo al loro diritto ; e qua e là aumentano i casi nei quali, sia limitatamente ai rapporti misti (2), sia anche in quelli fra uomini della stessa origine, una gente trasfondeva, nel diritto di un’altra gente, elementi del proprio diritto (3). Così la coscienza dei varii popoli diventava sempre più matura per un sistema di leggi territoriali, e leggi territoriali sempre più numerose andavano a poco a poco unificando il diritto. Molte leggi nuove erano emanate con carattere d 'obbligazione comune a tutti i sudditi; ma a conferire lo stesso carattere d’obblìgatorielà comune e di territorialità a molle leggi vecchie originariamente personali e proprie del solo popolo dominarne, contribuiva l’indole dei rapporti cui si riferivano od il carattere che andava assumendo la sovranità, if ìndole dei rapporti, connessi coll 'ordine e colla Lulela dello Stato, conferì pii) rapidamente un carattere territoriale alle leggi penali, fossero queste romane come nel regno dei Goli, o fossero di conte¬ nuto germanico, come quelle già accolte in alcune legislazioni bar¬ bariche per essere applicate anche ai popoli soggetti, o come quelle contenule nei capitolari come obbligatorie per tutti i sudditi. E lo stesso motivo conferiva carattere di unità territoriale ai rapporti giurìdici velali vi al suolo ed al loro regolamento. In Italia questo mamme nlo era venuto compiendosi già durante il periodo franco ; ogni¬ qualvolta era in questione un fondo, il diritto della persona cedeva al diritto del territorio, © piuttosto la legge del possessore attuale era sostituita da quella del possessore originario (4). Ed anche in Ger¬ mania in questi rapporti cominciava ad affermarsi la terni tortai ita nani consueludinem ani Barharicam esse servai! dam sciai, si volt aliquid firmitatis habere quod gesserit, id est, aut scriptum legitimis, quod larghi cuicumque voluerit, teneatur; aut certe quìnque in gemi or imi testimonio, quod dimittere voluerit vel donare, robur accipiat, et in ejus, cui re depu¬ tata fuerit, jura commi gre t (1) Lkc Burgundionum. tit. Vili, De óbjectìone criminum quae ingenuis intenduntur. (2) Gaupp, Op. cit., pag. 237. (3) Gaupp, Op. cit., pag. 23ó. (4) Schcpper, Op. cit., pag. 12, 13. 236 Capitolo sesto del diri ito , originariamente colla prevalenza delle norme del diritto romano, e più tardi con norme di sviluppo posteriore (1). A dare poi un impero sempre più territoriale ai le leggi esistenti nei vari i paesi ed a render possibile una nuova elaborazione legisla¬ tiva egualmente imperante, senza distinzione di origini, su tutta la popolazione di uno Stato, grandemente contribuiva il carattere ch'era venuta assumendo la sovranità. D’ un lato questa rappresentava sempre meno i caratteri individuali d'una schiatta, sia perchè domi¬ nava su genti di schiatte diverse che venivano fondendosi sotto il suo impero, sia perchè dominava sopra una parte sola di una gente che in quella vita politica separata veniva sviluppando caratteri, bisogni e consuetudini diverse da quelle delle altre parti della stessa schiatta che vivevano d’una vita politica diversa. D’altronde il con¬ cetto dello Stato che andava modificandosi, modificava alla sua volta quello della sovranità. Questa che era stata presso le genti bar¬ bariche un rapporto personale fra il popolo e chi lo guidava, era diventata a poeo a poco un rapporto territoriale e complesso. Lo Stato veniva affermandosi come una persona giuridica, come un’ente a sé, a formare il quale contribuiscono la popolazione, il territorio, il vin¬ colo e lo scopo politico, ma che risulta dal complesso di tutti quei fattori senza che uno solo valga a determinarne l’esistenza. In tale condizione di cose che si svolge e si completa nello Stato moderno, è naturale che l’importanza dei rapporti personali fra le genti di varia schiatta, cedano il posto all'importanza dei rapporti fra l’individuo e lo Stato considerato come ente a sè, con propri i scopi e con propria esistenza, nel quale politicamente si fondono tutte le categorie dei suoi abitanti. Era naturale pertanto, a mano a mano che questo concetto moderno dello Stato veniva sviluppandosi, che tutto un ordine di rapporti interessanti direttamente o indirettamente l'ordine e la sicurezza delio Stato, reclamassero un regolamento uniforme, e a poco a poco fra l’autonomia individuale dei singoli, e l’attitudine della legge a regolarla e modificarla, uno stesso ordine di concetti dovesse in (ormare rispetto a tutti la missione dello Stato e della legge. Anzi nell'aspetto che assunse la sovranità durante il feudalismo, la necessità di impero universale della legge su tutti gli abitanti doveva farsi sentire tanto maggiormente, quanto più la soggezione personale alla sovranità, risultante dai rapporti territoriali, si afferma e si estri ri¬ ti) Gacpp, Op. cit.,: pag. 255,. 6, e 359, 360, 1. Elementi e fattori del fòmiti tnver nazionale privato nel medio evo 237 seca nelle suddivisioni e subordinazioni del territorio; sicché può dirsi che territorialità del diritto, e l’assetto feudale deila sovranità siano due termini del tutto inscindibili dalla condizione cui giungono i vari i paesi d’Europa nell’ultimo periodo del medio evo. Per tutte queste cause, d’un lato elementi legislativi ch’erano stati prima pertinenti ad uno dei diritti personali in vigore, acquistarono a poco a poco obbligatorietà universale carattere di territorialità, dal¬ l'altro aumentarono sempre più le nuove leggi tèff ri tortali, emanate cioè come comandi dello Stato ai sudditi e non come ordinamenti rela¬ tivi ad una sola razza degli abitanti. Da principio queste leggi comuni a tulli ì sudditi ebbero importanza integratrice ed emendatrice ma non sostitutrice dei diritti personali ; disponevano di materie sulle quaii questi non avevano disposto, e ne completavano o ne correggevano le disposizioni in quanto direttamente riguardava od indirettamente interessava il diritto pubblico dello Stalo che s’era formato (4) . Poi aumentava sempre più il numero delle leggi speciali obbligatorie per tutti gli abitanti dell'impero franco o dei vari I Stati formatisi o fuori di questo, o dallo smembramento di questo (2), finché nei vari i paesi, o per prevalenza d'uno dei diritti prima vigenti come personali, o per numero sempre crescente di nuove leggi relative a tutti gli abitanti, o pei' cooperazione di entrambe le cause, non trionfò completamente l'unità e là territorialità del diritto. 84. — Derivando da cause così complesse, tale mutamento dovette necessariamente compiersi in periodi di tempo vari i secondo le varie regioni. Alcune parti d’Italia erano già arrivate alla territorialità del diritto nei 1000 ; in altre nel 1400 essa non era ancora completa (3). Il rescritto dei 1038 dell’Imperatore Corrado II proclamava l’ unità del diritto in Roma e nel suo territorio (4); mentre in molti luoghi del- rilalia meridionale la personalità persisteva due secoli più tardi (5). Rispetto ad alcune parli della Francia un esempio dì legge territoriale (1) Eichhors, voi. I, pag. 555, 6, 9 e 578-580. (2) Muratóri, Op. citi, pag. 344. (3) Sckcpfer, Storia eli., pag. 152. (4) Mona in. Germ. llist., Leggi 11,40: “ Audita controversia (juae hactenus in ter vos et Langobardos judices versabatur. nulloque termino quiescebat, sancimus ut quaecumque admodum nego ila mota fuerinl tam inter Ro¬ man ae urbis moenia quain etiam de forls in fìomanis pertinentiis, actore Langobardo vel reo, a vobis dumtaxat Romania legibus ter min eri tur, nul- loque tempore reviveseant „. (5) Trevisani, 1. o., pag. 49, 50. 238 Capitola sesto si vuol far risalire all’864 ,1), e col progredire del tempo il sistema del diritto territoriale vi si afferma prima nel sud che nel nord. In Ger¬ mania il Saehsenpiegel ammette come regola prevalente nell’appliea- zione del diritto, la personalità delle leggi; però sotto certi rapporti cominciava già a farvi eccezione la territorialità di qualche legge, e nel secolo deci moquar tei questa s’era già trasformala nel sistema dominante. E come fu vario il tempo trascorso qua e là prima del compiersi di tale mutamento, cosi fa vario secondo ie regioni il diritto nazio¬ nale a favore del quale il mutamento si compiva. A Roma e nel suo territorio prevaleva decisamente il diritto romano; in altre parti d’Italia o si manteneva, o contribuiva largamente ai diritti locali l'elemento longobardo. In Francia prevalse nel sud l’elemento gallo-romano, mentre al nord prevaleva l'elemento germanico (2) cui ancora nel decimo secolo aveva portato un notevole incremento la colonizzazione normanna, in Spagna il diritto territoriale risultava dalla fusione dei due elementi: quello romano che aveva informato il Breviario di Alarico, e quello germanico che costituiva il contenuto della Raccolta del re Enrico. In Germania i due diritti si dividevano, non meno che in molle parli d’Italia, il campo. Al diritto locale vario ed informato ad elementi germanici, stava accanto, con carattere sussidiario e gene¬ ralmente vigente come diritto comune dell’impero, la legge romana. E se nel primo diritto si affermava, tanto in Germania quanto in Uaìia, il carattere della territorialità, il secondo perdeva il carattere della personalità per mutarlo con quello della universalità, e l’uno e l’altro erano applicati prescindendo dalla nazionalità degli interessali. L'uno era applicato come diritto locale, l’altro appi ìcavasi sussidiariamente come diritto comune; ed entrambi erano ormai diritti territoriali, l’uno del territorio politico più ristretto cui ie parli o le cose appar¬ tenevano o dove i patti si stipulavano. l’altro, se così è dato di esprimersi, del più vasto territorio di coltura cui tutti i rispettivi paesi appartenevano. L indole della società medioevale però faceva sì che la territori ali tà delle leggi si presentasse per più rispetti diversa da quella che suol concepirsi al tempo nostro negli Siati unitarii. Intendiamo ora che uno Stato abbia raggiunto la territorialità del suo diritto quando una (1) Gacpp, Op. cit., pag. 238-240. (2) Laferrière, llistoire du dr. fr„ voi. iti, pag. 484, t. XI. Elementi e fauori del diritte imeni azionale privato nel medio evo 239 sola legge, diversa nell’origine della sua obbligatorietà seppure non nel suo contenuto materiale, da quelle vigenti negli altri paesi, governa senza distinzione i sudditi dello Stato. La territorialità della legge pertanto, come noi la concepiamo, si distingue dalla personalità pei' un doppio rispetto: positivo e negativo; perchè cioè la diversa ori¬ gine etnica dei sudditi non intuisce sulla legge civile che dev'essere loro applicata, e perchè a tutti i sudditi deve applicarsi la medesima legge civile. Nella società medioevale invece prevalse una territorialità di legge, distinta sempre per quel lato negativo ma non sempre per quel lato positivo, dal sistema delle leggi personali. La diversa origine dei sudditi perdette ogni importanza quanto all’indicazione del diritto civile applicabile ai loro rapporti 1), ed in ciò il diritto diventò ter¬ ritoriale perchè si applicava agli individui la norma vigente nel territorio e non già la norma connessa, indipendentemente dal terri¬ torio, colla persona delle parti. Ma non ogni Stato nè ogni regione di uno Stato ebbe pei1 2 tutto il territorio e per lutti gli abitanti la stessa legge territoriale; e per converso non fu applicato nei singoli tetri torii soltanto quel diritto che, per elleno d’tin comando della sovranità te ir i tortale, s’era trasformato da norma di ragione in regola di diritto positivo. D’un lato il frazionamento feudale e comunale dei territori i e le composizioni di diritto romano e barbarico diverse nelle varie regioni dello stesso paese, instaurarono Ira parti dello stesso territorio una grande varietà di diritti. Un particolarismo di leggi ancor maggiore di quello barbarico si manifestò nei diversi paesi, colla d ilìerenza che mentre nel primo periodo dei medio evo quel particolarismo si svolse nella varietà delle leggi personali dei sudditi d’uno stesso Stato, nel secondo periodo delia medesima epoca si svolse nella varietà delle leggi locali coesistenti nei lerri tori I soggetti alla stessa sovranità. In vaste divisioni del medesimo territorio, come in Inghilterra sotto Canuto (2), e come in Francia tino al secolo scorso, coesistevano dii'ilii civili sostanzialmente diversi; e Luigi XI, che pur (1) Questa distinzione di diritto secondo l’origine era necessariamente esclusa dalla legge che voleva essere territoriale e la legge stessa espressa- mente la escludeva. Cosi le Costitm. del Regno di Sicilia. Hb. Il, tìt. X VII : “ Nosqui singulorum jura justitiae libra pensamus in judiciis aliquam discre- tioiiem haberi non volunius personarmn, sed aequalitatem sìve sit Francus, si ve Romanus, aut Langobardus qui agii seu convenitur, justitiam sibi volumus m in is Erari „ e tit. XXlll, De pugniti sublutis. (2) Ghurch,, Eariy Britain, pag. 300. London, Fisher Unwiu, 1889. 240 Capitolo sesto era riuscito a fondare nel suo regno Sannita politica, invano vi aveva tentata !' unificazione di quei diritti particolari (1), Ha sotto queste grandi divisioni, altre assai più minute si manifestavano ed in alcuni paesi assai più lungamente si mantenevano. Qui i Comuni, là le baronie erano diventati pìccoli Stati che svolgevano, in un'orbita più o meno larga, il loro potere legislativo, conservandone gli elTeui anche dopo perduta l’autonomia; sicché si poteva parlare di diritto territoriale rispetto alle varie suddivisioni del territorio di ciascuno Stalo, ma non rispetto a tutto il territorio dello Stato. ?iel tempo stesso, sopraiutlo in Italia ed in Germania, tutte queste varie sovranità riconoscevano due sistemi di diritto che erano terri¬ toriali perchè in ciascun territorio si applicavano in distinta mente a tutti i sudditi, ma che non erano territoriali per ciò che la loro obbli¬ gatorietà, anziché dipendere dal comando della sovranità locale, deri¬ vava da un’autorità superiore a questa, e da una comunanza che tutte quelle sovranità comprendeva. Tale era l’autorità dei diritto romano dov’era consideralo come diritto comune; e tale pur era in materia matrimoniale e beneficiaria il diritto canonico: sistemi di diritto l’uno e l’altro, territoriali nell’obbieuo perchè si applicavano ugualmente a tulli gli abitanti d'un certo numero di paesi, ma non territoriali nell’origine loro e nella estensione di luoghi dove valevano come comando. Se poi d’un lato il diritto privato vigente poteva variare rielle varie parti di uno stesso paese, e più paesi essere soggetti per certi rispetti ad un identico diritto privalo, spesso avveniva, e nei torri torli fendali più largamente che in quelli comunali, che non tutti gli abitanti di uno stesso, per quanto piccolo, territorio, fossero soggetti, quanto al regolamento degli stessi rapporti, ad una identica legge civile. La fusione delle razze non aveva importato la fusione delle classi, anzi la subordinazione di queste si fece più distinta ed ottenne più completo riconoscimento nella legge, quando la fusione di quelle fu compiuta. Il suolo stesso in vari! paesi fa soggetto a legg'i diverse secondo la classe de) proprietario o del detentore (2). .Nei diritti personali, nei privilegi, nei rapporti di famiglia e nell’autonomia individuale appli¬ cata ad importantissimi atti giuridici, quelle classi furono distinte Luna dall’altra, e la diversità delle leggi contribuì a tenérle separate ; (1) Masson-, Medi nevai Frange, pag, 303. London, Fisher Umvìri, 1888. (2) Gaupp, Op. cit., pag. 263, i. Elementi e fattori del diritto mLGrnazionatà privato nel medio evo 241 sicché a poco a poco si potè sostenere, ciò che tìel resto non è vero se non in parte, che cioè fra nobiltà e popolo esistesse una originaria differenza etnografica, delinquale fosse un avanzo ed una conseguenza la diversità del diritto (1). Ed anche dove questa tirannia di una classe sull’altra o non esisteva od era attenuata, pur leggi speciali continua¬ rono lungamente ad esistere per le classi d'abitanti distinte secondo le occupazioni e le arti e dotate d'una certa individualità e di una certa autonomia. Perciò rispetto a tutti i paesi dove la personalità delle leggi è venula scomparendo nel medio evo, sono necessarie non poche distinzioni per poter riconoscere che cosa fosse effettivamente e che cosa da principio non sia stata la territorialità che l'aveva sostituita. 85. — Quando si parla della personalità delie leggi e de! periodo di tempo durante il quale essa prevalse nei vari i paesi d’Europa, si itola a ragione, che, quanto alla scelta fra più diritti particolari nel regolamento dei rapporti fra uomini di stirpe diversa, essa presen¬ tava una certa analogia di condizioni e di criteri! col diritto interna¬ zionale privalo, mentre per effetto de! suo applicarsi ai sudditi d’una medesima sovranità, sostanzialmente differiva dal diritto internazio¬ nale .2 . Non si sarebbe però nel vero se si ritenesse die l’esistenza della personalità delle leggi, nell’ interno dei singoli Stati, escludesse durante il medio evo rapporti e norme di vero diritto internazionale privato fra sudditi di Stati diversi, e die lo straniero, nel senso poli¬ tico della parola, continuasse sempre, in quel sistema politico, a restare escluso da un ordine giuridico che era stalo creato per un determi¬ nato ordine di concittadini e non per una determinata categoria di rapporti internazionali. Ciò non sarebbe esatto nel nostro campo, come non era esatto, rispetto a, tante altre espressioni della coltura, il credere che l'età moderna e l’antichità siano state divise dalla grande lacuna medioevale, come da un periodo di tenebre posto in mezzo alle due grandi età dei la luce (3). Il sistema delle leggi personali è diverso da un sistema di diritto internazionale privalo ; ma quello nè doveva escludere di per sè quest1 2 3 uh imo, nè infatti lo escluse del tutto chi rame (1) Lovseau, Trattalo degli ordini della nobiltà, pag. 25 e Roulan- vn.uKRS, gloria dell'antico governo della Fr., voi. I, pag, 214 e segg.; ap. Thierry, Considerazioni, pag. 43, 4. (2) V. pag. 212. (3) Macàclay, Inaugurai Speeck al thè Glascow College (March. 21 , 1849), voi. Il dei Maoaulay s Speeckes, pag. 265. Tauchnitx edilore. 16 — Catella ni, Diritto ini. priv ,, voi, J. V 242 Capilo lo ««sto il medio evo. E per lutto quel periodo storico continuarono qui a man¬ tenersi in unto od in parte, là a svilupparsi, quei pri nei pi i di diritto internazionale privato ch'erario stati adombrati o tradotti nella pratica dalla civiltà greco-romana. in quel doppio ordine di concessioni che si riferisce al ricono¬ scimento d' una certa somma di diritti allo straniero, ed all’applica¬ zione della sua legge personale come regola dei suoi rapporti giuri¬ dici, era naturale che i maggiori successi si conseguissero dagli Stati commercianti e belligeri, la cui amicizia era maggi ormen te utile e la cui ostilità poteva riuscire più pericolosa. Questi potevano più eflì- cacernenie proteggere i propri i cittadini che si allontanavano, facendo sentire anche nei paesi più lontani e più pericolosi la minaccia della propria rappresaglia (1). Mentre rendendo sicure le vie del com- mercìoesse esercitavano in quella gran confusione medioevale, un'im¬ portante funzione economica, regolando oltre il territorio la vita giu¬ ridica dei sudditi, servivano non meno la causa del diritto pubblico. Tale fu il caso della Lega Anseatica. La loro federazione, informata al principio della difesa de! commercio e della protezione dei sudditi delle città federate -2), escludeva qualunque scopo aggressivo di con¬ quista, e qualunque ribellione delle singole città contro il sovrano da cui dipendevano (3). Era. come in origine la Confederazione Elvetica, un'alleanza difensiva continuata anche in tempo di pace: ma. a dilTe- renzadi quella, non aveva che un obbiettivo esclusivamente economico. Meli 'epoca più tenebrosa del medio evo l’attività e rinlluenza di quella lega già si faceva sentire nei mari del .Nord. Nel 1300 avevano già raggiunto il fiore della prosperità e della potenza; e rappresenta¬ vano ormai ne! commercio marittimo il trionfo dell’ordine e della sicurezza contro la pirateria; nei rapporti internazionali il trionfo del diritto sull’arbitrio; e in quelli sociali il destarsi delle classi medie, fra i grandi oppressori ed il popolo oppresso, come un ostacolo ai primi, un gradino agli al tifi ed un fattore importante di civiltà. Il loro scopo era così esclusivamente pacifico, e li mi lavasi in modo così assoluto alla protezione dei commercio e dei commercianti, che le loro fattorie di derivano sempre da quelle, tanto note nella storia coloniale, fi) Zimhers, TheHamaTowÌ$;Iya.%. 169, 184. London, Fisher Unwin, 1889, f2j Sartorius, GesnhìchU dea Uanaeaiiacken fiundes, tfi. 2, pag. 120 e 150 segg,, e lii.ANQur, flisloire de t' Economie potìtique, pag, 03. Bruxelles, Wahlen, 1839. (3) ZiHMERN, Op. cil-, pag. 32, 4, 5. Evi e ette it lì e f&uotà dd $ tritio i tue matonaie privato nei mèdio, evo 243 che comi nciano colto slabi li mento di un magazzino, continuano con una serie di ingerenze edi brighe, e lìnisconocon un conflitto e colla trasformazione del paese in una dipendenza coloniale de’ suoi ospiti d’un tempo. Le fanone anseatiche furono da principio -e si mantennero poi, come molte fra quelle delle città italiane in Oriente, fattorie di buona fede. Erano organizzate come confraternite laiche con tutti i rigori di una regola monastica ; due assessori le governavano, e giudicavano i litigi, rimettendo alla Dieta anseatica la decisione dei casi più gravi. Gli abitanti della fattoria non potevano prendere moglie nel paese dove risiedevano, nè rimanersene una notte fuori della fattoria le cui uscite erano guardale da sentinelle e da cani, sicché quando la popo¬ lazione ne aumentava, come avvenne a Bergen la cui fattoria fu abitata per un certo tempo da tremila anime, essa assumeva tutta l'apparenza e tutta l’importanza d’nna fortezza, Ld il carattere pura¬ mente commerciale di quegli stabilimenti, tanto più conserva vasi per ciò: che se le fattorie erano permanenti ,gli abitanti se ne muta¬ vano di continuo ; i sudditi anseatici potevano dimorare per qualche tempo nella fattoria quando avessero superate le prove necessarie per esservi ammessi (1), ma non potevano slabi lirvisi permanentemente. Sicché i privilegi che la sovranità territoriale concedeva loro quanto all’uso della legge nazionale, non poteva riferirsi, trattandosi di persone non stabilmente trapiantate nel paese, ad un’applicazione della personalità delle leggi, ma era un vero parziale riconoscimento di norme di diritto internazionale privato. I privilegi die gli Anseatici avevano potuto assicurarsi dovunque erano stali au loia zzati a fondar fattorie, li ponevano in condizione essenzialmente favorevole in confronto non solo del diritto comune vigente nel paese dove dimoravano, ma anche del diritto vigente nella loro stessa patria. Le concessioni da loro ottenute implicavano, per Tappi i dizione della legge nazionale, per la tutela delle loro persone e della parte di città che abitavano, per l’autorità riconosciuta alle loro autorità giudiziarie ed amministrative, una specie di eslraterri- torialilà, e perciò appariscono simili al moderno sistema deile capi¬ tolazioni. 11 quale (quest’analogia, come quella che presentavano nel tempo stesso molti porti del Mediterraneo, basterebbero a provarlo), non è qualche cosa di specialmente adatto alla Turchia, e di esclusi- fi) Zimjiern. pag. 30 e 144, 7. m Capitolo sesto vamente peculiare agli Siali non cristiani. È invece un sistema di rapporti, generale nel primo periodo del l’isti luto consolare, rispon¬ dente ad una condizione di cose in cui manchi nei singoli paesi un ordinamento legislativo e giudiziario che affidi gii stranieri, e conservatosi nei rapporti con quei paesi dove tali condizioni conti¬ nuarono a mancare. L’analogia fra il moderno sistema delle capitolazioni ed i rapporti internazionali della Lega Anseatica, è poi tanto più stretta inquantochè anche questa negava ogni stipulazione di reciprocità e mentre i suoi negozianti potevano dimorare quanto volevano in un porto straniero e reggervisi secondo il proprio diritto, in Colonia i mercanti stranieri non potevano dimorare per più di sei settimane consecutive, nè ritor¬ narvi più di tre volte i’anno; ed in altre città anseatiche gli stranieri trovavano regole ancora più restrittive. Rivolti coi loro sforzi so pralu t lo al nord ed all’oriente del conti¬ nente europeo, gli Anseatici non ebbero rapporti diretti e costanti coi sud dell’Europa e colla Francia. Tennero per qualche tempo un depo¬ sito a Bordeaux, ma il loro commercio con quel paese fu sopratutto indiretto pervia delle Fiandre (1 . Si hanno però a loro favore conces¬ sioni di Luigi e di Carlo Vili che promettono loro imparziale giu¬ stizia, condizione civile del tutto eguale a quella degli indigeni, diritto di continuare a commerciare con Stali in guerra colla Francia, ed inter¬ pretazione favorevole dei contratti stipulati in Francia con Francesi. In queste concessioni è anche pattuita la reciprocità; ma questa per¬ deva ogni importanza di fatto per ciò che i prodotti della Francia erano allora assai limitali e che più limitali ancora erano i rapporti commerciali fra i due paesi. In Russia invece essi esercitavano un monopolio commerciale mal tollerato e mantenuto colla forza, come un tempo quello di Cartagine nel Mediterraneo. Un magistrato speciale residente a Nowogorod li governava, e definiva secondo le leggi nazionali i loro litigi; assistito da giurati avea perfino il diritto di pronunciare la pena di morte, con riserva di appello sia a Lu becca sia alla Lega Anseatica (2). Coll'Italia l’Ansa non ebbe che rapporti indiretti, poiché le città commerciali della Germania del sud, che vi esercitavano il commercio, formavano una lega particolare che. quantunque affigliata a quella anseatica, pure non ne formo mai parte integrante. Ed i privilegi (1) Zsmmbbn, pag. 171, 3. (2) Zcmjiers, pag. 152, 3; Sartori os, loc. citato. Elementi e fianoii dei diritto iivtenm ioti ale privato nel medio evo U5 conseguitivi erano ben più limitati che non fossero negli altri paesi d’Europa. Nei 1200 era già stabilito a Venezia il Fóntego dei Tede¬ schi . ma questo non era che un deposito, senza giurisdizione parti¬ colare attribuita ai capi stranieri dello stabilimento, che era invece strettamente sorvegliato dai Visdomini dei Tedeschi. In Inghilterra invece le città anseatiche avevano ottenuto privi¬ legi che agli indigeni parvero col progredire del tempo esorbitanti ed intollerabili (1), Enrico II nel 1157, con un atto ob:e ha l’apparenza di una conferma di privilegi già posseduti, non solo parificava gli Anseatici, quanto a! la sicurezza ed alia protezione agii stessi Inglesi [sicut homiucs meos et amicos) ma garantiva loro fuso del diritto nazionale [et ideo firmam pacem habeant f adendo rectas consueludines suas, et niillas exigotis ab eis novas consueludines vel rectitudines guas facere non debennt nec facere solebant . Nel 1194 il re Riccardo con¬ fermava loro il diritto di salvum tre et salvimi venire per totam lerram nostrani et emere et vendere et in villa London et alibi e conci mieva ordinando che predicti cives de Colonia prenominatas liberlates et liberas consueludines habeant per totam terram noslram Anglie. Ed il re Giovanni confermava pienamente questi privilegi (2). I processi fra Inglesi ed Anseatici dovevano giudicarsi da due magistrali partico¬ larmente designati dal re, egli Anseatici erano sottratti alla giurisdi¬ zione della corte del Pam mi ragliato (3). Protetti dalla legge inglese, essi restavano, nel regolamento dei propri! rapporti, indipendenti da questa; il loro diritto e la loro magistratura li seguiva; da) punto di vista economico impoverivano il paese e da quello giuridico ne dimi¬ nuivano la sovranità. Per entrambi questi molivi, forse più per il primo che per il secondo.il popolo inglese divenne loro sempre più ostile ed iì governo tentò ripetutamente o di eliminarli o di farli rien¬ trare nel diritto comune {4}; ma per lungo tempo invano, finché nel 1598 non furono espulsi dalla regina Elisabetta. Sórti nel cuore del medio evo, i privilegi degli Anseatici si prolungavano durante l'età (1) Blanqui, 1. o., pag. 66. (2) Sartorius, Urkundliche Geschichte des XJrsprungs der Deutschen Rame, ediz. Lappenberg, Hamburg 1830, Appendice; Holdbaum, Bandsche Urkundebuch, linttù 1876; Sir Tbavers Twiss, On thè early charters granted by thè kings of England to thè Merchants of Cotogne, Iìeport to thè ninth annual r.onference, held at Cotogne, of thè Associatimi for thè Reform and • thè codification of thè lato of Nations. London, Glowes, 1882, pag. 14-32 (3) Bcakqui, 1. c., pag. 66. (4) Zuimern, pag. 183, 5, 6, 334, 360, l. 246 Capitolo sesto moderna ed implicavano un largo riconoscimento ed una larga appli¬ cazione della legge nazionale, consentili in molti paesi ad una cate¬ goria di stranieri. Nel seno dei singoli territori i la personalità delle leggi, nei rapporti fra concittadini, si affermava, si svolgeva, svaniva ed era sostituita dalla territorialità, senza che tali mutamenti impe¬ dissero o modificassero nei riguardi degli stranieri la esistenza ed il regolamento di quei rapporti che erano veri rapporti di diritto inter¬ nazionale privato. 86. — Analoga era la condizione dei mercanti stranieri stabiliti in molti porti del Mediterraneo e sopra tutto quella delle fattorie com¬ merciali che le città marinare italiane stabilivano in Oriente, accom¬ pagnando vele con una garanzia del diritto personale che ricordava, nel modo della manifestazione se non nei tiloio (1), l’antica condizione delle popolazioni italiane in mezzo al popolo dei loro dominatori. I mercanti europei che visitavano i porli dell’Oriente erano sottratti, per pattuite concessioni, alle leggi ed ai tribunali dei Saraceni per Lutti i loro rapporti reciproci e per molti di quelli in cui potevano trovarsi cogli indigeni. 1 litigi fra Europei erano decisi da giudici nazionali secondo leggi ed usanze europee. Speciali trattati coi sovrani maomettani sancivano queste concessioni, autorizzavano lo sta hi li mento di consoli, riconoscevano la loro autorità giurisdizionale e determinavano la cerchia della loro competenza; e quando le crociate fecero sorgere in Oriente molli Stati cristiani, questi furono costretti a riconoscere e confermare i privilegi già goduti nei loro territori i dalle città ita¬ liane. Sicché la giurisdizione consolare in Oriente risale nelle sue origini fino al medio evo, e si presenta fin da principio come una garanzia di applicazione est ratei* ri tor i 3 1 e del diritto private combi¬ nata con una es tra territorialità della giurisdizione (2), come era avve¬ nuto nell’antico Egitto fin dallo stabilimento delle prime fattorie greche consentito a Nauseati dai Faraoni 3). Ma esempli di simili garanzie di legge personale, per lo più com¬ binate e talora indipendenti dalla garanzia di una giurisdizione nazio¬ nale, non mancano nei porti del Mediterraneo occidentale e negli stessi paesi continentali d’Europa. ha condizione originaria dei forestieri presso i Germani era stata eguale a quella risultante dal diritto dei popoli antichi. Allo straniero (1) La.nza.vi, Storia dei Cornimi italiani, )ib. Ili, pag. 190, 1. (2) Martens, Consulancesen, Berlin. Weidmann, 1S74, pag. 49. 50 n. e seg. (3) V. pag. J9. Elementi è fattori del diruto interi] azionate privato uel medio evo 247 non competeva guidrigildo nè protezione della persona, se questa non gii fosse stata garantita da una concessione speciale di ospitalità o da imo speciale protettore (1), a quella stessa guisa che presso i Greci il forestiero diventava soggetto di diritto soltanto per effetto del vincolo di ospitalità pubblica o privata (2). Il principe si proclamò più tardi il naturale protettore degli stranieri che mancavano d’ogni altra pro¬ tezione ed a lui spettava sia accordare loro in modo speciale l’ospita¬ lità, sia restringere in termini generali rispetto a loro ii rigore del¬ l'antico diritto 3 . Gli stranieri vivevano di regola secondo il diritto personale del patrono, ma talora il re concedeva loro anche l’appli¬ cazione della legge nazionale sia come una eccezione, sia ponendo quella norma come una regola da seguirsi dalla magistratura. Della prima specie è la disposizione dell’editto di Rotóri che, pur sotto¬ ponendo i forestièri alla iegge longobarda, ammetteva però la possi¬ bilità di concedere loro l’uso della legge nazionale (4). Della seconda specie era la legge dei Mpuarii che ammetteva senz’altro la applica¬ zione deila legge nazionale per ogni maniera di stranieri ;5 . Simili concessioni fra popoii amici erano tutt’altro che ripugnanti alle con¬ suetudini ed alla coscienza delle gemi germaniche (6), nel senso che lo straniero non era soggetto di diritto, se non dopo aver ottenuta la protezione della sovranità, ma che, una volta conseguitala, potesse ottenere anche di reggersi secondo il suo diritto (7). La stessa concessione che poteva liberare gli atra n ieri dali’impero del diritta privato deilo Stato che abitavano, poteva sottrarli anche dal diritto di naufragio (8) e da quello di allunaggio, ch'era però (1) Pertiéb, voi. Ili, pag. 163: IÌichhors, voi. ci t., pag. 268-270 è n, ni; JewETT, The Mormamtt voi, cit,, pag. 7, London, Fisime Unwin, 1891. (2) V. pag. 49 e Lax Buryundionum. li t, XX XV III. $|f pEhTii.£, voi. Ili, pag. 163,4, (4) Rotu.uì is Leges, 390: 1 2 * 4 5 6 7 8 Omnesgargangi qui de exteris linibus in regni nostri linibus advenerint, seque sub sento potestatis noslrae subdiderinl, legibus nostri® Longobardorum vivere debesnt, nisi legem aliata a pielate nostra meruerinl (5) Lex Hip., tit. XXXI, 3: V.pag. 199, n. 6. V. anche Li t. XXXVI, cap. 1, concedente la protezione del diritto a stranieri propriamente delti. (6) GatstM, Deutsche RechlsalterMimer, li Ausg., pag. 397, nn. 1 e 2; Goelhingen, Dieterich, 1054. (7) Gfumìi, Op. cit., pag. 402, n° 6, Talora gli sì concedeva, anche nei litìgi con un indigeno, un tribunale di peregrini. * llem kerne ein fremder Man, und begehrte citi Xotgerieht. dem soli man unverzogenliche gehorsam sein „, (8) Costituz. di re Guglielmo e di Federico I e 11 per abolire il diritto di naufragio. Costitut. Neap. sive SiculoMum, !ìb, I, tit. XXVII. 248 Capitolo sesto limitato fin dall’origine a quelli che non lasciavano figli legittimi (1). Nell'esercizio dei diritti privati potevano pertanto essere parificati ai sudditi del paese, e nel regola mento dì quelli restare tutelati dalla propria legge nazionale; nè a tale riguardo erano eccezioni del tutto singolari la corte inglese di Alfredo (2' o quella provenzale di Raimondo Berlinghieri (8), principe così ospitale da potersi formar la leggenda che fosse stalo uno spirito beato il ministro che lo consigliava. Mercanti italiani traversavano nel 1000 e nel 1100 la Germania per commerciar nelle Fiandre e trovavano sufficienti garanzie nel paese che traversavano ed in quello ch’era la mèta del loro viaggio. Calzolai tedeschi recavansi a lavorare in ogni parte d'Europa, dalla Livonia e dalla Svezia fino al Portogallo; e spesso d’un uomo morto nelle terre del Baltico, doveano cercarsi gli eredi il Westfalia \A). Trat¬ tati specialmente stipulali assicuravano in Francia la sicurezza ed i privilegi dei negozianti lombardi. Questi vi godevano favori che, analoghi a quelli concessi altrove ai confederati anseatici (5), erano ottenuti da loro nei riguardi cosi della protezione contro i banditi come dell’uso del proprio diritto, talora col mezzo dei principi de! paese cui appartenevano, talora direttamente per opera delle loro corporazioni. Così nei porli occidentali del Mediterraneo sorgevano privilegi degli stranieri analoghi a quelli concessi e durali maggiormente in Oriente. Tutela speciale vi era concessa ai mercanti forestieri (6), concretandola in una protezione consolare che poteva assumere due forme rispettivamente analoghe alla prossenìa spartana ed a quella ateniese ',7). Talora i giudici consoli erano nominati nel proprio seno dalle stesse colonie straniere, tal 'altra erano, cornea Venezia ed a Barcellona dal 1200, cittadini del paese delegali alla protezione dei commercianti forestieri :8). Spesso con queste garanzie amministra¬ ti) Rothàris Lcges, 390: “ Si (ilios legitimos habuerint, hcredes eorum in omnibus sìcut et libi leghimi Langobardorum, existanl. Et sì filios non habuerint legitimos, nonsìt illis polestas absqne jussione Regis res suas eui- curaque thingare, aut per quemlibét ingenium, aut per quemlibet titulum alienare „ . (2) Chufich., Early Jiritain, pag. 219, 220. (3) Giovanni Villani, lib. VI, cap. 92. (4) ZìifiiERN, Op. eh., pag. 105. (5) Libri, Artic. nel Journal dea Savcmts, ottobre 1838, pag. 609, nota, e 618-620. (6) Perule, Op, eh., voi. Ili, pag. 164, 5 e n. 8-12. (7) V. pag, 56. (ts) Se Loris, Op. eh., voi. I, pag. 205; Mart&ss, CorisularwzMn, pag. 46,7 e Romanin, Storia di Venezia, voi. Ili, pag. 351,2, Venezia, N arato vich, 1855. Eternanti e fattori del diritto internazionale privato net medio evo 249 live e giurisdizionali combinavano quelle relative all’applicazione della legge, come presso i Visigoti che, quantunque unificassero il diritto privalo nell'interno dello Stato quanto a rapporti fra sud¬ diti, non ripugnavano dall1 ammettere, nei rapporti interessanti i forestieri, Pappi reazione della legge straniera (1). E agli Spagnuoli, riparati in Francia per sfuggire ai Saraceni, non solo fu estesa la prote¬ zione delia leggeche li salvava da! diritto di allunaggio (2), ma fu anche permesso con poche eccezioni di vivere secondo la propina legge (3)* Durante il periodo della personalità delie leggi praticata fra sud¬ diti del medesimo Stato, non restava dunque esclusa nei vanii paesi una certa misura dì applicazione delle leggi straniere nei rapporti interessanti i forestieri propriamente detti. Anzi era naturale che a ( 1 ) Lèx W($ ìgoih o rum , lib- XI, 1 1 ì , 111, De tran s m ar inis n egotia torihu s, eap. li: ^ Dum transmarini negotiatores inter se caussam habuerint, nullus de sedibus nostris eos audire praesumat; nisì tantum modo suis legibus audiantur apud Lelonarios suos ,, Ce chapitre (dice il Pardessus, Colhction des Idi $ marithnes untérieures au X 'Vili siede, Paris, Imprimerle Rovai e, 1528, tome 1, pag* 153, nota) est justement considéré commi e un des plus anciens momimens de la juridiction accordée aux consuls quhrne natio n entretienl en pays étranger, sur ses sujels qui y résident (2) Capituìaria Regniti Francorum , Venetiis, Zatta, 1772 e 1773, cum notis Stephani Baluzii, voi- I, pag> 341, 2; Praeceptum Karoli f Magni) IV Xonas AprìUs amw Imperli XII (812) e Praceplum Secundum a, 816 di Lodovico ctie ha la stessa portata (816) si limitano a sottrarre gii emigrati àpagnuoli alla oppressione dei Conti franchi; voi. II, pag, 756, 7 (anno 844) Praeceptum Karoli Calvi prò quibmdam Hispanis * . sìcut a progeni tori bus magnisque Imperatoribus parentibus eorum constai esse coneessum, ita ìpsi et filli filiorum suorum usque in seeulum cum ornili securitate ipsas res teneant atque possideant, et sub munburdo nostrae detensìonis conica omnium infe- stationem seni per consìstali t Sed si eli am ex ipsìs aliquis absque 61 hs et nepotibus mortuus èrit, volumus, alque per baile nostrani auctoriUtem con* cedimus ut eadem res proximioribus suis parentibus re vertali tur , liceutiamque inter se vendei! di et conca mbiaudj pienissime babeant (3) CapUularia Régum Francòrum, Venetiis, Zatta, 1772, cum notis Stephani Baluzil Capituìaria Ludovici Pii lmperatoris a, G, 815 [T. 1, pag. 373, 4] Praeceptum 1 prò Hispanis qui in regno Fra neorum manebant: 14 Ludovicus . aliqui homìnes propter iniquam oppressi onem et crudelis- simum jugum quod eorum cervicibus inimicissima Chrìstianilatisgens Sara- cenorum imposuit . de partì bus Hìspaniae ad oos eonfugerunt . ita ad omnium vestrum notitiam pervenire volumus quod eosdera homines sub protectione et defensifjie nostra receptos in liberiate conservare decrevimus„. Capii 11: “ Ìpsi vero prò majoribus caussis, sìcut sunt homicidia, raptus, incendia, depraerìalìones, membrorum amputationes, lalrocmia, alienorum rerum invasiones et undecumque a vicino suo aut criintnaliler aut civili ter fuerlt accusatus et ad piaci tu m venire jussus, al Gomitis sui mallum omnì- modis venire non recusenL Cetcras vero minores eausas more suo, sicut hactenus fecisse noscuntur inter se mutuo definire non prohibeantur 250 Cupuoto sesto quell'epoca tale applicazione della legge straniera non dovesse ripu¬ gnare. Poiché se ad una parie dei sudditi stessi si concedeva di con¬ tinuar ad usare d'una legge diversa da quella del popolo dominante, tanto più facilmente doveva farsi la medesima concessione a ehi era attualmente straniero. Se il ricordo d’una estraneità che più non esisteva come fatto politico, ed andava scomparendo come fenomeno di coltura, bastava a giustificare nei riguardi d'una parte dei sudditi l'applicazione del loro diritto particolàre originario, tanto più la con¬ statazione d'una non dubbia ed attualmente esistente estraneità poli¬ tica, doveva far ammettere l’applicazione di un diritto diverso da quelli praticati nello Stato nel regolamento dei rapporti di chi allo Stato non apparteneva. La territorialità della medesima legge sostituitasi alla personalità delle diverse leggi nei singoli Siati per quanto riguardava i rapporti dei sudditi, non era dai canto suo concetto incompatibile per sé con una certa misura di applicazione del diritto privato straniero ai rap¬ porti interessanti gli stranieri. .Non il sistema della territorialità della legge nei rapporti fra sudditi, ma il concetto feudale della sovranità trovatasi in antinomia colla applicazione della legge straniera. Ma nè quel concetto feudale informò la sovranità d’ogni paese, nè se ne dedussero, dovunque prevalse, con rigore di logica tutte le conseguenze pratiche. Sicché quando nell’interno di ciascuno Stato la personalità cedette alla territorialità, non ne derivò necessariamente nei rapporti fra sudditi di Stati diversi mia soluzione di continuità nello svii u ppo del diritto internazionale privato. Anzi quasi dovunque continuò una certa misura d’appitcazione del diritto straniero, e, dove il concetto feudale della sovranità non prevalse, continuarono durante il periodo delia territorialità od a mantenersi in parte od a praticarsi del tutto, nei riguardi degli stranieri, quei principii di diritto internazionale pia¬ va to che avevano trovato una varia misura d’ applicazione durante l’impero della personalità delle leggi. 87, — Co! prevalere nei singoli paesi dei diritti territoriali i l'apporti di diritto internazionale privato trovarono ima base tanto più chiaradi svolgimento quanto più chiara e netta risultava in quel sistema la distinzione fra legge nazionale e legge straniera. Sarebbe un errore, come fu accennato, il credere che nel sistema della personalità delle leggi, la molti pi licita dei diritti, vigenti nel territorio rispetto ai sudditi secondo la razza, escludesse una certa misura d'applicazione della legge straniera rispetto agl i stranieri propriamente detti. Sarebbe Elementi e fauori del diritto in temanoli a) e privato nel medio evo 251 in errore ilei pari chi ritenesse che il sistema della territorialità delle leggi, facendo prevalere in ogni paese un solo diritto civile su tutte le varie leggi personali nei riguardi dei sudditi, importasse con questo effetto dell’uni formi là anche quello di escludere in modo asso¬ luto nei riguardi dei forestieri l'applicazione della legge straniera. Personalità e territorialità deile leggi rappresentano stadii successivi nello sviluppo del diritto interno; al di là dei confini di questo con¬ tinuano a vivere ed a svolgersi i rapporti di diritto internazionale in genere e quelli di diritto internazionale privato iti particolare. E di questi ultimi, come non era escluso di necessità un certo logico ordi¬ namento durante il periodo della personalità delle leggi, così non restò del tutto escluso durante quello delle leggi territoriali. Tanto nell'uno quanto nell'altro stava alla base della condizione giuridica degli stranieri quella nazionalità del diritto che abbiamo già riscon¬ trata nell'antichità e che, facendo d'ogni grado di protezione della legge un patrimonio esclusivo del cittadino, ne privava del tutto gli stranieri in quanto questi non avessero conseguito nello Stato, mediante un privilegio, analogo nell’essenza sua n\V ospitalità, una particolare garanzia di protezione. In ciò le originarie massime dei diritto greco e di quello romano, combinano colle condizioni richieste dal diritto barbarico (1) per riconoscere nello straniero un soggetto di diritti, e con quella massima tradizionale del diritto francese, non del lutto scomparsa nelle sue conseguenze fino ai nostri giorni: « les aubains n’ont pas la comm union du droil civi! ». E così il diritto d'albiuaggio non si connette, nè nella sua origine nè nel suo sviluppo, col periodo della personalità o con quello della territorialità delle leggi, ma trova le condizioni della sua origine in quella nazionalità esclusiva deila proiezione giuridica, che sostan¬ ziai mente, se non collo stesso nome, rende quel diritto inseparabile da ogni sistema di rapporti nei quali lo straniero non sia naturalmente e senza bisogno di speciali condizioni, consideralo come un soggetto di diritti. I! diritto d’ai lanaggio fu, è vero, la sintesi della negazione dei diritti in odio allo straniero, ma nell’essenza; sua non fu nè parti¬ colare ad un’epoca del medio evo, nè particolare al medio evo nel suo complesso; e quel periodo storico soltanto organizzò alcuni Stati di Europa in modo singolarmente favorevole alla sua durata (2). Lo (1) Eichhokn, voi. I, pag. 268 271. (g) “ Dans ces temps-là, dice il Montesquieu, s’établirent les decita insensés d’au baine et denaufrage; les hommes pensèrent que les étrangers, 252 Capitolo sesto troviamo nel periodo della personali là delle leggi 15 n dal tempo dei Longobardi quando la eredità degli stranieri apparteneva, in mancanza di tigli legittimi, al re (t); nel dominio franco quel diritto si afferma a lavare del re anche in confronto degli stranieri che avessero avuto figli [2: : e fino a Lem pi assai recenti si mantenne in Stati dove impera il sistema della territorialità del diritto, come esistette nell'antichità, e dovunque la protezione della personalità giuridica e della proprietà fu intimamente connessa colla cittadinanza (3) e colla sua conser¬ vazione. Del pari iì diritto di naufragio ed i tentativi fatti per abolirlo si riscontrano del pari in entrambi quei periodi del medio evo, così da non potersi dire che uno fosse più dell'altro contrario alla tutela degli stranieri. Nel secolo IX il diritto di naufragio è con^ dannato dalla legge romana udinese (4L Nella metà dello stesso secolo un trattato di Siccardo, prìncipe di Benevento, coi Napoletani, s ispira agli stessi concetti; nel 1200 Federico 11 minaccia la pena di morte agli spogliatoci dei naufraghi (5), e nel nord dell'Europa tutto ne leur etani unis par aucune communicaiìon de droil ci vii, ils ne ìeur devaienl d un còte aucune sorte de justìee et de Lautre aucune sorte de pìtie, l)ans les bornes étrottes où se trouvaient les peuples du Nord, tòut leur étàit ét ranger fl (Montesquieu, Esprit des bis, liv. XX ì, cbap. XVII). Il Laurent a proposito della riproduzione di tale opinione da parte del Fiore (Fiore" privato, cap. IL pag. 12 16, n, IO, Il e 12: edh., Firenze, Le Mónuier, 1874) ritiene queste accuse per lo meno esagerate* F rescindendo dal diritto di naufragio, egli dice, elle fu un fatto piuttosto che un diritto, quello d’albìnaggio esiste dovunque lo straniero non ha godi¬ mento di diritti civili (Laurent, Dr. di\ mtn voi. I, pag. 262, 263, Bruxelles Bruylandt Christophe, ISSO). Tale opinione era già stala emessa dal Bodino (Bodlno, /V^£+ De RtpubLUlh I cap. VI, pag, 51-54 delta tradu z* del Conti, ediz. di Genova, Bario! i, 1588) il quale, laddove affermava che in Italia la condizione degli stranieri fosse stata peggiore che in Francia, era stato cor- retto dal V olp^ella (\ oupicella, Monografia sul diritto (Vaihinttggio) e dal Saredo (Sa redo, Sèfipgig sulla storia del diritto hi ter nazionale privato Fi- renze, Pellas, 1873, pag. 64), V. suITorigine del diritto d’ai binatoio e del suo nome Fertile, Storia del diritto , voi III, pag. 169, n. 38 e Duca noe Glossar nini media? et ìnflmae latmitatl s } v. Alluni. (1) Rotharis Leges, 367. “ Res peregr inorimi propriae sunl rpgìs „ dice un mandato di Carlo Magno per il chiostro di Honam (3) L, 1 G,, De kered , ìnstil, 6, 24: “ Qui deportantur, si heredes scri- bantur, tamquam peregrini capere non possimi (4) Schupfer, Nuovi studi sulla legge romana udinese, pag. 33. Memorie dell' Accademia dei Lincei, 1881-82 e .Storia del diritto cil,, pag. 40, (5) Costituì Neapolilanurum sìve Siadarum, iib, L Ut, XX, De stu ri - pientibus aliquid naufragiis pel ìneendiis; K Tales itaque in rapinis hujus- Etememi e f&uori dei tliriito imernazioiìale private nel medie evo 253 il potere della Lega Anseatica rappresenta ima serie di vittorie contro il diritto di naufragio. Come l’esistenza del diritto d’ai lanaggio non si collega nemmeno indirettamente, sia col sistema della personalità sia con quello della territorialità delle leggi, ma bensì con quello stato della coscienza giuridica, possibile in entrambi quei sistemi, che esclude da ogni protezione giuridica, indipendente da speciali con¬ cessioni, lo straniero ; cosi il diritto di naufragio rappresenta un disordine di tutto il medio evo, represso dove le influenze morali e l’organizzazione dello Sialo erano più forti, aumentato dove l'anarchia od il frazionamento dell'autorità aggravavano il disordine nei rapporti sociali, senza che nessuna dipendenza logica lo collegasse più stretta¬ mente al sistema della personalità od a quello della territorialità delle leggi. 15 la lentezza ed il carattere malsicuro delle vittorie riportate contro il diritto dì naufragio, devono imputarsi piuttosto ad un diletto comune a lutti gii Stali poco progrediti ; il prevalere cioè del carattere bellico e fiscale dello Stato sul suo carattere di tutore del¬ l'ordine giuridico, per cui anche molli istituti diretti a proteggere la vita e la salute dei soli sudditi, raramente erano progettali e più raramente ancora eseguiti (1). il riconoscimento più o meno completo dei diritti delio straniero, e l’applicazione più o meno larga della legge straniera non trovavano dunque nel sistemo della personalità delle leggi od in quello della territorialità come tali, condizioni particolarmente favorevoli o sfa¬ vorevoli. Uria varia misura di protezione dello straniero ed una varia misura di applicazione della legge straniera potevano esistere, come si ebbe occasione di accennare (2), durante il periodo della personalità delle leggi; una varia misura dell’ima e dell’altra poteva coesistere, e lo prova tutta la storia moderna del diritto internazionale privalo, col sistema delle leggi territoriali. Quando fra due paesi avea durato modi deprehensos aut spoute eonfessos, capitali senlentia leriendos esse censemus, ac de bonis ipsonim, quae ad legilimos successores pervenire debebunl, rapta in quadritpìum restituì dominis debere mandamiÉ . ... Negl igen tes aulem (di portar soccorso ai naufraghi), si probata causa legitime se nequi verini excusare, unius augustalis poena mulclandos esse censemus , (1) Mémoirm de Cmtdnau, livre cmqnième, chap. IV, nella Chcnx de Chi'oiiiijues et Métnoires de l'histoh’ede Frwice (JCVIsìècle), Paris, Desrez, 1830: dove parla del progetto sorto su! 1563 di fondare un grande ospitale per i soldati mutilati, sul quale * se Irént beauooup de belles délibérations qui furent bientost oubliées (2) V. pag. 284 e seguenti. Capitolo sesto 25* lungamente la pace e sera stabilito un o sieroso movimento di relazioni commerciali, una gran sicurezza regnava nei due territori!, ed una reciproca protezione vi era goduta dai sudditi rispettivi (j). Dove invece queste condizioni non s’erano prodotte, le vìe erano mal sicure e lo straniero non trovava nè una tutela nei la legge nè una protezione contro i malfattori pi). Dove l'operosità dei commerci o della coltura rendeva gli uomini ospitali, lo straniero trovava un paci Ileo soggiorno, come nelle prospere città marinare e nei floridi centri ili studio: dove invece la civiltà era poco progredita, e lardi lo sviluppo economico e la coltura, le barriere si moltiplicavano fra paese e paese, i mer¬ canti stranieri dovevano fare i loro affari alla costa del mare come ora avviene in molte parti d’Africa, ed il forestiero erudito oltre il comune veniva in orrore come l’Anticristo 3) od uno dei suoi discepoli. La cattiva condizione dello straniero, il suo parziale asservì menti a) signore del territorio, la sua incapacità di acquistare e di trasmettere in causa di morte, e l’esclusione assoluta d’ogni applicazione di legge straniera non sono già conseguenze della territorialità delle leggi. L’avere uno Stato un solo diritto privato per lutti i sudditi non imporla per conseguenza nè che lo straniero debba esservi escluso dalla tutela giuridica, nè che, una volta ammessovi, a lui ed ai suoi rapporti non si debba applicare che la legge territoriale. Quei misco¬ noscimenti della tutela dello straniero e ilei l’applicazione della legge straniera sono una conseguenza, anziché delia territorialità delle leggi, dello spirito feudale e del concetto feudale della sovranità; coinci¬ dono pertanto col trionfo della territoriali là sulla personalità delle leggi, ma non ne derivano. 88. — Il frazionamento della sovranità in territori i che avevano appartenuto o continuavano in certa misura ad appartenere al mede¬ simo dominio, faceva sì, che mentre le leggi di quelle varie sovranità (1) Le Chroniqwix de Malhieu de Cussi/. Paris, Desrez, 18i0, cap. 1, descri¬ vono la condizione dei rapporti fra le terre francesi e quelle inglesi dopo la pace fra Carlo VII di Francia ed Enrico VI d'Inghilterra. “ Les Francis et Anglais connnencèrent à avoir grande communication et hantise les uns avee les autres; et, par especial les marchands et gens de divers mestìers se bouttérent Fort svanì... Les fraHrais allaient à leur plaisir, en la dite duché de Norman die, querir et acheter ce que bon leur semblaient et que trouver y pouvaienl (2) Mathieu de Gcssv, 1. c., e cap. 38, pag. 65-7, {3j Op. cit., cap. 8, pag. 18, 19: “ D’un jeune clero natif d’Espagne . Les plus sages faisaient grand doute qu’il n’ent acquis sa scienee par art magique et que ce ne fusi l'Ante-Cbrist ou quelqu'un de ses disciples *. fraziona te alida va no svolgendosi in modo del tutto indipendente, l'an¬ tico diritto del dominio cui tutte avevano appartenuto conservasse in tutte autorità di diritto comune. Ciò avviene nel tempo nostro fra i paesi di coltura britannica nei riguardi del diritto comune inglese, e ciò doveva avvenire nel medio evo nei riguardi dei maggiori sistemi di diritto barbarico e del diritto romano. Cosi nel nord dell’Europa le antiche leggi scandinave di Norvegia e d’ Islanda conservarono il legame giuridico dei popoli scandinavi nonostante le loro divisioni politiche, furono l’ii lustrazione ed il commento più autorevole del¬ l’antica purezza del diritto germanico, e resero possibili in quei paesi quelle manifestazioni di diritto uniforme che accennano ai nostri giorni a farvisì sempre più numerose. Dopo la restau razione dell’impero per opera di Carlomagno i capi¬ tolari franchi assunsero in gran parte dell’ Europa continentale ii carattere di diritto comune. In tal guisa per effetto dell’autorità effet¬ tiva un giorno acquistata e del prestigio conservalo posteriormente, ii diritto popolare d’una gente barbarica assumeva carattere generale per altre genti che appartenevano alla stessa famiglia etnica o che di quella avevano subito un giorno il dominio e l’influenza (1). In molte parti d’Italia che maggiormente avevano risentito l’influenza del do¬ minio longobardo, questo diritto conservava o divideva con quello romano l’autorità di diritto comune. Ma questo carattere di superiorità e di generalità sempre più veniva riconosciuto al diritto romano, non nella forma completa dei corpus juris. ma nella generali Là dei suoi pri nei pi i fondamentali, nelle parti più note e commentale dagli interpreti locali enei compendii più usali nei varii paesi. E questa autorità che gli interpreti stessi delle leggi barbariche non avevano mai misconosciuta al diritto romano, diventava sempre maggiore per le ragioni che la ispiravano e sempre più concreta per l’aumentata conoscenza dei testi cui la sapienza giuri¬ dica romana era altidata. L’idea imperiale e quella delia continuità dell’ ini pero davano a quel rispetto del diritto romano una base politica; ii cullo della sapienza romana vi aggiungeva una base razionale ; il concetto delia fratellanza cristiana gli conferiva il prestigio d’una certa mistica rispondenza alla fratellanza esistente in tutta l’umanità. Anche presso i popoli germanici, fra i quali pur non aveva una tradizione nazionale, l’opera concorde dell’Imperatore e dei giureconsulti potè (1) Sàvign'y, Storia, voi. 1, §§ 47-50, ediz. cit., pag. 122-129. h 256 Capitolo conferirgli questa autorità superiore che. instaurando una certa unità nella grande varietà dei diritti popolari e locali, corrispondeva d’al¬ tronde ad una intima necessità delle cose (1). E ciò è tanto vero che nella Francia meridionale tale autorità della legge romana s’era affer¬ mata per moto spontaneo della coscienza popolare, sicché San Luigi, anziché imporne ne autorizzò il ricorso come a diritto comune (2). Il diritto romano si presenta dunque tosto con un duplice carattere econ un duplice titolo della sua applicabilità. Nei paesi appartenenti all'impero era un diritto vivente che si collegava d’un lato al passato e dall'altro continuava ad elaborarsi perdendo nelle particolari appli¬ cazioni non poco della sua originaria purezza (3' . Nei paesi non appar¬ tenenti all’impero aveva l'autorità d’un diri Lio che un tempo era stato in vigore per dipendenza territoriale e che poi vi continuava ad impe¬ rare, suscettibile d’interpretazione dottrinale. Nei primi rappresen¬ tava la legislazione duna unità politica attuale, negli altri quella di un'unità morale e giuridica tradizionale, cui l'unità politica non corri¬ spondeva più; era il patrimonio giuridico comune conservalo da una famiglia di popoli non più vincolata da legami di dipendenza e di subordinazione 4. Nell'uno e nell'altro modo della sua esistenza, il diritto romano aveva carattere universale e sussidiario. Universale perché aveva auto¬ ri Là di diritto vigente, non soltanto nei limiti del territorio soggetto ad una sovranità, ma bensì su tutti i ter ritorii appartenenti alla stessa famiglia di sovranità; perchè in ciascun paese aveva autorità territo¬ riale in quanto alla sua applicazione a tutti i sudditi, mentre la sua autorità era più che territoriale in quanto vigeva, oltre i singoli con¬ fini degli Stati, egualmente in un gran numero di paesi, lira poi sussidiario per ciò che le sue norme non solo formavano qua e là la (1) Stobbe, Geschiehte dei deutschen Sechtes, voi. I, ediz. 1860, pag. 624, n. 48. (2) Masso*. Medieval Fi-ance, pag. 1 10. (8) Briws, Dai Ihmirja Homi sdì e Rechi nella Enciclopedia di Holi-ze*- dobfì'. voi. I, pag. 373 e seguenti. (4) Bonifazio, Cumnimt. feudale, Venezia, Bonvecchiato, 1814. pag. 241 : “ Dove le controversie non sono dalle sue parti (della legislazione veneta) decise, s’abbia ricorso alle romane leggi „ ; pag. 342: * Sapendo benissimo che il servirsi di queste leggi non inferiva alcuna soggezione all’impero; che se altramente fosse, né anco sarebbono usale da Lutti gli altri He e Prin¬ cipi (l'Europa, che parimenti nè l'Imperatore nè alcun altro superiore nei loro Stati non riconoscono,., e fu formata in Italia da’ nostri Italiani V. pag. 65, 66, 230 e 255. Efempli e fattori dei diriuo iitieinaziomite privato nei medio evo 257 base stessa del diritto positivo vigente, ma perchè a quel sistema si doveva ricorrere per attingere le regole di diritto ogniqualvolta queste mancassero nel diritto locale o questo non avesse disposto in modo contrario. Da tale duplice carattere di universalità e di sus¬ sidiarietà, derivavano due regole importanti anche nei riguardi del diritto internazionale privato: 1° Chi si richiamava al diritto romano aveva fundatam intentionem, cioè non aveva bisogno di provare che la legge in questione fosse in vigore, ma incombeva invece all’avver¬ sario di provare che qualche diritto statutario o consuetudinario vi sì opponesse; 2° Ogni Statuto contrario al diritto romano, si aveva in conto di stretto diritto, egli era attribuita una stretta applicazione sia nei riguardi interni, sia quanto all’espansione dei suoi effetti fuori del territorio. Il concetto pertanto di un diritto comune in genere, ed in ispecie il diritto comune romano, pongono i rapporti del diritto internazionale privato in una condizione sostanzialmente diversa da quella notata presso i popoli antichi e da quella propria dell’epoca nostra. Nell’anti¬ chità ciascuno Stato sì trovava nel perfetto esercizio della propria autonomia di fronte agli stranieri ed al regolamento dei loro rapporti privati, e quando la perfetta autonomia dello Stato e deila sua legge territoriale nel commisurare i diritti degii stranieri ed il grado di applicazione della legge straniera trovavasi modificata, ciò avveniva o, come nel caso della Grecia, per effetto della pertinenza di più città elleniche ad una specie di federazione, o, come nel caso di Roma, per l'esistenza di vari i Stati, autonomi dai punto di vista della rispettiva legge civile, che pur dal punto di vista politico erano tutti piii o meno subordinati all’impero di un altro Stato. Nell’epoca nostra gli Stati con diritto codificato o non codificato stanno l’uno accanto all’altro in condizione non solo di assoluta auto¬ nomia ma anche di assoluto isolamento legislativo; ciascuno applica nel proprio territorio le proprie leggi civili ; ciascuno può in una certa misura consentire ad applicarvi le leggi civili straniere nei rapporti interessanti forestieri; ma essi non sì riconoscono contemporanea¬ mente soggetti tutti quanti ad una legge comune e superiore, che senza la sanzione dei legislatori rispettivi debba applicarsi dovunque come legge territoriale o come complemento della legge territoriale. Tale invece fu la condizione del diritto romano quando il sistema della territorialità delle leggi sostituì in Europa quello della perso¬ nalità. Mentre in antico e nel nostro tempo le leggi particolari dei 17 — Catellam, Diritto ini. priy.t voi, I, 258 Capitolo sesto singoli Siali, si trovano ©elusivamente l'uria di fronte all’altra nel campo dei rapporti internazionali di diritto privato, nel Medio Évo e nel primo periodo dell’età moderna il regolamento internazionale di quei rapporti risultava, oltreché dai principi.i accolti circa quell’ap¬ plicazione nei diritti particolari, anche dall’ influenza di un altro diritto, il diritto comune che soprastava a tutti e che lutti li moderava e ti governava. E questo nuovo fattore doveva di necessità presentare sotto un nuovo aspetto i rapporti internazionali di diritto privalo ed il loro regolamento. 89. — Mentre il diritto romano era, nella grande varietà medioe¬ vale, uìi elemento di coesione trasmesso da II’ antichità, la Chiesa cat¬ tolica ed il diritto ecclesiastico elaboravano un altro fattore di unione nel seno stesso del medio evo. Ed anche in questo fenomeno appa¬ risce un effetto dell'antichità romana, poiché da Roma la Chiesa ere¬ ditava ciò che quella città aveva avuto di più grande: l’universalità delle aspirazioni e del dominio. Roma rappresentava orinai la tradi¬ zione del dominio universale: in Romaerasi per la prima volta parlato di mondo e di umanità.; quel terso cielo e quel l'ardente sole italiano dovevano essere singolarmente propizi ad una religione che, nata sotto un altro sole, era di là appunto destinata a soggiogare e reggere con legioni di missionari e di vescovi quello stesso mondo e quelle stesse razze che avevano con varia fortuna affrontate le aquile romane. A torto pertanto si affermerebbe che il cristianesimo non abbia avuto una grande influenza sullo sviluppo de) diritto internazionale (1). Certo non gli si può disconoscere il merito d’aver resa possibile una base di società internazionale effeLtivamente e potenziai mente piti larga di quelle che il mondo antico aveva conosciuto. Il mondo romano, che i barbari s'arano diviso, era già diventato cristiano, ed i suoi abitatori, (1) Bluxtschli, .Droit international codifìé , trad, par G. Lardv, Paris. Guillaumin, 1881, pag. 13-15; Laurent, Op, cìl„ voi. I, pag. 191, 2: “ Nò in realtà nè in teoria. esiste un diritto delle genti nei primi secoli dell’èra cri¬ stiana... è quasi ridicolo cercare le basi del diritto internazionale in una religione la quale predicava che da un giorno all" altro il mondo doveva finire ». Nel cosmopolitismo della Chiesa, come in quello del dominio romano, non si può parlare, secondo il Laurent, di diritto internazionale perchè v’era distrutto il concetto stesso di nazionalità. 11 germe del moderno diritto internazionale si deve piuttosto cercare nell’individualismo dei bar¬ bari invasori. Cfr. conto. Bavignv, Sistema, voi. 1, pag, 35: Kent, Comm ert ■ taries oh American late, T. I, p. 10 e segg,, ediz. 1873 e Pii :m,i more, Inter¬ national Laiv, T. I, p. XIX, 3a ediz,, 1879 e T. IV, pag. 4-, e pag. IO, 3* ediz., 1889, London, Battermorth. EìemeEi&i e fattori del diritto internazionale privato nel naedio evo 259 -stranieri ormai gli uni agli altri in nome della politica, della sovranità e delia lingua, erano fratelli in nome della religione. Cosi potè man¬ tenersi fra tulli quei popoli un legame che rendendo possibile lo svolgersi a poco a poco dei diritto delle genti cristiane, doveva pre¬ correre il diritto delle genti della terra. (Juelia comunanza di fede che i nuovi popoli avevano nel cuore, essi non potevano dimenticarla perchè la contemplavano tutti ogni giorno visibile ed incarnata nel capo della Chiesa dal quale dipendevano e che legava e scioglieva da quella eterna Koma donde non partivano da tanti secoli che parole d'impero. Là si accentravano i loro sguardi, là chiedevano giustizia in confronto dei loro dominatori: là si rivolgevano per l’assoluzione dei loro peccati; là, in quella Roma immortale, gli uomini si trova¬ vano un’altra volta eguali e fratelli in una soggezione spirituale ch’era pur diversa dalla servitù. Fu appunto perchè ebbe in proprio favore tanta universalità di tradizione, che venne dato alla Chiesa di affratellare colla fede le genti disgregale e di imporre una legge al mondo colla sola forza dei proprio nome. Frano partite da Roma, come un giorno le legioni di Cesare, anche le istruzioni e le benedizioni che accompagnavano : missionari in tante plaghe lontane destinate ad una conquista spirituale ben più duratura* e da Roma poteva il pontefice, come aveva affrontato Attila, continuar a domare i principi ostili. l’er tutto questo complesso di cause avvenne che la Chiesa di Roma vedesse l’origine di lutti i poteri politici che ora esistono nel mondo e di molti altri che, quantunque piu giovani di lei, pur si sono andati logorando e cadendo. Essa, dice il Macaulay in un passo che è diventato ormai un luogo comune, era grande e rispettata prima che i Sassoni avessero messo piede nella Britannia, prima che i Prandi i avessero passato il Reno, quando l’eloquenza greca fioriva ancora in Antiochia, quando gli idoli erano ancora adorati nel tempio della Mecca. E forse essa esisterà ancora quando qualche viaggiatore partilo dalla Muova Zelanda popolosa e civile, s'arresterà nel silenzio d’una vasta solitudine sulle rovine del ponte di Londra a disegnare i ruderi della Chiesa di San l'aolo. Si può affermare che la supre¬ mazia spirituale arrogatasi dal papato, abbia prodotto in quei tenebrosi tempi più bene che male. Per essa le nazioni del l'Europa occidentale si trovarono congiunte le une colle altre come in una grande repub¬ blica. Ciò che i giochi olimpici e l’oracolo di Pitia erano stati per tutte le città greche da Trebisonda fino a Marsiglia, Roma ed II suo 260 Capitolo sesto vescovo furono per tutti i cristiani di comunione ialina dulia Calabria fino alle Ebridi. Cosi germogliarono e crebbero i senti meliti di più estesa benevolenza. Genti divise da mari e da monti riconobbero tm vincolo fraterno ed un codice comune di diritto pubblico. Anche in guerra la condotta del vincitore era spesso mitigata dal pensiero che esso ed i vinti suoi nemici erano membri dì una sola grande federa¬ zione (1). ISella comunanza della Tede la società europea dei medio evo trovò un punto d’unione e dì fratellanza bastante ad impedire l'uni¬ versale disgregamento. Tanto è vero che lo spirito politico delle società umane, come il loro genio artistico (2), ha la prima origine nel senti¬ mento religioso e che nella concezione di Dio e nella storia delle reli¬ gioni trovatisi segnale le linee principali della storia dell’umanità (8). Tale influenza si manifesta sopratuilo per io svolgersi spontaneo negli spiriti di una dottrina religiosa, l’efficacia intima della quale precede l’opera delle autorità ecclesiastiche che la rappresentano. E Ifet Lo sociale precipuo de) cristianesimo fu quello di far penetrare nelle genti europee lo spirito e la coscienza della universali là, age¬ volando così il dominio de! diritto romano, e preparando un concetto più vasto di società internazionale. Ma se l’ambiente risulta dal moto spontaneo degli spiriti, la nuova società spirituale non poteva essere organizzata e il diritto non ne poteva venir proclamalo se non che per opera dell 'autori Là suprema che la rappresentava. Cosi sorse un altro diritto comune, ricco d’influenza nei rapporti fra gli Stati, ma non privo d'importanza nel campo dei rapporti privali internazionali: il diritto canonico; rappresentando pur esso, in sè e nel l'autorità da cui emanava come nella condizione degli spiriti cui corrispondeva, un fat¬ tore che l’antichità aveva del Lutto ignorato e che l’età moderna ha In gran parte disconosciuto. 90. — In antitesi colia uniformità di questi due sistemi universali di diritto, stava la grande diversità dei diritti particolari che erano rispetti vamen le territoriali nel più completo senso della parola. (1) Macaco a y. Storia d'Jnghilterra, voi. !, eap. I, IV, traduz. di P. Emi¬ liani-Giudici e Saggio sulla storia dei Capì del v. Ha.nke nei Criticai and historical essags, voi. IV, pag. 99, Tauchnìlz edilion. (2) fWrAELE Mariano ha svolta magistralmente questa tesi nellMr/e e religione. Napoli 1893. (3.) Edgard Qcinet, Inlroduction à la philosopkie de l'histoire de Vhuma- nité: (Kuvres comptiles, voi. II, Paris, Pagi u ree, 1857, pag. 3G2, 374, 5, e Saint Réne Taillaniuer, .1/. Edgar (jui.net et *es ceuvrès nella Reme dee Deux-Mondes, b luglio 1858, pag, 127, 8, 17fj, 149-152. Elemcnii e fhuori ilei dirUto iiiterrtaftimialc privato nel medio evo 261 perchè sanciti in modo indipendente dalla rispettiva sovranità del territorio, dovevano applicarsi, in questo soltanto, ai rapporti giu¬ ridici di tutti i sudditi. In quei diritti particolari ogni sovranità adot¬ tava il materiale giuridico tradizionale del paese che le apparteneva, o roggia va nuove regole adatte alle nuove condizioni ed ai bisogni peculiari della società che governava. Alcuni principi, come Lede- rico II. cercano di unificare il diritto dei loro Stati sulla base di un alto controllo dello Stato stille autonomìe individuali e locali e secondo ì criteri! di una grande equità ; altri sanciscono nelle leggi tutte le ineguaglianze e le iniquità che furono il prodotto della civiltà medio¬ evale. Tutti tendono, quando credono di poterlo Fare, al Tu n i là delia legislazione in tutta l'estensione dei rispettivi domiti ii; ma è assai raro il caso che quella irai formi là di legge anche in uno stesso Stalo si rag¬ giunga, o che dalla uniformità un momento conseguita non risorga di bel nuovo la disformità. Tratto caratteristico delle istituzioni medio¬ evali è l'autonomia; e conseguenza di questa è una gran fioritura di diritti provinciali e locali. Come i diritti particolàri dei singoli Stati si svi! itppavano e divergevano accanto ni diritto comune civile ed eccle¬ siastico, così in ciascuna signoria rampollavano i diritti locali accanto al diritto generale dello Stato. Tutti rispettano un supremo signore, imperatore o re, ina come i re e i duchi in confronto dell’imperatore, così i signori subordinati e le città in confronto del re o della signoria cui sono soggetti, vogliono provvedere da sè ai propri i interessi par¬ ticolari, si alleggiano a sovrani, e a poco a poco diventano sovrani territoriali (1), sia che il sovrano eminente concedesse (2), sia che taci¬ tamente si acquietasse (3) a quell'autonomia legislativa che, svoltasi da principio come un complemento, si affermò poi anche come una moili lì caz ione del diritto comune. La lori turi di diritti locali era tanto maggiore dove più comple¬ tamente imperava il feudalismo. Scomparsa la distinzione degli abi¬ tami secondo l’origine, si suddistingue il territorio secondo i castelli cui obbediscono le varie parli in cui la feudalità lo ha diviso. Vi sono castelli abitati da uomini le cui diverse origini, più o meno perdute nel passalo, non hanno piti alcun valore dal punto di vista politico, nè da quello del diritto applicabile alle persone ed ai rapporti giuridici, (1) Schupfer, I. e., pag. 195-7. (2) Magchìavèlli, Delle istorie fiorentine, libro 1 (ediz, di Milano, 1804), voi. Ili, pag. 242. (3) Muratori. ). c., pag. 348, 9 e Schupfer, l. c., pag. 290-292. m Capitolo sesto ed in ciascun castello vige una particolare consuetudine per tulli gii uomini fissati in quella parte de! territorio (1). In Italia ed in Ger¬ mania ebbe un notevole sviluppo il particolarismo del diritto statu¬ tario (2) ; in Germania fu pur notevole quello delle signorie feudali; in Italia queste non prevalsero che in alcune regioni (3), e le loro traccio vanno attenuandosi e scomparendo in non pochi territori i da esse dominali* per opera delle legislazioni posteriori (4). Dove sono prevalse fecero sentire sopratatto la loro influenza negli statuti rurali* che erano appunto diritti particolari svoltisi non già per movimento spontaneo dì una legislazione locale, ma per effetto di concessioni largite dal signore alle popolazioni rurali che ne dipendevano* Il diritto positivo del medio evo, dopoché scomparve il sistema delle leggi personali., continua dunque a presentare sotto altri rispetti una grande varietà, D’un lato un diritto uniforme, rispettalo più o meno dovunque, sia come norma strettamente obbligatoria, sia come ragione scritta; dall'altro una gran moltitudine di diritti particolari che in parte completavano il diritto comune, ma in parte anche dispo¬ nevano in senso del tutto contrario. Questa condizione del diritto positivo doveva di necessità produrre i suoi effetti anche nel diritto internazionale privato, poiché quanto più il diritto comune si rite¬ neva intrinsecamente superiore al di i tilo particolare, tan to più questo, mettendosi in collisione con quello, doveva trovare un ostacolo alla efficacia eslra Lem tonale delie proprie norme. Ed un altro ostacolo doveva opporvi* dove prevaleva, la feuda¬ lità. Fra questa e l'assoluta esclusione d'ogni applicazione di legge straniera, esìste un nesso necessario. Nel concetto feudale della sovranità questa infatti si confonde colla proprietà, ed il rapporto personale fra l’individuo da una parte e la sovranità e la legge dal¬ l’altra, diventa subordinato al rapporto territoriale fra il principe ed il territorio* L'essere nel territorio importa pertanto soggezione com¬ pleta alla sovranità che vi impera, e l'essere soggetto di diritti in un territorio non può concepirsi se si prescindè dal concetto della suddi¬ tanza. Perciò alia sovranità ispirata a concetti feudali dovevano il) Lai né, Introducami au droit ìniernatiùnal prwé} con té rumi iene elude historique et eritìqm de la Théorie dea Statata * Paris, Pichon, 1888, voh l, pag. 62,3. ($} Ejchhorn, voi. Ih pag* 318-320, (3) ScLOPis, voi* I, pag. 81,2. <4.)_ Gabriele Rosa, Arckmo storico itaLy serie terza, voi, XX, anno 1874, pag. 156, 163; Gli Statuti del Comune di Cado va. Elomomi e fo i eo ri del rììrmoimerfì&y.ionale privalo ne! medio evo 263 ripugnare del tutto quelle concessioni relative ad una certa applica¬ zione di legge straniera nel territorio, che pur non ripugnano alle sovranità con temporanee, ed erano ammesse in qualche misura anche da Stati progrediti dell’antichità. Tali peculiarità del diritto medioevale, che sono il diritto comune, i diritti locali, e la feudalità, devono tenersi presenti per compren¬ dere lo sviluppo successivo del diritto internazionale privalo ed il vario indirizzo da esso seguito, a partire dal secondo periodo del medio evo, nei varii paesi d’ Europa. 91. — La conclusione delle ricerche cui è stalo dedicato questo capitolo si potrebbe riassumere in cinque punti principali: 1° li sistema medioevaie della personalità delle leggi è, quan¬ tunque in parte analogo, pure essenzialmente diverso dalla personalità dei diritto internazionale privato, come il sistema dei diritti territoriali che lo sostituiva è intimamente diverso da quel sistema di diritto internazionale privato che ora dicesi informalo alla territorialità delta legge. La personalità delle leggi nel senso medioevale implica applicazione di leggi diverse ai cittadini dello stesso paese che ab¬ biano diverse origini. La personalità della legge nel diritto inter¬ nazionale privato implica invece un'azione estraterri toriate deile rispettive leggi nazionali che in qualche misura possono seguire gli individui fuori del territorio cui politicamente appartengono. La torri tori ali là delle leggi d’un singolo Stato (concepita in opposizione alla personalità nel senso medioevale) è intimamente diversa dal sistema della territorialità della legge nel diritto internazionale pri¬ valo. perchè mentre colla prima espressione si intende significare l'applicazione di una sola legge di diritto privato a lutti i sudditi nei limiti del territorio, colla seconda si intende indicare l’applicazione esclusiva, in ciascun territorio, della legge nazionale, anche in con¬ fronto degli stranieri e dei loro atti e rapporti giuridici. 2U Per non generare confusione pertanto, ia personalità medioe¬ vale del diritto, dovrebbe dirsi, come ia chiama il Gaupp, «sistema dei diritti particolari di razza » (StammreclUe), e la territorialità del di l'ilio che l'ha sosti lui la dovrebbe indicarsi coi nome di « unifica¬ zione del diritto privalo » nei varii paesi. Così l'applicazione di diritti diversi ai cittadini di diversa origine, che è spedi ente transitorio suggerito iri uno Staio dalle necessità della convivenza di elementi diversi, sarebbe ben distinta, anche nella dizione usata per designarla, da queN’applicazione agii stranieri, nei limili consentiti dal diritto 264 Capitolo sosto pubblico dello Stato dove vanno o possiedono od agiscono, del loro diritto particolare, applicazione che può essere un sistema definitivo e rappresenta l’ideale del diritto internazionale privalo. Ma poiché la confusione generala da formule nuove e pur più corrette, elide sovente nella praticai! vantaggio derivante dai l’aver eliminata un’al tra confusione anteriore, ho preferito accettare l’usata terminologìa, tenendo sempre presente la diversità intrinseca che esiste nei due casi sotto l’identità apparente deila formula. 3° Quel sistema dei diritti di razza non escluse, dov'era in vigore, anzi con esso andò di pari passo, una certa ammissione, nei riguardi dei forestieri, di norme propriamente dette di diritto inter¬ nazionale privato. Ciò è provato da più d’una disposizione dei diritti barbarici [i)\ ed è probabile che tali norme siano state fin da prin¬ cipio note e praticate dalle genti germaniche e che ia cosi detta personalità delle leggi non sia stala ette un allargamento ed una consolidazione di quelle regole ;2), imposta e consigliata dalle circo¬ stanze, anche dopo die fra i soggetti di quei rapporti era venuta meno l’estraneità politica. L’analogia dei sistema dei diritti di razza col diritto internazionale privato risulta da ciò : che i criteri! di com¬ petenza indicanti, nei rapporti fin pili razze coesistenti nello stesso paese, quale legge personale debba di volta in volta prevalere, sono di necessità analoghi ai cri (eri i di competenza indicanti quale legge nazionale debba prevalere nei rapporti fra individui appartenenti a Stati diversi. Sicché il sistema dei diritti di razza svolge, a dir cosi, un materiale che, mercè dell’analogia dei rapporti, non è del tutto perduto per il diritto internazionale privato. Che poi ii sistema dei diritti di razza, praticalo nei rappòrti fra cittadini di uno Stato, non escludesse [esistenza e la pratica contemporanea di certi principi! di diritto internazionale privalo quanto ai rapporti Ira quei cittadini e gli stranieri, par naturale anche per ciò: che Stati non ripugnanti da) conservare in vigore i diritti diversi dei propri i sudditi, secondo le indicazioni della diversa origine rispettiva, tanto minore ripugnanza devono sentire dall'animaliere un certo riconoscimento del diritto nazionale degli stranieri nel proprio, territorio. 4° In Italia ii sistema dei diritti di razza si collega in ordine di tempo, da un lato ai prìncipi! del diritto romano, dall’altro alla (1) V. pag. 234 c segg. e 245. (2) V. pag. 197. Elementi e fattori del diritto internazionale privato nói medio evo 265 dottrina degl i siili u tari i . Si può dire dunque che nel nostro paese una completa esclusione del diritto straniero nei regolamento dei rap¬ porti giuridici interessanti i forestieri non abbia esistito mai; e che il sistema della applicatone a tulli gli abitanti della legge territoriale, in quanto ha prevalso più Lardi fra noi nella dottrina e nella pratica, sia sialo un riflesso di dottrine e di pratiche straniere, del tutto in opposizione colle tradizioni italiane, E che cosi fosse è provato dalla dottrina di diritto internazionale privato sòrta e sviluppala in Italia pei' opera dei giuristi che vi fiorirono sul finire del medio evo e sul principio dell'età moderna. 5° Dal sistema della territorialità vigente nei diritto privato di ciascuno Stato, non segue necessariamente in quello Stato la esclu¬ sione del diritto straniero quanto ai rapporti interessanti i forestieri. Anzi in quel sistema apparisce più stretto il legame fra il diritto pri¬ vato e la cittadinanza politica, e più chiaramente indicata la legge competente. Tanto è vero che nell’epoca moderna appunto sulla base ilei sistema delle leggi territoriali, nei singoli Stati si svolge sempre piii largamente il sistema di diritto internazionale privato. Ciò che si oppose in un certo grado all’applicazione, secondo queste naturali norme di competenza, del diritto straniero, fu il prestigio del diritto colmine. Ciò che vi si oppose in modo assoluto fu lo spirito feudale ed il concetto feudale della sovranità; sicché dove questo e quello più completamente imperano, più completa è l’esclusione del diritto stra¬ niero. Questa non è dunque ima conseguenza della territorialità delle leggi ; ed è perla nto opportuno ricercare comparativamente, se, ed in quale misura, unificalo il diritto privalo nei singoli territorii, vi abbia prevalso l'esclusione o vi sia stata ammessa l’applicazione del diritto straniero. 266 Capitolo Rètti mo CAPITOLO SETTIMO SVILUPPO DEL DIRITTO INTEEN AZIONALE PRIVATO IN ITALIA 92. Sovranità autonome e sovranità subordinate, — 95. Varietà e subordi nazione dei diritti particolari. — 94-, Diverse specie eli stranieri e varietà della loro condi¬ zione. — 95, Emigrazione dei sudditi e condizione degli emigrati tempora rii rispetto allo Stato. — 96, Stranieri dì condizione inferiore e sudditi assimilati a stranieri. — 97, Cittadinanza originaria od acquisita per matrimonio; espatria¬ mone, — 98- Naturalizzazione, suo concetto fondamentale e sue condizioni. — * 99. Effetti della naturalizzazione individuale e collettiva. — 100. Stranieri, diritto di passaggio o stabilimento; uffici vietati o riservati* — 1GL Proprietà di cose mobili e diritto di naufragio. — 102. Cose immobili; acquisto di proprietà a titolo oneroso. — * 103. Diritto dì albinaggio. — 104. Esercìzio di professioni e del com¬ mercio, — 105. Protezione giudiziaria dello straniero. — 106. Magistrature speciali e rappresaglie. — 107. Autorità del diritto comune romano ed avanzi della potestà imperiale. — 103. Altri diritti comuni; validità e invalidità degli Statuii; carat¬ teri particolari del diritto internazionale privato. — 109, Primi fattori del sistema di diritto internazionale privalo, — 110, I glossatori, i commentatori e la loro dottrina. — 111. Stato e capacità della persona; dottrina originaria delfapplica- zione stretta degli Statuti. — 113. Territorialità ed estra territorialità delle leggi relative allo stato ed alla capacità delle persone. — 113. Leggi e sentenze stra¬ niere. — 114. Procedura; legge del fòro e legge straniera, — 115. Cosc e concetto dello statuto reale. — 116. Contratti; regolamento della loro essenza e della loro forma. — 117, Matrimònio; rapporti economici fra coniugi. — 118. Successione intestata. — 119. Successione testamentaria ; forma e contenuto del testamento. — 130. Limiti drappi icaz io ne della legge penale agli stranieri nel territorio. — 121. Applicazione della legge penale ai cittadini fuori dèi territorio. — 1 22. Sua applicazione agli stranieri delinquenti fuori del territorio ed effetti della sen¬ tenza penale. — 123. Indirizzo successivo della dottrina del diritto internazionale privato in Italia, 92. — Mentre le vicende del media evo distruggevano sempre piti completamente le treccie del l'antica potenza di Roma, e rendevano f Occidente sempre più straniero all 'Òri ente, dove quella potenza si manteneva, due concetti del liuto romani però sopravvivevano; l'u ni versai ita del diritto e la supremazia imperiale. Con Carlo Magno, anzi, quest* ultimo concetto apparve ancor più assoluto del primo, L'uni versatila del diritto romano aveva infatti pur sempre carattere d'elemento sussidiario ed integratore e tnit/al più moderatore dei diritti particolari. La supremazia imperiale consideravasi invece dopo Sviluppo del diritto imei imaionale privato iy Italia 267 Carlo Magno una vera sovrani là cui ogni potere mondano restava subordinato T). Tale sovranità però non si fece valere effettivamente fin da principio e molto meno fu rispettata nelle generazioni succes¬ sive, in modo cosi universale ed assoluto come avrebbe richiesto la teoria su cui si fondava; nè, dove pur era senza riserve riconosciuta, manifestava in modo esclusivo la pienezza de’ suoi effetti (2). Le singole città soggette albi imperatore non avevano mai abban¬ donala del tutto la facoltà di regolare in modo obbligatorio certi atti e certi rapporti relativi alla loro vita interiore (3); e tale facoltà che dall’imperatore era talora tollerata tacitamente, e talora miscono¬ sciuta, veniva spesso riconosciuta espressamente da quello, cosi da attribuire a quegli atti locali, relativi sia alla legislazione, sia agli altri attributi della sovranità, anche secondo la più rigida dottrina della supremazia imperiale, un carattere non dubbio dì legalità (4-). Con diverso titolo dunque pretesa da chi la esercitava, e rico¬ nosciuta in diversa misura da chi poteva aver interesse ad impe¬ dirla, veniva svolgendosi ben presto, subordinatamente all' impero, (1) In una condizione territoriale del tutto diversa si applicava la norma di diritto romano {L. 9 Dig. De Leg. Rhodict dejaclu, XIV, 2) che Timpera- tore e nrundi dandnus * e lasi estendeva affermando (Giason del Mayxo, eons. 70, voi. Ili) “ ut eliam omnes reges dicantur esse sub Imperatore (2) Bart.* Ad lib. I Cod. De Stimma Trinitate, % (3) Muratori, Disserta*, citate, voi. 1, Disserta/.. XVIII, pag. 242, 4, 5, 7, c 253, 4, 5; Sclopis, voi L pag. 186, 7, 9 e 178 ; Savjgny, Storia del diritto romano nel medio m>o* Trad. ìt., Firenze, Battelli, 1846, voi. I, cap. il, pag. 39-87 e voi. 11, cap. XIX, pag. 72. (4) Albericus a Rosate, De Statuti^ iib. Ili, Quest. 19, n° 4: w Fu lo de strido jure civitates et regna jus fisci non habere... exceptis cì vi tati bus Lombardiae... qui bus concessemi fuil per Imperatorem quod haberent merum et mìxturn impermm et regalia, et ideo dicerem de quibuseumque civita- tibns et dominis habenlibus merum et mix turo imperium ab Imperio n. E Ottone di Frisinga dice a tale proposito: “ In civitatum insti bilione, ac reipublicae conservaliono antiquorum Romanormn, solertiam ita imitati Lombardi sunt ut Imperi! insolenliam fugienles consulum potius quam potestatum regi voluerint arbitrio *. — Eichhohn, voi. li, pag. 200 e 208-214, §260, 3 per le città tedesche e Sclopis, voi. I, pag. 147, 8 e 162, 3 per le italiane, e Cam Sioofes, Ristar, de regno Ualìae, Francofurti, ap. Wechelii heredes, MDXCi, llb. VII, an. 973, pag. 175: u lìbertatem autem civitatum in ea (Ottone il grande) fere posuit ut leges, consueludines, jurisdiclionem. magi- stratus, vectigalia sui ferme juris atquc arbitri! haberent ita tamen ut sacra- mentum regibus dìcerent E Gabriele Verbi nelle ConMitutiones domimi Medìokmensis, decreiìs et sennkmùnsuUis mine primum ìllustratae curante comite Gabriele Verro, Edilio undecima, Accessit prodromus de origine et progr eseu ju ris mediola n ensi $, eodem a u ih o re, M ed io 1 a n i , M a ì a t est a, 17 47 , aggiunge: “ ... supremo tantum S. R. Imperli jure ut decebut, manente B. 568 Capitolo aemmo «uà notevole autonomia, feconda di varietà, nel campo del diritto privato* Ma m per tolti i torri toni soggetti all1 impero, tale autonomia legislativa poteva considerarsi, anche quando di fatto non era, come nel caso dei cantoni svizzeri, del tutto subordinata e delegata, essa era piena ed assòluta per tutti quei paesi non soggetti nè di nome nè di fatto alla potestà dell'imperatore. Tale fu la dottrina prevalsa senza contrasto in Inghilterra (1 e così condì imi e va nel nostro stesso paese anche Baldo* quantunque, per salvare la dottrina medioevale dell'autorità imperiale, ritenesse die« inspecta palesiate quatti Impe¬ ra Lo r ha bei de jure civili, potest impone re legem teli orbi », ma « inspecla voluntate Principia» soggiungesse die « Imperator non volt imponere legem populis qui non obbediunt, nec est spes quod obe- diant, ne lex sua sii ludi bri um et in v&aum posila » (2)* In questo caso e senza quelle restrizioni del proprio potere legislativo, si trova¬ vano nel nostro paese tutte le città e ì principati autonomi che anda¬ rono sorgendo nei secondo periodo del medio evo* Quantunque la tradizione del passato vi conservasse i) carattere superiore ed inte¬ gratore del diritto romano, pur il nuovo sviluppo della legislazione non era subordinato ad alcuna volontà superiore a quella della sovranità locale* Tale era il caso della Repubblica di Venezia* dei prìncipi di Savoja e d'altri Comuni e principali italiani* Sotto questi principali indipendenti si ripeteva, analogamente a ciò che avveniva sotto l'autorità imperiale, la formazione di una serie (i) Sir Matthew Ha ce* Uistonj of thè Civil Law e Sir William Black* stone, Commentar ies of thè Lmm of Englan d ; Introdnction, sect HI. for¬ mulano questa dottrina ascrivendo il diritto romano e canonico, nelle loro parti vigenti in Inghilterra, alla categoria del diritto non scritto: 11 because it is inost plain that il is noi on aceounl of Lheir beittg writien laws that they bave any obligaUon wìthin Ibis kingdomi neither do lheir force and effìcacy depend upon Lheir own intrinsic aulhonly****. They bind not thè subjeets of England, beeause lheir materiata were collected from popes or emperors, were digested by I usti ni ari, or declared fo be authentic by Gregory..*., for thè legislature of England doth noi, nor ever did} reeognize any foreign power as superior or equa! to it in this kingdom ; or as faàving Rie righi to give law to any, thè meanest of iis suhjects ** — V* Bald., ad lib. primurn Digest., DejustUiaéljure, ìib* IX, § 1: Jus comrnune appellai hoc jus civile ubi viget ejus apctoritas, sed ubi non vigei, lune voeatur jus commune ideai jus commimissimum, idestjus genti um, jus prop riunì appellai propmssìmura idest proprium stato tu m quod sibi quihbet populus consti tu it f2) Bald. in Ff'imum Codicis Pmeketiows, Lugduni 1501; L* Gunctos Populos, De Stimma 1 rimiate et fide cathoMcar% 1, e tale divenne poco a poco Topinione comune* Sviluppo del diruto iuien sazio unte privati ut Italia assai varia di parziali autonomie locali ed am ministrati ve, sia che frazioni del territorio soggetto a poco a poco te sviluppassero, sia che, paesi novellamente assoggettati, in tulio od in parte riuscissero a conservarle. In tali casi le città, dipendenti da qualche prìncipe o da qualche altra città più polente, non avevano facoltà di fare slattiti validi se non che col permesso preventivo o colla successiva approva¬ zione del principe da cui dipendevano (1) che talora reagiva, negando l'approvazione ai mutamenti fatti senza il suo consenso, (ili statuti così confermali ed autorizzati erano leggi locali del principato i2] e diritto territoriale della città (3). E mentre nel dominio veneto, colia riserva dì tale subordinazione, ie città e le terre soggette ritenevano i rispettivi statuti e consuetudini, salvo una prevalenza sopralutto sussidiaria del diritto della città dominante, analoga a quella del diritto comune, altrove invece sì tendeva ad unificare il diritto per opera della comune sovranità, non lasciando agli statuti ed alle con¬ suetudini locali che una funzione sussidiaria (4). 93. — Lo sviluppo dei diritti particolari e specialmente degli statuti comunali in Italia si aggira intorno ai ire concelli fondamen¬ tali cui son venuto accennando. Il punto di partenza era stata la subordinazione delle legislazioni locali all'impero ; poi alamedi quelle si svolsero in modo indipendente e sovratto, altre subordinatamente alla sovrani tà d’una città o d’uno Stalo preponderante. Nell'età aurea dei Comuni, nei secoli XIII e XIV, prevalsero il carattere sovrano del Comune e l'autonomo sviluppo degli statuti corrispondente all’au¬ tonomia delle giurisdizioni locali; nelle epoche «successive, consoli- fi) Baldus, Traetalus de Statuti.?, alphabetico ordine congesius a Sigis¬ mondo, ejus pronepote: v. Populus e vv. Statuire, Statutarii, Statuitivi, g 25. Statuta approbala per superi ore m, possimi revocaci per populum secundum Barlolum, quoti Baldus non credit veruni, sed est necesse quod supei'ior approbet revocationem „. V. Proemio alla revis. del 1420 dello Sta¬ tuto di Padova. (2) Peregkim, Consilia ske responso juris, voi. IV, cons. XX, nn. ;>4, o, circa i diritti locali delle regioni venete. . , H Sclopis, voi. II, pag. 170, n. 1. Bolla di Bonifacio -Vili per i privilegi di Civita papaie. (4) Proemio alle Costituzioni milanesi del 27 agosto ia41 : Carolus \ Divina favente dementisi, etc., etc. ...Quod ut robur oblineat hac nostra sanctione decernimus, omnes eonstituliones in hoc codice comprehensas inconcusse servaci debere, reliquie omnibus antiquati . Curabunl ìgilur Senalus, ceterique magistratus et judices ut haec pai am innotescant et ab omnibus observenlur, Stalutis civitalum et loeorum et al.iis eonstilutiombus coni rari an ti bus nequaquam allentis '270 Capitolo settimo dandosi i esistenza dei vari ì Siati, prevalse il carattere subordinato delle autonomie locali e il valore sussidiario della legislazione par¬ ticolare svoltasi per delegazione della sovranità predominante nelle località che in quelli Stati erano comprese. Queste pertanto, sia per sviluppo prevalentemente autonomo prima, sia piti tardi per sviluppa subordinalo, o per autorizzata con¬ servazione delle antecedenti disformità legislative, mantennero una varietà di diritti privati di t lidie a concepirsi nell'interno di uno stesso dominio da chi è abituato a! nostro concetto contemporaneo dello Staio unitario, ma che era in parie il risultato ed in parie la sopravvivenza di quel concetto medioevale, secondo il quale l'esistenza di una comu* nità importava per quella anche; il diritto di regolare da sé i propri! interessi (1, Questa legislazione si pareggiava pertanto, quanto al suo titolo, ad un contratto Ira gf interessati, così da autorizzare ad emanare di tali ordinamenti anche una congregazione espulsa dal proprio territorio (2j, e da ispirare una varietà di legislazioni che, anche sparito il concetto fondamentale di diritto pubblico su cui si (1) Baldl-s, ad lib. 1 Dig,. De just. et jure, L. IX, § 1 : L Qmnes popoli posso nt tacere sibi statuta Colla quale massima concilia l’altra (v. pag. 26$, tl l) — che riserva 1 autorità dei superiori — . limitando questa autonomia agli statuti che sono perfetti secondo ì principi i assoluti del diritto, mentre ammette d altronde che la convalidazione di un superiore non basterebbe a rendere valido uno statuto ingiusto. Baldo, n° 8 in fine. Nel !. c. del Com- mento al I libro del Digesto, §4-6, pare, adir vero, che professi una diversa dottrina, ma giunge poi nello svilupparla alla stessa conci li azione: E Modo restai videre minquid in tali statuto requi ratur aucioritas superiori ; et videi u r quod non, quia populi sunl de jure gentium: ergo regimen populi est ce jure gentium . sed regimen, non potest esse sine legihus et stalulls: eigo eo ipso quod populus habel esse, habet per consequens regi meri i n suo esse; sicut omne animai regì tur a suo spiri tu proprio et anima et sj bene se regi! non potest superior se impedire, quiapropter bene viventes non sunl lactae leges sed propter errantes-.... iSi stallila sutìt bona . non indigeni alio direetore quia cordi rinata sunt ex propria nani rati juslitia,..- 1 j aeterea populi prò hi ben tur stalliere illicita E procede esponendo su questa base i limili della potestà legislativa particolare. Peregrini, Dm‘- sìones patavina e , Padova, Fra rubo Iti, 1661, pag.83%4; Alberico da Rosate, op, ci t. . lib. Il, Quest. 170; Alexander de Tartàgkis, Com.f voi J, cons, LIX. dove esamina la questione della conferma da parte del papa di statuti rela* tivù al giuramento, e delle varie forme in cui può essere espressa. Ediz. Venezia, 1499, pag. 59 1 e 60 v. 12) Baldo in Ood* De Stimma Trinifatet § 11: * Q uteri tur utrum univer¬ si las expulsa de proprio territorio possi t alibi se congregare et stalliere, et viuctur quod non... Io contrarium est veritas, quod non est jurisdictionis conlentiosae sed volunlariae, et ideo habentes ordinariam potestatem posso ni in se ipsos ex er cere ubique locoruin Sviluppo del diritto io le rimi eri al e privato in lulia 271 fondavano, dovevano persistere lungamente in certe proporzioni, conservando il substrato ed elaborando le ragioni d’un sistema di diritto internazionale privato. Lo sviluppo di varietà nuove nelle legislazioni particolari delle singole località venne soltanto col procedere del tempo in gran parte impedito e le varietà già esistenti vi furono attenuate per un doppio ordine di cause. La perduta autonomia dei Comuni, distruggendo nel campo politico, doveva diminuire di molto anche in quello giuridico la loro individuali là, sia subordinandovi ad una volontà superiore comune lo sviluppo rispettivo della legislazione, sia sovrapponendovi un doppio ordine di diritti comuni: quello romano universale, e quello particolare dello Stato in cui tutti quei Comuni erano com¬ presi (1). Inoltre i progressi della scienza giuridica, da un lato crea¬ vano un’ influenza uniformemente operante in gran numero di paesi, dall'altro ispiravano uniformemente la giurisprudenza dei tribunali che finiva per prevalere alla legge scritta (2) dovunque diventava costante. Finché tale varietà di diritti persistette, le leggi locali si trova¬ rono di fronte ad un doppio ordine di limili: di luogo e di materia. Dal primo punto di vista la loro efficacia era nell’origine stretta¬ mente territoriale (3); dal secondo competeva loro una larghezza di autonomia corrispondente al grado della indipendenza politica (4). Col progredire del tempo le sorti di questi limiti furono inver¬ tite. Gli statuti ch’erano, nel primo periodo delia loro esistenza, strettamente territoriali, subirono più tardi certe regole d'appli¬ cazione eslraterriioriale precorritrici del diritto internazionale pri¬ vato. La loro materia non era originariamente, durante il sistema delie leggi personali, il diritto civile, bensì la pubblica amministra- (1) Peregrini, Cons., voi. VI, Cons, 16, nn. 8 e 9, e voi. IV, Cons. 20, n» 2; V, Cons. 28, nu 3 e Peregrini, Decmones Palav'mae, Padova, Fttun- bolti', 1061, pag. 3, n" 8 circa il rapporto fra lo statuto di Padova e il diritto comune veneto. (2) Sclopis, Storia, voi. Il, pag. 156, 7, (3) Statuti di Padova , Rubrica sesta, Statuto primo. Potestà Matteo de Corriggia nel 1280: “ . nomo gaudeat commodi statutorurn Communis Paduae, nisi sit in Datia communis Paduae et faciat atque attendat onera et factiones Communis Paduae ,. (4) Sclopis, vo). I, pag. 167. V. per il diritto veneto Peregrini, Cons., voi. IV, Cons. 21, n" 40 e 101, n° 4. Db Ferrarus, Aurea praetiea, Venetiis, ap, Zilettum, 1580, pag. 27, col. I, nM6: “ tantae potestatis est statutum in sua civitate quantae est lex communis in suo universo „. 272 Capitolo settimo ssione (1). Più lardi si estese a Liuto il campo dei rapporti privati, salvo sempre le disposizioni proibi live del diritto civile (2), e nel regolamento di quelli tu tanto maggiormente limitata, quanto più i Comuni perdettero 1 autonomia ed invalse la massima non essere legati ì principi dagli statuti dei sudditi (8), e quelli invece poter far inserire aggiunte e correzioni nelle leggi particolari di questi. Così le lenti delle legislazioni particolari, che erano state da principio più \arìe> venivano ad un tempo semplificandosi ed avvicinandosi, e le particolarità legislative diventavano sempre meno operose* Le diver¬ sità delie leggi locali erano pertanto sempre più attenuile e discipli¬ nale nelle leggi particolari dei vani Stati, in guisa da preparare i materiali e I ambiente, in Italia come fuori, alle grandi legislazioni unificate. Il mutamento verso Punita doveva essere però nei vari i paesi lento e quasi non appariscente, perchè, come ai tempi nostri, sì affermò anche durante quel periodo la massima che la conquista e l'annessione di un le rii 2 3 4 i torio ad imo Stato non esercitino se non che in minimo grado influenza sul diritto privato di quello. Su tale questione Old rado, Guglielmo, Gino e Baldo avevano disputato, concludendo che il diritto del paese conquistatore si estenda al paese conquistato solo nel caso che questo sìa stato incorporato in quello con perfetta fusione ed unità di reggimento, ma non già se entrambi non siano ridotti sub imo praeside e continuino a formare diversa dominio* (4). Questa dottrina tu intesa e praticata sempre più largamente, sicché, mentre si acce¬ lerò nelle diverse regioni il movimento verso il raggruppamento poli¬ tico delle singole località in vari i Stati, fu lentissimo, nei lì miti rispet¬ tivi dei singoli Siati, il movimento verso l'unificazione del diritto privalo, e dal punto di vista di quest’ultimo continuarono ad essere rispettivamente straniere fra loro regioni che non erano piu tali dal punto di vista deila dominazione politica. Così gli elementi dei rap¬ porti privati internazionali, e la dottrina e la pratica del diritto inter¬ nazionale privato perdurarono, non solo nelle relazioni fra Stato e Stato, ma anche in quelle fra le varie regioni di uno stesso territorio, (1) B con co m p àg i a p . Schupfer, St. rit, pag. 253 ; * Quae Hbet cìvitas in lini bus 1 tali ae sua fecìt Statata seu constilutiones quibus potestas velconsules publiea exeréent negotia et pimi uni excedentes B. (2) Alberi^ da Rosate, De Statuti *P lib. 1, Quest. VII, n° % XI V: n& 4; XV, XVI; lib, il, Quest. CXXI1, CLXIX, GLXX. (3) Peregrini, Cùm.y voi. ili, eons. IV, n° II. (4) Bald., De Statuti», v, Slamum, § 39. Sviluppo del diritto iiuenitmanaié Mrivat° ÌJ1 ®WS 273 per molto tempo dopo la cessazione delle condizioni politiche che v’avevano dato nascimento. 94. — Tanta diversità nel grado di fusione fra le varie parti di un medesimo Stato, e la diversità di condizioni e di circostanze in cui persone non pertinenti ad un territorio potevano venir a dimorare nei limiti di quello, facevano si che la denominazione straniero non avesse sempre e dovunque un identico significato, e clic la legge dei singoli territori i dovesse contemplare diverse categorie di forestieri. Stranieri in grado minimo, ma pur sempre stranieri per la diversa legge civile che li governava e per la minor somma di diritti e di facoltà che loro veniva attribuita, erano in molti paesi quelli che si riducevano ad abitare in una località da altre parti del territorio de! medesimo Stato. Così la legge veneziana distingueva la pienezza dei diritti attribuita ai sudditi veneziani, dai diritti diminuiti dei sud¬ diti veneti dimoranti a Venezia, ed entrambe tali condizioni da quelle dei sudditi alieìii (1). La legge d'una città soggetta ad uno Stato considerava invece stranieri i cittadini di un'altra città soggetta a! medesimo Stato. Tale era, per esempio, a ['adova la condizione dei Vicentini, Veronesi e Bresciani, pur tutti sudditi della Repubblica veneta. A Brescia era piti' tale la condizione degli altri sudditi, esclu¬ dendosi la denominazione e la condizione di stranieri soltanto per quelli nati nel territorio immediatamente soggetto alla città (2) e per i cittadini della città dominante che vi godevano la pienezza dei diritti e che potevano invocare anche le norme della propria legge per regolarli (3). In contrasto completo con questi stranieri in grado minimo che, o per privilegio risultante dalla supremazia politica erano equipa¬ rati ai cittadini, o per effetto della pertinenza al medesimo dominio erano più o meno avvicinati alla condizione di questi, stavano gli stranieri in grado massimo, quelli che il diritto veneto chiamava forastieri non sudditi o forastieri alieni, e rispetto ai quali le leggi locali spiegavano tutto il proprio rigore nella esclusione dai (1) V. per es. Novissima Veneta Statata, Venetiis MDCGXXIX, ex Typ. Pinelìiana, pag. 166 e 237 t. (2) Alberto Bruno, Commentarli super statutis exckideniibus foenums et cogitai orum lineai a successione, art, VI, mi. 22, 23 e 70, ediz, Venezia 1884; Peregrini, Decisiones Patavinae, Decisio LXXXV1, § a, Padova, FramboUl, MDCLX1, pag. 225, col. 2 e 226, col. I. . (3 ) A lb s tuo BauNOj Commenta rii super st atu 1 1 s exctuden 1 1 bus j 0 emm a s et cogmlorum linm$ a successionihusy BxU Vili, n° 132, Ediz. citala. iS — Catellani, Virino ini , priv^ voi, I. 274 Capitolo sm timo diritti, e contenevano nei limiti piti ristretti ia concessione dei privilegi (1). Tra questi forestieri, nel senso assoluto e moderno della parola, v’era pur luogo a distinguere da un duplice punto di veduta. Talora in un territorio, collo scopo di migliorare la popolazione, o di aiutare un movimento religioso, o di farvi fiorire un’industria, venivano invitati o gli stranieri in genere o determinate categorie di stranieri, allettandoli colla promessa di una condizione privile¬ giata. Così avvenne dovunque dopo una guerra devastatrice lino dai tempi più antichi : e così accadde a cominciare dal 1500 in molte nuove colonie europee a favore degli stranieri in genere e in molli paesi d’Europa a favore dei fuoruscili d'altri paesi, vittime della per¬ secuzione religiosa: e, per effetto delle condizioni locali, in tutti i paesi e Comuni, dove un aumento di popolazione o d’ un determi¬ nato elemento di popolazione consideravasi come necessario. Di tale specie era Tordi namenio del Comune di Moncalieri del 13 feb¬ braio 1588, secondo il quale i lavoratori manuali e ministeriali che vi si fossero recati ad abitare sarebbero siati esenti da ogni esercito o cavalcata del principe o del Comune, e anche da guaite, scara- guaite, taglie, prestiti ed altre imposizioni dal Comune, per il ter¬ mine di cinque anni , sostenendo i soli carichi gravanti sugli altri comunisti per le possessioni che avessero acquistate (2). In tal guisa un’altra categoria di stranieri privilegiati si formava per cause diverse in molti paesi, sia per un tempo indeterminato, sia per un limitato periodo di tempo, durante il quale lo Stato o la città dove quelli si recavano erano obbligati in una certa misura verso di quelli come da un contratto (3). Indipendentemente da queste promesse antecedenti e generica¬ mente espresse, trovavansi poi in una vera condizione privilegiata gli stranieri stabiliti da un ceno periodo di tempo nel territorio. E se ciò era in ogni modo giustificalo in una certa misura dalla ragione, doveva rarificarsi molto più completamente dove e quando il con¬ cetto feudale della sudditanza derivante dalla connessione della per¬ di V, Statuti veneti, edix. cit., pag. 237 i e 238 v. Ordine in Maggior Consiglio del 24 agosto 1516: “ Che li forestieri non sudditi si possino affidar nella persona solamente », e pag. 200 Tordi ne dei Maggior Consiglio del 21 settembre 1055 “ in materia de sollecitatori (2) Schupfer, O-p. cit., pag. 273, 4. (3) M. A. Peregrini, Consilia, voi. I, Cons, XIII, g 21. Sviluppo del diritto internazionale privato in J tolte 275 sona con un dato territorio, prevaleva sul concetto romano o barbarico del suo collegamento con una società politica o con una schiatta. Nel ducato di Milano, regolando le condizioni alle quali gli stranieri erano ammessi ad entrare nei territori! soggetti, la legge aggiungeva che stranieri erano coloro che « non fossero naturali delio Stato o non vi avessero abitalo per dieci anni continuamente» (1). Nei senso asso¬ luto ed etimologico veniva inteso l’obbligo della notificazione degli arrivi richiesta per la sorveglianza della polizia sugli stranieri che arrivavano, nel qual caso (2) si intendeva per forestiero « non natu¬ rale di questo Stato », E la grida del 9 agosto 1683. mentre proibiva ai forestieri di por¬ tare armi. aggiungeva: « non s’intenda per forestiero quello che averà almeno da tre anni in qua continuamente hnbi tato nello Stato, bevendo però beni in esso, overo facendo qualche esercì tio coi quale acquista il vivere a se etaila famiglia sua, nè quelli che sono in questo dominio, negli soldati e stipendiati di S. M. ». In tal caso si afferma quello stesso ordine di privilegi considerati come una conseguenza dello stabilimento nel paese, che dai metéci di Atene, agii autorizzati a stabilire ii domicilio nella Francia contemporanea, ha ormai una tradizione non interrotta nella storia del diritto. A Venezia si consideravano pure gii stranieri stabiliti da un certo periodo di tempo, come una classe privilegiata fra i forestieri. Così regolando nel 1620 e nel 1655 l’esercizio delia professione di sol ieci tato re nelle cause del Palazzo, la iegge ammetteva alla con¬ ferma mediante un esame quelli che avevano esercitata fino a quel momento ia professione, escludendo però « quelli di Stalo alieno che per anni cinque non [laveranno dimorato in questa città ed esercitata la professione di continuo ». Ed in avvenire la facoltà di esercitare quella professione era riservata ai nativi di Venezia, ai sudditi delle città venete « domiciliali in Venezia da cinque anni, ed a quell ì d'alieno Stato che per dieci anni pur continui vi haveranno dimoralo » (8). Tali privilegi corrispondevano alla massima generale del diritto d’ in¬ coialo derivante dal domicilio decennale che in un altro campo esercita notevole influenza nel diritto nostro (4) e in altri diritti (I) Grida dei 9 novembre 1641. (8) Grida dell ì 1 settembre 1047, H 21 settembre 1655. In Maggior Consiglio, In materia di sollecitatori Statuti, pag. 200. (4) V. God. civ. ii., art. 8. 276 Capìtolo settimo moderni (1). A Venezia tale principio valeva, quanto al regolamento dei diritti privati, assimilando al suddito lo straniero da lungo tempo domiciliato (2:, quantunque non fosse per ciò mutata la sua nazio¬ nalità (3). 95. Nello stesso modo poi ch'era subordinata all’autorizzazione del 1’auto ri là la dimora degli stranieri, era più rigorosamente disci¬ plinata che non sia ora la emigrazione dei sudditi. Quésta, fin dalle leggi barbariche, era stata subordinata al l'autorizzazione del prin¬ cipe 4 , la quale era negaLa principalmente a coloro che volessero recarsi all'estero per militare o per lavorare a profitto di altri Stati (51. In molli paesi (‘autorizzazione sovrana era ritenuta necessaria per ogni ordine di cittadini, qualunque fosse stalo lo scopo della loro emigrazione (6). E quando l’emigrazione era soltanto temporanea, non cessava del tutto perciò da parte dello Stalo nè il controllo nè la protezione del suddito emigrato. Così, passato quel periodo medio- evale, che potrebbe dirsi della scarsità ma anche della internazionalità della coltura, si diffuse in Italia, molto più clie nei paesi del nord, una ripugnanza dal riconoscimento delle lauree straniere, ed una tendenza ad obbligare i sudditi a completare nel territorio i propri) studii. Ai sudditi veneti, tanto laici quanto ecclesiastici, venne ripe¬ tutamente proibito nel 1444, nel 1453 ed in altri anni susseguenti, di compiere gli studii in istituti esteri (7), salvo il caso di urgenti neces¬ sità che dovevano provarsi ai Hi formatori delio Studio di Padova, otte¬ nendone l'autorizzazione scritta di studiare all'estero. Lo stesso rigore invalse a poco a poco nel ducato di .Milano nelCesigereche si conseguisse fi) V. C. G. Fr., art. 9, 13 e Legge del 1889, Journal de dr. ini. prie., 1889, pag. 750. (2) V. pag. 289, 290. (3) V. Journal de Jurisprudence dédié à VÉketmr ì’ahdin BouiUon. Imprimi, du Journal, avril 1764, pag. 83-94 e mai 1764, pag. 157-164. Cause pìaidée en 1764 à l'Excel. Conseil de XL de Venise euìre Mr. le corrile Jean Etienne Seriman el Mr. Jacques Paramus — dove, nel conflitto fra il diritto persiano e quello veneto, vien preferito l'ultimo pei- ragione dì lungo domicilio nel territorio della Repubblica. (4) Editto di Rotari, 177. (5) Edili i antichi e numi dei sovrani princìpi della lieal Cam di Savoia, Torino, Zappata, 1681, parte 111, lib. V, tit. V, pag. 594-7. (6) Editti cit., pag. 597, 8. (7) Statuti veneti, pag. 284 <-286 ». In materia del Studio di Padova, parte in Pregadi del 24 settembre 1636, n* 5; 6, e 8 maggio 1649, pag. 288; 21 aprile 1657, pag. 299 f, 1 v; 29 gennaio 1664, pag. 291 1; 24 novembre 1703, pag. 295 f e 296 v. Sviluppo del diriuo internazionale privato In Italia 277 la laurea a Pavia, subordinandosi da un editto dei 9 aprile 1688 ad un decreto del Senato il riconoscimento di quelle conseguite da stranieri in altro Stato, e vietando ai nazionali Io studio in università diversa da quella ticinese. ! nazionali diesi fossero trovali in questo caso potevano, adducendo motivi plausibili, ottenere soltanto in via dì grazia, il riconoscimento del grado ottenuto. Cosi un ordine del Senato del 28 ottobre 1671 ammetteva un medico che, costretto dalla peste e dalla guerra che infierivano a non partirsi per lungo tempo da Genova, vi aveva presa la laurea, ed un altro ordine del 26 aprile 1 662 riconosceva la laurea di un Crivelli il quale, durante il bando che lo aveva colpito, aveva compiuti gli studi i ad Ingolstadt. Nei riguardi poi degli stranieri, due decreti del 1661 e del 1662 li dispensava dall’oltenere una grazia speciale quando avessero conseguitala laurea nell’Università di lìologna od in quella di Salamanca (1). Analoghe norme si vennero svolgendo negli Stati della Casa di Savoia, dove anzi il 23 luglio 1572 Km amie! e Filiberto revocava ed annullava tutte le licenze concesse a chicchessia d’andar a studiare fuori dei suoi Stati, e, colla pena di cinquecento scudi, ne Taceva a tutti proibizione per l’avvenire (2), La proibizione di emigrare era stala una regola non ignota agli Stati dell'antichità ed era sopra Lutto corrispondente al concetto feu¬ dale delio Stalo die faceva giuridicamente della persona un annesso del territorio, Le proibizioni relative al compimento degli studi i all’estero corrispondevano invece da un lato al diffondersi della col tura che formava centri di studi! sufficientemente dolati nei varii paesi, liberandone gli abitanti dalia necessità di ricorrere ai centri più famosi e più antichi, e dall’altro allo svolgersi del concetto moderno dello Stato e delle sue funzioni. Una dì queste è certo il controllo assoluto delle attitudini che son necessarie per poter conseguire i superiori gradi accademici e per poter esercitare nello Stato uffici e professioni di fiducia. Se nonché, mentre nel primo periodo del rina¬ scimento della coltura, nè lo Stato avrebbe potuto esercitare quella funzione nel caso particolare degli studli T nò in generale ne era con¬ sapevole, e nell’epoca nostra esso limila il suo controllo al solo confe¬ rimento delle lauree, in quel periodo intermedio era tutto il compi¬ ti) Constilutiones Domimi Medìolanensis curante comite Gabriele Verro, Edit, XI, Mediolani, Malatesta, MDGGXLVli, pag. 175-7 e Col- leclanea decisionum annessa, pag. 150, n° 23. (2) Editti piemontesi, parte Ili, lib. [V, pag. 550, 278 Capìtolo seuìmu mento degli studi ì fuori dello Stato che, per proteggere l'Università locale, si voleva vietare ai sudditi dalle leggi dei singoli domimi. La protezione de! suddito che usciva dal territorio non venne che assai lentamente ordinandosi coni 'è praticala ai nostri giorni, ma non mancava del tutto nemmeno negli albori dell'età moderna. Da questo concetto di proiezione, infatti, fu ispirato il primo sorgere, nel diritto punitivo, della competenza quasi territoriale, che Bartolo giustifica appunto, quando ritiene punibile nel territorio lo straniero per offesa compiuta contro un cittadino fuori del territorio, sopratutto « si judex loci ubi ci vis meus offenditur offensam non v indicai, aut quia non vult, ani quia non polest » (1). A tale protezione, che faceva uscire lo Stato dalla assoluta territorialità della sua azione e della sua competenza, corrispondeva poi, con analogo effetto, l'altitudine dello Stato a punire il cittadino anche per delitti commessi fuori de! territorio. Tale attitudine era ridotta aile minime proporzioni da Odofredo e da Alberto da Gandino, che la limitavano al caso di accusa dei danneggiato, constatandosi allora la punibilità dell’alto e la entità della pena secondo il diritto comune; era ammessa pienamente da Cino da Pistoja, che riteneva potersi un cittadino punire nella sua città per delitto commesso all’estero, tanto in via di accusa privata quanto di pubblica inquisizione e secondo la legge della città cui apparteneva; ed era riconosciuta in grado più limitato, secondo Bar¬ tolo (2), che preferiva seguire ii diritto comune nell’applicazione della pena; ma nell’un caso e nell’altro dimostrava l'esistenza, lìn dall’origine, di un’azione es traferri torta le dello Stato, nei rispetti così della protezione e del controllo, come della punizione dei sudditi agenti fuori del territorio. 96. — Fra gli stranieri stavano nella condizione del più com¬ pleto avvilimento certe categorie di persone che la legge, o per la tutela delia pubblica sicurezza o per molivi d'ordine religioso, con¬ siderava con speciale sfavore e particolarmente cercava d’allonta¬ nare dallo Stalo. Tali categorie, specialmente colpite dalia legge e dalla consuetudine, presentavano questo di particolare, che gli indi¬ vidui ad esse pertinenti taiora non erano stranieri, secondo il con¬ cetto moderno della nazionalità, e che, considerandosi dalla legge straniere anche le generazioni successive di quei forestieri, pur sin¬ cri Bartol. in Ood. I, 1, De Smima Trivilate, §§ 44, 45, 40. (2) Bart. I. c„ §§ 47,48, 49. - V. pag. 370-2. Sviluppo dei diruto intesi (azionale privato in Italia 279 bili ti nel paese, si faceva eccezione rispetto a loro anche al concetto allora vigente della cittadinanza dipendente dalla stabile dimora e dalla nascita nel territorio. Erano categorie di paria che, o tutta la società europea.© le singole società politiche d' Europa, avevano ridotto in queste condizioni d’inferiorità, e rispetto alle quali non si è modi¬ ficata ancora dovunque, cosi completamente come il diritto positivo, anche la coscienza dei popoli civili (1). Tale era la condizione degli zingari. Stranieri per origine, erano trattati più duramente degli altri forestieri, e quando pur sì consentiva loro di abitare nel paese, non vi si consideravano perciò meno stra¬ nieri di loro i figli che ne nascevano, i quali, insieme coi genitori tenuti sempre in sospetto, erano sospìnti, d'espulsione in espulsione, dall’uno all'altro paese d’Europa. Nello Stalo di Milano sono degne di nota, così perchè si ripetono frequentemente, come perchè portano sanzioni straordinariamente severe, le gride contro gli zingari. Don Carlo d’Aragon (2) ordina il 20 maggio 1587 « che fra tre giorni debbano essersi partili allatto da ogni città, terra et luogo al governo suo sottoposto sotto pena gli uomini della galera per cinque anni et della pubblica frusta alle donne, dando facoltà a chiunque di potere impunemente svaligiare qualunque zingaro diesi trovasse dopo tre giorni nei territorio soggetto al suo governo ». E siccome pare che al rigore del governo nell’emettere tali ordinanze, non corrispondesse quello dei suoi agenti e dei privati neli'eseguirle enei farle osservare, così il 18 luglio 1588 il decreto d’espulsione è ripetuto, contemplando per gli uomini anche la pena della galera perpetua e per le donne anche « l’abscissione del l’orecchio od altra più grave pena al l'arbitrio di S. E. o del Senato »; e l’ordine stesso trovasi rinnovato in termini analoghi il 5 novembre 1605 e successivamente un gran numero di volle '3;. Espulsi dal ducato di Milano, essi trovavano negli Stati del duca di Savoja un’ordinanza di Carlo Emanuele II che ingiungeva loro di andarsene entro tre giorni, sotto pena della vita (4). E questa disposizione era del tolto corrispondente allo spirito della fi) Guizot, Les paria» de V lùurope, nella Bibliothkjue Univer selle et Revue Suisse, gennaio e febbraio 1893. (2) Compendio di tutte le gride et ordini pubblicati nella città et Stato di Milano, pag. 68, Milano, Malatesti, 1609. (3) Compendio citato, pag. 76 e Compendio delle gride pubblicate nel governo del conte di Fuenles, pag. 107 e voi. del 1688, pagg, 12, 18, 39, 81, 85, 134, 149, 217, (4) Editti piemontesi, parte III, lìb. I, pag. 7, 19. 280 Capitolo settimo legislazione piemontese rispetto agli zingari, sia prima che dopo quel decreto (i). In condizione migliore quanto alla possibilità d’essere ammessi a dimorare nel territorio, ma identica quanto alla estraneità persi¬ stente in loro di generazione in generazione, trovavansi gli ebrei. Una diversità di diritto fra un paese e l'altro esisteva rispetto a loro, in quanto in alcuni Stati erano, in altri non erano ammessi nel territorio (2}; una diversità di fatto, in quanto erano trattati con diverso rigore dalle pubbliche autorità e dalla popolazione; ma un punto d’identità nella loro condizione giuridica risultava da ciò, che erano e restavano indefinitamente stranieri e ch’arano considerati altresì incapaci di molli diritti, che dagli stranieri nei proprio senso della parola, per effetto di convenzioni o di con¬ cessioni unilaterali, si potevano conseguire. Tanto era persistente in loro, secondo la legge che li riguardava, il carattere di estraneità, che dove vigeva il diritto di albi n aggio, si riteneva necessario di esimerne!! nominativamente (3). La loro dimora nella massima parte dei paesi non era garantita da alcuna norma stabile e costante di diritto (41, come appare da quanto avvenne ad esempio alla distanza di tre secoli in Inghilterra ed in Spagna, nel 1475 e nel 1570 in Toscana, e nel 1540, nel 1708 e nel 1756 nel regno di Napoli (5). Dovunque come stranieri erano esclusi non solo dai pubblici uffici e dall'esercizio quasi d’ogni dignità o professione i6) che non fosse il commercio, ma anche dall’acquisto di ogni proprietà immobi¬ liare; rispetto alla proprietà mobiliare ed ai diritti successorii (1) Editti piemontesi: Ordine del 26 agosto 1626 di Carlo Emanuele I, n° 5 (pag, 578); Ordine di Vittorio Amedeo 1 del 12 ottobre 1632, n° 12 (pag. 582); di Carlo Emanuele I del 5 dicembre 1601 (pag. 718), del 20 aprile 1604 (pag. 710); di Carlo Emanuele 11 del 10 marzo 1655 (pag. 719, 720); di Carlo Emanuele 11 del 19 giugno 1671 e 20 agosto 1674 (pag. 721, 2) e di Maria Giovanna Battista del 25 ottobre 1675 e 26 luglio 1678 (pag. 722-4); parte III, libro V, Ut. 21 della Raccolta. Torino, Zappata, 1681. (2) u Hebreis interdictum est Mediolani esse, nec habilationem babere, nec etiam alibi in dominio nisi cum licentia principis. Permissum est fernet) Hebrcis in hospiciis publicis et Mediolani et alibi sine licentia per triduum hospitari posse „. Costiluz. I, lib. I delle Costituzioni milanesi. (3) Editto di Carlo Emanuele I del 20 ottobre 161S; Editti citali, pag. 1248, 9. (4) Editti pient., pag. 1223-1259. (5) Pertii.e, Storia, voi. Ili, pag. ISO, 1 e n. 16-18. (0) Alb. Bruno, 1. c., art. VI, nn. 59, 60; Peregrini, Cons., voi. il, Cons. Ili, n* 11. Sviluppo del diriito imeni azionale privato in liaìia SOI erano però trattati meglio degli eretici e degli stranieri propriamente delti (1). Analoga era la condizione degli eretici che Fa Non lattamento dalla fede religiosa imperante privava delle prerogative dei cittadini, nella stessa guisa che la costanza nel rifiuto d 'aderirvi impediva agli infe¬ deli di acquistarle per succedersi di generazioni. Anzi, dopo la Ri¬ forma, in Italia, dove si mantenne la unità religiosa, le diminuzioni dei diritti derivanti dall’eresia furono più gravi e costanti che nei paesi più nordici d’Europa; sicché ogni movimento di riformavi venne soffocato, e il solo paese dove sì mantenne un nucleo di eretici fu il Piemonte, dove esisteva già antecedentemente alla Ri Torma, e dove pur quei dissidenti vennero privati delle prerogative proprie dei sud¬ diti così prima (2), come dopo di quella rivoluzione religiosa (3). Gli ordinamenti rigorosi cui furono sottoposti, la residenza e l’esistenza stessa degli eretici, e la loro eliminazione, quasi in ogni terra italiana riuscita, dal territorio dello Stato, provano che al cospetto della legge positiva e della imperante dottrina di diritto pubblico, l'eresia li aveva ridotti alla condizione . di stranieri, e fra gli stranieri, inabilitandoli in modo assoluto all'esercizio dei più importanti diritti e facoltà, li aveva respinti nell’ in fi ma categoria (4). Un effetto analogo a quello che la disformità religiosa produceva collettivamente stilla condizione degli eretici (5), era prodotto indi¬ vidualmente dalla condanna penale del bando: ridurre cioè straniero secondo la legge chi non era tale per la razza o per il luogo della sua nascita. Fra gli effetti immediati del bando, precipua era dunque la perdita della cittadinanza e di tutte le garanzie eli e a questa si con¬ nettevano (6). Il bandito diventava uno straniero nemico che nessuno (1) Alex. Tari., cons. 13, afferma essere universalmente ammesso che essi possano partecipare agli istituti del diritto vìgente nei territorio. (2) Editti cit., parte ili, )ìb. XV, tit. Il, pag. 1259-1269. Editti del 17 giugno 1430 e del 23 gennaio 1476. (3) Editti cìt,, tit. cit. Editti di Emanuele Filiberto del 10 giugno 1565 e 4 settembre 1570, pag, 1261,2; di Carlo Emanuele I del 28 maggio e 12 giugno 1602, pag. 1266, e di Carlo Emanuele II del 25 gennaio 1663, pag. 1276 con l'elenco dei banditi, e del 10 agosto 1663 di Carlo Emanuele H, pag. 1279. (4) Paeunder, Abrégé de Vinsi. dea Vaudois. Turin, Loescher, 1872, cap. 37 e 38 e C cimba, Si. dei Valdesi, cap. VI, pag. 103 e segg. Firenze, 1893. (5) Alreiucus a Rosate, Super $ tatuila, lib. IV, Quest. XVI, n. 3 “ herelict sunt banniti », e Quest. LX, è* 14: “ Non in omnibus sunt paria exeommu- nicatio et bannum licei habeanl multa similia ». (6) A li: eiuc us a Rosate, Super Statutis, lib. IV, Quest. I, 4: “ Unde bannum est publica dejectio ab honoribus et officiis et statutis civitatis », e m Capitolo seuiiito poteva accogliere nò soccorrere (1), fosse pur stato un parente {% senza incorrere in gravi pene, salvo il caso di salvacondotto che doveva interpretarsi restrittivamente. LI concetto di straniero continuò dunque fino all’età moderna ad essere lungamente complesso, non co ('rispon¬ dendo airidentità della denominazione un'identità di criterio giuri¬ dico; e di tutta quella complessità deve tener conto chi voglia stu¬ diare in quell’epoca i diritti ili cui erano suscettibili i forestieri e la misura dì applicazione consentita alla legge straniera. 97. — Come il bando costituiva una causa, ignota al diritto mo¬ derno. di perdila della cittadinanza, così la religione era a vicenda una causa di perdita di quella ed una condizione per poterla conse¬ guire. Quelli cui una tale condizione non avesse fatto difetto, acquista¬ vano la nazionalità originariamente, non già aderendo al luogo dóve avevano sortito il nascimento, ma a quello cui apparteneva come nazio¬ nale la famiglia da cui uscivano. E qui apparisce una prima ed impor¬ tantissima divergenza dal diritto svoltosi in altri paesi d’Europa. Mentre, secondo i conceui tradizionali di questi, e secondo le norme ancora in vigore in America, è suddito il nato nel territorio, in Italia prevaleva !a massima che fosse suddito il figlio di sudditi indi¬ pendentemente dal luogo del suo nascimento. Venezia veramente conobbe assai per tempo due specie di cittadinanza per nascita 3 , risultanti ad un tempo dai due. elementi dell’origine e dei luogo ili nascita (4); ma coll 'andar del tempo ii primo elemento prevalse sempre n° 9: ‘ denotat quandatn dejeetionem extra borni m pub li cu in, et sic quandam saecularem escorimi un icati onero „ ; [Saldo, De Statuito, v. Banniius et iam* num, n“ 21 ; “ Statutum dictans quod bannìtos possint impune offendi facit eos transfugas et hosfes civitalis linde sunt banniti, quia sunt de numero eorum quibus est indiclum bellurn e Giason del Mayno, eons. 166 e ftiS, lib. II. (1) Editti piemontesi, parte li, Ut. XXII. Editto di Carlo Emanuele I del 1582, pag. 188. (2) iiRAQUEtLi, Commentari * in 1. Boves, § Hoc sermone. Dig. De mr> borwn significntione, § 80, pag. 221 dei 'Tractatun varii. Lugdimi ap. Itovi I- li uni, MIJLXXX1V. b 1 f.ì) \. nel cap. IV, pag. 85-87, l'analogia fra la prova della cittadinanza ateniese e quella della cittadinanza veneziana che doveva farsi presso gli avvogadori. (4) Cittadinanza originaria piena era di chi nasceva in Venezia di legit¬ timo matrimonio e poleva dimostrare la cittadinanza degli ascendenti cit¬ tadini nei gradi di padre e di avo e ia loro onorcvolézza, cioè “ non aver esercitato arte meccanica e tale specie di origine era richiesta per venir ammessa al ministero della cancelleria ducale. Per poter coprire altre cariche ed impieghi come scrivano e notaio, eco., era sufficiente presentare Sviluppa dei diruto ime ma rionale privato in Italia 283 più sul secondo, non soio in quella ci Uà e nei leiti tórli da essa dipen¬ denti, ma anche in altri paesi d’Italia, applicandosi la massima che « fi li us de j lire ossequi tur ci vili taiem patris», E siccome poteva av ve* nire che il padre avesse una quasi doppia cittadinanza, spettando ad un paese quanto all’origine e ad un altro per ragione di domicilio, così nel determinare in tali casi la nazionalità dei figli sì ricorreva alla legge di origine del genitore e non a quella del suo domicilio permanente, quando in questo luogo i figli non fossero stati espres¬ samente naturalizzali (1). Anzi, non solo all’origine del padre, ma anche a quella dell’avo, diversa da questa, si poteva ricorrere per determinare la cittadinanza per nascita, purché la persona della cui nazionalità si trattava fosse nata durante la vita dell’avo alla cui sudditanza voleva collegare la propria (2). Non era generalmente vietata che imo potesse appartenere con¬ temporaneamente a dne cittadinanze ; ed era naturale die fosse cosi. Lo sminuzzamento dei territori! e la negazione agir stranieri dei più im¬ portanti diritti civili, rendevano necessaria l'attribuzione dei privilegi civici a molti forestieri in va rii territori!, il passaggio dal periodo delle autonomie comunali a quello degli Stali accentratori e dei governi aristocratici, faceva poi sì che gli effetti della cittadinanza fossero tanto desumili d'importanza politica, da potersi quella senza inconvenienti attribuire contemporaneamente allo stesso individuo in vari paesi. Così avveniva che la donna maritata al Testerò acquistasse la nazionalità del marito, ma nel tempo stesso ritenesse la sudditanza originaria (3). un attestato di essere nato a Venezia di legittimo matrimonio e di non aver esercitata nè essere stata esercitata dal padre arte meccanica, nò aver patito nota di infamia, (l) PeregrÉi, Cons., voi. V, Gons, Y1L n* 1, circa la nazionalità del figlio di Pio Enea degli 0 tizzi, cittadino padovano per origine e Ferrarese per domicilio, e Cons. LV, n° %: 11 Nani certuni est quo| filius, etiam alibi naius, sequi tu r civili tatem origini® pa ternate (£) Questa era stata la opinione di Oldrado, seguita da Bàutolo, in secundam partem Digesti Novi, Veneti is, MDLXXXV, pag. 218, ). Àsmwptio, $ fìlimy tU* Ad meinidpahs et de in coli s : * Aut nepos nasci tur vivo avo et seqmlur originem avi... Ani post eo morto o et lune sccus ut in istis gloss, eie. Si enim naseitur vivo avo et sic in ejus propri etale, merito ejus originem sequitur sieul diximus de filio adoptato vel legi limato V. analogie nella legge francese sulla nazionalità del $8 giugno 1889. (3) Baht. in secundam partem Digesti A?m,lib. 1, tit. Ad nnimcipaìes et de incoi ist lex XXXVII, g Item rescripserunt... o: “ Quaero aironi uxor éffìcsa tur civis iìliiis civitalis unde est vir, au fiat solimi incoia, Texlus h-i'.c videlur dicere eam ineolam, nec scio legem dicentem quod effìciatur civis. Glossa tamen in l. cives G. eie ineolis, llb. X, dici! ipsam elììci ci veni... Et quod hic 284 Capirlo settimo Come non era rigorosamente praticala la massima che vieta di conservare due cittadinanze, cosi non era praticata quella che vieta rassenza completa di ogni cittadinanza, pur possibile ancora in qualche caso nella condizione contemporanea delia società civile. Se si fosse applicata le massima romana che « jus originis non potest miliari nisi per fìctìonem », in quella condizione negativa non si sarebbero trovati che i soli banditi, privati dalia legge è' una cittadinanza, senza che ne avessero acquistata un’altra 1)* Ma nella pratica si ritenne perduta la cittadinanza anche per effetto dell’abbandono del terri¬ torio, ogni qual volta il cittadino si fosse trasferito coi beni in altro paese, così da non poter essere pili costretto nel proprio agli uffici ed ai pesi pubblici ,‘2}. Così si venne praticando la perdita di cittadinanza derivante da rinuncia tacila implicita nelTabbandono del territorio, E tale forma di perdita della cittadinanza si mantenne in diversa misura nelle legislazioni moderne prodùcendovi una espai nazione dal paese d’origine senza la corrispondente naturalizzazione in altro territorio. 98* — Alla perdita della cittadinanza originaria poteva corrispon¬ dere, o, nonostante la conservazione di quella, poteva verificarsi (3|, T acquisto di una cittadinanza nuova. Questa poteva essere di varie specie che trovano le loro corrispondenti nel diritto moderno; piena o parziale quanto agli effetti, individuale e collettiva quanto alle con¬ dizioni ed agli aiti da cui derivava. Come nelle società antiche (4) e nelle moderne società coloniali, ad ogni bisogno di aumentare la popolazione corrispondeva una grande dici tur incoi am, improprie loquitur, quod satis putto veruni, argum, ejus quod diximusde lìlio adoptato... et quia offici tur caro una curri viro. Uff eri us quero au desine! esse civis illius civitatis unde originem hahuit mulier alibi nupta? Videtur quod non, quia prigo mutar! non potest... Conlrarìum deter¬ minai glossa *. Quanto a cerLf diritti personali, alla competenza ed alla suscettibilità dì onori nella città originaria, non sembra rimanere cittadina di quella... “ Brevi ter posso mus sic dicere quod Grigi nem mutat quantum ad omnia per quae persona mulieris possi t attraili, et separar! a serviti is viri, et ideo non potest ibi vocari nec trahi ad onores, vel m onera, ve] ad judicia... quoad alia non mutat originerò Bart, a Salig,, in lib. Ili, Cod. 1. % De jurisdictione omnium judìcum . (1) Baldo, De Statutis? v. Cioè#, cìmlas e nota. (%) Peregrini, Contili a > voi. VI, Gons. V, n° 6 e Decisione# Patamnae, Decisio LXXXVI, nn. 6*8 che riguardano i limiti deireceezione a questa regola nei riguardi delle cittadine maritate fuori del territorio. (3) Bartolo in sectmdam partem Digesti Novi, lib. 1, Ad municipaks et de ìncolis. Ediz. Venezia J585. (4j V. pag. 82, 3. Sviluppo del diritta iu temasi ansi e privato in Iisiliu 285 larghezza nel l’accogliere nuovi eit ladini secondo il sistema praticato ora in America, quando concorressero certe condizioni di residenza. Con queste naturalizzazioni occasionali e collettive coesistevano, come istituto normale del diritto pubblico locale, quelle la cui concessione seguiva per grazia individuale ed era di competenza della suprema autorità dello Slato, talora esercitala di retta men le, talora delegala al potere esecutivo. Cosi a Padova, essendo podestà Federico della Yelunga, si decideva nel 1372 che tulli i forestieri residenti per dieci anni continui ed iscritti per sostenere i pesi, fossero ammessi alla cittadinanza padovana ;1). Nel 1420, essendo podestà Marco Dandolo e capitano Lorenzo liragadino, si dava facoltà di creare nuovi citta¬ dini, « li quali possi no godere degli onori e benefìci di questa cìnà, al Podestà ed al Capitan io presenti e successori suoi ». in tal caso non occorreva una residenza precedente nella ciltà, e la concessione poteva essere negata od accordala individualmente a chi fosse venuto colla famiglia ad abitare nella città e giurasse che avrebbe sostenute « unte le fazioni e pesi come cittadino padovano » ed avesse prestato giura¬ mento di fedeltà (2). A Venezia la cittadinanza veniva pur concessa per grazia indivi¬ duale, ma era di due specie. Quella de intus attribuiva a chi l'aveva conseguita prerogative di capacità ad alcuni poco importanti uffici della ciltà (3), all’ esercizio d’alcune arti, anche principali, ed a quello delle fazioni. Quella de intus et extra dava anche facoltà dì poter navigare col diritto di negoziare, come veneziano, nei luoghi e scali del veneto commercio. In questa protezione, allora cosi potente, che accompagnava dovunque colla sua virtù tutelare il naturalizzato non meno che il cittadino originario, era inclusa la perfetta equipa¬ razione ai diritti dei cittadini veneti. Anche a Venezia, però, se la naturalizzazione per grazia individuale rappresentava il regolamento normale delia cittadinanza, si ricorreva, in circostanze eccezionali, ad ammissioni collettive e facili di stranieri nella città. Il 7 maggio 1391 si stabilì che tutti quelli che fossero verniti ad abitare a Venezia colle loro famiglie, facendosi inscrivere nel libro all’ufficio de’ provveditori di Comune, fossero cittadini de intus. Così le naturalizzazioni aumen¬ tarono in proporzioni notevoli ; sicché, mutate le condizioni demogra¬ fiche della città, non si .tardò a porvi un freno adottando disposizioni (1) Statuti di Padova, lib. IV, H illirica Vili, Stai. I, ediz. cit„ pag. 699. (2) Stai, fcit., 1. eit.. Stai, II, pag. 699-701. (3) Decreto del 1570. m Capìtolo seuimo piu rigorose. 1! 4 settembre 1505 fu accordala la ci and inaura per priv ilegio a quelli che per aani 25 avessero avuto domicilio in Venezia e sostenuto le fazioni, con facolm di mercanteggiare. Quelli poi, nati in Hialto da persone forestiere, che avessero abitalo in Venezia per dodici anni, erano ammissibili alla cittadinanza de intus, e se vi avessero abitato altri sei anni, a quella de extra , la quale però, quando tali condizioni sì fossero ver ili cale, non poteva già acquistarsi ipso jure, ma dipendere dall’arbi Li io del Consiglio dei 40 e di quello dei Pregadi, Più tardi verme accordila per alcun tempo la cittadinanza ai forestieri che fossero venuti a Venezia con moglie e famiglia e vi avessero abitalo per due anni, sopportando le comuni fazioni civili; ed agli artefici stranieri, che per tal guisa fossero stati naturalizzati, si concesse anche la cittadinanza de extra , onde potessero navigare e mercanteggiare con approvazione dei Provveditori di Comun. Nel 21 agosto 1551 fu deciso che per conseguire la cittadinanza de intus dovesse esigersi abitazione continuala colla famiglia e con¬ corso a fazione per anni dieci. Se il forestiero aveva moglie veneta bastavano otto anni, differenza fatta anche oggidì in qualche paese a favore dello straniero che abbia sposato un1 indigena. Per ottenere la cittadinanza de extra, occorrevano 15 anni di residenza, coli -obbligo però di rassegnare ad ogni quinquennio ai provveditori di Comun una attestazione comprovante che la persona di cui si trattava crasi aper¬ tamente dichiarata dovunque cittadino di Venezia. Non avendo osser¬ vato tali condizioni, il naturalizzalo decadeva dal privilegio come sospetto d averne abusato. Era proibito poi agii ufficiali doganali d accordare spedizioni di viaggio ad alcuno come a veneziano, se non apparisse provala dai pubblici libri la sua cittadinanza. Nello Stato di Milano si doveva pur distinguere la naturalizza¬ zione die altri bui vasi dalla legge comune del Ducato agli stranieri per effetto di un lungo domicilio (1), da quella ch'era concessa dalla suprema autorità e dalle singole città del Ducato, disciplinate, nel- I esercizio di tale prerogativa, secondo le norme stabilite dal Governo centrale. La residenza decennale col pagamento degli oneri assimilava ipso jure gi i stranieri ai cittadini (2), La cittadinanza per grazia, se (1) V. pag, 290, domimi Mediolanensis, Medio! ani, apud fratres Metios, ìIDLaaiv, Iiber torli us. De feudi s, pag, G3; “ Habentur prò ci vi bus non solimi il i qui vere cives sunt, sed etìam illi, qui suril in possessione seu, quasi saìtim per decenni uro separati m sol vendi onera non cum rurali bus. seti separatim tanquam nobiles Sviluppo del diritto internazionale privato in balia 287 veniva concessa imi i vicinalmente dalle singole autorità comunali, non importava per un periodo di tempo la pienezza dei diritti, quando non vi si fosse aggiunta la iati fica dell’autorità centrale ; più tardi non ne abbisognò più oltre, purché al naturalizzato si imponesse la resi¬ denza, confiscati i beni di lui quando quésta fosse venuta a cessare (1). La naturalizzazione venne considerata dunque in Italia come una concessione dello Stato. Questa veniva accordala collettivamente rispetto a certe categorie di persone corrispondenti alle condizioni prestabilite dalla legge, ed individualmente per via di grazia dal potere sovrano o da quell’autorità superiore dello Stato cui la legge deferiva tali facoltà. Il maggiore o minor rigore delle condizioni necessarie per ottenere la cittadinanza, la maggiore o minor larghezza della legge DeH’am met¬ tere gli stranieri ad invocare la cittadinanza come una conseguenza della lunga dimora, non derivavano da una diversità di teorie domi¬ nanti nei varii Comuni e dominii, ma bensì dalie varie proporzioni del loro popolamento, che ora, rigoglioso, faceva prevalere concetti analoghi a quelli informatori nell’epoca nostra delle legislazioni europee, ora, scarso per effetto di guerre o di epidemie, faceva preva¬ lere le norme ispiratrici delie moderne leggi d’America e d’Australia. 99. — (ìli effetti della naturalizzazione dovrebbero essere e furono infatti nell'origine (2) pieni, perchè « civili tas est quid faclìbile et non solimi nasci tur sed crea tur et vera civili tas extraord inaria potest per principem et cives con ferri forensibos ». Da questo concetto deri¬ vava che chi fosse veramente diventato cittadino, dovesse godere per privilegio di tutti gii onori e preminenze come di tutti i pesi dei citta¬ dini originari; (3). Ma una prima modificazione alla serie logica di tali (1) ComtUutiones domimi Medìolcmmsis, decretiti et- senatusconsnltis nunc primtm illustrata?, curante comite Gabriele Verro. Edit. undecima, Medio- lani, Maìatestà, 1747, pag. 145; 41 Decurionibus civitatum hujus Domi idi vethum erat non subdìtum creare civem cum facilitate acquirendi bona stabbia in hoc Dominio, inconsulto Senatu ex ejus Grd. Sf'Januam 1534; mine vero permissum estdummodo in concessione civilitatis apponant clau- sulam quod ubi conlingatcreatossubditos acquicene bona stabbia, teneantur habitare in hoc Domìnio sub poena nullitatis concessionis et quod si liabi- tare desierint bona fìsco applicata esse censeantur Ord. Senat. 29 maji 1557. Eia Costituì!. Defeudis dispone: “ Nec cives ex privilegio hac Constilutione eoniprehenduntur nisi trans tulerint totam vel majorem partem familiae ad civitatem ad incoi endu in (2) V. pag. 18, 19, 39, 127-129. (3) L. 7, God. De incolte, X, 39. 288 Capitolo settimo conseguenze si ebbe dove, come a Venezia, la legge riconobbe ti uè gradi di naturalizzazione, una sola deile quali conferiva la pienezza dei diriui civili e deila proiezione largita dalla suprema autorità della Repubblica. A Venezia nessuna forma di naturalizzazione poteva far acquistare i diritti politici i quali non spettavano agli stessi citta- din! il ; a Milano una Costituzione escludeva esplicitamente i natu¬ ralizzati dai pubblici nifi ci (2J. Dovunque non esistevano libertà politiche, ['eguaglianza fra natu¬ ralizzati ed originari i non poteva dunque verificarsi se non nel campo dei diritto civile. Quanto ai pubblici uffici che non erano esercizio di facoltà sovrana, ma od esercizio dì prerogative locali o delegazione d'attribuzioni subordinate alla suprema autorità, la legge veneziana vi ammetteva i naturalizzali e la Costituzione milanese ne li esclu¬ deva, Dove esistettero e finche durarono le pubbliche libertà, la pos¬ sibilità d'acquisto di diritti politici da parte dei naturalizzati non mancava, ma pur la legge si mostrava spesso disposta ad escludermeli. Cosi a Firenze ne! 1346 si escluse da ogni pubblico ufficio qualunque naturalizzalo che non fosse nato in Firenze ed il cui padre ed avo non fossero pur nati in quella città (3). A tali restrizioni, che le moderne leggi circa la cittadinanza o fanno derivare soltanto dalia piccola natu¬ ralizzazione o limitano all1 incapacità di certi altissimi uffici, corri¬ spondeva nella dottrina e nella pratica il vantaggio, che pur non deriva dalle leggi contemporanee, della scusa di ignoranza die poteva (ì) * lì rfy eut jamais de monarchie dice il Sàint-Réal, Conj^ratiom des B&pagmU cmtre la républìqm de Venise , Paris, Didot, 1803, * si absolue dans le monde, que l’empire avec lequel le Sénat de Venìse gou venie celle république. On y faitune différence infini è jusque dans les moindres choses entre les nobles et ceux qui ne le soni pas, Il n’y a que ces nobles qui puis- sent commander dans tous les jpays qui en dépendent *. La stéssa osserva* zione si poteva applicare a tutti gli altri Stati ordinati a governo assoluto, dovala differenza fra cittadini e stranieri residenti non si manifestava che nel campo dei diritti civili, (2) Consti tutio de officio et jurisdictione dimrsormn judiciini nelle Con* $lHutiones} edizione 1574, pag. 3^ bis: * Alienigenae vel forenses habi- tantes vel habilaturi in ci vi tati bus vel terris hujus Dominiì cujus princi- palis erigo fuerit aliun de quam ex hoc Dominio, etiarn si habitassent per annos sexaginta et ad civììiiatem adinissi fuerint, non possint exereere aliqua officia quae concernere habeant negolia illius civitatis vel terra e in qua incolatuni habent nec se de eis officiis intromitlere: nec esse de nu- mero antìanorum, sapientìum, depulatorumve seu Praesidentium negati is ejusdem (3j Giovanni Villani, libro XII, eap. LXX1L Sviluppo del divino i oler nazionale privato iti Italia 289 invocare lo straniero naturalizzato di recente, per le infrazioni da lui commesse contro lo statuto delia città (1). La stessa diversità di leggi che esisteva nel misurare gli effetti della naturalizzazione di stranieri propriamente detti, si riproduceva nel regolare gli effetti che la conversione doveva produrre sullo stato personale di coloro, che per effetto della loro fede erano tenuti dalla legge in conto di stranieri. A Venezia gii Ebrei, Mori e Turchi usciti dalla casa dei Catecumeni potevano applicarsi a qualunque arte o pro¬ fessione che loro aggradisse, senza alcuna spesa o opposizione (2). Se poi erano nati nella città, od in quella stabiliti, era tolto il solo ostacolo che si frapponeva fra loro e la cittadinanza; mentre invece anche per quelli, come per i naturalizzati propriamente detti, non manca¬ vano autorità che volevano escluderli per la prima generazione dagli uffici pubblici e dalle piii alte dignità ecclesiastiche (8). La naturalizzazione operativa di più scarsi effetti era certo quella che risultava tacitamente dal lungo stabilimento nel territorio. Il nome, a dir vero, non era quello di naturalizzazione ma di incoiato, e chi ne Truiva gli effetti era detto piuttosto domiciliato e munici¬ pale che cittadino, ma effettivamente esso risultava investito della maggior parte dei privilegi connessi colla cittadinanza, il che bastava per dare la qualità di suddito. Ed a tale valore del domicilio corri¬ spondevano le condizioni che si richiedevano per considerare tale lo stabili mento in un paese. Riehiedevasi infatti od una lunga dimora ordinariamente estesa ad un decennio (4), come voleva Bartolo (5), o che la persona di cui si trattava abbandonasse il luogo d’origine colle cose proprie e colla famiglia. Nei riguardi della capacità civile tale (1) Baldo in I. Cunctos populea, n* 22, laddove scusa lo straniero stabi¬ lito nel territorio et etiani cives qui diti ab/'uerunt, e Giason diìl Mav.n'o, II lez., col. 15, vers. Utm inquantum (G. De Stimma Trinitale ). (2) 2 gennaio 1676 e 30 giugno 1688. Statuti veneti, pag. 293-5 e Confes¬ sioni e Lettere pubblicate nel compimento del III secolo dalla fondazione del Pio Istituto dui Catecumeni in Venezia, premessevi le notizie storiche. Venezia, Merlo, 1857, pag, XII, X HI. (3) V. le autorità ap. Tiuaqukli.us, Cessante, musa eessat effedus nei Tractatus parti, Lugduni, ap. Gul. Rovillium, 1584, pag. 46, un. 11-14. (4) La misura del decennio era tolta dalla presunzione del diritto romano (1.2. God. De incoUs, lib. 10), ma il valore del domicilio che se ne dedu¬ ceva stabilito corrispondeva al concetto politico del tutto diverso della vera sudditanza. (5) Bari. in I. Assumpl. e g Jurisprudentibus, Dìg., lib. i, tit. Ad munì- cipales et de incolis. 10 — Catellàni, Diritto int. prie., voi. t. 290 Capitolo seuimo slabi li mento pareggiava lo straniero al cittadino (i), ma non produ¬ ceva nè l'effetto di pareggiarlo nei poteri politici che spettavano ai cittadini, nè quello di spogliarlo della cittadinanza originaria. Rispetto a questa si disputava se la esplicita rinuncia e la naturalizzazione esplicitamente ottenuta altrove potesse distruggerla (2), ma era certo che non poteva distruggerla in quanto ai vincoli politici, nè quanto alla competenza, ai diritti personali ed ai rapporti di famiglia, l’ac¬ quisto di una nuova cittadinanza derivante dal solo fatto del lungo domicilio. In tal caso l’individuo finiva per trovarsi con una doppia nazionalità, e, nel paese dì adozione, fatta eccezione dalla conserva¬ zione della cittadinanza originaria, veniva a conseguila una piccola naUtralizzazione che lo assimilava in gran parte ai meteci antichi, nazionali quanto alla soggezione ed ai diritti privati, e stranieri quanto ai poteri politici. Questa naturalizzazione, derivante dal fatto de! domicilio, se era la più tenue quanto agli effetti, era anche la più precaria quanto alla durata, poiché non sopravviveva alla condi¬ zione di cose che l’aveva prodotta, e cessava col cessare del domicilio da cui era derivata (3). La naturalizzazione completa sotto ogni punto di vista, derivava da quelle annessioni di territorio nelle quali non era riservata una personalità subordinata all’uno dei due paesi, nè l’uno all’altro' com¬ pletamente si asserviva, ma i due territori! si fondevano con perfetta parità di trattamento, formando uno Stato solo. Tale era stata la riu¬ nione di Fiesole a Firenze, che fece dei due popoli un popolo solo (4), e l’assunzione nella stessa cittadinanza delle genti di Montecolloreto {lj In tal caso, secondo il Saliceto, la persona era regolata da due leggi personali: una, quella del paese d’origine, che restava operativa nei limili di questo _e nei territori i dei terzi; l'altra, quella del paese di domicilio, per gli atti compiuti e le cose possedute nei limiti di questo. Una proibizione favo¬ revole relativa alia disposizione dei boni era a suo avviso universale nei suol effetti: “ n issi il le transtulisset domiciliuni ad alium locum in quo similis non esset prohibitio. Nam de bonis ibi extantibus puto quod posset . Et ratio est quia consuetudo loci ligat forensem ibi domicilium habentem; lioc etiam quia defunctus fmgilur duplex homo; videlìcet Lucanus catione originis... et Anglicus ratione civitatìs adeptae „. Barthoìgiù5IJS a Saliceto, Opera omnia, in quatuor Tomos Tributa, I Tomus in i et li Godìcis. Frali- cofurli, Sumplibus Lazari Zartàheri, MDCXY; Super 1, Cod. BeSummu TrinUate, gli, pag. 21, e g 14, pag. 23, 4. (2) V. autorità ed esempli in Peregrino Com., voi. V. Cons. LV, mi. 8-1 1 e CXXV1, n* 3-10. (3) V. autorità in Peregrini, Gons. cit., n° 8. (4) Giovanni Villani, libro IV, cap. Vii, Sviluppo del dìriuo mimi&ziomtle privato in lUtfia 291 e della giurisdizione di Montegemmolì dell’Alpe (lì; e nella stessa condizione trovavansi, senza reciprocità di trattamento, i cittadini di una città dominante nel territorio delle città soggette (2). Riassumendo, la dottrina e la pratica della nazionalità si vennero svolgendo in Italia, in modo quasi del tutto corrispondente alla dot¬ trina ed alla pratica preferite ai nostri giorni, quanto alla nazionalità originaria (3); ritenendo precipuo criterio attributivo deila cittadi¬ nanza non già il luogo della nascita, o quello del domicilio temporaneo del padre, ma quello del luogo cui il padre apparteneva come citta¬ dino. La grande importanza che venne poi acquistando sempre più la cittadinanza per l’esercizio dei diritti civili, e la perduta sua impor¬ tanza nei riguardi di quelli politici, rese normale il caso di una duplice cittadinanza, quella per origine che, come naturale, non poteva estin¬ guersi senza ima esplicita espatriazione, e quella derivante dal domi¬ cilio, che non annullava la prima e tutto al più la rendeva latente, reintegrandola ipso jure col reintegrarsi del domicilio originario (4). La stessa duplice Torma di cittadinanza si ammetteva, per ragioni analoghe, circa la donna maritata (5), inqnantochè essa non faceva che seguire, per efTetlo del matrimonio, il domicilio del marito, subendo le conseguenze che derivavano dal mutamento di domicilio. Una vera espatriazione dalla città originària si verificava, senza acquisto corri¬ spondente dì altra cittadinanza, nel caso del bando e dell’apostasia, e, combi nata con quell’acquisto, nel caso dì concessioni collettive agli abi¬ tanti di terre annesse e in quello di concessioni individuali fatte a sin¬ goli stranieri dalla suprema autorità dello Stato, in questo caso pure quanto più si consolidò e distinse la esistenza indi pendente delle varie città e dei vani principati, tanto più venne abbandonato il principio tradizionale secondo il quale la cittadinanza d'origine doveva essere immutabile, per ammettere invece che essa potesse perdersi da chi vi rinunciasse e si trasferisse nella sudditanza di un altro dominio. 100. — Fra gli stranieri trattali con particolare rigore dalla legge, che cercava d' escluderli dal territorio, od, ammettendoveli, ve li opprimeva, e gii stranieri assimilati in tutto od in parte dalla fi ) Matteo Villani, lib. X, cap. 25. (2) Allerto Bruno, De Statuti», art. 8, n° 132; Peregrini, Decisione» Patavinae, pag. 225, 1, Oecis. 86, nn. 124. (3) Bartol. in il pari. Die/, Novi, lib. 1, Ad 'municipale» et de inedie, ediz. citala. (4-) Peregrini, Cons., voi. V, cons. LV, n° 10. (5) V. pag. 2S3, n. 3. 29 il Capitalo settimo naturalizzazione g dai lungo soggiorno, ai cittadini, stara la generalità dei forestieri imitali in modo diverso nei vari! paesi, ma in generale senza molto rigore e accolti nelle città commerciami con una certa lar¬ ghezza di ospitalità. Durame i rapporti di pace non era vietata di regola la facoltà d'ingresso e di passaggio innocuo nel territorio, quan¬ tunque in molti paesi molteplici fiscalità di transito, sopratutto lungo i corsi d’acqua, la difficoltassero in ogni maniera .IL Venezia era molto ospitale a tale riguardo; ma anche in Milano agli stranieri in genere l’ingresso nel paese non veniva vietato se non transito riamente, e limi latamente ad un determinato raggio di terri¬ torio. Cosi si faceva nei riguardi dei sudditi di Stati nemici finche durava la guerra (2 e di ogni maniera di stranieri in quelle parti del territorio dove per qualche tempo tale esclusione eredevasi imposta da ragioni di ordine pubblico (3), vietandosi in quest’ultimo caso non (1) V. Gatellàm. La navigazióne fluviale e la questione del Danubio secondo il diritto delie genti. Torino, Unione Tip.- Editrice; 1883, capo 1. (2) Grida dì Don Juan Fernamlez de Vehseo del 24 die. 1592 e quella di Don Filippo de Guzman del 20 maggio 1G37 relativa ai Francesi non mimiti dì un passaporto speciale di S.E. nel Compendio di tutte te grida et ordini pubblicati nella città di Milano dai governatori di S . M, Cattolica in Italia . Milano, Maìaiesta, ediz. ci t. Un’altra del 6 giugno 1654 del marchese di pira- vista divieta anche il transito ai francesi o piemontesi senza passaporto del Governo di Milano. (3) Grida dei 12 settembre 1605 del governatore Pietro Enriquez de Àce- vedo conte di Fuentes, colla quale “ informato della frequenza dèi delitti molto gravi che ogni giorno si commettono nelle parti di Vaprìo, Canonica^ Pontirolo al confine di questo Stato causati per lo più da forestieri eL gente di mala vita... proibisce ad ogni forestiero di fermarsi nè ha hi tare per alcun tempo in quei luoghi sotto pena di tre anni di galera la qual susseguirà irre¬ missibilmente centra i contravventori Di divieto generale e transitorio troviamo un esempio nella grida di Don Giovanni d’Aragon ÀèlTl 1 set¬ tembre 1590: 41 S’è visto da qualche tempo in qua che diversi fora&ìier!, sotto pretesto di questuare, spigolare, battere castagne, lavorare e far altre ope- ratìoni, sono venuti in questo dominio eliam con numerosa famìglia di figliuoli et di donne et vi hanno fatto talvolta residenza molti mesi con pregiudi ti o de sudditi di questo Stato, a quali i suddetti levano l’occasione d'essere adoperati et a quelli che sono miserabili si scemano le elemosine che dalle pie persone sono date: et in ogni modo le podio vettovaglie che si raceogliono sono in parte consumate da tali forastien. Però volendo repa- rare eoe . ordina che nessuno forassero, (per forassero chiamando coloro che non hanno habitatione ferma in questo Stato) possa entrare nè fermarsi in essa sotto pena agli uomeni della galera per tre anni et alle donne et agli figliuoli della frusta et di staffilate all arbitrio del prefato magistrato. Si eccet¬ tuano i Bergamaschi,., i Resego Ui et gli appellati Gognlni con che però non conducano famiglie seco et pari mentì quei forestieri ai quali per negotii o per mercantie o per altro occorrerà venite a passare di transito, ma se Sviluppo del diduo ì mencio naie privato in haliti 293 già i! semplice passaggio innocuo, ma il passaggio combinalo con una cecia permanenza nel lem lofio. All' in fuori di tali eccezioni, gli stra¬ nieri, cioè quelli che non fossero siati naturali dello Sialo o non vi avessero abitalo per dieci anni continuamente 1 , erano ammessi ad entrare nel territorio dello Stato di Milano, A costoro, perchè potes¬ sero penetrare nel territorio, era imposta la presentazione, non già di un passaporto ottenuto preventivamente dal governatore del Ducato, ma di una « bolletta circostanziata » rilasciala dalle autorità del paese donde provenivano e che doveva contenere l’indicazione del loro nome, delle loro quali là, del punto di partenza e della mela e dello scopo del viaggio, A tali condizioni e con non poche cautele (2) erano ammessi i forestieri ad entrare nel territorio dello Staio; nemmeno i banditi stranieri erano del tutto esclusi, ma da toro, com’era naturale, si esigeva qualche maggior garanzia (3). Agli stranieri in genere, ed in quel tempo e prima d’aliora, il transito pacifico non era in genere vietato; soltanto durante la guerra, o quando la giustizia o l’onore offeso imponessero rappre¬ saglie, ai sudditi de! [mese nemico od offensore, si usava « vietare le fiumane e i passi come a suoi nemici » (4), Tra Stati amici il diritto di transito dei sudditi rispettivi era ben sovente garantito da un irat- vorranno fermarsi piti di otto giorni dovranno coloro che capiteranno in Milano significare il loro bisogno ai sig. magistrato il quale provvederà secondo quello giudicare essere conveniente, et nelle altre città sì averà a fare ricorso alti podestà che saranno avvertili di non concedere licenza se non in caso di necessità urgente et di essa ne daranno notizia al suddetto magistrato (1) Grida del 9 novembre 1641. (2) Non appena arrivato un forestiere e presa stanza sia in un albergo, sìa in casa di un privalo, incombeva a chi l’ospitava darne dettagliata notizia al Governo in Milano ed ail’autorità municipale nella provìncia; cosi è im- poslo dalle gride di D. Juan Fernandez de Velasco del 24 dicembre 1592 e nel decreto del 9 novembre 1641, in quello del 24 settembre 1667, ed in quello del 1° settembre 1673 del duca d’Ossuna ed in molti altri successivi, nei quali tutti si contiene l’enumerazione degli alberghi autorizzati e l’indi¬ cazione dei)’ autorità cui, secondo la situazione topografica, dovevano far capo, comminando pene severe agli albergatori non autorizzati ed a chi, fosse pure senza mercede, avesse dato clandestinamente ospitalità a fore¬ stieri. , (3) Grida di D. Carlo d’Aragon del 13 febbraio 1592 ordinante che ogni bandito forestiera fosse “ tenuto dentro d’otlo giorni dare idonea sicurtà di ben vivere ai tribunali, ovvero partirsi di questo dominio sotto pena del¬ l’ultimo suplitio (4) Matteo Villani, libro X, cap. XVII, m Ca piloto fie turno tato (1); ma, allora come ora, ciò non significava eli e quella facoltà venisse negata quando una convenzione non la avesse riconosciuta; soltanto allora, più facilmente che adesso, avveniva che uno dei due Stali da quella ospitalità spontanea, o pattuita di quando in quando, si dipartisse, porgendo occasione a rappresaglie da parte dell'altró paese (2). Gli Stati più civili usavano però pur sovente facilitare, anche nei riguardi fiscali, l'ingresso nel territorio dei forestieri', sopra tutto di quelli che vi sì recavano per ragione di studio 3 , e anche quando taluno era sospettato d’appartenere a quelle categorie di stranieri eh 'erano escluse in modo assoluto dal territorio, lo zelo delle autorità locali veniva talora frenato dal Governo che imponeva di ammetterlo nel paese, finché non si fosse potuta fare una inchiesta diligente dell’essere suo (4). Quanto allo stabili mento di stranieri ne! territorio, le legislazioni dei varii Stali variavano per cause analoghe a quelle che influirono sempre anche sulla legge della naturalizzazione. Gli Stati commer¬ ciami e quelli spopolati invitavano in ogni maniera gii stranieri; quelli esclusi vamen le agricoli e popolosi cercavano in ogni modo di (1) I acchi avelli,^ I .ettere (j off! e della Repubbl io a fiorentina, Leti. XX VII ai Rettori e pubblici ufficiali partecipante i! trattato del 2 agosto IMI fra Firenze e Siena per la garanzia reciproca del passaggio e del commercio ai cittadini rispettivi. Ediz. Milano 1805. voi. IX. pag. 231, (2) Macca:* velli, Lettere citate, lett. XXXV, voi. cit., pag. 240-2. (3) Gjasos del May.no, in § si quis ad opus L certa, Dig. De Uff., 1 : “ nec scholares prò libri s quos secum portanl tenentur ad gabellarli solvendani aut pedagìum,; Roland, a Valle, Consilia, Veneti» ap. Somaschtu», MDCVI, voi. i,cons; XXXU, nM0,eons.LXVl,n“37 e segg.e voi. il, cons. Lll.nn. 15, IO e cons. XXXI \ , nn. 15 e 16: k et ideo prò libri s qui gratia juris ex emendi por- tanlu r per doctores, non debet solvi gabella „ ; Baiit. a Saliceto, super prirn. Cod. De Saeromnrtis ecelésm, lex. IX, n° 5, ediz. cit., pag. 43: ‘ Querit Gul. de Cu. an schedar» etiam mercantiam exercens(ul quewlai» vidi in studio Paduano) debeat gauderc scholarium privilegio? Et «sponde t quod delie- mus attendere ad id, quod principali ter intendi! „ e L. XII, n° 10. DeSacro- sanctis ecclesiis, ediz. cit., pag. 55: “ Et ex bis inferturquod, licei quis bene¬ fìcio clericali gaudens, domum lo cave idi uni scbolai’i, locatio illa inlelligitur facta cum privilegio inquUinatus scliolaribus concesso Maccbuvelu, Lettere cit,, lett. 11, 23 luglio 1510, Consuliùus Marie, dove consiglia dì resti¬ tuire il dazio delle argenterie fatto pagare ad un Portoghese recatosi allo studio di Pisa per studiar ragion canonica, voi. cit., pag. 1®. f4) Macchia velli, Lettere citale, lett. XI 11 e XIV, Cap, et Coiutniss. civi * tatis Pisarwrn, 10 e 22 dicembre 1510 a proposito di certi Portoghesi, sospet¬ tati marrani, che il capitano c commissario pisano voleva mandar via, ed ai quali il Governo fiorentino ordinava di lasciare un termine di tre mesi per appurare le accuse, salvo il caso che provenissero da luogo infetto da epidemia (pag. 211, 2). Sviluppo del diritto ìmernaEtormle pii vat& \n Italia 295 tenerli lontani. Condizioni della prima specie informarono a piu riprese le leggi di Padova, di Venezia (1) e d’altre città che offrivano ai nuovi abitatori esenzione da tasse per un certo numero di anni (2). A condizioni de! lutto diverse si ispiravano invece divieti generali temporanei o limitati a qualche parte del paese, come quelli delio Stato di Milano (3); e la concorrenza degli interessi consigliava sovente a non ammettere i forestieri a dimorare se non che in condizioni più gravose di quelle fatte dàlia legge ai cittadini (4). Talora lo stabilimento nel territorio non era accordato se non che agli stranieri che avessero riportalo dal principe lettere di naturalità (5); talora era accordato o negato secondo la reciprocità (6). Lo Stato non comprometteva mai con tali concessioni la propria sicurezza perchè, sia individualmente ojcollettivamente, poteva sempre far uso, quando l'utilità sua l’avesse richiesto, del diritto dì espul¬ sione. Talora l’esercizio di tale diritto veniva minacciato collo scopo di cavar danaro dagli stranieri, desiderosi di riscattarsene (7), ma ben sovente l’espulsione individuate « collettiva effeituavasi sia per punire i trascorsi degli stranieri, sia per tutelare Lordine pubblico dello Stalo. (.‘esercizio di quel diritto si distingueva dalla espulsione praticala (1) V. pag. 2S4, 5, 291, 293, (2) Macchia velli, Lettere cit., lett, XV, Potestatj Peeciolis .lohannì de Serragli s, relativa ad una infrazione della legge che garantiva vent'anni di immunità da ogni gravezza ordinaria e straordinaria a ehi fosse andato colla famiglia ad abitare nel contado e distretto di Pisa. Voi, cit., pag. 213, 4. (3) V. pag. 286, 7. (4) Fertile, voi. IH, pag. 168 e n. 30. (§) Editti pieni., parie ili, tit. IV, lib. XVI, pag. 1103 del 2S maggio 1018 di Carlo Emanuele L (6) Statuti dì Parma, lib. I, odisi, di Parma, l'ìaccadori, 1860, pag. 34. 5, dove è sancita la reciprocità e le rappresaglie sono subordinate alla conces¬ sione ed alla sorveglianza della pubblica autorità, ed Editto di Maria Gio¬ vanna Battista di Savojadel 30 aprile 1680: L ... Ordiniamo.,, che quei che verranno ad habitare in questo Dominio, purché non patiscano altro oggetto che d’essere stranieri, debbano godere lutto ciò che in vigore della ragione delle genti, civile e municipale, godono 0 possono godere i ustionali, ogni volta però che nel paese il quale è patria dei medesimi forastieri s’usino gli stessi trattamenti coi sudditi di S. A. lì. e vicendevolmente che nel caso contrario ne restino estdusi „. Editti cit,, parte III, libro XIII, tìt. V, pag. ! 165. (7) Così avveniva molle volte cogli Ebrei. E tale fu in Francia nel 1277 il caso dei mercanti italiani colpiti come usurai dal decreto d’espulsione e poi ammessi a pagare il riscatto di libbre sessantamila di parigini, sicché, dice Giovanni Villani -libro VII, eap. LUI - apparve che il re “ facesse più per cupidigia di moneta che per altra onestà 296 Cucitolo settimo al nostro tempo, per un ricorrere più frequente alla espulsione collet¬ tiva e per una sostanziale differenza nella crudele severità delle san- 2ioUL Nell’ intima essenza sua non apparisce però intimamente diverso dall’espulsione del diritto moderno, che, in quelle leggi dei tempi andati, come secondo quelle a noi contemporanee, f espulsione era affidata alla competenza del potere esecutivo. Gli stranieri ammessi anche stabilmente nel territorio, varano poi in genere esclusi da ogni pubblico ufficio e da ogni professione che avesse rapporto colla fede pubblica (!}. Tuie esclusione da ogni pub¬ blico ufficio era compietti ed assòluta a Venezia. In molti altri Comuni invece subì qualche eccezione per elTetto di quel pauroso sospetto della tirannide che suol dominare nelle democrazie (2), Ad evitare che uno dei cittadini diventasse troppo potente ed imponesse la pro¬ pria signoria, si soleva pertanto affidare con particolari privilegi ed incapacità p|, gli uffici di capo della città, e talora anche quelli di comandante delle forze e di esecutore dì giustizia, ad uno straniero. Così anche la stessa Firenze, che aveva già seguito quel sistema fino dal 1207 e poi lo aveva abbandonalo (4), si regolò dopo tante gare (i) Corniti. Médiotanenm cit, ediz. dei 1574, pag. ?>% ììber I, De officio et j uri $f hcttone Qivemomm judicum : u Àlienìgenae vel forenses habilantes ve! habitaturi... etiam si habitantes perannos sexagmta et ad civilitaiem a* raissi fuerint non possint exercere alìqua officia quae concernere habeant negotia lilius eivilatis vel teme in qua incoiatimi habent Sitati della Comunità di Cadore , ediz. Venèzia, Pòleti, 163By Provvisioni e correzioni posteriori, cap. X\ L pag. 117: Non possi nè debba alcun Nodaro foresto rogare ist fomenti overo altri atti civili o criminali nella contrada di Cadore ei tutto quello eh egli ha vera scritto et notato et rogato, sìa di ni un valore ' Yvvr’ che bavera ricercato a far tal cosa, sia condannato B ; cap. XXXI, pag. 121 : (i) * * 4 Ni un foresto ardisca d'avvocare o procurare nella contrada di Cadore avanti il signor Vicario overo altri officiali di Cadore, et chi cqntrafarà sia condannato in dieci lire de piccoli... (dj Gabriele Rosa, nell 'Archivio Storico voi. cit., pag. 1 60, ]. (4) Sfai, di Panna, lib. J (ediz. Panna, Fi accalori. 1860, pag. 4): “ Ordì- natura est quod civitas et populus Parmae de celerò h abeai et habere debeat lo testatina forensem et talem qui non sii orinndus de ci vi tate vel episcopato Parmae n e fpag. 10): 61 Potestas et judicés sui non possint audire nec cogno- scere de ali qua quaestione civili, quarti deposuerìt coram se vel aliquo ipsorum aliquis homo oriundus ve] ci vis de terra vel territorio seu episco¬ pato de qua vel quo fueril ipse Potestas vel judex d) Giovanni Villani, libro V, cap. XXII: ... si ordinarono di chiamare un gentile uomo d'altra città che fosse loro podestà per un anno e rendesse le ragioni civili con suoi collaterali e giudici e facesse ^esecuzióni delle condannagioni e giustizie corporali. E il primo . fu Gualftedotto da Milano 297 Sviluppo del diri ito inienmionde privato in Italia fra l’aristocrazia e la democrazia, in quella riforma dei suoi statuti affidata nel 1415 ai famoso giureconsulto Paolo de Castro, unifor¬ mandosi ad un sistema che poteva ritenersi costante nelle democrazie italiane. Gli stranieri dunque, coi quali si era tanto avari degli stessi diritti civili, erano poi fatti eccezionalmente capaci d’uri diritto e d’ima funzione altissima d’ordine politico. Ma rispetto a questa però il concetto Ispiratore della concessione era non già il favore dello straniero o la pratica dell’equità, ma la utilità pubblica del paese dove lo straniero era chiamato a governare. Egli vi veniva come straniero, e come tale governava durante il brevissimo termine che la legge gli consentiva, e quantunque fosse pareggiato ai cittadini finché durava i 'esercizio di qtìfell’uffìcio (1 . questo non ne importava la naturalizzazione, e secondo i giudizi più autorevoli, restava straniero al paese dove aveva esercitato quei supremi uffici politici (21. 101. Quanto alla proiezione della proprietà, erano lavoriti al pari dei nazionali anche gli stranieri non stabiliti nel territorio, finché si trattava della conservazione è della tutela della proprietà mobiliare. Pie è una prova la repressione, tentata dalle leggi, in generale con buon successo, del diritto di naufragio, che altri bui va ai ri guarii la proprietà delle cose naufragate sul mare o sui fiumi; sicché la preda delle cose dei naufraghi, che altrove era considerata come un diritto del signore, fu tenuta ben presto in Italia in conto d’un atto ripro¬ vevole e punibile secondo la legge (3). Alla bontà delle leggi non si (1) Baiit< in L Munwp% § miks, lib.L, Ad municipahs eé de mmlis: u Glossa intelligit istani legem quod officiato ci vis illius loci ubi increto stipendia- Ha no. % ediz. 1574, Gonstit. De Pomìs: 4 Col¬ legi ìs, universUatibus, et denique omnibus, cujusve status et condìtionis sint, interdìetum est per se vel per in ter posi las personas, direcfe vel per indi- reetum, vendere nee alienare nec edam per quamcumque ullmiam voluti- tatem expressam aliquam rem immobilem alicujus Sterri tori! hujus domini mediate vel immediate nobis subditi, nec amiuum reddilmrt, aut eorum usumfruehmi in personam buie Dominio non subditarn sub poena amis- sionis rei sic venditae, vel alienatae, vel preti! ejusdem, bonaque et pretium ipso jure el facto in fìscum per vernati l, con traci us et alienationes non valeant sintque nullitis momenti* Noiarii contro formaitì praesentis constilu- tionis inslru menta rogare non audeant sub eadem poena. Quam si solvendo non erunl, puri ieri tur in personam arbitrio Principis vel Senatus.., V. Verri, ediz. del 1747 eit., pag, 123, le noie bb-ff a quella costituzione. In tale riguardo poi trattava!» degli stranieri propriamente delti nei rispetti del Ducato, poiché, attesta il Verri (edìz, eh. della Col ter tanca declsionum, pag. 125): K Originarli absentes ab hoc Dominio non reputar tur forenses nee in ipsis habet locurn prohibitio hujus consti tutionfs; ita eensuit Senatus dìe 8 mariti 1559 in causa Angeli de Qpiciis: die 8 novembris ejusdem anni in causa Fratrum de Gornaselis et die 3 dee. 1603 in causa Comitis Joseph 'forni elli co ri tra heredes Comitis Prosperi Tornici li (5) * Deerevk .Senatus dice il Verri, pag, 125 della Collectanea Ikd- sionwn: * anap© 1579, 26 maji , probi beri etiam alienati^ in non subditos etiam cum pacto redimendi ultra annum n ed aggiunge: " Haec prohibitio habet locurn etiam inhonis emphyteotieis; ila, referente magnifico Senatore de la Hoz dedaravil Senatus die 12 decemhris lf>6 1 in causa verlenteni inter quandam Valzariiam Taurinense m et quandam de Cabris 3G1 Sviluppo del diritto i iteri i azionale privato in Italia trasgredito tal i proibizioni trasferendo a stranieri immobili e titoli ad essi relativi, un ordine del Senato del 15 novembre 1604 commi¬ nava « ultra poenam ab hac Consti tu Lio ne impositam, eliam illam scutorum quinqueceoUim vel remi triermaì is ubi non sitsolvendo », Così era danneggiato assai anche il credito dei proprietari! nazionali, poiché la garanzia ipotecaria che pur veniva consentita ai creditori stranieri (1) era praticamente diminuita dalla necessità in cui trova- vasi il creditore di vendere entro un anno ì beni del debitore nazio¬ nale che gli fossero stati aggiudicati. Giova notare però che se il divieto agli stranieri di acquistare a Litoio oneroso era comune alle legislazioni italiane, tanto rigore nel- l'applicar lo si manifestava nel diritto milanese dopoché il Ducato era passato sotto il governo straniero, mentre invece altrove le analoghe disposizioni della legge si venivano attenuando e scomparendo. Anzi¬ tutto, essendo quello stani lo proibitivo, contrario al diritto comune, si riteneva che la ignoranza ne giovasse al forestiero, Gìudicavasi colpe¬ vole di frode il cittadino venditore che non avesse avvertilo il com¬ pratore straniero della sua incapacità di comperare (2), così da auto- rizzare quello straniero a ripetere la restituzione del prezzo aumentato degli interessi; senza che su questo potesse accamparsi alcun diritto dal fisco (3), Ma al divieto stesso nella sua essenza ben altri lìmiti diretti ed indiretti erano portati nei paesi italiani, che continuavano senza estranee influenze lo sviluppo del proprio diritto. Secondo la stessa legge milanese gli stranieri potevano abilitarsi alTacquisto di immobili per dispensa individualmente ottenuta dal principe o dal Senato (4), alla condizione però di trasferirsi ad abitare nel territorio del Ducato, sotto pena della perdita del racquietato (1) ConstiluL Mediolanemes , lib, IV, Ut De Poenis (ediz. del Venni, pag 137): “ Per hanc Lamen sanctionem non prohibelur qmn in contractibus faciendis inler subdi lum et non subdilum hypotheca constimi possil. Non prohibelur edam non subdito accipere bona ‘debitòria sui in sokHum vel ab eo vela judice, dummodo intra annum subdito vendat ahoquìn bisce applicentur (È) Peregrini,' Cons., voi. Ut, cons. 19, n° 7 e cons. IDI, n& 11* (3) PeneoBiM, Cons.} vob HI, cons.^0, mi, 1-4. Nò questo diritto poteva in ogni caso accamparsi quando non fosse avvenuta la tradizione della cosa allo straniero, nè applicando lo Statuto di Padova, nè applicando quello di Mantova, ch’era ancor più rigoroso su questo punto* V. Perì;®ni, Dec4$tone$ mmae> Deeisio LXXXV1, n° 14. n * (4) Gomiti, ciU, 1. c. del testo e pag. 145, nota ff e Collectanea Deci- swnuMy pag. 126. 302 Capitolo sotti ino diriuo il), e, riservata in ogni modo la incapacità assoluta d'acqui¬ stare beni distanti meno di quattro miglia dal conline 2). Lo statuto di Padova sanciva in termini assai rigorosi, il divieto di possedere, ma poi ammetteva ia possibilità di dispense concesse sia dai dominio di Venezia, sia dai rettori della città, ed abilitava una volte per sempre tutti i forestieri, domiciliati da dieci anni, e gli ascendenti, discendenti e collaterali di lutti quelli che erano stati abilitati 3). Ai creditori stranieri era poi accordata dallo stesso statuto l’esecuzione sui beni dei debitori indigeni, purché non li conservassero oltre sei mesi, e confiscandosi a favore del Comune i beni venduti a stranieri in onta a quel divieto e senza il suffragio di tali dispense. Queste però andarono diventando sempre più frequenti, cosi da diminuire di assai l'importanza della incapacità creala dalio statuto (4). Che tali dispense fossero frequenti basta a provarlo il fatto che la legge padovana, disponendo circa l’espropriazione per mancato paga¬ mento dei pubblici pesi, accennava espressamente anche ai beni degli stranieri (5 , e che Bartolo e Saliceto parlano dell'obhligo dei pro¬ piziarli stranieri di contribuire ai lavori interessanti la viabilità 6). O) Gride del 19 dicembre 1646 e 22 marzo 1651 ; • Essendosi notalo l'in- conveniente causalo da quelli forestieri degni qualità e grado che iti questo Stato possiedono feudi o qualunque altra sorte di beni, entrale, effetti e vivono fuori di esso, con che evitano il pagamento dei cn fieli i , eco . nel termine di un mese vengano ad habilare in questo Stalo sotto pena della perdita di detti beni, adoni, ragioni e rendite di qualsivoglia sorte ». 1 - ) * de! Senato de! 1.3 nov. 1604. V. Costi! ut. Mediai,, ediz. eli, , pag. 126, t della Coilectanea Decisionum. Cfr. Còdice Albertino, art. 28. (3) Stami Padovani, lib. 11. quinta rubrica, capo 1, pag. 279-285. (ì; Peregrini, Cane., voi. Ili, Cons. Ili, n°42: “ Prihcipes in slatìbus suis ubi adsunt consimilia statula sotont quam sacrissime derogare dispen¬ sando eum forensibus ut capere possinl et acqui rere bona im mobilia ex contractu ,, ffi Statuti Padovani, lib. IV, Stai. Vili, 1339, Podestà Maria Fallerò. (h) 13 art., ad deci munì lib, Cod. in legem cum neque, n° 1, De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de iis qui studiorum causa in aliena ci vitate degunt: * Pro p ter solam possessionem, quis non vocatur ad in onera... fallii m ahquibus civitalibus quae fecerunt aliqua tributaria praedia propter coliectas vel alia onera ita quod collecla sit onus reale... llem fallii in civi- tatibus quae de hoc habucrunt privilegi um . et ideo civitates, quae hoc habuerurlt ex consuetudine cujus contrarii memoria non extat, quod irnpo- nerent coliectas forensibus passidentibus in territorio suo, line poterunt facere curo talis usus sit similis privilegio ». Bart. a Saliceto, Super primo Codicis in leg. neminem, C. De Sacrosunclis JUcelesiin, § 2. Dopo avere escluso che di regola gli stranieri possano soggiacere ad oneri in ragione delle cose possedute perchè “ nec comoda et honores civitalis percipiunt: ergo nec in Sviluppò dei (tirino iaHerrmfciooaie privalo in Italia 303 À tali deroghe si aggiungevano quelle convenzionali frequenti fra Stati amici (1), che assimilavano a tale riguardo reciprocamente i sudditi rispettivi ai cittadini, o con concessione unilaterale o sulla base della reti proci Là (2) . Ma pili radicalmente ancora quelle leggi erano modificate dai costumi e dalla giurisprudenza. L'esclusione dei forestieri dalla pro¬ prietà immobiliare ripugnava alla condizione economica ed ai rap¬ porti operosi delle città italiane; perciò abbondavano gli avvedimenti di privati per eludere una legge desolamento politicamente rigida ed economicamente dannosa. Talora fra il venditore nazionale e i! com¬ pratore straniero si simulava un credito e si costituiva un’ ipoteca* compiendo poi la vendita nella forma di una esecuzione giudiziaria; talora, si simulavano crediti e si obbligavano per questi tutti i beni ; e con questi ed altri mezzi si consumavano molle frodi della legge [3). Invalse poi la consuetudine secondo la quale il divieto di alienare a stranieri non doveva intendersi riferito ai possessori stranieri che già possedevano immobili nel territorio dello Stato (4), ritenendosi questa eccezione un corollario della regola che gli statini non obbli¬ gano i forestieri non sudditi dello statuente (5). Una volta uscito pertanto un fondo dalla cerchia dei cittadini lo si riteneva comune¬ mente alienabile a stranieri, anche dove a questi sarebbe stato di regola proibito di acquistarlo (6) da un cittadino, e nella cosa s’ i in¬ coi lectìs gravar! ni soggiunge: * onera autern mere reaìia tributo nini Vél onera conservali onem rei et fVucluum concernenti a in terralicum prò itine- ribus et pontibus reficiendis subeunt praedia eliam forensium... (1) Fertile, voi. cit,, pag, 171, % n. 44, 5, (2) Colteci ama deck ì onum eccellentissimi Senatus mediai, appendice alle Consti tuli ones Domimi Medìolanensìs, Milano, Mal a testa, 1747, II, pag, 126, nc 126: “Helvctii possunt acquifere bona in hoc Dominio sine dispensatione vigore foederis cum ipsìs initi; ita referente magnifico Senatore de Pu||eq, declaravil Senatus, die 12 dee. 1664 m casu cujusdem Cauponis ad signum Falconis hujus urbis B. (3) Albeéìicus a Rosate, Super Slatutis, lib, 11, quest, li, un. 1 e 2. (4) Peregrini, Com voi. HI, cons. XIX, no. 1 e 26, Veronensis statutaria prò forénsibuSy e cons. XX, n° 5, (5) Il Verri, pag. 125 della Gollectemea Decìsiommi^ riferisce una deci¬ sione del Senato milanese emanata nel novembre 1561 contro il fisco ed in favore di un Monaci, straniero al Ducato, autorizzante il Monaci a pos¬ sedere certi redditi camerali comperati da Giovanni Battista Grimaldi, del pari estraneo; al Ducato, e dall’esame della giurisprudenza milanese, allora vigente, egli deduce la massima “ Non subditus potest alienare in alium non subdi tum (6) Peregrini, Cons^ voi. Ili, cons. XX, nn. 6 e 7. 304 Capiioio sellini o primeva, a dir così, contro la regola vigente nel paese, il carattere della indistinta alienabilità (1 . Cosi a poco a poco il divieto stesso, per il modificarsi dell’opinione e per il tacito assenso della pubblica autorità, venne sempre piti limitandosi, in guisa da risultare pratica¬ mente abolito nel territorio del Veneto ed in non podi i altri paesi 2), sussistendovi soltanto per le corporazioni straniere. Pertanto le legisla¬ zioni codificate che pin tardi, uniformandosi ai diritto di altri paesi, accolsero quei divieti (3', segnarono un regresso, sia perchè sancivano norme che in gran parte d’Italia erano venute attenuandosi e cadendo in disuso, sia perchè quelle norme non vi erano più temperate da parte del principe dalia potestà di dispensare. 103. — L’attitudine ad acquistare proprietà in causa di morte era completa mente negata allo straniero da! diritto d’albi Paggio. Tale diritto, nella sua espressione più assoluta e compieta, rivendicava al fìsco tulle le cose degli stranieri venuti a morte nel territòrio, sicché quelli, incapaci ad acquistare immobili per atto tra vivi, erano incapaci a ricevere in causa di morte cose di qualsiasi specie, Ma in termini così assoluti può affermarsi che non siasi praticato, se non eccezio¬ nalmente, l’albinagglo, nemmeno dalle più rigorose legislazioni del nostro paese. Il diritto veneto riteneva gli stranieri incapaci cosi di ricevere come di trasmettere per testamento; e nel dominio piemon¬ tese un editto di Carlo Emanuele I del 28 maggio 1618 sanciva, in termini assoluti, l’albinaggio per tutti gli stranieri che venivano a morte nel territorio prima d’aver ottenuto dal principe lettere di naturalità (4.. Ma le proporzioni ne venivano d'ordinario di gran lunga ristrette, sia nei riguardi delle cose, sia nei riguardi delle per¬ sone cui ri Ièri vasi l’incapacità. Quanto alle Còse . l’ incapacità degli stranieri a trasmetterle ed in certi casi anche a riceverle, limi lavasi (1) Peregrini, cons. XX cit., n° 6: “ Igitur alienatone semel libenter facta in forensem, res facta fu ìt perpetuo aiienabilis in forenses.., res semel ex causa aliqua facta aiienabilis perpetuo durai aiienabilis „. (2) Peregrini, Caos., voi. HI, cons. XX/ nn, & e 12-14: “ Non obstantibus Statuti* in ci vi tati bus Paduae, Vicenliae, Vercmae, Rrisciae et aliarmi! ter- raruin Ser. Dom. Veneti forenses tolerantur acquirere praedia urbana et rustica; per quam quidc-m diulurnam et longaevarn tolerantiam per desue- tudlnem et usimi contrarium derogatiti- Statutis prohibenlibtis Forenses ernere bona immobilia (3) Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Modena, 1771, lib. Il, tit. Vili, Dei forestieri e loro incapacità di acquistar e delle spalriazimi, art. 1. 4, 7, il, lfi, 17, 19, (4) Editti citati, parte III, lib. XIII, tit. IV, pag. 11®, col, 1. Sviluppo dd diritto intoni aiti tua ale pi ivate in Italia 305 sovente a quelle immobili. Così lo stesso editto piemontese che colpiva senza distinzioni eoi l’dìb inaggio gli stranieri stabiliti nel territorio, ne esentava la proprietà mobiliare di quelli verniti in Piemonte per frequentarvi le fiere (1). Nel diritto milanese la costituzione De Poenis parlava di cose immobili, di annui redditi ed usufrutti* autorizzando così anche nei riguardi della successione a far eccezione a) divieto nei riguardi dei beni mobili. Il Verri accenna (2] a parecchie deci¬ sioni del Senato in questo senso (3); ed in varie leggi particolari il rigore delle disposizioni proibitive riguardava espressamente i beni immobili (4). Quanto alle persone quel diritto in varai luoghi perdeva il suo carattere originario, per ciò che non era impedito a stranieri di lasciare ad altri forestieri, ma bensì ai cittadini di legare a stra¬ nieri (5), risultando questa limitazione dagli stessi motivi die st face¬ vano valere nei rapporti fra vivi. Così, anche secondo la costituzione milanese De Poenis « sancitimi est quod non subditi buie Dominio alieni subdi lo ab intestato succedere non possi nt », esentando così dalla incapacità gli stranieri che avessero preteso di succedere ad altri stranieri (6). Negli stessi riguardi fra cittadini e stranieri le ragioni del diritto e del l'equità naturale persuasero le leggi od ispirarono i! costume ad esentare dalla incapaci tà ì figli ed i genitori del defunto (7)* Così nel (1) L. a, pag. 1163, col* 11. (2) Verri, pag, 125 della Gollectanea Decisionurn, (3) w Ita audito fisco censuil Senatus die 26 maji 15 48 ad preces Johannis Scalchi et dio 1 octobris 1571 favore Vincenlii de Quadrio, et idem deelar&vit Magistrati^ Extraord. Reddit. die 26 februarii 1642 referente spect questore Johanne Guidobono Cavalchino.. . favore fratrurn de Cuzaris Hebraeorum occasione hereditatis V i ciò rii Pii eorum fra tris olim hebraei et postea ad fìi§tn catholicam conversi *. QuesPultima decisione è specialmente impor¬ tante per dimostrare con quanta larghezza si esonerassero gli stranieri dal- rineapacità nei riguardi dei beni mobili, poiché in tal caso tratta vasi d’una categoria di persone non ammesse a dimorare nel Ducato di Milano. (4) Lo Statuto dì Ferrara, anno MDLXV1I, Ferrame, Rubens, lib* il, e. 98; 11 ... bona immobilìa vel quae inter immobilia computentur in ipsa ci vitate». „. (5) V. pag. 303, 4, (6) Peregrini, Gens., voi. Ili, cons. 20, nn. 12 e 14; cons, 24, n° 17; cons* 19. n* 7 e Decìswm Patamnae, pag. 224, 5, decis. 86. (7) Albertus Brunus, t. c., art. 6, nm 26 e 51, e si riteneva che lo sta¬ tuto proibente V alienazione a straniero sì estendesse (Buns., con s. 36, post n 3 l i b , 1, a p . Syn lag ma communium opinionum . Lu gelimi, C ard on , M D C V 1 1 1 , toin. H, pag. 90 l 2 3 4 5 6 7) alla successione intestata quando il divieto fosse conce¬ pito colle parole qitocunique titillo od altre equivalenti. SO — Gatjìllaki, Diritto *nU pri»., voi. I. 306 Capì tuie setti mo caso ili Angela Rapizia, maritata fuori del Ducato, il Senato milanese decise !'8 marzo 1559 che non dovesse escludersi dall'eredità del padre, ma sottoporsi soltanto alla condizione del domicilio; ed il 22 agosto 1629 pronunciò eguale sentenza in seguito a relazione del senatore Gallia nella causa dei marchesi Estensi contro il cardinale Trivulzio (1). Anche quelli che acquistavano beni nel Ducato per effetto di tali eccezioni al diritto d’albi naggio erano poi obbligati, non meno degli altri proprietari i stranieri, a trasferirsi a dimora nel Ducato, Nelle città del Veneto ed in altre (2) a favore dei genitori e dei figli invalsero i medesimi principii, e talora si ammisero gli stessi stranieri alla successione dei cittadini secondo le regole del diritto comune (3). In quanto poi gli stranieri erano esclusi dalla successione, non si reputavano indegni, così che le loro cose passassero al fisco, ma si ammetteva da autorevoli giureconsulti che, iasciato un fondo a stra¬ nieri, o l’erede potesse liberarsi dal legalo versandone il prezzo, o lo straniero entrare nel possesso della cosa e poi venderla ad un indi¬ geno ;4). Fra tanti limiti e tante eccezioni può beri dirsi che in molte parti d’Italia il diritto d’albinaggio fosse ridotto a tali proporzioni, da trasformare de! tutto la sua essenza e la sua importanza. Ma non mancarono esempli anche della sua totale abolizione. Fin dal secolo XII si trovano convenzioni stipulate con tale scopo (5), e due secoli più lardi si hanno esempii di statuti che ammettono la potestà di dispen¬ sare da tale incapacità (6), o parificano sotto tale riguardo nei modo più completo gli stranieri ai nazionali (7). Molti altri statuti accoglie¬ vano il principio delia reciprocità, sancita in Piemonte da un editto del 1680 (8). Prima ancora il diritto d’albinaggio era stato in quel (1) Verri, Coilectanea Decìsionum ad Constit. Medici. Dcmìnii. Appen¬ dice alle CmsUtulioms Domini i Mediolanensis, Milano, Malatesta, 1717, il, pag. 125 e segg. (2) Peremuhi, voi. V, cons. IV, n° 3 a proposito del diritto ferrarese. (3) Stai. Gassar!., lib. [[, sub Rub. De ptohibita acquisitione forensium in § testamento autem. (4) Bàldus, De Statuite , v. Forense e, n° 1, e Mastica, De Conjccluris ulti¬ marmi voluti taluni, lib. IX, tit. IX, § 12, Venetiìs, apud Zenarium, MDCV, pag. 255: “ SlaLulum si prohibeat exteros aequirere demos in civìlate, aedes possunt eis legar! sub modo ita ut vendant et precìum recipiant „. (5) Perule, voi. Ili, pag. 172, n. 45. (6) Stai. Treviso, Traci. 0, Due. Pro vis., Rute. 26. (7) Perule, 1. c., pag. 173, n. 50. (3) Editti citati, parte IH, libro XIII, tit. V, pag. 1 165. Editto di M. R. Maria Giovanna Battista del 3 aprile 1680. Sviluppo del diritto la ter nazionale privato in Italie 307 paese espressamente abolito nel 1618 per la città di Torino e nel 1633 per tutti gii Stati di Savoja, colia condizione che gii stranieri, per approfittarne, dovessero stabilire la dimora nel paese e prestare giu¬ ramento di fedeltà (1). Limitato nei riguardi delle persone, ammettendosi sempre la suc¬ cessione degli ascendenti e dei discendenti, limitato ancor più in taluni territori'! dal principio che straniero potesse trasmettere a straniero, circoscritto altrove, nei riguardi delie cose, sempre più esclusivamente a quelle immobili, sottoposto a frequenti eccezioni convenzionali e legislative (2), il diritto d'ai Lanaggio ebbe pertanto in Italia una vita ed un’applicazione ben più ristrette che negli altri paesi. Se poi si aggiunga la frequenza delle dispense praticate nelle città venete e la dottrina secondo la quale una cosa appartenuta a stranieri restava in perpetuo alienabile a stranieri (3), apparisce chia¬ ramente come, anche prima della sua abolizione legislativa, in molte parti d'Italia il diritto d'albi maggio fosse praticamente abolito, e come non poche legislazioni codificate antecedenti al regno d’ Italia, segnas¬ sero a tale riguardo un regresso sul diritto ch’erasi spontaneamente sviluppato in tanta parte del nostro paese nei secoli antecedenti. 104. — Il regolamento dei diritti degli stranieri non aveva dovunque la medesima importanza pratica. Nei paesi di pocoeommercio i forestieri erano così scarsi e la loro presenza, in qualche caso, così utile ed in ogni caso tanto poco pericolosa, diesi poteva senza difficoltà parificarli ai cittadini, come ad Ivrea [4). Dove invece, come a Ve- (1) Editti, 1. c-, tit. IV. Ordine di Vittorio Amedeo I del 29 agosto 1(533, pag. 1164, 5. (2) De Luca, Theatrum ut verìtaUs justiUae, Venetìis, MDCXCVI11, Uber tertius, pars 1, De jurisdictìone et foro compcdenti, dìsc, LXXXVH, § 9, pag. 187, col. 1 ; “ Frequente!? videannis plures industres nationes prae- sertìm Jamienses modica bona stabbia possidenles in patria oh illius terri¬ tori! angusti am, multa ex hujusmodi juribus cum Principe vel Repub lica, seri alia bona possklere, ne dum fere per annes Raliae eivitates, sed etiam in Hispania, Gallia, Germania, Polonia, aliisque remotis regìonibus ac etiam in magna guari ti tale in Indiis . , e disc. GIX, “ Fiorentina suc¬ cessioni De Franceschi „ § % pag. 230, col, 2: “ Negotiatoribus Januen- sibus, Florentinis, et alìis industribus Natìonibus, qui in diversis Provin- ciis et partibus utriusque antiqui et novi orbis possidere solent bona et effectus (3) V. pag. 303, 4, 5. (4) Stai, di Ivrea. “ Quicumque venerit ad habitandum cum ramitia in lporeia tracletur tamquam civis in omnibus et per omnia quousque steterit in civilale L. mun,, p. 115,2. 308 Capitola sétiitno nezia ed a Firenze fi), il loro numero era maggiore e la vita eco¬ nomica mollo operosa, maggiormente s’ imponeva la necessità di controllare e limitare ogni campo della loro attività in quanto la con¬ correnza ne potesse riuscire dannosa ai cittadini ed alla individualità dello Stato. Le incapacità che colpivano più particolarmente i forestieri nello svolgimento della loro vita intellettuale ed economica, riguardavano specialmente l’esercizio delle professioni liberali e quello dei com¬ mercio. Rispetto alle prime la tutela della fede- pubblica ispirava, insieme colla sollecitudine di diminuire la concorrenza agli indigeni, quelle limitazioni; rispetto alle seconde il pensiero della concorrenza era l’esclusivo concetto ispiratore. La proibizione di esercitare l'avvo¬ catura ed il notariato era comune (2), ma non aveva esistito sempre nelle varie regioni, alterni a ndovi si in alcune solo allorquando ne dimostravano la necessità l’esorbitanza del numero dei forestieri e le ragioni di tutela della pubblica fede. Cosi in Venezia, fino al 1586, si tolleravano anche solleci latori forestieri. Fu quando s’insinuarono fra questi « ignoranti, banditi dalie loro patrie per sue male opera- tioni et notali di diverse infamie . con indignità pubblica, e con ruina di molte case private, pupilli et vedove » che si deliberò di riservare quella professione « ai Veneziani o per nascimento o per privilegio », ammettendovi solo eccezionalmente gli stranieri dopo un lungo domicilio (3). Quanto al commercio, le disposizioni favorevoli o contrarie agli stranieri erano pur sempre ispirale, in un cerio grado, dal concetto relativo dell'equità internazionale, ma in un grado ancor maggiore dalla sollecitudine dell’utilità dello Stato. In alcuni luoghi una certa industria, come quella dei mulini a Casale (4), era loro vietala; in altri, come nel Cadore (5), erano loro vietate certe pìccole industrie e del lutto proibito il commercio minuto. In città nuove, cui dal (1) Verso la metà del secolo XIV Firenze aveva 1500 forestieri su 90,000 abitanti. (2) Conslitnt, mediol., ediz. del Verri, pag. 50 e 57. (3) V. pag. 275, 6 e Stat. Veneti, Maggior Consiglio 7 seti. 1586 e 2t set¬ tembre 1655 “ in materia de’ sollecitatori „ , Ediz. cìt., pag. 166 e 200. (il) Stat. Casale, L. mun., 1058. (5) Stat. della Comunità di Cadore, ediz. eit.; aggiunte, cap. XXXV, pag. 14.1, proibizione di raccogliere la trementina nei boschi; cap. LUI, pag. 125, proibizione di vendere al minuto anche per interposta persona; cap. LXXX, pag. 132, proibizione di tenere osteria o taverna, 309 Sviluppo diriuo ÌBLtorn azionale privato in Italia sovrano si volesse dare un rapido sviluppo, come a Livorno (1), od in ciuà vecchie dove si volesse dar incremento al commercio, come a Niz za (2), gli stranieri erano ammessi a svolgere con speciali privilegi ia loro attività economica. In molte città la sollecitudine della coltura in tei le tinaie e del civico decoro ispirava i privilegi dei maestri e degli scolari; in talune si accoglievano come cittadini certi artefici stranieri, come a Napoli, per trapiantarvi una nuova arte od una industria prima sconosciuta* Venezia, ch'ebbe per tanto tempo il primo posto nel grande com¬ mercio marittimo, comprese bentosto quanta utilità avrebbe potuto ritrarre dal proteggere il più possibile i commercianti forestieri stfii- liti nel suo porto e dal riservare nel tempo stesso il commercio estero ai soli Veneziani, La mercatura estera riservata ai sudditi, la distin¬ zione fra la naturalizzazione de intus e quella de inlus et exlra> che sola conferiva fuori del territorio i privilegi della nazionalità ; la proibi¬ zione fatta nel 1363 ai mercanti veneziani di noleggiare navi stra¬ niere per trasportare mercanzie in Oriente; i divieti sanciti nel 1309, 1328, 1463, 1488, 1490 e 1496 di vendere navi a stranieri; la limitazione della facoltà di assicurare navi e merci, ai viaggi da o per territorio veneto (3), combinati colla protezione della persona e degli averi concessa in Venezia ai mercanti stranieri, son tutti risultati di quella sollecitudine. Anche a Milano non era del tutto negata agli stranieri la facoltà dì far commercio, ma questa era regolata, limitata o sospesa secondo il variare delle esigenze economiche del (1) Cantini, Legislazione Wjhema, Firenze, Fantosìni, 1804, pag. 1044 1 privilegi si estendono 11 ai mercanti di qualsivoglia nazione, Levantini, Ponentini, Spagnuoh, Portoghesi, Greci, Tedeschi, e italiani, Hebrei, Turchi, Armeni, Persiani, ed altri e valgono: (art. I) * per la città di Pisa e scalo di Livorno, per 25 anni, con la disdetta di anni cinque * e (art. 19) impor¬ tano, oltreché i vantaggi economici, anche il privilegio dì studiare e addot¬ torarsi; (art. 21) abolizione d’ogni traccia di allunaggio, e per gli Ebrei rinuncia ai diritti dello Stato sulla successione vacante sostituendo il diritto della Sinagoga a quelli del fisco; (art. 25) privilegio di giurisdizione conso¬ lare secondo il sistema medioevale per tutti i litigi nei quali non fosse impli¬ cato un indìgeno ; (art. 34) giurisdizione speciale per le cause miste ; (art* 29) diritto di comperare beni stabili* (2) Editti piemontesi sopra il portofranco di Nizza, Villafranca e Santo Ospizio, ed estensione dei privilegi ai mercanti di Tunisi e d'Algeri del 2 giugno, 18 luglio e 18 novembre 1626. Editti cit., parte III, lìb. X, tit* XXI, pag. 1061-1064 _r (3) 1586, 26 settembre in Pregadi, Stai*, Leggi civili, pag. 270. v* cap. , pag* 53, 91, % 3iO Capitalo settimo paese (1), Così, dove il credito abbondava o non era necessario, le leggi relative al commercio del danaro ed ailT usura sì applicavano egualmente al l'indigeno ed al forestiero (2); dove la condizione del paese lo consigliava, sì concedeva, rispetto a quelle operazioni, un privilegio ai forestieri in genere od a certe categorie di forestieri, come avvenne in molti paesi coloniali per un altro commercio ri prò- ? vevole, quello della schiavitù (3), Per certi commerci leciti invece la franchigia talora era completa fino ad un dato ammontare di impor¬ tazioni e parziale soltanto per le importazioni eccedenti un massimo determinato (4). Riassumendo, si può ritenere che una certa uniformità di diritto esistesse circa TineUitudine degli stranieri ad acquistare ed a trasmet¬ tere proprietà immobiliare, e che, quanto all’esercizio di certe profes¬ sioni liberali, sopratutto di quelle più o meno intimamente connesse colla fede pubblica, si siano venuti tanto più com pi e La mente eliminando i forestieri, quanto più concreto diventò il concetto dello Stato, dei suoi diritti e deila sua responsabilità sociale. Quanto poi all’attività pura¬ mente economica dei forestieri nel territorio, fino a che la dottrina moderna dei diritti dell’uomo distinti da quelli del cittadino non si fece strada, le leggi variarono di luogo in luogo e di epoca in epoca, secondo le condizioni e le ispirazioni della società civile ch’era no chiamiate a governare, 105, — Nel campo delia protezione giudiziaria quella garanzia che si presenta come sopratutto desiderabile è d'ordine negativo, ed importa che nessuno possa essere sottratto ai propri giudici naturali, se non lo esigano, in ragione della materia, le regole obbiettive della competenza. Perciò considera vasi tirannica la disposizione ateniese (!) La grida (v. raccolta citata) del 6 agosto 1633 ordina che “ nissun forestiero possa comprare alcuna sorta di grani nè in scritto nò in parola et che nessuno possa vendere loro sotto pena della vita et della perdita delle robe comprate », Il cardinale Albornoz colla grida del 17 maggio 163S permetteva invece senza eccezioni 61 il commercio fra i sudditi del Ducalo e quelli del re Cristianissimo (2) Ih giugno 1254 in Maggior Consiglio. Della pena di quelli che dànno ad usura: u quod nullus habitator Veneti arum audeat ad usuram dare Venetiis,,, Rem forinsecus, eie, f (8) Trattato tepam-Ingl, del IO luglio 1707, trattato delFAssiento e con¬ venzione del 26 maggio 1716 esplicativa di quel trattato nel Suppléntent au Recueìl des pHncijxiux trcdtés, par De Màrtens, voi I, Goeltingue 1802, pag. 64-72 e 131-9, (4) Giovanni Villani, libro XII, cap, XXV, Patti di Firenze con Pisa, e Matteo Villani, lib. VII, eap. XXXL di Sviluppo del diritto i li tern azionale privato in Italia ol 1 che obbligava gli alleati a venir in Atene per far decidere le più im¬ portanti fra le loro controversie (1); perciò nel medioevo si giudicava insopportabile, secondo molte consuetudini, lo stare in giudizio fuori della propria città, o lT ottempera re ad un giudizio reso Inori di quella (2); ed anche ai giorni nostri apparve contraria all equità e provocatrice di ritorsioni la regola eccezionale di competenza sancita neirarticolo 14 del Codice civile francese (3). Tanto più necessaria dev’essere considerata questa nazionalità della competenza, quando le garanzie giurisdizionali non hanno rag- giunto dovunque un identico grado dì sviluppo. Sicché, mentre molte leggi provvedevano perchè il convenuto nazionale non potesse citarsi davanti a giudice forestiero (4), si provvedeva talora perchè questo potesse adirsi, per accordo d’entrambe le parti, solo allor¬ quando riuscissero loro sospetti tutti i giudici della città (5). Simili garanzìe erano pur accordate da Venezia alle città soggette 16; i cui cittadini non dimoranti a Venezia non vi si traevano a litigare se non per debiti contratti, e patti stipulati in quella città. Lo straniero attore veniva trattato, nelle città più sollecite del proprio credito, come Tallone cittadino. Non mancano nell antico diritto veneto anche conseguenze feroci di questa regola, come quell esecu¬ zione concessa al creditore sulla persona del debitore insolvente, che ha fornito allo Shakspeare una delle più drammatiche fra le situa¬ zioni delle sue tragedie (7), Ma, pur senza trascendere a tanto barbari (1) V, pag, 87-89, . _ (2) Cifrario, Storia della monarchia dì Savoja, Torino, Fontana, 1840, voh I, pag, 310 e segg., Docum. I, Oonsuet. di Genova: Alberto Marchese, figlio di Òpizzone, promette di osservare le consuetudini di Genova (5056). (3) Art 14 G, c. fr, : * L’étranger, mème non résidant en Franco, pourra étre eité devant les tribunaux francate, ponr TexAcution des obligatìons par lui con trac tées en Franco ave c un Francale; il pourra ciré tradui t devant les tribunaux de Franee pour les obligaùons par lui contractées en pa\s étranger avec des Francate . (4) Fertile, voi* 111, pag, 166, n. 20, V. esempli di trattamento più duro del convenuto straniero in confronto di quello nazionale, (5) Albeuicus a Rosate, De staPutis, ìib. 11, quest. 100, (6) Parti del 31 marzo 1435 e del 6 giugno 1524, doge Andrea ©ritti: * Statatimi fuìt quod subditi Terrarum et Locorum oostrorum non trahe- rentur extra forum su um ad veni end um huc in judicìum, ni si prò debiti s et contractibus faetis in hac urbe Statuti Veneti, Leggi civili , pag. 239 1, 240-a. (7) Carta di Promissione del doge Orio Mastropiero, MULXXXt, ediz, Teza, Bologna, Fava e tìaragnani, 1863 (Ji): * Statuìmus praelerea ut qui- cuiiique de debito facto alicujus forinseci indica tua in curia nostra fuent, quod debeat recidere debitum; quod si non redditerit, persona ilHus tra- Capi tolo se nini o 312 eccessi* trovansi statuti secondo i quali allo straniero attore rendevasi giustizia come all attore cittadino (1), subordinando soltanto questa eguaglianza alla condizione della reciprocità (2). Lo statuto di Padova ammetteva ad agire davanti i tribunali della città Tatto re straniero senza ii$ei\are tale condizione* ma lo obbligava a prestare la cauzione judicatum solvi (3 e gli impediva di eludere questo obbligo me¬ diante la cessione delle proprie ragioni ad un cittadino (4), Tale pre¬ stazione della cauzione judicctluììi solvi era, del resto, obbligatoria nello Stato veneto per tutti quei forestieri che non avessero posseduto beni nello Stato; fu accolta espressamente nel diritto milanese (5), e, giustificata del resto da molte ragioni di opportunità e di equi Là, giunse fino ai nostri tempi come un tratto caratteristico del diritto europeo. datar forinseco qui de ilio fuerit nobis eonquestus, sive omni occasione. Sì auleni absens fuerit centra man datura nostrum debitum non solvent* quod simihter ejus persona tradalur forinseco, ut dietimi est (Promiss. del Male¬ fìcio, XIX. - V. anche Prom. Mastr. e Prom . Malef., XVIII, in fine. (1) StaL Pàrm ., edìz* ciL, lib. Il* pag. 139, 140: Potestas et ejus judices.,, teneantur reddere racionem foresteriis de eo quod habere deberent ab hommìbus eivitatis Parmae... B, (2) Slat.Chieri, rubi;. 90: “ Dejurenon faciendo in Cario ali qui extraneo aheujus loci ubi Qariensis jus habere non possiti e Stat. Modena (1327), lib, HI, 26: ... ììludjus reddatur in civili et criminali alienigenis sive foren- sibus m districtu Mutìnae quod reddìtur civibus et distri etuall bus Mutinae m eorurn civìtatibus, terris vel loeìs. Cum multae represaleae data e sint per plures civìtates et loca Lombardiae et alibi centra comune et homines Mutìnae propter jus quod non reddìtur foren sibus in ei vitate Mutinae de eo quod habere debeni*.. ab h omini bus civìtatis Mutinae.., statuìmus... quod judices teneantur et debeant jus reddere cuilibet forensi de debito ri bus civibus et comi lati iris civiiatis Mutinae... Quod statutum prosit civibus et comitatmis aliarum civìtatum lantumque reddiderirU jus subjectis Comuni Mutinae Edizione di Panna, Fiaccadodj 1864, pag. 304, 5 e prefazione del Cànfori, pag. cuxxxn, in- Stat, Treviso, lib. II, tratt. J, rubr. 18. (3) Sm. Padova , lib. I, rubr. V (voi. I, pag. 182), cap. IV: * ... Hoc tamen salvo quod d ictus forensis teneaiur, et de beat dare fìdejussionein de stando juiì et de expensis resti tuendìs, si apparueri l rpsum non habere bonam caussam n. -,'Lat. Paim, ediz. eit.* lib. il, pag. 138, impone l'obbligo della cauzione tanto al convenuto quanto all'attore straniero. (4) Sm. Pad., lib, li, cap. V, rubrica (voi I, pag. 286, 7): “ Nullus de 1 auua ve) de 1 ad nano districtu possi t vel debeat accipere aliquod jus et acliones vel donationera in se recipere ab aliquo forense...* centra civem Paduae „ . (5) GonstiL de Judiciis nelle CostiL Mediol , ediz* 1574, ìib. IL pag. 40: * Hujus tamen consti tu tionis beneficio uti non possint forenses non suppo- siti jurisdictioni ejus Judicis confra quo uti voluerint, rasi ante omnia, parte citata, subjiciant se jurisdictioni illius Judicis, de premissis omnibus adira - plendis ac expensis solvendis * e Verri,, pag. 59 della Colhctanea Decì- sìonum. Sviluppo del diriuo immiazì ornile privato hi Italia SIS Lo straniero convenuto od accusato si tutelava di regola sottraen¬ dolo alia giurisdizione de) paese non suo, e quando nei territorio di questo doveva giudicarsi non mancarono leggi che gli attribui¬ vano la stessa garanzia riservando ìa competenza della sua autorità consolare (1). Così era per l’antico diritto veneto {%, secondo il quale i reclami del Veneziano contro il forestiero dovevano rivolgersi al doge, dal quale doveva deferirsi la controversia al podestà o console di quel forestiero, provvedendo anche con provvisori! sequestri, a danno di lui o di altro suo connazionale, a garantire i diritti detrattore nazionale. La competenza strettamente territoriale poteva essere modificata, nei riguardi del diritto penale, quando lo straniero fosse stato com¬ plice di delinquenti nazionali {3} : ed in questo caso, come in quello dei delitti commessi quali attori principali nel territorio, la pena, nei riguardi dei forestieri e dei non domiciliati da lungo tempo, poteva essere raddoppiata in confronto di quella dei delinquenti indigeni (4). ISei riguardi dei rapporti civili lo straniero poteva essere citato, indipendentemente dalle norme eccezionali di competenza, o perchè si trovava nel territorio, o perchè vi aveva contralto obbligazioni, o perchè era suddito del paese per ragione di origine o di domicilio, quantunque fosse accidentalmente assente dal territorio (5), Mei caso di assenza, tanto meno allora che ai nostri giorni, dato l'imperfetto stato delle comunicazioni, potevasi provvedere perchè la citazione fosse sempre effettiva e personale; ma vi si dava mia certa pubbli¬ cità in grado diverso nei due casi, che lo straniero da citarsi o avesse (1) V. pag. 309, n* 1. „ . (2) Stai. Feti,, lib. I, cap. LXVII, edìz. cit., pag, 26 s. Cfr. Promtss. Bf&str* c. ^3, (3) 'stai, di Padova, libro V, prima rubrica, Stai. XII, 1262, Podestà Gio- vanni Badoero. „ (4) StaL di Padova, libro V, quarta rubrica. Stai, XXI, 1286, Podestà Verri de Circuii, e sesta rubrica, StaL XII, cap* I eli, 1288, Podestà Ottolìno de Mandelo. . T (5) De Luca, Tkeatrum verìiatìs et jmtitiae, liber tertms, parL l, disc* XG, riconosceva che tale doveva essere il criterio della competenza, e lo escludeva nel caso concreto, soltanto perchè tratta vasi di un tenda- tario, cui spettava l’immunità della giurisdizione riconosciuta tuttora anche all’estero alla persona dei principi regnanti “ quia tot fìnguntur personae formaìes, quot sunti Domlnia . et consequenter plurimo possessor, prò rèbus ad unam spectantibus non dicitur subdi tus illius Principe vel fon, eujus est subdi tus ratione alterius Domimi seu Princìpalus 314 Capitolo settimo abitato e non abitasse piti, o non avesse abitato mai nello Stato (t), II convenuto straniero era poi protetto a Venezia impedendo al Patto re nazionale di prolungare olire il necessario il litigio con artifici di procedura, e non solo annullando, quando ciò facesse, le garanzie reali concessegli da! doge sui beni dei forestieri, ma imponendo anche all'attore una multa da dividersi fra i signori di Notte, il Comune ed il convenuto stesso (2). 106. — Le garanzie giurisdizionali del convenuto straniero sono originariamente relative alla competenza e tali si mantengono ai nostri giorni nei rapporti fra i popoli civili e quelli meno progrediti: lo straniero assente non è che eccezionalmente citato nel paese; lo straniero citato deve rendere ragione davanti ì propri giudici o con¬ soli sotto l'alto controllo dei poteri supremi dello Stato (3). A tali privilegi giurisdizionali era pur sempre dato allo straniero di rinun¬ ciare (4) e nei rapporti fra popoli civili, a mano a mano che l'idea dello Stato si sviluppa e si completa, la giurisdizione consolare viene abbandonata, e nazionali e stranieri senza distinzione sono chiamati a discutere le loro controversie davanti le stesse magistrature terri¬ toriali. Ma in alcuni paesi, tra Puno e 1 •altro sistema, ebbe vigore un sistema intermedio, esplicatosi o col P introduzione nella magistra¬ tura nazionale d un elemento giudicante straniero quando dovevano trattarsi litigi interessa# stranieri, o col l'attribuire tali giudìzi! ad (1) Editti Piemontesi, parte I, tit 111, pag. 5, col. 1: Non avendo casa ethabìtatione certa o vero Abitando fuori dell] Stati nostri, la cìtatione si farà per un troni betta q messo*., et in presenza di due vicini*,* Ma se per caso colui che si ha da citare non havesse mai abitato nell] Stati nostri, la cìtatione si farà davanti al palazzo del Magistrato similmente per un trom¬ betta..* e si Griderà clic si cita il tale per comparer... fra il termine di quin¬ dici giorni* L fatto questo il trombetta attaccherà al muro... un breve che contenga il tenore della ci tallone* K se non comparirà alcuno vogliamo che l’ultimo giorno del termine si torni a far il medesimo atto dì eitatione... donando ancora altri quindici giorni..* Cosi anche nei riguardi penali a Padova si citava il forestiere assente pubblicamente sopra le scale del palazzo „ e con lettere al Podestà del luogo dal qual si dicesse che quel forestiero fosse, purché quel luogo sìa vicino a Padova almeno tre diente n, SLaL Padovani, libro V, rubrica VII, Stai. XI, 1283, Podestà Ottoimo de Man* deio, A Venezia nelle cause civili fattore doveva u absentes striti are semel ad San e tu m Marcii m, semel ad Rivum Alluni et semel at domimi suam et statuant eis tenninum congruum ** Stài, Veneti Jfb. Ili, cap* VII, pag5 34*? e LVIH, pag. 50t?* (2) Statuti Pendi, lib. VI, cap* XX, pag* 79 a. (3) V. cap. anteced., nfJ 86 e pag, 248, 9. (4) Giason del Maysto, in L Testamenta, n. % G, De test ani. Sviluppo del diritto in ten i azionale privalo in lidia 315 una magistratura, prettamente nazionale nella sua formazione, ma specialmente incaricata di tj ueii’ordine di controversie. Della prima specie furono i giudizi! de medìetate linguae, della seconda i giudizìi speciali veneziani. Durante il periodo delie Crociate, quando assai numerosi erano i forestieri che trovavansi a Venezia, diretti al l’Oriente o transitanti di là per tornare in patria, fu creata per quelli una magistratura speciale, delta il giudice del forestier. Questa risultò nel secolo XII dallo smembramento della magistratura comune, ad una parte deila quale, detta magistrato del proprio, furono riservati i litigi fra indi¬ geni, mentre all’altra furono affidati quelli fra Veneziani attori e stranieri, o fra forestieri, ai quali doveva rendere giustizia secondo la forma dei patti colle altre nazioni, o, in mancanza di convenzioni, secondo le leggi e le consuetudini veneziane. La competenza si deter¬ minava poi non già secondo la nazionalità di chiunque fosse nei momento del litigio investito del diritto contestato, ma secondo quella del suo autore al momento in cui era sorta la causa del litigio (1). Cosi si evitavano quegli inconvenienti che la simulata cessione delle proprie ragioni andò producendo ai tempi nostri nei paesi di capito¬ lazioni e specialmente in Egitto, prima della istituzione dei tribunali misti. Nel 1244 fu poi ordinato dal doge Giacomo iiepolo il magi¬ strato dei giudici di petizione, incaricati di esaminare e definire tutte le petizioni e querele di Veneziani e forestieri e contro Veneziani o forestieri, tenendo una procedura più rapida dell’ordinaria; e di prov¬ vedere alla riparazione delle spogliazioni patite da un Veneziano fuori di Venezia per opera di un forestiero. Erano escluse dalla com¬ petenza di questi magistrati tutte le materie già affidate ad altri giu¬ dici dalla legge (2), e quando fosse sorto fra gli uni e gli altri un conflitto di competenza, questo doveva risolversi dal doge e dal suo Consiglio (3). Per ie controversie però fra Veneziani e forestieri o fra forestieri, sorte a Venezia, il conflitto fra la Corte di petizione e quella dei fore¬ stieri poteva decidersi anche dalle parti, polendo l’auore ridursi alia seconda magistratura, nel qual caso la prima non doveva più in tro¬ ll) Stat. Veneti, lib. 1, cap. LXX. (2) Statuta jj udic um petìtionum negli Statisti Veneti, edizione citata, pag. Ì08i>-106. (3) “ Judices di verso rum officiorum de jurisdictìone fori discordes, eant ad dominum Ducerei et ejus Consiiium „ pag. 106 v. 316 Capitolo seni ui nn. 13 e 14. (3) Bald,, Ad lib. primum Dig, De j astiti a &i$uret Lex IV, § G: L ... ergo illa legitimatio vale! ubìque loco rum quia quod naturale est suas radices entendit ubìque fl ; Paul, de Castro, pars 11, sup, God., rubi\ Èè jure au¬ reo*' um annidar imi > § 3, edil. Lugduni 1540, pag- 17 c; Gozad., cons. 6, n* 63: w ... Quatuor sunt species JegilìmaLioms, prima per quam dìsponitur super radice et vitio matrimonii et liane Papa solus Tacere potest. Secundo est quando non dìsponitur super matrimonio sed tantum de prole eam resti¬ tuendo antiquis natali bus et ingenuità ti anliquae, hoc expresse decorando, et haec est vera legitimatio et sic legitimatus effieìtur vere legitimus*., etc. (4) Bald,, Consilia 7 pars II, cons. CGXCV : “ . sciendum est quod Gaesar de jure potest et de facto cousuevit tam leghi mare quarn alteri lume polestatem et auctoritatem dare... Et habel comes potestatem quanlum tener lìtterarum caesarearum concedit „ e Baldus, super tertìo Godicis, lex 11, § 39, De servitutibus et aqua: “ Et licei imperator facit me comi Lem ad leghi man - dum spurios.,.; ego non poterò ìegitimare si per hoc prejurìicaretur leghimi* fìliis vel jurì acquisito et radicato alteri; licei imperator hoc posset itisi 320 Capitolo settimo era nell* imperatore riconosciuta anche da Stati che non riconoscevano politicamente la sua autorità sovrana. Così avveniva nella Repubblica veneta dove, pur non tollerandosi limite alcuno allindi pendenza dello Stalo, si riconosceva l'effetto dì quelle legittimazioni, prima senza limiti e più tardi, dal SO luglio 1567, quando fosser seguite dopo istanza del padre (lì, ed in quanto non ne risultasse una violenza a disposizioni di ultima volontà che implicitamente od esplicitamente avessero escluso i legittimati (2), In tutto ciò apparisce un vero avanzo della potestà universale delti mperatore che, dì fronte al diritto romano vigente, rappresen¬ tava in vigore la romana sovranità. Nello stesso modo che Baldo rico¬ nosceva all’ imperatore quéi diritto di espropriazione che negava allo statuto delle città [3 , era altri bui lo all* imperato re in concorso colle sovranità locali il diritto di legittimare gli il legittimi. Questa facoltà, che sopravvisse di tanto alla effettiva supremazia politica della per¬ sona cui era attribuita, fu a poco a poco disconosciuta dalle varie sovra¬ nità particolari come una conseguenza del misconoscimento dell'auto¬ rità da cui derivava ed abbandonata dalla sovranità imperiale stessa, ma era pur stata in vigore durante tutto il periodo di risorgimento della scienza giuridica e di formazione del diritto internazionale pri¬ vato- E per essa manifestavasi un regolamento dello statuto personale che era estraiemioriale così nei suoi efleLti giuridici come nel fallo del riconoscimento della sentenza da cui derivava, specialiter hoc mihi concesserit Imperator. Soli us enim prineipis priviKjjji'ùm est jura unius atifferre et alteri dare ex plenitudine potestatis Paul, de Castro, sup. Dig. \ et,, lih. 11, De j tiriseli ciione omnium judicum, 1. Sol et prmtor , § 1, edit. Lugduni 1540, pag. 22 r; Conti-, Rosele. in Traci. LegiL, 11. p. in Rubr. De carni» palerniL legit.t 6 e Martino Laudense, in DisputaL che comincia: b Auger Seio in §: quaero an bastardus infans possi! legi- ti mari (1) Peregrini, Cùn$., voi. IV, cons. 17, n° 4 e cons. 15, n° 5: “ Et quamvis certum si t Imperator em in terris subdtlis Sereni ss imae Reipublicae Yenetae, Reip. dominio nullam superioritatem ha bere : ac ideo jure posse! Prineeps Venetus rejicere ex defeetu potestalis legiUmationes faetas, ab istis Gomitibus Palatinis etiam ad postulationem patris... Tamen Sereniss. Resp, recepii in tolo suo Statu legitlmaliones faclas ex privilegio Gaesarum,,.*. pie- rique Nobiles Veneti utuntur privilegtìs et legitimam in Statu Veneto, Et novissime ex Senatucuris, 1576 decisa est quaestio valere legìtirnatioiies ex privilegiis istorimi Gomitum Imperialinrn ad Patrum pelitionem, quoad elfeetum succedendi in bonis paierriis et Paduae ultra ex empia a me relata exlant v (f) Peregrini, Céne v ol IV, ccns. XL1, n» 6 e voi. III, cons, XVI, ir 13. (3) Jj aldo, De Statu ti s} v. Vender e , vendUor, n& 5, Sviluppo del di vitto ìihbi-uwìì ornile privato in Italia m 108. — Le stesse cause andarono qua escludendo, là respingendo in seconda linea, il diritto comune romano. Quantunque il riconoscere come vigente un sistema di diritto ricevuto dalla storia non dovesse ripugnare all’indipendenza degli Siati come ripugnava il riconoscere comunque la competenza superiore d’unta sovranità ancora esistente, pure altre cause furono sufficienti a far disconoscere in molti paesi il vigore del diritto comune od a rendervelo sempre più limitato e subordinato. La base e le tradizioni diverse del diritto nazionale lo fecero respingere fin dal cessare del dominio romano in Inghil terra (1 } ; lo sviluppo autonomo del diriLto statutario locale e la codificazione lo fecero respingere recentemente in molti Stati europei; ma, anche prima della codificazione ed in paesi che pur appartenevano alla cer¬ ehia di civiltà romana, la supremazia d’una città su altre indusse talora la prima ad imporre alle altre il proprio diritto come comune {2). Tale era il caso dì Venezia che nel territorio della dominante ricorreva, nel silenzio del diritto locale, ai casi simili ed alle consuetudini ed al prudente arbitrio de! giudice e che, nelle città soggette, comple¬ tava i! diritto statutario col proprio diritto (3), nello stesso modo che soleva applicarsi altrove il diritto romano ed ammettendo il ricorso a questo soltanto ìn seconda linea. Tale pure era il caso di Firenze e di Milano e degli altri dom i ni 1 complessi (4), per le terre soggette, cosi da non ricorrersi piu dal diritto locale ai diritto romano diretta- mente, se non che nelle terre soggette all’impero. La legge civile locale, quantunque sovrana nel proprio territorio, poteva pur subire nella stessa cerchia di quel territorio molti limili del tutto incompatibili col sistema attuale degli Stati. Poteva avvenire cioè che alia legge, nel suo stesso territorio, si potesse far eccezione, ridueendola praticamente inefficace. Ciò accadeva senza dubbio nelle terre soggette, in quanto il loro diritto fosse in qualche parte contrario al benessere dello Stato dominante od in quanto si opponesse ad una disposizione generale esplicitamente proibitiva dei diritto di questo. Lo stesso poteva avvenire, finché il concetto dell'autonomia dello Stalo non ebbe prodotte tutte le sue conseguenze, ogniqualvolta ti diritto (1) V. pag. 268. (2) V. pag. 269. (3) Peregrini, Cons., voi. IV, cons. 20, nn. 2 e 57; voi. 1, cons, 63 è voi. (Il, con. XI, m 27. (4) Paul, de Castro, Prima sup. Digesto Velcri, De justitia etjure, % 7 (pag. 9r) e Se uu rida sup. Digesto Velcri, De pignoratitìa ucUone in 1. Si nuda § 4 (pag. 83 r). __ Catéllàxi, Diritto inL priv., voi. I. 322 Capitolo settimo locale co Mirati di cesse in genere, od almeno fosse in qualche parte in contrasto con esplicite disposizioni proibitive del diritto comune (1), E mentre ora il potere legislativo è solo arbitro nel dar forma con¬ creta ed obbligatoria ai concetti della giustizia, ed i difetti intrinseci dei suoi comandi possono offrir bersaglio alla critica, ma non argo¬ mento alla giurisprudenza per negar applicazione alia legge, allora si aveva tanto rispetto per il diritto in sè da mettere in dubbio la validità di ogni legge che fosse in aperta contraddizione colie regole fondamentali della giustizia e dei diritto naturale (2), E questo stesso concetto faceva sì che la consuetudine, espressione della coscienza giuridica popolare, potesse scusare il giudice decidente contro la legge (|| e che tanto lo statuto quanto la consuetudine si doves¬ sero tenere in non cale quando contraddicessero coll’onestà e coi buoni costumi (4). 1! rispetto del diritto naturale come legge asso¬ luta e superiore; il rispetto del diritto comune come diritto posi¬ tivo generale che in varia misura poteva escludersi dal legislatore locale, ma che, non espressamente escluso, valeva dovunque, indi¬ pendentemente dalia sanzione di lui; il carattere di patto e di atto di suprema giurisdizione che aveva originariamente lo statuto: tutto ciò porse occasione lungamente ad un’indagine, ora impossibile in un territorio rispetto alle leggi del paese; l’indagine cioè della vali¬ dità od invalidità della legge dello Stato. Ne! tempo stesso il carattere comparativo del diritto comune e del diritto locale, doveva limitare l'applicazione dì questo al territorio dove era stato sancito, mentre rappresentava coli 'autorità universale di quello l’applicazione estra- terri tortale per eccellenza delle norme di diritto privato. Esistevano dunque e numerosi, nel periodo di formazione degli Stati italiani e nel periodo immediatamente successivo, i rapporti di diritto internazionale privato. Il frazionamento dei ter ritorii prepa¬ rava il terreno favorevole al loro sviluppo, e vi porgevano occasione gli spostamenti frequenti delle persone e l’intreccio dei rapporti eco¬ nomici. Ma ie questioni di diritto internazionale privato dovevano (1) Albe ric. de Rosate, De Stat,, ìib. I, quest. VII, 1-4 e IX, 43; lib. II, quest. 122, 2: “ Gommuniter tamen Ictus raundus servai co ritrarr um quia inter suos eivitas potest condere statula et contra jus commune (2) Bàld, in God. I, De Summa Trinitate, n“ S: * ...quia fìnalis intentio est lurpis... A lbe p.tu s ii r e n us , Cons. I, n° 49, inter cons. feudalia. 13) Bari., in lib. !, tit. II Dìg,, Quodquisque juris, § 7-9. (4) Róchcs Curtius, De Consuetudine , cap. XI, § 30, Edjz, Venezia 3584, pag, 350 r. Sviluppo del diritto i n ternati on&ìe privato ic Italia 323 porsi ed erano regolate in modo del mito diverso da quello che segue nel nostro tempo. Ora tali questioni son poste così: 1°ln quanto allo straniero spetti l'esercizio dei diritti civili e la protezione della magi¬ stratura; 2° In quali limili si possa applicare allo straniero ed ai suoi rapporti giuridici la legge personale di quello e la legge d’origine di questi ; 3” In quale proporzione, a preferenza di quest’ ultima, debba sempre imperare sull’uno e sugli altri la legge territoriale. Allora, cioè in quel lungo periodo intermedio che corse fra l’abban¬ dono della personalità delle leggi e lo sviluppo a noi contemporaneo della legislazione, le questioni di diritto internazionale privato dove¬ vano proporsi di necessità in modo diverso: 1“ Anzitutto la validità della legge locale, di cui ora non è possibile discutere, si discuteva anche nei rapporti del diritto interno, e i! carattere di patto e di regola eccezionale che s’attribuiva allo statuto, tanto più autorizzava a contestarne l’applicazione nei riguardi degli stranieri; 2° I diritti civili, che ora possono essere garantiti alio straniero soltanto dalla legge locale, trovavano in parte una garanzia ed un regolamento eslra- terntoriale nelle norme del diritto comune; 3° Prima di esaminare pertanto se fosse capace di applicazione estraterri toriale la legge particolare dello straniero, o se a questo dovesse applicarsi la legge territoriale del paese dove egli trovavasi od agiva o dove dovevasi giudicare dei suoi rapporti giuridici, imponevasi al magistrato origi¬ naria mente l'applicazione dei diritto comune. Il diritto particolare territoriale era escluso ben sovente nei riguardi degli stranieri, ma non già per applicare loro le norme del diritto particolare o statutario dello straniero stesso, bensì per applicare quelle del diritto comune. Diverso nell’essenza della formazione e nell’indole del comando che lo sanciva dal concetto del jus gentium, il diritto comune era però identico a quello per la sua funzione ne! regolamento dei rapporti di diritto internazionale privato; 4° Col procedere del tempo, d’un lato si affievolisce l'impero dei diritto comune, e dall’altro, col legandosi alle antecedenti dottrine, si sviluppa il moderno sistema di diritto inter¬ nazionale privato. Del quale, per poter formarsi un concetto non del lutto inesatto, era necessario tener presenti gli elementi peculiari del suo svolgimento all ’ uscire dal medio evo. 109. — Nella società italiana, dopo il periodo della personalità delle leggi, si trovarono di fronte la limitazione teorica dei singoli diritti locali al solo territorio del rispettivo statuente e ia necessità pratica di una certa misura di applicazione estralerritoriale delle 324 Capìtolo settimo leggi. La limitazione derivava logicamente dall’impero che si ricono¬ sceva al diritto comune e dal carattere di eccezione che si attribuiva alle leggi locali. Quella necessità pratica poi scaturiva ad un tempo dal moltiplicarsi dì tali leggi locali divergenti dal diritto comune, e dal movimento sempre maggiore di abitanti nei rapporti fra territori! cosi frazionati. Perciò la necessità del regolamento di relazioni fre¬ quenti di diritto internazionale privatosi imponeva sopratutto nei riguardi della successione. La teoria pura dei commentatori ni ed ioevali avrebbe potuto rias¬ sumersi cosi: universale applicazione del diritto comune e territoria¬ lità normale del diritto municipale, cioè impero di questo nel rispettivo territorio e nei riguardi dei sudditi, e, fuori di questi limiti, impero del diritto comune. Quest’ultimo presentava poi in quell’epoca una vera unità ed uniformità che non aveva conseguita nel periodo genetico delia personalità delle leggi, I varii rimaneggiamenti (1) medioevali avevano infatti ceduto il campo allo studio del Corpus juris ed all’applicazione delle sue leggi; e il diritto giustinianeo era la base unica sulla quale veniva edificandosi la scienza dei diritto. Ma da questa teoria pura, semplicemente positiva quanto ai l’applicazione del diritto comune ai rapporti di diritto internazionale privato e semplicemente negativa quanto all’applicazione della legge locale ai non sudditi ed ai sudditi fuori del territorio, doveva sempre più allontanarsi, per effetto delle circostanze fra le quali si muoveva, la teoria applicata dèi commentatori del diritto. [ diritti locali si venivano sempre più allontanando dal diritto comune per due rispetti. Se ne allontanavano anzitutto nel rego¬ lamento dei diritti, modificando quella uniformità in quanto ciò era richiesto dai bisogni locali, dalla tradizione dei diritti barbarici e dalle nuove esigenze della vita. Si negavano poi dagli statuti o si limi¬ tavano negli stranieri facoltà pur garantite dal diritto comune, ren¬ dendo impossibile in tal caso che si ricorresse a questo pei- regolare l’esercizio di un diritto che od era negato dalla legge particolare vigente, o risultava come una creazione del diritto positivo locale. In tali condizioni lo svolgimento graduale dei principi i del diritto internazionale privato doveva manifestarsi sulle seguenti basi : appli¬ cazione più limitata del diritto comune ai rapporti ed alle questioni di diritto Internazionale privalo; applicazione in certi casi del diritto (1) V. pag, 216-218. 325 Sviluppo del duino internazionale privalo En Italia locale agli strali ièri nel territorio; parziale attitudine del diritto locale a seguire i sudditi all'estero. A queste nuove condizioni e necessità s1 È il formano, prima la dottrina dei glossatori e poi quella dei com¬ mentatori, che per varie guise si collega al diritto internazionale privato moderno. Questa tendenza si manifestò nello studio de! diritto e nelle sue applicazioni alla pratica, a cominciare dai glossatóri che, accoppiando allo studio esegetico delle fonti antiche la sollecitudine per le contin¬ genze attuali della vita (1), dovevano considerare senza dubbio anche questo lato dei rapporti internazionali. Non è nel vero il Qui net (2), quando accusa i glossatori di non essere stali che spiriti ingenui e riduce la loro scienza alle proporzioni d\tna intuizione. IV un lato essi studiavano con obbiettiva ricerca i testi antichi, dall'altro non perde¬ vano di vista le condizioni della vita reale. E quando, come nel caso nostro, le condizioni di quest5 ulti ma dettavano loro norme improntale ad una certa novi là rispetto ai testi che imprendevano a commentare, pur continuavano a col legarle a quei testi, non tanto per effetto d in¬ genuità, quanto per l’affinità del tema, o per il proposito di conlerire alle proprie conclusioni un prestigio maggiore di quello che potesse derivare dal loro ragionamento. Di tale intento pratico diedero prova non solo in quelle glosse da cui ebbero il nome e che per lautorità conquistata diventarono una vera integrazione del diritto comune, ed in quelli nsegnamen lo durante il quale ne sviluppavano il conte¬ ntilo (3), ma anche in quelle Quaestiones , dove la praticità degli intenti unita alla diligenza della ricerca furono i primi esempli d un genere di letteratura non abbandonata dai commentatori e continuata con modi lìcazione di proporzioni ed intenti fino ai nostri giorni. Nello sviluppo della dottrina del diritto internazionale privato ha una grande importanza il titolo primo del primo libro del Codice [Desiimmatrinitale et fide catholica) eà in quello la prima legge (4). (!) Sàvigny, Storia, II, parte 1, pag. 333-343 e % pag. 132441, 150; Flach- Cluàs, Les glosmtmrs et les Bartolistes, Paris 18S3 nella Bev. histùr. de dr. fr. et ètr anger. (2) Qui^et, Les révolutions d' Italie , Paris, l agnerre, loo7, livre li? ehap. III, pag. 253. i0in (3) Sa vito*. Traité de la possession, traci, par Borra*.- Bruxelles ltsiO, pag! 4; “ La glosse contieni déjà une très grande_ parile des opinions et des controversi qui ont été soulevées plus tard, óu tout au moins elle y a donné lieu „. , . . , * . , (4) Cunctos populos quos clementiae nostrae regit imperium m tali volu- mus religione versari. quam divìnum Petrum apostoli™ tradidìsse Romanis, 326 Capìtolo sottiino La legge però dnl nostro punto di vista è importante soprani ito per ciò, che la glossa, a proposito di quella, ha formulato un principio circa l’applicabilità della legge agli stranieri e che, seguendo la glossa, i commentatori ricollegarono alla stessa legge ie prime trattazioni sistematiche di diritto internazionale privato. Del resto l’importanza di quel passo non è esclusiva, perchè, sta i glossatori, sia più ancora i commentatori, trattarono frammentariamente dei conflitti di legge a proposito d'altri passi del Corpus juris, ed i commentatori trattarono pur sistematicamente degli statuti e del loro conflitto senza riferimento a quel luogo del Codice. 1! quale poi non ha, col tema .dell’applicazione territoriale ed estraterritoriale della legge civile, che un nesso assai vago ed artificioso. Le parole « q"uos clementiae nosirae regit i m pe¬ ri um » servirono d'argomento per affermare che il principe e la iegge da lui emanata non possono obbligare se non die i sudditi, giustificando pertanto, vuoi un’estensione oltre il territorio nei riguardi di quelli, vuoi nel territorio una limitazione nei riguardi degli stranieri. Altri passi in quel titolo del Codice non dirò che sospingano, ma autorizzano a spaziare in questo ordine di concetti. Nella lettera dei pontefice Giovanni a Giustiniano (1) « hoc est enim», èdetto a questo, « quod vesirum firmai imperium j hocquod vestra regna conservat », attribuendo la salute dell’impero all’uni- formità della fede che l’imperatore dovea mantenere nei limiti del territorio soggetto a! suo comando. E Giustiniano aveva appunto invocato i aiuto spirituale del pontefice per riuscire a tutelare più completamente tale uniformità. La glossa, e dopo di quella i com¬ mentatori, badarono dunque, non già ai l’argomento di quella legge, ma alle ragioni ed alla estensione della sua efficacia di comando, per muover di là alla considerazione dei limili d’applicazione deile ieggi nello spazio. (aie apparisce appunto ! indole del nesso fra la legge e la glossa. « ... Sì iìononiensis, dice questa, conveniatur Mulinae, non debet j ud icari secondimi stallila Mutinae qmbusnon sùbést, cum dicat^uos clementiae nostrae regit imperium », E da ciò sì argomentava che il dominio dell’imperatore, quantunque supremo nella cerchia della relìgio usque adhuc ab ipso insinuata declarat, quamque pontificem Da- Jiiasum sequi darei, et Patrum Alexandriae epìscopurn, virum apostolicae sancì itati s, hoc est, ut secundum apostolicatn discipiinam evangeiicamque dottrinato Patria et I1 ibi et Spiritus Sancii unam deilatem sub pari ma j estate et sub pia Trini tate credanms (1) L. c.,1.8. Sviluppo del diriuo inienraaiomile privato hi Italia 327 sua competenza (1) non si estendesse a tutti ì popoli (2), e che a più forte ragione un altro principe non potesse comandare a sudditi non suoi* Bartolo pone la questione ben più chiaramente ed esplicitamente in questo senso, prendendo argomento dal commentario a quel passo* per una trattazione sistematica dei confìi iti* quale lo sviluppo dei rapporti al suo tempo gli consentiva* « None, dice egli nel suo com¬ mento a quella legge (3), nune veniamus ad glossam quae dici t « quod si Bononiensis etc. » cujus occasione videnda simt duo, et primo utrum stalli lum porri gatur extra terri tornirci ad nonsubditos? Secundo utrmn efTectas statuti porrigaiur extra territorium statuenlium »* 110* — Con Bartolo comincia una serie numerosa di giureconsulti che, di proposito, od incidentalmente trattando d’argomenti più com¬ prensivi, scrissero del conflitto delle leggi. Fra i predecessori di Bartolo meriterebbe maggior considerazione Old rado da Ponte da Lodi, morto nel 1335, che dopo Riccardo Malombra e Nicolò Matarello era stato professore di diritto civile nella città di Padova* Sia per aver Lrattato questioni relative allapplicazione territoriale delle leggi [4), sia per aver avuto a discepoli Alberico da Rosate e lo stesso Bartolo, gli compete un posto onorevole fra i fondatori del diritto interna¬ zionale privato (5). Ma la gloria di Bartolo e la sua autorità offusca¬ ti) Bàld., ad lib, ] Dig. De comtÌtidio?rìhu$ Principumr lex h § 14: * ìtem duo sunt supremi Principes, scilicet Papa et Imperator et sì conve- ninni simul omnia possimi, et si dissonarci quilibet potest in sua jurìsdi- clione, non in altenrcs potestate é Bàm>., Conti,, pars HI, cons* CGLXXVlii. (2) Baldo, in I God; De stimma THnìiate et fide cathoUm, § ! ; Kart*,. eod. L; Joann. Fabre, Brevìarium in God. De Summa TriniL, 1- cunctos poputós e Bald,, Con&\f pars 1, com. GGCXV1I, XV Ili e GGGLVi in fine* (3) Bartolus in God., lìb. I, tit 1, De Summa Trìnitale, n° 13. (4) Savigny, ^Qrìat voi. li, % pag. 210; Tiraboschi, voi. V, pag, 386; Valenti nellt, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci V enetiarmn, voi. Il» pag, 260* Venezia, Commercio, 1860; Facciolati, Fasti Gmmnasii Paiate tip. Seminariì, MOGOL VÌI, pag. XXXIV ; Paxxikoll De ctans legum inter- pretibus, Venetiis MDGXXXVIL ap, Brogiollnm, lib. ll,cap, Lìl, pag. 171,2. I suoi eommentarii di diritto civile gli meritarono ben presto (Papai>opoli, Bistorta Ggmnasii Patavini, toni, I, lib. Ili, sez. 1, jpp 11, V aneli is, Col et i, MDGCXXVi, pag. 196, 7) il nome di pater legum e tre secoli dopo il Pere¬ grini, Cons.} voi IH, cons* 33, n° 48, lo chiama ancora * fons legum Gloria, Monumenti della Universìlà di Padova, 1222-1318, Venezia, Anto- nelìi (Istituto Veneto), 1884, pag. 10, 150,259,261. (5) Ollrado scrìsse: Commentaria in jm civile; e diede nella qualità di avvocato concistoriale respoma raccolti poi in un volume. Nella biblioteca di San Genoano si conserva di lui un lavoro De tutela regie, e in un codice del see. XIV, indicato dal Yalentmellì, si conservano, fra quelle di varìi autori, anche Questio?ii di Oldrado da Ponte. 328 Capitolo sotti ilio rono (i). nonché quelle del maestro, anche quelle di tutti i suoi con¬ temporanei e successori del medio evo, non solo nella scienza del diritto in genere, ma anche in quella ricerca speciale che si riferisce al diritto internazionale privato. Anzi in questo campo la sua gloria fu ancor più duratura, essendo egli tuttora onorato come il padre del diritto internazionale privato, a quella stessa guisa che Grozio è glorificato come padre del diri ilo internazionale. Ed anche in ciò quei due grandi possono paragonarsi: che, cioè così assolutamente formulata rispetto ad entrambi, quella lode non è scevra d’ingiustizia verso i loro con temporanei e predecessori. Di questi cercherò tener conto nel riassumere la dottrina degli statutari i italiani relativa ai vani istituti e rapporti. Qui non essendo il mio tema la storia lette¬ raria del diritto, ma quella del diritto internazionale privato, uno studio dedicato a quella lunghissima serie di giureconsulti sarebbe fuori di luogo. Inoltre la parte biografica e bibliografica trascende¬ rebbe i limiti del tema e sarebbe, nella copia di s fetidi i esistenti, d’r ina erudizione o troppo facile o troppo ingombrante, poiché ciò che inte¬ ressa alla specialità del mio lavoro è, non già la vita e l’analisi delle opere di quei giuristi, ma l’efficacia del loro pensiero sullo sviluppo del sistema e degli istituti di diritto internazionale privalo (2). La sottigliezza deli’argomentare , e l’abitudine analitica delle distinzioni esuddistinzioni portarono, come avviene di tutti gli eccessi, talora la dottrina dei giuristi italiani a consumare se stessa; ma, im¬ mune da tali eccessi, quel fi odi rizzo era il pi il opportuno per studiare e per risolvere le questioni di diritto internazionale privato, nelle quali sovente la sottigliezza è una condizione dei ls indugi ne e le distin¬ zioni accurate sono una necessità. La dottrina degli statutari! italiani, quantunque per molti rispetti diversa dalla dottrina moderna del diritto internazionale privato, pure può considerarsi di questa il germe ed il punto di partenza. Le norme infatti non ne sono identiche e la (1) Tiraoosghi, voi. V, pag, 4f$, Venezia, Antonelli, 1824: “ Bartolo, a cui credo che per poco non rendessero : nostri padri onori divini (2) TmAFìoscm, voi, V. pag. 378450; Papa dopo li, Historia Gymnasii Patavini , lib, 3, sez. i, c. 1-9; Panzirqcj, De daris legum interpretatibits, ediz. eiL lib. II. cap, XLY11LC, pag, 168*245; Mazzucchkltj, Gli scrittori d'Italia, Brescia, Boss ini, 1758, voi. 11, parte I, pag. 146455 e 460-468; c/ìwìo giuridico, voi. XXI, 1878, pag. 537-548. Programma di concorso al premio di L. 5000 istituito dal Municipio di Sassoferrato per un lavoro su Bartolo e le sue dottrine. Comunicazione del socio Mar lotti all’Accademia dei Lìncei nella seduta del 19 gennaio 1878 e Relazione del socio Mancini nelf adunanza generale de* Lincei, pag. 540. Sviluppo del diritto intero azionale privato in lielia 329 complicazione di quelle norme coll’impero del diriuo comune costi¬ tuisce una capitale diversità, ma nella possibilità, ammessa e varia¬ mente commisurata, della es tra torri tonalità delle leggi particolari, comprendevasi potenzialmente tutta l’elaborazione futura del diritto internazionale privato. Se dunque gli errori di stile egli eccessi di metodo e da ultimo l'apatica venerazione delle autorità, meritarono le critiche del Petrarca (1), e di Riccardo Malombra (2), quei giuristi non hanno del resto usurpato, nemmeno nei rapporti della nostra scienza, la gloria, pintlostocbè di precursori, di fondatori. Rssi ricercano la misura di estensione delle leggi locali, e quan¬ tunque prendano le mosse dalla interpretazione del diritto romano e dall’applicazione dei suoi principii, pur finiscono sovente per appi i - care con indipendenza i! proprio criterio giuridico al regolamento dei rapporti contemporanei. Mentre si presentano pertanto come interpreti del l'autorità tradizionale duna scienza vecchia, preparano per le generazioni successive gli elementi di una scienza nuova. Pren¬ dono ad esaminare anzitutto le leggi locali nei rapporti interni e di fronte al diritto comune, dando la precedenza ad una questione che nel sistema degli Stati autonomi contemporanei non potrebbe nè porsi nè soltanto concepirsi: la questione cioè della validità della legge. Poi ricercano la estensione di applicabilità di ciascuna legge locale in relazione cogli altri diritti locali, sia nei riguardi degli stranieri che abitino nel territorio, sia in quelli dei cittadini che abitino fuori dello Stato. Il principio del l'assolo la territorialità della legge locale e quello della sua esclusiva applicazione anche nei ter¬ ritorio ai soli sudditi del legislatore, cominciano a modificarsi; ma da principio non cedono ai due principii della estraierri tonalità delle leggi personali, e della territorialità assoluta delle leggi interessanti il diritto pubblico ed il benessere dello Stato, bensì alla considerazione del carattere favorevole dello statuto, È si arriva così al princìpio che la legge locale, ogniqualvolta favorisce la persona, prevalga anche sul diritto comune. h vero che tale carattere favorevole non era unifonnemènte con¬ statabile e determinabile e che uno statuto favorevole, e perciò secondo alcuni non limitabile nella sua applicazione, ai cittadini nel terri¬ torio, era ri temilo sfavorevole, e perciò di applicazione stretta secondo (1) Petrarca, Epist. a Marco da Genova, Famigliali, lib. XX, ep. IV, ediz. Lemonnier, 1863, voi. Ut, pag. 18, 20. (2) Ap. Alberico da Rosate, Proem. in 1. Big. Veteri. 330 Capitolo settimo altri: ma devesi pur riconoscere che i cri ieri i stessi della legge per¬ sonale e dei limili di ordine pubblico non sono ai nostri giorni più uniformemente determinati con precisione secondo le leggi dei va rii paesi e le dottrine dei vani autori. Sicché, fra la dottrina originaria del diritto internazionale privato in Italia e lo stato di quella dottrina nell'Europa contemporanea* può constatarsi un’analogia così nell’am¬ missione di una certa misura di estralerri tonalità della legge, come nella indeterminatezza della norma destinala a garantirla. 111. — Le caratteristiche di questa teoria, cosi nei suoi fonda¬ menti originarli come nel suo svolgimento successivo, appariscono sopratutto chiare e spiccate nel regolamento dello stato e della capa¬ cità della persona. Iti spetto a questa, infatti, devono esaminarsi le due questioni capitali del diritto internazionale privato : se cioè la legge di un paese sia applicabile nel territorio agli stranieri, e se sia suscet¬ tibile di applicazione nei riguardi dei sudditi fuori del territorio. La dottrina originaria è, come dissi (1), negativa sotto entrambi i rispetti. La prima questione è risolta negativamente daila massima che la legge civile impera nel territorio sui sudditi del sovrano, senza avervi applicazione alcuna stigli stranieri. Questa dottrina negativa era dedotta dai commentatori dalla citata legge del Codice ed appi i- cavasi a determinare la sfera d’applicazione degli statuti abilitami ed inabilitanti e di quelli costituenti privilegi. Tale principio era riferito in termini generici da Bartolo (2), dicendo: « Ss slatutum dieilur jus proprìum civitatis, ergo non trahiturad extraneos ». Baldo espo¬ neva la stessa dottrina ciccagli stantii così abilitanti come inabilitanti, trattandone più sistema imamente in uri paragrafo del suo commento del Codice (3) e nel suo trattato degli Statuti (4): e vi si uniforma e vi ritorna con frequenza Alberico da Rosate (5). Ed una conseguenza (1) V. pag. 324. (2) Bart., 1. c., § 24, 41, 2. (3) Baldo, I. c., § 13. Quanto agli statuti abilitanti sviluppa la massima di Bartolo e ne accenna le necessarie eccezioni. Quanto all’efTelto dello statuto inabilitante sugli stranieri scrive: “ dico quod non, quod eadem regula est contrariorum, tuide, sieut non potest Imbiutare ita non potest inhabililare (4) Bald., De SUitutis, v. Minor. • Statutum in persona non subdita non potest inducere veratri inhabilitatem „ . (5) Alber. a Rosate, De Simuli a, L. I, quest. XLVJ, 2. * Statutum vel consuetudo non ligant nisi subditos „. L. I, quest. XV, 1-4: “ . Item prò hoc quod non punilur forensis poena statuti, facit quia decreta et staluta non ligant ignorantes L. IV, quest. XIX, n. 2: “ Statutum non iigat nec respicit nisì subditos „. Sviluppo ilei diri tic li) loro azionale privato in Italia 331 tlella stessa massima era l'inapplicabilità agli stranieri non domici¬ liati nel territorio dei privilegi costituiti dallo statuto (1). Lo stesso principio d’esclusione, che era una conseguenza del carattere eccezionale e quasi contrattuale delle leggi particolari, do¬ veva far considerare queste come incapaci di efficacia fuori del ter¬ ritorio rispettivo. Dato questo carattere degli statuti, essi dovevano considerarsi incapaci di seguire le persone fuori del loro territorio, e come non erano suscettibili in questo che di una interpretazione stretta nei riguardi delle persone, così non erano suscettibili fuori di quello che d'una applicazione stretta nei riguardi dello spazio. Sullo stato e sulla capacità delia persona agente fuori del proprio territorio imperava pertanto il diritto comune, il quale conservava così nei rapporti internazionali di diritto privato la stessa funzione dell’antico jtis gentìum. Ma a questi pri nei pii cosi assolutamente negativi non si lardò ad apportare deroghe varie e numerose nelle quali consiste tutta la dot¬ trina originaria italiana di diritto internazionale privato. La quale appunto, costrutta mercè la sovrapposizione di deroghe a quelle norme negative, non può ridursi ad una semplice ed unica formola, ma richiede una esposizione frammentaria ed analitica come l’origine sua. La dottrina negativa, che i commentatori e le necessità della vita pratica modificavano, non era nè assolutamente personale nè assolutamente territoriale; non era personale perchè, se limitava ai soli sudditi l'efficacia della legge locale nel territorio, non ne esten¬ deva d'altronde l’applicazione a quelii quando avessero agito fuori dei territorio. Non era territoriale, poiché, se da un lato negava l’effi¬ cacia della legge fuori del territorio dello statuente, dall'altro, anche in questi limili di spazio, ne restringeva, con un criterio di carattere personale, l’applicazione ai soli sudditi. Le deroghe che l'uso e la dottrina dei commentatori andarono arrecando a tale sistema facevano sì che talora si estendesse anche ai non sudditi nei limiti dai terri¬ torio la iegge locale, e che talora questa seguisse i sudditi fuori dei torri Lori o. Non informavamo dunque nemmeno quelle deroghe nè al concetto delia personalità nè a quello della territorialità, ed il sistema (1) Paul, de Castro, super I Dig., 1. Omnes populi, De justitia et jxre, § IO, eclit. Lugduni, IMO, pag. 9t> in f. e 10r,- Bald., cons. 460; Albert. Brun., De Stat., art. VI, un, 3, 4; Alrer, a Rosate, L. II, quest. IX; 8 Art., Traclatus repnsaliarum, IV, § 5, edit. Venetiis apud Junlas MDGXV, té m. X, pag. 1 22 r dello Opere complete. sm Ctijpjftòìo seuimo nuovo che ne risultava non potrebbe esa ila mente ascriversi alle cate¬ gorie del moderno diritto internazionale privato. Perciò deve essere studialo anaì incarnente esponendo quando e per quali motivi si ammettesse l'applicazione della legge locale ai non sudditi, e quando se ne consentisse l’applicazione ai sudditi fuori del territorio. 113. — La legge di un paese, anche indipendentemente dalla naturalizzazione, poteva estendersi agli stranieri per effe ito dei domi¬ cilio loro costituito in quel territorio, considerandosi per effetto di quello come sudditi nei riguardi del diritto civile (1). E per motivi analoghi si ammetteva l’applicazione della legge civile agii ecclesia¬ stici, in quanto non volesse regolare direttamente la materia eccle¬ siastica. nè i privilegi concessi ai chierici ed alle Chiese (2' e si rico¬ nosceva anche nel campo dei rapporti civili l'effetto delle leggi ecclesiastiche applicate nella cerchia della loro competenza (3). L’in¬ capace straniero che contratta con un indigeno di buona fede ignaro della sua incapacità, è calcolalo capace secondo parecchie legislazioni e giurisprudenze moderne (4). Tale possi bil ita di applicazione della legge territoriale agli stranieri alTacciavasi alia mente dei commenta¬ tori. nè tulli la eliminavano, come avrebbe richiesto il principio fondamentale della loro dottrina. Da questa deducevano rigorosamente > la non applicabilità della legge locale e quindi l'annullabilità del con¬ tratto, Pietro de Àncarano e Otti rado 5); Rocco Curzio (6: invece (1) Bald, in Cod. J, L. Cunctos populos, nc 13: “ Quod ergo erit reme¬ dium..... quod consentente parte ibi constituat domicilium. Nam ralione domicilii est effectus sub illa lege: quod quasi eivis est V. anche Bartol., L c'i Ediz. Venel. MDLXXXV, pag. IV r, n .de Alber. a Rosate, I, Cons. 174, 1, 2; Stai. pad. Matteo da Còrrigia, podestà, 1269 e 1280; Stai. pad., ediz. eil., pag. 679, 681 ; Bari, a Saliceto, 1. c., § 10, pag. 21: "... Quaero quid si circa habililationem et inhabilitationem personae aliquid statuii... an sta- tulurn trahatur ad forenses ibi domiciliuvi noti hubentes. . . (2) Bart,, 1. c., n° 29. (3) Bart. a Saliceto, sup. 1 Cod. De stàcrosaheiis ecclesiis, lex V, n° 6, ediz. eit,, pag. 43: L Item quaero au exceptio exeommunicationis possit opponi in judicio saeculari? Dicunt Doclores quod sic: nam et jus civile excommuni cationem canonicam hic approbat: et sic omne ejus effecLum probare videtur.., et prò hoc casu “ extra de smtentiis exeommunicationis c- decernimus, lib. 6 „, ubi palei quod exeommunìeatus non polest ferre testimonium in judicio saeeuìari r. (4) V. j“ ediz., voi. 11, pag. 255, 6, (5) Oi.drado in cons. 248 ap. Roonus Curtius, De Statutis, sectio IX, 1. (6) Rochcs Curtius, De Statuti s, 1. c., t. II, pag,' 376 e segg, (Ediz. di Venezia, 1584). Cfr, per i contratti fra laico incapace e chierico capace. Bart. a Saliceto, in I Cod. lex XII, § 15 (pag. 55), De sacrosanetis ecclesiis. Sviluppo del dirUto iiiLernaaiOiiiiJe privalo in Jialia OOó voleva man tenuta la v al i d i La di (|uel contrailo; Baldo (1) la voleva mantenuta nel solo caso dello straniero domiciliato ; altri la volevano man temila nel solo caso che il contraente indìgeno avesse ignorata l’incapacità del forestiero; ma intanto in maggiore o minor grado fa cerasi strada il concetto die, per tutela di un interesse sociale, potesse applicarsi la legge territoriale anche al regolamento della capa¬ cità dello straniero, il questo uno dei casi contemplati da talune leggi moderne a giustificare la territoriali là per motivo di ordine pubblico, o di diritto pubblico odi tutela dell' interesse sociale. .ila tale giusti licazione di territorialità della legge trovasi addotta fin d "allora per altri casi e formulata più genericamente. Già Bartolo, ani metteva l’applicazione della regola locus regit aduni, quanto ai testamenti in tutti i casi nei quali « sla tu tu in loquitur simpliciter et indefinite », cioè in tulli quei casi nei quali, regolando le forme degli alti, il legislatore non aveva espressamente limitata reffìcacia della propria disposizione ai cittadini (2); e, quanto ai contratti, pre¬ feriva senza distinzione la legge dell alto (8), lormulandola poi in termini generici per entrambi i casi {4*). Saliceto giustifica I appi na¬ zione di quella regola col diritto di giurisdizione, e sottopone alla legge del luogo dei ratto con validità universale di effetti, la iorma degli alti dovunque compiuti e stipulali (5). Ma Alberto Bruno estende la territorialità della legge per interesse pubblico, dal regolamento delle forme anche a quello della sostanza degli alti e dei rapporti, affermando che uno statuto fatto nell’inte¬ resse del popolo statuente estende la sua efficacia anche ai forestieri (6). (!) Bald., in Cod. 1, 1. Cunctos Topulos, De Stimma Trinilate, § 13, 14, 20. (2) Bart., 1. c., nn. 21. 5. (3) Bart., 1. c., nn. 13, 14: “ Aut loquimur de statuto aut de consuetu¬ dine quae respiciunl ipsius contractus solemnitatem... mspicitur locus con- traetus (4) L. e., n° 32: “ In solenni itatibus semper inspicimus locum ubi res agi tur . tana circa contractus quam circa ulti mas voluntates h. ... (5) Saliceto, 1. c., § 10, pag. 21 : * ... licei de solenni i tate et forma in bis quae ibi agunlur etiam per forenses possit providere, ut proxime dm: quia hoc ad eius special jurisdiclionem, ideo narrantur secundum diversitalem locorum § 11, pag. 21: “ Viso quod statutum non afficit forenses irsi circa solemnitatem rei gestae; sed cives et subditos sic, q li aero an ilios afficiat extra lerritorium et loquor circa substantiam rei gestae quia circa solemnitatem iam disi quod solemnitas loci ubi res gerìtur debet privar: (0) Albert. Beux., De Slatutls, art. VI, n° II: * Statutum factum ad com- modum illorum, qui sunt de populo statuentium valet et porrìget eifectum suum contra exlraneos seu forenses „. 334 Capitolo settimo E da quanto Baldo dice relativamente all 'appi icaz.tone della legge penale, che pur non seguiva norme radicalmente diverse da quella della legge civile* chiaramente apparisce consentita Tapplicabilità della legge di ordine pubblico allo straniero ogniqualvolta potesse ragio¬ nevolmente supporsi che questo non la dovesse ignorare (t). Così nei rapporti penali la territorialità della legge era subordinala al cai attere generico delittuoso del Tatto, od alla provata o presunta cognizione della legge da parte del delinquente; nei rapporti civili ei a su bordi nata o all interesse dei sudditi dello Stato, od all'esistenza, nel territorio di questo, delle cose di cut si trattava (2); e bastava che il concetto dello Stato come ente a sè con fini politici e morali ben determinati si sviluppasse, perchè, indipendentemente dal Ti n tenesse dei sudditi e dall esistenza delle cose nel territorio, si arrivasse alla dottrina della territorialità della legge, giustificata genericamente in certi limili dalla tutela del diritto pubblico e del bordine pubblico. Mentre da un lato svilu ppàvasi ! 'appi reazione della legge locale agii stranieri, anime [Levasi a poco a poco un numero progressivamente maggiore di casi nei quali hi legge personale poteva seguire i sudditi fuori del rispettivo territorio, Bartolo distingueva, a tale proposito, gli statuii proibitivi e permissivi, e fra i primi suddistingueva quelli che riguardano le forme, le cose e le persone, Dei primi negava, secondo quanto aveva concluso circa le forme 3:-, ogni estraterrilo- rialità ; quanto ai secondi veniva alla stessa conclusione, poiché a qualunque paese appartenesse e dovunque agisse la persona, le dispo¬ sizioni della legge che avevano per oggetto la cosa situata nel suo territorio, dovevano sempre valere (4 , e l'esempio addotto da Bartolo prova che, a suo avviso, molte disposizioni relative effettivamente ai ) Lald.j L e.: Àut stalo tum induci t dehetum et poenam; aut induci L poenam circa id quoti est rìelietum de jure communi. Primo caso, aut Qìeasis contraxit ibi inorarli... et ligatur tali statuto...; aut non eonlraxerat j li lantani inorami quod vemsiroiliter debeat esse instructus, et tane aut illud aetum erat communiter prohibitmn quasi per generali consuetudine.,, lune aebet puniri per supmam ignoranti am... aut non erat generaliter prò h ibi l uni ; qma non est prohibitum naturali raiione nec consuetudine... et lune non puntuti ni$i iuent sciens... Et ideo forenses et etiarn cives qui diu abfue- runt excusantur.,. s, f3j Palttvinae, CXVJI, nn, 19, 20, pag. 341. (ir) Bart.. L c., n* 32: u Aut statuto m est proti ibi tiv uni in rem et re- speclu rei: ut quia prohibet dominium rei allenar! extra consorles: Urne u ique fiat disposi Uo de tali re non vai et, quia talis dispositìo affidi rein et mìpedit dominium transferri Sviluppo del diritto iuifci nazionale privalo in lidia 335 rapporti personali erano da lui considerate reali, perchè la loro inci¬ denza veri ricavasi nelle cose, Se lo statuto proibitivo riguardava le persone, allora, secondo Bartolo, era possibile la ricerca, esclusa negli altri due casi, e la determinazione delia sua estraterri tonalità. Ecco pertanto adombrata la distinzione degii statuti personali reai i e misti, intorno alla quale venne svolgendosi poi tutto il sistema de! diritto internazionale privato. Al fatto della identità della distinzione in Bartolo e negli statutari più moderni, non corrisponde però nel¬ l'uno e negli altri l’identità del suo valore. Me! diritto internazionale privato posteriore, infatti, statuto personale significò statuto che segue la persona come parte della sua essenza giuridica; sicché si giunse quasi, nella terminologia contemporanea, all'equivalenza dei due termini personalità ed eslraterrilorialilà. Nel sistema dei com¬ mentatori, invece, statuto personale significa disposizione di legge che si riferisca alla persona. Fra tali leggi poteva ad alcune ricono¬ scersi efficacia estraterri lo riafe, ma ciò avveniva per motivi diversi da quello dei loro riferirsi alla persona. Lo statuto permissivo dì ciò che non è concesso dal diritto comune, come quello che riconosce l'attitudine del figlio di famigliaa testare, o di un incapace ad essere istituito erede, o che ammette uno non autorizzato dal principe come notaio, a redigere pubblici islru menti, c incontestabilmente personale quanto all’oggetto suo; pure a quello statuto non si riconosceva dal Saliceto {1} autorità estraterri tonale nel senso di abilitare i sudditi del paese a compiere quegli atti fuori del territorio. Se tali leggi personali erano proibitive, di ciò eh’ è permesso dal diritto comune, Bartolo riconosceva loro efficacia eslra- territoriale quando la proibizione in esse contenuta era favorevole, e ne limitava l’applicazione al territorio dello statuente se la loro proibizione era sfavorevole alla persona (2); sicché anche quelle dimi¬ nuzioni di capacità che hanno apparenza di pena, estendono a suo avviso la propria efficacia anche ai beni situati fuori de! territorio, quando ispirate, come l’interdizione per prodigalità, dall’idea della (1) Saliceto, op. cìt., 1. c,, § 11, pag.2i : • ... tunc propter regulam, quia slatulum non habuerit vires disponendo de gestis extra territorium... lamen eliam quìa actus jurisdictionis... non possint exerceri extra territorium concedentìs „ . (2) Balvt,, 1. c., nn. 32, 33; Alexander Tartagnus, cons. 123, 1. I, § 41 ; Ai.b. BpvUN., De Stài ,, art. VI, n° 9; Alber. a Rosate, De Stai-., lib. II, quest. XCII ; M antica, Tractatus De conjecluris, pag. 87 v, Venetìis ap, Zenarium, MDCV. 336 Capitolo settimo tutela e deil’iitilità della persona che ne è colpita (1). Saliceto (2) ripeteva la distinzione di Bartolo, ma nel caso della proibizione favo¬ revole e del mutamento di domicilio da parte della persona che ne era l'oggetto, ammetteva che per le cose situate nel luogo del nuovo domicilio dove quella proibizione non esistesse, si potesse agire secondo la facoltà concessa dalla legge locale (3). In tale distinzione lutti vanno d’accordo, ma il dissenso e l'incer¬ tezza risorge nel determinare 4) quando uno statuto debba intendersi favorevole e quando sfavorevole. Pur applicando tutti pertanto la medesima distinzione e lo stesso criterio ed indirizzo, i commentatori arrivano poi a contrarie soluzioni, come doveva avvenire in un sistema che distingueva a Saie riguardo !e leggi secondo il merito ed il line delle loro disposizioni, anziché secondo il loro oggetto. Nel caso che un coniuge appartenente ad uno Stato vietante di favorire l’altro coniuge con disposizione di ultima volontà, avesse fatto tale disposi¬ zione rispetto a cosa situata in altro territorio, Bartolo e Saliceto sostenevano l’invalidità del legato, perchè ritenevano favorevole quella disposizione proibitiva; Baldo, invece, non la giudicava favo¬ revole, e quindi non poteva ritenerla operante fuori del territorio (5). Lo statuto che escludeva le donne dalla successione in favore dei maschi non eslendevasi, secondo Bartolo, ai beni situali in altro territorio; Baldo invece ritiene quello statuto prevalentemente favo- fi) Bart,, ad lìb. XLWli Dig., lex V[], Relegatorum, § Interdicere, edit. Venetiis, ap, Juntas, MDCXV, tornus sextus, pag. 193 r delle Opere, § 1 : Disposi tio quae fit in poena alieujus non potest di recto egredi locum jurisdietionis disponenti. Sed sì non sii in poenam ejus... g 2: * Eodem modo dico quod si judex interdi ci t tibi bonìs, non propter dehelum Luum in poenam, sed incommodum tuum, quia es prodigus, ne bona tua pereanl, istud interdictum porrigitur ad omnem locum (2) Saliceto, 1. e., g 11 in fine. (3) Così consigliò in un litigio fra gli eredi di un Bertolini di Reggio e la moglie di lui. Egli s’era domiciliato a Bologna ed aveva lasciato alla moglie molto più di quello che la legge di Reggio gli concedesse. Bari, da Saliceto ritenne valido il testamento quanto ai beni situati a Bologna. Ed ebbe l’approvazione di Riccardo da Saliceto e di Giovanni da Legnano. Dal che si potrebbe dedurre che nel territorio dove la persona acquista una nuova sudditanza non la segua la legge originaria, ma che la legge vigente nelia nuova patria non produca veruna modificazione nel paese d’origine sulle altitudini della persona quali risultano dalle leggi di questo. — V. anche 1. c., § 14, pag. 23, 4; “ defunctus fingi tur duplex homo... ratione originis quia sibi mutare non poluit, et ratione civitatis adeptae... (4) V. pag, 329, 33U. (5) Bald., 1. c., n° 18; Saliceto, 1. c., § 11, pag. 21. Sviluppo del dir ino interi mani naie privato in Italia 337 revole e ne nega l’applicazione es tra territoriale soltanto perchè giu¬ dica la disposizione contraria di legge, vigente altrove, l'elativa pi ut- tosto alle cose che alle persone (1), e Saliceto ritenendolo favorevole vi sottopone universalmente tutta la successione (2). Esempli questi cruna lunga serie di disformità derivanti non già da diversità di criteri! circa le regole, ma da dissidio circa la loro applicazione. Se lo statuto personale era permissivo, Bartolo pur procedeva per via di distinzioni. Importava ricercare se l’atto permesso nei territorio dello statuente potesse compiersi anche al di là di quei limiti e se l’atto esercitato colà potesse produrre anche altrove ì suoi effetti. Se la legge concedeva ciò che ragionevolmente non compete se non per privilegio, Bartolo non riteneva potersi quell’atto compiere fuori del territorio, ma ammetteva che, compiuto legittimamente nei territorio, potesse dovunque produrre i suoi e fletti (3). Se invece la legge con¬ cede atti non vietati dai diritto comune, limitandosi a togliere osta¬ coli esistenti secondo questo, allora Bartolo suddistingue. 0 i’oslacolo tolto riguarda le forme e non si potrà compiere quell’atto fuori del ter¬ ritorio, ma compiutovisi produrrà i suoi effetti anche sulle cose situate altrove. 0 l’ostacolo tolto riguarda qualità della persona limitate dal diritto comune, e quella legge sarà destituita di effetto estra territo¬ riale quanto ad abilitare la persona cui si riferisce a compiere quegli atti fuori del territorio, ma avrà efficacia es irate rritoriule quanto agli (1) Bai.d., 1. c., n" 19: “ Imo princìpi iter est favorabile... Tamen bene teneo quoti non extendat ad bona extra territorium ubi contraria est juris disposilo; quia legis contraria dispositio impedii jus accrescendi (2) Bari, a Salici,, I. e., § 14, pag. 24: u ... odìosum non debet judìcari quia printiipalil.er in odium alicuius non est factum : sed ut agnaliones et ord meni d igni tatuili conserventur, ergo... Praeterea, si lex Mosaico consi - deretur quae disponet ut masculi praeferanUir foeminis ut babetur Deuter., 27, odiosa dispositio non debet judìcari nec hnpia, qua foeniinae debent dotari, praeterea et sic quod odio po test cogitavi, potenlius tamen agii favor, ideo favorahilis judioando... linde infero quod, quovis modo ex praedictis statutura origini loquetur, ille erit haeres in omnibus bonìs... et in Itane opinione»! concurrunt valentissimi Doclores tam in Bouoriia quam in Ho* rentìa... confìrmatur per simile de tutore dato simpìiciter pupillo ab uno judice, qui liabet administrationem honorum nedum Intra, sed etiain extra temtorium danlis, licei una Gl. vìdeatur sentire contra. .. „. (3) Bakt., 1. c., mi. 34-36; Baco., 1. c., ne 16, va d’accordo con Bartolo; conclude però con una riserva in favore deila estraterri tonalità di tale disposizione permissiva, * Et ideo forte posset dici quod vaierei instrumen¬ tum quoarf subditos statuenti, quia oi'ficìum cui non est annexa jurisdìctio non legitimalur per viam territori! inter consenlienles . hoc teneo salva substantia ventali... Bart. a Salic., 1. c., § 11, pag. 21. 22 Cate ulani, Diritto hit prie, , voi I. Capitolo selli mo 318 effetti dì cui può essere suscettibile lVto legittimameli Le da quella compiuto nel territorio (1). La legge personale proibitiva non era favorevole, e se la legge personale tanto proibitiva che permissiva era contraria al diritto comune, non le poteva, secondo Bartolo, esser© attribuita veruna efficacia estraterri tonale ;2ì. Un’altra estensione delTes ira ter ri ior i a I i là dello statuto personale era prodotta dalla formazione delle supremazie di sovranità. Per effetto di questa talora si proclamava, come nell’antica Atene, una supremazia giurisdizionale della città dominante su quelle soggette (3}. Talora si riconosceva una supremazia della legge della prima su quella delle altre, cosi da ammettere in via generale che il cittadino della città dominante fosse seguito senza restrizioni dal proprio diritto privato in Lutti i torri torli subordinati (4). In questo solo caso, e per effetto d'u n concetto del tutto politico, lo statuto personale era di regola estraterri tonale ; fuori di questo caso, che era un’eccezione, veniva meno del tutto la equivalenza fra personalità ed estraterri tonali là della legge. Questa, quando aveva per oggetto la persona (5), poteva (1) Bari., L c., nn. 3040, (?) Bart,, 1* c,, nn, 38, 0 e Rald., t e„ n° 13 e, (3) V, pag,88,9, (4) Albert, Brun,, De Stat.> art Vili, ns 132: “ , Quis esse! civis ci vi- tatis domìnaTitiSj pula Fiorenti ae, in qua haberel bona et in qua essel sta¬ to tuoi in materia successio num, disponens uno modo, ed haberet etiain bona in loco subdito, pula in Saneto Miniato, in quo eststatutum disponens alio modo,,, in talìs personae bona servarentur statuta loci dominantis, pota Horentiae, cujus est civis, ut per Socin,, cons, 288 primo volurnìne ubi hoc ampliai, etiam si statuta taìis loci inferiorìs sint a ci vitate dom inan te confìrm a ta *. (5) bi taccia Bartolo di superficialità per il criterio dato in materia suc¬ cessoria nella questione anglica (L c,, 42) degli statuti territoriali ed e strale rri tori ali, k Mihi videtur, egli dice, quod verba statuti seu consuetu- dinis sunt diligenter intuenda, Aut enirn disponuntur circa rem, ut per haec verba: Bona decedentium veniant in primógenìtum. Ex tunc de omnibus judi- eabq secondimi cons.uetudi nem et statatimi ubi res sunt siiuatae; quia jus afflcit res ipsas, sive possideantur a eive sive ab advena, Àut verba statuti seu consuetudìnis disponunt circa per soriani, ut per haec verba: Prìdjp- genitus succedat et tunc.,, Una tale distinzione, adottata come criterio dello statuto personale e reale nel senso moderno, porterebbe all’assurdo dì far dipendere il carattere della legge dalla sintassi del suo primo periodo, e dovrebbe condannarsi cosi per le sue conseguenze come per ìa irraziona¬ lità sua. Nèresempio infelicemente addotto da Bartolo potrebbe gius tifi carsi. Deve però tenersi presente, come nota il Laurent (Qp.cìt., voi, I, pag, 208-300), che trattasi soltanto, per quanto in felicemente scelto, di un esempio. Se dal commento di Bartolo aha prima legge del codice si sopprìmesse il n° 42, dove la questione anglica è trattata, si avrebbe pure intera la dottrina degli Sviluppo del Uiritio intcìmzioniile privato in Italia 339 essere estralerritoriale, ma non bastava quel carniere a renderla tale; era necessario che non fosse con iraria al diritto comune, se era permis- statuti secondo Bartolo; quel paragrafo, dedicato ad una questione partico¬ lare, è meritevole di critica, ma se oscura io un punto, non infirma nel suo complesso la dottrina del grande commentatóre. Ed allo stesso passo, degno di critica, fu attribuita dai suoi detrattori e dallo stesso Laurent, che vuole attenuarne il difetto, soverchia importanza od inesatto significato. Dans Ja première supposition {primogenito inglese e carattere personale dello sta¬ tuto anglico di primogenitura), dice il Laurent, le fiis alno rccueillira ìes biens italiens, dans la seconde (carattere reale dello statuto anglico) il 11V aura aucun droit „. Ora olà non corrisponde al testo di Bartolo. Secondo questo, se il defunto non era inglese e possedeva beni In Italia e in Inghil¬ terra e lo statuto ritenevasi reale, la successione era regolata in ciascun paese secondo la legge rispettiva della situazione dei beni. Se il defunto era inglese e possedeva beni in Italia ed in Inghilterra e lo statuto rìtene- vasi reale, la successione era egualmente regolata in ciascun paese secondo la legge vigente dove i beni erano situati. Se lo statuto ritenevasi perso¬ nale e il defunto che aveva lasciato beni in Italia e in Inghilterra non era inglese, lo statuto inglese della primogenitura non poteva estendersi nem¬ meno in Inghilterra ai figli di lui * quia disposalo circa personas non por- rigilur ad forenses Oppure lo statuto ritenevasi personale e il defunto che aveva lasciato beni in Italia e in Inghilterra era inglese, ed in tal caso * fiHus primogenilus succederei in bonis quae sunt in Ànglia et in alìis suc¬ cederei de jure communi... quia sì ve di calar hoc esse statatimi privaUvum de (ìbis seguenti bus quia est odiosum non porrigitur ad bona alibi posila; si ve dìnas statutum esse permissivum tó 11 fendo obslaculum ne sequentes fili! inipediant primogenite et idem ut supra dietimi est (contr. al diritto comune e territoriale) Ad hoc ut inspici atur utrom dispositi o sit in rem vel persormm? n. La distinzione dì Bartolo è dunque erronea, ma la sua impor¬ tanza pratica è pressoché nulla. E tanto da chi l’ha criticata quanto da chi ha tentato di giustificarla, si peccò per aver subito, nell1 interpretarla, l'In¬ fluenza del concetto posteriore degli statuti personali e reali, mentre questi concetti nella dottrina di Bartolo sono del lutto secondarii, e ^attitudine all’efficacia estvaterr donale o la stretta territorialità della legge derivano in quella dottrina da criteri! del lutto diversi, Baktolomeg da Saliceto (L e., § Hr pag. 24) nega in tale argomento ogni importanza alla distinzione verbale di Bartolo ed, attribuendo efficacia estrate ni torìa le alto statuto favo¬ revole relativo alla persona, ne ricerca il carattere personale nel l'obb ietto della legge e non già nella strutto! grammaticale della sua forma... w Et .linee duo procedunt s i ve statutum l oquatur per verba personal ia ut fatela r Bar. sive per verba in rem scripta, ut haeredìtas sive bona intestati devol- vantur ad prirnogenition ve! ad filmai masculum exclusa fiha quae deheat do tari. Quia ista verba a lege prolala mtelliguntur jure universali et directo jure haeredis seu haereditario, nude bona non sunt effecta ut primogenito vel masculis, de marni aìterius habcre debeat, sed ut haeres in eis ut in caeteris succeda!, et quod ista verba inlelligantur jure directo salisìcoUigitur ex verbìs statuti et probatur... Ulule infero, quod quo vis modo ex praedictis statutum originis loquatur, ìlle erit haeres in omnibus bonis... È strano poi che altrove lo stesso Saliceto ricada in una distinzione puramente ver¬ bale trattando (§ 11 in 1 Cod,, L. XII yDe sacrosanctis eccìems) dello statuto 340 pi iota settimo si va, ed inoltre, se era proibitiva, che fosse favorevole (1) alia per¬ sona, e quando rispondeva a tali condizioni, la sua efficacia in altri territori» non era, come si ritenne piti tardi, impedita dal diritto locale rispetto alle cose ivi situate. Bisognava d'un lato else svanisse il concetto della universale obbligatorietà e supremazia del diritto comune (2:, e dall'altro che al concetto vago del caràttere favorevole della legge, si sostituissero quelli del legame fra lo Stato e l'individuo e del l’i ntima competenza della legge stessa, perchè Io statuto personale assumesse il carattere moderno di disposizione di legge radicalmente connessa colla persona, e seguente questa dovunque, in quanto non lo vieti il diritto pubblico di quello Stato, dove importi farlo valere. 113' — La dottrina vigente circa l’applicazione delia legge terri¬ toriale agli stranieri die trovavansi in determinate condizioni ed agli riflettente l atto probatorio e il modo di provare, e ricercando se obblighi i chierici. 11 Certe isla credo indubitanter vera {l’opinione negativa) uhi sta- tulutn scriptum esset in personani: puto quad nullus possil probare per tester ete.: namtunc actor elencfts iljp statuto non ligabitur. Sed ubi esset in rem scriptum; puta ereditimi non possìt probari per testes, dubito-., H. Ma poi limita il dubbio alle sole cause miste, non a quelle di chierico contro chierico. (1) L’ipercritica delle espressioni e delle intenzioni del legislatore venne rendendo sempre più feconda, di dissensi, e dì dubbi] e di questioni la ricerca del carattere favorevole ed es traferri tonale della legge. Così* ad esempio, Costantino Roger io, (De tegù potentia. edizione Venezia 1584, pars Ih % pag. 400, 1 , del Tmctatus tractatumu utrmsque Juris), prende a considerare il caso che non sia chiaro il carattere favorevole od odioso della disposizione. 0 questa è esorbitante o correttiva, e ritiensi odiosa anche se fatta a favore dì qualcheduno. Se non è esorbitante o correttiva, o è o non è penale. Nel primo caso, se la disposizione è diretta personal¬ mente a quello per odio del quale ò promulgata, si giudica odiosa anche se per altra guisa contenga favore dì altri. Se è diretta alla persona di quelli in cui favore è fatta, si dice favorevole, anche se abbia carattere e intento di legge penale. Se le parole della disposizione non sono indirizzate ad uno piuttosto che ad un altro, si intende favorevole od odiosa secondo che sia in causa o non sia in causa l’interesse dì ehi è favorito da quella legge. Se la legge non dichiarasi nè favorevole nè sfavorevole, o dispone in modo misto, o contiene disposizione di pubblica utilità ed, anche se penale, è ritenuta favorevole; o contiene disposizione di utilità privata e, nel dubbio, deve rite¬ nersi favorevole. 0 la materia mista della legge non è penale, ed in tal caso sì deve badare se è principalmente odiosa o pri nei pai mente favorevole. (2) Allo stesso concetto si connetteva la universalità di competenza che si voleva, secondo la glossa, riconoscere nel magistrato romano. V. Baivi ., ad lib. L Digest., tit. 1, Ad m/mìeipaks et de incolis, lex XXXI 1 : * Quaero ad quid dicatur comtuunis patria Roma? Respondeo quia qui libello test ibi con versi ri, ut glossa dictl, praelerea quilihet de Imperio Romano est ibi civis „. Sviluppo del diritto interrì 'azionale privato in Ma 841 ani compiuti in un dato territorio ; i principii dominanti circa l’ap¬ plicazione esl.ralern tonale, in altri casi, della legge della persona, e non meno il muoversi e confondersi frequente delle persone e degli interessi in quei territori i politicamente tanto frazionati, facevano si che spesso in mi territorio gli atti redatti all’estero si dovessero, tanto nelle tòro condizioni intrinseche, quanto in quelle formali, giu¬ dicare secondo la legge straniera, ed interpretare per mezzo di periti forestieri (1). Così indi rettameli te per conoscere ia validità di atti compiuti fuori del territorio, e direttamente per indagare l’attitudine a compierli in modo valido nel territorio, si doveva talora far la ricerca del diritto straniero, sia scritto che consuetudinario. Il primo si pro¬ vava portando a cognizione del giudice l’esistenza di uno statuto, fi secondo poteva provarsi in vari t modi. Se ia consuetudine era notoria bastava allegarla senz’altra prova ; se non aveva tale universale noto¬ rietà potevano allegarsi gli scritti dei dottori che creavano a favore di quella una presunzione. Questa poi mu lavasi in una prova propria¬ mente detta, quando t dottori erano, durante il giudizio, assunti solennemente come testi monii della consuetudine, sotto il vincolo del giuramento. Inoltre ia consuetudine poteva provarsi col mezzo di islrumenlì od alti pubblici che costituissero tulli insieme un numero sufficiente di precedenti conformi (2). In tale condizione di dottrine e di rapporti, seppur non si trat¬ tava sempre di una vera e propria esecuzione di sentenze straniere nel senso contemporaneo, pure in molti casi si contemplava l’efficacia e l’esecuzione in un paese di alti compiuti e di giudicati pronunciali nell'altro (3). Era opinione comune che gli atti compiuti davanti ad un giudice, debbano far prosa davanti quelli di diverso territorio (4), e che la sentenza pronunciata da un giudice sia susceLti bile in altro (1) Mastica, Tractatus de conjecturis ultimarmi volunlatum. Venetiìs, ap. Zenarium, MDCV, pag. 37??, n° 34 (2) Peregrini, Consilia, voi. HI, eons. XI, nn. 27-37. (3) Bali?., I. e., n°20, in fine: “ Aut est executio judieis alterius territori! et lune aut fìt ad literas primi judieis, et idem; aut iit extraordinaria pre¬ stale exequentis non expedìta executione; et lune inspi ei tur locus ubi fìt 6X6CUllO (4 Bart. a Saliceto, 1. c., § 12, pag. 22 e g 14, pag. 23, 4: “ . . . respondeo ad primum cum dìcun; quodstalutum non porrìgit vires extraterrìlorium... primo quod illae leges ioquuntur in aetibus exercentibus a judiee extra ter- ritorium, quia solemniler acta intra territori um et cum persona legìÈima effectum suum extendunt edam extra territorium.., 342 Capitolo settimo territorio di esecutori e là da parie del giudice locale (1), in seguilo a commissione rogatoria del primo giudice (2) e salvo la ricerca da parte di quello delia competenza del magistrato giudicante, della regolarità della citazione e del processo, e delle ragioni supreme del diritto pubblico (3). 1 commentatori però si diffondono maggior¬ mente sull'esecuzione della sentenza penale. Non essendo ancora ben distinti i due campi dell’uno e dell’altro diritto, la sentenza penale aveva una espansività di effetti, soprani ilo quanto ai rapporti perso¬ nali, ben diversa dalla territorialità del diritto penale moderno, ed in quella era implicita, quanto agli stessi rapporti, la est ra territo¬ rialità della sentenza civile. La territori alita delia sentenza penale era però anche allora tenuta ferma quando nei suoi moventi e nei suoi elfelti sulla integrità personale assumeva un carattere politico, com'era il caso del bando. Siccome la facoltà di uccidere impunemente il bandito non deri¬ vava dal diritto comune, ma da quello municipale, così non poteva, data la contrarietà col primo, estendersi oltre il territorio dove il bando era stalo pronunciato. Prescindendo da questo caso, il grado di estra- territorialità della sentenza penale e dei suoi effetti, viene esaminalo da Bartolo e da Baldo, e più diffusamente dal secondo che dal primo. Questo $) distingue la pena relativa alla persona da quella relativa (1) Bart. a Salici., 1. e.: “ ... etiam palei in seutentia quae effectum suum dirigit extra lemtorium, licei executio per juclicem loci ubi possessio est sita, debeat fieri (2) Paul, de Castro, Prima super Digesto Veteri, De jurisdicUonìbm omnium judicum: * Cum quaedam puella „. § 5; ut scribat judici illius loci ubi est quod sua sententi a exequatur (3) Statuti del Cadore, aggiunte, cap. XIII, ediz. Venezia, Poi etti, 1633, pag, 100, 1 ; 6 ... fu confermalo et approvalo nel detto consegno che se sarà data qualche sentenza fuori della contrada di Cadore contro alcuno vicino alla corte o babilalione di Cadore da qualche Rettore o Giudice foresto che ha giurisdjlione ordinaria ò delegata fuori del territorio et giurisditione di Cadore, non sia a modo alcuno mandato ad eseculione dal Vicario o d’alcun ufficiale di Cadore eccetto se quel vicino ò habitalore di Cadore contro il quale fu data non si fosse ritrovato nel luogo dei detto giudice foresto overo sotto la sua giurisditione fosse legittimamente citato, overo qui in Cadore fosse ammonito per il Vicario o per l’of/iciale à preghiere del giudice foresto sopradelto contenute in sue lettere mandate a detto Vicario di Cadore sopra questo specialmente. E questo si intenda quando de jure communi potrà essere legittimamente citato o convenuto e quando h avesse aconsenlito in esso giudice foresto, nel qual caso possi tal sentenza mandarsi ad esecu- tione ad istanza di esso giudice foresto... „. (4) Bari., 1. c., n“ 50, 1. 343 Sviluppo del diritto internazionale privato in Italia ai beni. La prima può riguardare l’interdizione di certi luoghi, nel qual caso può estendersi oltre il territorio dell' interdizione, soltanto in via eccezionale; o può riguardare l'interdizione di un'arte, ed in tal caso non produce verun effetto fuori del territorio. Talora la pena riguarda una diminuzione di stato (infamia, serviti] della pena, sco¬ munica) ed « istae poeti ae quae respici un t dimimilionem status infli- guntur in perso n am et ipsam persoli am sequuntur sìcul lepra le pro¬ simi ». Con questa sentenza si accorda quella di Baldo (1), secondo la quale «si poena respici t intrinsecam qualitatem ve! statum personae sicut est poena inliabilitationis vel infatti iae et ista protendi tur ubique, quia est indivisibilis et inseparabilis ». A suffragare tale opinione Baldo cita a questo punto quella di Bartolo, ma poi fa una riserva di territorialità per quelle pene che, senza modificare interamente la capacità della persona, importavano l'inettitudine a certi atti partico¬ lari. Siella quale riserva si riscontra la corrispondenza al concetto mo¬ derno della territorialità delle disposizioni di legge relative a capacità od incapacità speciali. Quando ia pena riguarda i beni, Bartolo distingue se essa fu imposta applicando disposizioni di diritto comune da un ufficiale che avesse giurisdizione secondo il diritto comune, ed in lai caso « lalis poena exiendilur ad patrimoni am ubique posilum ». Egli aggiunge però che l'appropriazione vien falla rispettivamente dai pubblici uffi¬ ciali nel cui territorio i beni sono situati che, analogamente a più tutori costituiti sui beni di un solo pupillo in più provincia, agiscono come rappresentanti di un solo fisco, A tale proposito però è più retta e più chiara l’opinione di Gu¬ glielmo de Cuneo, pur riferita dallo stesso Bartolo, e quella di Baldo ,1. c.), secondo la quale la sentenza ha l’effetto di spossessare dovunque il condannato, ma ciascuna città si appropria i beni di lui situati nel territorio rispettivo, perchè « dieta bona stìnti quasi vacanti», et cum quaeiibeteivitas reputatur fìscus, cuilibet accrescent illa bona prout su ut in territorio ». La quale opinione, facendo dipendere da una sola causa ia vacanza dei beni, ma attribuendone ia occupazione alle singole sovranità dei territori! dove quelli sono situati, può invocarsi ancora nel regolamento della successione vacante (2), Baldo suddistingue, fra tali pene relative ai beni, quelle che su Capitolo séni aio importano una inettitudine assoluta di possedere da parte della per- sona? e da queste fa derivare la confisca dei beni dovunque situati. Delle pene che importano confisca dei beni, quelle che non impli¬ cano inettitudine a possedere nella persona, appariscono a Baldo limi¬ tate ai beni esistenti nel territorio dove fu pronunciata la sentenza. Da ultimo Baldo considera la pena d’indole economica, che non è dì confisca, ma di condanna a versare una somma di danaro* e da questa riconosce derivare una obbligazione, la cui esecuzione può richiedersi giudiziariamente sui beni dovunque situati (4), L nel concludere Baldo sintetizza la differenza fra questo caso e quelli di confisca, dicendo: « Ex sentenlia con fiscali on is non ori tur oblìgatio sed domini urti: ubi enfi ri est domini uni non est proprie obli- gatio... : con fisca tus nulla obligaiione tenete Sed ex sentenlia condenti nalionis ad certam quanti La lem bene nasci tur oblìgatio et in factum urlio ita in criminali sicuL in civili ». Quando invece la sentenza, per la disposizione che invoca, si up- poggia, anziché sul diritto comune, su quello particolare, la confisca non si estende secondo Bartolo ai beni non soggetti a quella giu¬ risdizione, se non nel caso che le leggi speciali, applicando le quali si decreta la confisca, siano comuni ai vari i lem torti dove à beni sono situati (3). Questa dottrina dei commentatori, che, sempre più svi— lappandosi, diventava tutto un complesso sistema di limili, importava dunque, in proporzioni diverse nei vari» tempi e secondo! vari i autori, una certa misura di applicazione della legge straniera. Di regola, come scrisse nel tempo nostro li Brocher, alla competenza dei fòro corrispondeva quella della legge; e il giudice doveva applicare il diritto vigente nel suo territorio secondo la massima allora formulata : « paria snn t forum alicubi sorti ri et sta tu li s figari: si ibi forum ergo Jusk >Ia non mancavano le eccezioni, che nella dottrina italiana dovevano sempre più concretarsi in sistema, nelle quali poteva invo¬ carsi davanti ad un giudice un diritto diverso da quello vigente nel suo territorio. In tali casi le norme dì procedura segnavano i! limite dell applicazione delle due leggi ; determinavano cioè, nella trattazione giurisdizionale di un medesimo rapporto giuridico, in quali limiti (1) L esecuzione di tali sentenze ricorda quella che può ottenersi delle sentenze civili straniere, secondo il moderno diritto inglese. (2) Bart.? 1 c., iìù 50. (3) Bàrt., L c.3 q* 51. Sviluppo del diritta m ter nazionale privato in Itili 5 a 345 dovesse applicarsi la legge everiLualmenie straniera ed originariamente propria delle partì o dell’atto di cui trattami, ed in quali limili in¬ vece la legge del foro dovesse sempre prevalere. A tale proposito s’im¬ poneva una regola dettata dalla ragione che, quantunque anteriore ai commentatori e durata nella scienza del diritto dopo di loro (1), pure ebbe occasione di essere formulata da loro coinè parte di unto un sistema di limiti organicamente costrutto. Bartolo poneva chiara¬ mente tale distinzione, subordinando alla legge del foro quanto riguar¬ dava l’ordinazione della lite e sottoponendo quanto era pertinente alla decisione della lite ad una legge diversa da quella del fóro e ricercala secondo le regole normali di competenza (2). [j'n’eccezione alla prevalenza della legge del fòro nella materia ordinatoria parrebbe l’applicazione della legge personale agli elementi della procedura che avevano un carattere religioso [3), ma in realtà si aveva in tal caso l’applicazione d'ima norma speciale ed eccezionale della lese fori, imposta dalla necessità dovunque una parte del diritti s’informa a concetti confessionali. La stessa distinzione era fatta da Baldo, che ne tratta opportuna¬ mente parlando dello stallilo delle forme, poiché in fondo la medesima ragione che persuade a regolare la forma degli alti secondo la legge del luogo dove si compiono, dimostra la necessità di sottoporre quanto riguarda l’ordinazione della lite alla legge del fóro. E rende più pre¬ cisa cogli esempi la distinzione fra la materia ordinatoria e quella decisoria (4), che piii tardi Becco Curzio doveva esporre con maggior (1) Mastica, De tacìtis et ambiguìs, tom. I, lib. Ili, tit. XIII, § 48-51 che riferisce ed amplia le soluzioni di Bartolo, (2) Baht.. 1. e., n° 15: “ Aut quaeris de his quae pertinent at iitis ordi¬ na tionem, et inspicilur locus judieii, aut de his quae pertinent ad ipsius Iitis decisìonem: et lune, etu. „. (3) Glossa in 1. A il praetor, § Jurare e !. Non erit, § Dime Pìus, Dig. De jurejurando : “ Divus Pius jurej tirando, quod propria superstilione jura- lum est, standum rescripsit » e Bald., ad eod. tit. Dig., lex V, Non erit, § Divus: “ Nota quod Saracenus polesl jurare per legem suam. Idem in .liidaeo; secus In haeretico quia haereticus nullam legem tenet sed prò- priam opinionem sibi legem faci t ; non autem potest jurare Judaeus ad sancta dei evangelio, vel per Christum,qtiia praesumitur hoc facere in contemplimi ut C. De Judaeis, 1. Judaeos, et ideo sicjurando non dicitur esse juratum si Ghristianu? juraret per Macomettum quia quo ad juranlem non est reli- gionis vinculum (4) Bai.o., 1. e., § 21 ; “ ... utrum in probando ìnspiciatur eonsneludq loci contracti vei loci judieii... Respondeo: aut loquimur de ordine probatìonis judieii et inspieimus locum .judieii; pula si ibi est slatulum quoti non re- quirat Iitis CGntestationem, vidclicet probatio sine Iitis conteslatione; aut non UÙ Capitole settimo d illusione 1 , e die già Bartolomeo da Saliceto, commentando la glossa « a n Bononiensis », riferiva come opinione comune (2)* Nell' elemento decisorio della lite la legge del fóro passava in seconda linea: poteva prevalere la legge della persona; o la legge del contralto so tratlavasi di valutare le conseguenze naturali del con¬ tratto: o la legge del luogo d’esecuzione di questo, se tratlavasi di conseguenze posteriormente derivate da negligenza o mora. Se man¬ cava qualùnque determinazione di luogo per la esecuzione, prevaleva la legge de! luogo dove questa era domandata (SU ma la prevalenza della legge del fóro, come tale, veniva meno in tali cast per lasciare il posto alla legge del luogo cui apparteneva il rapporto giuridico. Da ciò derivava, in un numero sempre maggiore di casi, la possibilità del l'applicazione e la necessità della ricerca e della prova delia legge straniera. Nei riguardi personali poteva in certi rapporti affermarsi che « ci vis ligatus est etiam extra terri Lordura statuto palme »; e la dottrina della estrà territorialità della legge civile nei riguardi sostan¬ ziali poteva formularsi in termini generali cosi: « in decisi vis debet quis j (idicari secundum leges palme suae, licei fiat processa secun¬ dum stàio tum loci in quo juiichun veniilatur ». 115. — In quanto si riferisce alle cose, e sopratulto alla loro defi¬ nizione e distinzione, s impone necessariamente l'impero delta legge territoriale. Ma è difficile limitare tale impero entro quei confini ne! quali la ragione lo giustifica, ed anche in sistemi moderni di diritto internazionale privato, come nel nostro, non è rara una certa confu¬ sione 4 fra disposizioni delle quali alcune limitano, altre sembrano estendere oltre il ragionevole il dominio della legge della situazione. Tale indeterminatezza e tale confusione dovevano risultare maggiori nella dottrina d&i commentatori, poiché d’un lato i I ì m i L i della ter- loquirnur de ri tu prò bali onis sud de substantia: pula in loco contractus suflicìimt duo testes; In loco j u die i s requiruntur quatuor, lune inspicimus ìocum contractus: quia tendit ad decisionem causae (1) Rocnus Curtius, De Statuti#, sectto tX, num. 38 41 nel Iraetatus illu str lum juriscormiUorum, t. Il, pag. 376 r e 380 v. Ed. Venezia, 1584. (2j Bart. a Saliceto, I. c., § 4, pag, 17: 61 ... dicunt omnes quod quoad ordìnationem causae servar) debet statutum Mulmense, sed quoad deci' sionem servari debet statutum civit&tis Borioni ae vel àtteri us loci in quo contractus est celebratus „ & comm. alla lex XII. § IO, De sacrosanctis godesti s (L c., pag. 53) : le leggi relative al processo o Perdine del giudizio e quelle relative ai termini legano i chierici u ut quoslibet aUos forense* (3) Bart.. 1. c., § 15-19. (4) v. D edìz., voi. HI, cap. X, Cose, pag, 449 e segg. Sviluppo del fritto immiazionale privato in I talia 347 riloriaìilà della legge non erano ispirali» come nella moderna dottrina italiana, dal diritto e dall' in tenesse delio Stalo, dall'altro la distinzione fra statuto territoriale e slatti Lo estro torri tonale non corrispondeva ancora completamente, come nella dottrina tradizionale francese, a quella fra statuto relativo alle persone e statuto relativo in qualunque modo alle cose. Se infatti anche Bartolo nella trattazione della que¬ stione anglica sembra attribuire alla legge della situazione il regola¬ mento degli stessi rapporti personali circa le cose (1), altrove si vede ammesso su queste, considerate come oggetto di rapporti giuridici, l’impero di legge diversa da quella delia situazione (53). La distinzione originaria degli statuti (3) non si fondava (4) pri nei pai mente sulla per- sonalilà o realità del loro obbiettivo. Anzitutto ed indipendentemente dal loro oggetto, gli statuti erano distinti secondo erano conformi al diritto comune, oppure riguardavano materia non contemplala da questo « nec prò nec con tra (et hujusmodi erat major pars statuto- rum) », od erano contrari i al diritto comune, nei qual caso non vale¬ vano anche ail’ interno, se non che per effetto d’implicita concessione dell’ imperatore; o finalmente erano contrari ì al diritto naturale, nel qual caso erano radicalmente invalidi (5). La espansività territoriale di tali statuti era graduata secondo la loro conformità al diritto comune indipendentemente dal loro oggetto. In quanto poi lo statuto non era nè conformo nè contrario al diritto comune, la sua espansività era commisurala dal suo carattere favorevole, odioso o penale, nei riguardi delle persone; sicché una legge odiosa non estendeva i suoi effetti oltre il territorio dello statuente, nemmeno in riguardo alle persone, mentre una legge favorevole alle persone di cui si trattava poteva far sentire, anche fuori dei territorio dello statuente, il suo effètto stille cose. La distinzione degli statuti in personali e reali come sinonimi di estraterritoriali e territoriali, si va dunque facendo strada a poco a poco dietro le alLre distinzioni da cui dipendeva allora l’espansività degli statuti. Dapprincipio quella distinzione fra statuti personali e reali non poteva avere che un’importanza secondaria e subordinala, (1) Bart., 1, e., § 42. (2) Bart., 1. c., § 40. (3) La strabo. re Ori ano, De inter pret. Stat ., § i-ò. (4) V. pag. 337-9. (5) Bau)., ad lìb. ! Digest., Ut. De Constitut. Prineipmn: Addillo Baldi, 3, dove nega al principe la potestà di derogare al diritto divino, naturale e delle genti. m Capitolo settimo per acquistare poi un capitale valore solo allorquando fosse scomparsa la pratica preminenza del diritto comune e si fossero cominciale a considerare le leggi civili come del Lutto eguali fra loro quanto alla potestà del comando, e reciprocamente del lutto autonome nel campo della loro efficacia internazionale. Lo statuto personale, come distinzione de! lutto secondaria ed in gran parte destituita di importanza pratica, comincia u delinearsi nel commento di Bartolo e nei successivi ;1). Lo statuto reale manifestava anzitutto il proprio impero territoriale nel l’obbligo del pagamento delle imposte che. gravava anche sugli stranieri possedenti beni nel territorio (2). Ma dove mani festa vasi la confusione era nel Tappi i- care 3 il diritto municipale ai rapporti di quelli stranieri che nel municipio sottostavano ai pesi. Un concetto giusto dello statuto reale è quello di chi sottopone alla legge della situazione la definizione giu¬ ridica delle cose e la loro distinzione, e che regola secondo quella legge il modo di costituzione dei diritti reali, e la polizia degli edifici. Ma la confusione si ebbe quando, basandosi sulla distinzione fatta da Bartolo nella questione anglica, e senza le limitazioni fra le quali Bartolo la circoscriveva, si affermò che le leggi disponenti circa le cose debbano imperare ne! territorio anche nei rapporti personali e famigliato fra stranieri (4; quanto agli effetti di quei rapporti sulle cose ivi situate. E mentre alcuni, come Alberico da Rosate (5) e Bartolomeo da Sali¬ ceto 6), avevano tenuto in questi casi lo statuto reale nei limiti dovuti in quanto riguarda le cose in se sLesse, facendo del resto prevalere nei rapporti di famiglia, anche irt quanto riguardino le cose, lo sta¬ tuto personale; altri, come Alberto Bruno (7), estendevano anche al regolamento di questo, quando si tratti di beni, ii diritto vigente dove le cose sono situate. Riassumendo, nella determinazione dello statuto reale si riscontra, fin dai tempo dei primi commentatori, non poca disformità ed incer¬ tezza; tale confusione non produsse gravi conseguenze pratiche finché ia preminenza del diritto comune, e il carattere dì favorevoli o s favo- fi) V. pag. 337-340. m V. pag. 302. (3) V. pag. 274, 5, 285, 289, 290, (4) Peregrini, voi. V,cons. 7, n°4; voi. Ili, cons. IO, n° 3, e eons. 17, n® 15. (5) Aluer. da Rosate, op. eit., pars 11. quest. 136. (6) Bari, a Saliceto, super Cori. I, De Su mina 'Frinitale, § 14, pag. 23, 4. (7) Albert. Brun., 1. e., art. 6, n° 20. Sviluppo del diritto i meri) azionale privato in Italia m revoli determinarono, a preferenza dì ogni altra distinzione, la pos¬ sibilità© il grado d’efficacia eslraterritoriale degli statuti. Ma quando quelle distinzioni originariamente prevalenti scomparvero o passa¬ rono in seconda linea, e la distinzione di statuii reali e personali fu intesa sempre più come corrispondente a quella di statuti non atti od alti ad essere applicali fuori del territorio, il difetto proprio della distinzione verbale di Bartolo, erroneamente generalizzala, ed il cri¬ terio vago delio statuto reale, portarono a contraddizioni ed a confu¬ sione nella dottrina e nella pratica. E le soluzioni di Alberico da Rosate e di Alberto Bruno furono i punti di partenza di due indirizzi diversi non solo in Italia, ma nello sviluppo di Lutto il diritto inter¬ nazionale privato europeo: quello cioè di chi volle limitare il carattere di realità e l’efficacia strettamente territoriale alle disposizioni rela¬ tive alle cose considerate in se stesse, e quello di chi volle subordinali alla legge territoriale anche i rapporti di diritti o le stesse altitudini giuridiche della persona ogniqualvolta le cose immobili fossero oggetto del rapporto giuridico. 110, _ Alla validità dei contratti ed alia loro essenza si applicava da Bartolo la legge del luogo d'origine (1). E per luogo del contratto egli intendeva quello deila stipulazione e non già quello della esecu¬ zione^]. Infatti il contratto, che risulta dall’accordo delle d ue volontà, non può giuridicamente formarsi se non sotto ia tutela della legge del luogo dove le due volontà si incontrano. Formato dunque legiuima- menie il contratto, è, in quella forma ed in quei limiti, una essenza giuridica esistente di pei1 sè ed indipendentemente da veruna altra legge. Perciò Guglielmo Durante, esplicitamente, facendo l’ipotesi d’una convenzione stipulata fra due persone di origine diversa, ricor¬ reva per regolarla alla legge del luogo delia formazione del contratto, e nel caso di contratti per corrispondenza intendeva®! sorta l’obbli- gazione dove era giunta roderla nel momento stesso in cui questa era stala accetta Ut ed indi pendentemente dall’arrivo dell'accettazione a notizia dì quello da cui l’offerta era partita (3). lì a tali norma derivavano di necessità conseguenze importanti (!) Bart., I 25: * ... aut de is quae oriuntur secundum ipsius contractus naturam tempore contractus . et inspicitur iocus contractus „. (2} Bart., § 16; “ Et intelligo loculo contractus ubi est celebratus con* tracio®, non de loco in quem collata est sol ulio. Nani licei fundus debeat solvi ubi est, tamen inspieilur locus celebrati contractus „. (3) Baldo e Nicolò Mattarello ap, M antica, De tacìt., J, ili, 13, § 60. 350 Capitolo sommo tanto nei riguardi della competenza, q frànto in quelli della capacità. Da! primo punto dì vista avveniva che l'attore potesse citare il con¬ venuto fuori del fòro nazionale di quest'ultimo, ogniqualvolta razione fond arasi sopra un contralto stipulato in un terzo luogo, e che in questo trovatasi il convenuto quando era intentala l'azione (1); ed era questa una delle giustificazioni deli’ ipotesi fondamentale della glossa, «Tuo Bolognese convenuto a Modena. Dal secondo punto di vista poteva avvenire che ai forestieri contraènti in un paese non giovasse la ignoranza delle leggi locali (2), nemmeno in quanto si riferiva alle Stesse attitudini della persona (3), Gli effetti diretti e naturali del contratto, quelli cioè che ne deri¬ vano come una conseguenza necessaria e normale, sono da Bartolo collegali al contratto stesso ed alla sua legge di origine; trattasi infatti, in tale caso, della stessa essenza giuridica, considerala, anziché in astratto e nei suoi elementi costitutivi, in concreto e nel suo pratico operare 4, A questa soluzione taluni arrivavano, come Bartolo, per logica deduzione dai principi! fondamentali, altri, come Bartolomeo da Saliceto, sopratutto per molivi di equità (5\ La esecuzione, nella sua modalità e nelle sue conseguenze, era sottoposta da Bartolo ad una legge che poteva essere diversa da quella del luogo del contrailo. Quanto alle modalità, la legge del luogo di esecuzione prevaleva ad un tempo per interpretazione della tacita volontà delle parti e per ragioni analoghe a quelle che informano la territorialità dello statuto delle forme (3 . E tale soluzione è applicata da Bartolomeo da Saliceto a ([nei rapporti fra chierici e laici o fra chie¬ rici in rapporti laicali, che erano, data la separazione e l'autonomia dei due poteri, così analoghi a veri rapporti di diritto internazionale. Egli giudicava pertanto legati i chierici dagli stalo Li provvedenti in 0) de Casti*., ì sup. Cod. De Bum. ZV., § 10, 11, edil. Lugdum, MDXL, pag. ir; tt... mtdlìgé Lribus concurrentibus, quod conveniaturratione ccntraclus ve! quasi ibi celebrati ... Hem quod ibi recipìatur, alias secus... ^ .? 332, 3 e Peregrini, Cons.t voi, Ìli, cons. 101, un» 5 e 8, (3; Secondo Giovanni d'Andrea ed altri però Io straniero poteva in caso di lesione chiedere la * resti tu Lio in integrimi „ per ignoranza. (4) Bart., L c., n° lo. 6: Àutdeiisquae oriuntur secundum ipsius con* tractus naturato tempore coutractus, et.,, inspicitur Incus contractus... (uj Bart. a Salic., 1, e., § 4, pag. 17: w ... Sed in contrariarli facit quia noe esset durum et asperum. Et maxime in Ignoranti!) us consuetudìnein civilatis in quam solatio destinaiur, ut est videro in schedari bus Ultramon- tanis destinanti us solullones sibi benda® Ualiae ubi consuetudine® sunt a suis discrepante® et variae (6j V. pag. 3524. Sviluppo dèi diritto intorutóoisaie privato in Italia 351 quale moneta deliba pagarsi il prezzo delle cose o il reddito dei fondi ed in qual tempo (1). Se il luogo dell’esecuzione era determi¬ nato, si regolavano secondo il diritto di quello tali conseguenze; se il luogo dell’esecuzione era stato lascialo alla scelta dell’attore, o non eresiato punto determinato, prevaleva il diritto del iuogo dell’azione. Le conseguenze, infaLti, della mancata esecuzione costi lui vano un nuovo rapporto giuridico, che doveva, come il contratto in sé, venir regolato dal diritto del luogo dov’era sorto (%. L’entità dell’esecuzione regol avasi dunque, secondo Bartolo, dalla legge del contratto; le sue modalità (3) e le conseguenze del mancato adempimento, dalle leggi del luogo dell’esecuzione o del giudizio (4). Applicando alla lettera tali norme, la questione tanto dibattuta della prescrizione liberatoria è risolta commisurando il tempo secondo la legge del luogo della esecu¬ zione, Così quanto alla domanda di restituzione per lesione, o questa derivava dallo stesso contratto nel tempo in cui era stalo stipulato ed alla legge di questo si doveva badare per deciderne l’ammissione; o si voleva invocare una lesione sorgente da fatti posteriori al contratto, per negligenza o mora, e si doveva badare al luogo ove s’era verifi¬ cata la mora o a quello dei giudizio (5). Le condizioni di possibilità di quest’ultimo caso sono poi ripro¬ dotte più chiaramente da Baldo, tenendo pur ferrata la regola che la suscettibilità di restituzione è una pertinenza originaria del contratto e non già della sua esecuzione, e quindi dev’essere regolata dalla legge del luogo d’origine di quello (6). (1) Bart. a Salic., in 1 Cod., De sacrosanctis ecdésiis, iex XII, § 16, ediz. eitj pag. 55: “Et ex Bis infertur quod licei quis, beneficio clericali gaudens, domum locaverit uni scbolari, locati o illa intelligilur facla cura privilegio incinti inatus scholaribus concesso „. (2) Baut., 1. c,, § Iti: “ Balio praedictorum est; quìa ibi contrada est neglìgentia seti mora „ , (3} Ocdrapo nel consiglio 168, quest. I, m 1, suppone che uno abbia ottenuto un beneficio per un certo ammontare, e sostiene che l’ammontare debbasene valutare secondo i prezzi del luogo dove i beni sono situati e non di quello dove il beneficio fu richiesto e concesso. E tale opinione fu seguita anche da Alessandro Tartasso, lib. II, cons. 21, n" 3. (4) Bart., 1. c., § 10- Cfr. Mastica, Dì taciti* et ambigui* conventionìbus, tom. I, lib. ili, Lìt. XIII, § 15, 16: “ Goelerum in iis quae extra naturali! ipsius contractus post con tracium oriunlur, voluti propter moram seu negli- gentiam promissoris, inspicitur stalulum seu consuetudo illìus regionis in qua solulio fieri debet vel promissor convenilur ». (5) Bart., 1. c., § 20. (6) Bald., 1. e., §21: “ Pone quod in loco contracti minor non possi! resti¬ tuì sed in loco judiciì potest; quis focus inspicietur: dieit glossa quod focus m Capitolo settimo La legge del luogo di esecuzione poteva poi sempre prevalere sello forma di norma d’ordine pubblico o di diritto pubblico. Quan¬ tunque la norma della territorialità assoluta dipendente da motivi di ordine pubblico, del resto anche ai nostri giorni troppo vaga, allora non fosse così formulata, esisteva pur sempre e si riconosceva la impossibilità di far valere in un territorio obbligazioni ritenute, secondo i principi i fondamentali colà vigenti, radicalmente inique od immorali (1). Esistevano per converso avvedimenti per acce! era re la procedura relativa a particolari contratti, ogniqualvolta tale celerilà ri ten evasi interessante in un determinato territorio la pubblica eco¬ nomia (2'. E talora adoilavansi pur norme per estendere anche ai contratti celebrati fuori del territorio fra stranieri la legge territo¬ riale (3J, ogniqualvolta trattavasi dei loro effetti su cose immobili a quel territorio pertinenti, edera accolta nel paese la dottrina della prevalenza del diritto locale in tutti i rapporti relativi a fondi esistenti nel territorio. La definizione di che cosa si dovesse intendere per ( orma, non era anche allora, come non fu più tardi, nè del tuLto costante, nè dei t u tio chiara, ma la regola locus regit aduni veniva formulata, quanto al regolamento delle forme degii atti, come un effetto di competenza territoriale della giurisdizione. Bartolo, dopo aver accennato a questa regola (4), la formula chiaramente dicendo ,5) « solemnitasacius per- judieii... Idem tenet Gul. quoti non agito hie de contractu quo ad ordinem seu originem sed quoad resolutionem . Contrariami dicit BartoJus ; quod quo ad decisìonem causae inspìcimus ìoeum contracti. Si ergo contraelus nascit inexpugnabìlis, in nullo loco potest peti restitutio in integrum. Non qbstat quod ubi judicis oslm imploratur, inspiciato locus judicìi, quod illud è ver in officio emergenti post eontractum pula ex mora... see in ea quod considerato a pr. secundum Bari Et id dicit ipse quod gl, diete I. Il non potest saivari nisi intelligendo quod ibi petatur resti tu l Io non ratioue con- traeti, sed ratione iesionis poslea emergentis ex prescriptione legis in judicio; quod est subtile et notabile et ita teneo (1) V. pag. 317, ì>. “ GonSra contraelus illicìtos et fraudulentos, auctoritas sommaria omnibus judicibus commossa, quod prò sua consc ientia debeant procedere^ considerala non scriptum sed qualìlate faeti. Cons. Ni, Consultori major ,. Cons. 1328, 2 septembri. Stai. Ven . , Consulta ex autenticis, edizione citata, pag. 109, 110. (2) Si. Ven., Leggi civili, in materia di lettere di cambio, ediz. eit., pag. 276i, 297 v. (3) V. pag. 347. (4j Bafst., 1. &, § 13, 14: “ ... aut loquimur de statuto aut de consuetudine que respiciuntipsius contraelus solomnitateni... inspicitur ìocus contractus „. (5) L. c., § 26, Sviluppo del diritto inLerna£ioiKi)c privato in Italia 353 ti net ad jurisdiclionem ejus in cujus territorio agi tur », E quando enumera gli statuti che possono avere una efficacia estraterri tonale, esclude dal loro numero quelli proibitivi circa le forme: « quia in so I e mn ita ti bus semper inspici mus locum, ubi res agi tur » (1); sicché es tenti evasi aneli e agli atti degli stranieri l’ obbligatorietà e la suffi¬ cienza delle forme locali. Da ciò derivava naturalmente ebe l’atto, formalmente valido dove era stato materialmente compiuto, dovesse ritenersi formalmente valido dovunque, e che perciò, dovunque sene dovesse apprezzare la validità, valesse, quanto al giudizio della legit¬ timità delle sue forme e solennità, la legge forestiera del paese d’ori¬ gine dell'atto ,2), adottandosi questa regola dall’opinione comune (3). Giova avvertire però che, quanto all’interpretazione del contratto, rite~ nevasi come sua sede il luogo, anche diverso da quello della materiale stipulazione, cui si era riferita originariamente per l’esecuzione la volontà delle parli (4), e che la stessa distinzione valeva nel deter¬ minare la competenza del giudice, mentre quanto alle forme (5) anche in tal caso ritenevasi che la legge del luogo dove materialmente era avvenuto il contratto dovesse prevalere (6). Nello stesso modo insieme colla legge anche l'autorità forestiera estendeva cosi indirettamente gli effetti del proprio potere nel terri- (J) § 32 e Baco., I. c., § 20: “ Viso de jure personae sequitur videro de jure forni ae et solemnitatis. Circa quod quechui' quis locusinspicialur. Circa quod seiendum est quoti quaedam sunl quae habenlur prius esse, potea deducuntur in judicium...; in primis aul loquimur de eodctn conlractu et inspicitur locus eontraetus (2) Bakt. aSauceto, in 1 Cod,, De Stemma Trinitate, §4, pag, 17 : Nam si proinississet se soluturum,., generali ter ubique locorum ut est inori s, dico quod quo ad solemnilatem eontraetus et sic quo ad decisionem vai idi - tatis statuti, consuetudo Bononiensis et ejus statulum debet servari, non loci in quo convenitur; alias oporlet dici quod solemnitas et cujuslibet ioci debuissel servari, quod est impossibile, unde non dicenduin.,, Quapropter ego credo quod solemnitas civilatis in qua conlractus prout est facti vere fuit celebratus, debeat attendi „ e § 10, pag. 21: “ . statutum non potest dìsponere de persona non subdita . licet de solemnitale et forma in bis quae ibi aguntur edam per forensem ponit providere ut proxime dixi ; quia hoc ad ejus speutat jurisdiclionem s. Bart., i. c., § 36, 37. , (3) Mastica, De tacitis et ambiguis comentiombm, toni. I, lib. Ili, Ut. XII t, § 14, Romae, Typ. Vaticana, MDCiX, pag. 149, col. 2. (4) Mastica, De tacitisi et amhiguìs conventionibu s, lom. I, lib. Ili, Ut, Alll, § 17, 18 ; “ Sed est advertendum quia eontraetus non uliqtie eo loco intelli- gitur celebratus quonegotium gestum est, sed quo solutio fieri debet... nam contras isse etc. „ e § 28, 36-8 e 58, 59. (5) V. n“ 2. (6) V. Mastica, 1. c., § 44-8, 23 — CaTEEÌahi, Diritto ini. priv., voi. I. 35 i Capìtolo settimo torio per lutti gli atti che, secondo il diritto del luogo d’origine, si erano compiuti con determinate solenni là. Cosi ì notai d’uu paese indirettamente estendevano la propria competenza negli altri terri¬ tori i, mediante la validità degli aiti compiuti o ricevuti da loro nel paese d’origine, colle formalità In quello prescritte (t). >ìon potevano, per la stessa ragione, estendere quell'autorità dilet¬ tamente, cioè non potevano esplicare la facoltà dei loro ministero fuori del territorio loro, dando poi esistenza legale agli atti da loro compiuti o i ice v u l i - 3 quod defecius inest a principio » (2). La quale nonna, per se stessa tanto evidente, pur doveva ricordarsi per notarne due eccezioni importanti, Furia, che doveva svilupparsi col tempo, l’altra destinata a prendere coi tempo uno sviluppo che, nel periodo dei com¬ mentato! i, era del tutto inatteso. La prima riguardava la competenza dei notai imperiali riconosciuta nei ter ri tori i d’altri princìpi, anche non soggetti all'Impero, e rispettata da questi come Fautori Là legi ni ma¬ trice dei comi palatini (3), fra gli ultimi effetti d’un’auloriià sovrana universale che più non esisteva. L’altra riguardava la possibilità di i [conoscere valida la stipulazione fatta da un notaio fuori del suo lerri- to! io d aiti compiuti fra suoi concittadini (4), nella quale (5) si poteva ravvisare un principio di manifestazione e dì giusti Reazione della competenza consolare, e del carattere facoltativo contemporaneo della regola locus regit aduni nei contraiti fra concittadini all'estero, 117- Il matrimonio, considerato come vincolo, venne lasciando, nel periodo di tempo trascorso fra il medio evo e la rivoluzione fran¬ cese, un campo sempre più ristretto alla varietà dei diritti ed ai pos¬ sibili conflitti fra le legislazioni, Lra opinione comune che la legge del luogo dove iJ matrimonio era stato contratto, dovesse governarlo cosi (1) Bald.j Lc.,§ 16: * Nuncquero circa hoc de effeciu; iste presisi ter con fi ci t ms [rumenta; n uni quid valeant ubique locorum? Respondeo ani con non io loco permìsso et vaìet ubìcumque. . . Et est ratio quod jus prò* batioms ori tur a principio; unde postea ex quo jus est ortum, non lolliLiir mutali one loci (2) Bald., L c. , Aut confici t instrumenlnm in loco non permisso: puLa exUa territori ora sLatuenlium, et lune talia instrumenta non probant inailo loco. Balio quod defectus inest a principio (3) V. pag. 318-320. ti) Lald,, 1. c. : Lt ideo forte posse t dici quod vaierei instrumentum quoad subddos statuentis: quiaoffiemm cui non est arinexa jurisdictio non leghi maini per viam territori! inter consentìentes,,. et hoc teneo salva sub* stantia veritatis (5) V, l*èdiz,3 voi. 111, pag. 115-118, e pag. 546 e segg. Sviluppa pi d trillo tniernasionaìe privato in fuilia 355 completamenle da valere anche per la sua dissoluzione. Tale nonna sottoponeva pertanto ii matrimonio come tale, considerandolo qual ente giuridico indipendente dalla persona delle parti, al diritto vigente nel paese dove il vincolo era stato contratto. Era la [ire valenza della legge d'origine applicata alla constatazione di esistenza de! vincolo coniugale fra persone che potevano essere rispettivamente di origine diversa. E tale prevalenza, giustificata dalle stesse ragioni ispiratrici delio sta¬ tuto delle forme quanto all’esistenza formale del matrimonio, era meno giustificata nel suo imperare sulle condizioni d'esistenza sostan¬ ziale, antecedenti e susseguenti alla celebrazione, del vincolo in sè, come sulle condizioni della sua dissoluzione. Ma la possibilità di conflitti relativi alla legge del matrimonio considerato come vincolo coniugale, e l'àmbito d’applicazione di quella norma, sussistettero (inchè la esistenza, in varia misura consentila, del matrimonio consensuale, conservò nei diversi territori la varietà di legislazione su tale argomento. A mano a mano che la Chiesa venne riducendo il matrimonio nel suo dominio, ia possibilità di quei conflitti andò diminuendo, finche, imposto in tutta Europa a! matri¬ monio il diritto uniforme ecclesiastico, ogni possibilità di divergenze di leggi e di conflitti circa la loro applicazione risultò eliminata del lutto, per risorgere più lardi insieme colle rivendicazioni delle leggi civili nel campo del diritto matrimoniale. Dei tre beni costituenti il matrimonio « proles, fides et sacra¬ mentimi », ii sacramento, che fini per costituirne l’unica origine legìt¬ tima, era come tale completamente governato dalle leggi della Chiesa. Le leggi canoniche diventarono sempre più esclusivamente fino al Concilio di Trento il diritto uniforme del matrimonio, ed il Ponte¬ fice, nella sua sovranità universale, poteva solo dispensare da quelle leggi approvando un matrimonio contratto contro i canoni (1), E come l’origine e la dissoluzione non naturale {%, così anche i 'allentamento e la sospensione del vincolo matrimoniale finirono per essere subor- (1) Mastica, De tacitis et ambiguis conventionibus, ìib. XXIlf, lil. XX, § 21, edizione citala, voi. 11, pag. 568; “ . quia liberum est Romano Pontifici impedimentum juris pontifici! lollere„:v. Pctr. de Amcaràró, cons. 409, 410. (2) lo tal caso la legge applicabile era quella canonica ed era compe¬ tente il giudice ecclesiastico; la magistratura civile limitavasi ad assimilare nei riguardi della capacità alla vedovala moglie che avesse controversia col marito circa il vincolo del matrimonio. De Fkiuuhiis, Aurea practica, ediz. eh., 1. c., n° 19 e De Luca, Theatrwn cit., voi. Ili, cons. CV. 356 Capitolo settimo dinati all' u ni forme governo della legge e dell 'autorità ecclesiastiche (1) eh®, .quanto a quest’ultimo rapporto, però, conseguirono più incom¬ pletamente e meno a lungo conservarono l'esclusività del loro impero. Le ragioni del diritto internazionale conservarono il loro impero nel regolamento dei rapporti economici fra coniugi. Se era stato sti¬ pulato un contratto di matrimonio, da quello dovevansi intendere regolate le relazioni patrimoniali dei coniugi, e quella convenzione regolava®! come tutte le altre nei riguardi cosi delle sue condizioni di legittimità come dei suoi mezzi di interpretazione (2). Se non che sempre più venne prevalendo in questa materia la legge personale del marito, quella cioè del paese dove il marito era domiciliato. Il contratto nella sua parte formale si sottopose sempre alla legge dei luogo dove materialmente era stato fatto, ma nella sua parte sostan¬ ziale si riportò, come a sua sede voluta dalle parti, al luogo dove la famiglia novellamente costituita doveva stabilirsi. E così la legge del domicilio del marito prevaleva come legge del contralto tacitamente prescelta dalle parti ed implìcitamente indicala dalle circostanze del rapporto giuridico, trasportandosi nei rapporti internazionali, come in tanti altri casi, la regola che il diritto romano aveva formulata ed applicata ai rapporti provinciali 31. La legge del domicilio del marito governava in tal caso, secondo Bartolo, il contratto di matrimonio dovunque fosse stalo stipulato, non già per la stessa ragione per cui, quanto alle circostanze della esecuzione dei contratti, « inspicilur con- suetudo quae est in ilio loco in quem est col lata solutio », ma perchè idealmente il contratto $ 17) si riteneva compiuto al domicilio del marito. Le stesse ragioni giustificavano la prevalenza della legge del marito nel regolare le relazioni fra coniugi in mancanza di contratto di ma- (1) Mastica, op. eit., lib. XII, til. XVII, nn. 7-10, voi. i, pag. 709: “ Nani sieut mairi moni um, mutuo jugalium consensi! quoad v inculimi solvi non potest, ita etiam quoad Uro rum eoojuges sine autorità te eecìesiae propter perieulum adulterii et dispendiuni salulis aoternao non possimi separali (2) ÀNOftEAE in C. I, De tpoméihfà, ap. Mastica, op. cit., lib. Ili, tit. IX, n° 60: ... conlractus etiam matrimoni i secondimi eonsueludinem in tei lìgi tur (3) Balli., in L Exigere dùiem , Dìg, De j udì eia t § t ; “ . et ratio est quia uxor ad aliud domidlium trahitur vi matrimoniì. . . „ ; § 2 in fin. : “ Credo quod inspiciatur dorntcilmm viri: quia tacile videlur esso prornissum secun- dum i ìlare consueludinem — , consuetudo ergo domicili! viri limitai restia tutiooem dotis ubicumque V, Alberic., Bart. e Paulo de Caste, nel commento alia stessa legge e Bart. in i Cod.; De Summa 'Frinitale ? § 17 e 18. Sviluppo del di ri ito intemazionale privato in Italia 357 tri moni o od in caso di deficienza di clausole in tale contratto. V'è un luogo di Bartolo dove sì accenna come fuori d’ogni dubbio, alla pre¬ valenza della legge de! marito (1], senza determ inare se per legge del marito dovesse intendersi quella dell’origine di lui o del domicilio. Ma altrove egli preferisce, aneli e prescindendo dall’esistenza di un contratto, in modo esplicito la legge del domicilio, ritenendo d’un lato che la moglie segua la legge del marito, dall’altro che non perda, in quanto non riguarda la disciplina matrimoniale, i diritti della sua origine (2) e che i diritti del marito sopravvivente siano regolali dalla legge del suo domicilio (3). Questa dottrina prevalse e fu sviluppata ed ampliata da Alessandro Tartaglio (4) preferendo il domicilio di latto del marito tanto alla legge di origine quanto a quella del l’incoiato pro¬ priamente detto. Il Saliceto ed Alessandro Tartagno poi preferiscono l’ultimo domicilio, dicendo che è là che il diritto del marito si com¬ pleta, mentre da altri si preferisce la legge del primo domicilio matri¬ moniale, in omaggio al rispetto dei diritti acquisiti (5). Nelle rela¬ zioni matrimoniali prevale pertanto il diritto de! domicilio famigliare, considerandosi creata in quello: colla famiglia una nuova essenza giu¬ ridica distinta da quelle dei suoi componenti. (1) Bari., 1. c., § 19: “ ... SlaLulum et Àssìsii, ubi est celebratila con- tractus dotte et matrimoni!, quod vir lueretur partem dolis, uxore moriente sino liberisi in hac vera ci vi tate Perysìi, linde est vir, statutum est quod vir lueretur dimidiam; quid spectabitur? Berte statutum terrae viri », (2) Bari., ad lib, L. Digesti, § Meni ruseripsenmt. Ad municipales et de incolis: “ ... Originerà mutai quo ad omnia per quae persona muliens possit attraili et separari a servitila viri, et ideo non potest ibi vocan vel traili ad honores... quo ad alia non mutai originem... et credo quod gaudeat aliis privilegio civium ». , , (3) Secondo la 1, dò, tit. I, lib. V, Dig.; e questa diventa l’opinione comune. Tartagn., Cons.. toni. Ili, cons. CI, pag. LXXXV1I1, v; Unde Bar., Bai. et post eos moderni diclini quod si in loco domicili! mariti statutum disponi! quod, uxore decedente sine lìberis, maritus lueret ter tiara partem dotis; sed si in loco unde fnit accepta uxor et celebrate con tractus dolis est alia consuetudo, altenditur statutum loci in quo vir domiciliarli habet, licei secus sit in aliis contractihus ». . . ... (4) Ai. ex. T art agnos, 1. c. « Cóit$., toni. Ili, cons. CI, edrc. cit, voi. Iti, pa^. LX XX Vili: * Et sic diffieultas tota consistil in decidendo an dieta decisio intelligatur de domicilio quod kabebat ratione babitalionis, non autem de loco tantum originìs ipsius vìvi, in (juo fuisset celebrate con- tractus dotis, et dico quod ìntclligilur de domicilio babitalionis viri . lux faciens mentionem de domicilio mariti, deb et intelligi de domicilio ratione iiabitationis non autem solìus orìginis... sed in casti nostro non intelligi tur comprehensum nisì domicilium babitalionis ». (5) Bartol. a Saliceto, super primum Codicis, De Stimma Frinitale, § 6. ediz. cit., pag. 18, 90 e Alex. Tart., Cons. cit. 358 Capitolo settimo 118. — Nel regolameli lo della successione, non poteva riscon¬ trarsi lo stesso accordo in favore deila prevalenza della medesima dottrina, poiché, o si badava al suo elemento personale ed allora era il diritto d’ima sola persona che si doveva prendere in considerazione, o si badava all’elemento reale ed in tal caso s'imponeva un fraziona¬ mento giuridico corrispondente al frazionamento materiale dei beni. La dottrina originaria degli statutari i trovasi formulata chiara¬ mente da Bartolo (1). Nel regolamento dalla successione sono limitali al territorio dello statuente gli effetti delle disposizioni relative ai beni, sicché quando ia disposizione di legge si riferisca a questi, si hanno tante successioni quanti sono i lerritorii dove i beni sono situati. Quando invece la disposizione di legge abbia carattere perso¬ nale, i suoi effetti non si estendono nel territorio dello statuente agli stranieri, rispetto ai quali la legge locale cede alle disposizioni del diritto comune, e non si estendono ai sudditi dello statuente all’estero se non in quanto la disposizione di legge personale sia favorevole (2). La dottrina di Bartolo, pertanto, ammette la personalità della succes¬ sione intestata, ma come elemento subordinato a due principi! pre¬ valenti: la non applicabilità agli stranieri nel territorio, delle leggi d’indole personale, e la non estensibilità ai cittadini all’estero delle leggi non favorevoli d’indole personale. Tale principio è accolto anche da Baldo; infatti, se questo non va d'accordo con Bartolo nel limitare al territorio dello statuente l’effetto delio statuto escludente dalla suc¬ cessione le femmine in favore dei maschi, non è perchè non ammetta la regola della territorialità degli statuti sfavorevoli, ma perchè non ritiene sfavorevole quello statuto (3). Ma accanto a questa dottrina, che potrebbe dirsi la dottrina pura ed originaria dei commentatori, altre si vennero svolgendo più o meno indipendenti a poco a poco dalla distinzione degli statuii favo¬ revoli e sfavorevoli e dalla riserva esclusiva dell'applicazione de! diritto comune ai rapporti fra gli stranieri. Fra tutte, quella che intrinsecamente apparisce preferibile e storicamente prelude al sistema destinato a prevalere in Italia è la dottrina accennata da Cino da Pistoia e professata da Alberico da Rosate. Cino esamina i] caso di uno che lasci parte del propri i beni situati dove il primogenito solo è ammesso a succedere e parte dove sono ammessi a succedere tutti fi) Bart., ]. c.,§ 42. m v. pag. ms. (3) Bald., 1. c., § 19. 359 Sviluppo del di ri ilo i [iter nazionale privato in Italia i figli ugualmente, e dice che la successione sarà rispettivamente rego¬ lata nei due paesi secondo la legge ter ri tonale. Altrove però pare die Gino professi un'opinione diversa, arrivando alla conclusione che non si debba badare alla situazione dei beni, ma all’origine ed al domicilio del defunto (1). Alberico preferisce questa soluzione ed altrove (2) esplìcitamente la adotta, non ripetendo più Tal ter nativa del diritto d'origine o di domicilio, ma preferendo esclusivamente il primo, del quale, per il regolamento della successione dei sudditi morti intestati all'estero, si hanno applicazioni, almeno nei riguardi della successione mobiliare, nelle leggi di Venezia (3). Secondo altri, e fra questi Jacopo Butrigario, la legge che dovrebbe prevalere è quella del luogo dove venne a morte la persona della cui eredità si tratta, ritenendosi quella legge preferita dalla tacita volontà del defunto. Altri sostengono che la legge personale preferibile debba essere invece quella del domicilio del defunto. Tale legge necessaria¬ mente era applicata alla successione della donna maritala, da tutti coloro che subordinavano lo statuto personale di lei ed i rapporti economici della famiglia al diritto del domicilio del marito (4). Alti i* per indicazione della stessa volontà tacita, preferivano la legge del¬ l'ultimo domicilio, pur senza giungere alla preferenza della legge del luogo dove risiedeva il defunto al momento della morte (5). Bario¬ ni) Ap. ÀLBÈR. a Rosate, pars 1,46,8: 61 Et lune si persona ci tramontana, servetur consuetudo citramontana; si ultramontanus, ultramontana, ut sic mms attendatile persona de cujiis hcreditate agitar quam ubi sìnt sita bona „, (g) Ai/ber. a Rosate, pars IL 136: * AlìqUis ha bel bona in diversi* civUa- tibus; moritur; quaerilur an de bonissuis debeat judicarì secondo m statela civitatis ubi est origiuarius, ari civitatum in qui bus bona et patri Moni a sml* Quidam dìcunt, quod de beni servar! statuta civitatum in quibns li abel patri - raonia./ alii dicunt spectari locum origìnis,,, et Ivaee vi det ur tutior quìa in multis prevalel ratio origini*,,. verius credo quod focus origini* attendalur et non locus morti*, nani locus niorlis demum hispicitur cimi locus origini* (3) Statuti Veneti, lib. IV, cap- XX, XXV; Uh. V, eap. IV, V, VI, ediz. cit., pag, 5$, $, 61, 6, 8, m V. pag. 354-S, (5) Albe*. da Rosats- pars IL coìte. 136, mi, % 3: * Alii lanieri dicunt quod spectetur locus in quo testato r moritur; quod sic probaiit» sieul haeredes insti tu ti capìunl expressa voluntate testatori*, sic venieiites al) intestalo ex tacila; sicut ergo se babet espressa ad insti tutos sic tacita advenie-ntes ab intestato.,.,. Sed expressa regulantur, secundum loemn in quo disponi tur..,,, ergo et tacita; tacite autèm disponi! cum moritur et non providet sibi de alio haerede si eo tempore, i gì tur, et eo loco, secundum emù igitur, locum rego¬ lari deb et haec tacita disposi Ho, Est baec vide tur Ulisse o piti io J ac, Bu, 360 Capitolo» set lì mo lomeo da Saliceto abbandona del unto la distinzione verbale di Bar¬ tolo 1 , ed ammettendo il regolamento universale della successione combina firn péro della legge di origine con quello delia legge del domicilio in modo che chiarisce tutto il suo sistema e merita d’essere particolarmente riferito. Se l'originario di un paese muore in un altio senza ossei vi stabilito* dev essere segui la, anche come indicata dalia tacita volontà dì lui, la legge di origine; se invece il defunto era o naturalizzalo o domiciliato ne! paese dove venne a morte, deve essere nei due paesi applicata rispettivamente la legge locale ai beni che vi sono situati (2)* Se invece uno veniva a morte nella propria cillà originaria senza aver assunto domicilio altrove e lasciava beni ululali ed immobili altrove situati, il Saliceto, dopo essersi arrestato un istante davanti alla difficolta del caso, optava per la prevalenza universale della legge di origine, senza distinzione dell1 indole dei beni 3) ed applicandola pertanto tanto ai mobili ed agli immobili (!) Bari, a Balio., 1. e„ § 14: * ... Et haec duo procedimi sive statutum o qua tur per yerba personali^ ut fatelo r Bartolus sive per verba in re seiìpta. .... Quia ista verba a lege prolata inlellìguntur jure universali et c Lrecto.., linde infero quod. quo vis modo ex praedictis statutum originis loquatur, die ent haeres, eie., etc. B. „ (2) Bart. a Salic., super I, God . De Stimma Trimtate, § 13, pag. 22; ♦ licei ista y erba ila distinzione di Bartolo) aliquando fuerim seqùutus. tamen mine al iter dico. Et, prò verilate elucidando distinguo, aut iste Lu- canus origine, decessi t in Ànglia aut in ci vitate sua originaria: si in Anglia aut ut peregnnus et ad vena : et Lune statutum et consuetudo originis a qua non recessi! et cui concessit vere vel liete, debet attendi et servar:, quia secundum illa vivere et mori voluit... Aut decesslt in Anglia u-t civis et incoia ibi domici] jum habens, et isto casu dico quod consuetudo cujuslibet loci debet considerar!: videlicet Anglicana in Anglicis et Lucana in Lu- cams ?. § li, pag. 23: Et ratio est quia consuetudo loci ligai forensem ibi domicilium habentem: bac ebani quia defunctus fingitur duplex homo, viaeheet Lucanus rat ione originis quam sibi mutare non potui t, et anglicus raijone civitaUs adeptae... ideo ex ejus tacita voluntatc consuetudo Lue serve tur in boms Lucanis et Anglicana in Anglicis; quia secundum Angli* caca ad quam se transtulit, domicilium sibi eonstituìt, vivere et morì voluit. et sirnimer secundum Lueanàm respectu honorum quae ibi dimisi! (,j) Bart. da Bacio., 1 e., § 14, pag. 23, 4. Sì autem bona sunl imnio- bma et lune, ncet hoc dubium sit arduum, tamen teneo quod consuetudo et statutum loci originis in quo mori tur, debeai etiam in bis bonis servaci et secundum illa .jud icari et non secundum eonsuetudinem loci ubi bona sunl sita, et rationes sunt islae: quia ex quo defunctus domicilium originis non muta vi t, secundum legem ejus dici tur juris. praesumptione mori voluisse, et ad sllum ab intestato sua bona pervenire ad quein lex suae originis dis¬ poni. ut sic quod operant voluntas expressa testati secundum statutum et priviiegium suae patriae... idem operetur tacita voluntas morientis ab inte¬ stato.,, LI quod ejus tacita voluntas secundum legem patriae et nonsecum Sviluppo del diri uo internazionale privalo ili Italia 361 situati altrove quanto ai diritti ed alle azioni (1). Il Saliceto prevede poi l'obbiezione che gli si può muovere in nome del rispetto delle singole sovranità, e vi risponde (2}> traendo non solo altri dot¬ tori alla sua opinione, ma riuscendo anche a farla prevalere nella pratica (3). Il Saliceto dunque informa la sua dottrina sopra tutto a due con¬ cetti : universalità della successione e prevalenza della legge d'origine come indicata dalla tacila volontà del defunto. Per l’uno e per Paltro concetto egli ammette qualche eccezione, però, in favore della legge del domicilio combinata con quella della situazione dei beni. Si pos¬ sono, nel regolamento internazionale della successione* fare sei ipo- tesi. Il defunto che lascia beni in piu paesi è morto in patria senza essere domiciliato altrove; è morto in paese straniero dove era domi¬ cilialo; è morto in paese straniero senza esservi domiciliato; è morto dum aliarti sit intelligenda, probatur ex eo quod cives omnes, étkmsl in con¬ dendo hanc legem non interlVierunt, finguntur tamen buie legi consensisse, ex quo ergo de contraria voi untate mutato non appare tt dici tur in morte in ea perseverare et secundum illam morì voluisse. Gonfi rmatur secondo quia stato tum poiést afficele personam silo subdi tam etiam respectu rerum in alio territorio sHualorum, ut patet in collecta guani civitas potest imponete civì suo etiam pio aeslimaLione rerum, quas possidel extra territorium*.,. < Et si hoc in collecta, forti us in success io iris prada tiene, curii invitus col- lectetur et successor volti ntarius spontaneo datur... Et ex bis habes quod statuì um originisi et jus domicilii, quo disponitur ut fiìius masculus vel fr atei- defuncti ab intestalo succeda! fìlia exclusa quae debeat doiari, debeat ser¬ vavi etiam in bonis imoxo.bilibus extra territorium silualis (l) L. e*: “ Sin t aut essent jura et actiones, et lune, si ve competant ad mobilia sive ad immobilia, dico in dubio slatutum originis servandum esse, quia actiones et nomina cuna extero contrada non sunt bona extra territo¬ ri um sita: cur non occupant locurn sed sunt jura persona® cohaerenlia ejus ossi bus affixa. .. et in concernenti bus personam potiòr est Incus eri¬ gi nis*.* ac etiam quia cense tur esse potius intra territorium ubi est persona, licei vere non sin! in loco rt. (£) L c.: “ respondeo... ad prinium cum diclini quod statutum non porrigit vires extra territorium.,. primo quod illae leges loquontur in actibus exercentibus a judice extra territorium, quia solemniter acta intra territo¬ rium et cum persona legitima, eftecium suurn extendit etiam extra territo¬ rium... Nos vero loquimur in disposilione legis municipali quae est per¬ petua et generalis, ideo effectum suum extra municipium extendit . Vel aliler illae leges |ocum habent, quin principaliter disponint de bonis extra territorium sitìs, sed in casu nostro disponit de praelatione personarum succedendo et de personìs quae non sunt exemptae a statuto*,. Praeterea hoc statutum, ut dixi, est declarativum et interpretativum voluntatis defuncti: linde jura illa ad nostrum proposìium non faciunt B. (3) L. c.: “ Sic consului et de facto obtinuì et in hanc opinionem con- ciurrunt valentissimi Dociores tam in Bononiaquani in Florentia *. 362 Capitolo settimo in patria essendo domiciliato in paese straniero; essendo domicilialo in paese diverso dal paese d’origine è morto in un terzo territorio; dovunque muoia lascia beni in ferri lori i diversi da quelli dell'origine e de! domicilio. 11 Saliceto risolve le prime tre ipotesi facendo preva¬ lere l'universalità della successione e la legge di origine, ed ammet¬ tendo, nei limiti del territorio dove il defunto aveva conseguito l'in¬ coialo e limitatamente ai beni in quello esistenti, la prevalenza della legge del domicilio. Le altre due ipotesi non sono risolte, ma per analogia possono risolversi assimilando la quarta e la quinta alla seconda, e facendo prevalere nella sesta la legge di origine. In ratti, cosi facendo, si tien conto dell’universalità della successione, ispi¬ rata ad un tempo e temperata dalla volontà tacita del defunto che è il concetto fondamentale preferito dai Saliceto, e nel tempo stesso si conserva quell'identità di regolamento dei mobili e degli immobili nei rapporti della successione che è uno dei tratti più salienti della sua dottrina. In contrasto con queste soluzioni, che, quanto all’indole della suc¬ cessione tendono alia universalità, e quanto alla legge regolatrice ne preferiscono il carattere personale, stavano quelle corrispondenti alla maggioranza dei commentatori che, non ravvisando nella successione una graduazione di diritti personali, ma una disposizione dei beni, facevano più o meno prevalere sulle leggi proprie del defunto e degli eredi, quelle della situazione dei beni immobili, applicando la legge de) defunto ai mobiii, ai diritti ed alle azioni. Tale dottrina conci 1 in¬ vasi con quella di Bartolo (1} e si appoggiava sull'autorità di Baldo (2). In tal guisa si prescindeva dalla distinzione fatta da Bartolo del carattere personale e territoriale dello statuto, adottandosi la massima che lo statuto obblighi gli strati ieri quanto ai beni situati nel terri¬ torio: ed a tale opinione sottoscriveva Alberto Bruno (3). Altri, come (1) Bart., !. c., § 42. (2) Bald., I. c. e § 11, 17 in fine: “ In con trari uni quod hic non agitur de persona seti de Ecquisitione : ideo debet inspici locus rerum acquirendarum et hane parte m tenenl Quii., Cv., et Bar. Et ex hoc s@qui tur quod in oastris quae sunt in Francia succedi! primogenitus sotus secundum legem Fran¬ corum, sed in castris quae sunt in Lombardia succedimi omnes aeq itali ter: nee lenebitur primogenitus conferre, quod istmi est propinimi lucrimi ea eadem causa dependens ; ideo non habet looum collabo et islam pattern teneo Baco., De Statuii*:, v. succeder e, n° 2, (3) Albert. Brum., De Statutis, art. VI, 9. IO; * Ideo debet inspici locus rerijm acquirendarum et haec opimo apucl antjqucs fuit Communio]- „ ; art. Vili, 122: “ Dixitoommunem opinionem essequod^iveslalutumloquatur ■ Sviluppo del diritto imeni agonale privalo in Italia 363 Giovanni d’Anagni e Paolo de Castro (1), conciliavano la universalità deila successione col l'impero della leggo della situazione, facendo prevalere il diritto del luogo dove ia maggior parte dei beni trovasi situata. Dalla dottrina originaria di Bartolo si può dengue prender le mosse per veder ramificarsi, nei riguardi della successione intestata, ie varie tendenze che informarono i moderni sistemi di diritto inter¬ nazionale privato; la territorialità assoluta rispetto agli immobili che prevalse più tardi anche fra noi nella giurisprudenza, la prevalenza della legge del luogo dove trovasi la parte precipua dell'eredità, la legge del domicilio del defunto, e finalmente quella legge d'origine che, abbandonata per lunghissimo tempo nella pratica, doveva fra noi fornire ai nostri giorni, in tale materia, il criterio fondamentale del diritto internazionale privalo. lift. — Quando tratta vasi di successione testamentaria, la prima questione da esaminare era quella della forma del testamento per con¬ statare se potesse dirsi che un testamento fosse giuridicamente esistente. Su questo punto non era stato in vigore fin da principio, come non era stato rispetto agli altri atti, il principio che dovesse prevalere la legge del luogo dell'atto. Jacopo dei Ila vani sosteneva che della vali¬ dità del testamento si dovesse giudicare secondo la legge del luogo dove i beni sono situati. Pietro de Ancorano era della stessa opinione, ritenendo che un testamento fatto in un paese dove siano richieste in rem sive in personam, non trahitur ad bona sita extra territorium sla- tuentium, seti attenditi!)- uniuseujusque loci quoad bona utrobique sita observantia (!) Giovanni da Anaosi, professava l’opinione che sì dovesse badare al luogo dove trovasi la maggior parte dell'eredità (Johannes de Anania, Con¬ silia, Petrus Art toni us De Castel! inno, Anagni 1191. cons. IV): * Circa vero alimi dubium quo querìtur utrum d ictus agnatus exeliidens matrem sit haeres vigore statuti quod vige! in ilio loco, dato quod ibi non sinL omnia bona indistincte, credo quod sic maxime si ibi est major pars liaereditatis... Sed certuni est quod judex iUius loci deliet servare sua slattila et esimie- ludines iliius Cfr. Aiurrtcs Bhiìncs, Ih S'tatutis, art. Vili, § 129: “ Ita quod judex tal is loci ctiam quo ad bona alibi sita, si corani co heredilas pela tur, Leneatur ipsius stallila servare quasi velìt dicere quod cornili eo sit haeredilas petenda . Et in hanc opinionem quod atlendatur locus ubi est major pars honorum inclinai Pa. de Ca., in i. Si fideìcommimun in prin. Dig. Dejudic. ubi refert quaestionem quam dici! se vidìssede facto Florentiae „. Paulus de Castro, prima super Digesto Veteri, Ih j udiri is, I. Si fideìcom- missum (edite eit., pagi 103i>, § 2): “ ... licei liaeres possit conveniri in piu- ribus locìs ubi ipse sortitur fonmi prò legato veì lideicommisso, sempertamen in executìone li abel exceplionem : ut non compellalur sol vere nìsi ubi est major pars liaereditatis nisi testalor mandaverit alibi solvi... 364 Capìtolo settimo minori solenti ila, non sia valido quanto ai beni situati in altro terri¬ torio dove la legge richieda solennità maggiori, ma lasci sussistere la successione ab intestato per i beni esistenti in quel secondo terri¬ torio* Questa opinione aveva pur professato Qldrado da Ponte, e per un certo tempo anche Ciao da Pistoia, adducendo il motivo che lo statuto dì una città derogante dal diritto comune non può applicarsi se non ai soli sudditi, ite derivava che il testamento formalmente valido secondo la legge del luogo dove esistono i beni, era valido nelle sue conseguenze dovunque: che quello valido nel luogo cui apparteneva il testatore era pure, salvo le riserve relative agli immobili, valido dovunque; ma che un uomo appartenente ad un paese non poteva validamente testare in un altro territorio, seguendo le forme consen¬ tite o prescritte dalle leggi dì questo* La regola della forma confon- dovasi in tal caso, con esempio imitato anche ai nostri giorni (vedi Codice olandese), colia regola della capacità (f);. La regola locus regit actum fu preferita in tale materia da Gu¬ glielmo de Cuneo, il quale, ritenendo decisiva quanto alla forma la legge del paese dove le disposizioni erano fatte, anche se i beni fos¬ sero situati altrove, esprimeva ravviso che tale soluzione dovesse prevalere. À tale opinione sottoscrisse piu lardi Cinti da Pistoia che, prima anche nei rapporti della validità formale, aveva preferita la dottrina della territorialità. Xon era però di grande importanza nella pratica poiché, nelPesempio da cui prendeva le mosse, lo statuto per¬ missivo del luogo d'orìgine del testamento era sostanzialmente con¬ forme al diritto comune, limitandosi a togliere un ostacolo esistente (2) secondo questo. Ma Alberico da Rosate (3) si pronuncia in modo generico (liJaLiOs Clauus, ex 1 i b ro III, Seni mtiar utn Jìece piar uni , § Te si amen - inni, Venelùs, ex Typ. Baretiana. MDCXXVI, quest, 56, affermava essere giudicato generalmente inapplicabile ai rustici testanti nella città ed ai cit¬ tadini testanti nel contado, 31 privilegio della legge che concede ai rustici dì testare al cospetto di cinque Lesti, w Scias tamen quod hoc privilegi uno quòd concedi tur per d. 1, fi. conceditur personae et loco copulative, scilicet rustìcis et in rure testanlibus; et ideo ut sit locus dispositìoni d. I. fi. requìritur quod utrunque eoncurrat. Si ergo rusticus testatur in cìvitate vel civis in comi¬ tato, non gaudebunt beneficio ilìius Jegis... et est commums sententi a ut dici! Boei\, decis. 228, post nurn. 10 E ciò senza modificare la regola gene¬ ralmente ammessa — v. addìi. 19, pag. 95 — dell’impero della legge del luogo dove Tatto fu celebralo, regolante la legittimità formale così dei contratti come dei testamenti. (2) Bart;, L e., § 37. (3) Alo* da Kos., De StaUy lib. I, quest 46, 5: Boeri. Curi., De Statutis, sectio IX, % % 3, Trmiai. illmir. JurìscomidL, ediz. cit, tom. 1, pag. 377 r. Sviluppo del riiriUO imeiu^iODale privato in Italia 365 per la prevalenza della forma valida secondo la legge del luogo del¬ l'atto, anche quando lo statuto che la autorizza sia disforme dal diritto comune. Baldo invece a tale proposito incorre in una confusione (1) fra la validità formale e quella sostanziale, facendo dipendere, nel¬ l’esempio da lui addotto, questa da quella, mentre devono essere distinte. Bartolo formulò questa dottrina ancora più chiaramente, affermando che, ogniqualvolta lo statuto relativo alle forme si rife¬ risce esclusivamente ai cittadini, non debba applicarsi ai forestieri nel territorio, ma che ogniqualvolta « loquitur simpliciler et indefi¬ nite; et habet locum in forensibtis ibi tastanti bus » (2), e s'estende nella sua validità anche ai beni situati in altri terri Lori i (3). Guglielmo da Cuneo dimostra così l'impero della regola locus regit actum anche rispetto ai beni situati in altro territorio. Lo statuto, egli dice, non dispone in tal caso principalmente de: beni situati fuori del territorio; « sed sufflai tantum spintóni in testamenti), valici andò ipsum et aulho- ritalem suam pra ostando, ex eo ergo valide adiit haereditutem et adilio sui natura porrigitur ad omnia bona, nec cerlum locum requirit, quia in animo Hcet exterius declorando consisti t ». A tale principio si uniformò poi anche la pratica del diritto e della giurisprudenza (4) veneta. Il riconoscimento della regola locus regit aduni, quanto alla forma del testamento, divenne pertanto ben presto comune (5), salvo alcune eccezioni, ora scomparse, derivanti dal! immunità di certe parti del territorio (6) e salvo altre eccezioni (7) che anche oggidì (!) L, c., § 17. (2) Baiìt., 1, c., § 24, 25. (3) Bart,, ). c., § 37. (4 ) Stai ut i V en eli, li-b.- V ì f cap . X L A' . (5) Bart. a Sauc., 1. c., § 12, pag. 22: “ ... et haec opimo communis „. (6) Così un testamento redatto nelle forme del diritto comune in terri¬ torio dove vige un regolamento diverso delle forme, ma in luogo esente dalla giurisdizione territori afe, per esempio nei limiti della clausura di un monastero, doveva ritenersi valido perchè v’era giuridica identità fra un luogo esistente fuori di un territorio ed un luogo esistente entro ai suoi con¬ fini ina esente. A tale proposito trovasi ripetutamente citata la contesta¬ zione di un testamento che un conte Renato dì Challant avea redatto nella città di Milano in luogo sacro esente dalla giurisdizione milanese, senza osser¬ vare le forme volute dallo statuto milanese, e seguendo invece le solennità del diritto comune, e la soluzione in favore della validità di quel testamento. Syntagma reoeptaruni senUnlìarum, tom. Ili, Lugduni, Cardon, MDCVI11, pag. 567, 8. Cfr. colle immunità attuali diplomatiche e consolari. (7) l’EREQiuNi, Op, cit., voi. I, cons, 63; voi. IV, cons. 34, n° 2 e cons. 79, n° 10. 36tì Capìtolo settimo non ma'ocano t, sia nei riguardi di certe forme di testamento, im¬ poste o negate ai sudditi all'estero, sia in quelli deila fraus legis (2) e di certe solennità richiesta nelle disposizioni relative ai beni esistenti nel territorio. Delia validità del contenuto del testamento deve logicamente giu¬ dicarsi sopra tutto secondo le stesse ragioni che governano la succes¬ sione intestata. Alle attitudini della legge a disporre di quanto non è disposto dalla volontà umana, corrispondono infatti le attitudini della legge a modificare, invalidare e limitare l’espressione e gli effetti di questa volontà. Sicché, secondo la dottrina di Alberico da Rosate (3), alla legge d'origine deve ricorrersi per giudicare della validità intrin¬ seca delle disposizioni. Secondo la dottrina di Bartolo il testamento latto in un paese, osservando le forme prescritte o consenti te dal le leggi locali, é valido formalmente anche quanto ai beni situati altrove (4); la stessa soluzione vale anche quanto ai contenuto del testamento, modificata però dall’estraterritorialità delie disposizioni favorevoli e dalia territorialità di quelle sfavorevoli (5). Sicché, una disposizione proibitiva esistente nel paese del testatore, come quella di non poter legare alla moglie, invaliderà secondo Bartolo il testamento quanto ai beni del defunto situati all'estero soltanto nel caso che sia giudicata favorevole, E quando il testatore fosse domicilialo al momento della morte in altro territorio dove quelle proibizioni non fossero accolte dalla legge, l'effetto di quelle proibizioni non si farebbe sentire, secondo Bartolomeo da Saliceto, sui beni lasciali dal testatore in quel paese dove aveva acquistato i’incolato (6). (1) Peregr., voi. li, cons. XIII, nn. 19, 20. (2) Boll, a Vali... Com., ediz. eil., voi. I, cons. XXX VI e voi, II. cons. XLIil, n1 2 3 * 5 42. (3) L. I, Quaest., 40, 8 e ll, Quae$t. 136 e nel commento alla 1. cunctos popuios; v. anche Albert. Bru.n., art. Vili, n» m, Super Statuite, ediz. cit„ pag. 204 v: “ Alii autern fuerunt in contraria opinione, scilicet quod sit eon- sìderamlus locus originis defuncti ita quod jus ibi vigens trahatur ad bona ubicumque sita, quasi locus originis prevaleat... et dicunt jus aditionis esse personale et non reale (4; Bart., n* 37. (5) Bart., I. e., § 32, IO) 1 ale fu il caso del consiglio già citato di Bartolomeo da Salicelo, approvalo da Riccardo da Saliceto e da Giovanni da Legnano, nel litigio relativo alla successione di un Berlohni dì Reggio, morto essendo domici¬ liato a Bologna. Quel testatore ( v. pag. 336, nota 3) aveva lascialo alla moglie molto più di quanto dalla legge del paese d’origine gli fosse consentito, ma nelle proporzioni consentitegli dalla legge del domicilio. Rispetto ai beni Sviluppo del diruto intemazionale privato io Italia 367 Secondo la teoria di Baldo ia legge nazionale, indipendente¬ mente dal suo carattere favorevole o sfavorevole, purché non fosse stata radicalmente contraria al diritto naturale, doveva fornire il criterio della validità del testamento anche quanto ai beni situati altrove; però, se il testamento intrinsecamente valido secondo la legge nazionale del testatore era stato redatto nelle forme del diritto comune, egli riteneva fuori di dubbio la sua validità anche sui beni situali altrove; mentre se era stato redatto secondo le forme dello statuto locale, diverse da quelle dei diritto comune, pur pronuncian¬ dosi per la validità, la riconosceva disputabile (1). Finalmente l’opi¬ nione di Jacopo de’ Ravani voleva che l'istituzione testamentaria fosse per sè valida quanto ai beni situati nel territorio, lasciando, nei caso di qualsiasi allontanamento del testatore dal diritto comune, libero il campo all’applicazione dei diritto comune quanto ai beni situati allrove (2). In tali dottrine stanno i germi delle due tendenze: di quella informata alla universalità e personalità e di quella informata alla pluralità e territorialità delle successioni. Questuili ma non poteva mai escludersi in modo assoluto, poiché in certi limiti ne esigono il mantenimento in ciascun paese le ragioni del diritto pubblico e la tutela dell’ordinamento della proprietà. Nello sviluppo successivo del diritto internazionale privato, and te nella stessa Italia, essa ebbe però un’efficacia mollo più estesa e duratura. L’influenza delle idee feudali, e, insieme colle signorie straniere, delle dottrine svoltesi allrove, doveva farvi adottare per lungo tempo in proporzioni ben maggiori di quelle richieste dalla ragione e consentite da quei primi maestri, anche in confronto della espressa volontà dei testatori, la prevalenza della legge vigente dove i beni sono situati. 120. — Nel diritto penale il delitto diventava lentamente d’or¬ dine pubblico, la legge territoriale non acquistava che lentamente un potere assoluto in confronto degli stranieri, e le regole che venivano a poco a poco adottate circa l’estensione e l’applicabilità del diritto punitivo si confondevano da principio e divergevano più tardi non senza fatica da quelle relative ai limiti d’applicazione del diritto civile. esistenti nel Bolognese, quei giureconsulti, analogamente alla loro dottrina circa la legge personale, non ritennero applicabili le riservo imposte dalla legge, del paese d’origine. (]) Bàì.d., 1. c., § 17. (2) Bart.J.C., §37. 368 Capitolo settimo Una questione il cui esame parrebbe impossibile alla coscienza giuridica moderna, si affacciava anzitutto ai commentatori: quella cioè della punibilità dello straniero che delinque nel territorio. Se circa ia definizione dell'atto da Ini commesso v’era uniformità fra il diritto comune ed il diritto municipale, sulla punibilità délfatto stesso nel territorio non poteva sorger dubbio. Ma questo sorgeva quando i due diritti erano a tale riguardo disformi. La disformità poteva verificarsi o quanto alla definizione dell'atto o quanto alla indole della pena* Sotto quest* ul limo punto di vista si ricorreva a concetti comuni a quelli vigenti nei rapporti di diritto privato, sia dai giuristi che escludevano, sia da quelli che ammettevano l'appli¬ cazione del diritto locale, i primi applicavano anche a questi rapporti il principio che « statuita non ligant forense® seti non subdì tos »; gli altri, dopo aver ricordato che « quo ad litis decisioàem.*.,, de bei servari !ex ve! consuetudo loci contraete », concludevano che « delieta et con trac lus aequi parati tur » (1). Se la disformità rifletteva la definizione dell atto, così che lo sta¬ tuto rendesse delittuoso un alto permesso secondo il diritto comune, alcuni arrivavano alla medesima soluzione, precorrendo in tal guisa la territorialità del diritto penale, altri distinguevano i delinquenti che avevano da quelli che non avevano conosciuta la legge e proce¬ devano con varie distinzioni e sottigliezze degne d esser notate* Cosi Bartolo, se tra ita vasi di delitto di diritto comune ammetteva Tappli- cazione, quanto alla pena, dello statuto o consuetudine della città ove il delitto era stato consumato (2), Se il delitto non era di diri ilo comune, la distinzione relativa alla conoscenza od ignoranza della legge, accennata da Alberico da Rosate, veniva sviluppata nella gra¬ duazione seguente. 0 lo straniero s’era trattenuto in quel territorio così lungamente da doverne secondo ogni verosimiglianza conoscere lo statuto ed allora le disposizioni dì questo potevano essergli appli¬ cate; oppure non vi aveva dimorato, ma l'atto suo era generalmente proibito, ed in tal caso non dovevasi consentirgli di invocare ]' igno¬ ranza a totale scusa; o non trattava®! d'atto generalmente proibito, (1) Alber. da Rosate, Hb. HI, quest f, 1, 2, dove esamina la questione se un Modenese delinquente a Bologna, dove per furto superiore a 10 soldi era comminatala perdita di un occhio, dovesse subire questa pena od essere soltanto fustigato secondo il diritto comune. (2) Bart., L e., § 20 in fine; Gyn* eod. e per 1, vidgarny § si quia, Dig. D e f ur. Sviluppo del diritto imernaziouaie privato in Italia 369 e il delinquente non doveva punirsi se non quando avesse conosci nta la legge iocale. La distinzione comune dei dottori, ispirata dal con¬ cetto fondamentale di Bartolo, è riferita da Baldo così: 1. Lo statuto crea il delitto e la pena. In tal caso se lo straniero fece tanta dimora in quel territorio da esser verosìmile che ne conosca la iegge, è sog¬ getto alio statuto. Se lo straniero non vi aveva dimorato tanto lun¬ gamente da poter presumersi in iui la conoscenza dello statuto, allora si suddistingueva: o quel fatto era generalmente proibito per comune consuetudine, e il delinquente doveva pure punirsi per supina igno¬ ranza; o non trattavasi di un fatto comunemente proibito e il delin¬ quente non doveva punirsi se non nel caso che avesse conosciuta la legge. 2. Lo statuto crea una pena speciale di delitto che è pur taie per diritto comune. Iri tal caso il diritto territoriale si deve applicare perchè « qui delinquimi, implicite in poena consenti unt » (1). Bar¬ tolomeo da Saliceto completa poi queste distinzioni e quelle di Bartolo con un’altra suddistinzione relativa al caso che il falLo punito dallo statuto e non dal diluito comune, sia punìbile secondo gli statuti dei territori i vicini. In questo caso bisognava distinguere, secondo il Salicelo %, se la legge di cui lo straniero allegava l'ignoranza era conforme al diritto naturale, od era una creazione del diritto positivo. Nel primo caso egli era d'accordo con Bartolo nel rifiutare la scusa. Nel secondo caso la rifiuta quando il delinquente appartenga ad una delle città dove quell’alto è punito. Se invece il delinquente non apparte¬ neva alle città vicine, dove quell’alto era proibito, allora egli ammet¬ teva la scusa d’ignoranza. Se l’atto non era proibito nelle altre ciltà, non riteneva applicabile la legge allo straniero che l’avesse ignorata. Due concetti diversamente combinati e limitali stavano dunque alla base del diritto penale nei riguardi dei delinquenti stranieri secondo i commentatori italiani: la superiorità del diritto comune sui diritti particolari, e il riconoscimento, come scusa, dell’ignoranza delle leggi (1) Baldo, I. c., § 22. f2) Saliceto, sup. pfim. Cori. DeSuimna Trini latti, §7, ediz. di., pag. 19: “ AuL juris eiviìis et positivi, et Lune ani iste reus est de aliqua illarum civitatum circumvicinarum in qua simile jus viget, et dico bum teneri per legein allegatami superius, et quia jus quod putavit aequmn etiam in patria sua clelmit pula» l'uisse in aliena; aut iste est de remota in qua simile jus non viget et lune non puio eum teneri per jura inseguenti membra allegata. AuL per alias civitates hoc non eratgeneraiitcr prohibitum et tunc dìeit ipse quod non Lenetur disi sciens fuerit... Et glossarci habemus notandam que dici! peregrinos licite ignorare consuetudines terrarum... Quod faleor nisi in propria eivìtalejus servare tur ut dixi ,, 24 — CATEU.ANI, DtriUo ini, prie,, voi. I. 370 Capitolo settimo particolari da parie degli stranieri. Anche il diritto veneto, che pur non ammetteva riserve circa la propria autonomia, riconosceva iale scusa dell’ignoranza della legge locale, presumendola ogniqualvolta non si fosse trattato dì atti vietati dalle leggi di natura, dui diritto comune o delle genti o dalle disposizioni speciali relative al porto d’armi. E punendo l’usura con una legge del 1254 se ne estendevano le penalità al forestiero che l’avesse esercitata a Venezia soltanto nei suoi rapporti con un Veneto 1). La scusa dell 'ignoranza era connessa coll’altra derivante dalla superiorità del diritto comune su quelli particolari. Infatti il conflitto non era fra lo statuto locale e la legge nazionale dello straniero, ma fra la legge locale e il diritto comune che lo straniero aveva facoltà di ritenere per se esistente dovunque. Scomparsa, per sviluppo di legislazioni particolari e per consolidarsi delle varie sovranità, la superiorità del diritto comune, le varie leggi particolari restavano perfettamente eguali l’una di fronte all'altra. Nessuno poteva allora, come non aveva potuto antecedentemente, invocare l'applicazione della propria legge penale, e quando più non gli fu concesso invocare quella del diritto comune, l’ ignoranza della legge locale non potè più essergli una scusa, e si giunse con naturale transizione alla territoria¬ lità del di ri ilo penale. 121. — Nel caso di chi avesse commesso un reato all’estero, la sua punibilità nel luogo d’origine era determinala, secondo Odofredo ed Alberico da Gandino, dal diritto comune e non già dal diritto municipale, la qual norma escludeva, quanto alle leggi particolari, la personalità della legge penale. Infatti la punizione di quel delitto o poteva farsi secondo le norme del diritto comune o secondo quelle del luogo dov’era stato commesso il reato, invocando in favore di quest’ultima soluzione l’equiparazione dei conti-atti e dei delitti. Lino da Pistoia arrivava invece alla dottrina della personalità del diritto penale, sostenendo che « Jex et sententia equiWaranlur ; sed suum subdi tum potest ligure sua sententia, ergo sua lege », concludendo che « ci vis ex delieto in alia ci vi la le corri m isso potest in sua ci vi tale punì ri secundum legem suae civilatis » (2). Bartolo riferisce diffusamente le due opinioni, ammettendo che si possa punire in patria chi abbia commesso delitti all’estero quando la legge patria espressamente (1) Statuti Veneti, Leggi civili, 10 giugno 1 254. Eriiz, cit., pag. (2) Bart., 1. e., g 47. V. pag. 278. Sviluppo del diritto hitcrnazionate privato in Italia 371 disponga su filanto impia il cittadino fuori del territorio. Se invece la legge dispone limitatamente al territorio giudica che non se ne possa applicare la disposizione agli alti compiuti all’estero dai citta¬ dini. Se lo statuto dispone semplicemente, senza esplicite estensioni o limitazioni, si può procedere cóntro il reo secondo la legge di ori¬ gine, tanto per via di accusa quanto per via di inquisizione, secondo l’opinione di Cino, ma non potrà applicarsi, quanto alla gradua¬ zione della pena, se non che il diritto comune o la legge del luogo del delitto secondo l'opinione di Odofredo e di Alberico da Cau¬ dino 1). « Ut sic in procedendo se refert ad statata, in condemnando ad jns commune ». Baldo riproduce su questo punto la dottrina di Bartolo che pre¬ valse sulle altre. Pare, dice egli, che io statuto non possa estendere al di là del territorio il suo effetto punitivo; ma egli ricorda tosto con Bartolo l’analogia del delinquente in una chiesa, che può essere punito secondo lo statuto locale, quantunque la chiesa non appartenga al territorio laico. Egli riferisce poi presso a poco la distinzione di Bartolo, dicendo: o lo statuto dispone espressamente circa i sudditi agenti fuori del territorio, e se i sudditi delinquono in tali condizioni è loro applicabile lo statuto pall io; oppure Io statuto dispone sempli¬ cemente. senza far menzione del cittadino delinquente all’estero, ed in tal caso quel cittadino è punibile se trattasi di delitto che è tale secondo il diritto comune e non se trattasi di delitto che sia tale sol¬ tanto secondo il diritto municipale « qtiod non censetur delictum ex quo sit in loco permisso, unde cum catione loci et temporis licita si t •fanti orìgo ». Ed a tale opinione Baldo sottoscrive facendo però una riserva per le pene spirituali che possono esservi connesse (2). Quanto alia competenza del giudice del paese d’origine, dopo d’aver riferite tutte le controversie già riferite da Barioio, si pronuncia con quest’ul¬ timo per l’affermativa, « quia obligalio sequilur delinquentem, narn noxa caput sequilur; merito potest per propi-ium judicem punici, etiam inquirenti, et non attenta qual itale loci sed qualilate personae quae est nffecta propier delictum » (3). Anche in tale materia pertanto fi) Baim\, !. e., § 48, 49. Lo spirito di tali disposizioni non è del tutto scomparso dalie leggi penali moderne; per esempio la scelta alternativa fra le pene contemplale dalle leggi dei due paesi. (2) Bald., I. c., § 23. Prima però riferisce altre due distinzioni. (3) Bald., 1. C., § 25. E conclude accennando all’analogia colla compe¬ tenza in materia civile. 372 Capitolo settimo il passaggio dallo dottrina di Odofredo a quella di Bartolo e di Baldo indica un graduale avvicinarsi a quelle deroghe eccezionali alla ter¬ ritorialità assoluta del diritto penale che vennero accolte in varie guise e proporzioni nelle leggi penali moderne. Era naturale poi che se la pena contemplala dalla legge locale poteva comminarsi al cittadino per delitti commessi all'estero, non si ritenesse però lecita l’esecuzione nel paese della sentenza pronun¬ ciata fuoridei territorio, nè legittimi gli atti violenti compiuti fuori del territorio per impadronirsi della persona del reo. Un’eccezione alla prima regola risulta da un consulto di Baldo, il quale, inter¬ rogato se si potesse punire in Arezzo un Aretino per aver ucciso un bandito aretino in territorio di Firenze, rispose negativamente, perchè l’omicidio era un rapporto personale, e perchè essendo bandito l’olTeso, la uccisione di Ini doveva considerarsi nel suo paese come atto permesso (1). Un’eccezione alla seconda norma si verificava nel caso in cui si consentiva d’inseguire al di là dei confini un delin¬ quente imputato o condannato nel territorio, violandosi in tal guisa la sovranità degli altri Stati. Oldrado da Fonte sostenne tale eccezione, disputando due questioni sullo statuto di Padova. In questa città ano statuto attribuiva un premioachi riuscisse a presentare un condannato alla pubblica autorità: in altro statuto « cavelur quod nulius vadat ad capiendum baimi tum in al ieri us territorio sub certa poena » (2). Ora un bandito a morte abitava nei confini dell’episcopato di Padova; Sempronio andò per impossessarsene, ma egli, vedendosi ricercato, fuggì in territorio veronese. Sempronio continuò ad inseguirlo e lo catturò in quel territorio, presentandolo poi al podestà di Padova. Alla domanda se il catturante si dovesse punire secondo uno statuto o premiare secondo l’altro, Oldrado decise in favore dei premio, con una decisione però che non solo apparisce eccezionale per sè stessa, (1) Bald., !. c., § 9 e ad lib. 1 Digesti, 1. ut vini,., De juxtiiìa et jiire, § 6. (2) Oldrado da Ponte ap. Colle, Mas., 1673 a, voi. I, fase. 209 della tììbl. Vniversìt. di Pàdova. Cfr. Bald. in § sijndex, in Ut. De pace tenendo,; Perni., lib. Il, til. XXVI 1 e Bald. in I. siculi autem, § Ariste, Dig., tit. V, Si ser~ vitus vendicetur, dove nel primo passo par giustificare e nel secondo con¬ danna ['inseguimento* in all ro territorio, del reo, anche se collo in flagrante e cominciato ad inseguire nel territorio del delitto: “ non licei bannitum capere in alieno territorio eliam sì fugatus ab intra lerritorium pervenil ad extra lerritorium et est ratio extra territorium illi captenles soni privati. Item quia non licei immittere pedem in Lemlorium alienimi, uthic, et iste captus esse! ante omnia reiaxandus: quia non temiiteaptura „ (Edil. Verrei., ap. Juntas, MDLXXil, pag. 346v). Sviluppo del din Ito internazionale privato in lidia m anche in confronto dei principi allora vigenti, ma che era anche condannata dalla lettera della legge, I rifalli lo statuto che assegnava un premio per la cattura del bandito parlava in termini generali, mentre i’aliro espressamente vietava che si inseguisse il condannato oltre i limili del territorio. 122. — La questione relativa alla estensibilità della legge penale a stranieri, anche per atti compiuti fuori del territorio, è puri esami¬ nata con una certa diffusione da Bartolo, il quale comincia col rescin¬ dere l'applicazione della legge territoriale nei casi in cui siano stra¬ nieri laiilo il delinquente quanto la vittima ; ammettendo però un’ecce¬ zione affermativa tanto nei rapporti fra città confederale, quanto nel caso di trattati stipulati a tale uopo (1). Diverso apparisce il caso a Bar lo lo quando nel delitto commesso fuori del territorio d’uno Stato, la vittima appartenga a queslo Stato; in tal caso « videturquod forensi® lite possit punirà, quia luicus offenderà clericus efficitur de foroeccle- siae » (2). Bartolo non ammette la competenza, in questo caso, con tanta estensione, ma la consente in via eccezionale e sussidiaria: « si judex loci ubi ci vis me us offenditi»- olfensam non v indicai vel quia non vult, vel quia non polest ». Ammette poi tale competenza pei1 punire i predatori dei naufraghi « qui possimi puri i ri a judice personae olfensae ». In tal guisa anche Bartolo conformava^ agli universali sforzi fatti per abolire il diritto di naufragio, e veniva adottando il concetto che ì pirati siano nemici del genere umano (3), Baldo riferisce ed adotta le tre eccezioni di Bartolo, ma aggiunge die se lo statuto; considerasse delitto l’ingresso nel territorio di uno strimi ero che abbia offeso in altro paese un cittadino, allora lo sì po¬ trebbe in ogni caso giudicare e punire poiché in tal caso « fo.reps.is ligaltir quia offendi t ingrediemlo proti ibi lum territori um »(4). A queste Alberico da Rosate aggiungeva un’altra eccezione, ammettendo che per reato iniziato in tm territorio e consumalo in un altro si potesse punire il delinquente in ciascuno dei due terri torli (5). Bartolomeo fi) Bakt., 1. c., § fi: “ ... idem puto si civitas in eujus territorio delin- qui tur, Lslud statuitimi lacere eonsensisset (2) Jjjjjjr. Statuii Veneti, edìz» cìL, lib. Vi, cap, XVII} , Andrea Dandolo, doge : 41 ... statuimus quod Statutum positum in Promissione nostra male¬ fici i poenam indigena Venetìs qui in Venelos extra Veneiias malefici imi per pe tra ver in t, elianti in lorensibus qui extra Veneti as in Venetos malettcium perpetraverint locum habeat (f§ Bàrt,, I. § 45. (4) Bald.5 k e., § 24. (5) Alreric. da Rosate, Qp. eiL, lib. IV, quest. LXXÌX, 3. STA Capitole settimo da Saliceto è meno liberale di Bartolo nel riconoscimento della giu¬ risdizione per reati commessi all’estero. Esaminando il caso di un bolognese che abbia ucciso in territorio di Bologna un modenese, egli comincia col riconoscere che non sarebbe lecito punirlo secondo il diritto comune. Ma in Modena vige uno statuto secondo il quale può giudicarsi a Modena a proposito di sudditi modenesi uccisi dovunque e per opera di chiunque. Ora egli si domanda se il podestà di Modena possa punire l’uccisore ed applicare la pena modenese più grave di quella minacciata dalla legge di Bologna. Alla prima questione risponde affermativamente se l’ uccisore è un modenese di origine, sia pure domiciliato a Bologna, oppure un bolognese di origine domiciliato a Modena ; nel caso di un colpevole bolognese non domiciliato a Mo¬ dena, non ammette la giurisdizione sussidiaria riconosciuta da Bar¬ tolo (1) e nega la giurisdizione del magistrato modenese, applicando nella stessa misura ai delitti ed ai contraiti la glossa « quod si Bono- niensis ». Nei casi poi in cui riconosce la giurisdizione del giudice modenese, vuole applicata la pena contemplata dalla legge del luogo dove il reato fu consumato, e nel modo di procedere soltanto giudica che debbano osservarsi in modo assoluto le leggi modenesi, Quando poi a qualunque titolo si dovesse procedere in un paese contro persona assente, dall'esposizione di Baldo risultavano due regole circa la forma della citazione. 0 l’assenza era di buona fede ed allora non si riteneva sufficiente l’affissione della citazione in luogo pub¬ blico « quod non pervenitad suam notiliam »; oppure, com’è il caso più frequente, « aiiquis est suspectus de recessu, vel fuga, et non est necesse quod edictum ad sui notiliam perveniat » (2,. L effetto prodotto dalla sentenza penale fuori del territorio, dove lu pronunciata, può essere o diretto, in quanto si riferisca ai mezzi di far rispettare al di là dei confini la legge e di ottenere la goo pernióne dell altro Stato nell applicazione della pena, oppure indiretto, in quanto le conseguenze delia pena sulle attitudini giuridiche della per¬ sona e sulle proprietà a questa pertinenti, possono farsi sentire in ler- ri torli diversi da quello dove fu pronunciala la sentenza. Di queste ultime conseguenze, e dei limiti della loro efficacia secondo i com¬ mentatori, tu detto parlando dello stato e della capacità della persona e delle cause che possono modificarli (3J. Quanto alla estradizione essa (1) V. pag. 373. (2) Bald., I. c., § (3) V. pag. 342-4. — Sviluppo del diritto imevn agonale privato in Italia 375 fu praticata in ogni tempo, ma andò modificando di epoca in epoca l'essenzu sua e le sue norme regolatrici. Anticamente poteva doman¬ darsi esclusivamente dallo Stato che era slaLo offeso nel proprio ter¬ ritorio da uno straniero, al paese cui questo straniero apparteneva (1), sicché il titolo precipuo ne era il reato politico ed oggetto ne erano, anche quando la vittima del delitto che si voleva punire fosse stato un privato, i cittadini dello Stato richiesto. Per Pana e per l'altra guisa quell'estradizione primitiva differiva dunque dall’istiLiito dell’estradi¬ zione quale venne svolgendosi ai nostri giorni, escludendone la conces¬ sione appunto nel caso dei delitti politici e dei delinquenti nazionali. Mei Medio Evo non mancano esempii di estradizione esclusiva- mente diretta alla punizione di reati comuni, come vi accennano gii Statuti veneti dei giudici di petizione (2). [Iella difficoltà di ottenerla è poi una prova l’esempio ricordato da Giovanni Villani nei rapporti fra Firenze e Prato (3). E tale di Ideo Ita apparisce naturale e, fino ad un certo punto, provvida, a chiunque consideri lo stato del diritto pub¬ blico iri quei tempi. La moltipiìcità delie giurisdizioni e delle immu¬ nità territoriali e lo sviluppo del diritto d’asilo dovevano opporre necessariamente quasi insormontabili ostacoli d’indole giuridica allo sviluppo della estradizione per reati comuni. E il minuto fraziona¬ mento delle sovranità e dei parliti politici per cui la fazione vinta in una città trovava gli alleati naturali nelle città vicine, rendeva im¬ possibile in quei tempi quella stessa solidarietà in altri tempi mani¬ festatasi che ispirava la estradizione per molivi politici, il più che si poteva ottenere era la promessa reciproca di non ricevere nel terri¬ torio di uno Stato i delinquenti fuggiti dall’altro Stato contraente, come ne) trattato del 31 luglio 1255 fra Firenze e Siena, o di limi¬ tare i! diritto di asilo al l’in terno della città senza estenderlo al terri¬ torio. come nelle capitolazioni stipulate sul line dello stesso secolo fra Firenze e Pistoia. Venezia, anzi, di fronte alia difficoltà di otte¬ nere l'estradizione, ammetteva per certi delitti la rinuncia alla do¬ manda stessa d’estradizione del colpevole, sostituendola colla garanzia che derivava per essa dai i 'assicurazione della dimora stabile di lui negli Siati d’un principe lontano dall'Italia ed amico della repubblica. L’estradizione potevasi ben ottenere per delitti comuni, ma in via (!) V. pali Ili e Hernaud, De Vextradition, Paris, Rousseau, 1883, voi. i| fcap. II. (2) 16 marzo 1244. ediz. eit, pag, 106 r. (3) Giovanni Villani, lib. Vili, cap. II. 376 Capitolo settimo del tulio eccezionale, E quando la si ammetteva, non vi si faceva sempre eccezione per i propri i sudditi. Se il reo era cólto iti flagrante in altro territorio e poi fuggito nel suo paese, oppure se, non cólto in fla¬ grante, era stato già condannato nel territorio del delitto, l 'autorità del suo paese doveva estradarlo (1). Se invece tratta rasi di uno che non era se non accusato ed orasi ridotto ad abitare nuovamente nel suo paese il suo sovrano non doveva estradarlo (2); se invece Irattavasi di uomo non abitante nel paese, che vi si rifugiava nella fuga, ritene¬ vi obbligatoria l'estradi zinne. Se si pensa pero che per homo meus nel senso del diritto medioevale intendevasi, oltreché il cittadino, anche ìi domiciliato, e che in tal caso era assimilato al suddito nei casi di semplice accusa per reato commesso all'estero, anche il sem¬ plice abitante nel territorio, chiaramente apparisce in quali ristretti confini fosse limitala effettivamente l'estradizione. Perchè la estradizione diventasse un istituto nel suo fondamento ispiralo dal principio della tutela dei diritto comune, e frequente nella sua pratica applicazione, era necessario che scomparisse del tutto il diritto d’asilo, che si unificassero in ogni territorio le giurisdizioni e ne scomparissero le varie eccezionali immunità, e che una nuova soli¬ darietà si sviluppasse fra gli Stati, non per la reciproca difesa delle loro costituzioni politiche, ma per la tutela, più logica in sè e piti facilmente conseguibile, delle rispettive leggi penali. 123. — La scuola italiana di diritto internazionale privato, anche a chi ne abbia fatto uno studio Incompleto, presenta due pregi indi¬ scutibili: Timo d’ìndole storica e l'altro di carattere sostanziale. Dal ponto di vista storico la sua dottrina dimostra un vìncolo ed una derivazione formale ed estrinseca dai testi del diritto romano che, non sempre con perfetta rispondenza di concetti, venivano addotti sovente a giustificazione delle sue norme. Ma, oltre a questo vìncolo estrinseco e formale, una derivazione storica piu intima apparisce fra (1) Bàrt., ad 3ib. XL1 Dig, De re j adirata, § Senta ntiam Brmae, L 4; lex Divo Pio. li concetto dell estradizione è qui soltanto implìcito nel com¬ mento di Bartolo, che parla semplicemente di esecuzione della sentenza penale del l'altro giudice ed accenna al Testradi rione soltanto prevedendo il caso che un giudice u praestai auxilium facti, pula concedendo primo judici famiìi am, mililes et si mi ha (2) Baldo, ad li b. 1, ti t XVII 1, Dig., De officio PraesidiSy § Praeses pro¬ vine i ae . A dd i t io Baldi, dove Baldo n ega p rimai a es t rad ì z i ò n e d eli' aecu s a lo suddito 41 quod est non quod debet remi nere et il le quern per se poLeSl pu¬ nire e poi nega Pes tradizione degli accusati in genere e dei condannati al bando u quia remissio. non est in usu quod fìat de pari ad parem *. Sviluppo del diritto in Lei nazionale privato iti 1 Lidia 377 molte delle dottrine professale dai commentatori italiani, e le norme di diritto internazionale privato eh '«ratto state praticate nella società ellenistica ed in quella romana dopo lo sviluppo di potenza conseguito da quest’ ulti ma. Il vincolo storico estrinseco si ha nella glossa fonda- mentale che collega i germi del diritto internazionale privato moderno alia costituzione degli imperatori Graziano, Valeri li n inno e Teodosio; e che ne appoggia i particolari sviluppi alle leggi del Digesto e del Codice. II vincolo storico sostanziale ne apparisce nella corrispondenza di molte norme formulate da quella dottrina con altre norme rego¬ lanti in condizioni analoghe l'applicazione dei diritto e l’estensione territoriale della legge nei rapporti Tra le popolazioni soggette all’an¬ tico dominio romano. Sicché, constatando questa analogia e la deri¬ vazione del diritto internazionale privato romano da quello sórlo nei rapporti internazionali della società ellenistica, è un’antichissima nobiltà di origini risalente ben oltre l’epoca dei testi di diritto romano, invocati nei commenti medioevali, che può invocarsi dalla dottrina italiana moderna di diritto internazionale privato. Il pregiò sostanziale della dottrina dei commentatori italiani risulta doppiamente dalla bontà intrinseca di non poche Tra le sue norme, e dalla logica partizione delle materie. Dal primo punto di vista molte delle sue conclusioni fondale sull' inferiorità del diritto locale in confronto del diritto comune, sul carattere limitato delle leggi sfa¬ vorevoli, sull’analogia del diritto penale con quella privato, sull’igno¬ ranza della legge ammessa come scusa, e sopra un concetto vago e confuso del diritto pubblico e delle prerogative dello Stalo, non si potrebbero più sostenere e sarebbero perfino inconciliabili coi fon¬ damenti stessi della coscienza e della coltura giuridica moderna. Ma per converso molle altre norme, come quelle ispirale dal concetto della personalità del diritto, quelle relative allo statuto delle forme, alla legge del contratto, e, secondo alcuni, alla successione e al testa¬ mento, risultano dallo studio obbiettivo delle cose e dei rapporti, ed anche oggidì possono ripetersi nella conclusione ed invocarsi negli argomenti addotti per difenderla e per dimostrarla. Anzi non soltanto la dottrina che ha finito per prevalere in Italia, ma altresi quelle preferite in altri paesi possono invocare pre¬ cedenti e pastificazioni nelle dottrine di quegli antichi maestri. Nei regolamento delle attitudini giuridiche delia persona risulta infatti preferita da loro, ogniqualvolta un’azione eslralerri tonale della legge sia consentita, quella del paese di origine. Questa legge però, che deve 378 Capitolo settimo preferirsi al diritto degli altri paesi dove l'individuo dimori o risieda, non prevale più se la residenza siasi trasformata in incoialo. In tal caso, nei limiti del territorio dove l'individuo sia domicilialo, pre¬ vale anche quanto al regolamento delle sue alti Ladini personali, la legge locale, mentre nel paese d’orìgine continua a prevalere il diritto colà vigente, e non mancano argomenti per giudicai -e che nei terzi Stati quest’ ultima legge debba ritenersi prevalere sull'altra. Sicché si giustificherebbe la prevalenza della legge dell’origine su quella del domicilio nei rapporti internazionali, ma non ima preva¬ lenza assoluta, bensì relativa al territorio del paese d’origine e degli altri Stati, non al territorio di quel paese dove sia eventualmente domiciliata J1 da oltre dieci anni la persona di cui si tratta. La legge di origine risulterebbe dunque come la regola, e quella del domicilio come l’eccezione nel regolare lo stato e la capacità della persona, con effetti analoghi nella materia della successione e in quella dei rapporti fra coniugi, preludendo così in parte al sistema che fu accolto dalle nostre leggi, in parte ai temperamenti che da non pochi scrittori si vorrebbero apportare a laie sistema. La stessa partizione delle materie escludente di per se l'applica¬ zione d’un sistema unico ed assoluto in rapporti così complessi, e rispondente al carattere analitico dei commentatori e degli studili, nei quali sopratutto divennero famosi, diede inoltre un ammaestramento e fornì un indirizzo che furono fecondi di ottimi risultati anche in {pianto la scienza doveva più tardi allontanarsi dalle conclusioni dei commentatori. Poiché, come le trattazioni sistematiche posteriori e le stesse migliori soluzioni legislative lo dimostrarono, trattandosi di trovare per ciascun ordine di rapporti, considerato nelle relazioni internazionali, la legge regolatrice più competente, la trattazione ana¬ litica e l'esame delle ragioni intrinseche del regolamento di ciascun gruppo di istituti e di rapporti giuridici, era il solo mezzo per arri¬ vare alla formulazione di norme di diritto internazionale suffragate daiìa ragione e rispondenti alle esigenze della pratica. Perciò doveva essere massimamente feconda di ammaestramento una scuola di giu¬ risti che, se mai peccarono per errore di metodo, peccarono per eccesso di analisi e per abuso di suddistinzioni. Per tal guisa la dot¬ trina di quegli antichi giuristi, anche in quanto si distìngue per diver- (!) Cfr. Paco, de Gastho, Prima super Digestore, De judkiU, edìz. cit., pag. 127 v. Sviluppo del dii ritto in ter rimo nate privato in Italia 379 sita di conclusioni, si avvicina, per analogia nell'indirizzo deila trat¬ tazione e nel metodo dell'Indagine, al diritto internazionale privalo moderno, eli e può trovarvi non solo un esempio che Io ispiri, ed una tradizione che lo francheggi, ma anche una salutare ripugnanza dalle regole troppo assolute, ed un metodo analitico d'indagine che io perfezioni. Fuori d’Italia, un po' sul metodo e molto più sulle conclusioni dei giuristi in tale materia, influirono la dottrina feudale e l’organizza¬ zione feudale della società e del diritto. I! potere assoluto del sovrano e la preponderanza del diritto del suolo su quello delle persone che vi si trovavano, costituivano due capisaldi della territorialità della legge e due ostacoli alla espansione deila legge straniera. Perciò dovunque queste condizioni esìstevano, i’accoglimento e Io sviluppo della dottrina dei commentatori italiani dovevano essere indotti nei più stretti confini e, in contraddizione coi fondamenti della dottrina italiana, la legge personale doveva trovare un ostacolo alla sua azione egfraterriloriale non già nella prevalenza del diritto comune, ma nella dottrina della territorialità. Coll’ a n idearsi dei domini! e col l’affermarsi dell’influenza stra¬ niera anche in Italia, non solo lo sviluppo di quella dotti ina fu anche nella terra che le era stata culla, arrestato, ma in qualche parte essa fu anche costretta ad un regresso. Questo apparisce così nei la dot¬ trina (1) come nelle leggi, ma non così però che dovunque la dot¬ trina ‘migliore fosse abbandonala del tutto, e non potesse in parte (I] Ofr. la dottrina del regolamento internazionale della successione in De Luca, 'l'hmtrum writdtis et justUiae, etili, VeneL.MDCXClVIll, ap. Bai- leomum, lih. Ili, pars I, ÈejurisdicL, di.se. CIX, pag. 2150, 1, § 7: * ... proventi ex defechi potestatis rum ita per accidens vohmtas limitata seu non ope¬ rativa remaneat in aliqtia specie personarum, vel in aìiqua specie seu quota bonorum. juxLa frequente!' conlingibilem et quolidiamim easum legìtimae debitae filiis ve) parentibus, quod in ejus quota edam testata successio diver- sitatem pati-tur centra vel praeter voluiHatem tesl.antis... in quibus ac simi- ì i bus casibus, qualenus ad rem perline!, intrabunt eaedern catione» quae habenlur d. disc. 9 de successioni bus super casti successioni intestatae quae di versi mode regidanda venit potili» ex judìeio iegis quam ex ilio hominìs... Et per eonsequeus, cuna leges non pomgant carnai vires extra prop riti in terriloriuin, bine de plano inlrant eonsitìerationes de quibus eod. elise. 9 quod seilicet tot censenda siili patrimonia quot sunl principatus vel respe- ctive su ut loca quae di vérsum habeant suecedendi ordinem, adeunt moriens fingatur mulliplex homo diversos habens baeredes, diversasque haereditates universales... § IO: * ... ob diversam naturam bonorum, diversumque suecedendi ordinem resullantem ex diversitate legum et morum tot sunt Mundi et respective tot sunt patrimonia alque tot sunt defuncti quot sunt 380 Capitolo settimo — Sviluppo del diritto in lem azionate privato in Italia resistere e più tardi riottenere il sopravvento dopo scomparse le influenze straniere che avevano ini portato e le condizioni sociali che avevano sviluppalo l'impero prevalente della territorialità delle leggi (!}., Sicché il sistema di diritto internazionale privato che finì col prevalere tanto nella teoria quanto nella pratica del nostro paese* non solo è intrinsecamente proferibile, ma si collega altresì per una discendenza non interrotta alle più remote origini del regolamento e dell’ indagine di tali rapporti, Principalus * ; lib. XI, pars 11, pag. 31, % disc. IX, § H ; 41 Multo raagis ubi agatur de prineipatibus oiimimo diversis ac iird spendenti bus... Et conse- quenier multo inagis un m et idem reputatur multipìéx homo . n; § 1 %: u Ideoque curii ftngendae veniant tot diversae haereditates quot soni patri- moni a in diversis terriionis vel Prineìpatihus exìsientia . quilìbet focus cogaoscit de proprio patrimonio (1) V. ì Godici italiani anteriori al Regno d’Italia. Sviluppo deì diriuo intero azionale privato negli altri Stati d'Europa 881 CAPITOLO OTTAVO SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NEGrLI ALTRI STATI D’EUROPA 1M* Libertà di emigrazione e di immigrazione* — 125. Varie specie di stranieri e diritti degli stranieri. - 12G. Diritto di passaggio e di stabilimento; espulsione* _ i27 Uffìeìi pubblici; beneficenza; oneri. — 128* Regolamento ed abolizione del diritto di naufragio* — 129* Facoltà di commerciare; acquisto di mobili; acquisto di immobili- — 130* Diritto di disporre dei propri! beni; attitudine a succedere* — 131. Diritto di allunaggio in Francia. — 132. Temperamenti legisla¬ tivi e convenzionali ; diritti differenziali degli stranieri. — 133. Protezione giudi¬ ziaria. — 134, Rappresaglie* - 135* Cittadinanza originaria. — m, Naturalizza¬ tone. — 137* Nuovi concetti fondamentali circa il conflitto delle leggi; carattere delle varie legislazioni e maggior impero della territorialità. — 138. Modificazione della dottrina italiana in Francia. - 139. Dotti ina del tPÀrgentpÉ delitto con¬ traria a quella, e lotta fra le due tendenze* — 14A La dottrina degli statuti nei Paesi Bassi e in Inghilterra,— 141. Esame comparato delle regole sviluppate nei vani paesi; stato e capacità della persona. — 142. Cose; concetto e limiti dello statuto reale, — 14& Contratti; foro competente È regolamento della capacità. — 144. Regolamento delle forme e delia sostanza del contratto. — 145. Matri¬ monio; capacità; forme; regime patrimoniale convenzionale e legale. — 146* Suc¬ cessione testamentaria; capacità, contenuto e forme. — 147, Successione inte¬ stata; unita e pluralità della successione* — 148. Legge straniera ; legge penale ; territorialità e suoi limiti. — 149. Estradizione, applicazione, misura ed effetti della pena. — 150* Procedura ; commissioni rogatorie ed esecuzione delle sentenze* — 151, I due principi! e i due indirizzi nello sviluppo del diritto internazionale privato; continuità storica della loro lotta ed unità sistematica dei loro risultati. 124. — Anche nell’eia moderna, come in quelle anteriori, alla larghezza delle norme circa la libertà di emigrare e di immigrare e circa il trattamento degli stranieri, non corrisponde quella delle redole di diritto internazionale privato. Paesi dove si faceva una più larga parte all’applicazione del diritto straniero erano più restii nel- l 'ammettere i forestieri nel proprio territorio, e più parchi nell’attri- buire loro l’esercizio dei diritti civili, e per converso Stati che lasciavano la maggior libertà di emigrare ai propri i sudditi, e d’im¬ migrare agli stranieri e che a questi concedevano nel territorio la piti generosa protezione giuridica, erano i più restii da ll’àm mettere l’applicazione nell'interno dei propri! confini del diritto straniero. La Francia contri bui massimamente, dopo I Italia, alio sviluppo del 882 Capitolo ottavo diritto internazionale privalo; la sua dottrina e la sua pratica furono lungamente tu tt 'altro ciie poco liberali nel l’ammettere una certa misura d’applicazione del diritto straniero; pure essa restò, fino alla rivolu¬ zione, inferiore ad altre nazioni in quanto riguarda la libertà di emigrare e di immigrare, e ii riconoscimento dei diritti civili agli stranieri. Àncora nei 1764 un editto promulgato nei ducati di Lorena e di Bar sottoponeva l’emigrazione degli operai al permesso dei loro padroni, in modo del tulio vessatorio, perche contemporaneamente scioglieva da ogni limite il diritto di questi d’assumere operai fore¬ stieri 1). L’emigrazione non era assolutamente proibita. 1. 'emigrare senza permesso dalla Francia era considerato già nel secolo XVII un reato soliamo nel caso che avesse avuto per [scopo di servire in guerra contro il re, mentre se in tempo di pace il francese aveva stabilito altrove il domicilio e la sede della sua fortuna, egli non incorreva per ciò nella perdita di quanto possedeva in Francia, ed anche l’attitudine a succedere gli era tolta soltanto dopoché la sua assenza fosse stata più lunga di dieci anni (2), Cosi in Germania soltanto le persone che, come i rustici sudditi dei landsassti, erano legate al suolo da vincolo semiservile, non potevano esercitare senza il consenso dei proprii signori arti meccaniche fuori del distretto patrio, e quando avessero contravvenuto a quest’ohhligo, i signori avrebbero avuto il diritto di punirli (8). Del pari quelli ch’erario legati al sovrano da obblighi militari o da altri vincoli peculiari non potevano ammettersi ad uscire dal territorio finché quei vincoli non fossero sciolti (4). Anche per i sudditi in generale c'era chi dubitava che non potessero, senza permesso del sovrano, uscire dal territorio; ma non mancavano autorevoli opinioni in favore della libertà di emigrare illimitata in quanto una legge non l’avesse in modo generale circo¬ fi) Journal de Jurisprudence, mai 1764, Bouillon, Imprim, du Journal. (2) fì.-ujrjUET, Trenti des droils du domaine de la convoline de France, contenunt le droit d'aubaìne, divisé en einq parties, des personnes des aubains demeurans en 1 rance et ieur dìfTérence. V parile traitanl do la conditimi du framjois qui s est retivi; et habitué hors du Royaume, ensemble de sa successimi. Ghap. XXX VII, § 1-4. (Euvres de Jban Bauquet, Paris, Osmont, MDCLXXXVIII, pag. 742, 3. t’ij ScHitTER, De fj (indscissiis nella Fruxin jiivis romani in foro penna’ nico , lom. I, Frati colimi ad Moenum ap. Vàirentrapp, 1733, pag. 300, col. 2. W G. A. SfRcrns, lib. IV, tit. V, edili. eit.,pag,464, 5, n.r: “ Interest magistralus ne quis quem peculiarem vincuìum ad certuni locutn adstringit proprio ausu nexum turbe) Sviluppo del dili Ito ime rii azionale privato negli uim Stati d’Europa 883 scritta (1), pronunciandosi sempre ne! dubbio in favore della libertà (2). Ed Enrico Coccejo, nel commentare Grozio (3), ricono¬ sceva in ([nella libertà di emigrare una facoltà garantita dai diritto naturale, « quia eiìgere domicilium natura cinque licei» (4). Certo si dovevano giustificare le misure dirette a prevenire le emigrazioni in mussa (5), e si ammetteva, come compenso della tutela fruita, una speciale tassa di emigrazione (6), ma l’opinione pre¬ valente era favorevole alla libertà di emigrare (7), e questa diventava (1) Schilter, op. cit., voi. I, pag. 42. Exer citai. ad Pand., HI, De S'tatu homimm , tit. V, VI , VII, § XXV e Struvius, Jurieprudentia romano-germa- nico-formsis subjimctis;. Ioiian. Gottfried Sciiaumijuroii, Adnotalionee, etc., Prancofurli ad Moenum ap, Varrenlrapp, 1760, Hb. V, tit. V, pag. 404,5, n. r. (2) Additiones ad Slruvium, lib. 1, tit. VII; Ad Municìpalem et de inaolie, voi. cìì., pag. 534, 5, § VII, e Brune»! ann, Comment. in Cod., lib. IX, tit, XXXVIII, /M mani cip. et origin., pag. 6)0, c. % Lugduni, Huguetan, 1669. (3) G roti us, Dejure belli et parìe, lib. Il, cap. V, De acqnisilione origi¬ naria jnris in persona#, § XXIV. (4) [Ienr. de Cocchi, Commentarius ad Jf ug. Grot.,jtih. lì, cap. V, § XXIV: ed, Lausannae MDCCLVI1I ap. Bousquet, tom. secundus, pag. 334,5. (5j Struvius, I. c.: “ ... Interest magistratus ne eatervalim subditi emi- grent „. (6ì G, Beyer, DiseertàtidHes et opmcula de selectie iurte publici et privati argumkntis conecripta. Lipsiae, ap» Haered. ioh. Gi'ossii, MDLLXXIII. Dissert. J, Dejure aoocandi cives et incolae ex territorio alieno. §21; « Partì jtis non esse a corpore recedere, nisi evidenler se ali ter servare non possit . . . Sed neque reete profertur haec ratio, neque recte applica, tur. Non dicam quod vulgo notum est, locutiones tropieas non probare sed illu¬ strare. . . , ; §34, pag. 22: “ De censu einigrationis . . . quo fondaménto exi- gatui'? . .yputaìit in compensationem damni ... cui obstat quoti suo jure uteiis neminem ita laesisse dicati ir, ut ad reparationem obbligar! possit. . . Sed amplius adbuc adstrui potest detrahendi facultas in gratitudinem prò- teetionis, potissimae ampiìandi patrimonii occasìonis, eujus certa requirìtur determinatio. ne ab ingralis ad rein minimum reducalur; dummodo Lamen tollerabili sit, nec magna bonorum parte migrantem exuat. Poterai semper prineeps majuseula onera in, j ungere subdìlis, non modo prò avertendis peri- culis instanlibus, veruni et in praesidium contra futura; quidni etiam a decedente aliquid exigere, quod absque jaetura notabili erogari et sub novo imperante adepla pinguiorì conditione tacile recuperati poteri t. — Addìi, ad Strnv., lib. I, tit. VII, § Vii, pag. 535 e Munii, de Gocce.ii, Comment. ad Grot ., lib. Il, cap. V, § XXVI, Proposilio IV, ediz. cit,, pag, 335. (7) G. Beyer, Op. cit., 1. e., § 22, pag. 14... imo permissae renuncia- tionis patriae perantiquam et prope universalem consuetudinem esse . . . E, dopo aver accennato a questa corrispondenza del diritto positivo col prin¬ cipio da luì difeso, conclude: “ Proinde ita pulamus; mores genlium eon- trarìos asserì ioni nostrae non magis obesse, quam conformes eidem patro- pma n|ft naturarci consociationis civilis utramque in decidendo paginam facere „ ’e § 26 pag. 16, 17, e Beyer, Tlunnatim ex vario jure selecionm centuria. Kxere. VII, § 111. Lipsiae, ap. Haered. Ioh. Grossii, MDCCXXIII, 384 Capitolo ottavo in certi casi assoluta nel diritto pubblico germanico dopo la pace di Westfalia. Onesta riconosceva infatti ad ogni membro immediato dell’impero il diritto di mutare e di riformare la religione nelle sue terre in quanto ciò gli fosse permesso dallo stalo di cose de H’nn no 1624 e dai patti da lui stipulati coi suoi sudditi. Quanto ai sudditi dei singoli Stati die avessero mutata religione, quel trattato stabiliva che potessero ma non che dovessero esser tollerati dal principe rispet¬ tivo. Perchè dunque tale equilibrio fra le facoltà del principe e la libertà dei sudditi in materia di religione non originasse nuove e rinascenti vessazioni, quel trattato stabiliva che quando il principe non volesse concedere ai sudditi la libertà di coscienza, fosse obbli¬ gato a permettere loro d’uscire dallo Stato nel termine di tre anni (1). Completa, più che altrove, andò affermandosi la libertà di emi¬ grare in Inghilterra. Secondo la common law chiunque può uscire dai regno, per qualsiasi motivo, senza bisogno di ottenere ii permesso del re. Tale facoltà fu espressamente dichiarata nella magna carta del re Giovanni, quantunque omessa in quella di Enrico Ili. Il re assume poi eccezionalmente la facoltà di limitarla nei riguardi di tutti pei' le esigenze della difesa. Nei riguardi poi dì coloro che inca¬ vatisi in certe condizioni eccezionali rispetto al diritto pubblico era necessario per emigrare il permesso del re; cosi era dei Pari nella loro qualità di consiglieri della corona ; dei cavalieri, obbligati a difen¬ dere ii regno dalle invasioni ; degli ecclesiastici, degli arcieri e d’altri artefici per evitare che istruissero gli stranieri nelle loro varie indu¬ strie e manifatture. Tale era la condizione del diritto pubblico inglese pag. 55, 6. ‘ Subditis non modo singulis, sed et mulinatimi seu coetu, non solum adoptatis sed et originarne jus migrandi et ex territorio principis (cum effectu omnimodae liberationis ab ejus potestate) discedendi, regula- riter coni petit fi) 1 r dite de paix entri l Empire et la Suède concia et signè à Osnabriiclc le 24 octobre de. lan 1 643, ari, V, § 12. Dopo aver proclamato il principio della libertà di coscienza a profitto dei cattolici sudditi di Stati appartenenti alla coni essi one d Atisburgo, e dei seguaci della confessione d’Ausburgo sudditi di Stati cattolici, è stipulato a favore di quelli che mutassero più tardi I una coll altra confessione, il diritto di emigrare senza perdita nè delle proprietà nè della protezione giudiziaria nel territorio dì origine. A profitto di altri sudditi dimoranti in uno dei territorii degli Siati contraenti alia sti¬ pulazione della pace, che fossero ascritti allora ad una minoranza religiosa da almeno cinque anni per potersi ritirare dal territorio; ed a favore di quelli che dopo la pace mutassero confessione religiosa, era pattuito un ter¬ mine di tre anni per potersi ri Li rare dal territorio, con esenzione da ogni straordinaria vessazione d'indole politica o fiscale. Sviluppo del diritto internazionali privato negli altri Stali d’Europa 385 al tempo di Edoardo III (1). Sotto Riccardo II ima legge proibiva a tutti i sudditi di recarsi all’estero senza permesso, fatta eccezione dagli alti personaggi del regno e da veri e notabili commercianti. Ma questa legge fu revocata da un’altra dei regno dì Giacomo I, si celie da allora ogni inglese ebbe o, per dire piti esattamente, si arrogò, senza con¬ trasto, il diritto d’uscire dal territorio a proprio piacimento. Restavano intatte la facoltà del re d’indirizzare ad un abitante un’intimazione ne exeat regnum, e quella di ordinare ai salditi dimoranti all’estero di ritornare, ponendo loro, (ino al ritorno, i beni sotto sequestro. Ma la prima cadde ben presto in dissuetudine come misura indipendente dallo svolgimento d'un procedimento giudiziario dì cui sia una garanzia sussidiaria; ed il secondo provvedimento era slato, al tempo di Biadatone, da lungo abbandonato, senza vermi indizio che dovesse più tardi risorgere (2) . La libertà di emigrare era dunque nella tradizione del diritto inglese. N’è una riprova la pratica del 1200 secondo la quale, sechi domandava un’investitura aveva nei paesi transmarini un fratello maggiore, del quale si dubitasse se fosse ancora vivente, si concedeva rinvesti tura al primo sodo la condizione che se ritornava l'altro, a questo dovesse spettare, senz'altro placito, l’investitura (3). Sancendo dunque la libertà d'emigrare, dopo alcune contraddizioni transitorie, il diritto inglese tornava al concetto delle sue origini. Così era pure della libertà di immigrare. In tempo di guerra poteva concedersi dal re o dai suoi ambasciatori un sa Ivoco ridotto o passaporto a sudditi del paese nemico; ma in tempo di pace tale concessione individuale non era necessaria, risultando implicitamente dalla magna carta che garantiva la sicurezza dei commercianti forestieri in lutto il territorio del regno. L’olFesa degli stranieri nelle persone o nelle proprietà era pertanto un reato di azione pubblica, perchè, ammesso il salvocondotlo risultante da una legge fondamentale dello Stato, l’onore del re era parti co iarmeiue interessato nel punirne le viola¬ zioni (4). || anche in tempo di guerra le persone e la libertà degli stranieri erano, falla eccezione dalla necessità delle rappresaglie, (1) Sir Cdward Coke, 3, Insti t., 175; Blackstone, Commmtaries on thè lam of E uff Icmd, XV edit, London, Straliam, 1809, voi. 1, pag. 265. (2) Bcackstone, Commentaries, voi. ij pag. 204-6. (3) Henu. de Bracton, De legdms et eonsueludinibws Angliae, Londini ap. Flesher et Young, MDCXL, Hb. IV, cap. 16, § 3, pag. 277 v. (4) Blackstonb, voi. I, pag. 260 e 260 bis e voi. IV, pag. 67, 8. @5 Catalani, Diritto ini. prit^ voi. I. 386 Capitola ottavo rispettale, facendo si che Montesquieu (1) citasse ad esempio gli Inglesi per aver fatto delia proiezione dei commercianti stranieri t uno degli articoli della loro li berla ». Analoga fu, rispetto all’emigrazione, la politica delle provinole unite dei Paesi Bassi. Molte città olandesi infatti punivano soltanto chi avesse abbandonalo il territorio per sottrarsi ai pubblici uffici (2). Quanto all’immigrazione poi, quelle provinole attraevano gli stra¬ nieri assicurando loro la libertà di coscienza e promettendo loro ogni genere di favori, sicché quando Grozio affermava esser da bar¬ bari il respingere gli stranieri e doversi accogliere i forestieri espulsi dal proprio paese (3), non formulava soltanto un canone di diritto naturale, ma esponeva fedelmente altresì la dottrina e la pratica seguile nella sua patria. L'Olanda infatti, come andava d'accordo col¬ l’Inghilterra nel ripugnare massimamente tó’ applicare nel proprio territorio il diritto civile straniero, la imitava fino dai primi tempi della propria indipendenza nel riconoscere a favore dei cittadini la libertà dì emigrare e più ancora nel Tarn mettere l'ospitale accogli mento degli stranieri nel territorio. 125. — Varie quanto le norme relative all'emigrazione dei citta¬ dini ed alla immigrazione degli stranieri, si mantennero nei vuriì Stati d'Europa quelle relative ai diritti riconosciuti ai forestieri nel territorio, Ma lo stesso significato della parola straniero non era nè identico né del pari semplice nei vari ì paesi. Negli Stali rapidamente unificatisi quel concetto acquistava rapi¬ damente la chiarezza e la semplicità del suo significato politico mo¬ derno. distinguendo soltanto gli stranieri, in senso assoluto, che non appartengono politicamente ad alcuno Sialo, da quelli in senso rela¬ tivo, che hanno una patria (4). Negli Stati complessi invece, dove sopravviveva o l’antico prin¬ cipio delia supremazia imperiale romana, o quello medioevale delle (1) Mostesquiec, Da l'esprit dea lois, lih. XX, cap. XIV, ediz. cit., voi. HI, pag. 59. (2) S. vax Lekcwen, Censura forensi* Theorelico-pvactica , idesl juris civili s me /./iodica collutto, parsi, ìib. I, cap. VI. § 7, 8, vd. I, pag. 24,5, Lugduni Batavorum, ap. Job. a. Gelder, MDCLXXVIII. (3> Gnor, De j are belli et jxtcix, lib. Il, cap. II. § XV XVI, XVIL (4) Schjltek, De jure per*grinorum, § XV : “ Divisìo peregrinorutn. Suoi igitur peregrini, h. e., non-cives vel nbsoltfte talea : nullo habito respeclu ad aliquam eertam ci vi tu Lem, et hi recti its l'or te dicuntur vagabundi....... vel secttnduin quid et respeclu certae alieuius civitatis *. Schilter, op. cit., tom. I, pag, 106. Sviluppo del diritto in tendasi anale privato negli altri Stati d’Europa 387 graduazioni e dei frazionamenti feudali, ia parola straniero da un lato poteva conservare il significato territoriale, non politico, dell’ul¬ timo periodo romano (1), dall’altro conservare e sviluppare quella graduazione di significalo già notata (2} nel Medio Evo ed anche nel¬ l’età moderna in molli Stati d'Italia, Così la Germania conosceva la triplice graduazione della cittadinanza d’impero, di stalo e di comune (3). Dal primo punto di vista erano nazionali « quosunaet eadem Imperii Majestas subiectos sibi per omnes Imperli regnive provi ncias habet » (4) e rispetto a tulli questi erano stranieri gii inglesi, i francesi, gli spagnuoii e tulli gii altri non soggetti all’im¬ pero (5), dando così al nome di cittadini un significato non corrispon¬ dente del tutto a quello di Stato, perchè sudditi di diversi Stali erano per e (Tetto di quella norma egualmente cittadini dell'impero. Dal secondo punto di vista si aveva la ciltadinanza provinciale, compren¬ dente tutti coloro ch’erano soggetti al medesimo signore territoriale. Rispetto a questi erano stranieri tulli coloro che non appartenevano allo stesso territorio quantunque fossero egualmente sudditi dell’im¬ pero; sicché quelli ch’erano concittadini nell’impero restavano reci¬ procamente stranieri negli Stali rispettivi. Infine un terzo e subor¬ dinalo concetto di cittadinanza e di estraneità si col legava alla ci Llà cui l'individuo apparteneva (6). In questo senso più ristretto giu- dicavasi forestiero colui « qui ultra undecim milliaria habitabat » (7); restri ngevasi il criterio regolatore dell’attribuzione dei diritti civili ai limili delia città e del suo circondario, e i cittadini del municipio si distinguevano alla loro volta dai domiciliati o Schttlzbùrger e dai (1) V. pag. 136 e n. 4 e 5; Brbneman&ì Comment. in Cod,, lib. VI, tìl. LIX, pag. 403, col, 2. (2) V. pag. 273.276. (3) Heexveld, Jurisprudeniia forensis secundum pcmdectarum ordinem curante D. G. E.OelUe, edit. II, Jenae, ap. Crocker, MDCCXCII, § 127, p. 36. (4) Schiltbk, Exercitatio ad Pand., Ili, De Siatu hominum, tìl. V, VI, VII, § VII, voi. 1, pag. 35. (5) Schii.tbr, Dejureperegrinorum, g 12, 1. c., pag. 105, col. 2: “ Ger¬ mania peregrini sunt omnes esterne nationes Imperio Romano- Germanico non subjectae adeoque ipsi Romanenses hodierni (6) Striai ratea. I. c. : “ Peregrinila : I. Dieitur ilio, qui ex aliis regni finibus ad nos venil et nostro Imperio non est subjectus. 2. Qui licei imperlo Ro¬ mano-Germanico sìt subdi Lus, non tamen ex eadem nobiseum provincia, seu eidem domino territoriali subjeclus. 3. Denique qui, cum sit ejusdem provi nciae, non tamcu ejusdem municipii aut oppidì ci vis est pag. 112, §XXX e pag. 1 13, § XXXVI. (7) SiCHiLTER, !. C., pag. 116, g XLV1I. 388 Capitolo ottavo forestieri (1). Rispetto alla collettività più o meno ristretta che lo considerava, in senso assoluto o relativo, come straniero, l'individuo diventava, per ciò solo che si trovava nel territorio, un suddito non cittadino (2), e, pur senza diventar tale vi acquistava taluni dei diritti dei cittadini mediante Vincolalo, rispetto al quale il diritto germanico aveva adottale le norme del diritto romano (3). Una certa sudditanza derivava poi in generale, dove agli stra¬ nieri non era del tutto vietalo di possedere beni immobili, dal pos¬ sesso di fondi (4). Tale parziale sudditanza non si riferiva soliamo ai diritti reali ed al loro esercizio, ma anche alle stesse persone dei possessori nei limili del loro rapporto di proprietà con quei beni, e come conseguenza dell’impero della legge territoriale sui beni stessi (5). E tanto più il possedimento di fondi importava sudditanza nel proprietario quando trattatasi di proprietà signorile con annessa giurisdizione. Tale era il caso in Germania del landsassiato, cioè della condizione di chi possedeva con giurisdizione ed era alla sua volta soggetto ad un superiore (6). Da ciò derivava che, per effetto de' suoi possedimenti signorili, uno potesse essere conlemporanea- (1) Hellfeld, Op. cit , § 2142, pag. 837. (2) Sam. os Cocccji, Dissertai, proem. , X ad Grot., cap. I, Posi t io, XIII; Lausaniae, Bousqoet, 1759, pag. 275, 6, n, f. (3) Mékckes, Addinone* ad Struvium, lib. 1, tit. VII, § V, Franco furti Varrentrapp, MDCCLX, pag, 534. (4) Hellfeld, Jnrisprudentia forensis secundum pandectarum ordinem curante D. G. E. Oeltze, edit. !I,.Jenae, ap. Cracker MDGCXCI1, pag. 1 1, g 44. Subditi . . . tesa polirti ... ve! incolse vel forenses. Inciolae dicunlur qui in territorio domicilium habeant consti tutu m. Forenses vero sunt qui in terri¬ torio in quo domicilium non habeant bona possident. Subditus incoia legibus loci in quo habitat in omnibus paret. Forensis leges tantum quae bona con¬ cernuti t agnos cere tene tur. Temporarius, qui absque animo manendi, in loco quodam ad tempus cominoratur, iegibus judicalur loci ubi ccmtrahit, delinquit, testarnentum condii, vel succedit. (5) Cahpeovics, Responso* juris dedoralia, Lipsiae, sumpt, Sab. Ritz- schiae, MDCLXXXlil, lib. VI, tit. IV, Respons. XLI1, § 7, 8 ... (ieri haut potest ut non etiam domini rerum quantumvis alibi domicilium suum habentes, saltem per consequentìam stalulis illis obslringantur . ; quo intuitu etiam forenses et extraneos . ratione domimi subdi tos iliius Magi sira tu s, sub quo bona immobilia sunt sita non inepte dixerrs. (6) Schilter, De Landsassiis, Gap. li, pag. 289 (voi. I): * Landsassus igitur in Imperio Germanico est persona domino territoriali subjecta, qua- tenus vel castrum, villas et subdi tos vicissim in Ilio territorio possi del et actu ibi habitat, vel possidet tantum nec actu jure et facultate ibi residendi utitur: vel sine ejusmodi facultate solurmnodo fundus et agros atque sub- ditos censiticos inibì possidet: vel brevissime: qui possidet praedium land- sassi eum, ein Behrift oder Àmtsaessig Gut „. Sviluppo del diritto tuLcmauiofiale privato negli altri Stati d'Europa 389 mente suddito di più principi (1), che in lutto quanto si riferiva a! feudo anche i rapporti ed i diritti puramente personali (2) dovessero regolarsi secondo la legge della situazione dei beni (3), e che da quella proprietà derivasse un vero rapporto di cittadinanza particolare e potenzialmente multipla (4). Da ciò derivava una maggiore comples¬ sità di rapporti giuridici e se non sempre uno sviluppo di vere rela¬ zioni di diritto internazionale privato, pure frequenti occasioni di abituarsi a distinguerle ed a regolarle. La parziale partecipazione alia cittadinanza che in tali casi era l’ e fletto dello stàbili mento dcdla persona o della situazione delle sue proprietà, risultava talora da peculiari concessioni del potere sovrano. Così si faceva eccezione alla massima secondo la quale vietavasi « gatidere aliquem privilegila civitalis nisi sit in numero civium descriptus » (5), e si ammetteva sempre più frequentemente che, indipendentemente dall'acquisto delia cittadinanza, si potessero attri¬ buire unoo più diritti civili agli stranieri sottoponendoli in propor¬ zione corrispondente agli oneri (6). In ciò dovevano essere più generosi cogli stranieri nel senso asso¬ luto e politico della parola, quei paesi che avevano una vita commer¬ ciale più operosa ed espansiva. L come in Italia molto più liberale (1) L. e., pag. 292: “ ... ornnis possesso!’ praedii lamlsassid est subditus illius, et liomagium praestat illi, qui jus territoriale in praedium illud habet... Quoad subjeetionem haec duo inveì vii: f.Potesfatcm domini terriUirialis in landsassium. 2. Jus landsassii adversus do mimi in territorialem. Est enim obljgatio reciproca inler domimim et subdilum „ e Hbbr> db Coc.ceji, Com¬ meni. ad Iluff. Grot., lib. 1, eap. Ili, § V, voi. 1, pag, 252. (2) HetgraD, op. cit., § 519, pag. 169. . . . Minime vero in foro rei sitae institui queunt acliones mere personales, nisi forsan in territorio quodam plenus obtineat Landsassiatus, quippe qui in eo consisti!, ut quilibet prae- diorum possessor prò subdito habeaLur; cfr. Menckem, De vi, superioritat. terni, in territoriis clausis, § 8, 13 auct. in Blem.jur. feud., § 334. (3) L. e., cap. il, pag. 289. (4) L. e,, pag. 292, cap. V: “ . Jus civitalis provincialis est hic ìpse effectus landsassiati provincìalis... ». (5) G. A. I'jSbskbcius, De prìvìlegiis juris affilia, lib. 1, cap, 5, mini. 4 e Deprimlegiis militum, lib, I, eap. IV, § 8, pag. 20, 1, Francofurti, e Collegio Musar uni Patlheniano, MDCV1I; Brunemahn, Comment. in Cod., lib. XI, til. LV, pag. 650, col. 1. , (6) Sgeilter, De jnre perer/rinorum, § XXXVI, voi. cit,, pag. 113: “ ro- renses igi tur cu in onera com mania non ferant . vicissim nec commoda sentire debent, Haud infrequens tamen est, ut unum vd alterimi jus incìvi- tale peregrino eommunicelur et vicissim etiam oneribus quibusdam ciyilibus obligetur’ex quo tamen eonsummatus civis haud fiet, uti anìmadvertit Joh. Ludovicus Pròschius, De bono cioè, § 13 ». 390 Capitolo oliavo era Venezia dello Sialo di Milano e di quello piemontese (i), così net nord deir Europa le provincie urlile ss dimostrarono molto più libe¬ rali della Francia (2), e più liberale di questa nello slesso territorio europeo, e soprattutto nelle proprie colonie, si dimostrò l' Inghilterra* In questa poi, nella Germania ed in tutti gli Siali la cui costituzione politica non era unitaria ma complessa, gli stranieri in senso relativo, cioè pertinenti ad una delle suddivisioni del paese, ottenevano nel¬ l'altra la totalità od una parte dei diritti civili più facilmente ed in modo più completo degli stranieri propriamente ditti, cioè di quelli soggetti ad altra sovranità* Così per latto d’unione dei 1707 fu pro¬ clamata eguaglianza e comunione di diritti fra i sudditi dei due regni d’Inghilterra e di Scozia, fatta eccezione degli espliciti accordi con¬ trari i ; e per Patto d’unione del 1801 la stessa eguaglianza dì diritti fu reciprocamente applicata ai cittadini della Gran brettagna ed a quelli del II r landa. Ragioni d’indole religiosa rispetto a determinate categorie dì stranieri, ed esigenze di politica coloniale rispetto ai forestieri dfegni specie, indussero poi sovente taluni Siati o ad allon¬ tanarsi transitoriamente dai rigori usati dagli altri rispetto al trat¬ tamento degli stranieri, ed a seguire nei rapporti con questi sistemi diversi nelle diverse partì del territorio* Perciò ad avere un concetto comparativo esatto del trattamento dello straniero in Europa durante Pela moderna fino al nostro secolo, è necessario prendere in esame singolarmente le varie specie e categorie di stranieri e i precipui diritti ci vili loro attribuiti o negali secondo la legge dei più impor¬ tanti Stati (3)* 126. ~ Il libero transito degli stranieri per il territorio era affer¬ mato da Grazio come un diritto naturale, eccettuando soltanto il caso dì quel principe, che volesse attraversare il territorio di un altro, con nemici di questo. Tale passaggio non solo poteva negarsi ma era (ì) V* pag* 291-3* (2) G.Voet, Commentarla ad Pandectas, lib. I, liL.V, De Stalli h animimi , II : 41 Sed ex quo mercaturae occasione plurimi in basee ragion es coeperunt peregrini confluire, par quoque in plerisque coepit esse peregrinorum et civium condìtio... (3) G^Bodìno, / 0 Ubri della repubblica t trad. da L, Conti. Genova, Bar Ioli, 1588, lib. 1, cap. VI, pag, 50: u ... se noi volessimo andar dietro alla varietà dei privilegi per cavarne la definì Lione di cittadino, si Lrovarebbono rnigliaja di defini turni di cittadino, per rispetto dell’infinita diversità delle prerogative che i cittadini hanno gli uni sopra gli altri et sopra gli stranieri ancora; et si verrebbe a truovare die io molti luoghi lo straniere è più vero cittadino dfil suddito naturale**. Sviluppo del diritto iutern azionate privale negli altri Siati d’Europa 391 lecito anche prevenirlo entrando nel paese dello straniero per impe¬ ti ime il cammino (1); ma, tolta questa eccezione, Grozio e ìa sua scuola consideravano il libero passaggio come un diritto naturale (2). Piè piasti ricavano l’eccezione fondata sulla moltitudine degli stranieri chiedenti il passaggio ;« jus enim meu m metu ino non lollitur» (3). Altri però più conscii delle esigenze della pratica, riconosciute anche dalle legislazioni dei paesi più civili, giustificavano in tal caso una maggior prudenza da parie dello Stato, così da evitare che derivas¬ sero conseguenze disastrose per la sua sicurezza o per la sua economia dalla generosità dimostrala verso gli stranieri (4), Dal diritto di transito derivava come una necessaria conseguenza anche quello di trattenersi un certo tempo nel territorio, Grozio giu¬ stificava questa transitoria dimora come uria utilitcìs iiinoxict, (5), Enrico Coccejo molto più rettamente la giustificava come un coro* plemento necessario senza il quale lo stesso diritto di transito sarebbe stalo troppo; spesso praticamente annullato (6). Lo stabilimento propriamente detto, cioè la costituzione d’un vero domicilio acquistando così i dìfitti delLincolato, era sottomesso invece alla condizione d'una autorizzazione esprèssi o tacita della pubblica autorità. Le condizioni diverse delTambìente morale ed economico dei varii paesi rendevano varie di necessita rispetto a tali anici izzazioni le legislazioni dì Stato in Stato e facevano differire di epoca in epoca quelle del medesimo Stato- L Inghilterra, che bandiva gli s Danieli nel 1155, stimandoli troppo numerosi, lì riammetteva più tardi; nel secolo XIV migliorava gradatamente la loro condizione, e diventava più tardi, nei riguardi della concessione dell1 incoiati una dei più liberali paesi d’Europa* Gli altri paesi lo ammettevano in diversa misura e lo subordinavano a diverse condizioni* 1 ciche taluno tosse ammesso al domicilio in paese non suo, oltre al fatto del Labi lazi one, era in generale necessaria anche I intenzione dì stabilire cola la (1) Gnor,, Dejure belli et pack, lìb. II, cap. Il, § XIII, 4. (gj Henr. de Cocce ji, Comment. ad Hug. Grot.,r lib. I, cap. Ili, § V, voi* I, pagi 9ò% ÌoI. 9. (3j ùftoi.) Le. t ooo (4) Q Boemo, I sei libri defld t radtei cit., lib. I \ , cap. I? pag. 3.38; Borami! , Comment. a Grozio, p. II, 3, 16 e Schilter, De j tire peregr inorimi, cap. L. (5) Grot., lib. lì, cap. 11, § XV* (6) Henr* de Gocceji, Comment. cit. ad § XV, voi. ciL, pag. Ili, «: Vera ratio est, quia posilo jure Lranseundi, omnia naturalista suoi sine quibus homo transitum illurn commode perfìeere non potcst ** 392 Capitolo ottavo propria sede. La durata deli 'abitazione necessaria era in generale di dieci anni perché il domicilio si potesse presumere costituito; ma l'elemento principale era l’i menzione dello straniero. Se questa, com¬ binata col l'atto della dimora, erasi manifestata, non poteva sorgere dubbio. Se una manifestazione espressa della volontà dello straniero mancava, l'apprezzamento delle circostanze dalle quali po levasi indurre la volontà tacita de! forestiero residente, era abbandonata ai l’arbi¬ trio del giudice, sulla decisione del quale la lunga durata della resi¬ denza doveva esercitare di necessità un’influenza notevole ma non assoluta (1). In molle città delia Germania poi, non si attendeva, quando man¬ casse la dicfi iarazione dello straniero, mi così lungo periodo di tempo. Pure ammettendosi in quelle come doverosa l’ospitalità transitoria verso gli stranieri, riteoevasi dannosa per il paese la lunga dimora di questi, quando nessun vincolo li legasse allo Stalo, lì pertanto era stabilito uu certo tempo, per lo piti un anno, oltre il quale lo straniero non potesse continuare a dimorare nel territorio, se non domandava di stabilirvi il proprio domicilio (2), falla eccezione da coloro che una forza maggiore non ancora cessata, come pestilenza od altra calamità, aveva indotti ad entrare nel territorio ed a fer- marvisi (3). Quando coloro che non potevano addurre simili giusti Reazioni, (1) C.VRPzom-s, Responsa juris deetoralia, Lipsiae, sumpl. Sali. Hit?.- sehiae, MDCLXXXLII, lib. II, ut, 11, Resp, XXIII, pag. 236-238. Esamina se: k Castellari us si ve Praefeelus ex sola co m inoratimi e in castro aut prae- fectura, novuui ibi contrahat domicilimi! „ e conclude per la negativa “ nisi aliae concurrant conjeclurae. ex quibus domieilium prius relictuni denion- stretur , (v. per 1 Italia pag. 274, 5, 6, 287). Ma nella trattazione esce dai limili di questo caso particolare ed in modo generale afferma col diritto romano che ìs dici tur transferre alibi suum domieilium, qui in aliquam regionem domieilium suum ila contulit ut perpetuo ibidem manere veiit s, e conclude f S °he " ex s°ba conversatione et habitalione in certo alìquo loco, dòmi- cìlium haud praesuniatur contracturn nisi voluiitas et animus aceesseril e cita (pag. 227, 8t tre decisioni pronunciale in questo senso dalla magistra¬ tura sassone anche a proposito di persone che avevano acquistato beni nel territorio. YY, A. Lauteriiacu, Ad Fatui., Pars Tèrtia, Edictio Secunda, fubingae, sumpt. .Job. Georg. Cottae, MDiCXV, lib. L, Lit. I, § XI, toni. Ili, pag. 1363, 4. (2j Gaill, Practicae Observalimes, lib. Il, obs. XXXV, § 8: “ Incivita- tibus gemianicis passim ineolatus ex consuetudine vel statuto post annum acquici tur et non paliuntur advenam diutius ibi commorari, si, lapso anno, jura ci vi mi! redimere nolil (3) Me vi us, Ad Jus Lubeeeme, lib. I, t, 2, art. 2, n“ 19, 33. Sviluppo del diritto iute malico ale privato negli altri Stati d'Europa ed avevano d’altronde libera la scelta del mezzo necessario per rimanere legalmente nel territorio, non volevano approfittarne, non poteva più dirsi del tutto ingiusta l’espulsione che li colpiva (1). Nè da questa erano immuni dopo ammessi all’ incoiato, sia perchè resta¬ vano sempre stranieri, sia perchè il diritto pubblico vigente ammet¬ teva pure sotto la forma dell’esilio o come una conseguenza del bando, l’espulsione degli stessi nazionali. Negli Stati compiessi come la Ger¬ mania, l'espulsione poteva estendersi, a seconda dell’autorità da cui emanava, o a mito lo Stato o ad una delle regioni che lo compone¬ vano (2). Certo però, gii stranieri domiciliati soggiacevano in grado minore degli altri a! l'eventualità dell’espulsione, la quale, falla ecce¬ zione dal caso di rivolgimenti politici, non era per loro che conseguenza di un’altra pena principale. In grado massimo vi soggiacevano quelli ch’era no entrali nel territorio per mendicare, i vagabondi d’ogni maniera e gli zingari (3), rispetto ai quali era uniforme (4) il diritto pubblico europeo, dispetto poi agli altri stranieri che, senza essere stabiliti nel territorio, vi fruivano temporaneamente deH’osptlalilà, ri lene vasi bensì in genere inumano l’espellerii senza ragione dai paese dopo averveli ammessi ; però il sovrano era esclusivamente arbitro nel giudicare quando dovesse ritenersi gi usti licata un’ecce¬ zione individuale a danno di uno straniero diventato pericoloso. li le stesse espulsioni collettive rilenevansi in genere giustificate, in alcuni casi, dalle esigenze del pubblico bene. Così se il sovrano del paese cui appartenevano quegli stranieri avesse mosso guerra allo Stato dov'essi erano stabiliti, il principe di questo territorio poteva, per tutelare ia propria sicurezza e per procurarsi qualche garanzia, espellere quei forestieri e porne anche i beni sotto sequestro. Lo Schil¬ ler 5) cita a tale propesilo l'editto del re di Francia del 1666 contro (1) Gaio,, Prariicae Observalion. lam ad proeessum judieiarium, prue- s ertim hnperialis Camera/;, guani causar um decisione* pcrtinentes. lib. II, obs. XXXV, Coloniae Agrippìnae, ap. Ànt. Hieral., iMDCXXI, p. 349, §8: “ ,,, tjuod summam habet aequilalem propler eommunia onera eivium „ . Sim-v., Jurisprude/Uui RoitiatiO‘Qertnauicu lurrensiSt lib- 1, tìt. XIV, De capili* demimlioue, § IV, pag. 48: “ ... Hodie per bau mi m imperli, irro¬ gatimi ab Imperatore Romano, vel Camera Imperiali, propter fiagitjum paliatum, vel eontumaeiam commìssam. Item mediani capitis derninu- tionem incorrimi noslris moribus, quoad parliculares ditiones, qui propter delictum soni virgis caesi, et certa qnadam dilione cum infamia reìe- " De j tire pere.gr inor un, cap. LUI, voi. cit., pag. 118, col. II. (o) Sgìultek, Dejure per egr inor am, cap. L1I, voi. cìt., pag. 118, col. 1. 394 Capitolò ottavo gli Inglesi: ma, prescindendo dal sequestro dei beni, le espulsioni col¬ lettive per causa di guerra durarono così lungamente, da non potersi dire con sicurezza ancora cadute in dissuetudine. Indipendentemente poi dalla guerra prati cavasi talora la espulsione collettiva in caso di carestia, quando una città fosse stata stretta dalla fame. Senza dubbio in questo caso non potè vasi invocare alcuna giustificazione morale, ma soltanto una giustificazione di necessità, e pertanto Grozio con¬ dannava tale espulsione, dicendo trattarsi dì un « commune mainai commuti iter tollerandum » (1). Ma la necessità doveva imporsi talora nella pratica, e Pulfendorff (2) ed Enrico Coccejo (3) la giustificavano in certi casi, cercando soltanto di temperarne i modi e le conseguenze. 127. — Gli stranieri ch’erano stati ammessi allo stabilimento nel territorio, erano in parte pareggiali ai cittadini, ma se ne distingue¬ vano d’altronde per ciò che restavano incapaci di pubblici onori e di pubblici ufficii. In Inghilterra una legge del 1343 pose fuori di ogni dubbio la loro esclusione dal godimento di benefici! ecclesiastici, e lo stesso principio, quanto ai pubblici onori in genere, prevalse negli altri paesi dell’Europa settentrionale con qualche eccezione transito ria giustificata dal principio della reciprocità (4). Nell’Europa meridio¬ nale, come nel regno di Casliglia ed in Italia, e meno lungamente in Francia, era prevalso per certi ufficii un principio diverso. La dif¬ fidenza dei cittadini, che si temeva talora troppo indulgenti e parziali, talora troppo sedotti dalia bramosia di rappresaglie private (5), faceva preferire per certi ufficii supremi di amministrazione pubblica e di giustizia gli stranieri. Ma questa consuetudine, abbandonata nell’età (1) Gnor., lib. 11, cap. Il, § 19. a f-j Puffesdorfe', De jure naturae et yeniium, lib. Ili, eap. Ili, § 9 in 1'.: ld (opimo Crolli) liactenus admiUimus, si adsinl media, (juantumvis paolo dunósa, ad istos simil curri civibus conservandos, sique iidem nobis quondam uliies fuerint aut deinceps esse possint. .. Veruni si peregrinis nulla obligatione teneamur, ncque iis statini, ubi nobis sìnt expulst, pe- reundum luerit; non apparel quare cives in illorum graliam cum augusti is a"n™areT°orimctari debeant „ . Francarli et Ljpsiae, ex Offic. Knochìana, MDCCLIX, tom. 1, pag. 262. (dj Hekricus t>k Cocceji, Commetti. ad lluff. Grotti, De jure b. et p., lib, li, cap. Il, § XIV, ]. c., torri. II, pag. 116: “ Imo expelli jure possunt, ut con- serventur cives, qui onera publica sustinent k Valet hoc Brocardicum [commune malum communiter lolerandum) si omnium par est conditio. Non aulern par est conditio civiuro et peregrinorum (4) a. vax Leeowe.n, op. cit., pars !, lib. l] cap. VI, § 8, pag. 25. (5| Bel V ecchio e Casanova, he rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze, Bologna, Zanichelli, 1894, pag. 20-3. 395 Sviluppo del diruto iiiimmioaale privalo itegli altri Siati d’Europa moderna anche fra noi (ì), era stala prima e completamente ripro¬ vala nel nord deli1 Europa e specialmente in Germania, dove si tenne come norma costante doversi i pubblici uffici! riservarsi ai cittadini (2), Senza dubbio a questa regola poteva negli Siati assoluti lar ecce¬ zione barbi trio del principe, ma anche in tal caso quella dottrina delb incompatibilità dei forestieri otteneva il sopravvento. Mentre infatti nell1! talia comunale il forestiero, posto a capo di tutta o dì parte del ramini nis trazione, restava forestiero durante e dopo il termine del iTu fficio suo, in Germania si riteneva indubitato che I uKìcio confe¬ ritogli importasse senz'alno come una necessaria conseguenza anche la naturalizzazione (3)- I forestieri non domiciliati, come non eiano sottoposti agli oneri dello Stato, così restavano privi, tanto delle prerogative politiche, quanto dei vantaggi economici spettanti ai citta¬ dini. D’&icane istituzioni di pubblica beneficenza però erano ammessi per un sentimento di umanità a fruire, come in Italia (4), così anche in altri paesi; e talora istiuii vansi ospizi! per loro peculiare van¬ taggio, come basilo di Stoccarda o quello di Norimberga, soi lo pet generosità di privati, dove accogli e vansi gli stranieri poveri, mante¬ nendoli senza spesa per tre giorni (5 , Agli stranieri non domiciliati che fruivano delTospitalilà e delia protezione dello Staio, imponeva*! sovente, come corrispettivo della sicurezza loro assicurata, una tassa speciale che i Tedeschi dicevano das Schutzgeldy indicando così col nome il titolo che la giustificava (6). Quando trai lavasi poi di stranieri dì passaggio ripròvavasi giusta¬ mente ogni tassa personale levala per solo effetto de) loro trovai sì nel territorio* Anche prescindendo dal concetto dell'equità, si pensava che altrimenti gli oneri imposti ai transeunti avrebbero impedito quel (t) V. pag. 206, 7, m Rounemakn, in Cod>. Ifb> 1, Ut- XXXIX, De officiò praelorum: *... Sed ratio haee panica, mone! ét àperieatia dòm, pìerumque peregrino® infauste regimini adibitosi idepque merito jus civile sequìmur, onginanos et cives hic et alibi praeferens v , . (3 ) Se h i lt er , De j u re pereg r i nor uni, cap - a a a . V 1 1 , voi. e i L , pag. 11 3, coh 11: u ... Qaodsi antera honorem peregrino deferan tur. lune msimuì jus civitalis ad i pìsci vide tur, cum sino eo honores ani miniera gerì band queant et absurdum foret peregrinimi civi praeesse... *. (4) V. pag. 280, nota 2. (5) SciOLTUR, De jure peregritiorum^ § XXX\ IH, voh cit>, pag, 114, col. L (G) Me vi us. Ad Jus Lubecense, I, L. % art. 2, n. 30. - V. pag. 67, eircala tassa dei me té ci. 396 Capitolo ottavo transito che pur ritónevasi guarentito dal diritto delle genti, e si sarebbe instaurato praticamente nel paese un sistema di xéoelasia (t)4 Ciò ri feri vasi naturai mente alle imposte personali e non impe¬ diva che si levassero dazi! sulle merci trasportale dagli stranieri di passaggio* Tali dazi i potevano eccedere la misura di quelli che per le stesse merci levavansi dai cittadini, ma quandOj com’era frequentis¬ simo nella navigazione fluviale, barn montare n’era del lutto spro¬ porzionato coi valore delle merci, o col carattere stesso di merci degli efletti che si trasportavano, diventavano praticamente identici alle esagerate imposte personali (2). Gli stranieri dimoranti nel territorio, ma non domiciliali, non erano in generale nè del tutto esenti da imposte nè del tutto soggetti a quelle gravanti sui cittadini, lira naturale che fossero esenti dalle imposte personali delle quali poteva essere unico corrispettivo lo Schulzgeld, ed alle quali invece era giusto che soggiacessero, non meno dei cittadini, i domiciliati come sudditi temporanei* Dovevano pure gli stranieri essere immuni dalle imposizioni patrimoniali straor¬ dinarie ($) che, per il loro carattere essenzialmente politico, riguar¬ davano specialmente i cittadini e li gravavano talora in misura quasi insopportabile, I carichi militari, essendo d’indole personale, non gravavano in genere gli stranieri ; face vasi però eccezione ogniqual¬ volta lo esìgesse una suprema necessita dello Stato, e quando quei carichi conferissero anche alla sicurezza dei fondi posseduti dagli stranieri (4). Su questi e sm nazionali gravavano poi indistintamente (!) Hkne, de Gocce ji, Commenta ad Mug. GroL , lib, 1, cap, Ili, § V, ediz, eiL, voi* I, pag, 252, col. 2. (S) Grot,, lib. lì, eap. 11, § XIV, (3) Mevius, Ad Ju$ Luhecerse, p, % t 3, ari, % n° 24. lib. Il, Observatìo LI I . De munerìbuu et jure colle* ctandt, § iiM5, p.ag* 388:* - . . Gollectae tantum subdi tis, incoìis et muni¬ cipio us imponi possunL Ratio quia pri nei pai iter persoti is , , , indicunlur; si igitui personae non sin t subditae earum imposi tio leeoni h abere non potest . . , Unde sequi tur hujusmodi numera ex traneis et forensi bus, si mi- liter clericis, csim sinl a jumdiclione lai cornili exempli, prò rebus, si ve possessioni bus in territorio censì torurn sitis imponi non posse , , , Quod etiain piocedìt io eollectis, quae impormi! tur ad refectionem castri veT prò custodia et accontate loci -, ; quia taha onera persoti is propter res impo- nuntm , et ideo extraneos non ohligariL; nisi talis securitas, custodia et refoctio concernerei quoque utili tatem ìpsarum possessionum rt ; Observ, LI 1 1 , pag, 3T 9, sulbobbligo degli stranieri di sottostare in genere agli o n e l i d indole reale; e coni ro } Iy.vsimj e h , S iugulare# ohverva tion es} cent. VI, Iìelmaestadq ap.L. Rrandc.% ME&CIV. Cent! V, Observ. XXII, § % p. 401, 2; Sviluppo del diritto internasi oliale privato negli altri Stati d'Europa 397 gli ordinarli carichi reali o patrimoniali in quanto una convenzione internazionale non ne avesse esentato particolarmente in uno Stato 1 sudditi di un altro (i). 128. — Il diritto di naufragio venne con diversa rapidità, ma con identità di risultato, scomparendo nei paesi del nord non meno di quello ch’era avvenuto nelle regioni meridionali d’Europa. Esso veniva cioè trasformandosi e riducendosi al ci i ritto di occupare come vacanti le cose senza padrone, sia che questo le avesse abbandonale, sia che, perdute durante un infortunio marittimo, nessuno le avesse più reclamate. Si condannava invece la spogliazione dei naufraghi, e più ancora le arti subdole dirette a provocare i naufragi; si accor¬ dava ai propri eiarii delle cose naufragate un certo periodo per riven¬ dicarle, ed anche alle cose che materialmente erano state gettate dalla nave in mare durante una bufera, si applicava la norma della legge Rodisi (2) secondo la quale « res jacta domini manet, nec fit apprehendenlis, quia prò derelicta non habetur ». Questi concetti informavano la scuola groziana, secondo la quale alfermavasi negato dal diritto naturale al principe stesso la facoltà di fare una legge che confischi i beni dei naufraghi. Il principe infatti, dicevasi, non può privare altri dei loro diritti se non che per pubblica utilità o per iscopo di pena; nè può dirsi che i! naufragare sia azione puni¬ bile che interessi alla società la spogliazione dei disgraziati. Che se pure si fosse voluto difendere il diritto di naufragio come pena per l’infrazione dell’eventuale divieto fatto agli stranieri dì approdare nello Stato, si rispondeva essere quel divieto contrario al diritto delle e la conciliazione dei due principi! nelGAiu,, Trattato* de manuum injedio- ibus. impedìtncHtis sivo dvì'cstis ioipovi i, cap. X, § 0, p» dGl ■ An autem domimis territori!, edam forensibus ratione honorum in territorio suo sito- rum, aliquid oneris imponere... prò militari subsidio, ve! costruendis pro¬ pugnaci!^, aut excitandis soffri bus... et quatenus hoc Tacere recusent, bona eoruin arrestare et impedire possiti* Dislingucnduin est, istruiti foien- sibus hoc oneris imponelurtamquam raunus personale ; et certuni est domi- num hoc de jure facere non posse, quia onera personali non obìigant forense» ratione honorum... An vero imponetur patrimoniale miraus; et lune... onus susti nere debent „. (1) Così risultava da un accordo fra la città di Ratisbona ed il duca di Baviera! Per effetto di quello i cittadini di Ratisbona erano esentali nel ducato di Baviera dall' imposta fondiaria; e quanto alle tasse concordate dai tre Stati del principato; clero, nobili e comuni, i Ratisbonesi avevano determinato il loro contributo ad un massimo del sesto del loro reddito annuo. V. Scuoter, De jure peregrinar uni, § XLV, pag. 11G. (2) L. 2, D. De Lcge Bhodia, XIV, % 8. 398 Capitolo ottavo genti che garantisce la libertà del transito marittimo, ed in ogni caso non potersi punire coloro che sono spinti al lido da forza maggiore (1). Prima ancora che la coscienza giuridica fosse così unanime nel condannare il diritto di naufragio, molte leggi nordiche io avevano abrogato; tali quelle danese, svedese, norvegese, e sulla (ine del secolo XV quella neerlaodese. Alla metà del secolo XVI, dopo altri tentativi, non del tutto riusciti, lo abolivano i ducili di Pornerania nel mar Baltico, che n'era stato per tanto tempo infestato. Carlo V, seguendo il nobile esempio di Federico II (2), lo condannava poi nel¬ l’Ordinanza criminale (3), con una disposizione cui il progresso della coscienza pubblica ed il perfezionato ordinamento degli Stati confe¬ rivano maggior sicurezza che non a quella dell’ imperatore svevo, d essere universalmente rispettata e definitiva A . li itene vasi il unque in Germania che il proprietario non perdesse i propri i diritti sulla cosa rapita dalle onde (5), ma potesse ripeterla da chi la tenesse, sia gratuitamente (6) sia mediante un compenso (7). In Francia tate (1) Hekr. de Coccejj, Comment. ad Hug. Grot., lib. lì, cap. Vii § 1 e ^ voi. Il, pag. 402. ' (2) V. pag. 297-9. l,o)^ ' h'dfi u fi y des PttiìtltcheH G&yìtdtis Kùis&vu Kurl des Fi inftvii, h<$ Gemein genannt die Karoltna, art. OCX Vi li ; * Von Missbràuchen un ci busen unvemunfltigen Gewonheiten, so an etlichen Orili unii Emien gehaileu werden... B ... dasgleicìien au vlelen Enden der Missbrauch, so ein Scliiff- mit seinem Schilì verfahret, BchifT-hrùehig wurde, dass er alsdann der Obiigkeit des Oiths mit Sellili, Leìb, uud Gùteren werfallen seyn soli , . . Edit. Zug, Schei!, MDCCXLU1, pag. 195, 6. (4) D lxk , De hsu et authorituie juris civili# romanorum in dominiìs principimi Cìiristìanoruni , lib. li, cap. Il, § XYlil, pag. 68, v. Lendini, apud Riefr. Hodgfcmsonne MDCLÌ1L (S) Quia in necessitati bus nomo liberal itatem exercere praesuniitur n L, rem legatemi, 18 in fin. Dig, De udhn. pel trans/, legai. f6) Carpzovius, Jurisprudentìa foremìs r ornano- sax cviica , Lipsiae et Krancofurti ap. Kromann et Meyer MDGXG1V, pars HI, constiL XXXL DelinU. X \ 111, pag. 125S, g 4-7 : w Ex quo fi t dominimi! earurn rerum prioria donimi permanere ita ut aetio furti ei detur con Ira illuni qui eas lucrali di animo oceupavent . . . Ergo quo is, qui ejusmodi res ex aquis extractarn inverni et susluhl, a furti suspicione et obligatione se Uberei, lecerli tuLis* siine si per preeonem, aut li bel timi, vel publice ex suggesto curai signi ficari, se lem aliquam invanisse, quam si t redditurus ei qui certis jndìdis. demon- stravera iJlatn essesuam. Et tuoi gratis eam restituere debet... Gaeterum si non appareat qui rem ìnventam suam asserat, inventor inops eam relmebit . , * 1 Mpvms, 1. e., §8-10, Jus saxonieum triplici ter a jure communi differì, rrmio enini statuii inventori certum terminum proponendorum edictorurn, sex sci licei sepUmanas. Secundo ad veni ente licei domino rei Sviluppa de] difillo in leniamo n al e privato negli altri Stali d’Europa 399 abusiva consuetudine resistette pure lungamente; ma le leggi, prima ancora di toglierlo del lutto (1), erano venute limitandolo, così da salvaguardare i diritti dei naufraghi. Così lo statuto di Normandia accordava bensì (2) ai feudatari i il diritto d’impadronirsi delle cose che il mare gettava sulle spiaggie; e per cose gettate dal mare sulle spiaggie (3). intendevansi ([nelle che l’acqua getta a terra quando il mare è in burrasca, od almeno che giungono cosi presso a terra, che un uomo a cavallo le possa toccare colla sua lancia. Il diritto dei feudatari i però limi lavasi alte facoltà di impossessarsene ad esclusione d’ogni altro; quanto alla proprietà, questa competeva loro soliamo se nel termine di un anno ed un giorno il proprietario non le avesse reclamate. Che se quelle cose non avessero potuto conservarsi senza deteriorazione, il feudatario poteva bensì farle vendere, ma doveva però conservarne quel tanto che fosse bastalo a riconoscerle quando si fosse poi voluto reclamarle, lasciandone intanto il prezzo in depo¬ sito a disposizione del proprietario diesi fosse presentalo nei termini prescritti. Così il diritto di naufragio era assoluto nel principe soltanto nei riguardi dei terzi come prelazione nella facoltà di acquistare per occu¬ pazione le cose abbandonate, mentre anche in confronto di lui erano salvaguardati i diritti del proprietario, in Francia un anno era il ter¬ mine per rivendicare i beni, Nei Paesi Bassi, anche dopo spirato quei termine, i beni dei naufraghi erano conservali per conto dei proprie¬ tario, fatta eccezione soltanto a danno di quegli stranieri nel paese dei quali i beni dei naufraghi olandesi erano attribuiti al fìsco (4}. In Inghilterra col diritto normanno era d’accordo il diritto comune ioventae, eatepe guani esse probante, inventori tumert tertiam parlem tribuìt. give domin ila extraneus sive formsts fuerit, 'IWtio, si dominus non venial repeliturus rem inventate, Jufi Saxonicum rem inventami magistratui deferì, ita tamen ut parlem tertiam resti tuat inventori. (]) OrUonnunce de la marine du moia il'ao&t 1681, titre IX, Edit. Paris, Osmanli MDCCXV, pag. 874-404 e art. 20 e 21 deil'Edilto del 1584. (2) Pothikk, Trattato del diritto e dominio di proprietà, voi. I, ediz. ital. di Milano, Sonzogno, 1S1Q. (3) Art, 583. (4) Questa massima fu adottata la prima volta nel 1443 nell'occasione del naufragio di una nave anseatica sulla spiaggia di Schewening, decre¬ tando che le cose naufragate dovessero per cura delia pubblica autorità conservarsi a profitto del vero loro proprietario anche oltre il termine di un anno e un giorno e restituirsi poi trattenendo soltanto l’importo deile spese incontrate per la loro conservazione. V. va» Leeuwkn, op. eil., pars I, lib. II, cap. IH, § 15, pag. 91. 400 Capitolo ottavo e con questo la legge di Edoardo li (1) che dichiarava le cose nau¬ fragate proprietà del re per effetto della regia prerogativa. 11 diritto di naufragio venne però mod ideandosi ed il rigóre della legge miti¬ gandosi sempre più in favore dei proprietari i delle cose naufragate. Cose naufragate, secondo l’antica common law, erano quelle di una nave perduta in mare quando il carico era stato, del tutto o soltanto in parie, sbattuto sulla costa. Da principio s’era giudicato die tali cose cadessero in proprietà de! re. ritenendosi del tutto distrutta quella del legittimo proprietario (2), ed attribuendosi, invece che al re al primo occupante, la proprietà di quelle che fossero state rinvenute in mare lontano dal lido. Pur lenendo fermo però l’antico principio, il diritto di naufragio si venne in Inghilterra a poco a poco così modificando da finire per trasformarsi del tutto. Secondo l'antico diritto comune un naufragio s’era effettuato ogniqualvolta una nave era stala perduta in mare ed il carico era stato sbattuto stilla costa, nel qual caso tutto quanto era deposto sul lido apparteneva al re. Già un secolo prima che il De Braclon scrivesse il suo libro Delle leggi d' Inghilterra, Enrico I aveva ordinalo che fossero escluse le conseguenze giuridiche del naufragio ogniqualvolta all’ infortunio qualcheduno fosse sopravvissuLo, e set¬ ta m’an ni più tardi Enrico il dichiarava che quando dalla nave peri¬ colante un uomo od un animale fosse sfuggilo o vi fosse stalo trovato vivente, si dovessero riservare tre mesi ai proprietari ( per reclamare le cose naufragate. Kiccardo I, sedici anni più tardi, non solo con¬ fermò tali concessioni, ma aggiunse la facoltà, in caso di morte del 0) 17 Edv. Il, c. 11. (2) Hen incus de Bp.acton, Ve ìegihm et consuefudinib. Anglìae, Lendini ap. Elesher et Young, MDCXL, pag. I20r,, lib. Ili, cap. Ili, § i e 5; * Et sunt alia quaedam quae in nuìlius bonis esse dicuntur si cut wreekum rnai'is. . . quae sunt ipsius domini regìs propler suum privilegium et eorum quibus ìpse rex concesserit t aleni liberlatem aut privilegium, et un de videndum quod dici debeat wrec/tum. Et sciendum quod wreekum dici poteri t quasi derelietum, ut si quid (navis levandae causa) a nave projeclum fueril ab aliquo, sìve animo retinendi vel repetendi, id proprie dici po test wreekum, cum res projecta habita sit prò derelicta, et si habita sit prò derelieta viderì poteri! per praesumptiones.. . Item magis proprie dici poterli wreekum, si navis frangatur et de qua nulìns virus evaserit, et maxime si dominus rerum submersus fueril, et quicquid inde ad lerram veneri! eri t domini regis, noe aliquis alius aliud a domino regi inde vendicare poterit, vel habere, quamvìs prope litus maris praedia possederli. nisi de wrecko habendo speciali gau- deat privilegio. Et quod hujusmodì dici debeanl, wreekum veruni est, nisi ila sit quod verus dominus aliunde veniens, per certa judicia et signa 4Ui Sviluppo del diritto i^temaxiiDtìale privato negli alisi d'Europa proprietario, ai figli eri ai fratelli e sorelle di lui, di rivendicarne la proprietà, a tutti questi eredi posponendo i diritti del re. Ai tempo del |je B radon. durante il regno di Enrico ili, anche quando nessun essere vivente fosse sfuggilo al naufragio, le antiche conseguenze giuridiche di questo erano escluse, se le cose naufragate avessero avu® qualsiasi segno che permettesse di riconoscerle (1). Nel 1275, sotto il successivo regno di Edoardo 1, il termine concesso al proprie¬ tario per reclamare i beni fu esteso da tre mesi ad un anno ed un giorno, secondo i’nso di Normandia (2). obbligando lo sceriffo della contea alla conservazione dei beni. Cosi a poco a poco, il caso di nau¬ fragio, nel senso giuridico della parola, si fece molto raro, essendo di Ilici i issi mo che passi un anno ed un giorno prima che il proprietario delle cose naufragate possa provare il suo diritto. Laddove piuma si sanciva largamente la facoltà di predare le cose dei naufraghi, Edoardo III, nel 1354, regolava invece l'obbligo del soccorso e i compensi del salvataggio (3) con norme che furono perfezionale nel- r-u-llimo anno di regno dalla regina Anna, da Giorgio ! nel 1713, e da Giorgio 11 nel 1753. Soltanto lungo le coste del mar Baltico con¬ tinuò ancora lungamente a praticarsi ii diritto di naufragio, ma sul Unire del secolo scorso anche quelle regioni avevano finito pel¬ imi formarsi ai pi ii giusti ed umani principi i del diritto europeo. 129, — Secondo ragione, i diritti dello straniero quanto all’eser¬ cizio del commercio ed all’acquisto della proprietà non dovrebbero differire che eccezionalmente da quelli del cittadino, trattandosi di facoltà nelle quali l'individuo esplicai la propria attività economica e privata di uomo e non già ì attività politica del cittadino. Ma una docotrit ras esse suas, ni si cams vivos invernami’ et constare possi t quod talis sit domiims ìtliiis cani», praesumitur ex hoc illuni esse don) in uni illius cariis et illarura rerum. Et eodem modo si certa Bigna apposita fuermt mercibus et aliis rebus, rit ea quae dieta sunt locum habent, si res in littore iiiaris in venian tur et ilìud idem si prope litio* veì iongius in mare, cium (amen constare poteri L in veniale, quegl in littore esseri! applicandae. Sud quid si in mari Iongius a littore inveniuii&r, ita quod constare non possil ad quam terreni voi regionem essent applicandae, lune quicquul ila inventimi fueril crii invenloris, eo rpiod in nullhislionis esse dica tur et dicitura nautis baoun et quod ideo occupanti concedimi1, quia non est aliquis qui inde privilegitim habere possil, Rex non magis quam privata persona propler incerto m rei eventum ,. ([) V. pag. 400, n. % (2) V, pag. 309, n. 3. v (3) Blackstone, voi. I, pag. 29U4, lib. 1, cap. ti, § XI. 2(5 — Catullani, Diritto ini. pria,, voi. I. 402 Capitolo ottavo I il u gii tradizione (1) aveva abituata la mente a distinguere nel modo più assoluto, anche rispetto all'esercizio dei diritti d’indole privata i forestieri dai cittadini, sicché ii D’Àguessau, scrivendo nella Francia civilizzata e progredita del 1700, non si peritava di affermare « che lo schiavo o forestiero è escluso per l'ima o per l’altra di queste qua¬ lità da lune le funzioni che riguardano il diritto pubblico e pri¬ vato » (2), ripetendo l’antica assimilazione dello straniero e dello schiavo ed allontanandosi così anche dalla realtà delle più rigorose legislazioni del suo tempo, botto I i nll uenza di questa tradizione, pure ritenendosi tu generale che la facoltà di far commercio fosse guarentita agli stranieri dal diritto naturale, afferra a vasi ciononostante che per diritto civile quella facoltà dovesse ritenersi vietala, quando non apparisse espressamente o tacitamente concessa. Nell'induzione più o meno facile di tale con¬ cessione tacita appariva la maggior propensione degli scrittori e l'indi¬ rizzo più o meno favorevole agli stranieri della consuetudine dei varii paesi, lutiamo al commercio, a poco a poco il diritto civile dei diversi territorii venne riconoscendo le norme del diritto naturate (3), pure ammettendo che per salvaguardare gli interessi del paese si potesse sia eccezionalmente vietarlo, sia porvi dei limili anche permettendolo, sia adottare a tale riguardo verso un popolo misure più rigorose di quelle seguite verso gli altri 4). Pur con queste riserve e soprattutto con quella delle rappresaglie (5), le provinole unite si mostrarono molto liberali verso i commercianti stranieri, e cosi l’Inghilterra. Questa nel 1483 avea vietato loro del tutto il commercio minuto con una disposizione attenuata nel 1663. Più tardi quella disposizione fu annullata nel senso che allo straniero fosse libero l’acquisto della pro¬ prietà (limerei, di denaro e di altri elementi di ricchezza personale, e che i forestieri potessero negoziare liberamente come i cittadini, pagando soltanto diritti doganali più elevati. Sotto Enrico Vili fu proibito ad artefici stranieri di lavorare per proprio conto nel regno, ma tale legge fu ritenuta virtualmente abrogala da un'altra prom ul¬ ti) V. pag. 248, 307-310. (si) L) A&uesssau, Saggio sullo stato delle persone. Ediz. Venezia 1792 voi. XII, pag. 205, 7. ’ <.i) Schiltbr, iJe jure peregrinanti», § XXIV, voi. cit., pag. 109, 110. (4) Hesft. db Gocce, m, Commetti, ad Croi., lih. II. cap. Il, ai $ XVIII e XXII, voi. Il, pag. 1 14, 115, 119. Conte. Gnor., 1. c., § XXII. (5) L. c., pag. 115. 403 Sviluppo del dìriito ime rodioti alo privato negli altri Stati d'Europa gata durante il regno di Elisabetta (1). Questo spirito liberale verso il commercio degli stranieri indusse il diritto inglese anche ad assi¬ milarsi, come parte integrante del diritto nazionale, ie consuetudini generai ì relative al commercio, così da incorporare, rispetto a queste, una parte del l’universale jus geniium nel particolare suo diritto civile (2). Non altrettanto liberale è stato fino agli ultimi tempi il diritto inglese circa l’acquisto della proprietà immobiliare da parte dei fore¬ stieri. Dal carattere feudale della proprietà derivava l'incompatibilità fra il carattere di straniero e quello di proprietario dì fondi. Chi ne acquistava infatti doveva al principe un’obbedienza che durava quanto la proprietà. Nei riguardi d’nn proprietario forestiero, sarebbe dunque sórta certamente collisione fra tale obbedienza al supremo signore del fondo, e l'altra obbedienza dovuta al supremo signore d’origine del proprietario. Perciò la legge inglese non solo riteneva lo straniero incapace all’acquisto di fondi, ma nel caso che un tale acquisto si fosse fatto contrariamente alla legge, provvedeva al passaggio del fondo alienato in proprietà delia corona per titolo di forfeiLure (3). A giustificare tale confisca combinavasi l'incapacità civile dell’acqui- rente colla sanzione penale che lo colpiva pei1 aver presunto di poter acquistare una proprietà vietata. Solo limite a questa proibizione era la facoltà concessa allo straniero di prendere a pigione una casa per abitarvi, nella quale facoltà, analoga ai temperamenti del diritto attuale rumeno (4), ravvisatasi un' integrazione delle garanzie con¬ cesse ni commercianti forestieri. Analogo rispetto al commercio ed alla proprietà di cose mobili, quantunque un po’ meno rigoroso circa quella di immobili, era il diritto prevalente in Germania, dove nel secolo XVII i forestieri erano riputati eguali ai cittadini nel poter dovunque acquistare, possedere, contrattare ed obbligare gli indigeni (5). In molte regioni era proi¬ bito ai forestieri l'acquisto di beni immobili, o per lo meno tale (1) Blackstone, voi. I, pag. 37 si, lib. I, cap. X. (2) BìacksÉÒne, voi. I. pag. 273, 4, lib. 1, cap. VII, § 5, (3) Bla cestone, voi. li, pag, 207 e 274, lib. Il, cap. X. VILI. (4) Legge rumena del 13 ottobre 1879 modificante gli art, 7 e 5 della Costituzione del 1806. (5) Sohilter, De jure peregrinorum, § XXIV, I. c., pag. 109: " ... in Im¬ perio nostro peregrini, ìd cum civibus commune habent, quod ubivis legi- time sibi acquifere, possidere, conlrahere, et dves ipsos se obligare, nec non alienari, libere possirit „. 404 Capitolo oliavo acquisto era subordinalo a molte difficili condizioni (1). U proibi¬ zione vigeva ned ducalo di Wurtemberg (2) e nella città di Italia- bona (3), in quest’ul li-ma con maggior rigore dei diritto inglese, tanto rispetto alle locazioni di immobili urbani, quanto rispetto alla pena¬ lità preveduta contro il venditore (4). Molli erano in Germania gli statuti simili a questi, die non solo allontanavano gli stranieri dalla proprietà fondiaria, ma estendevano a loro danno la stessa incapacità ai diritti ed ai privilegi reali, così da non tener conto, in un concorso di creditori, dell’ipoteca concessa a stranieri, ma da far collocare questi, ad onta della garanzia ottenuta, nell 'ultima classe fra i creditori chirogra farii. in alcuni paesi si comprendeva sotto la proibizione ogni maniera di alienazione: in altri si eccettuavano la dote, la donazione, la permuta, la transazione non simulata. In talune provincia la legge di mostra vasi rigorosa contro gli stra¬ nieri anche nei riguardi del commercio, sia vietandolo loro del tutto, sia limitando ia proibizione a certe specie di merci la cui importazione od esportazione volevasi riservata esclusivamente ai cittadini. Ma in tale argomento era frequente il caso che si stipulassero patti interna¬ zionali per attenuare in proporzioni notevoli il rigore della legge comune (5). 130. Quanto al la facoltà di disporre e di ricevere per lesta mento, non si manifestò fra le leggi europee nei riguardi degli stranieri quella grande diversità che molli scrittori mostrarono di credere esistente, sicché può dirsi che nell età moderna la dottrina liberale di Grozio, fi) Schit.tkr, op, cit., g XXXIV, I. c., pag. i 12, C2) “ .. . dass niemand an torneo, so nichl unter ihrer Fiirstlich. Obrigkeit gesessen, einig hegend Gul zìi kaufTen gebe... „ (I. <>.). (3) Stadi Regempurg Warhtgdd, Or,!.: “ Es soli kein Burger odor Btir- geiin allhier einig liegend Gul, so in dieser Stadi gelegen, iemands a n doro, daim 4er anca ein Rurger allbie* und in alleni biirger licheni mitJeìden isL oline Vorwtssen und Vergunstigirag E. E Rallis verkauflen, und ob es dar li ber gescnehen, -so scile es dodi ven Uni ivi) relè n urid K raffi os sevn ap. Schilter. 1. c., § XL1V, pag, Ila ' " 7 (i) ... -darai! anch dèr VerìtaufTér nach E. E. Raths Erkaentmss gestrafft werden... Sie sollen aueh keìnem Frembdem einig logemeàt verslifften darmnen hurgerhche Xahrting und Gewerfa zù treiben, aueh den KaùÉfieMen und /' aHorn koinè \\ ahren und G ii ter e i nzusetxen und auszupacken ver- stalten, sonderai dieselhe dereni wegen an den Herrn Mansgrauen oder an E, E, Hausgerieht weisen (5) Cosi fra 1 Elettore di Baviera e la città di R&tìsbona, raccordo concedente libertà di commercio ai cittadini di questa nel territorio di quello. 405 Sviluppo del difillo internazionale privato negli a) tri Stati d'Europa oltreché ri {lettere l’opinione personale sua, riproducesse anche ia pra¬ tica prevalente nel suo tempo (1). Fino dal regno di Federico II imperatore (2), una costi lux ione imperiale aveva data facoltà ui peregrini ed agli stranieri di pas¬ saggio, di fare dovunque testamento, anche secondo il diritto del luogo dove dimoravano, e di trasmettere, anche quando fossero morti intestati, il proprio ai prossimi parenti. Tale costituzione non era caduta in dissuetudine in Germania, come affermava il Godine (d), ma v’era come gli opponeva lo Schiller (4) costantemente osservala. Secondo tale legge quando uno straniero fosse morto intestato, l’ospite die lo avesse albergato o l’ospitale dove fosse stato ricoverato, doveva, sotto pena del triplo, consegnarne i beni al vescovo. Onesto era obbli¬ galo a distribuirli ai prossimi eredi o ad erogarli a favore deile cause pie, secondo il principio che le cose senza padrone debbono spet¬ tare ai poveri (5). Quando eredi dello straniero si fossero presentati, la consegna avveniva dopo la compilazione dell'Inventario, e la pre¬ stazione di cauzioni e di ricevute. Cosi la pratica s’informava tanto allo spi rito della costituzione di Federico 11, che aveva prescritto alni uopo l’intervento del vescovo, quanto alla necessità di evitare le frodi ,6). il diritto di disporre e di trasmettere era dunque in genere pienamente riconosciuto, eccettualo il caso di rappresaglia (7), ai forestieri, sicché, anche per i cittadini di origine, dal bando, ma non ( 1 ) Gnor., De jure belli et pam, lib. Il, cap. V. § XIV, 2; “ Quod vero al teubi extern is testamenti) in tacere non concedi tur, id non est ex jure gentium, sed ex jure proprio illius eìvitatis, et, ni fallar, ab illa veniens aetate, una ex terni quasi prò hostibus habebanUir: itaque apud moratiores populos merito exolevit ,. . . (2) Nova CunetitìUio Frideriei Imperatoria d« stai, d vonsuetucl. cantra UbtrkU. eccita. edUia. § Omnea Peregrini. (3) G. Boom., De republ., iraduz. cit., lab. I, Cap. 6, pag. 52: ... in lino a tanto che Federico II Imperatore l'annullò per leggo la qual’è molto mal osservata . ma questa ordìiialione è di ninno valore in Italia — . in molte città di Alamagna et per la generale usanza di Bohemia non è lecito al forestière d’iiaver un palmo di terreno „. . (4) Schii.tkk, De jure peregrinorum, S XXII. pag. 108, 9: * llmcisla r ri- derici conslitulio per universum tmperium nostrum viridem lenel observan- tiara, seeus ae Bodin... quod eum peregrinum in legibus nostris fuisse satis arguì t „. . (o) Garpzovius, Jurisprudentia 1< oremus hoitutnti.ixtxonic.a, i ars in, Consti!.' XXXI, Definii. XVIll, § 7: “ Dive* autem honestius agit #m in manus pauperum aliosve pios usus erogando „ . ... (6) Hkunemann, in Cod., lib. Vi, ti l . LIX,^ Communio- de successioniuus, pag. 409 e Sciiiwea, De jure peregnnorum,% XL1, pag. Ilo. (7) V. pag. 413. m Capitole ottavo dalla perdita delia cittadinanza, derivava la perdita del diritto di far testamento (1). 1 diritti del fìsco facevansi valere non contro gli eredi, ma in mancanza di eredi dello straniero. Quei diritti valevano quindi, non già come facoltà di confisca, ma come occupazione di cose vacanti, ed erano attribuiti sia come una conseguenza deila sovranità territo¬ riale, sia più particolarmente come un compenso della giurisdizione criminale che assicurava il tranquillo godimento della proprietà (2). Quest’ultimo concetto prevaleva nel diritto sassone che riteneva non spettare i beni vacanti nè all'imperatore nè al signore territoriale ma al magistrato investito della giurisdizione superiore e criminale (3). Era disputato poi se anche ai munici pi i competesse tale diritto: ma laddove esso si connetteva colia giurisdizione, come in Sassonia, la risposta affermativa non poteva essere dubbia, almeno quanto ai mobili ed agli immobili di minor conto (4). * Kon avveniva dunque una confisca dei beni abbandonati dagli stranieri, nè quelli erano dichiarati vacami in condizioni diverse da quelle che rendevano tali i beni dei sudditi. Ed anche rispetto agli immobili, quando si fosse fatta un’eccezione legislativa o convenzio¬ nale alla capacità di possederli, veniva meno di necessità ogni devia¬ zione dal diritto comune circa ia capacità di immetterli. Anche in Inghilterra lo straniero era alto ad acquistare comunque beni mobili ed a disporre per testamento dei suoi beni personali. Non H) Heu.felo, op. cìt,, § 128, pag. 36 e pag. 528, £ 1407, (2) Strovios, lib. il. tit. XXV. g 32, n. u, pag. 266. (3) W.jkt. Sax., L, R. Lat,, 1. i, art. XX VÌI! A (ap. Schilter, op. cit., voi. Ili, p. 2*29), (4) Jus Saxon. Provinciale, lib. I, art. XX Vili: “ Was solehes Dinges er bloss erstirbl als em I-Ieergewal, Erb, oder Gerade. das soli man anhvorlen dem Richler oder Fronhoten, ob er es heisehet nach detrt Dreissigten. Das soli uann aer Riehler behulten Jahr und Tag unverthan, und warlen ob sich i emana s darzu ziehen wolt mìL Rechi. Koml da niemands, so kebre es der Ridi ter darnach zufseinem Note , e lib. IH, art. LXXX : “ Érslirbt ein Eigen von einem Bau erge Iten erhloss, bey drey Hufen oder drunter, es geh&t in n w f VOn drefèsig Hufen oder drunter, das gehoret in dìe GratYschaft ist es mehr dann dreissjg Hufen* so ist es dem Kdnige Jedig, .. Jus Sntuicum, cap. XLII: " ... fordert es nìemand, und ist athT dem Lande, so sol! si eh sèin der Land-Richfer unlerwìnden. Und ist es in einer Stadi so unterwindet sich sein der Sladtherr oder der Stadt-Richler * e cap, XXVIII: * I Erstirht em Eigeri ohne Erben von einem Gebàu das eine halbe Hu'fe ist, die ist seines Herrn des er eigen ist, odor seines G'otteéhauSes des er eigen ist Und da er mehr eigens laest éèm eine halbe Hufe, das soli dem Lan# ri eh ter werden. Und lest er fahrendes Gut, und hat damìt nicht geschafTL das sol) werden des Landsherrn 407 Sviluppo del dii ino intéri] azionalo privato negli altri Sta Li d’Europa così era delle cose immobili. Lo stranier® che non poieva legalmente possederle, di necessità non poteva disporne, poiché il possesso che por ne avesse avuto sarebbe stato, anche prima della sua disposi¬ zione, illegittimo, e la cosa avrebbe appartenuto per effetto di for¬ biture al principe, prima ancora che gli appartenesse per effetto di escheat, prodotto dalla mancanza di sangue ereditario nei possessore. Niello stesso modo poi che lo straniero era inetto ad acquistare per atto fra vivi, non poteva acquistare nemmeno per causa di morte, fosse egli nel grado successibile di fronte ad una successione intestata o fra i chiamati dalla volontà del testatore, in una successione testa¬ mentaria. La legge ignorava gli stranieri come eredi possibili di on immobile. In tal caso la cosa, mancando altri eredi indigeni, sarebbe pur pervenuta per escheat al principe, il cui diritto pnmoidiaie ì i na¬ sceva intero mancando un legittimo successore della prima investi¬ tura. Anche in questo, come in ogni altro caso di mancanza disangue ereditario, il fondo ricadeva nei primitivo proprietario, non per una applicazione rigorosa dei principi! tendali, ma per un principio di gelosa politica nazionale: la garanzia cioè della difesa de! territorio, affidate a coloro che devono piena ed esclusiva obbedienza alla corona d'Inghilterra. Che se uno straniero otteneva da) re la pìccola natu¬ ralizzazione (che bastava per abilitare all acquisto di propiietà immo¬ biliare) e moriva lasciando figli nati prima delia naturalizzazione, il diritto comune inglese non li abilitava a succedere negli immobili abbandonati dal genitore. I figli nati dopo la naturalizzazione succe¬ devano invece a preferenza degli altri, perchè il padre, prima della naturalizzazione, non aveva sangue ereditario da comunicare alia prole, ma. una volta naturali zzato, acquistava una qualità ereditaria che poteva trasmettere alia prole sopravvenutagli. Soltanto se il padre era stato naturalizzato per atto del parlamento, la pi-ole nata prima, poteva succedergli, perchè la legge cancella ogni difetto e può avere, come tale, efficacia retroattiva (1). La dotti ina e !a giurisprudenza cadevano a tale riguardo in una casistica piena di sotti¬ gliezze. Sir Edoardo Coke (2) nel 1628 riteneva che, se uno straniero veniva in Inghilterra e vi aveva due figli, che, essendo nati nel terri¬ torio, erano sudditi inglesi, uno di questi non potesse, morendo dopo aver acquistato beni immobili, trasmetterli al piopiìo li atei lo. il (t) Bcackstone, voi, 1, pag. 372, lib. i, cap. \ e voi. II, pag. 2*3, 2j4, 24b, 9, 257, lib. Il, cap. 15. (^) InstiL* l, 408 Capìtoli) ottavo commuìievincutnm. egli diceva, cioè la causa della loro consanguinei là era il padre, e. poiché questo non aveva in sè sangue ereditario noti poieva comunicarlo ai figli; e poiché questi non potevano essere eredi di beni immobili del padre, i'miodi loro non poteva ereditare dall’altro, ma ciascuno di loro poteva trasmettere soltanto ai propri i discendenti ricadendo il fonilo, in mancanza di questi, e per causa di escheat. ai signore del feudo. Ma questa opinione, che rappresentava una solìstica applicazione dello strictum just (ti poi abbandonata, e sul (in ire del secolo (scorso am mette vasi che i figli nati in Inghilterra da imo stra¬ niero potessero reciprocamente succedersi nei beni immobili. IS, set¬ tantanni dopo che Sir Edoardo Coke aveva pubblicato le sue Isti tu- rioni, una legge (i) stabiliva che tutti i sudditi per nascita potes¬ sero succedere ai loro ascendenti o collaterali d'ogni grado, quantunque il loro padre, madre, od altro antenato dal quale o col mezzo del quale essi derivavano ii proprio tiioiouila successione, fosse nato fuori della sudditanza inglese. Ad evitare poi tarde rivendicazioni e liti rinascenti, un’altra legge (2) provvide nel 1752 che un diritto eredi¬ tario possa invocarsi soltanto da coloro che sono atti a raccogliere come eredi alla morte dell'ultima persona investita, colla sola ecce¬ zione delle tetre pervenute alla figlia di uno straniero, delle quali si ammise il passaggio ad un fratello posteriormente nato o la divisione con altre sorelle posteriormente nate in Inghilterra (8). In Olanda r itene va risi da prima gli stranieri incapaci di far testa¬ mento, ed i beni abbandonati ila loro devoivevansi al lìsco. Ma dopoché le provi nei e dei Paesi Bassi cominciarono a fiorire per Palli iteti za dei forestieri e per l'operosità del commercio iniernazionale, il rigore tradizionale del diruto romano venne cadendo in dissuetudine, finché dello stesso diritto vi fruirono, quanto alle successioni, cittadini e stranieri 4 . 131* Diverso intimamente da tali eccezioni legislative era il diritto di allunaggio. In Germania come in Italia (5, il divieto fatto agli stranieri di possedere immobili era in realtà piuttosto un limite posto albi com¬ mendabili tà delle cose che non una diminuzione della capacità delle (1) Il e J2WÌII. ili, c.a (2) 25 Georg, il. c. 39. 13.) Blackstonb, voi. II. prtg, 249, 250, 251. 254. lib. il, eap. 15. • v. Ukl-we.v, Lib. Ili, Gap. IV, § 9, Pars I, pag. 178. fo) V. pag. 3U3, 304. 409 Sviluppo del diruto imenja»iostale privato negli altri Stati d'Europa persone. Quando da questa eccezione si fosse voluto decampare, nulla dunque si opponeva a che il forestiere ammesso ad acquistare potesse anche trasmettere (1), integrando per lai guisa quella capacità giu¬ ridica che pur la legge riconosceva. Iti Inghilterra dove pure la inca¬ pacità degli stranieri era limitata agli immobili, essa rivestiva bensì un carattere personale, ritenendosi mancare in essi il sangue eredi¬ tario. Ma tale incapacità era del tutto speciale e relativa ad una sola specie di beni, ed anche rispetto a questi derivava un non indi fferen le temperamento dalla legge permettendo che un capace succedesse ad altro capace anche in rappresentazione di un incapace. Ben altrimenti esteso ed offensivo della capacità personale era il diritto di allunaggio. Questo aveva la sue basi in queirantico diritto franco, secondo il quale il re s'impossessava della successione dello straniero anche quando ne restavano figli-, od annullava pertanto, secondo il suo concetto originario, nello straniero, ogni capacita successoria così attiva come passiva, a favore di un diritto del lisco prevalente su ogni legittimo titolo di parentela (2j* Nel diritto ili allunaggio prevaleva pertanto il concetto antico dello straniero privo di diritti ed assimilato allo schiavo, concetto che, sospeso nei suoi effetti durante la vita dello straniero, riprendeva tutta la sua efficacia al danni di lui e dei suoi eredi al momento della sua morte o della morte di coloro cui egli avrebbe dovuto succedeie nel leni¬ tone. Pochi concetti contrari i alla ragione ed al diritto naturale si mantennero in una legislazione con ionia tenacia quanta ne ha dimo¬ strala il diritto d’albi maggio nella legislazione francese. Proprio da prima nella sua interezza ai paesi francesi, di diritto consuetudinario, divenne poi una norma vigente in lutto il diritto ti an ceso, sicché ancora nella metà del secolo XVII il 0 Aguesseau \Z) od il Domai (41 fi) V. pag. 805, 806. (2) Bop# 5 De lùtpubL, Iraduz. oil.t Lih. VI, Gap. 6. pag. 50-3, e Bac'uugt» Bu droìt d'wtbaine. . (3) D' \ouKSSEAU, Opt ivet voi. I, ediz. di Venezia, Gurti, I /db.pag. of e r/, Arrìnf/a 82:'““’'.... Se non ha cancellalo il carniere della sua origine che l'aveva latto nascere forestiere, per grande che sia ii favore dei poveri (a favore dei quali il testatore aveva disposto) egli è certo che nulla possono essi sperare dalla disposizione di un uomo, che le più antiche leggi del regno rendono incapace di lasciare eredi o testamentari i o legittimi... png. 48; « \on v’è ninno che metta in contingenza che il diritto che ha il re sulla roba del forestiere, non sia stabilito ìn Francia come anche nei regni vicini, e nella maggior parte delle nazioni ben regolate (il Domat, civilM juxUt natuxdiXM eartnn ovdin&m* Lotnus 3, no, prelim , sez. Ili, pag. 22, n. h: “ In Gallila extranei, qui appellantur Aubuins 410 Capitolo ottavo lo affermavano e Io forniti lavano non diversamente da quello che avevano fatto gli antichi re franchi, trasformando h speciale incapacità civile romana cui si richiamavano, in un’assoluta incapacità di rice¬ vere e trasmetterò per causa di morte. Quel duino non rappresentava, come Vescheat inglese, una river¬ sione particolare d una specie di beni al signore territoriale, ma bensì un diritto di oecu pacione esercitato dal sovrano su tutta la massa dei beni (fogni specie che uno straniero abbandonava in Francia, o che avrebbero dovuto, per volontà del testatore o per effetto della consan¬ guineità. pervenire ad uno straniero. II principe in tal caso non poteva dirsi un erede. Questo infatti succede alla persóna del defunto e rappresenta una continuazione di questa T rappresentandola in tutti ì ì?uoi diritti attivi e passivi, mentre il re ed il feudatario avente l'alta giurisdizione che succedevano in simili casi ai beni del defunto, non succedevano perciò alla di lui persona nè erano investiti della di lui dedita. La persona dello straniero estinguevasi giuridicamente del tutto colla morte e nulla egli lasciava che potesse rappresentarlo. La successione di lui perveniva al principe, ma non come tale nella sua totalità quasi personale, bensì come aggregazione di cose vacanti che cadevano in suo potere perchè nessuno poteva legalmente reeia* marie, a quella stessa guisa che le cose abbandonate da un servo, nelle provincia dove ancora esisteva fa servitù, cadevano nella prò* prietà del padrone (1), L’abitudine e la tradizione inducevano talora gli scrittori francesi ad invocare anche il diritto naturale (2) in difesa d’una confisca che era la maggior negazione della legge naturale. Si negava infatti con quella ad una categoria di persone ogni attitudine a trasmettere le cose proprie ed a succedere a chicchessia, per un motivo che era poi del tutto politico, mirando alla conservazione della ricchezza nel tei ri torio. Quando un caso di allunaggio $ì verificava, il re conferiva alibi nati tt, sunt incapaces succedendi et testamento disponendi „ e voi. 11, lib. !,tit. I, sez. IV, pag.48; * Estranei qui mori uni ur qui n eivitatem fuerint adepti. mtJIum possunt habere haeredem neque testane enta riunì neque ab intestato „ e tiL I, sez. Il, § 9: * Extranei seti advemie et peregrini sunt incapaces quarumcumque haered ìtalo m seu testam entariorum seu ab inte¬ stato (1) P othi eh, Della proprietà, voi. li, pag. 245-8, parte II, eap. II, sez. Vi. Uomat, pars II, De $ uccess imi ibu s , § 13, voi. II, pag. 15: u Idem autem non solum jure romano fundatur, veruni etiam ordine naturali, qui hominum società tern distinguit in diversa Imperia, Regna et Respubiicas. Ex hae porro Mi Sviluppo del diritto interi» azionale privato negli altri Siati d1 Europa i beni mediante compenso o gratuitamente ad un suddito di suo gra¬ dimento* (Juel suddito aveva pertanto la facoltà di esigerne la consegna dai detentori come donatario del re* non già come occupante* perchè l'acquisto a titolo originario erasi compiuto a favore del principe, méntre il privato favorito acquistava tali tieni dal principe a titolo derivativo* A titolo originario e per via di occupazione i beni colpiti da allunaggio potevano acquistarsi, da altri che dal re, soltanto nel caso degli stabili menti coloniali, dove alle Compagnie erano stali concessi dal re non solo i diritti di giustizia, ma anche i diritti utili della sovranità (1)* 132. — I rigori del diritto di allunaggio non furono però nè del tatto costami nè del tutto eguali nei riguardi di tutte le nazioni* Molto prima che la rivoluzione lo facesse scomparire, molti tempe¬ ramenti legislativi* consuetudinari! e convenzionali erano venuti mi¬ tigandolo* Nel 1443 Carlo VII* accordando tre fiere franche a Lione, stabiliva che i negozianti forestieri, a quelle convenuti, trasmettes¬ sero, morendovi, la propria successione ai parenti e che i loro testa¬ menti dovessero eseguirsi come se essi fossero morti sudditi francesi- Luigi XI accordava, diciannove anni pia Lardi, un'altra fiera alla medesima città, e stabiliva pure che il testamento di quei commer¬ cianti avesse i! suo e (Tetto come se il testatore fosse morto nella sua patria, e che se essi fossero morti intestati ì loro eredi potessero raccoglierne la successione secondo il diritto del loro paese, senza che questi eredi fossero tenuti a pagare al re alcuna tassa (2)* Non eia abolito rispetto a questi mercanti il diritto di albinaggio; rimaneva inalterata la loro incapacità di ricevere da francesi od anche da altri stranieri morti fuori della circoscrizione privilegiata, e rimanevi distinciione naturaliter óOtìseqtìitur, quòd unaquaeqoe ratio ac dillo legibus sibi propfiis determinai qiiàe necessaria sunt in successionibus et m eom- mercììs honorum : qme omnia pendent a legibus arbitrariis. Item penes nation es omnes distingui tur condiiio éxterornrn a conditione eomin qui in eademditione nati sani* Bine excìudimtur exteri a ptiblicis numeri bus* quia non srnit e corpore sociétatis, et quia numera hujusmodi singuUrern exi- gunt (idem et alfectionem Principi et legibus; quae omnia in extero mintine supponuntur,* . * , * n , ~ , fi) L. Paoli at, L^politiqué Coloniale wm l ancien regime « Paris, Calmali Lévy 1887, pag, 105, 6: Carta della Compagnia del Canada, art* 16 (1053), pa^; 190, 200: Seconda Carta della Compagina delle isole d’ America, art. 6, e pag. 22S, 0; Carta della Compagnia delle Indie Occidentali (1664), art. 20, 1, M, 5- (2) DemamgeaTj Ifistoìre de le i condUion ernie des Hrangers m France, 412 Capitolo ottavo pure inalterato la loro incapacità ad acquistare comechcssia beni immo- bili , pure, nei J imiti richiesti dalle esigenze del commercio, quella inca¬ pacità attiva e passiva era alquanto temperata. Una il ichia razione dì Carlo IX del 13 marzo 1507, confermato nel 1599 e nel 1602, esen¬ tava dal diritto d allunaggio tutti gli stranieri che venivano a sta hi- ]h>i a Ualais, ad eccezione degli Inglesi', il 14/4 lo stesso privilegio era stato accordato alla città dì Bordeaux, il 1476 a Tolosa, il 1475 a tutto la provincia di Unguadoca. Un altro Le rii per a mento risultava dalla giurisprudenza nei riguardi degli emigrati che non avessero ottenuto lettere di naturalizzazione nel paese del loro domicilio. Secondo il Bacquet (1) prima che siano trascorsi dieci anni dì assenza si presume nel lem igealo l'inlenziong di ritornare; dopo sì presume il contrario; ma anche in questo secondo caso I emigralo, quantunque privato delle successioni die dovrebbero pervenirgli non perde però le cose di cui era già proprietario, nè latti lu¬ di ne a trasmetterle ai suoi parenti ad esclusione del re. Il Bouguier 2) riporta poi una sentenza ancora più equa del 23 dicembre 1605 se¬ condo la quale è stato giudicato che la dimora di quarantanni in Ispagna non aveva fatto perdere ari un francese il diritto ili racco¬ gliere in Francia una successione. Tre anni dopo la revoca délTeditto dì Nantes, un editto del dicembre 1689 attribuiva ì beni dei fuoru- sciti per causa di religione ai loro prossimi parenti, assegnando anche a questi il termine di un quinquennio, durante il quale non potes¬ sero nè venderli nè ipotecarli. Infine le lettere patenti del 18 gen¬ naio 1787 3) permettevano, indi pendei) temente dalla condizione di commerciante o della dimora in un determinato centro commerciale, agli inglesi viaggiami o residenti in Francia, di legare o donare tutti i beni che vi possedevano. Se queiringlese moriva intestato, i suoi eredi legittimi ne potevano raccogliere la successione anche se volevano trasportarla o trasportarne l'equivalente, fuori del régno. Negli inglesi poi era diminuita anche Fin capacità a succedere a francesi, sia ab intestato sìa per testamento, quanto ai beni che potevano loro apparte¬ nere secondo il diritto vigente nel luogo d'apertura della successione. Il diritto d'albi naggio scompariva poi individualmente del tutto e per ogni specie di beni nei riguardi dello straniero naturalizzato ; (1) Bàcouet, Traiti dn droit d'Anbaine, ediz. eit., pag. 740-754, chan.37, § 14 e cap. 38,39, 40. {%) BouGurER, h 5, cap. 5. (3) Bkmaxgbat, op. ci L , pag. 155-234* 413 Sviluppo del diritto internazionale privato negli altri Stati d'Europa scompariva collettivamente e in proporzioni variamente determinate, anche nei riguardi dei non naturalizzati, per effetto di convenzioni internazionali. Così un trattalo del 1606 abilitava reciprocamente i negozianti inglesi in Francia e francesi in Inghilterra a disporre dei propri i mobili. Tale era pure il valore nei rappòrti Ira Francia e Paesi Bassi dei trattali di Nimega del 166& e del 1668, dei quali si contestava frequentemente se estendessero in uno Stalo ii loro elleno a lutti i sudditi dell’altro o soltanto ai commercianti e se abilitassero un suddito d’uno Stato a succedere ai sudditi di un altro od a proprii concittadini in questo naturalizzali, e se alle successioni cui sarebbe stato chiamato uno straniero che avesse Pìgli regnicoli, il capace potesse pretendere in rappresentanza dell’incapace (1). A queste varietà di interpretazioni non si prestava invece il trattato dei 1760 fra la Francia e la Sardegna, che parlava nel modo più esplicito, e senza veruna limitazione di regioni e di classi, delia reciproca abo¬ lizione del diritto di allunaggio (2). Quando poi non si fosse fatta in Francia, in via di concessione unilaterale o di reciprocità stipulala, eccezione per i cittadini di uno Stato al diritto d’allunaggio, era naturale che a questo si ricorresse contro i francesi in via di ritorsione, anche in territori i in cui il diritto comune del tutto ignorava il diritto d'allunaggio. Così in Germania, dove quésto diritto non era praticalo, ma lo si riteneva in completa contraddizione coi più certi comandi della legge divina (3), pure lo si applicava ai danni dei francesi nella stessa misura in cui (1) Itemeli de fortumi et Mémoires sur pltmeurs questione imporlanles dedroit civil, de con lume et de- dimpìine ecclémasUque, tome premier, Lyon, Arrisson et l’osval, MDGGX, pag. 292, 8, 294, F>, 6, 297,8, 81 o, fi, 8,9,320, 328, 9, 330. t, 4, 5. Causa di Adrien de Rie. appellante, contro Guillaume Vati- lssandoren, Jean de Giérnel et Adricnne Vamlssandoren, sa femme, mtirnés. (2) Art. 21: “ Pouf cimenter loujfiurs plus ramour et la co rrespon dance intime que‘ l’on dèstre de perpétuer entro les sujets des denx cours, le droit d’aabaine et tous antres qui poumdenl ótre con trai res à la liberté des sticces* sions et des dispusilions réciproques, rest.entdésonnais sttpprimés etabolis pour tous les Flals des deux puissances, y eo.mpris les dneliés de Loiraine et de Bar „. -, „.■**■* (3) Oi,DBXOORr, Jnris wdnmlis isagoge... ap. Kaitksborn, Die Vortuufer d. tìrol., AlMeilung II, pag.24 commento al 9® comandamento : * ...Velai enim no's concupiscm-e domum prosimi nostri, hoc est ne ulta fraudo aut dolo inproximi hereditatem vel rorlunas irrepamns, cognati® illius pau latini ad egestatem protrusis: etiamsi quaedam siinimijunsspecìesnobisopiUilan in hoc videatur „, e, dopo il commento del 10° comandamento; “ Et profeclo potes vel ex bis solis tabulis praeclaram civìtatem constitueie n. Geipzig, Mayer, 1848. 4U Capìtolo ottavo vigeva nel paesedi questi (1). Se si fosse trattalo pertanto d’un francese in genere, era il diritto d’albi naggio iti tutto il suo rigore che poteva venirgli applicato, quantunque taiora la giurisprudenza si dimostrasse piu mite nell’applicazione. Se invece quei francese era di Lione, la sua incapacità in Germania limitavasi al solo acquisto ed alla trasmissione di immobili come a questa limitavasi i' incapaci Uà degii stranieri nella città di Lione (2), poiché trattandosi di istituto non praticato in Germania non si eccedevano, nel ricorrervi, i limiti richiesti dalle esi¬ genze della ritorsione (3), anzi piuttosto se ne attenuava l’applicazione. Indipendentemente poi dall'allunaggio era frequente il prele¬ vamento J'una Lassa speciale sui beni che per eredità o per titolo diverso pervenivano agli stranieri. Si giustificava quella tassa colla opportunità di procurare al fìsco un risarcimento dei tributi diminuiti. L’eguaglianza fra cittadini e stranieri che vigeva nella maggior parte dei paesi quanto ai beni mobili, non importava però nemmeno rispetto a questi una perfetta identità di trattamento. Quantunque eguali ai sudditi di fronte ai diritto comune praticato nei territorio, era naturale che gli stranieri non potessero pretendervi i privilegi attribuiti dalla legge territoriale ai cittadini quando anche di quelli la legge espressamente non li avesse fatti partecipi. Così, per esempio, era del jus dotalitii, ordinato in Sassonia con disposizioni diverse da quelle del diritto comune, ed importante i nsufruLto sul doppio di quello ch'era stato recato in dote. Ili esso potevano fruire soltanto i cit¬ tadini sassoni. Lo stesso era deiyws Geradce e del jus rerum expedilo- riarum, pure introdotto particolarmente nel fòro sassone. Sicché se un ■ j* Heu.fej.d, op. cit,, § 212, pag. 67. “ . , . Exemplo (retorsionis) sit ju» detraclus, geradae, successionis, prclationis in concursu, aliacjue jura. ìNam si in ci vi tate quadam eo utuniur jure, ut nostris ci vi bus quaedam denegenlur commoda, illius quoque cives pati debent, ut iis denegenlur eadem commoda, quae ineorum ci vitate nostris non concedi solent civibus „ . e vvvm?HI,jTKR' EferclL ad fané., Vi, De jurisdictio ne, Hb. Il, Ut. I, II. I!l, § XXVill, nota; voi. I, pag. 139, col. 2. (3) Schilter, De jure peregrmorum, § XXII, vo). cit., pag. 108,9; “ Id beic subnotand um : licite Germanos jure talioni, s adversus Gallos hae in causa ut) posse, quod Hispanos adversus Turcos, Afros, aliosque ratione sei yitutis tacere scribi!. Perez ad t. C. de nudo jure Qui)', foli. Quamquam ex innata nobis erga peregrinos humanitato, quo majores nostri jam Taciti et Gaesans aevo inclaruerunt, et ardentiore Gliristianae diari tatis zelo hac- tenus eo jure abshnuerimus, imo in camera nondum admitti jus hoc contra Gallos, pràejudìdo paucis annisabhinc lato prò Gallis con tra cives quosdam oi matienses, testetur Lauterbach, Disp. de jure in eur. mercat. usit.. 0. 6, 7. V. anche Bbbnemas^ in Cod., lib. VI, tit. LIX, pag. 409, col. 2. Sviluppo del dii ìuo loierr® Onde privato oegli altri Siati d'Europa 415 defunto non avesse lasciato agnati o cognati in Sassonia, la gerada o ie res expeditorìae non potevano pervenire al l’erede straniero, ma il magistrato; poteva, sotto certe condizioni e limiti, avocarle a se come vacanti (1). E per lo stesso motivo i privilegi garantiti ai cittadini dalla legge territoriale circa la successione ab intestato non estende¬ vano agli eredi stranieri. Il diritto sassone, ad esempio, stabiliva, contrariamente al diritto comune, che gli ascendenti nella successione intestala escludessero i collaterali d’ogni grado. Se un sassone moriva senza lasciare nel paese discendenti ma lasciandovi fratelli cittadini sassoni; e lasciando un avo straniero, questo non poteva domandare l’aggiudicazione dell’eredità a preferenza dei fratelli nazionali « ex ea solum ratione, quod commodis juris Saxonici haud frualur pere¬ grini^ » (2), Le quali eccezioni, combinate coi lìmiti relativi agli immobili, dimostrano che anche dove il diritto positivo ripugnava dagli iniqui rigori del i’albìn aggio, pur molto lentamente si avviava all’eguaglianza fra cittadini e stranieri nei rapporti di diritto privato. 133. — Una conseguenza degli altri diritti attribuiti agli stra¬ nieri era la facoltà loro riconosciuta di adire i tribunali dello Stato. E tale concessione era necessaria per evitare l’assoluto diniego di giustizia in lutti quei paesi dove ai cittadini riconoscevasi il privi¬ legio di non essere citati davanti a giudici forestieri. In alcuni paesi i giudici anzi, essendo assunti all’uffieio, dovevano promettere con giuramento d’essere imparziali nel rendere giustizia ai forestieri non meno che ai cittadini, in taluni tenutomi il desiderio di con¬ cedere agli stranieri una efficace protezione giudiziaria induceva i governi ad istituire, secondo l’esempio delia Grecia antica (3), giu¬ dizi! straordinari i competenti pei- le controversie fra indigeni e fore¬ stieri, ed obbligati a giudicare entro brevissimi termini, senza che potesse sospendersi l’esecuzione del giudicato, in guisa che il fore¬ stiero non stabilito nel territorio non fosse obbligato dal litigio a troppo lunga assenza dal proprio paese. Ed agli stessi concetti di benevolenza verso gli stranieri e di rispetto della sovranità forestiera, s’ispiravano pure le convenzioni internazionali. .Ne è un esempio quella fra le provincie di Utrecht e d’ Olanda, conforme agli statuti di Amsterdam ed alle consuetudini di (1) Schiltub, De jure peregrinar nm § XXXI, op. cìt., voi. I, pag. 112. (2) Land' li. Sax., t. 24 e Schllter, De jure peregrinorum; op. cìt., §XXXU, vol.l, pag. 112. (3) V. pag. 90, 1. 41 G Capitolo ouavo Dorlrechl (1), secando la quale due sudditi della stessa provincia non potevano chiamarsi tra loro in giudizio nell'altra, tenendosi obbligali i giudici rispettivi .a sollevare d’ufficio in simili casi l’eccezione della propria incompetenza |2). Tale eccezione, come quella che deferiva alla magistratura suprema le controversie dei mercanti stranieri non abitanti nel paese (8) erano ili fondo giuste e favorevoli agli stranieri. Sopratuito lo era la prima ogniqualvolta trattatasi-, come in questo caso, di due territori! poco estesi e ricini, e quando non si trattava di stranieri domiciliati nel paese. Fuori di questo caso la loro più completa garanzia consisteva nella ammissione ad adire i tribunali dello Stalo per tutti i diritti ch’erano loro garantiti dalla legge, come avveniva di regola nelle Provincie Unite (4) e in Inghilterra, dove un forestiere poteva incoare un’azione relaliva alla proprietà personale, ch’eia appunto la sola di cui la legge lo ritenesse capace (5), Nè poteva dirsi diminuita, ma anzi, nelle condizioni del tempo, completala questa garanzia dalla cauziono judicatum solvi.. Questa aveva io scopo di garantire contro la fuga ilei l'attore e contro il mancato pagamento delle spese, ed in alcuni paesi vi si faceva ecce¬ zione, anche nei rapporti Ira indigeni, soltanto quando la legge cre¬ deva di ravvisare sufficienti garanzie sia nei rapporti fra le due parti contendenti, sia nella condizione sociale elevata dell’attore (6). Tanto più tale garanzia doveva chiedersi dall’attore straniero e perdurare in confronto di lui anche quando i cittadini ue erano esenti. Lo straniero poi era frequèntemente sottoposto a M’obbligo della cauzione, anche quand’era convenuto. Cosi avveniva secondo molti diritti provinciali tedeschi 7) e talora ri tei) evasi più opportuno non ammetterlo alla cauzione ma sottoporlo, per maggior sicurezza, al l’ar¬ resto personale, giudicando questo, come avveniva in lp|iìbi! terra, sola fi) S. vas Lebuwes, Op. cil., pars li, lih, I, cap. XV, § 22, pag. 54. (2) G. VojìT, Vomnient, ad Fandectax, lib. 1, til. IV, pars 11. De Statuti*, § XVII. (3) S. VAs- Leeejwcn, Op. cit., pars II, lib. I, cap. XIX, § 28, pag. 67. (4) S. vak Liwwek, Op, cit., pars il, lib. i. cap. XV, § 28, pag. 54. (5) Blackstone, voi. I, pag. 372, lib. 1, cap. X. (6) Scuri, ter, Eserciteti, ad Pand., Vii, lib. il, tit. IV-XIU, §XV; Op., voi. L pag. 140, 150 e Dè jttre. pWegrinorvm, § XXXV, pag. 113. (7; Guoelinqs, ad 1. 4, I Nov., cap. 5: * Sciendurn est esanimi cautionum perrarum aut exigitum esse usurn, praeterquam adversus debitores pere- grinos quos detiruumus , e t. c., cap. 6: “ ... nos liodie neo ductione neo cau- lione neo cautionis hujusmodi exaotione uli, salterò nisi adversus extraneos debitores Sviluppo del dìruto interi) azionale privalo negli alni Stati d’Ein'opa 417 garanzìa sufficiente quando mancasse proprietà fondiaria confiscabile dal Governo (1). Se un convenuto davanti i giudici inglesi voleva chia¬ mare in garanzia chi non abitasse nella giurisdizione e non vi posse¬ desse beni- fondi, allora doveva distinguersi se il garante invocato dimo¬ rasse e possedesse in altra regione soggetta alla corona, od in paese straniero. Nel primo caso sospendevasì il giudizio finche fosse risolta davanti al foro competente la questione della garanzia; net secondo caso non poteva tenersene alcun conto* mancando |autorità per risol¬ vere o sorvegliare nel foro competente la decisione della garanzia (2). Al Tappi reazione delle regole comuni della competenza faceva osta¬ colo per i cittadini in generale il privilegio di non essere citati davanti giudici diversi da quelli del leni torio cui appartenevano* Ma di tale privilegio non partecipavano gli stranieri in confronto della giurisdizione territoriale, ad eccezione di alte individualità poli¬ tiche; nè gli stranieri dimoranti in un paese potevano, nei riguardi propri! 3 far eccezione alle citazioni che lì chiamavano davanti ad altri giudici. In questi limiti e con queste eccezioni ritengasi in generale prevalente, per Lime le controversie d'indole personale e mobiliare e per la giurisdizione volontaria (3), il foro del domi- fi) De Braoton, |jjb. V, tracL IV, cap. 6, § 18, pag, 387 r: * Curri qjUfs ad warrantum voeatus fuori I Christian us vel -Judaeus qui terrari! non tèeuerit in feodo quani capì possi L in manum Domini Regis, ve] per quarti distringi possunl, praeeipratur vicecornili quoti habeat corpora eorum prima die. Et de hoc materia inverimi poterìt de termine S. Trini latis armo regis Henrici quarto de Isaac Judaeo de Norlhwico et de termine S. Hi lai li et Paschae circa princìpi um (2) De Bracton, Db. V, traci. IV, Da wfflh'rantiQ, cap, 14, § 1 e 2 ; u Si tenens warrantum vocaverit qui sit manens extra Regmmrc, et nihil habuerit in regno Anglìae per quod distringaiur, et lune re ferì si extra Regnimi si Rex habuerit poteslatem vel non ad distringendum taìem* quod si ripiani, sicut in polestate regis Francia? ve] Alemanniae, vel hojusmodi, licei auxilium tenenti concedatur, non valebit: sed oporiebit tenéntem lalem producere sì Yoluerih quia auxilium non hahehit, alioquin in defalUm rem anobi t, debet etiam illos producere Sirie auxiho euriae, quos habuerit sub polestate sua* quamvis infra regnimi manentes sinl, et sub Regis coertione, sicut uxorem propriam et liberos proprios et al ics qui bus possi l imperare. Esio etiam quod curii tenens im piaci tatus fuerit in Angli a, warrantum vocaverit qui manens sit in Hybernia, vel in Wallio sub polestate Regis, et ubi hrevia sua cumini et hoc per auxilium curia® Videtur quod ei dari debet auxilumi, et placilum principale in suspenso manere, et -siine die, quousque in Hybernia discussimi fuerit de placito warranUae et quod lenens sequa tur placilum eie warrantia, vel quod per defai latri ami) tal, et fìat breve domini Regis justiciariis suìs tri Hybernia in hae forma, eie. (3) Biwnemank, ÒommenL in God ,, lib. Vili* ti L XL1X, pag, 528, col, 1, tl — Catkllakt, Diritto ini, priv ,, voi* L 418 Capitolo ottavo cilìo (1), sostituito, quando del convenuto fosse ignoto ogni domicilio attuale, dal foro d'origine, dove proemi evasi alla citazione per editto (2). Nei le controversie circa le cose mobili un fòro reale speciale costi - tuivasi col sequestro ; nelle controversie circa le cose immobili il fòro competente per le azioni reali era dato dalla situazione della cosa. Oliando tratta vasi di feudi, anche per i rapporti personali relativi al feudo, era competente il fòro del signore da cui quello dipendeva, sia che il possessore fosse, sia che non fosse domiciliato nel terri¬ torio (d). Ed a ciò racemi un’eccezione soltanto per riguardo alla dignità sovrana della quale fosse stato rivestito nel suo paese il possessore del feudo (4). Nelle azioni che derivavano da contratto era fòro com¬ petente quello della celebrazione del contratto, purché, secondo l’opi¬ nione prevalente in Germania, il convenuto vi si trovasse (5). Se tratta vasi dell'esecuzione del contratto ritenevasi fóro competente quello del luogo assegnato per l'esecuzione stessa, o, se tale deter¬ minazione mancava, del luogo dove il contratto era seguito. Ad onta di queste regole potevano sorgere però fra vari i paesi non pochi conflitti di competenza, originati dai privilegi di giurisdi¬ zione. Secondo alcuni il privilegio di non essere citati davanti a giudici forestieri non poteva invocarsi nel caso dei contratti, perché da chi li stipulava doveva ritenersi adottalo il fòro speciale; ma altri riteneva sussistente il privilegio nazionale della giurisdizione, anche nel caso dei contratti e perfino in quello dei delitti (6), dando origine così a non pochi ed insolubili conflitti di competenza. Altri conflitti potevano originarsi nei rapporti coll’Inghilterra per effetto della competenza attribuita iti materia di contralti e di delitti alia Corte del Fammi raglialo. Questa competenza si estendeva fi) Caepzovids, Reepoma, edìt. ©il., lib. Il, tit. II, respons. 15, n. 12, pag. 221, e lib. Il, tit. Il, resp. 21, nn. 1. 13, U, pag. 233, 4. (2) Strl'vius, op. cit,, lib. IV, tit, V, £>e foro competente, pag. 464, 5, n. q e Gaill, 1, Obs. 5, 7. (3) Carpzov., lib. fi, tit. X, resp. 115, edit. cit., pag. 268-275: “ Ralione eonjunetae manta seu simultaneae invesliturae, ex observantia et consue¬ tudine Cariai Provinciali^ Cipsiensis, eonveniri quis potest coram Domino feudi in quavis acUone tam personali guani reali, eliam non feudali nec feudutn concernente, licei sub alio Principe, alioque in territorio siium habeat domicilierai v. cernir. §§ 8-12 | decìs. favor., pag. 271 e seg.; lustrum. pane W&tphal., art. V, § XX VI 11; Beyer, Jur. German., lib. I, cap. Xlt. (4) Scitiltep,, De Landsassm , cap. V, Op., voi. i, pag. 292. (5) Carpzov,, He» panna, 1.2, t. Il, resp. 29 e 30, pag. 246-250. (6) Schiwer ; ExerciUxi. ad Fatai., XIII, § XXXII, Op., voi. I, pag. 269, 270. Sviluppo del dirilto imeruasìoo&le privato negli altri Stali d'Europa 419 ai soli fatti verificatisi in mare; ma mancava un concetto esatto ed uniforme del mare territoriale, e dei limiti di sovranità sulle navi mer¬ cantili che lo solcavano (1); sicché poteva avvenire che i magistrati inglesi, rispetto ad atti compiuti in mare, si ritenessero competenti a giudicare di controversie rispetto alle quali !i ritenesse del tutto incompetenti la legge degli altri paesi cui appartenevano le parti interessate. La legge inglese non poteva dirsi in ciò ispirata da odio degli stranieri. Che da questo sentimento tale legislazione fosse esente è provato dal fatto che ad un giudizio penale contro di loro, ia giurìa doveva costituirsi per metà da loro connazionali. Però con quelledisposizioni il legislatore inglese, perquanto involontariamente, conduceva a conflitti di competenza dannosi alla retta applicazione della giustizia. 134- — Piò dannoso a tale retta applicazione poteva riuscire l’uso delie rappresaglie se il controllo della suprema autorità dello Stato non lo avesse contenuto entro moderati confini. Ma in tali limiti tendeva a contenerlo la tradizione dei popoli nordici, che affermava cosi nei bene come nel male la perfetta reciprocità nel trattamento degli stranieri (2). Cosi, per esempio, se un paese professava la dot¬ trina di Grozio, che limitava il dominio eminente d’un sovrano alle cose dei soli sudditi, ed un altro paese, estendendo quel diritto a tutti coloro che si trovano nel territorio ed a tutte le cose loro, si fosse appropriato cose appartenenti a sudditi del primo Stato, questo non sarebbe stato obbligalo a riconoscere in ciò l’esercizio d’un diritto, mavì avrebbe ravvisato una lesione cui poter rispondere colle rappresaglie. In un caso di questo genere incorse l' Inghilterra quando !a regina Ei isabella confiscò il carico aureo di una nave scozzese diretta dalla Spagna al Belgio allegando le necessità deilo Stalo; ed un caso analogo verificavasi ogniqualvolta in un paese si costringevano le navi mercantili straniere a prestarsi ai trasporli necessari i allo Stato, o gli stranieri stessi a cooperare alle operazioni militari di questo (3); poiché tanto l’uno quanto l’altro giustificava le rappresaglie dello Stato che rilenevasi leso. Ma appunto perchè trattavasi di un diritto così pericoloso, il conce- fi) Bi.ackstone, voi. HI, pag. 105-7, ìib. IH, Gap. 7, § III. (2) Sti con hook, De jitre Sueon., I. 3, c. 4: * Qua in legem esteri riobis posuere, eamìem illis ponemus „ ap. Blackstoke, voi. I, pag. 260. (3) Schio ter, De juve peret/rmomm, § XLV1, pag. 116 e Boeclsr, Cotti- meta, ad Grot., pag. 137 e segg. 420 Capitolo ottavo derlo competeva di caso in caso nei singoli paesi, non già alle autorità amministrative ordinarie od alle magistrature giudiziarie (1), ma per lo piti all'autorità suprema (2) cui competeva il diritto di sovra¬ nità (8). Perciò sorgeva il dubbio se negli Stati complessi competesse la facoltà di concedere le rappresaglie soltanto alla suprema autorità sovrana, od anche alle sovranità dei singoli Stati subordinati, ciascuna net limiti del rispettivo territorio. Molti la negavano perchè ne face¬ vano una dipendenza del diritto rii muover guerra (4); altri lo affer¬ mava facendone una dipendenza del diritto di rendere giustizia (5). Ed a quest’ ni li ma soluzione, sopra tu ito interpretando largamente la dipendenza dei molti Stali dall’autorità imperiale, corrispondeva la pratica del diritto europeo, d’un lato riconoscendolo anche agli Stali che avevano un superiore ma erano indipendenti ne! Tarami nitrazione della giustizia 6), dall’altro stipulando un mimerò sempre maggiore di convenzioni colle quali le parti contraenti si obbligavano a non ricorrere mai alla rappresaglia prima di aver esperi mentalo inutil¬ mente il regolare procedimento giudiziario (7), L’autorità competente la concedeva soprattutto per negala giu- tizia. Riconosceva®! infatti non esser lecito far soffrire il cittadino d’uno Stato per ciò solo che un suo concittadino non aveva soddi¬ sfatto i propri i impegni. Quando invece l'autorità del paese cui il debitore apparteneva, quantunque debitamente richiesta, si era rifiu¬ ti) Del Vecchio e Casanova, Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze. Bologna, Zanichelli 1894, pag. 18-23. (2) * . . . Quare etillud inler majora regalia relaturn est, quod prìnceps soli sibi vindicat ,, S. van Leeuwen, op. cit. , pars II, lib. 1, cap, XI, § 17-22, pag, 34, ò. (3) G. Voet, Gomment. ad Pandectas, lib. V, ti t. 1, § XXX!, pag. 708: * ... judices ordinarios non posse cuit[uam petenti indulgere hoc repressa- liorum jus, sed solum illuni, qui majestate praeditus est, et belli paeisqne juregaudet, curri ad modum belli jus ti hoc jus concedatur, et speciem belli praeseferat, aut praeludium certe belli imminenti® sit „. (4) Carczov., Definii, forms., pars IV, conslit. 21, defin. 4. (5) Questo concetto risulta dall’antica forinola usata nel 1166 da Fede¬ rico Barbarossa contro i sudditi francesi: “ . . . Ratio suggerii ... ut quem adiri od umregim ini veslri negociatoresperRomanum Imperlimi pace et securitate fruuntur, ita vestravice nostri nullatenus sub veslrajurisdictione laedantur . . . Petimus ut homines et res delentas reddi faciatìs; alioquin si damnaejusmodi pervestros negociatores non fuerint resarcita, aut sinovum telonium ad damnum resarciendum super vestros mercatores fuerit consti- tutum, vestra discredo non gravetur ». (6) S. van Leeuwen, op, cit., pars 11, lib. I, cap. XI, n. 22, 3. (7) S. van Leeuwen, op. cit., pars 11, lib. I, cap. XI, nn. 26-30, pag. 36,7. m Sviluppo del diriuo internazionale privato negli altri Siati d'Europa tata d’ indurlo a soddisfare i propri s impegni, ii creditore frustrato poteva accampare ii titolo di negata giustizia* Onesta essendo offesa non più imputabile al debitore, ma allo stesso Stato straniero, giusti¬ ficava da parte dello Stato cui il creditore apparteneva, il ricorso alle rappresaglie anche contro altri sudili li dello Stato colpevole il), (die se in uno dei due paesi fosse stato in vigore il sistema dì non ammettere del tutto o per certe specie di controversie i sudditi di un altro paese ad adire i magistrati, per ciò solo dai magistrati di questo erano tenuti lontani i sudditi del primo, seguendosi una giurisprudenza che aveva tutta la costanza ed il valore di una legge di ritorsione (2). Così se la legge dì un paese conteneva disposizioni favorevoli al rat¬ iere, poteva negarsi ii vantaggio di quelle disposizioni al Fattore stra¬ niero nel cui territorio segui vasi in tale argomento il diritto comune, e concedersi il privilegio soltanto a quello straniero che avesse pro¬ vato essere in vigore quel le disposizioni particolari anche nel suo paese* Ma se l'attore era cittadino, l'equità vietava che si vietasse al convenuto straniero per le azioni riconvenzionali, e per ogni altro rispetto, di approfittare dei vantaggi di diritto e dì procedura di cui godeva Tal tra parte. Se poi il diritto particolare vigente nel paese era tale in opposizione col diritto civile comune, ma non era parti¬ colare per ciò che rappresentava, come la legge mercatori#, una serie di norme costantemente ed universalmente osservate, ri conosce vasi da molti come sommamente equo ed utile non negarne il vantaggio ai cittadini d'un determinato paese per motivo di ritorsione H* Questa poi poteva esercitarsi a danno di uno straniero quando nel paese di lui esistesse una legge che negasse ai forestieri un vantaggio garantito ai cittadini. Non occorreva nè che quella disposizione svan¬ taggiosa fosse dal legislatore diretta contro i cittadini del paese dove (!) G. Voet, 1. e., § XXIX e XXX, pag* 706-8. (3) De Bractos, ììb. V, De exceptìonibmt pag. 427-fc, § i - “ .. sì quia alien igena qui fueril ad (idem Regis I* ranciae et actìonem mslHuat versus alif|uem qui fuori L ad fìdem Regls Angliae, tali non lespondeatur, salteni donec terrae fuerinl comrnunes, nec edam sive vex ei concesseci piaci tare, quia sicut Anglieus non auditor in predando aliquem de ter m et tene- mentis in Francia, ita nec debet Francigena et alienigena qui fuerìt ad fìdem regie Franciaé, audiri p tacitando in Anglia. Sed tamen sunt aliqui Francigenae in Francia, qui sunt ad fìdem utriusque, et semper fuerunt ante Nonnaunìam deperdi la m et post et qui piaci tari l hic et ibi ea ratione qua sunt ad fidem utriusque... (3) Struv.. De vindicta privata, c. XI, 32, 3 e Silsèrnàgel nello oghilter, Exercitut* . 1, cap. 10, voi. I, pag. 366, S, 9,369-371 e 37& (2) De Bracton. lib, V, tract. IV, cap, 24, § 1, pag. 4-7 « e cap. ~o, h pag. v. 424 Capìtolo oliavo Francia ed all Inghilterra, e dei Landsassii di Germania (1). Questi ultimi trova va usi verso il signore del territorio, dove possedevano con giurisdizione, in una dipendenza di parziale sudditanza. E questa non era limitata soltanto ai rapporti meramente reali relativi al iondo posseduto, secondo la regola: « qui habet jurisdietronern in rem, qmm quis acquisivi!, js feci t siili eo ipso lume landsassium suum ». Per tal guisa quel possessore con giurisdizione trova vasi, verso il signore del territorio dove il suo possedimento era situato, in sog¬ gezione più comprensiva di quella feudale, e che importava, nei lìmiti di gioì isdiziooe relativa a quel feudo, un vero per quanto parziale vincolo di sudditanza (2). Se infetti il signore del territorio eserci¬ tala sui landsassii una piena giurisdizione, tanto personale quanto leale, può ben dirsi che il possesso di un fondo landsassico rendesse il possessore suddito del signore del territorio dove il fondo era situato, e die ne risultasse un di ri ito di cittadinanza provinciale, importante per il possessore in molti casi la concomitanza di due sudditanze eventualmente in conflitto fra loro. 136. La perdita della cittadinanza poteva pure prestarsi a frequenti con Si itti, sia nel caso che vi corrispondesse, sia in quello che non \ \ corrispondesse l'acquisto dì un’altra nazionalità. Il bando privava il cittadino delle garanzie della sudditanza e io rendeva stra¬ niero in senso assoluto, producendo in lui rispetto al paese d'origine una completa assenza di sudditanza (3)* Soltanto se lo Stato che lo bandiva era compreso subordinatamente in uno Stato maggiore, dal bando derivava la perdita della nazionalità provinciale e non già di quella dello Stalo supremo (4). Per tal guisa si aveva un alto unila¬ terale dello Stato die rendendo un cittadino del Lutto privo di nazio- (1) V. pag. 388, 9. (vl) Sckilter, De Landsamis, eap. Ili e IV, voi. I, pag. 29 L (3) PuFFEM>oarf De jure naturae U gmltum , hb. Vili, eap. XI, § VII, l1 ranco furti et Lipsiae, ex Offic, Knochìana, pag. 203. i- ■ IU$t- A istori m -p & l 1 i i co-j u ri dica e* Lipsiae, ap, Pria Ui ed itsch M0COX. De jure feudali, disputalo Vii. De jure quod ex feudo compeLU ramilo, quaest. IL IN u.m fas si t sta li bus i in perii centra reos Fractae pacis jus banni exercere, pag. 327, 8, § 1*4. (juaesL 130, 10 a; Làu- terbach, op-ciL, lib.XXVIli, Ut. 1, § XXX, toni, secundus, pag. 783,4. ... Lanmli . . . prò hostibus imperii habentur, donec bannitus ab ilio ipso judice cpii seri tenda u i banni Lulit, absolvatur . . . Hoc larnen seeusest in baimi tis ab elettore, principe, ve J alio slatti imperli, qui lanlum perdimi juraiiliqs provmciae stato lari a, quia tale bànnum provinciale ex tra bannientis territori um nuli uni habet elfectum Sviluppo dei diritto internazionale privato negli altri Stati (TEuropa 425 Dal ita lo privava così di ogni protezione politica. Se trattavasi invece della relegazione in una località del territorio, il relegato ne subiva una diminuzione nelle sue prerogative civiche (1), ma non perdeva per questo, secondo il principio dì diritto romano (2), la quaiilica di cittadino (3), Se invece la cittadinanza era perduta per alto uni¬ laterale del cittadino che volesse rinunciarvi senza che vi cooperasse !o Stato dalia cui sudditanza egli voleva sciogliersi, poteva veri lì carsi il conflitto di doppia nazionalità, aggiungendosi alla originaria quella che l’emigrato avesse acquistata in altro Stalo. Che se questa dall’emi¬ grato non si acquistava, ma io Stato da lui abbandonato lo privava della nazionalità dopo un determinato periodo di assenza, allora si ricadeva, fatta eccezione ria) carattere di penalità, nello stesso caso di assenza ri 'ogni sudditanza che derivava dal bando. La scuola del diritto naturale riconosceva a ciascuno il diritto di emigrare, ritenendo diritto naturale quello di mutare il proprio domicilio (4), ed ammettendo soltanto nello Stato il diritto di chie¬ dere una tassa agli emigranti come indennità del danno che la loro emigrazione recava allo Stalo. Si riteneva cosi che il trasporto dei domicilio senza proposito di ritorno, fuori del paese d'origine, bastasse a far perdere la citta¬ dinanza originaria (5). .Ma non dovunque si ammetteva questa libertà nell'individuo di rinunciare alla cittadinanza; in alcuni luoghi nel dubbio si riteneva che la legge lo proibisse; in altri la legge lo proibiva espressamente (6); in altri la sudditanza si riteneva, come in Inghilterra, non cancellabile dall'emigrazione, ritenendo poten¬ zialmente colpevole l’emigrato per tutti gli atti che posteriormente potesse compiere come suddito di un altro paese. Fra le leggi dunque che privavano un cittadino deila sudditanza in via di pena, quelle che facevano dipendere la sua espatriazìone (1) Insti tu tìmem Imperialium Frasi# Modem a, Frankfurt und Leipzig, ap. Frid. HolTmannum, 1698, Voti Eeehts Sprùchen, Erstes Buch, cap. LX, pag. 123-6. (2) L. 4, D. L., Relegatorum , 7 in (ine. (3) M, YVessmbbcius, ìiì Pand. ,/uris civili# Comm., Basileae ap. Johann. Gyrnnic., MDC1V, iti Big., liti. XLVII1, De interdi et ìs et relegalis et de por¬ tati#, lit. XXII, pag. 987, § 14. (4) Puffendokff, Op. cit., lib. Vili, cap. XI, § IV, pag. 200, I. (5) Loisec, I. c., XL1X, § 67, pag. 99: “ ... Aubainssont étrangers, qui sont venus s’habituer en ce royaume, ou qui en etani natifs, s’en sontvolon- tairement élrangés... „■ (6) Mev., Ad Jus Lubec., 1. 1, 1.3, art. % n° 70. 496 Capitolo ottavo da una prolungala assenza e quelle che mantenevano, come il diritto inglese, la nazionalità d'origine ad onta della naturalizzazione otte¬ nuta in altro Stato, v’era abbastanza diversità perchè fosse frequente così il caso di persone private d’ogni sudditanza e proiezione di Stato, come quello di persone reclamate contemporaneamente da più Stati come sudditi. Così poteva avvenire, per esempio, nei rapporti fra la Francia e l’Inghilterra; e fra queste e alcuni paesi della Germania. Piu ancora che nell'antichità, dove pur anche le società più chiuse e gelose la ammisero in diversa misura (i), tutte le società moderne ammisero la possibilità della naturalizzazione, facendo dipendere tutti ì maggiori vantaggi delia convivenza sociale dalla cittadinanza, ma ammettendo che l'uomo sia « membruto socielatis cujusdam cui se vel sponte vel instìtuto hnmano addicit » (9). Il conferimento della cittadinanza riten evasi dovunque una pre¬ rogativa della suprema autorità. Se trattatasi della sudditanza pro¬ priamente detta in uno Stato, era al capo deilo Stato che ne spettava il conferimento in tutti i paesi dove i poteri di quello erano assoluti. Così in Francia era con lettere regie, dette lettere di naturalità, che veniva conferita la naturalizzazione. Dove invece i poteri del principe erano limitati, come in Inghilterra, il re aveva l’arbitrio esclusivo di conferire allo straniero la denization che importava una parte dei privilegi della cittadinanza, mentre per conferirgli la cittadinanza completa o naluralisation era necessario che le Camere cooperassero col sovrano in un alto dei Parlamento che, a partire dal regno di Guglielmo ili lasciava il naturalizzato incapace di sedere nel con¬ siglio privato e nel Parlamento (8). ideile città indipendenti per la cittadinanza rii Stato e in quelle subordinale per la sudditanza locale, la competenza a conferire la naturalizzazione spettava al Senato della città stessa (4). Alcune categorie dì persone, secondo la tradizione del codice giustinianeo, erano escluse da IT aspi rare alla cittadinanza. Così gli ere¬ tici, gli ebrei e gl'infami. In alcuni paesi non acceltavansi i ban¬ di V. pag. 18, 9, 38-40, 78-87. (2) Joannes Njc. Hertius, Disseri. de uno homine plures sustinente per- sonas. Commentationum atque opuscuìorum, vohsùninis primi, tomus tertius, Francòfoni ad M., ap. Hort, MDCCXXXVII, pag. 27-44. (3) Bua cestone, iib, I, eap. 10, ed iz. dt„ pag. 374. f4) Strl'vìus, op. cit., edit. eiL, Addii., pag. 534, g IV (Er i>. Gebr. de A., 1600, Ut. in^Fusi. Sàchen, § Ebenermessen) e Enenkecius, De primi, juris civilis, Hb. 3, cap, 6 e segg* Sviluppo del diritto imernaziòrtate privato negli altri Stati ds Europa diti di un altro Stalo; ed in altri respinge valisi i sudditi d'altri paesi, evitando cosi il caso d’una doppia cittadinanza (1), Alcune leggi vietavano pure Pam missione d’uomini d’incerta origine, degli usurai e dei lenoni. L’esclusione degli eretici, pur restando comune a tutte, assunse dopo la Riforma un carattere diverso, secondo la diversità della fede ritenuta ortodossa nel territorio. Nei rapporti poi fra diverse città dello stesso Stato era normale la regola, non ancora penetrata nei rapporti fra Stati del tutto indipendenti, che non si dovesse concedere la naturalizzazione in fraudem legis della città abbandonata da chi voleva essere naturalizzato (2). Se per queste varie ragioni le singole leggi contemplavano per¬ sone escluse dalla naturalizzazione, ad altre categorie di individui, o questa competeva per effetto dalla legge stessa, indipendentemente da ogni loro domanda, o la domanda era imposta come una condizione della stessa facoltà di continuai' a dimorare nel territorio. Nel primo caso trovava* i la donna per effetto del matrimonio, non solo secondo le legislazioni che confondevano, come quella inglese (3), l’esistenza giuridica della moglie in quella del marito, ma anche secondo le leggi che non sospendevano del tutto, durante il matrimonio, la personalità giuridica delia donna (4), Secondo alcuni statuti anzi la stessa naturalizzazione altri bui vasi anche allo straniero che avesse sposalo una cittadina ed ai figli da loro procreati (5). Nel secondo caso si trovavano coloro che, secondo il diritto di certe città, non pote¬ vano dimorare più d’un determinato periodo di tempo ne! territorio, senza domandare d’esservi ascritti alla cittadinanza (6). Le leggi della naturalizzazione variarono poi in ogni paese di tempo in tempo a seconda del variare delle condizioni della popola¬ zione, del commercio e delle industrie (7); nè furono sempre identiche (1) Struvius, Addii., 1. c. (2) Struvius, pag. 45, n. o. (3) Blackstonb, lib, 1, cap. 15, voi. I, pag. 441. (4) Laboulayb, Heckerohes sur la conditìon civile et politiqtus desfemmes, Paris, Durami, 1843, lib, HI. (5) V. esempio di tale statuto nel van Leeuwbs, op. ci t., lib, I, cap. VI, § 6, parte I, pag. 24. (fi) V. pag. 392, e Gaii.l, Practicae observationes, edil. eit. . lib. Il, obs. XXXV, § 8, pag. 349: “ In Givitatibus Germaniae, passim incoìalus ex consuetudine, vel stallilo, post anmim acquiritur, et non patiuntur ad- venam diutius commorari, si ìapso anno jura civiuni redimere nolit: quod tummam habet aequitatem propler comrmmia onera cìvium (7) V. pag. 284-287, m Capitolo oliavo per ogni categoria dì stranieri, nè identiche per tulli i territori! dipendenti da uno Stato. L'esercizio, da parte degli stranieri, di una industria e d’una professione di cui il paese aveva difetto rendeva peculiarmente facile la loro naturalizzazione; così era in Inghilterra della professione di marinaio (1), che abilitava a diventare cittadino chiunque avesse servilo per due anni a bordo di una nave in tempo di guerra. Lo spirito religioso ispirò frequenti ieggi speciali di natu¬ ralizzazione a favore di stranieri correi igionarii (2), e quello stesso spirito, combinalo con ragioni economiche, indusse talora i paesi colo¬ niali a favorire con facili naturalizzazioni ogni maniera di stranieri perseguitati che si fossero recali ad abitare nelle loro colonie. Era poi una condizione comune, successiva alla concessione, la prestazione de! giuramento di fedeltà a! nuovo sovrano, esecondo i casi e secondo Je cause della naturalizzazione esigevasi anche dallo straniero, una tassa speciale, detta in Germania das Burgergeld. Gli effetti della naturalizzazione non erano poi uniformi nei varii paesi. In alcuni v'erano effetti veniente, come in Inghilterra, due gradi di adozione dello straniero, che corrispondevano alla grande ed alla piccola naturalizzazione di certi diritti moderni (8); in altri l'incoiato, senza bisogno di concessione alcuna (4). conferiva allo stra¬ niero una condizione di semi-naturalizzato simile alla denhation inglese; sicché senza mutare la cittadinanza se ne modificavano gli effetti quanto agli oneri personali, agli onori ed ai pubblici uffici i, ed alla successione nelle cose mobili (5). Quasi in ogni paese il natu¬ ralizzato non trovavasi sempre in identica condizione, ma, secondo la condizione sociale di lui, era ascritto o alla classe dei cives imperanles o a quella dei parentes 6). In alcuni territori i l’effetto della natu¬ ralizzazione sulla capacità civile si estendeva, in altri no, ai figli nati prima del decreto. La soluzione negativa appoggiavasi, oltreché a lesti del diritto comune, al concetto dei diritti acquisiti ed al carattere individuale della naturalizzazione Quella positiva, ispirata (1) Blackstone. lib. 1, cap. 10. voi. I, pag. 374. (2) L. c., pag. 374. (3) L. c., pag. 373, 4. (4) V. pag. 274-6,289, 29U. (ò) Carpzovids, Pròcessys juris in foro saxonieo. Lipsiae, ap. Joh. Frid. Siedi tschium MDCCVIII, til. Ili, art. I, § 6-9, pag. 61. (6) Jac. Lampadius, Tractatus de vonatìtutione imperii romano- germa- nici. Lugduni. Batavorum Joannes Maire, MDCXXX1V, pars tertia, cap. II e IX, pag. 84 e 180. Sviluppo dei diritto inter oasi or ale privato negli altri Stati d'Europa 429 dall’idea della unità della famiglia, era stala adottata dagli scabini di Lipsia in una decisione del febbraio 1638 (1) ed era difesa da) Carpzovio coll’argomento che pater et filius prò una eademque habentur persona (2). In alcuni territori i il naturalizzato poteva (3), in altri non poteva (4) succedere, in rappresentanza d’nn congiunto straniero ed incapace, nei beni di un suddito dello Stato. 137. — Da questo sguardo, per quanto rapido ed incompleto, alla condizione giuridica degli stranieri fuori d’Italia durante l’età moderna, apparisce abbastanza chiaramente come, sia per quanto si riferiva ai diritti civili, riconosciuti ai forestieri, sia per quanto riguardava la possibilità della loro assunzione alla cittadinanza, non esistesse, tolto il fenomeno del nato eccezionale e territorialmente limitato deli’alhinaggio, sostanziale differenza dal diritto sviluppatosi nel nostro paese. In alcuni Stati era del tutto od in parte esclusa l’applicazione del diritio straniero, e il forestiero doveva in parte o del lutto abbandonare ai con lini la propria legge civile. Ma nè questa antitesi colla dottrina di diritto internazionale privato sviluppatasi nel nostro paese imperava dovunque, nè, dove pur imperava, era indica¬ zione d’urli lendenza inospitale e quasi selvaggia verso gli stranieri e d’nna forma di Stato chiuso in sè stesso, secondo la tradizione spar¬ tana. In ogni caso il territorio era precluso alla legge straniera, e non all’individuo che riconosceva quella legge come propria ; anzi i paesi che nello sviluppo del diritto internazionale privato agirono più fortemente contro l’applicazione delle leggi straniere nel loro terri¬ torio, furono fra i piti larghi ne! l’ospitare i forestieri e ne! I ’attrì buine loro la proiezione della legge comune e della magistratura e Teser¬ emo d’ima gran parte dei diritti civili. Ciò che riuscì comune ai vari ì Stati d’Europa, nel loro pur disforme sviluppo delle teorie di diritto internazionale privalo, fu il completarsi, in certe idee londamentali, don mutamento che venne notato già parlando dell Italia (5). 1. idea dello Stato era (1) Scabini Lipsienses,ad requisìtionem Tobiae Thierbochs zu Pegau... So geni ossei ihr dessen unge adì lei ibr vor erlangung des Biirgerrechts geboren als ein Biirgerskind billich. m L. ult., 0. De impuh. et alìis substitut. Garfzovius, Responsa junft electoralia . Lipsiae, ap. Sab. Ritzsch. MDCLXXX1II, lib. VI, tit. X, resp. 98, nn. 10, 14, pag. 235, 6. (3) V. pag. 409 e Bi-ackstone, lib. Il, cap; 15, voi. Il, pag. 249, 250. (4) DAguesseau, op. cit., voi. VI, arringa XXXil, pag. 37-55 e Recueìl cit., voi l causa De Rie contro Van Issandoren, pag. 292 e 298. (5) V. pag. 321-325. m Capitolo ottavo diventata sempre più tde&d’un ente fornito di completa indipendenza quanto allo sviluppo della propria legislazione; e il diritto pubblico dello Stato era ventilo sosti Olendosi al diritto comune romano come limite alle leggi particolari delle varie province e come criterio della loro espansività fra le diverse regioni variamente autonome del medesimo territorio. Che i principi anche soggetti all'impero avessero pieno arbìtrio di derogare nei terrilorii rispettivi con leggi proprie al diritto comune e di emanare statuti a questo del tutto contrari i, era ammesso comu¬ nemente anche nel solo paese d' Europa dove più principati fossero ancora subordinati ad un’aiitorilà imperiale (1). E tale autonomia di legislazione s’estendeva anche agli statuti delle città (2). Limite a tale autonomia era Fobbligo di non offendere il diritLo pubblico. Ma il dìritto comune non entrava in questa categorìa di legislazione comune, sottratta alle modificazioni degli Stati particolari, se non in quanto 10 Stato ne avesse in modo espresso o tacito adottate le norme come parti del suo diritto pubblico (3), Quando ciò non fosse avvenuto, non occorreva una speciale autorizzazione per poter legiferare contro 11 di ritto comune (4), !a cui autorità primordiale ed indipendente da speciali sanzioni era stata sosti tu ita da quella dei diritto pubblico dello Stato, tali concetti che venivansì affermando rispetto alle parti dell'im¬ pero romano-germanico, tanto più completamente si erano affermati rispetto agli Stali del tutto indipendenti e punto connessi coll1 impero* L Inghilterra li aveva posti fuori d’ogni discussione fino dal medio evo ^5.j proclamando il re « vi cari us et minisier Dei in terra »; e deducendone come conseguenza che « omnis quidem sub eo el ipse (1) Brunemànn, op.ciL, pag. 3, Commenl . in Coti., lib. L tlt. I* De Stimma frinitale . Jcstcs Hmmmirn Boehmkrus, ExercUalwms ad PutoMtm, Han- noverae et Gottmgae, apud Job. Wilhelm Schmid, MDCCXLV* lil, I, pag. 654 66|* Ex e rei tatio XV ad lib. \t Paad., tiL ili, De Natura statutorum quae in ci$l&tàbu$ protàneialibus condurdne «orumque ahligancìi principio , caput II : Smuvro, 1. e., .pgg* 8, n, L\ cfr. Hellfelb, op. ei t. , § 92, pag. 25. (j) DuCEl, De usu el authorilale juris cwilis romanorum in dùtnbms principimi Christianonum . Lendini, apud Ridi. Hodgk insonne MDÒLIII, ^ ^>T v' cap. IV, § 9, pag. 90 e cap* VIf § IX e X, pag. 108 e 109 r., e cap. XV, § X, pag. 181 v. ri) lini vemann, Hb. J. iit. I, pag. 2T :ì ìn Cod. De Stemma Tr irritate; Stru* vw^ hh. I, Ut II, § XV e XVI, pag. 8en. $ e t. nota h 6 Dock, op* cit., lib. 11, cap* Vili, pars I, § 1, pag. 124, e pars 111, § 1, pag* 144 v e 145 r. Sviluppo del dittiti» intero azionate privato negli altri Siali d’Europa m sub nullo, ni» tantum sub Deo » (1). Appunto per porre fuor d’ogni dubbio questo suo titolo all'indipendenza piena ed assoluta, il re d’Inghilterra, fin dai tempi che precedettero la conquista, si attri¬ buiva la dignità imperiale e si qualificava basileus e imperator, eguagliandosi così ai due imperatori d'Oriente e d’Occidente (2). Per effetto di tale indipendenza non solo il diritto comune inglese, ma anche tutti i diritti particolari scritti e non scritti (3) avevano una perfetta obbligatorietà nel rispettivo territorio. Le provinole unite dei Paesi Bassi non solo reclamarono, coll’indi¬ pendenza politica, la completa autonomia della legislazione civile, ma si ritennero perfettamente autonome rispetto a questa anche nei rapporti fra loro, sicché, lo sviluppo rispettivo del loro diritto privato era tanto immune da vincoli comuni quanto era quello di più Stati polìticamente del tutto indipendenti e distinti (4). Così nella universale indipendenza dei poteri legislativi da ogni vincolo estrinseco, la parola statuti in opposizione a leggi perdette del lutto l’antico significato (5), pei1 indicare invece indistintamente, insieme colle norme obbligatorie emanate dai magistrati inferiori, anche quelle dei principi e dei popoli sovrani (C). Tutti questi ordi¬ ti ) De Bractok, ìib. I, cap. Vili, § 5. (2) Blackstone, lib. I, cap. 7, voi. 1, pag. 241, 2. (3) De Bracton, lib. 1, cap. 1, § 2, pag, 1 : “ Curri autem fere in omnibus regionibus utajitur légibus et jure seripto, sola Anglia usa est in suìs filobus jure non scripto et consuetudine. In ea quidam ex non scripto jus verdi, quod usus eom proba vit. Sed absurdum non erit leges angli eanas (licei non scriplas) leges appellare, curri legis vigorem habeat quicquid de consilio et rie consenso rnagnatum, et reipubliiae communi sponsione, autborìlate regis sive prìneìpis precedente, juste fuerit defìnitum et approbatum. Sunl autem in Anglia consuetudines plures et diversae, secondimi diversitalem locorum. Haberi't enim Anglii plurima ex consuetudine, qnae non liabent ex lege; sicut in diversis comitatibus, civitatibus, burgis et villis, ubi semper inqui- remìum erit, quae sit iliius loci consuetudo, et quali ter ulan tur consuetudine qui consueludinem allegant (4) P. Voet, De Statuti $ eorumqne cowursu, secl, XI, cap. I, §6: ‘ Neque enim Provinciae foederatae uni supremo parent. Et, lieeat sint unitae, non tamen aoccssoriae; sic ut quaelibet Provincia suìs adhuc legìbus et juribus regatur: adeoque considerar! debeant, alque si onmes Ibrent separante. Non aliter alque fuerunt Portugaltiae et Castelìae, Angliae et Scoliae regna (5) V. pag. 269-27! e BfiàMBR, EzercUatìones ad P audacia* , tom. 1, pag. ti49.(i66i De natura statutonm, eie., Hannoverae, apud Schmid, MDCOXLV. (6) G. Voet, Commentar, ad Pandectas, lib. I, tit. IV, pars 11, De Sta * tutù, | i: * Itlud in anlecessum semel monuisse sulfeeerit, in liisce circa statutorum varietatem disceptationibus, non inferiorum tantum magistra- 432 Capitolo ottavo n am enti locali erano dovunque e venivano da tutti giudicati (1) così completamente autonomi, da doverne risii tiare modificalo il modo stesso di considerare i rapporti di diritto internazionale privato (§). Mancava dunque sempre piu compieta mente il fondamento su cui nei medio evo erasi venuta svolgendo, specialmente in Italia, la dottrina del diritto internazionale privato; e non solo per Toccasione diversa a trattare del conflitto delle leggi {$). ma più ancora per la diversità di prìncipi i fondamentali, la dottrina e la pratica della sua risoluzione anche quando non riusciva un'antitesi, era una modifi¬ cazione del sistema italiano* Così avvenne in Francia, dove la dot¬ trina italiana dominò tanto prima quanto dopo Bartolo, ma si mo¬ dificò sotto r influenza dei concetti di Stato autonomo, di sistemi indipendenti di leggi e di consuetudini locali, e del carattere feudale delia sovranità ,4; . Nè diverso era il caso in Germania, dove, quan¬ tunque vi fosse adottata dalla scienza e dalla pratica la teoria degli statuti, fondata sulla dottrina italiana (5), pure i concetti feudali tutina, sed et su premorirai principini! ac pop aloni m majestale praedi tornii iura, sive espressa voluntate sancita, si ve moribus utenti mn ac consuetudine mdueta?veluti Gemmnorum, Anglorum, Galloruni, Hollandorum, UUrajecto- rum, aiiorumque simili um, venire stalutorum appellatone ; atque adeo leges omnes genti uni omnium, solo romano, civili canonico q uè jure excepto tì. 0) Huber, De cmfliòtu Ugum in diversi s iniperiis, h * Notum est porro leges et statata singulorum populorum, mullis parti bus discrepare, postea- quam dissipati imperli Romani provinciis, divisus est or bis Christianus in populos ferme innumere®* sìbi mutuo non subjectos, nec ejusdem ordinis imperami i parendiquè eonsortes (-} G. Voet, L c., § Vili: * Neque enim rrfirum, haec ita in romanis sub- inde magi strati bus obtinuisse, cum hi omnes supremi non fuerint, sed uni communi principi subjeetì, qui, ut loti praeerat imperio, omnibusque junctim provinciis, sic ut proconsules praestdesque in sua provincia sommimi tan¬ tum haberent imperium post principali; ila quoque hanc singulìs legem dicere poterai, qua alter allerius decreta servaret... sententias alibi latas daretexecufionì. Quae proinde ad nostros mores haud recto transiuleris, ubi plures regicmes legibus, insti tutisqqé infer se diversa©, nulli communi sub- sunl capiti, aut supremo imperanti, a quo, quoti uni placuit dksonis magi- stralui, alter j uberei ur ac cogeretuc sequi ratumque Tacere (3) Brunemax:*, Gommenh in Xfl lìhros Codici $ Justinianei, li ber 1, tit* h De Summa Trinità te. L. C> melos Populos, 1 (pag. 3): * Àtque hic Doctores solent tractare materiam de statutis, quousque ea forenses obi igeo t, sed, ut poto, loco alienìore B. (4) Lainé, op. elt, voi. 1, pag, 50-3 e £07-214, fn) Mynsinger, Singularium obserpationum imperi aids Came?rae Centu- riae, Cent. V( Qbservatio XIX, pag. 397, 8, Helmaestadi, Brandes, MDXCIV; Mevius, Commentarius in Jùs Lubecmset Frank fori 1744, qua est. I V e V; Lai- ter bacii. Dissertai lones AcUdè micm. Tubingen 1728, voi. III. Disput* CXXVIH, cap* il, nutrì, 9-17. Sviluppo del diriiio ime mano li ale privalo negli altri Siati d’Euiopa m riuscivano qua e là a modificarla notevolmente e traevano taluno ad abbandonarla (d), mentre altri ne sviluppava le norme e le com¬ pletava. Da tali concetti derivava necessariamenteuna maggiore ripugnanza dal l'ammettere l’applicazione d'una legge straniera. Mancava il ter¬ mine di paragone die un tempo il diritto comune dava della bontà d’una legge e della sua attitudine ad espandersi fuori de! tórri tòrio della sua origine; veniva sempre meno nelle singole sovranità l'abi¬ tudine d’ammelLer limiti al loro comando nei territorio, e perciò la territorialità delle leggi, l’applicazione cioè dei diritto locale anche agli stranieri, doveva presentarsi alla mente come una conseguenza delia sovranità e del rispetto che le era dovuto (2). E tanto piu ciò avveniva in quei paesi dove il particolarismo legislativo e il concetto dell'autonomia od erano più amichi, come in Inghilterra, o, per effetto di reazione contro odiati domimi, erano più vigorosi, come nelle provinoti® unite. Qui la dottrina italiana o non era penettata, od era rinnegata insieme con tutto II sistema politico che l accompagnava. Nessuna ragione giuridica suffragava la estensione d una legge fuori de! territorio dello statuente, se non quando questo, essendo contem¬ poraneamente signore dei due territòri i, ne estendesse esplicitamente ad entrambi l'applicazione (3). I.a tradizione romana, il prestigio del diritto comune, l'idea che unta l’Europa cristiana appartenesse alla stessa famiglia politica, avevano sviluppato in Italia un sistema di diritto internazionale privato. Venuti meno quei tre londam, Siiti, il fl.) Gaill, Praoticae observationcs, libi II, observatio GXXIV, Golonìae Aeri ninnaci MDGXXI, pag. 549-552; Hehwos, Commnkttìotm de setechs JLtaLdi* voi. I, pag. 118-127, Dissertati o de collisione legum sect. IV, De eoltis. legum positivarum in ter se, §§ IV, V, VI Vili, IX, Xt " 1. Quando lex in personam dirigi tur respiciendum est ad leges lìhum civitatis, quae personali! habet subjectam; 2. Sì lex directo rei imponimi- ealoeum habet ubicumque edam locorum et a quorumque aclus celebrelur; 3. Si lex acini Ibrmaiii dal inspiciendus est locus actus, non donneila, non rei snae Francofurti ad ap. Hori, MDCCXXXV1L t ,, m Sxrcviu® lib. I, lit. Il, De jttre in genere, pag. 6,n. m. Inde: I. I ot danlur iura ìiumana quot sunt respublicae; 2. Pericuiosum semper est jun unius. Reipublieae in altera Repubtica obligationem concedere ; 3. .iure pere¬ grino recepto ejus tamen obiigatio utlerius extendi neqmt quam quatenus status Reipublicae permiltit„. „ ni,.H f3) p, Voet, !. c., sect. IV, eap. li, § 9 e sect. IX, eap. II, » I /• Qu°d olim de Gallis Julius Gaesar eos nempe lingua, mstitulis, legibus diverso® esse, id etiamnum de Belgio universo., et, si i inguaui excipias, de foederato, verissìmum — Gatellàsi, Diritto ini. priv., voi, ì. 434 Capìtolo ottavo sistema «rasi già lauto sviluppato da potere, sia pure con notevoli modificazioni, trovare un’altra base sui concetti delia ragione, del- l’equità e dell’ imi ma competenza delia legge. Nei paesi d'Europa dove, come in Francia ed in Germania, quel sistema era stato introdotto dalla comunanza delia coltura e dall’ana¬ logia delle condizioni, esso doveva, molto più che in Italia, modifi¬ carsi al venir meno di quelle sue basi originarie per efì'etio dei con¬ cetti feudali. Laddove poi, come in Inghilterra e nei Paesi Bassi, quelle basi, o non erano esistile mai od erano state poi del tutto rinnegale, l'idea delle sovranità solitarie ed indipendenti nel ter¬ ritorio rispettivo, doveva far prevalere in modo assoluto il principio che le leggi d'uno Stato devono essere applicate a tutti gli individui e a tutte le cose nei limili dei territorio, e non possono estendere i propri i effetti a nulla ed a nessuno al di là della frontiera. Quando poi diverse leggi e diverse consuetudini imperavano nelle varie parli dei medesimo territorio, era rispettivamente loro attribuita un'eguale forza di sovranità come se si fosse trattato delle leggi di piii paesi estranei dei tutto fra loro. Tale infatti era stata l'origine di quella va¬ rietà di diritti; sicché, anche dopo compilila la soggezione delle varie provinole ad una medesima sovranità, quelle provincie, quantunque assorbite in una stessa entità politica, continuavano a considerarsi come reciprocamente straniere nel campo del diritto privato. Tanto maggiormente poi ciò avveniva quando trattavasi, non già di provincie d’uu medesimo Stato, ma di regioni autonome semplicemente con¬ federate, come le Provincie Unite. Qui (1), come in Italia ed in Francia, era anzi a proposito dei rapporti interprovinciali che si rivolgeva l’attenzione a tale ordine di questioni, ma gli stessi prin¬ cipi i che svolgevansi a proposito dei diritto interprovinciale, applica- vansi rispetti vamen le (2) nei singoli paesi (3) ai rapporti propriamente detti di diritto internazionale privalo. 138. — Lo sviluppo della dottrina di diritto internazionale pri¬ valo nell’età moderna si riassume in una lolla fra il principio della territorialità delle leggi che scaturiva dall’indipendenza e dall’isola- (1) J. Voet, 1. c., § 1: “ ... Unde cum non raro intrieatissimae ac prope inexplicabiles surgant de statutorum legumque ac consuetudinum tum provineialium, tum municipalium, aucloritate ac viribus, eontroversiae, quousque suam quaeque potestatem exserant, ubi diversa, ac saepe con¬ traria diversis in regionibus de re eadem statuisse constai . (2) Lai né, voi. I, pag. 80-90, 280, 1. (3) V. pag. 32 J, 2. 435 Sviluppo del di ri Lio iiuernaziortale privato risali altri Siati d Europa mento politico degli Stali, e l’altro principio di estra territori al ita rego¬ lata dalle intime ragioni deila competenza che derivava da una lenta e varia elaborazione storica (I), che trovava argomenti ed analogie decisive nella tradizione romana (2) e che aveva già conseguita una trattazione metodica e sistematica per opera dei giuristi italiani (3). La dottrina di questi era penetrata nella coltura e nel la pratica giudiziaria francese, mentre la costituzione dello Stato e la persi¬ stenza dei concetti feudali circa la sovranità vi radicavano il prin¬ cipio dell’onnipotenza delle singole leggi ne! territorio rispettivo e quella della toro impotenza oltre i limiti di quello. Frano due elementi contraddittori i, la territorialità del diritto sviluppatasi spontaneamente sul suolo francese, e la dottrina italiana importata dagli studii del diritto romano e dalia coltura italiana. Durante una lunga coesi¬ stenza quei due elementi agirono e reagirono l’uno sull’altro con varia vicenda, si combinarono e si modificarono in diversa maniera, e finirono, ma soltanto nel nostro tempo, colla vittoria, per quanto non dei tutto completa, ed estrinsecata, piutlosiochè nei motivi, nei risultati della dottrina dei giuristi italiani. Questa, come fu notato (4) , non li mi lavasi ad essere una serie di conseguenze dedotte da un solo principio (come sarebbe nel senso dell’espansione eslraierriloriale delle leggi ii sistema moderno della nazionalità, o nel senso della loro limitazione al territorio il sistema della territorialità;, ma risultava dall'esame anali lico della competenza, e dal carattere favorevole del le legislazioni particolari paragonate ai principii del diritto comune. Scomparso quest'ultimo elemento giustificativo dell’aUitudine delie leggi particolari ad espandersi, la loro attitudine ad applicarsi fuori del territorio dello statuente non poteva risultare che dal criterio intimo e sostanziale della rispettiva competenza. Ma ai l’applicazione di tale criterio si opponeva in Francia l’altro principio preponderante delia realità delle leggi e delle consuetudini. Mentre i giuristi francesi continuavano pertanto a seguire formalmente la scuola italiana nel punto di partenza delle loro indagini e nelle distinzioni delie loio categorie, trovavano nel principio della realità delie leggi un osta¬ colo all'adozione dei risultali di quella scuola. Fra tutte le regole della scuola italiana però, una soprattutto si 436 Capitolo ottavo imponeva anche a loro; quella che voleva lo stato e la capacità della persona regolati dalie leggi del paese cui la persona apparteneva, anziché da quelle dei territorio dove essa si trovava od agiva. Essi sottrassero dunque quanto riguardava lo stalo e la capacità della persona alla regola comune di territorialità, e ne fecero una categoria eccezionale di leggi personali ed espansive opposta alla categoria normale di leggi reali e limitate al territorio, Cosi ia dottrina del diritto internazio¬ nale privato che risultava in Italia da norme e soluzioni così varia¬ mente analitiche e complesse, si aggirò in Francia intorno alla distin¬ zione fra le leggi personali e quelle reali, e questa ch’era una fra le tante distinzioni della scuola italiana (1) diventò la distinzione precìpua e fondamentale dello sviluppo posteriore della dottrina fuori d’Italia. Perciò il D limoni in per un lato può dirsi appartenere alla scuola ita¬ liana e per un altro se ne distingue, fornendo se non un punto di partenza, cerio la più alta autorità cui mette capo in Francia la trasfor¬ mazione della dottrina dì quella scuola. Anch'egli, come la maggior parte dei giuristi italiani, riassume la propria dottrina nei commento del Codice a proposito della legge cunctos populos ; Anziché distin¬ guere ogni maniera di leggi in reali e personali, distingue quelle che reggono la forma degli atti o la procedura da quelle che si riferiscono alla norma del diritto, suddividendo queste ultime fra quelle che riguardano atti dove una parte è lasciala alla volontà delle persone, quelle che riguardano diritti o rapporti dipendenti esclusivamente dalla legge; quest* ulti ma categoria poi, egli suddistingue in leggi reali e personali (2l Tale distinzione che doveva poi abbracciare tutto il campo del diritto intemazionale privalo non ha ancora compilila quella (1) V.pag, 336*338. (2) G. Molimaeus, in D. Justiniam, lib, 1, Cor],, tit. I, De xumma Trini - tate, Ho. Conclusione^ de statuii s et comuetudmibus locali bus. ÉdiL Paris, Dezallier. MDGLXXXI, tom, IH, pag. 554-6.*,: k Aut stalutum Joquitur de bis quae meritimi sei licei causae vel derisi onero con cerumi t, et itine aut in bis, quae pendenza voìuntaLe partiti m, ve! per eas immutar] possimi, et lune ìnspiciunlur circumstantiaej voluntates, quarurn una est stalutum loci in quo contrahltur ; et domicili! contrai lentiuin antiqui vel recentis et similes circo mstantiae... Aut stalutum dispóni t de bis quae non pendoni a voi untate partium sed a sola potestate legis> et lune*,, aut statutorn agit in reni... et quacumque verborum formula ulalur semper inspicitur locus ubi res sila est; aut stalutum agii in personam, et lune non includit exieros.,. Quìa in quantum agii in personam, restringi tur ad suos subditos; et in quantum agii in res restringitur ad sitas intra suum lerritorium Sviluppo del diritto i [iterimi! Oliale privato négìi altri Stati d’Europa 437 trasformazione nella dottrina del Dii molili a. Il quadro resta analogo a quello della dottrina italiana; ma pur non facendone il fondamento del proprio sistema, il D unioni in doveva tener conto delia regola della realità delle leggi. Egli segna pertanto uno stadio di transizione fra la dottrina italiana e la posteriore dottrina francese, affermando di questa due cri le rii distintivi: la es tra territorialità degli statuti personali, e quella della volontà delle parli affermata così nella manifestazione espressa, come nella concezione tacila rilevata per induzione dalla magistratura. Dal Dumoulin divergono due tendenze. I/una nel senso della scuola italiana o piuttosto nel senso di allargare il più possibile la categoria degli statuii personali, è rappresentala da Guy Coquille; l’altra, che è rappresentala dal D’Argenlré, tende ad allargare il più possibile la categoria degli statuti reali rendendo quasi assoluto il dominio della territorialità delle leggi. Guy Coquille combatteva lo stesso principio della realità delie leggi e delle consuetudini. « Gli statuti, egli diceva, possono essere limitati al territorio in Italia, dove si ritiene diritto comune il diritto romano; ma in Francia i! diritto romano non è legge positiva, bensì il vero diritto civile francese si trova nelle coutumes; se ciò è vero, a queste si deve concedere in Francia la stessa virtù di espansione che si riconosceva in Italia al diritto romano (1), regolando cioè gli affari dipendenti dalle sole volontà delle parti colie coutumes dei luoghi dov’esse sono domiciliate e non con quelle dei luoghi dove sono situati i beni. Per decidere dunque se uno statuto è perso¬ nale o reale bisogna considerare se la legge permetta o proibisca alcun che in vista dell'onore o del vantaggio delle persone, ed in questi casi bisogna dire eli 'essa leghi la volontà di coloro che sono domiciliati nel suo territorio, rispetto a tutti i loro beni, dovunque siano situati; ma se la ragione della legge non riguarda direttamente la persona, bisogna seguire la coutume del luogo dove trovansi ì bèni (2). Guy Coquille pertanto, prescindendo nella base del suo sistema dall’universalità del diritto romano considerato come legge positiva, si allontanava dalla tradizione dei giuristi italiani, e prendendo argo- (1) Guy Coquille, Institutìons au droit francai s, p. 2, (Euvres, voi. II. (2) Guy Coquille, Les coutumes du pays\et comté de Nivenms, p. 1 es.; CEuvres, Bordeaux 1703, voi, II: Institutìons au droìi des Francate, p, 81; Questions et réponses, quest. CXXV1I e CXXXI. 438 Cspuoìo Oliavo mento da ciò per difendere la estrater ri tonali Là delle leggi civili particolari, s’allontanava dalla dottrina francese, E mentre a questa la dottrina di lui si ricollega per la distinzione prevalente delle leggi in reali e personali, essa è una continuazione della dottrina italiana in quanto vuol assumere a criterio di giudizio la natura delle dispo¬ sizioni e non ammette come proprio fondamento assoluto la regola della realità delle leggi. Xel senso opposto a quello di Guy Coquille diverge dalla dottrina del Dumoulin quella del D1 Argentee. Questo giureconsulto che prende argomento 'dall'indagine circa la misura della disponìbile (1) per trat¬ tare del conflitto delle leggi 2) abbandona le distinzioni e i fondamenti stessi della scuola italiana (3), da cui risulta, secondo il suo troppo severo avviso, che « incerti magi stri incerti Gres lectores dimittant », e sviluppa, deducendone ogni possibile conseguenza, il principio, implicito fin dall’origine nella dottrina francese, della territorialità delle leggi, cui ammette soltanto quei limiti che una giurisprudenza costante testifichi passati ormai indigenti bilmente nella pratica. Da questi due fattori risulta semplice e simmetrica, la sua dottrina di diritto internazionale privato (4) che potrebbe ridursi a queste due regole : le leggi sono del tutto territoriali (5); alcune leggi, relative (!) ÀftGENTRAEus, Commentarti ad materia# péne omnes in usu et praxi frequmtioi'eSsde Donatfonihus, etc., Parisììs ap. N, Buon, MDGV, TiL De dmaUmibus, Glossa VI, all’art, GGXVU1: “ Tonte personne pourvueu eie sens, peut donner le tiers de son béri Lago, à autre qirà ses hoirs, ou cas quelle ne le ferail par frauda con tre ses hoirs „. (£} Loc. cìt., § 1, pag. 45; “ Quaerimus igitur valde eonvenienter, an in ineunda hac honorum quota, bona quoque ea quae extra llnes Britanniae donator habuit,$ub diversis provincia et statu ti$, in eomputationern veniant honorum, ita ut donatarius habeat tertiam de loto dona Loris patrimonio, ubicumque locorum situm s\ì (3} 11 . scholastici scriptores.*, copiose et redundanter sed et dissidiose yexasse yidentur magia quam explicasse fine tam vario disceptationum... ut nemo tali bus se Maeandris possi! explicare..... nude fit ut incerti magistri ineertiores lectores dimittant... Sed ea recudere valde esse! operoso m, et pugnantes eomponere, aut comparare impossibile... Quare omìssis omnibus omnium opinationibus, nisi si quae eum usu congruimt, receptissima Lribu- nalibus et foro, Lrademus V. Bqullenois, Demissions de Biens, Quest. Vi, pag* Si, % Edìt. Paris 1727. (4) De la Lande de Galan, Bertrand d'Argeniré, ses dùctrines juridiques etleur influence. Saint-Armand, Socìété anonyme de Hmprimerie Saint- Joseph, 1898, pag. 54, 5, 58, 61, % 654 74, 5, 93, 4, 157, 164, 5, 6, 67, 71,2, 3. (5) Loc, cit, § 2f pag. 45, 6: * ... certissima usu observalio est id jus de pluribus spectari quod loci est, et suas cuique loco leges, statata et consue- Sviluppo del diritto i me r nazionale privato negli akt i Stati d'Europa 4ó\) soltanto alle persone, sono estraterriloriafi, cioè possono applicarsi a quelle anche fuori del territorio (1) ; le prime rappresentano la regola (2), le altre le eccezioni in un sistema che informavasi tutto al concetto feudale dello Stato, della sudditanza e della legge. Alla regola della territorialità soggiacevano gli statuti reali (3) e quelli misti (4); tudines servandas, et qui cuique mores de rebus, territorio, et potestatis finibus sint recepii, sic ut de talibus nulla cujusquam potestas sii praeter territori i legetn § 11, pag. 49: Omnìs enim potestas, extra fines potè- statis attribuire autpropriae, privata est persona, et finii ae pq testatis finita jurisdìctio et cognitio, ideo et statuta extra territoria sua sine uso sunt, eum extra ea terrari nemo possit, quae torri tori i di f fini ti o est. Jure itaque Imperator (cunctis populis) addi di t (quos eleni entiae nostrae regi! impe¬ nnili) etsi ibi praeter rem de eo relativo inulta coro miniscun tur schei ae scripiorés,.. § 44, pag. 71 41 ... Esset enim id vere quod proverbio dicunt, roittere falcem in niessem alienarn inipuLatione, non magia quam ut tex Frane iae in in tribù tionibus faciendis, aut in dicendo hanno ut loquuntur, possi! in computalionem deducere bona quae subdi tus suus habet in Flandria aut Alemannia B e num. \% 13 e 30. (I) Loc. pii, § 3, 4, pag. 46: ■ Atque Irne de rebus soli, bed aha ratio est de personarum iure, in quo et mobilia conti neri tur, quia talianon alio jme habentur quam persona ipsa,et ideo legem ab domiciliì loco capiunt, quare cum de personae jure, aut habilìtate quaeritur ad actus civiles, in universum ea judicis ejus potestas est qui domicilio judicat, id est cui persona subii- citar, qui sic de ea statuire posse!, ut quod edixerit, j udì cani, ordinarli, de personarum jure, nbicumque obtineat, quocumque se persona contulerit, propter afficentiam personae sic enim loquarnur B. E qui respinge (vedi pag. 338, n. 5) la distinzione verbale degli statuti; § 16, pag. 51 : u Fudeat pueros talìa aut sentire aut docere, nec virus sapientes oportet ludere sopir stiea aut praesligiis verborum * ; e § 24, pag. 53: “ Ridere vulgo solent cum dicitur jus atrum aut atrum ju$ diversa dicere volenti . (5) Loc. eit, % 5, pag. 46, li Sed enim cum posila tali d isti n elione, sch clastici scriptores, notato discrimine, ad rem vermini, et quaerendum est in casi bus h>ty ut Àristoteles loquitur, an hìc vel Ìlio casus in rem vel in pèrsonam conceptus dici debeat, tum vero et irequenter et per- absurde falli eos contingit, in dijudicatìone particu larnnn special uni, cun> personae saepe tribuuni quod fine et consideratone rei est constitutum... (3) Loc. cit., g 8, pag. 47, 8; K Realia sunt, ut quae de modo dividen- d&runi haer editatimi consti tuun tu rj in capita, in stirpes, aul Lalìa tanietsi interdum ìncidit quaerere de personarum conditionibus, sint ne nobiles, aut miobiles, quo mixta videri possunt. Idem de modo rerum donandaium, et quota donalionis, quod hìc Lì lulus perpetuo agit. Item illud ne in testamento ìegari possi l viro ab uxore, quod quidern de immobillbus eonslituiL et rebus soli, etsi mbriam habeat de personis ponderati onero, quando impotenza agentis applicatur rei soli. Nam si de mobilibus sol uni quaereretur posse! videri in totum esse personale, Item ìllud ne constante matrimonio, con juges res soli donare possint , . .. . .. , (4) Loc. cit., pag. 47, <8, § 5: 14 Sed et m ea distinzione tertmm quod erat ad ji cenci uni meni bruni omiserunt, vaìde illud etiam necessarium à% 440 Capìtolo oliavo alla eccezione della estra ter ri tonalità (1) quelli personali, ridotti per via di distinzioni (?) rigorose e sottili alle proporzioni più esigue di numero e di importanza (3), Da questo ambiente di tradizioni his disposi doni bus, quae in rem quidem conceptae reperìuntur, sed tamen rerum in his considerai io praecipua est, qui casus raixius est de personis et rebus. § 6 : ..^Gujustttodi casus cum incìdunt, et de dominiis transferendis agitur, posterior est personarum considerano, et statata locomm de rebus pervineunt § 3: ... Mixtorum exempla ponunlnr cum mutatione personae conlingit familiae herciseundae judicmm niutari, voluti cum res soli limno¬ bi lem ad aequales sortem rad ig untar, ex eo quia heredes sunt pagani, cum alio qui rerum alia et diversa sìt condi tio in bonis nohilìbus et feudis. Mìe enim personarum condìtio dividendi judieium mutai (1) Loc. cìi., pag. 49, § 11: Sed quae statuta in personali! conci* piuntur alio jure habentur. § 12. Natii cum personae nullis agrorum finìbus aut urbium moembus, sic clauduntur ut excedere non iSceat, indita liberiate infinita sedjùm mutandarum... quod cum qttis facit excessu loci legibus non Uberatur nìsi domicilium mutet; unde e veni t ut atfecta quoeumque modo persona domicili lego aut jure, ea perpetuo sic teneatur, ne alla mutatione loci sese possit ex nere; pag. 47, § 7: Exemphs res fiet illustrior personalium statutorum cum scilicet prindpallter de personarum jure, conditone, et quali tate statuìiur, abstracte ab omni materia reali, veluti ut tnajor aetate, et renata suaruin compos dici et haberi debeat, qui vigesixfmm aetatis annum exc.es seri t, quale est hoc nostrum art. 457, aut qui vigesitmim quintum, ut Parisi is. Aut cum nuptae interdicitur omni contrahendi, aut obUgandì sui potestate, et con tra facti nullitas indi et tur, art. 524* Àut cum hi qui ahenae potestali subsint, negantnr posse obìigari ari. 507 e 214. Aut cum de ìiberis statuì tur, ut in potestate patrona sint art. 498. Aut cum pro¬ digo honorum adm in istrado interdicitur art. 49L § J3: ». Quare legibus domi ci 3 h infa matura, quocurnque locomm infamia sequi tur, et interdicami interdictio (2) Loc. cit., § 16, pag. 51 : Sed enim grandis paralogismus admitUtnr, cum a causìs inhabilitantìbus ad aliquem actum speciale m, super subjecto reali statura personae affici colligunL, veluti sini hae causae personales quae rerum potius sunt. Itaque cum sic statuì tur, non potest maritus quidquam donare vel legare testamento uxori, aut donare conquaeslus constante ma¬ trimonio, ìnepte Bartolus putat, hoc statutum esse personale, ita ut inde con¬ ci udat tale statutum vahturum extra territori um, quae est conditio perso¬ nali uni statutorum, et ìd quod de personae facto miscetur inconsequenter colligit personam afficere, cum disposi tio prohibitiva res potius respiciat, et haeredum a e terna ni successi onera in immobilibus quidem, quarti personas, et ad aclum partìcularem circuiuscriptive et limitate et quo ad id quid a quo non cecie afTicentia universa] is status personae colligitur: unde impos¬ sibile est talis statuti vim extra territori mn porrigL. ego contendo cum statutum non simpliciter inhabilitatsed radane fondi, aut juris realis alternili respi cientis extra personas contrahentes, toties hanc inhabilitatem non egredì locum statuti . * § 19, pag. 52; a Quod ipsum in mlxtis multo magis obli net», (3) Loc. cit,, pag. 48, § 8: “...Denique ut personalia sint pure de perso* narum stata agi oportet, dira rerum immoh illuni misturavi, et abslracie ab Sviluppo del di duo interri azionale privare negli altri Stati d'Europa m feudali, di particolarismo giuridico e di patriottismo locale, il D Al¬ geri tré usciva come uno dei più dotti e completi rappresentanti* Animato da uno spirito del lutto conservatore egli aveva dato prn\a del suo patri otti s tip brettone in c\ nella Storia di Brettagna « dove non si stanca di denigrare i re di Francia, per porre sopra un pie¬ distallo di gloria i duchi brettoni »; nè sì stanca mai di difendete T integrità del diritto brettone ch'egli chiama « patrias BnUonam leges », concludendo « utanlur Franai suis ! rancia feudi s si libet. haec jura nos non tenoni diversis n tinnir » (1) e « sua habeant Franai, nos jura patria retineamus » (2). In un così geloso custode del diritto locale, in un così tenace avversario d’qgm novità politica e religiosa, doveva tanto più affermarsi il principio della leni tona¬ lità delle leggi, sia nei rapporti interprovinciali francesi, sia tanto più nei veri rapporti internazionali u . Sicché la sua dotti ina degli otmii materia reali Nani si ita statuas minor est quoti intra vigiliti annos natus est, personale est, si ita minor ne immobile ahenet quo m r territorium sii, mixtum fil de re el. persona. § 9: Quae rea ha aut mista suqty hauti dubìe loeorum et rerum situili sic speciali t, ut alns legi >us quam ci ritorii indicati non possint, terni inos quidem legislatóns popuh non exce- dunt, sed nec vicissim exeeduntur ipsa, et ul infinita sii commerciorum libertas iure Romano, con traetibus, testamenti*, negotiatiombus, tamen ea sic infringituri ul moribus et legibus loeorum eedat. § J: ... 1-mitae enim potestatis, finita est virtus. Ex quo don sequi tur, ut si plora ejusdem homirus praedia si ni. et diversis Lerritoriis sita, diverso etiam iure, l«gibus et condì- tionibus, regantur, capiantur, transferantur, acqmranlur, non a iter, quam si plura plurima éssent patrimoma, quia quoties unum el idem diversojure regitur, prò plori bus habeturi pag. ®, 8, § 10: ...et unus idemque homo divorsos madstratus gerens aut oflìciis funge?* prò diversis habetur et alius a seipso etsi unus et idem corpore... Unius hommis diversa lingit patrimoma Est igitur situs rerum speetandus, et jure quaerendo et legibus dijudicandi * 14 nag 49, 50: Sed nos, praeter vulgati! scholastieorum hominum senten tias’ personam aliter affici statuto negamus, quam cum de universali per sonae slatti disponìt...non item si parliculan ahqua de causa potentia agendi impediatur circurascriptive ad aliquem actum... afimcenlia ad aduni parti - cularem arctata, non agii in universum slalum personae, nec alibi quam in loco af fidente . Ex quo contingit Doctores decipi m descriptionestatutorum .. E V (M U-1CJ) nell, distintone delle oon- suetudini parallela a quella degli statuti. (1) Gol. 1927, ap. De la Lande de Cada», l. c. pag. bb. 121 Gol. 1502, De la Lande de Gai** PaE- ®3- . . y Argextraeus, 1. c-, § 22, pag. 53: “ Ex quibus mtelligi poteri, s Ulula quantumlibet concepla in personam, rerum matura evadere in ìealia, et legem eapereastatutissilus, et male vulgo in his poni afhcentiam personae, dime si vera esset ubique loeorum agerel et vini suam exerceret § -0, pag 5S, 53: NiliH personalità potest dici actu legitimatioms, sed si res m Capitolo oliavo statuti, se per una parte è il fruttò dei principi i fondamentali del dì ritto Iraneese, per i altra ha un’impronta del tutto personale, ed è il prodotto del particolare ambiente brettone da cui il suo autore era uscito (1), 139. — Ma appunto perchè il concetto del IVArgentré appariva piuttosto come quello di un solitario che non come quello d'un uomo rappresentante del suo tempo (2^, la dottrina di lui nè corrispon¬ deva fin da principio, nè produsse poi rapidamente il sistema pre¬ valente in Francia prima della rivoluzione. S'impegnò fra quella e la dottrina italiana modificata dal Du moni in e dai giuristi francesi antecedenti e successivi, una lotta lunga e laboriosa della quale è sufficiente riassumere in breve gli stadii ed i risultati dopoché il Lai né ne ha fatta la storia in un’opera magistrale (31, >’on ostante la demolizione dottrinale del D’Argentré, la dottrina italiana persistette in Francia nella scienza e nella giurisprudenza. Choppin, autore di commentarli sulle consuetudini rì’Anjou e di Parigi, conobbe la dissertazione del D’Argentré, ma nell’esame delle singole questioni continuò ciononostante a procedere come un giu- rista della scuola italiana citando sovente come autorità i commenta¬ tori del nostro paese* Le Caron conosce la dottrina del D’Argentré (4), ma non fa segue, preferendo jnvece quella italiana^ ed arrivando per¬ fino a disapprovare la distinzione, preponderatile nella prima, delle leggi in personali e reali* Job Boiivol, autore d’nn Commentario sulla consuetudine di Borgogna ed'una Raccolta di decisioni e di notevoli questioni di diritto^ non solo afferma restraterrilorialità delle regale relative allo stato ed alta capacità delle persone, ma ne estende beffi- cecia anche alle disposizioni relative ai beni dovunque questi siano situati* Paul Chailine, autore di uri Metodo generale per l'intelligenza delle consuetudini di Francia, comincia a prendere per base dei propri i studi! la dottrina del DLArgentré, ma applicandola, in molte parti la modifica. Hi card, autore di un Trattato delle donazioni fra vivi e testamentarie e d*un Trattato della donazione mutua , segue soli ani succedendi jura miscuem, nuilus princeps legitimat personam ad succedendolo in bona alterms territori].., quia hic aetus, etsi personali sit, tamen miscelili* et habet subjecium de rebus (1) De la Lande de Calàn* i. pag. 71 -3. (2) L. e., pag, 164, (3) Lainé, op; ciL, voi* I, pag* 338-425 e voi. Il, pag* 188-194. (4) Observations alla parola Comnmnautéj ap* Lamé, voi* I, pag. 349, 350* Sviluppo del «imito in ter n azionale privalo negli atiri Stali d’Europa 443 nel metodo e nelle soluzioni specialmente i giuristi italiani e lo stesso può in pane ripetersi del Basnage, autoreti un Commento della Consuetudine di Normandia. Filippo da Henusson continua sulla fine del secolo XVII a ripugnare dalla dottrina del D’Àrgentré. Egli ammette bensì i! principio della realità delle consuetudini, sottopone bensì, nei riguardi degli immobili* la capacità delle parti alla legge della situazione, ma non fa la medesima applicazione a tutte le dispo¬ sizioni delle leggi locali, e riconosce l’esistenza di casi nei quali debba seguirsi la legge del domicilio della persona anche quanto ai beni situali in ierritorii retti da diverse leggi. Nel ricercare quali debbano essere questi casi* egli respinge la distinzione fra statuti personali e reali, distinzione che gli apparisce artificiosa quando si consideri come la legge civile tratti delle persone specialmente nei riguardi delle loro cose e dei loro diritti su quelle. Egli invece ritiene che le disposizioni riguardanti la capacità personale rispetto a tutti i beni debbano essere universali nel loro e fletto sulle cose* e distingue da quelle le dispo¬ sizioni che non riguardano principalmente la capacità della persona* ma limitano la facoltà di disporre delle cose o in favore dei parenti o per considerazioni di ordine pubblico (1), Sistema oscuro e com¬ plicato, ma pur sempre diverso da quello del D’Àrgentré* Bretonnier , che vive fino al quarto de! secolo successivo, indica come persistesse ancora l'incertezza a pronunziarsi fra il D limolili n e il D Argentré, Denis Simon ò il primo dopo Orai li ne che prenda per base nello stesso secolo la dottrina di quel giurista. Thaumassicre (2)* pur accet¬ tando, intorno allo stesso tempo, il principio della realità delle leggi* ne deduce soltanto la conseguenza che* quando si tratta di diritti reali* delibasi seguire la legge della situazione della cosa; mentre per la solennità degli atti e la capacità delle persone egli ammette che deva seguire rispettivamente la legge del luogo dell atto o del domicilio della persona. Lo stesso Lebrun che manifesta poco dopo il note¬ vole progresso fatto dalle dottrine del D Argentré, pure ne modifica molte conclusioni nel senso d’un maggior impero della personalità (3). (i) Henusson, Traile de la comnmnauté, cap. XV, n° 30, ap. Lamé* vol.I, pab(2)7uV Là Thaum assiemi, Coutumes générales de Berry, Frélimmaires, n. 28 e 29, Bourges 1701 , ap. Lamé, voi. I, pag. 382. . (3) Leiìrus, Traìté de la communauté} lib. 1* cap. 11 e I mite des suc¬ cessione , ap. Laìné, voi. I, pag. 384-6. 444 Capitolo oliavo Tu itoci ò dimostra che durante il secolo del D’Argentré e durante liuto il secolo successivo, la dottrina di lui non ha dominato in Francia, ma vi ha dominato invece la dottrina italiana modificai* dal prin¬ cipio della territorialità delle leggi. Quando il sistema del D’Argentré parve sul punto di prevalere, nou solamente era stato già temperalo, ma appariva altresì destinato ad un dominio non duraturo per elTetto delle nuove dottrine che si andavano sviluppando nella filosofia e nella scienza del diritto. La lolla continuava senza interruzione e la vicenda doveva mutare un’altra volta, perchè la personalità delle leggi ch'era stata progressivamente ristretta in sempre più angusti confini, doveva riguadagnar terreno nella dottrina e nei la pratica così da risul¬ tarne a quella ispirata la dottrina moderna francese di diritto inter¬ nazionale privato. Ciò che restò costante nella dottrina francese, fu la distinzione delie leggi in personali e reali: ma così dal punto di vista dell’oggetto della legge, come da quello dell’estensione della sua applicazione ter¬ ritoriale, per oltre un secolo e mezzo dopo il D’Argenlré il concetto di personalità diventa sempre più rigido e ristretto, per' riassumere poi gradatamente proporzioni sempre più larghe. Il mutamento si va preparando specialmente per opera dei iìoulienois, del Polli ier, del Froland e del Bouhier, tanto per quello che riguarda ì con ce iti fon¬ damentali delia dottrina, quanto ed ancor più per le sue applicazioni pellicolari. Dal primo punto di vista ii Boullenois precorreva il con¬ cetto del Savigny circa la comunità di diritto quando scriveva: « Io mi raffigurai tutte le diverse leggi che regnano fra le nazioni, come dei padroni e dei sovrani dei quali io non doveva ferire l'autorità; ma ho considerato anche il mondo come una grande repubblica nella quale bisognava metter la pace e la buona armonia; perciò fu indi¬ spensabile che le leggi e le consuetudini delle varie nazioni si soc¬ corressero reciprocamente per il bene di quella comunicazione che Dio ha sta ni li lo fi a loro ». Dal secondo punto di vista, pur cadendo in non poche contraddizioni col principio fondamentale circa il quale andavano tutti d accordo, quei giuristi allargano sempre pili i casi di applicazione estralerritoriale della legge, finché ii Bouhier (1), ritor¬ nando pei un momento al punto di partenza dove la dottrina francese aveva abbandonato Duy Loquille, non s'indusse a sostenere che nel (1) Obser catione sur la coutume du duché de Bmr gogne, cap. XXX VI. Sviluppo del diritto i menzionate privato negli altri Siati d'Europa 445 dubbio uno statuto doveva ritenersi sempre come personale. Egli ricorreva così ad un concetto cui non si mantenne costantemente fedele, ma che pure indicava un accenno da parte delia dottrina fran¬ cese a ritornare alle norme professate nel periodo della sua origine. Così questa storia della teoria degli statuti in Fi-ancia si riduce ad una lotta fra i due opposti elementi : la dottrina complessa dei com¬ mentatori italiani, e la dottrina feudale negatrice d’ogni azione della legge civile oltre il territorio dello statuente. in questa lotta la dottrina italiana si trasforma e si semplifica riducendo le proprie distinzioni a quella delle leggi personali e reali, cui si aggiunsero poi quelle miste, diverse da entrambe le altre quanto all’oggetto loro, ma identiche alle reali quanto alla loro inettitudine alla espansione delia propria efficacia obbligatoria fuori del territorio dello statuente, La vittoria della dottrina dei D’Argentré importa anzi¬ tutto la sostituzione di questa tripartizione degli statuti alle antiche loro categorie, e l'affermazione che nei rapporti privati internazionali la territorialità della legge è la regola e la personalità l’eccezione. Ma quella vittoria, che era stala per entrambi i rispetti molto lenta, non ebbe, quando pur fu conseguita, lunga durata, poiché la lotta delle due tendenze ricominciò col risultato d’aumentare sempre più le eccezioni a favore della personalità delle leggi, e continuò più tardi con quello dì sostituire ancora distinzioni più analitiche ed obbiettive a quella semplice, ma insufficiente, fra leggi personali e reali. 1 com¬ mentatori de) secolo XVIII preparano e quasi compiono ia prima trasformazione, e, quantunque in mezzo a pentimenti ed a contrad¬ dizioni, accennano già e preannunziano anche la seconda, che doveva pure far tanto cammino nella scienza e nella pratica del diritto inter¬ nazionale privato in Francia durante il nostro secolo. Ed analogo nei suoi risultati fu lo sviluppo della dottrina tedesca. Il concetto originario di statuto vi corrisponde pure a quello di « patto valido nei limili d'urna corporazione » i cui membri lo abbiano stipu¬ lato. Da quel principio: derivava anche il criterio della non obbliga¬ torietà dello statuto nei riguardi delie persone straniere al territorio delio statuente (1). Ma a tale concetto si sostituisce a poco a poco, sotto (1) HettFBU), Jurisprudentia forensis smmdttm pandectarum ardimm, ed. li, Jenae, ap. Croeker, MDCCXCII, § 90, pag. 25: “ Statuta ftunt per pacliim et obligan l solum consentientes, minime vero forenses auttertium Dock, op.'cil., lib. % cap. % § X,X1, XIII, pag. 66 e 67 r. 446 Capitolo ottavo i’ influenza dello sviluppo dei poteri legislativi particolari, quello di legge locale perfetta mente valida quanto ai titolo, e, quanto all'effetto suo, perfettamente obbligatoria per lutti nei limili del territorio. Allora la parola statuto diventa sinonimo della parola legge (1), e quello non meno di questa porge occasione a vere questioni di diritto internazionale privato. Da tale carattere di diritto civile attribuito alle leggi particolari, e dalla tradizione romana die ne era concomi¬ tante, doveva derivare, come base della dottrina germanica, il cri¬ terio normale di nazionalità e il criterio eccezionale di territorialità per ogni singolo diritto particolare (2). Doveva ritenersi cioè che di regola la legge civile non fosse applicabile se non che ai sudditi dello statuente, e che eccezionalmente anche gli stranieri per certi atti e per certe cose loro pertinenti potessero essere assimilati nel territorio ai sudditi quanto all’applicazione di quella legge civile. \ 'erano dunque ammessi fin dall’origine e (in dai fondamenti delladottrina, non meno che i n q nel la italiana, quei temperamenti senza dei quali uon può sussistere veruna soluzione equa delle questioni di diritto internazionale privato. Sotto certi rapporti si riconosceva inapplicabile, sotto altri ammeltevasi applicabile ia legge civile del territorio, ai forestieri. D’un lato, nel riconoscere il principio della territorialità dei diritto, non lo si proclamava, come in Francia, un (1) Carpzovius, Responsa, lib, VI, Resp. 39, § 12: * Siquidem Statutum legis vigorem liabet estque jus civile seu commune eo in loco uhi vige! Bohmeh, Exepcitat. XV ad Pand, , eclit. cit.: * De Natura Siatulorum cjuae m civitatibus provinciaiibus conduntur eorumque obligandi principio », Ij § 5, 10 j IIhrtids, T)e C ollisione scolio IV, § V: k lgilur leges a summis potestatibus et statola municipìoruin (quae sunt jus civile seu commini e in eo loco ubi vigent) . fàttiutionum Imperiarmi Praxis Moderna , Frankfurt und Leipzig. Ilofìinann, 1698, Erstes Buch, §.H i * Es rnachen die Statata an dem Off wo sie emgefuhret ein Burberi iches Rechi, und stehen solcher Gesta! t dleselbe rnit dem al Igeinomeli Kaiser!. Rechte in gleicher autori tal. Dahero demi mlget dass wie das jus civile oder B urgerli che Rechi keinen, als dar ein B urger wt, verbi ih del, also dasselbe aueh auf keine Frembde extendìret werden kanm Und Konnen allerding die Sfottuta auf die Mp-emes nicht gezogen werden, wei l diese d esseri der sol che St aiuta gegeben. Unteitha- nen mcht siiid, sondern eines andern Jurisdietion unterworfen. Zu dem hall man auch dafiir dass niemand diejenigen so ihm nicht unterihanig sind, seinen GeseUen pder Staluten wolle imlerwurfìg macheti „ ; Carpzovius, hesponsa. Uh. V, iiU I* Resp, I, § 0: 11 Non aliter se habet in reliquia Imperi! Romano-Germanici Provinciis quae suas aeque babenl leges ac consueto- dmes provmciales, quarum vigor nurn etiam obligat forenses si in ibis Prov incus contrahant velagani Sviluppo del dìruta ìutcrn&zì anele privato noyli altri Stati d'Europa 447 principio asso iu lo e fondamentale, dall al ira ammettevasi in genere che in un territorio si potessero applicare leggi diverse da quelle pro¬ clamate dai potere ivi imperante (1). Ammetievansi dunque fin da principio quei criteri i e quelle distinzioni che sono i fondamenti sui quali ogni ben costrutto sistema di diritto internazionale privato riposa e si sviluppa. La dottrina tedesca trovasi pertanto nei suoi fondamenti in asso¬ luta opposizione con quella olandese e con quella del D’Àrgentré. Secondo questi la legge territoriale è assolutamente obbligatoria per tutti e per ogni cosa nel territorio, ed eccezionalmente soltanto può conseguirvi applicazione una disposizione di legge straniera. Secondo la dottrina germanica la legge civile d’un territorio non è di regola applicabile agli stranieri (2), ed eccezionalmente soltanto è obbli¬ gatoria per loro quando con atti compiuti o diritti acquisiti nel ter¬ ritorio essi stessi vengano a porsi, limitatamente a quegli alti o diritti, nella condizione dei sudditi (S). Così avviene, pecchi prende stabile domicilio nel territorio, rispetto a tutta la sua attività giuridica (4), e, quanto ai non domiciliati, per quelli che vi acquistano proprietà (5) e che vi compiono atti lecÌLi od illeciti (6) relativamente a quella proprietà, a questi atti ed alle loro conseguenze. La legge straniera dunque secondo la dottrina germanica può e deve in certi casi applicarsi nel territorio agli stranieri. Tale è la regola in tutti i rapporti di indole personale quanto alla sostanza (1) Mevius, p. 2 dee. 313: “Alimi tamen est in, aliud de territorio alicujus esse IIertius, De Collisione beffimi sect. 1V> § Vili, voi. I, Francofurti ad M, MDCCXXXVl), pag. 123: “ . non seraper argumentum procedi! a competenza fori ad stalulorum observationem „ (combattendo in ciò l’opi¬ nione di Paolo Voet). (2) Lautkabach, ad lib. 1, Pand., § XVI, Tubìngae sumpt, J. G. Cottae, MDGCXiV, voi. I, pag. 63: * Excipiuntur porro omnes qui non sunt subditi a cr ailifPIVlA PYffJIlìPI (3) Car p&ovius, Eespoma, lib* V, tit. 1, Resp. I, § 23: “ Ac deirram non obligal Statutum forense® nisi ipsimet in Statutum consentiantj quod facete censetur contrahendo in loco in quo islud Statutum vig-et (4) Hellfeld, lib. 6, | Uf pag* 11: * Suhdltus incoia legibus loci quo habitat in omnibus parel * e Galle* PracUcae Observatioms, edit, cit, lib* IL, Gbservatio XXXV, § 4*6, pag. 348, 9. (5) Hellféld, loe. citi Forensi® leges tantum quae bona concernimi agno- scere tenetur *• (6) IIellfeld, ìoc. cit.: u Temporarius (subditus), qui, absque animo ma¬ nenti i, in loco quodam ad tempus commoratur, iegibus judìcatur loci, ubi coiitrahit, delinquit, testamenlum condii vel suceedit 448 Capitalo aitavo se non quanto al modo di far valere i diritti in giudizio (1), Quando si tratta di beni immobili e di atti relativi a quelli, prevale il con¬ cetto d’ima sudditanza parziale del proprietario e degli aventi diritto alla legge del paese dove quei beni sono situati (2), Quando si tratta di atti giuridici compiuti nel territorio lo stesso argomento della soggezione particolare (3; dell'agente rispetto a quelli atti, fa preva¬ lere al diritto della persona il diritto del luogo dove l'atto stesso è compiuto (4K Anche la dottrina tedesca si svolge dunque sulla base della distin¬ zione delle leggi secondo riguardano le persone, i beni o gli atti, Ma mentre si ricollega alla dottrina francese per questa partizione del tutto estrinseca, è connessa nella sostanza piuttosto colla dot- fi) Carpzovius, De non appellando, th. XLIX, § 21-3: 4 Judex pronun¬ ciare debet secundurn stalutum et leges litigantium* *...,El licei Statutum forenses non obligat; id tamen agnoscere eos oportet quando agùnt vel judicìum suscìpiunt in foro rei quod aclor sequt tene tur (2) Carpzovius, Responm, lib. Ili, tit, I, Resp. 13, § 4-7 : 4 Et Statata, etìam favorabilia s.int, ad bona tamen immobilia, extra territorium sita, non exten- dunlur...„ ubi hoc de bis quoque mtelligit St&tutis, quìÉus verbailla — die GiUer liegm auch ghicìt ivo ste ivollen — inserta fuere; nee enirn lacere potest li Ree eia usui a oh defectum jurisdictionis ut affìciantur bona extra ter* ritorium alibi sita * e lib* VI. Resp* 39, § 13: 14 Quantum ad res sitas in ter¬ ritorio stato entium Sta tutum porr igere suoni effeclum ad personas non sup- positas, Itìeulenter probatur n e § 19: 4 Nee enìm quiequam negotìi facessi! ratio supra addueta, quod nempe Statola locai ia non nisì suhdilos obligent. Nam respondemus* hoc Tal) ere quoad bona sita in territorio staluentium ex quo enim Statutum affìcit res sitas in suo territorio; non potest non edam per eonsequentiam ligaie rìominum istarum rerum quantumvis extraiieum, non subdi timi, sì ve forensem. Atque lune etiarn Stalutum, respectu hono¬ rum in territorio existentium, potest habilitare personam non subdi tara. % R es ponderi! us, non obligai fioc casti statutum forensem aliguem et exlra- neum sed subdìtum $uum} quia respectu remili immobìlimn in territorio suo sitarum, Stalutum affici t sibi personam subditam ratione dominii quae alias sub di la non est, sed alibi degli suumque habet domicilium» atque ila Domi n us rerum alibi sitarum consideratur ut duplex homo, alius in loco Sta¬ tuti, ut subditus, et alius extra territorium statuentium ut non subclitus sed forensls (3) Carpzovius, Itesponsa, lib. V, tit, I, Resp* J, § 23: “ Ac demurn non ohligat Statutum forenses* nìsi ipssmet in Statutum consentiani,quod tacere cementar, contrahendo in loco in quo istud stalutum viget (4) Carpzovius, Responso,, lib* V, tit* 1, Resp, I, § |j : * Delude procedi! haec maxima (quod Statutum haud obliget forenses) solummodo in perso¬ nali bus hoc est quae solaio personam forensis concernunt; secus veruni quoad Imbiutati onera aliciìjus actus, praesertim eontractus, ex quo uìlfO citroque oritur obligalio m Sviluppo ilei diritto iitleiunzionfite privato itegli altri Stati d’Europa trjna italiana, e per virtù propria prelude alla dottrina moderna del diritto internazionale privalo. L’applicazione della leggecivile secondo la sudditanza della persona vi è lai mente ammessa come norma fon¬ damentale, che, pei1 giustificare l'applicazione dei diritto territoriale agli stranieri quanto ai loro atti ed alla ìoro proprietà, si ricorre alTar- go mento o piuttosto alla finzione di una sudditanza parziale creata dagli atti volontari della persona di cui si tratta (1). Considerando pertanto la prevalenza della legge della persona come la regola, e come eccezione la prevalenza di quella della cosa o dell atto, è apeito radilo, ben più facilmente che nella dottrina francese, alle norme più sostanzialmente eque e più analiticamente logiche del moderne diritto internazionale privato. Fra le tre specie di leggi, che anche la dottrina germanica distingue secondo Soggetto loro (2), è più facile modificare secondo i dettami della ragione e delPequitù le proporzioni di applicazione territoriale e di espansione estra territoriale, perchè alla base del sistema sta il principio della universale applicazione delle leggi personali (31, e perchè non è soltanto la comit&s gentium* ma un concetto giuridico, come I intima competenza della legge e la volontà della persona, che ne detta i limili e i modi dell applica¬ zione (4). Sotto le varie influenze della legislazione e della dottrina <1$ I humus, Uè. Cit., seet. IV, g IV : u Hornines tnbus fere modissummis subiieiunUir potestatibus: vel vairone personae suae, vel ratione leium, voi denique ratione actuum, Persona fri stibdUa ut plurimum gpter domici- lium : haec enim vera et unica cairn reputatur ex qua subditum proprie dietim aeslirnare debeamus. Quamquam hoc mìnus accurate dietimi, et caussa subjectionis adacquala pptius videa tur pacioni ctvium rum summo Imperante..... Quale paetumetiam tacite colligi tur ex coristi tu Uone dormami. Utcumque sit, in Germania ita moris est eie. . Res subjeeta eensetur quoniam intra limites territorii alictijus sita est..... Ratione actuum subji- ciuntur eujusque generis personae, fejtiam ad vena© sive extern vel transennles vel negotiorum suorum causa adtempus in cìvitate commorantes, quatemis ni mirimi ibi agunt v. g. contcahunt vel dclinquunt (2) Ihmrrus, lek cit, sectio IVJ, V: ‘ Igitur leges». vel in personas aut res consti tu un tur vel acini forma-m circinnponunt (01 pÌertios, loe. cit. : u in personal» constituitur 1 ex, quando personam aTRci t et qiiidem primario: nihil enim obstat si secondario sive per eonse- q uè n li ani vi Jegis jus aliquod ve) aequirendi rem, vel disponenti i de eadem (4) Bebtius, toc. cit, § Vili: * Quando lex in personam dmgitur, respi- ciendum est ad leges illius cmlalis, qnae personam habet subjectam. Ratio hujits regni ae est evidens. Persona enim su belili. qua tal js, nemini alii est subjeeta, qnam summo imperanti, cui sesubmisil, Undè lit,ut leges quae pei- sonae qualitatem sive characterem imprimunt comìtari personam soìeant 49 Catki.lan?, Diritto f'nL priv voi. I. 450 Capitolo oliavo le proporzioni della territorialità e delia éstratfèrri tonalità delle leggi dovevano Tarlare, e i limiti dello statuto reale e di quello personale dovevano presentare non poche indeterminatezze, e non pochi divarii ed incertezze, Ma, prendendo le mosse da quel punto di partenza, allo studio ed alle esigenze della pratica non doveva riuscire di Ilici le il rimuovere gli uni e le altre. 140. — La vicenda delle due tendenze fu per lungo tempo diversa nei Paesi Bassi, dóve i fondamenti della dottrina prevalente corri¬ sposero in modo assai più completo che non avvenisse in Francia per opera del D Àrgentré al principio della realità delle leggi. NelìVdi- namenio politico delle Provincie l'nile dopoché ebbero conseguito la loro indipendenza, la vittoria era restata al particolarismo e le prò- vincie si erano organizzale in repubblica federativa. Ciascuna provincia mantenne con energia, insieme coi propri i privilegi politici, anche la propria indipendenza giuridica; e nelle singole provinole le città arri¬ varono pure a preservare dalle invasioni del potere provinciale le carte e i privilegi d'autonomia un giorno ottenuti. Tale gelosia d’indipen¬ denza fecondava i germi della dottrina ereditata dal precedente sistema feudale circa l'applicazione territòri al e delle leggi. Ogni provincia rìienevasi autorizzata dalla tutela della propriaautonomia ad applicare nel territorio esclusivamente le proprie leggi anche ai diritti ed alle relazioni giuridiche degli stranieri. Da ciò una dottrina logica più di quella del D Àrgentré e molto più semplice: « le leggi sono assoluta¬ mente territoriali, e non v’è alcun argomento d’indole giuridica che giustifichi ì eccezione d'nna categoria di leggi applicabili fuori del territorio. Gli statuti possono distinguersi in due categorie od in tre, tenendo conto del loro oggetto, ma, quanto al loro effetto territoriale, vale per tutti I identica regola negativa, nè v*ha per essi luogo a veruna distinzione giuridica ». Paolo ^ oet riferisce le tre distinzioni degli slattiti personali, reali, e misti quanto alla loro materia, ma, quanto alla loro efficacia estratemtoriaie, finisce col concludere per la loro territorialità (1}. ubicuraque etiarn locoru m verselo r, tametsi in ali am ci vi t aleni migra veri t, velo li si quis major, infamis, ve] prodigus decJ&retur. Quandoqindem extera ìlla dviias in advenam non habet potestatem, nisi rat ione actuum, voi honorum immobllium, in reliquie iste patriae suae manet subjeclus... Dissentii P. V oet e § IX e X. (1) P. V oet, De $tatutix egrumqm concursu, secL 4, cap. ii, § 7 ; K Qub almo uli eivitas, quae clvitati non pareli al&erius eivitatis consuetudine non Sviluppo del diritto internazionale privato itogli altri Siati d‘£tiropa 451 Ho ber formula questa assoluta territorialità nei fine primi fra i tre assiomi che pone a base della propria teoria dei conili ilo delle leggi fi), e finalmente Giovanni Voet con quella chiarem di esposizione che non gli viene mai meno, pone fuori di ogni dubbio il principio che la divisione degii statuii in personali, reali e misti ha importanza quanto alla loro distinzione sistematica, ma ne è del tutto priva quanto al regolamento dei rapporti di diritto internazionale, essendo tutti quegli statuii egualmente privi d’ogni forza operativa fuori del ter¬ ritorio (2). più logici dunque dei D’Argentré e dei suoi seguaci, i giuristi olandesi accolgono senza eccezioni ii principio della territorialità delle leggi. La base della loro dottrina è pertanto non solo pili semplice, ma anche più logica. Infatti se sì bada al l'alto della sovranità, ninno può affermare che questa possa comandare fuori del proprio terri torio, e che una legge possa senza l’assenso delia sovranità farsi valere in un territorio. Se invece si bada alle ragioni che in nome d’nn prin¬ cipio superiore devono astrattamente obbligare e concretamente per¬ suadere ciascuna sovranità a permettere quell’applicazione in una certa misura, il carattere della personalità di una legge non è nè il solo ed esclusivo nè il sufficiente criterio della sua applicabilità fuori del territorio dello siatuente. Ma mentre questi giuristi vanno tutti d’accordo ne! ritenere che nessuna legge per se stessa abbia attitudine giuridica ad essere appli¬ cata fuori dello Stalo da cui emana, essi s’accordano pure nel for¬ mulare un criterio non giuridico ma politico, secondo ii quale a tutte le leggi civili e non soltanto alla categoria puramente personale di ìigatur, aut espresse, aut tacite, ita statutum eivitatis unius nec espresse nec tacite in ordine ad alterato vires exserere poteri t ,. m Hubert, De confìidu legtm in divergili Imperite, 1! : “ 1. Leges cujusque intra terni inos ejusdem Reipubìicae omnesque ei subjectos obligant, nec imperi! vim habent ultra. II. Pro subjectis imperio habendì sunt omnes qui intra terminos ejusdem reperiuntur, sive in perpetuum sive ad tempi» ibi commorentur . (2) ,]. Voet, l)e statuite, V, f.: * Vini et efficaci am statuLomm quod attinet, ex sómmo jure et ratione naturali, regulam admittamus necesse est, quam Paul us iurisc. tradii — pula - extra territorium jusdicenti impune non pareri — ac — pari in parem nullum competere imperium seucogendi pote- statem — cui consequens est neque realia, neque personalia, neque mixta, operai’! perse quicquam posse extra statuenti territorium, aut ullos effectus alibi, invitis tocorum illorum legislaloribus, sortiri* Capitolò ottavo 45-2 esse può venir concessa per volontà concorde degli Stati unzione estrate m tornii e. Tale è il concetto della comitas geniìum eli e persuade gli Siali, per consapevolezza di opportunità e per studio di trattameli Lo recìproco, a riconoscere pei' i! regolamento di certi diritti e di certi atti dì stranieri nel toro territorio, quel l'applicazione di norme di leggi forestiere che a stretto rigore potrebbero escludere. A quel concetto ed al suo fondamento politico accenna già Paolo \oet 1 , giustificando così ia fondamentale ammissione della territo¬ rialità della legge, combinata colla possibilità di conflitto fra leggi dì diversi ter ri lori i Huber formula lo stesso principio nel terzo dei suoi assiomi in modo alquanto vago, ma lo rende piu chiaro mediante il commento che vi fa seguire (3); e Giovanni Voet formulando l'uno accanto all'altro il principio giuridico negativo da cui risulta la asso¬ luta territorialità e il principio politico positivo che giustifica in una certa misura Pé^iraierri toria li là delie norme di diritto privato, rende più chiari il carattere e il valore dell' uno e dell altro (4). Molto si dìsputa circa questo concetto della co?nita$ gmf&um, non solo giudicandolo antigiuridico nel suo fondamento, ma ravvisando nella dottrina degli scrittori che lo formularono la più completa e irri¬ ducibile antitesi colta dottrina italiana. Ma questo giudizio, se fondato nella sua premessa, non mi pare giusto del timo nelle sue conse¬ guenze, Non è chi pòssa negare che attribuendo al solo arbitrio degli (1) P. Yqet, De Qfatutis emitmqm conmrsu, secL IV, cap. % % 17 ; " De¬ ni que nonnunquam, dum populus vieinus vicini rnores coni iter volt obser- vare, et ne molta bene gesta turbarentur, de moribus, statnta territoriom stato entis, inspecto efTectu, solent egredi n. (2) L. c.T sect. IX, cap. 1, § 1. u ... soni edam difficultatés evolvendae circa effectus statutorum comparatos; dum variorum iocorum si aiuta dìssonaiitìa, circa unam eadenque rem vel personam vel negotia concurrunt (B) He ber, De confllctu Ugniti in dìmré$$ imperiis, % III; w Rectores im pe¬ ri orum id comi ter agunt, ut jura cujusque popoli intra termmos ejus exer- cita, teneant ubique suàm vim, quatenus nihi.1 potentati aut juri altemis imperantis Pasque givium praejudicetur (4) ì. Vobt, De Statuti a, i : 1 2 * 4 ... tradì tu rus primo, quid ex summo jure obtinere debeat, quoties quisque populus sua jura mordìcus, quousque potest ex tendere et tueri, aliena vero suis ex fìnibus arcare intenditi Deino quid ex comitale gens genti circa statulorurri decretorumque extensionem ultra tet¬ ri torium statuenti liberal iter et officiose mdulgeat, perni ittat, patiatur, nitro, citroque; nullo aìioquin ad ìd jure obstricta; et quomodo, ut pares utrimque servarenlur comìtatis fines, variis id in ter cognatos ac confi nes gentes paetionibus publicis fuerit in nonnullis defìnitum stabilituinque „ e cap. XII. 453 Sviluppo dei divino internazionale privato negli altri Stati d'Europa Stati l’ammissione d'una azione es ira territoriale dalle norme di diritto privato e la misura di quell’ammissione, si bada piuttosto alla mani¬ festazione esteriore che alle intime ragioni, e si professa un con¬ cetto antigiuridico. Ma per poter sostituire a quello un concetto fon¬ damentale veramente giuridico era necessario io sviluppo d’altri due concetti che si affermarono soltanto nel tempo nostro nella coscienza generale: quello dello Stato considerato come individualità pertinente senza bisogno del proprio assenso alla società internazionale e soggetto pertanto ad una legge naturale di solidarietà, e quello dell individuo considerato per sé come un soggetto di diritti d’ordine internazionale riassunti nella tutela della sua personalità giuridica trascendente i limiti politici dello Stato cui esso appartiene. Senza il fondamento di questi due principii (1) un sistema di diritto internazionale pi i- vato costrutto su basi veramente giuridiche risulta impossibile; e non si può arrivare che ad un sistema limitato alle parli d un mede¬ simo impero com’era quello risultarle dalla tradizione romana, o ad una serie di norme ibrida, incompleta e piena di contraddizioni come quella prodotta dalla scienza e dalla pratica francese. In varie e podi e la coscienza giuridica s’era avvicinata a) conce¬ pimento d’un sistema di diritto internazionale privato. Ma ciò era potuto avvenire perchè quella coscienza giuridica o per virtù esclusiva- mente propria e relativamente ad una cerchia ristretta di popoli (% o per virtù propria aiutata dall’analogia romana come nei commen¬ tatori italiani, s’era avvicinata alla concezione di quei due criteri i fondamentali. Ma nella condizione d’Europa del 1600 la stessa Italia s’era allontanata da tali concetti, e gli altri Stati d'Europa ne erano pure pili o meno lontani: e sulla base giuridica delle idee di Stato e di società di Stati allora esistenti nessun altro sistema dì diritto inter¬ nazionale privato poteva svilupparsi al! 'infuori di quello che distin¬ guendo gli slattiti in reali e personali, andava ri ducendo praticamente quasi ai nulla questuiti ma categoria, con un mutare continuo di criteri} e di risultati. I giuristi olandesi, nomini pratici, ripugnanti dalle sottigliezze della casistica, ma usi a penetrare colla mente al fondo delle cose, riconobbero nelle loro dottrine la condizione di diritto che e (feti iva mente esisteva al loro tempo ed affermarono, rendendo 454 Capitolo citavo un segnalalo servigio alla logica ed alla chiarezza, la assòluta territo¬ rialità di tulle le leggi qualunque fosse l’oggetto loro; ma accanto a questo elemento negativo coi locarono come elemento positivo la comilcts che, nell impossibilità di trovare un concetto giuridico ispi¬ ratore e misuratore del l 'esimerci tortai ita del diritto privalo, era il solo corrispondente alla realtà delle relazioni fra gli Stati, e quello che in avvenire poteva essere più fecondo fattore d'applicazione est ra- ter ri Lori a le della legge d'ordine privato nei loro reciproci rapporti. Esaminiamo infatti questo concetto della comita$ nella sua ori¬ gine e nello sviluppo delle sue applicazioni. Originariamente essa è concepita come un risultato ite! barbi lido dei principi e degli Stali che, per desiderio di utilità e per studio di reciprocità, concedono Tappi i- cazìone nel territorio ad una legge straniera « quatenus nihil potes Lati aut jurì a Iteri us imperati li $ ejusque civium praejudicetur » (1), Ma questi effetti dell arbitrio sovrano non sono concepiti soltanto come concessioni espresse, bensì anche come conseguenze della volontà tacita dei principi i e degli Stali (2). Nell'imo e nell'altro caso infatti non sono considerati soltanto scambi di vantaggi diversi che fra loro si compensano, come si addirebbe al carattere politico della reciprocità, ma garanzie reciproche dell'identico vantaggio, come corrisponde ai riconosci mento comune di attributi giuridici. Quando siasi ammessa anche la esistenza tacita delle comilas non si può farla derivare in tal caso che dalla consuetudine o dai responsi della magistratura e nell una forma come nell altra essa riducasi ad un effetto e ad una manifestazione della coscienza popolare il cui indirizzo costante ìndica ai magistrato ciò che questo debba ritenere come tacita volontà dello Stato, 0) Huber, 1. c. (2) HoberJ, c.: 41 ex commodis et tacito populorum consensu esse petonciani , quia si cut leges alteri us popoli apud alium di recto valere non possunt, ita eommercHs et usti gerì ti um promiscuo, nihil foret magis incora- moaurn, quam si res jare certi loci validae, mox alibi diversi tate juris infir- marentur, quae est ratio terbi axiomatìs „ e % 8, e 12 ; G. Voet, l c. : “ ... per conventiones expressas recedere possit, aut per pacllones tacitas ex prae- surnptJOmbus deducendas recessisse censeatur „ e§ XVII: “ Caelerum, ne vagae esseri t et incertae, ac saepe non mutuae offici orum ac comi Lads prae* siationès inter gentes vlcinas, ae alius denegarci alteri ea, quae prlus ipse obli nuora t ex comitato; conventi on i b u s speciali bus uut inveierctlìs con&ua- tummwsg prò mmentìone servami non raro defimtum, quid u trinane praestandum sit *. 455 Sviluppo del diritto inteintraioiiale privato negli altri Stali d’JSwopa Così concepita e modificata in confronto del suo concetto origi¬ na l'io, la comitas si riduce ad essere un elemento indefinitamente perfettibile del progresso del diritto internazionale privato. Ad ogni epoca essa riflette lo consapevolezza, sempre più radicala nella coscienza popolare, di ciò che corrisponde al vantaggio comune di tutti gli ^tatì e di tutti gli uomini, e quando più tardi quella coscienza diventa con¬ sapevole anche della solidarietà esistente fra gli Stati e dei diritti internazionali dell’individuo, quella e questi trovano sotto la par¬ venza della comitas la stessa sanzione per opera della volontà tacila degli Stati. Molti diritti gli Stati si garantirono reciprocamente per solo scopo di opportunità e di utilità reciproca, che dopo molti secoli di uso e di sviluppo apparvero come conseguenza della ragione e della natura stessa delle cose. Basti citare il diritto diplomatico e in parte anche quello marittimo internazionale. Così l’uno come l’altro ven¬ nero sviluppandosi sulla base del vantaggio reciproco e del Top por¬ timi là degli Stati, per finire coll’essere universalmente considerati come sistemi di norme giuridiche così connesse colle necessità della natura umana e della società da non aver nemmeno bisogno d’essere codificate. Analoga è la funzione della comitas nei rapporti di diri tto internazionale privalo. Immediatamente essa è, nel periodo della sua origine, un limite del tutto arbitrario imposto alla ter ri tonali là asso¬ luta delle leggi. Ma quando accanto alla volontà espressa degli Stati manifestatasi col mezzo di convenzioni e di concessioni esplicite, si comincia a tener conto anche della volontà tacita degli Stati, manife¬ statasi nella consuetudine e nella giurisprudenza, la comitas gentium va sviluppandosi e trasformandosi in guisa da mutarsi a poco a poco di fattore del tutto politico in fattore giuridico delle norme positive dei diritto internazionale privato e da far penetrare a poco a poco, sotto altro titolo fondamentale, ma con non minore autorità e non minore abbondanza di risultati, i principi} della dottrina italiana nei paesi che parevano chiusi a quelli nel modo più assoluto. In questi paesi la lotta fra i due elementi è stata certo più lunga, e più lungamente decisa in favore della territorialità, ma non per questo ne°fu diverso l’indirizzo definitivo, Ciò appare dalla dottrina di diritto internazi onaie privalo ora prevalente in Olanda e dalle tendenze che a poco a poco vanno manifestandosi nella stessa Inghil¬ terra che è pure stala seguace costante in tale materia della dottrina olandese; e ciò risulta pure da un breve cenno comparativo della 456 Capitolo ottavo lolla fra quei due eleni enti nei varii paesi di Europa prima del nostro secolo. 141. Secondo un sistema ideale di diritto internazionale pri¬ vato le leggi relative allo staio ed alla capacità della persona non dovrebbero essere le sole suscettibili di applicazione estralerri tonale, ma tutte le leggi dovrebbero ricevere tale applicazione quando lo richiedesse una ragione intima di competenza in quanto lo consen¬ tisse la tutela del diritto pubblico dello Stato dove si voglia farle valere. À questo ideale non corrispondeva che molto imperfettamente la dottrina italiana (1) sia dal punto di vista della distinzione degli statuti sia da quello dei criteri! della loro espansione oltre il terri¬ torio dello statuente. Quella dottrina però prima ancora d’avvicinarsi ad un sistema perfetto quanto al modo delle indagini, vi si avvicinò quanto ai risultati. Le dottrine che succedettero a quella erano piti semplici nel modo dell5 indagine e quella olandese, dati i principii fondamentali allora dominanti circa la sovranità, la società interna¬ zionale e i diritti del! individuo, era anche la più corretta e la più atta ad uno svolgimento rigoroso e scientifico. Erano bensì quelle dottrine, e quella olandese piu di tutte, massimamente lontane da un sistema ideale di diritto internazionale, e non poco inferiori alla dottrina italiana nei risultati e nelle conclusioni. Ma questi potevano essere gradatamente corretti e modificati sotto le influenze uniformi della coltura italiana e delle esigenze della pratica; nè è senza inte¬ resse esaminare brevemente, a proposito dei principali istituti, se ed in quale misura tali modificazioni si compissero. in completa antitesi colla dottrina deirestraierri tonalità dello sLatuto personale era la dottrina olandese che affermava senza limite il principio della torri toriati là della legge. Secondo quella dottrina nessuna caraneristica personale acquisita da taluno nel territorio di uno Stato doveva per ciò solo essere riconosciuta nel territorio di un altrove secondo Paolo Voet un carattere personale esclusivamente giuridico come la legittimazione (2) doveva ritenersi tanto limitato (1) V- pag. 330-340. P* Vo®r, sect.1V, cap, HI, § 15 : * . quia ianien potàsimum iila egi tuiiatio fu ad effectum ve) honoris, vel haereditatis consequendae, ìli quam rubi! jgm habet is qui in suo territorio legjtimaviL: existumarein mam Jegitmialiònem ad honores subeundos et haereditatem extra leni¬ tomi m capiendam, non sufficere rt. 457 Sviluppo del digito intenmdowale privato negli alili Stali d'Europa negli effetti al territorio quanto sarebbe i imi tata una caratteristica specialmente politica* com*è un titolo di nobiltà (1). Egli ammette un'azione indirettamente estraterri toriate della legge solo in ciò che può gravare i sudditi per beni posseduti in altro territorio (2), e che può regolare i loro rapporti se ciò risulti da! loro reciproco accordo anche fuori del territorio, mentre anche dTuno statuto intimamente personale come quello della maggiore età non ammette ! espansione oltre il territorio (8). E Giovanni Voet. mentre ripete la medesima soluzione quanto al legittimalo, ribadisce diffusamente la dottrina della territorialità delio statuto personale, negando da questo punto di vista qualunque diversità fra gli statuti personali e quelli reali (1) L. e,, § 10: Idem quod dicendum de eo qui alibi extra territorìumest nobilitati^ Etsi enim dia qualitas ei prosit, ibi locortim, ubi nobilitatili' i non lamen pruder it extra lem tori um nobilitantis w. (%) P. Voet, seeL IV, cap. Ih § 11 e 14, , . mi ?. Voet, sect. IV, cap. Ut; § 4: 11 Veruni, utrum eo ipso semel extendat extra s tatuanti s territori um, idquead omnem juris dì ectimi, sic ut illaqua* li Las perso narn corni telar ubique loco rum, id equidem ad moti um dubmm est- Et licei id permuUi velini, ìllis tamen, invita jurìsprudenlm, non poterò assentir! « ‘ (1 .). Voet, De SUdutis, VII: “ Quidquid enim prò eo quod realia ultra territorium non operentur, adduci potest, personalibus eodem jure appi]- cueris. Certe, ut realia, sic et personali. a_po tesiate statuente vires acci- uere potestatem vero statuenti» esse territorio limitatali), nemo cum rettone ibit inficiasi quìa omnìs rnagislralus extra lines potestatis attnbutae pn- vaia persona est, ac finita polestas, Jiuita est jurisdictió-— » * cap. b auae Hla fuerit rei natura quae necessìtas satìs urgens, nedum li cu l L aiiimad vertere . Sed minus feliciter cum gratis assumatur, nutiquam ratione sat firma probantlum Decesse esse, ut ab uno certoque loco status bominis legem acci piai, Quin polius, ut variis ex causi s qui potest sub.iectus esse vel ralione domicili), licet bona nulla illic habeat, vel catione veruni, lioet’illic ubi res sitae, larern non fixeril fortunarum suarum, ut ante dictum ; ita nee absurdum fuerit, ncque injustum, persoti aro eandem prò vano rerum situ ad disponendum de illìs rebus babilem aut iniiabilem esse, secundum ouaiitatem, quani loci cujusque ìex persoiiae, propter res ibidem sitas sub- ìectae, imposueril aut denega refi t; neque iniquum fuerit, personam fattone domicilii non subjectam, bonorum tamen con tem piattone sequi territori! ac magistratas allerìus jurisdiclionem... Molestare quidem esse non dtf- fiteor aliquem uno in loco fore babilem, in altero inhabilem ad eontraheii- dutn, alienaliutn, teslandum..... Perpetuo mane! defectus rereediorum «uibus magislratus domicilii, judìces locorum in quibus res sitae, pari im¬ perio ac potestate praeditos obligarent ex necessitate ac constringerenl natos babere aut infirmare disposiliones, de rebus secundum leges donneili i, sed non iuxla legem vigentem in loco rei sitae faclas, Neque cuiquani mv.; dendum aut vi tic vertendum, quod legum suarum potestà ere extendat quousqu’e potest... Utproinde, si cui hoc perquam rlurum videatur, cogitet Capìtolo oliavo 4ót> sia dai punto di vista degli eventuali vantaggi derivanti da accordi concedenti loro un'azione territoriale, sia da quello della impossi¬ bilita giuridica di invocare tale azione esimerci tonale senza la pre¬ esistenza dì simili accordi, meno assoluta conseguenza discende dai due primi assiomi dello Huber che, dai punto di vista delia legge civile, non fanno veruna distinzione fra la soggezione dei sudditi propriamente detti e quella degli stranieri che si trovano nel territorio (1). Senza bisogno di concessioni da parte di altre sovranità, due soli modi ha uno Stato di conferire indirettamente un’azione estra- territoriale alle proprie leggi; Cuna tenendo conto soltanto di queste per giudicare della capacita dei sudditi in quanto sì riferisce agli effetti prodotti nei territorio dai loro alti compiuti all’estero 2;; e l’altra comminando, per certi atti compiuti dai sudditi in altro ter¬ ritorio, una pena della quale sarebbero passibili non appena ritor¬ nasse! o nell interno dello Stato fìi). Ma accanto a queste nonne si sviluppano quelle destinate a temperarle, ispirate sia da una inter¬ pretazione larga del concetto di statuto reale , sia dall’applicazione del criterio della cotnilcts gentium. Giovanni Voet, appunto dopo avere esposti alcuni altri temperamenti al sistema del l’assoluta ter- longe durms et absurdius esse, pari per parem leges ligi, ac Jegislatorem in suo territorio alieni* al Ieri us magistralus ioeiciue legibus adstnngijcogitet jus saepe duruni quidern, sed lanieri ideo non prolinus iniqua m esse. Sed et. ampline, dilhcultates superi ns adductas, minus sufficientes esse ad prò- band tini id, quod demonstrandum fueral, patescet plenius, si easdem in rea! ih us quoque stalulis océurrere nol&verlrnus (1) Hcber, De confUctu legniti, li: “ ... De secundo videntur alici ni seeus arbitrari, quando peregrinos legibus loci in quibus agunl, teneri negant... set nane positionem * prò subjectis imperio habendos ornnes qui intra hnes ejusdern agunt . certissimam esse, curii natura Heipnblicae et mos subigendi imperio eunctos in civìlate repertos, tum, id quod de arresto per- sona i apud omnes fere gente* receptum est, arguii. Grot., 2, c. 11, n° 5 “ " * ?.ET' atululis, c. IX: " Quae.. dieta sunt non impediunt quo- minus qualitas subdito imposita a statuto dornicilii eundem comitetur ubique Io cor uni peregrinante™ aut trans euntem, idque quantum ad bona in loco domicili!, non alibi, sita (?) J. Voet, I. e.: * Nee impeditimi vide, quod dornicilii judex legem possi t co nd ere , q u a suo per domicili urn subjecto, velai quid Tacere circa res immobiles m alieno sitas territorio, vel eliam in alieno territorio quosdam exerc ere actus, poenam in seeus faeientem constituta; in quantum in eum reversurri poenam commi riatam execulioni dare potest, vei etiam, absentia durante in bona i ila, quae in loco dornicilii ad eum pertinentia reperla merini, et ita judici dornicilii subjecta 459 Sviluppo del diritto intoni bzìoiì al privato itegli éliti Stati d'Europa ritornili là delle leggi, ammette in generale che gli statuti personali diventino per effetto della comitas operativi in una certa misura fuori del territorio dello statuente, quanimpie riconosca che ciò non potrebbe dedursi da regole certe, nò da principi! unanimemente approvati dal mutuo consenso tacito delle nazioni §1). Ed li u ber assiomaticamente formula anche questa regola, che Giovanni Voet dal canto suo va applicando nelle stesse proporzioni ai vari! casi particolari, affermando che: « Quali tates personal®* cei io « loco alicui fare impressa*, ubique circu inferri et perso mi m comi lari « cum hoc effetto, ui ubi vis iocorurn eo jure quo lales persona® alibi « gaudeut vel subjecti sunl, l'ruantur vel subjicianlur » .§), sicché l’individuo soggetto a tutela od a cura od emancipato in un paese, tale debba restare in qualunque altro territorio (3). Huber non segue coloro che rendono praticamente concreta questa universalità esten¬ dendone gli effetti agli atti dovunque compiuti dal capace o dall'inca¬ pace, ma, limitando quella universalità allo slato della persona, non la estende in tutto alla sua capacità. Secondo il suo giudizio un tiglio, incapace in Frisia di far testa mento, che, trasferitosi in Olanda, vi redigesse una disposizione testameli Uria, avrebbe disposto in modo valido quanto all'Olanda e ad ogni altro paese, eccettuata la Frisia, dove quel testamento sarebbe giudicalo nulla. Se invece un cittadino della Frisia capace di fare testamento, risiedendo a Grtmmgadove non gli competerebbe secondo la legge locale tale capacità, vi Incesse una disposizione tesLameti Laria, tale disposizione a giudizio deli’ Huber che approva una sentenza del 1643, sarebbe nulla, perdi© tale secondo la legge del luogo dove la persona avrebbe agito (4). Paolo Voet ammette invece che la comitas renda possibile una più larga applicazione estra- territoriale della legge personale, concludendo per l’universale rico¬ noscimento della interdizione anche nei riguardi dei beni (5), e (1) J. Voet, 1. e., cap, XV L (2) Huber, J. m e* & ... - - , - ■jà) Huber, l c,; * Quia legibus rebusque -judjcaUs aliarum eivitalum m suos subjectoscjuaeiibeL aliae poLeslates co m iter etfectum Iribuunl; quatenus suo suomrnque juri quaesilo non praejudicatur (5) P^VoET.'sècC iv" cap. ili, 117:“ Quid si in uno loco aliquis sit inha- bilis ad ad min istmi durn declaratus... an ubique locorum prò inhabili cera- aebitur adunque inÉcdictum ad bona alibi sita estendenti- V. .. Malli» tamen SpS non tam de jure, quam quidem de luimamtale dum populus vicini decreta populi comi ter observal, ut iruiltorum emtelur coiifuuo 460 Capìtolo oliavo riservando però il diritto delle magistrature dei singoli paesi, di asse¬ gnare un tutore al pupillo in relazione ai beni che vi sono situali (1), Giovanni Yoet cita a tale proposito un accordo Tra le provine© d Olanda e di l irecht per unificare del tutto la competenza e l'azione del curatore estendendola anche ai beni immobili situati nei due territori» e adduce tali accordi, rilevandone i vantaggi, come esempli dell'ulteriore sviluppo consuetudinario della comitas (2), corrispon¬ dente. del resto all’indirizzo storico del popolo dei Paesi Bassi (3), Losì si arrivava, per via di sviluppo della comitas, al concetto della universalità dello statuto personale formulato su questa base dal Burgunda® (41 e dal Rodenburgh (5) e indipendentemente da quello da Abramo da Wesel (6). Se non che il Burgunde» e lo Stockmans (7} non estendevano questa universalità dello statuto personale agli im¬ mobili dovunque situati e Rodenburgh (8) e A bramo da Wesel (9) sviluppavano 1 esempio citato da Giovanni Voet, E mentre il Bur- gundus e il Rodenburgh escludono dall’universalità dello statuto per¬ sonale le disposizioni die accordano o negano una capacità particolare, alio sviluppo ulteriore della comitas. sulla traccia dell’esempio citato da Giovanni Voet. era riservalo di accomunare anche quelle disposi¬ zioni nel regolamento universale delio statuto personale. . , . P ^ ^0ET< seet- IX, cap. Il, § 17: “ ... Ne t.imen videatur Judex domi¬ cili! qmd extra tenutomi m ferisse, non praejudicabit Judiei loci, ubi non- nu la pupillare bona sita, quin et tutorem pupillo catione illorum bonorum scincet immobiìiura, ibidem reete dederil „ e $ 18. .\0ET* ^>e § XV 11: k Simiiique. modo... inter eosdem con¬ venutone id actum, ut dalus in loco domici! ii curator boniseorum, qui mortui sunt, aut foro cesserunt, aliorumque similtum, jns et auctoritalem suam habeat in boms, altero in territorio sitis, etsi in loco doni reti ii vel minima bonorum, vel minor credi toni m pars invenirelur, et ut eodem in loco, in quo curator constitutus est, universale concursus judicium inter credi tores agi e ut. Et quanto pere consenso mutuo,., de suo remiserint sumrno jure... fune in castbus supradietis, tum in aliis quae ad personalia stanila reduci possunS, a b un de mon. strani variae variis temporibus inter utriusque prò- vinciae proceres interpositae Iransaetiones , . f3) Ln *2$$* du droit interneàpnal privi. La Ha ve, Bel infante freres, 1890, pag. 286, 7, (i) Lr round us, Ad consuetudine» Flandriae, traci. Il, n° 7. <■:>) Rodenburgh, De jure quod oritur de stntutornm divertitale, tit. I, cap. [li, num. l-o. *2^ Àbraji A Wesel, Ad novella» V Urajectinats, art. 13, n° 25. )'J aTOCKMAxx. Decmon. varia* Jirabmtiae, Bruxelles 1670, dee. CXXV. (8j Rodenburgh, tit. il, cap. i. (9) Abram a Wesel, art. 13, n" 23. 461 Sviluppo de! diriuo itucrnazi enfile privato negli altri Siati dirupa La dottrina francese non prendeva le mosse rispetto a questo, come quella olandese, da un fondamento così negativo. Si ammet¬ teva innanzi tutto che lo statuto personale seguisse la persona anche nei territori diversi da quello cui apparteneva e si partiva cosi da una base diversa da quella dei giuristi olandesi perchè, puff giudicando come regola tutte le leggi territoriali, si ammetteva in via di eccezione una categoria di leggi personali ed eslraterri tornii nella loro applica¬ zione. Questo carattere era ammesso anche dal !)’ Argentee in tutte le leggi che, regolando una capacità o una incapacità generale della persona, non dispongono contemporaneamente circa le cose. Egli negava per converso il carattere di leggi puramente personali e la conse¬ guente attitudine alla applicazione estraterritoriale a tutte quelle che dispongono circa una capacità od incapacità speciale o circa le cose (4), e rispetto alle leggi personali predatemi cfìetti sulle cose, come nel caso di alienazione di immobili posti in paese diverso da quello cui appartiene il disponente, faceva prevalere il diritto delia persona su quello della situazione delia cosa ogniqualvolta il disponente die sarebbe capace secondo questa è incapace secondo quella (2). Il Dumoulin invece ammetteva che la legge disponente circa le persone in modo principale e in modo secondario circa le cose, rice¬ vesse una applicazione estraterritoriale come legge personale quando fosse diretta a togliere un impedimento personale (3). La lolla fra ledile tendenze si manifestò in Francia nella defi ni¬ ni Aro enti* aeus, Ad juris liì'Uaniuci, lit. De donalionibus, (i 1. \ I, ,S§ 6» 9 14 e 2% pag. 439, note 1, 3 e 4, pag- 440* noto ! e 3 e pag* 441, nota ; * ’ (2) ArrekÌraeus, 1. c, §§ 4749, v. pag. 439 L 440; e Arretra*®, m Li u- lum Juris britannici, De min&ribus, art. GLCCLì! li, Glossa II, *, ed. ut., na* ^3- “ In petendis certe tutori bus domicilium nos in toLum spectamus babitationis... S 3, pag.288, 4: ...Ergo si quia domicilium habet faeti, ibi tutor petèndus est, sin non habet, ad paternum i eoncurrendum... Erge orni*» illa origini» et rerum notisi clcratione, domicili! defuncti judex pelenous est ad decerneridas tutelai qui, ubi Uecreverit, non magnopere laboraodurn ubi bona sita sin t, quod spectantibus eireniret ìnterdum decem tutores dari pio rerum situ. g 4: Narri cinti personal de tur, consequens ent ei admmistra- tionem omnium honorum ubìcmnque sita sfrit ut a rosidentia decerm . V. Bòullenqis, Qìtestkms sur les demmionsde bienfy Quest, vi, pag, Jfoo, n 4. IJatf3Ì MousaeJsJoc. cit.,edit. cit.,t, ciL.pag. 556: “ Quoties ergo statutum Principal iter agii in personali!, et in jegu# consequentiam agii in res mimo- biles • non exlenditur ad sitas in locis ubi jus commmie voi statutum toci diversum est, disi hoc faciat tallendo impedimentum personale, quod possa t in suo subdìto omnino tollere, ut jus patriae potestatìs 462 Capitolò Oliavo 7.ione piìi o meno larga dello stallilo personale ed ebbe per risultato di comprendere a poco a poco in questo anche i due ordini di dispo¬ sizioni che il U’Argentré voleva escluderne (1). E lo stesso dissidio agi lavasi in Germania quantunque in forme e con proporzioni diverse. Mentre in Francia infatti la esiralerri tonalità dello statuto personale era considerata una eccezione alla regola imperante della territorialità di tutte le leggi, in Germania In statuto reale consideratasi come ima eccezione alla regola imperante della universalità dello statuto perso¬ nale. Circa i limiti di questa universalità quando tratlavasi di cose o di atti sorgevano non poche incertezze e divarii, ma i termini della questione erano posti in modo maggiormente favorevole alla più retta soluzione di quelle ed alla più pronta rimozione di questi (2). È infatti in questo modo che lo Ilerz pone la sua prima regola: « Quando Jex in persona ni dirigi tur, respiciendum est ad leges illius civitatis quae personam habet subjectam » (8). Ed egli la commenta nel senso di ima vera universalità dello statuto personale (4), e questa fa risultare anche dai casi in cut ne fa l’applicazione (5’. 14-2. — La legge che deve regolare le cose considerate in se stesse apparisce evidentemente essere quella della situazione. Ne indica la prevalenza da un lato un chiaro concetto di competenza, e dall'altro la stessa materialità delie circostanze in cui quelle cose sì trovano. In tale rapporto la di nicol là consiste non già nel l'ammettere in questi limiti la prevalenza della legge territoriale, ma nel mantenerla uni¬ formemente in questi limiti impedendo nella teoria e nella pratica varii e più estesi concepimenti delio statuto reale. Tale difficoltà, che fi) !■ Roland. Mémolres conternani la nature et au aliti des statate, voi. I pag. 89-101 e 139. m V. pag. 446, 449, 450. (3) Hertics, toc. cit., § Vili, pag. 123, fi) Mbrtius, loc. cit., pag. 124: * at nos loquimur de lege, imprimente nolam sive qualitatem suhdili personae, quain ubìque cireumferat, eliamsi in alio territorio eommoretur, et vi ejus jus aliquod agendi ve! non agendi sai Lem per consequeniiam nanciscatur. Hi ri e in uno loco mfamis, ubique infamis liàbetur, Hinc Liilor datus in loco domicili! etiam bona alibi sita admimstrat Hinc qui in loco domicilii prodigus, major, aut minor annis declaratur, ubicumque loeorum prò tali habet ur fò) V. i casi I. Il, IV, V, VIE, § XJ, XII XIV, XV, XVJl, pag. 328-132 dai quali risulta che, fatta eccezione dai privilegi individuali concessi dà un principe, le qualità personali dell’individuo sono regolate dalla legge del paese, cui la persona appartiene anche nei riguardi (caso VII) dei beni situati in territorio dove la capacità sia diversamente regolata. Sviluppo de! diritto i inorila* io naie privato negli altri Stati d'Europa 463 ancora ai nostri giorni è rivelata dallo studio comparato delle norme positive di diritto internazionale privalo, appari va già nella inde¬ terminatezza della dottrina dei giuristi italiani (1) ed appare ancora nelle divergenze successive delle dottrine e della pratica prevalenti in Europa circa tale argomento. Che gl’immobili considerati in sé debbano essere sottoposti in tutto alta legge del luogo della situazione non è chi ponga in dubbio: e in tale soluzione risultava unanime la dottrina dei vari i paesi. Porgli Olandesi era questa una parte di tutto un sistema di territorialità cui la consapevolezza degli obblighi inter¬ nazionali d’indole morale derivanti dalia comitas non poteva indurre a far eccezione. Nella dottrina francese quella norma era pure una conseguenza della formula generale ammessa circa la territorialità delle leggi, cui in questo caso nessuno di quei giuristi voleva far eccezione. Il D umoul in sosteneva, dando alla sua regola anche un significato più largo, che quanto alle disposizioni relative alle cose debba prevalere la legge della situazione (2). Nel sistema del D’Argentré tale regola risultava incontestata in un generale predominio delia territorialità nel quale non sopravviveva come eccezione se non la estra territo¬ rialità delle leggi, quanto àll’oggeltó, esclusivamente personali (3); e nello sviluppo ulteriore della dottrina francese, quando il concetto dello statuto reale si venne limitando e determinando, le leggi che riguardano gli immobili in se stessi considerati, formarono la prima e piii importante categoria degli statuti reali (4). Tale distinzione venne adottata anche in Germania (5) ed è rias¬ sunta nella regola dello Herz: « Sì lex di recto rei imponi tur, ea loco m I label, obicumque eliam locorum et a quocumque actus cele- bretur ». àia la stessa estensione attribuita nella dottrina germanica allo staiti lo personale importava per lo statuto reale una giustificazione di competenza in armonia colle nonne più giuste del diritto interna¬ ci) V. pag. 346-349. (2) Moli.naeus, 1. c,: “ Autstaluturn agit in rem, et quacumque verborum formula utalur, semper inspìcilur locus ubi res sita esl, unde, sive dicat Bona non veniant ad faentina::, sive foeminae non mccedant seni per locum liabet in bonis sitis intra fìnes suos „. V. pag. 338, nota 5 e 439, nota l. (3) A a g e nttva f.us , Adjuris Britannici, tit. De donationibus, art. CC Vili, Glossa VI, pag. 46-51, §§ 2-9, pag. 54, n. 2, 4, 5.^ (4) Boukieu, Coutume de Bour gogne, cap. XXIX-XXXI. (5) Brunemahk, Comment., in XII lib., Cod. J ust in., lib. I, tit. I, De Stimma Trinitate, L. Cunctos Populos. m Capitolo ottavo zi Oliale privalo ed ispirava i estensione dei suoi efleui così da imporvi limili ben maggiori di quei I i ad essa imposti nella dottrina francese (1). Il commento che lo Hèrz fa seguire alla definizione dello statolo reale dimostra come questo fosse contenuto nel suo sistema in quei limiti che sono consigliati dalle ragioni del diritto e della equità (2)* Circa i mobili, in quanto si riferisce alla loro definizione, alla loro commerciabilità ed alla perfezione dei diritti costituitivi, dovrebbe valere la medesima nonna, cioè la prevalenza della legge delia situa¬ zione. invece Topi n ione universalmente prevalsa era favorevole in tal caso all’applicazione universale dello statuto della persona cui le cose mobili appartenevano. Il Dumoulin afferma ripeti) tinnente che « mobilia sequunlur « domicilium personae >> 3) ; e il IVArgenLré afferma in modo non meno esplicito la medesima regola (A), Però sotto le parvenze della identità, una notevole divergenza esiste a tale pro¬ posito fra i due giuristi. Secondo il D' Argon tré quella regola doveva applicarsi ai mobili come una dipendenza dello statuto personale (5). Le cose mobili pertanto non erano considerate come aventi una situa¬ zione certa, ma soggiacevano, come accessorii (6j al principale, alla (1 ) Hehtius, loc. cit., g IX, pag. 125: * Fundamentum htijus positìonisest, quod summa potestas, non tantum in subditorum personas sed etiam in bona ìminobdia qualiacumque territorio civilatis inclusa, seexseral. Multimi enim momenti silum est in accurata honorum etiam ad privatos perlìnentium dispensatone (2) Loc. cit,, pag. 125,0: Sic ut fraudibus occurratur. multis in iocis prudentissime est constilutum, ut ne e obiigatio nec alienatio praedii vim habeat nisì factam corara judice, sub quo p medium est silum, ,.,Lex hujus- modi quoque non label loeum in bonis sitis extra illud terntorium. sive extra imperii fines vim obìigandi habet nullam ,, (3) Molikabos, Cmdumes du BaiUage de Senti s, arL 140. Qp. edit. cit., 1. 11, pag, 700, I: 4 Ptespondi quoad mobilia uhìcumque sita (quia sequnntur domieìlmm personae), e art, 172. (4) Aegentraecs, l c„ Glossa eìL, pag, 46, § 4, pag. 57, § 30; w Sed de mobìli bus alta censura est, quoniam per omnia ex condilione person arum legem accipiunt, et situ’m li a bere negantur, nisi affìxa et eohaerenlia* nec loco corallieri dieuntur, propler habilitatem motionis et translationis n. (5) Akgcntkaeus, loc, cit.: “ Quare stalu tu m de bonis mobili bus vere personale est, et loco domicili! j lidi ci uni sumit, et quodcuinque judex domi¬ ci Ili de eo statuii, tibique locomm obtinet... observatio ind ubia mobilia per- sonam sequi, nee $Uu j mi icari, aul a locis judieium àcci pere e in tit, Jitris Britannici, De Bastar dia. art, GCCGXLVU, Glossa V, § 2, pag. 223, u: “...Nani afficentiam personae et passi onera sequerdur mobilia, ut quod in personam actum sii in mobili bus obtineat, cedantque omnia uhìcumque sita, domino locis judicantis, si quidem domicilium quoque sii *; e § 7, pag. 224. (6) De r,A Lande de Calan, 1, c.f p, 98-100. Sviluppo dei dìrUtp mt® azionale p^tyapji negli altri Siati d'Europa 4(55 persona ed alla legge da cui questa è regolata. Secondo il Dumoulin (1) invece i mobili « cementili' Incesse »; è una finzione giurìdica che li collega al domicilio del proprietario ogni qualvolta devono esami¬ narsi come oggetti d’un rapporto giuridico. Secondo la soluzione del D’Argeniré la legge dei mobili è personale; secondo quella del l)u moni in è reale. Il risultato pratico immediato delle due soluzioni è identico, perchè, tanto secondo l’una quanto secondo l’altra, ai mobili si applica la legge dei domicilio del proprietario; ma le due soluzioni meritano di essere distinte per gli sviluppi diversi di cui sono suscettibili. Esten¬ dendo ai mobili lo statuto personale essi devono soggiacere a quello in tutto, anche nella definizione delle loro carallerisliche giuridiche. Quando invece la situazione dei mobili è supposta ai domicilio del proprietario, nell’esame dei rapporti gì uri ìlei cui questo è. interessato, riesce possibile distinguere questi rapporti dalla considerazione delle cose singolarmente prese nella loro natura giuridica, nella loro com¬ merciabilità. e nelle altre loro caratteristiche particolari, ed appli¬ cando al primo ordine di rapporti, per effetto della finzione giuridica, la legge del domicilio della persona, applicare alle singole cose, nel secondo ordine di considerazioni, la legge delia situazione rispet¬ tiva. Fra i posteriori giuristi francesi, mentre il Boullenois (2) ed il Merlin (3) si pronunciavano per la soluzione del Dumoulin. il Bou h ier ;4) ed il Polhier (5) preferivano quella del D’Argentré: fra gli Olandesi il Rodenburgh (6), Paolo (7) e Giovanni Yoet (8) sosten¬ ni) Moms'aeus, nota al fari. 41 delle Coustumes générales du haut et. bas j 'Oays 57. (4j Ho d c.nbikoh, De jure quod oritur ex statutorum di ve rs Hate, ti t. il, cap. I, m 1 e G. Voet, De Statuti $, § XVI IL (o) Buzza ti, L auto r Uà delle l egg i s $ -a mere > ket al he a Ila fot rm a degli a iti civili. I orino, Unione I ipografi co^Edilrice 1894. cap. I. § 8 e se&g., pagina 2049 e cap. Ili, § 18, pag. 1 18 125. (6) Babt. in G., Ut. I, De Somma Trini tate t L. Gunctos Populos, § 13, 14 è 26; Huaz, loc. eiL, § X, t. “ Megula tertia sii: 41 Si lex actui formarli dat inspiciendus est locus aetus, non domicili!, non rei sìtae „ : “ id est, si de solerne i bus quaeratur, si de loco, de tempore, de modo actus, ejus loci Tiabenda est ratio, ubi aetus, si ve negotium celebra tur. fìegula haec apud omiies, quantum quidem sciam, est indubitata Sviluppo dèi di ri Ito in'tei'nazìotjffLe privato negl i altri Stati sect. IX, cap- IL ^ 9, eCCf3) Itauios, De collidane W>m, sect. IV, § X pag. 128: “ Non valet si actus a solo agente dependeat v. g. testamentmn, et Ine sit esterna; ve) si actus inter duna celebre tur v. g. padrini et uterque paciscens sit exterus et umus civilatis cives. Dubitandum enim non est, aduni a taìibtìs seeundum leges pai tue ^laduin m pabm op, cit, cap. i V, § V, pàg. 142-154. 476 Capitolo ottavo Nel regolamento della sostanza dei contralti si sviluppò analoga¬ mente a quello della forma il concetto della sottomissione alla legge del luogo dove il contralto era stato stipulato. Tale applicazione era pur giustificata dalia scelta espressa o presunta delle parti e pereto poteva limitare nel campo importantissimo dei rapporti obbligato rii 1 assoluta territorialità delie leggi, pur senza oilendere i pr i nei pi i fon¬ damentali su cui questa si fondava. Il contratto infatti era regolalo dalla legge del luogo delta sua origine perchè a questa le parti stipu¬ landolo avevano voluto sottoporsi, e le conseguenze immediate di un coni latto o dun quasi -contratto volevansi regolale secondo la mede¬ sima legge perchè questa rappresentava la presunta e tacita volontà delle parti (1. Così, trasformata nel suo titolo dalla volontà delle parti ma non nella sua essenza, la legge civile conseguiva anche secondo i più [vigorosi sistemi di territorialità del diritto, un vasto campo di applicazione estra territoriale. Secondo il Dnmoulin T indagine della volontà delle parti induceva a sottomettere la sostanza de! contratto ai diritto del luogo della stipulazione; il modo della esecuzione dovea regolarsi secondo la legge del luogo fìssalo dal contratto per l'ese¬ cuzione [2), e nel caso di rapporti obbligatori! dove mancasse un contrailo espresso la legge prescélta per presunta volontà delle parti doveva ritenersi quella del domicilio i3). Prevaleva dunque la massima che le disposizioni dovessero inter¬ pretarsi secondo il diritto del paese dovTerano redatte (4) e da quella derivarono a poco a poco due altre massime più importanti. Si rite¬ neva cioè che dalla stessa legge dovesse essere completata l'espres¬ sione incompleta della volontà delle parti, e che ogniqualvolta una o più persone si fosse ré as te nule dal rego I a re es p ress a m e n te un ra p - porto giuridico che la legge permetteva loro di regolare secondo il loto arbitrio, dovesse ((nei rapporto intendersi regolato, per presunta volontà di quelle, secondo il diritto vigente ne ì loro paese. La legge di un paese in tal guisa, trasformato il suo contenuto mediante l'ado¬ zione espressa o presunta negli accordi fra le parti, poteva acquistare (1) Grot, De jzire belìi &$aekt lib. Il, cap. XI, § V, n* $ : “ Quare etiamsi peregnims cum rive paciscalur, lenebitur illis legibus, quia qui in loco aliquo contrahit, tamquam subdìtus temporarius legibus loci subjicìtur (£) Moukàeus, Conclusione^ cilT L e. (3) Molxnaeus, J. c. (4§ Recmil, cit voi, I pag. 524. Factum pour M. le plànce de Couty moire Mai la duchesse de Nemours. Sviluppa dei dìriuo interìiaaionàle pii vaio tiegli alìri Siali d'Europa 477 seconrlo le stesse dottrine ispirate alla territorialità come quella di Paolo Voet, un'applicazione estralerriloriaie anche relativamente ai beni situati in diversi territori i (1), e conferire in molti casi per questa trasformazione formale del contenuto delia legge e per effetto delia comitas un effetto estraterriloriale alla legge della persona (2). Ad incertezze ed a conflitti potevano pur sempre prestarsi e si prestavano l'interpretazione e l’applicazione di tali regole. E ciò avve¬ niva specialmente quando, circa le conseguenze mediate o immediate del contratto, si dissentisse circa il prevalere della legge d'origine o di quella di esecuzione (3) e quando alla legge del contratto si volessero sottomettere anche (4ì le condizioni di capacità delle parli. Ma prevale abbastanza chiaramente la regola dell’universale regolamento cosi della validità formale come del carattere sostanziale del contratto. 'l'ale universalità di regolamento dei rapporti obbiigatorii, sia che derivasse immediatamente ed in modo esclusivo dalla volontà delie (1) P. Voet, sect. IV, cap. il, § 15: “ Ut etiam,si statuto in uno territorio, contractus aceesserit, seu parti uni conventi o,etiam si ili rem sit conce pturn, sese exlendet ad bona extra jiirisdictiorien statuenlìum sita, non ut afficiat immediate ipsa bona, quam personam quoac! il la; ad quae contractus aut conventionis catione jus est cjuaesitum sect. IX, cap. II, § 10: “ Quod si de ipso contractu quaeratur, seu de natura ipsius contractus, seu iis quae ex natura contractus veni un t . edam spectandum est loci stato tum, ubi contractus celebratine. quod eì contrahentes semel accomodare praesu- mantur n; § 14: u ...de literis cambii... spectandus est Iqcus ad quem sunt destinata© et ibidem acceptatae , e § 15. (2) à. Voet, De Stah0s, g XIX: * Sed ut haee quisque potest expressa voluntaie, ita et, quominus a tali uni statutorum dispogliane, per tacitam praesumptamque voìuntatem recedal, ni hit vetab Cumque quilibet no visse praesumatur, autsaltem scire facile possit, domicilii sui jur.a, non item leges omnium regionum, per quos forte locupletioris alicujus dispersa inveniuntur immobilia, consequens est ut, et praesumamus, unumquemqtie contrahen- tem circa res suas in dubio voluisse ìd agere... quod dictat nota ipsi domi* cìlii lex, eo quod si aUud voluisset in coutrahendo, potuisset alhmi nomi* nati ni patisci. — Unde vulgatum ilìud profluxit, quod quisque in dubio censeatur, se conformare voluisse in contrahendo et adap tasse sui d omi¬ cidi statuti s (3) Héetius:, loc. cit , § X, pag, W\ elimina questa incertezza affermando : “ Idem dicendum de solutione* Non obstat forum fieri competens in loco destinatae solutionis, si ve ubi ex contractu alì quid praestandum est. Nani diversa ratio est judiciì, eujus praecìpims scopus est executìo; diversa ratio legis quae actum vult rito fieri et secundum formam praesedpiam. Sum- mopere autem heic notandum, ne inter ea quae contractus consequuntur, vel ex iis profluunt, h&beamus extrìnsecus et ex accidenti subsequentia contractus *. (4) V, pag, 447, e Gaìipzovujs, DesjdOffìSjj} lib. \ y tit. 1, Resp. 1, g 1 1 7, 478 Cucitolo ou«xò parli, sia die derivasse mediatamente dalla legge, trovava un limile necessario e. in caso di varie interpretazioni, una causa di conili ili, nel regime dei Ite ni immobili, laddove il diritto territoriale conteneva una disposizione proibitiva non esistente nel paese del contralto o in quello delle parti (1'; un altro limite trovava nel paese di queste quando il diritto in quello non permettesse ai cittadini di derogare mediante i propri i palli dalle disposizioni della legge; ed un limite trovava in ogni altro paese dove le sue conseguenze avessero even¬ tualmente dovuto farsi valere se in quello avesse offeso l’ordine pub¬ blico dello Stato o i diritti garantiti ai cittadini dalla legge locale (2). 145. — Keirordinamenlo del matrimonio le regole relative alla capacità dei coniugi dovevano uniformarsi nei singoli paesi al sistema adottatovi per il regolamento della capacità della persona in gene¬ rale. Se pertanto questa si col legava per i contratti in genere alla legge del paese cui appartenevano le parli, a quella faceva d’uopo riferirsi per constatare la capacità di coloro che volevano contrarre matrimonio; e se per tutti gli atti compiuti in un territorio la legge di questo applicava le proprie norme anche alla constatazione della capacità, a più forte ragione quelle stesse norme si dovevano appli¬ care alla capacità nel caso del matrimonio. Due fattori pero contribuivano a far sì che, sotto certi rispetti, avessero impero nel matrimonio più che negli altri contratti le norme vigenti nel terni torio della celebrazione. Alcune norme, quantunque relative alla capacità, interessavano infatti evidentemente l’ordine pubblico del paese dove il matrimonio era celebrato, cosi da non potersi permettere rispetto ad esse, nemmeno laddove la capacità sotto pone vasi di regola allo statuto personale, che vi si contravvenisse nemmeno da stranieri invocando la legge del proprio paese (3). Una influenza preponderante anche nei riguardi della capacità doveva poi avere ii diritto ecclesiastico vigente nel territorio, Non era istituito (1) J. Voet, U., § XX; Herz, loc. eit.,g X: “ . i\'on valet ubique si lex non tantum de solemnibus, sed eliam de rebus c;uae in aduni deducilo tur, principaliter disponat; haec enim vim habere non potest extra territorium ubi lata est, propter regolano in § IX (2) Huber, ). e., e. Il e G. Voet, 1. c., § XVI11. Herz, 1. c., § X. “ Noe valet si forma illa alterius civitatis pudico juri adversetur; v. g, si privile- gium tribuat (3) V. n* 2 e Schilter, De jure peregrino rum , cap. XXXIII, voi. 1, pag, 112. 1 2 3 Sviluppo del diruto i mena asioii ale privato bo^Ìì altri Siati d Europa 479 ancora il matrimonio civile, non era in uso il matrimonio consolare, due persone non potevano contrarre un regolare matrimonio se non per opera del ministro del culto, e questo trovava nelle norme giuri¬ diche della propria chiesa e in quelle concordate nel suo paese fra la Chiesa e lo Stato, una norma relativa non soltanto alle forme ma anche alia capacità; norma dalla quale esso non poteva allontanarsi e che pertanto implicava in molli casi la necessità di una certa territori ai ila di diritto applicata anche alla capacità nel matrimonio dei forestieri. Per io stesso motivo non era cosi frequente come ai nostri giorni la possibilità di con 11 itti circa la forma dei matrimonio, poiché la identità delle forme necessarie e sufficienti non lasciava per lungo tempo luogo all’indagine circa l'applicazione della regola locus regìt aclume circa il suo negalo riconoscimento fuori del paese delia cele¬ brazione. Però né tale identità (1) fu mai senza eccezioni, nè durò dopo il trionfo della Riforma in una parte notevole d’Europa, e dopo la varia applicazione delle norme del concilio di Trento, negli altri paesi del continente europeo. Ma affermatasi così la divergenza delle varie leggi circa le forme valide del matrimonio, ed acquistata in tal guisa un’importanza pratica ben superiore all’antecedente dall’inda¬ gine relativa alla regola focus regii aclum, questa non fu meno pie¬ namente adottata (2). Anzi la si adottò in generale così completamente che non solo i giudici francesi riconobbero ripetutamente la validità dei matrimoni! celebrali all'estero fra protestanti francesi da ministri protestanti (3), ma in alcuni casi si ammise anche la validità di tali mairi moni i celebrati fuori del territorio fra cattolici (4) davanti a ministri evangelici, e il De Beau moni (5) cita l’auto ri là della stessa Chiesa di Roma in favore di tale soluzione affermativa. (1) FfUEDBERCr, Dos Rechi der Eheschliesmng in seiner gesohichtlichen Entivickelung, Leipzig 1865 e Friediìerg-Ruffini, Trattato di diritto eccle¬ siastico cattolico ed evangelico, Torino, Bocca, 1893, ìib. V, cap. Ili, § 153, V, 5, 6, pag. 622. (2) Heutius, loc. cit, § X: “ Matrimonium juxtasolennilates loci alicujus, ubi sponsus et s p o n sa co m mo ra ban tu r, c o n trac t u m , non potest praetextu ilio rescindi, quod in domicilio aut patria mariti aliae solenni tatesobserventur (3) Mé moire pour le S.rs et D.lles Potin contro la D.e et Dite Desjardins par M. Elie de Beaumost, avocai au Parìement de Paris: Journal de jurispr. cit., fènder 1764, pag. 73-87; mars, pag. 146-162. (4) Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois etc., voi. 1, pag. 474. (5) Decisione solenne del 19 gennaio 1603, resa dalia Congregazione dei cardinali, e diretta ad Ottavio Frangipani, nunzio in Germania, che ricono- Capitolo oliavo 480 I rapporti personali e patrimoniali fra marito e moglie, quan¬ tunque ispirili in generale dal concetto di una certa subordinazione dì quella aì marito, erano regolati mollo più variamente nelle varie legislazioni. La soggezione assoluta e senza limiti del diritto inglese (1) era molto temperata in altre legislazioni, nè la dottrina francese seguiva in lutto il rigore che ispirava al IVArgenlré la sollecitudine di proteg¬ gere un essere debole (2), ma insieme con quella germanica ne limi¬ tava la incapacità e la disciplina ai limiti richiesti dal bene della famiglia (3L come aveva fatto modificando il concetto e i limiti romani della patria potestà (41. Ed ancor più erano divergenti le legislazioni circa gii effetti del matrimonio sui beni dei coniugi. In alcuni paesi si applicava com¬ pletamente quel princìpio che Tacilo (51 aveva constatato imperare fra i Germani del suo tempo: che cioè la moglie dovesse essere in tutto, anche nei beni, compagna e socia del marito, e tale norma era stata adottata dal diritto sassone, e in quello del Brunswick, di Am¬ burgo e di Lubecca; in altri paesi la comunione si limitava agli acquisti d’ogni specie fallì durante il matrimonio, in altri ai mobili; in altri ancora ai mobili ed agli acquisti. E tale comunione risultava secondo una legge in un condominio, secondo ondai tra in un usn- scova la validità dei matrimoni i di cattolici celebrati in Olanda da un ministro protestante. V. pag. 479, nota 3. (1) Blackstone, libro 1, cap. 15, Ut, voi, I, pag. 441: ... thè very being or legai existenee of thè woman is suspended during thè marriage, or al least is incorpora ied and consoUdaiet into that of thè husband* under whose wìng, proteeticm, and cover she performs everything...; e libro IV, cap, % VL 1, voi. IV, pag. 27,8... in some cases thè command or authority of thè hus band, eitger expressed or implied, vvill privi Vege thè wife from punisbment even for capitai ofTeuces *- {% Aróextràeus, in LÌL Juris Britannici % De jure conmt-biormn , I, § 8, pag. 5: * .....ex quo Decesse erat, mulierum patrimonia saepe perìcì ilari, aut vi, aut blanditila, etimbecillum animai exponì artìfièìis maritorum e art GCCCXIX, Glossa II, § 5, pag. 129, e art. CCCCXXllIb Glossa I, § % pag, 165: Àlioqui maritorum impulsa et clavieulariis areanis de bonis mulierum multa possent alienar! fraudo ipsarum, et heredum, interpositis empio ri bus, sine metu r e compensatici ni s, non praestando auetorÌtatem3 et fida ignorantia „ , (3) Struvius, lìb. b tit. VII, § Vili, n. z, pag. 31, 2: H ... ipsaque marì- talis potestas demum iis limìtibus est eircumseripta ut solo jure dirìgendl absol vere tur „. Gfr. e. L Lunoyrél, MUsertàt* De jure et jurisprudenHa dome¬ stica, cap. li, % XV e segg. (4) Struvius, lib. [, tit. V, § II, pag. 16, 17 e n, q. (5) Tàcit.? De morib. Gemi cap. XV1IL m Sviluppo del di duo intemazionale privato negli altri Stati d'Europa frutto, o in una nuda proprietà, ori unione dei beni; in un territorio decorreva dalia celebrazione deile nozze, in un altro dalla consuma¬ zione de! matrimonio, in un altro infine cominciava dopo un anno di vita coniugale (1). In così grande diversità di ordinamenti era pertanto sommamente importante la ricerca della norma di diri ito internazionale privato applicala nei diversi paesi al regime coniugale dei beni, sìa che i coniugi avessero sia che non avessero stipulato un contralto di matri¬ monio. E intorno a questo istituto si sviluppò appunto quella dot¬ trina del contratto tacito che fu nei sistemi di diritto internazionale privato fondati sulla territorialità, il più operoso fattore deil’appli- cazione estraterri toriate della legge civile. Se v’era un contratto, la volontà delie parti doveva valere dovunque come legge del rapporto giuridico salvo i limiti imposti nel paese della situazione dei beni, quando non fosse stalo quello stesso cui appartenevano le parti, dalle esigenze del diritto pubblico. In ciò il D'Argenlré (2) andava sostan¬ zialmente d'accordo coi giuristi italiani e eoi Dumoulin. Ma se un con¬ tralto di matrimonio non era stato stipulalo fra i coniugi, allora si manifestava un dissidio (3) assoluto fra le due tendenze. Secondo il D’Argenlré in tal caso non si poteva parlare d’una uniformità di regime matrimoniale valida in Lutti i paesi dove la famiglia avesse avuto interessi economici, perchè d’un lato la volontà delle parti, che sola avrebbe potuto valere oltre i limiti di un solo territorio, non si era manifestala, e dall’altra la volontà del legisla¬ tore d’tm paese non poteva farsi valere nel territorio 3* un altro. Lo statuto pertanto che stabiliva la comunione dei beni fra coniugi era per sè, secondo il D’Argenlré, uno statuto reale, sicché gli sposi domi¬ ciliati a Parigi, che vi avessero contratto matrimonio senza stipulare convenzioni matrimoniali, non potevano pretendere che la comunione (il) Hoi'TMANN, Dissertat. de donat. propter nuptias, g l. (2) Argkxtrabus, Ad juris Britannici, tit. De donationibus, 1. c,, § 27, 31 e 33, pag. 60: “ . dispositio de realìbus a statuto inducta non amplius excurrit, quarti quantum sese territori! fìnes protendunt: sedquod conven¬ ti one aùt pacto inter contrahentes convcnìt, nullis metis ineluditur, sed personam aeternum sequitur quocumque def'eratur persona... (3) V. pag. 356, 7, e Argentrabus, 1. -e. : “ Neo quod a lege disponi tur de rebus, ìneludit ullam personarum obligationem, neo conventione inni tti tur, nisi quidein et eonventìo personali adjectasil legali. quod aliquando potest acci dere, nee tamen semper „. 31 Cai ELLA NI, Diritto ini. priv voi. I, 482 Capìtolo ouavo dei beni esistente fra loro per legge nel len i torio del domicilio, si estendesse anche ai beni situati sotto l'impero delie leggi che non ammettono come legale un tale regime dei beni (1). Il Dumoulin invece riannodandosi nella soluzione preferita alla scuola dei giuristi italiani (2} e nella sua giustificazione piu partico¬ larmente a Baldo (3), riteneva che nel caso del matrimonio contratto senza stipulazione di una convenzione nuziale, sì avesse pur sempre una convenzione tacita e sosteneva che tali convenzioni dovessero produrre lo stesso elTetlo che quelle espresse (4\ Sicché com'egli rico¬ nosceva che si dovesse ricorrere per l’ in ter prelazione delle clausole d*un contratto esistente, cosi sosteneva che si dovessero attingere come volute dai coniugi e come clausole d’un contratto tacilo le disposizioni della legge vigente al domicilio del marito (5-. E siccome la legge di tale domicìlio valeva, secondo il Dumoulin, come un contratto taci¬ tamente stipulato dalle parti, cosi il suo effetto sul regime patrimo¬ niale doveva estendersi anche al dì là dei confini del paese dei coniugi per ogni specie di beni loro appartenenti (6), Tale dottrina aveva 1 effetto sostanziale di conferire illimitata eslratérri tonalità di effetti alla legge personale della famiglia, rispetto ad uno dei rapporti che pio frequentemente possono essere occasione di conflitti di diritto internazionale privato. Il D* Argentee escludeva del tutto tale soluzione; ma se tutti non seguirono completamente il Dumoulin (7), non mancarono fra gii stessi (1) Argentràeus, L c* §§ 2$, 29, 30, 31, 32, 33. (2) V. pag, 357. (3) Bald. in I. Exujere dot evi, Dig. De judieiis, § 2, (4) Molisàeus, Le*:1 2 3 4 5 6 7 - non tam agitar ex consuetudine vel statuto, quam ex tacito pacto (5) Molinaeus, 1. e. ; u Mine mfertur ad quaestionem quotidiana!» decen¬ traci» dotìs et matrimoni], qui censetur fieri non in loco, iti quo con tra hi tur sed in loco dòrmciliì viri, et in tei ligi tur non de domicilio originis sed de domicilio habìlationis ìpsius viri, de quo nerno dubitai,.* „,pag* 555, col- L (6) Moll^aeus, Le*: * Non soluto inspiciatur statutum voi consueti! do primi iliius domici ili* prò honis sub ìlio sì Lis, sed locum habebit ubique etiam extra Ones et territorium dlcti statuti**, et hoc indiatimele sive bona dolalia sin! mobilia, sive immubilia ubicumque sita. . . Ratio**, procedi! in vini taciti pacti ad formai» statuti*** Ergoistud lucrum slatutarium proprie non est, sed conventitium seu paction-ale pag* 555, col. 2. (7) Argexthaeus, loc* cit*T § 33, pag* 60: \*. Minime probaverim*** quod Molinaeus asimplici eonsuetudinis disposinone elicli partì um conventìonem et pactuni, ci tra ullam conventìonem par ti a rn adjectam consuetudini rado- nera non habet. Alia enim vis et ratio, aliud prineipiurn et causa obligationis 483 Sviluppo del diritta ìnterimi&oaM privato negli altri Stati d Europa seguaci del primo quelli che accecarono in tutto od in parte la teoria dei contratto tacito. Così fra i seguaci del D'Argentré; la accetta senz’altro il Ghalìine (1), e, relativamente ai mobili, il Basoage (2); mentre fra i Par lamenti quello di Parigi adottava la sol azione de! Ihimoulin e quello di Bretagna e di Normandia preferiva lungamente quella del D1 Argentee, Ma il principio del D umanli n era destinato a sopravvivere, a prevalere ed a passare come norma preponderante ne! diritto francese moderno* precorrendovi Papplicazione della legge nazionale delia famiglia considerata, in mancanza di contralto* come lapin competente a regolare il rappòrto giuridico. À quella delirino fu dovuto se nei Paesi Bassi* dove pur la ter¬ ritorialità della legge aveva così incontrastato impero, potè penetrare il concetto del!1 unità del patrimonio nei rapporti economici fra coniugi. Paolo Yoet si limitava ad ammettere che le disposizioni di uno statuto, accolte nelle proprie stipulazioni dalle partì* s estendes¬ sero anche ai beni situati in altro ter ri torio (3), salvo la terri torta¬ li tà delle disposizioni proibitive di leggi vigenti negli altri paesi (4); quae a lego induci tur, alia ejus quae ab faclo et convellilo ne partì um pro- ficiscìtur.,. Serì quae ejusmodi sunt non ampliai; virium habent jquam quantum a lege acéipiiintj m no n amplius quam a legislatore, legìslator non plus quam quantum terri lorii habet... n \ pag, 61, fi L Necesse igìtur est a lege haberi quod a converitione non habealur, imo et casa aliquo ImberL nequeat, in quo sci licei sedere consensus non possi!, Quod sì a simplici legìs aut statuti dispositi^ conventio personalis inferri posset» conseque- retur slatu tis omnibus inesse conventio nes, falsissima illatione, cani multom ubique intersit inter provisionem legis aut hominis . ; (pag. 62 r)\ Quare non est putanda statutaria aut legalis disposilo transire in conventionalem, sic quidem ut diversum aut alium per se effectum produca!, aut vero ulluin praeter eurn qui a statuto est.,,; pag. 63; sic nec ista fictìo de assensu con- jugum sumpta confort litui uni contractus, aut conventi onis uìliijs specificae, aut stipulationis conventionalis.,.; pag, 65:,.. denìque censeo.,, simplici con¬ traete matrìmonii, nullo pacto adjecto de communioni coniugali, nullam subi niellici partium eommunionem ex conventione, ex éoque slatutariam per se ultra terri torium suurn non prò ferri, et conventiooalen nullam induci (1) Oh all ine, Méthode généraie polir VmteUigeme des coutumes de Freme e, pag. 248* ap. Lainé, voi, I, pag. 363. (1) Basnage, ( Euvres | voi. li, pag, 78, Rouen 1778, ap, Làiké* voi I, pag. 368. (3) P. Voet, sect, IV, cap, Il, § 15 e 16 : 44 ... Qua ratione* sì statuto hujus loci inter conjuges bonasint communia, vel pactis antenupliahbus ita eon- ventum sit, ut omnia, ubique locorum sita, communia forent; etìara. ad illa, quae in Frisia jacent, ubi nonnisii quaesitorum est communio, dabitur actio ut communicentur (4) P. Voet» 1. e., § 5, 6, 7. 484 Capitolò oliavo ma quando non fosso stata stipulata una convenzione fra i coniugi, pur sembrando inclinare per la dottrina del Du moni in (1) egli finiva, a proposito delia comunione dei beni, per limi Lare ai singoli terri¬ tori! l’effetto delle disposizioni di legge relative al loro patrimonio (2). Ma lo Ho ber seguiva in tale argomento del tutto il Dumoulin, non solo riferendosi alla legge del domicilio coniugale per interpretare e per completare i patti espressi, ma estendendo, in mancanza di questi, ai beni situati dovunque, le disposizioni di quella legge del domicilio considerate anche da lui come elementi dTin contratto tacito (S) e riconosciuti anche negli altri territori! per effetto della comics. Tale è pur la regola adottata da Giovanni Voet che la giustìfica non diver¬ samente dai Dumoulin col principio del contralto tacito (4)? applican¬ ti) P. Voet, sect. IV, cap. Ili, § 2. (2) P. Voet, 1. c.? § 9; u ... Quid staluendum de variarum Provinckrum in Belgio consuetudine vel potius statuto, quo inter conjuges... honorum induciUir communio, nisi pactis sit esclusa dotalibus, reali ne statuto adnu- merabìtur, an potius personali?.,, negari non poterit quin (illa communio statutaria) reali statuto sit connumeranda ; ut ad bona alibi sita, uhi contra¬ riane obtinet statutum, reales effectus non exerat „. Glaudius De Ferrière (ap. Herz, toc. cit, § XLV1, pag. 144. il 2) distingue pure la comunione sti¬ pulata da quella tacita e ritiene applicabile la prima e non la seconda agli altri territorii; Rerz, loc. cit., § XLVIÌ: * Ut adeo facile mteìligatur, errasse etìam Gonsultator Batavorum quando, p. G, cons. 74, exIÉiimavit, inter conjuges Hollandos, communione bonorum uientes, non esse praedia com- muoia, quae in Frisia habent. Neque valet ejus argumentum immobili a segui leges loci ubi sunt sita. Nani cum non obstaoie statuto, soeìetas bonorum tacito coniugum paeto nitatur, non potest inspicì locum rei sitae „ . (3) Huber, 1. c., c. 9; ... jura et effecta contractuurn nuptìarumque in iis locis recepta, ubique vini suam obtlnebunt In Bollandia conjuges habent omnium bonorum communionem, quatenus al! ter: pactis dotalibus non con¬ venti; hoc edam locum habebìt in bonìssitis in Frisia, lìcet ibi tantum sit communio quaestus et damni, non ìpsorurn bonorum. Ergo etFrisii conjuges manent singuli rerum suarura, edam in Hollandia sitarum, domini... Ratio dubitandi quod leges alterius reìpublicae non possint alieni territori] partes iniegrantes afficere; sed responsio est duplex ; Prima non fieri hoc vi Legis alienae immediata, sed accedente consensi! Potestà ti$ summae in altera Givitate, quae leglbus alienis in loco suo exercitis praebet effectum; sine suo suoramque praejudicio, mutuae populorum utilìtatìs respeclu, quod est fundamenlum omnis hujus doctrinae. Altera responsio est, non tantum hanc esse vini legis, sed etiarn consensum partium bona suainvicem commiican- tium, eujus vi mutatìo dominii non minus per matrimonium quam per alios contraetus fieri potest n e § 10 e IL (4) 3. Voet, De Statutìs, § XIX: “ ... eoque fondamento nititur, quod bonorum omnium communio, quae in loco domicilii contrahentium nuptias ex statuto viget, ad omnia bona sese porri gat, etiarn in iis sita locis, ubi sta- IX Sviluppo del diritto interri azionale privato negli altri Siati d'Europa 485 dola ad ogni specie di beni, E nellYpplieazione che ìo Herz fa delia medesima regola riappare lo stesso impero della legge del domicilio giustificalo dalla volontà tacita delle parti (1). 146. — Come nel contratto si riconosceva universalmente una certa prevalenza della legge delle parti su quella del l'oggetto, così si riconosceva una certa preponderanza nel testamento alla legge perso¬ nale delia successione; non però senza limiti che si verificavano cosi rispetto al l’isti tubi stesso, come rispetto ai suoi vani fattori. La capa¬ cità delle persone era infatti secondo lutti elemento di statuto per¬ sonale, ed unico ne doveva essere il regolamento, ma quando Ja volontà delia persona esereitavasi nella disposizione degli immobili, allora si manifestava il dissidio, Secondo lo spirito della dottrina italiana (2). pur riservando ogni possibile divergenza circa la legge che doveva regolare la validità intrinseca delle disposizioni, la capa- tutaria honorum communio ignota estjquodque viceversa canon obline!, ubi mairi monium ineuntes domicilium fovent in loco, ex cujus statuto sola ac quaestuum communio recepta est, lice! conjuges bona possìdeant illic sita, ubi universalis communio lege stabilita est-.. (1) Herz, ìoe. eit., secL JV, § XLVI, casus XXXVI: w Titiué in cujus domicilio nulla societas honorum inter conjuges est, bona liabet in estero territorio, ubi societas uni versar um fortunarum viget, sed in alio loco con¬ trahit nuptìas, ubi societas bonorum tantum, sive simplìciter ita dieta obli- net; qu aeri tur, cujus loci jura praevaleant ? — Pieri que volunt locum domici ìli praevalerc,.... Al il contrarimi! staluunt.... Nohis ita yidètur: Locum nuptiarum non posse inspici, quia supposimus marito ibi esse advenam, et sponsamìpso nuptiarum dìe in ejus domicilium concedere...,. Cui conse- quens est, ulnmique conjugem ìn ìlio loco esse exlerum. Fallii igìtur hoc in casu regalai quae aduni vult regi a loco aclus,,... Sed nec locum rei sitae ìntueri possumus . Cur ìgkur? ni mirimi, quìa sLatutum hoc non est simpiìciter imperati vum, quippe quod diversu m pacisci sive expresse sive tacite conjugibus permittat. Ex quo porro sequitur, societatein hazic abso- lute sive simpiìciter statuto vel consuetudini, tanquam caussae principali, non adscri bendarci, sed potius facto a lege ita informata imputandam..... Quandoquidem societas etiam tacite contrahitur . Conjuges autem in loco domicili i (juxta cujus leges obiigationes, velut personarum qualitates, dirigi solerci, utsaepe dixìmus) de socieiate bonorum non eogìtaverint, nec verisimile sii, in aìiis locis, ubi bona habent, di versarci voluisse.,,.. omnino conci udendum est, ad domicilium mariti tantum, ubicumque etiam locoruin bona si la fuerint, flectendos esse oeulos. — §XL VII* casus XXXVII . soeie- tatem bonorum non lam in statuto fundari quatti in pacto conjugum tacilo . Una est exceptio, si lex prohibìloria alterius terrìtorii obstet,*.,. Haec enìm cani in rem sit coacepta et prohibUoria..,.. praeterea bonorum jet faniiliae eonservationem respiciat, cornmunione bonorum alibi a conjugibus inda tulli non polest „ e § XL. Vili e XLIX sugli effetti del mutamento dì domicilio. 02) V. pag, S63-367. * 486 Capitolo ottavo cita del testatore doveva giudicarsi secondo la sua legge personale. Laddove invece imperava nei rapporti privati internazionali il sistema della territorialità delle leggi si giudicava della capacità a disporre dei beni immobili situati in un determinato territorio secondo le disposizioni del diritto in quello vigente anziché secondo la legge personale. Lo stesso Dumoulin infatti, dopo aver ammesso in genere il regolamento unico della capacità personale (1)? fa poi eccezione, quando si tratti d’immobili, della capacità a testare, rispetto alla quale riconosce rigorosamente territoriale ogni disposizione lim na¬ trice delle facoltà del proprietario (Sì). Tale riserva, senza distinzione di disposizioni permissive e proibitive, passò nella dottrina e nella pratica francese* la quale, ritrosa in altri rispetti ad accogliere la dot- trina del DWrgenlré (3), era preparala ad accoglierne in tutto, quando si trattava di successioni, la massima che cessi d’essere personale tino statuto quando, oltreché alla persona, si riferisca anche aì beni. Poi sì modificarono alquanto la dottrina e la giurisprudenza e si distinse dì bel nuovo la capacità a testare dalla sostanza delle disposizioni, ascrivendo la prima anche nei riguardi degli immobili allo statuto personale (4; e sottoponendo le forme alla legge del luogo dove fu redatto il testamento* Tali temperamenti furono pure ammessi per le proprietà private immobiliari anche in Germania '5). Al testamento si applicò, quanto (1) Mounacus, 1. c,* M Aut statuto m agit in per sonala et lime non includi! ■exleros. sive habilitet sive inliabilitet persóna-m - Praeterea si stahltura dicit: Quod filius familias possit testat i, subdi tus filius fami Mas poterli ubique testar! ella ni de bonis sitis ubique, quantum ad ipsum jus testandi . pag. 556. (2) Moldìàeus, 1. c, : * Si vero statutum click absolute: * vir non possit legare uxori vel conira ligat subditum.*. ; sed non prò fundis alibi sitis*.* Sed peregrinus testasi in loco dicti statuti, poterti legare uxori; quìa non subest statuto pisi legaret bona immobilia sita sub dicto statuto.** Si dieat: “ Quod minor Ì5 annis non possit testari de immobilibus . agit in certas £p- et sic èst reale . linde statutum loci inspicietur, sive persona sit subdita sive non..* pag. 556. (3) Algente aeijs, Ad juru Britannici^ tit* De donationìbus^ Glossa VJ, § 29, pag. 56; “ Eadem disposi tlonum statutariarurn, eadern contractuum, eadem testamentari uro ordìnationum lex putanda . Quod statutum Fran- cicum de eo penili Hit domiciliano suo, nos valere non pahemur in Bri- tannia, ubi lex nostra prohibet, de rebus soli praesertirn „. (4) D'Aguesseau, ediz. cit., voi. X, arringa 54, pag. 26Ó-270. (5) Schilteii, De /uve per egr Biorum fpag* 114, voi. I)*§XL: B Diversa autem ratio est statuti circa pmonas aliquid disponenti. ld enim ad forenses m Sviluppo dèi diritto imeni azionale privato negli altri Stati ^Europa alia vai idi Là formale, la regola locus regii actum (1) nei riguardi dei beni situati in qualunque territorio (2), salvo le esenzioni di persone specialmente privilegiate (3} e i limiti del Perdi ne pubblico (4) e salvo pure il carattere facoltativo in parte riconosciuto, quanto agli elletli nel paese d'origine del testatore, all1 impera della norma di legge dei- patto (5); Quanto alla validità sostanziale si tenne conto de! diritto vigente alP ultimo domicilio ($} e delle disposizioni assolutamente imperative e proibitive vigenti nel territorio della situazione dei beni immobili (7). I giuristi e la giurisprudenza dei Paesi Bassi adottarono invece ex tendi nequit, cum nemo personam sibi non subditam habìlem ve] ìnha- bìlem recìdere possit (Gaill, Pi '(t eti cete (Jhse i ' va- li ones , Observatio CXXI \ , § 15), licei bona in territorio ilio possideat . Adeoque major est statuti potestà®, quoad solemnitatem testamenti, quam quoad personae habilitatem ve! intuìbili la lem (1) Instiiidionum ìmperialmm Prmus Moderna , ed il, cit, Krstes Boeri, IV, pag* 6: * ..... Zumahlen eine soleher letzterer Wille nach den Statuten desselben Grts wo er aufgenchtet, al Iemali! auch ausserbaJb Landes, und was die Gii ter, so anderswo gelegen, belìi iTt, gtiìtig i'St, ob seibìger gleich sonsten wann er an denseìben Irt, da die Giiter gelegen, aufgerichtet worden wàre, meht gèlteri Munte * ; Hmz, lo c. cit., § X: 14 ..... heie non prineipalìter de re statuitur, sed de forma negotìi in alio loco gesti quaeritur, in quo, eum nihil vitii sit, haud dubie ubique valere . (2) Log, cit, pag, 7 : w Ist dannenhero eìn solches Testameli t, das vermòge eines Orts Statuten oder Herkommen in Gegemvart zweyer oder dreyer Zeugen, aufgeriehteL auch anderswo Gultlg, allwo eine gròssere* Anzahl der Zeugen, erto rd et wird, so gar, dass der eingesetzte Erbe in den G utero, si e seynd gelegen wo sìe wollen, auch extra tervitorium, suceediren konne,.. Und dieses aus der Ursach, \veil,was dìe Solennitates betrifft, auf das I ierkommen eìnes Orts, alhvo era solcher actus gehaUen, gesehen wird. Notanda circa hanc materiam verba acutissima Stralicili i DissertaL Quinque Accademie* tertia de Consti!* Prìnelp* Ih. 35, - Quo loco, inqui, quìs mori tur advena, secunduin e^ustoci regulas testamentum conditura valet circa bona ubicum- que sita (3) Eertius, loc. cit., § 10: * Non valet sì exterus ob certam aliquam justamque caussam legi civili populi apud quem moralità non sii obslrietus ut Legati eorumque Gomites... „ eSectio V. (4) Hertius, loc* cit. : * Non valet si forma ìlla alterius civitatis publieo nisi ad verse tur (5) Loc. cit. : “ Non valet sì actus a solo agente dependeat v. g. testa- mentum, et lue sit exterus, Dubitandum editai non est actus a talibus secon¬ dimi ieges palriae factum, in patria valere (B) Loc. cit* i “ Non tarnen valet Testamentum extra Provindam Saxo- nicam conditura quoad Geradam, si Testatnx, mutalo domicilio se conferai in Provineiam Saxonieam, ubi vita fungatur „* (7) Gaill.» PracUcae ObservatiomSj lib. lì, Gbservat. GXX1V, § 14. 488 Capìlob ottavo nel r apprezzamene della capacità a testare il criterio del D’Àrgentré. Paolo Voet non solo ascrive allo statato reale le incapacità speciali a testare (1), ma vi sottopone anche le disposizioni d’indole generale relative alla capacità {% combattuto in ciò da Àbramo da WeseL ma segnilo da Giovanni Voet. dalla legislazione della sua patria (3) e dal diritto inglese (4\ Del contenuto del testamento la scuola italiana tendeva a giudicare secondo un unico criterio applicabile a tutta la successione, fosse quella attinia al diritto della origine o a quello del domicilio (5V Ma questa soluzione, che necessari i limiti deve subire dovunque per la tutela dei supremi interessi degli Stati dove gli immobili appartenenti alla successione sono situati, molto maggiori limiti doveva trovare nei paesi dove si sviluppò il principio della territorialità delle leggi. Secondo il Domani in per interpretare le espressioni usale dal testatore, come ad esempio per estimare numericamente la entità di una misura da lui enunciala, si doveva ricorrere alla legge del domi¬ cìlio di lui (6 , ma della sostanza del testamento e della validità delie disposizioni doveva giudicarsi, ogniqualvolta trattarsi di immobili, secondo la legge vigente nel territorio dove quelli erano situati (7]. Tale regola, che persistette fino al tempo nostro nel diritto francese, (1) PT Voet, sect IV, eap, HI, gl e 2. (3) R Voet, L §|§: u ... jixdicarem illam personae habilitatern ad bona alibi sita sese non extendere „. (3) L Voet, De Statutis, cap. V HI : “ ..... concipiemus tot esse personas separaLas quot sunt res diversis in locis siiae, in quibus alio alioque fure P°}est3.te praeditus est rerum dornmus... Alque bine esse arbitror, quod Ultrajecti nàe provincke ordines, habilitatern testandi restringentes nova de¬ cisione ad anrmrn decimum oetavum in masculis, et sextum decimimi in foemims, nec invenièntes viam, qua suum jus novum ad civiuni ultrajecti- noi um immobìlia in Hòllan&ia sila, curn effeclus produ cereri L pronuncia- verini, ìllud statutuna, licei de habilltate personae disponens, èfifectum tantum realis statuti sorti ri, et ita reale esse n. (4) Blackstoxc, libro II, cap. I, voi II, pag. 12, (5) V. pag. 366, 7. (Gj Mglinaeus, I. e.: 1 * 3 4 5 * 7 Quia cum testator non senserit nisi de una uni¬ formi mensura, debet in dubio attendi mensura loci ubi testator domicilimi! habebal et eonversabalur ws pag. 55, col. 2 : àrgéntraecs, Adjurn Britan¬ nica Y\l De donaUoTiiòus, Glossa Vi, § 3G, pag. 57. (7) MoLiNAmss 1- k ... StaLutuni loci inspicietur, sive persona sii sub- di Lassare non; itero si dicaL .. ve] quod ili! de linea non possìnt testar! de illis in taluni, voi nisi cenarci partem. Haec enim omnia et sìmilia spedarci ad caput statuti agentis in rem... pag. 557. Sviluppo d£l diritto iiiternazìQùale privato negli altri Stati d'Europa 489 non solo fu adottata dalla dotti-ina dei Paesi Bassi come tra corollario della territorialità che la informava (1), ma diventò per lungo tempo, quanto alle successioni immobiliari, del tutto preponderante (2). L’accordo diventò ben presto unanime nell 'applicare la legge del luogo della redazione alla validità formale dei testamento. II Dumoulin applica a questo come ad ogni altro atto la regola « loeus regit actiim » (3), e questa viene seguila dalla dottrina francese che pure sotto altri rispetti uvea modificato la dottrina di lui. Paolo Yoei non solo adotta la stessa regola, ma ri tiene che un testamento redatto nel territorio del domicilio seguendo le forme valide secondo la legge delia situazione delle cose immobili, debba ritenersi nullo anche nei territori i dove queste cose sono situate (4). Lo II u ber applica ai testa¬ menti la stessa norma che aveva applicato ai contratti (5) e cogli stessi lìmiti, giustificandola colla comìlas ispiratrice del terzo fra ì suoi assiomi (6), e Paolo Voet ascrive anche allo statuto delle forme qualche elemento che spetterebbe invece allo statuto personale (7). In Germania la stessa massima diventa di applicazione universale (8), e a poco a poco questa regola originariamente disconosciuta (9) viene (1) P. Vobt, sect. IX, cap. I, § 4, 5, 6 e 7; sect. IV, cap. Ili, § il e 12; Hubsr, 1. e,, c. XV. (2) V. pag, 362, 3, 7. (3) Mounaeus, ]. c., Prima Concia sio. edil. cit., t. Ili, pag. 554; * ... semper inspìcitur statatimi vei consuetudo loci ubi actus celebratur... » sive in coa- tractibus, sive in judiciis, sive io testamenti®.., confìcìendis. Ita quod testa- mentum factum coram duobus testibus, in locis ubi non requiritur major solemnitas, valsi ubique „ (4) P. V okt, sect. IX, cap, 11, § 2 a 3. (5) V. pag. 473, nota 5 e 474, nota J. (6) Huber, 1. c., c. 3 e 4. (7j P. Voet, 1. c., sect. IV, cap. Ili, § 1. (8) V. pag. 474; Semmai, De jnre peregrinorum, § XXXIX, pag. 114; “ Quo ad solemnitates enim attendimi- consuetudo loci in quo actus cele- bi-atur . Quo fecit espressa .juris Wiirtembergensis comtìtutio, p. 3, t. I; “ Dass die in dem Furali. Land R. geselzte formula zìi testiren nicht allein “ denen llnterthanen, sonderà aucb selbigen ztì guten geordnetseyn, so sìch “ allein dienst oder gastweise in dem Ilei-zogthum Wiirtemberg m Zeit ibrer 41 testirung auflTialten § XL: “ An vero tale peregrini testameli tum ad bona alibi sita robur quoque suurn extendaL amplius quaeritur'?... , ; Garpzoy., p. 3, t. 6, d, 12: “ . Consonai quoque jus Lubecense, 1. 2, t. 1. § 16 ubi secundum quod vis jus stàtutarium testavi perni itti t, ita, ut si civis Lubecensis in peregrino loco secundum ejusdem jura lestamentum condiderìt, illud quoque in foro Lubecensi justum habeatur, dummodo non animo fraudo¬ lento in praej uditi um lieredum id confectum fuerit ,. (9) V. pag. 352, 3. 490 Capìtolo ottavo considerata dovunque come assioma della ragione, distinguendosi sempre meglio la validità formale retta dalla legge dei luogo dell’atto da quella sostanziale governala dalla legge della persona (1), hi Olanda (2': ed altrove (3- viene fatta eccezione talvolta alla regola « locus regil acumi »; ma in favore delle forme valide secondo la legge personale che fossero stale seguite dai testatore, precorrendo in questo argomento come già in quello dei contratti (4) il concetto dei carattere facoltativo di quella regola. Sicché nell’ ordinamento internazionale della successione testa¬ mentaria il diritto positiva viene uniformandosi quanto alle forme alla regola locus regit aduni [5) coi temperamenti facoltativi in favore della legge personale del testatore; quanto alla sostanza delle dispo¬ sizioni ed alla capacità del disponente, tende a far prevalere la legge personale di quest'ultimo. Quando si tratta però di successione immo¬ biliare non sì fa dovunque un'applicazione piena e giusta di questa regola, ma, tacendo troppo spesso prevalere sulla sostanza delle dispo¬ sizioni e sulla stessa capacità del disponente la legge della situa¬ zione degli immobili, son lasciate sussistere frequenti occasioni di conflitti die contrastano nella pratica collo stesso carattere universale della successione, 147* — Il regolamento uniforme della successione intestata nei rapporti privati di diritto internazionale, non derivava dalla dottrina i l) Hertius, loe. eit, | XVII, Casus Septimus: “ Filia familias mipta, statuto fi t sui jurìs; quaeritur, an de bonis. ubieumque etiam locorum sitis., testar! valide possiti itern, num pater alibi, ubi prò filia familias haberetur, m bonis quae acqulrit, usumlructum sibi vindieare possiti — Quaestio hie duplex est, veruna ex eodem princìpio decirìenda. Jus nempe datum est personae, quod etiam per consequentiam in bona al Ieri us cmtatis, lìcet immobilia, operatili* (2) P. Voet, seet. IX, cap, IIf §9, eccez. IV. (3) Her z, Ioc, ciL, § X, in (ine. (4 V. pag, 476, (g) H, Grgt, in A i>pendiù. Epìsi. ad Frutrem 464 ap* Hérz, Ioc. cit., § XXIH, notai ' ubi de forma testamenti agitar, spectandum loci mòrem, m quo teslamentum Pit , recepia ab crudi tìs et usu omnium gentium confir¬ mata sententi^ est. Itém tale testamentum vim suam ubiqtte exserere non rainus constai, idemque servar! etiamsi advena in loco peregrinationìs suae tesiatus fuerit , ; e Grot, in Epist 467 \ Ex cap. CCXCIJÌ, stai, Parisiens. vide tur respondere posse ubi de forma si ve sol em ni tate testamenti agiiur, respici locurn conditi testamenti - ubi de persona, an testar! possit, jus domi- cilii ; ubi de rebus, quae testamento relinqui posso ri t vel non, locum domici! li in mobilibus, in rebus soli sitimi loci..,., ita video plerosque sentire s. 491 Sviluppo del diritto i a tetti ozio naie privato negli altri Stati d’Europa originaria (lei commentatori italiani. Secondo la dottrina di Bartolo infatti la universalità della successione intestala era impedita d un lato dalla territorialità delle disposizioni di legge relative ai beni, e dal Tal ira dalla applicazione delle sole leggi favorevoli d’ordine per¬ sonale ai cittadini fuori del territorio. Un regolamento internazio¬ nale uniforme corrispondente al concetto giuridico fondamentale delia successione intestata non poteva svolgersi se non che su ila base della competenza della legge giustificata dalla distinzione dei rapporti di ordine privato da quelli d'ordine pubblico, o sulla presunzione d’ima tacila volontà del defunto implicante la finzione di un testamento tacito corrispondente alla legge del domicilio di iui. La prima solu¬ zione era stata formulata da Albe-rigo da Rosate e da Bartolomeo da Saliceto, la seconda da Jacopo Butriprio (1). Ma dove predominava il sistema feudale o comunque nei rappòrti giuridici una importanza preponderante era attribuita alla proprietà immobiliare e segui vasi la dottrina delta Lem tonalità degli statuti, la prima soluzione era im¬ possibile per ogni specie di beni, e la seconda era per se stessa assai difficilmente sostenibile. L’ipotesi del regime matrimoniale derivante da un contratto tacito fra coniugi era giustificata da ciò che si riti liceva ad attribuire certe conseguenze econom ielle ad un atto spontaneo e consapevole delle parti com’era il matrimonio. Nel caso della successione intestata non v’era ver un alto di volontà formulato dal defunto in un determi¬ nato paese ed in relazione ad un paese determinato, da cui si potesse dedurre come una conseguenza l'ipotesi del testamento tacito; e perciò Giovanni Yoet dimostra tale ipotesi nella successione del tutto insostenibile (2). L’analogia col contratto tacilo non polendo pertanto (1) V. pag. 358-361. Cf. Herz, op. cit,, seet. IV, g XXIV, casus XIV e g XXVI. casus XVI ; Est enim successìo legitima lestamenlum tacitum ex volpatati s conjectura. Dubitar! autem nequit, quem potius secundum fura quae habuit percognita, iti est, in loco ubi commoratus est, haereditatem suam volulsse d o foni . quousque lex non ohstat , sou voluntatis aclum^ im¬ peri it. Secus igitur statuenti uni, si lex diversurn disponete vetet, e g XXVII, casus XVII, , . .. (0) J, Voet, I)e Siatutis, cap. XXI: “ Simihler nec tacitane hujusmodi praesumplìonem voluntatis, statuto domieilii conformandae, satis recte conceperis, ubi nihil omnino gestum, actum, ac conlractum est a veruni alibi sitarli m domino, sed is in universum ab ornili abstinuit disposinone, quam ei renini sitarum permìttebant leges... Facta scilicet tacita tum jure romano nota, lumgeritium usibus iiaud infrequenza, facile concipi possunt, ac ex probabiiìbus circumstanliis praesumi. At tacitae dispositiones testa- m Capìtolo ottavo sostenersi, restava raccordo in ciò che la successione intestata fosse devo lo la per legge, ed, ammesso questo principio generale, ri proci ri¬ cevasi la divergenza, già notata nella dottrina italiana, fra chi cer¬ cava il regolamento della successione ìn una legge unica, e chi fìngeva laute successioni distinte quanti (1) erano i territori! dove i beni del defunto trovavansi situati. Tale era la soluzione adottata dalla dottrina olandese che, per effetto d’una applicazione della comitas, fingeva la concentrazione dei mobili al domicilio del defunto, e rego¬ lava la successione quanto agli immobili secondo il diritto della situa¬ zione dei singoli beni (2), e così mentre applicava lo stesso principio della territorialità delle leggi a tutta la successione intestala, poteva subordinare, per effetto (li quella finzione, lotta la parte mobiliare dei beni, dovunque situati, alla legge personale del defunto, che era ìn generale la legge del domicilio e secondo alluni quella del Fui lima resi¬ denza (3), Nel caso di concorso fra più domicili i. Paolo Voet, non prefe¬ rendo la legge deir erigi ne, ricade poi nella pluralità della successione anche nei riguardi dei mobili frazionandola in modo analogo (4) a meniamo, u ti a jure romano, sìc et a moribus hodierni, prorsus alienaci ut prolude dici nequeat, intestatura morientem tacite vocasse cognatos ad successione ni, ordine, per domicili! legem, di ciato*,.; non tamen ideo la ci Limi est testamenti! m, nec haeredilas testamento, sed lego delata.**** Ne d inani, absurde cfuandam concipi tacitae voluntatis delerminationem, slatutis domi- cibi con forni em, circa deJationem suecessionis intestala® ; cum et e o ru ni noverimus deferrì ab intestato haereditates, qui per aetalem, animivi vitium nullani possimi faeere voluntatis manifestattonem _ Quae omnia a me adducta ad id profi-ciunt, ut evincatur, ubi nullum factum est, ibi nec tacitanti pactionem esse, et, ex ralionis similitudine, nec tacitum Leslarnénliim M. (1) V. pag. %m, 3. (2) J. Voet, 1. c.: tt Qua ratinile evenil, ut quotquot intestati moriunlur, prò vario renani immobilium situ alias atque alios sortiantur liaeredes, quasi tot liaereditatibus dividendis, quot locis varìis diverso jure succedendi utentibus, defuncti praedia inveniuntur consti tuta V. Paolo Volt, l e., sect. IV, cap. III, § 10, e sect* IX, c&p. I, §3: 4 Spectabìtur loci statatimi, ubi mi mobilia sita, non ubi testator moritur „ e § 8: * .. (mobilia).** secun- dumi loci statuta regulantur ubi domicilium habuit defunlus „* ! i‘ c+\SeCtl 1X> ?ap, h § S: “ ... Voi nisi secundum jus anli- quurn Lionandieum bona mobilia dirigali tur ad successionem statuti loci ili] us, ubi quispiam supremum diem elausìt; licei forte ibi transiverit tan¬ tum, aut ad animi relaxationem semel eo coniu Ieri t „ e § 9 e 10; Huber* i. c*? c. 15: Quoad mobìlia servatur jus quod illic loci est, ubi testator habuit domicilium (4) P Voet, sect. IX, cap. L § 9: 4 . Dieendurn videtur, si duobus in locis habuerit domici ]ium> alterum alteri non praevaliturum* Atque adeo Sviluppo de! diritto intera a rionale privato negli altri Stali d'Huropa 493 quello ammesso da! Saliceto (1) nel caso di conflitto fra la legge di origine e quella dei domicilio. Tale ordinamento delle successioni, per quanto si riferisce alla territorialità imperante sugli immobili, derivava come una necessaria conseguenza dai fondamenti del diritto vigente nelle società infor¬ mate allo spirito del feudalismo, e perciò rispetto a quell’impero della territorialità sugli immobili si manifestò fra i vani paesi un accordo die fini per reagire sulle stesse tendenze del diritto italiano (2). Tale manifestavasi fin daile codificazioni medioevali lo spirito del diritto tedesco (8), e tale in questo aO’ermavasi più tardi l’indirizzo prevalente (4) nella pratica e nella dottrina dei giuristi accogliendo la distinzione fra mobili (5) ed immobili (6), sottoponendo questi alla legge della situazione e quelli alla legge personale del defunto (7). A quest’ ultima regola si faceva eccezione per tutti coloro che fun¬ gendo un pubblico ufficio politico o fruendo d’uno speciale privilegio di estraterritorialUà non erano ritenuti avere il loro domicilio legale se uund urti statuta eujusque loci, mobilia ubi sita ex destinalione patris familias, dirige»# esse (1) V. pag. 360. (2) V. pag. 363, 367, 379, 380. (3) Specchio di Sassonia, lib. I, art. 30: “ Quilibet advena, in percipienda haereditate, succedìt non seoundum suae personaesed seeundum jura terrae Saxonicae, etiam eujuscumque terrae sit, sive Bavariae, Franciae et Sveviae nationis; e lib. Ili, art. 3‘ì: Rex non seeundum hominis sed seeundum jura terrae de proprietate pronunciabit „. (4) V. contr, Hsrz, loc. cit., § XXII, casus XÌI e § XXX, casus XX. (5) Carpzovius, Responsa, lib. VI, tit. IV, Resp. XXXVIII, § 12: * In sue* cessione mobilium non Statuta illius loci ubi sita sunt vel ubi is de cujus haereditate agitar decesserit, sed in quo domicilium habuit, aitendenda „ e § 1, 30. 31, 32: decisioni conformi della giurisprudenza sassone del 1638 e del 1639. (6) Carì'ZOvius, Responsa, lib. VI, tit, IV, Resp. XXXIX, g 2, 3, 4: “ Si defunetus . bonaindiversis ìocis sita reliquit,haut raro ingens ori tur diffi- cultas circa modum sueeedendi. Sane quoad bona mobilia res videturexpe- dita, postquam in bisce juxta Statuta loci, in quo defunetus suum babuerit domicilium successione!» regulandam diximus responso praeced. Ratione vero honorum immobilium prima fronte res dubio non caret, quid si enim defunetus reliquerit fundum aut praedium sub alterius loci jurisdictione situm, in quo domicilium non habuit: anne tum in praedìo isto seeundum statuta illius loci ubi situi» est succedendomene 15 Sequi tur ergo neces¬ sario, quod fiatsuccessio in bonis immobilibus seeundum Statuta territorii ac loci, in quo sunt sita „ Resp. XLI1, § 6. (7) Schilter, De jure peregrinorum, § XLI1. 494 Capitolo oliavo dove avevano il domicilio dì fallo (1), e talora il privilegio di estra- terri tonalità delia persona era così largamente inteso, da sostenere taluno che si dovesse applicare eccezionalmente la legge personale di quella anche ai beni immobili posseduti nel territorio della resi¬ denza (2). ÌS'el la dottrina francese era pure generale l’accordo sìa quanto alla personalità della successione intestata sui mobili, sia quanto alla terri¬ torialità di quella relativa agli immobili (3). Sulla ragione giustilica- tiva dell’unico regolamento della successione mobiliare v’era dissidio, poiciiè mentre alcuni, ammettendo una competenza preponderante della legge della persona, facevano così delle norme della successione mobiliare intestata uno statuto personale, altri fingevano al domi¬ cilio del defunto la situazione dei mobili e mantenevano cosi anche in questo caso formai mente l’impero dello statuto reale. Ma tanto l'una quanto l'altra giustificazione arrivava allo stesso risultalo che era la unicità delia successione mobiliare governala dalla legge per¬ sonale del defunto. In ciò il D’Argenlré non innovava ma riiletteva le tradizioni e formulava le esigenze de! diri ito vigente. A qneste egli dava una forma assoli) la e determinata in tale argomento sia in omaggio alla dottrina da lui professala rispetto agli immobili, sia per effetto della sua avversione al testamento, e del carattere legale e (1) Brunemanj), op. eit., pag. 3, in Cod. L, Cunctos Populos, tit. De Summit '[rimiate: “ . cum Castellarne offici! ratione alicubi degens non videatur ibi domici lium eonstituere... ideo putaverìm juxta jus commune illi succedere proximos ratione originis . , ; Somme er, De jure peregri- norum, § XLIII, voi. I, pag. 115; “ . iis (ufficiali del principe, assessori, professori, accademici, ed altri privilegiati) non succedi secundum legis loci ubi habìtant, secundum jus commune vel provinciale ejus territori!, in quo ista civìtas est sita; nìsi pactis aliter f'uerit conventum, aut isti cives simul sint ,, (2) Sckilter, 1. c. ; * ... Idem dieendum licet bona immobilia in districlu ejus urbis habeant (3) V. pag. 437, nota 3 e Argentraeus, Ad Juris Britannici, litui um De donationibus, Glossa VI, pag. 54, § 24: “ ... Nec persona, etsi jure Romano hahilìs ad succedendo m recte in h eredi tate p arten) petit, si stalutum inha- bilitat applicationem ad subjectum, si jus Romanum a statuto aut eor- rectum est aut aliter distinclum. Gapiet igitur heres Britannus Britannica praedia Bri taira orarci jure et slatutis, Francica Franeorum, Anglica Anglo- rum jure, Fiorentina Fiorentino. Quae sententia ubique obtinet, spreta Bar¬ ici i dislin elione et aids infini turn varianti bus „ e § 25, 26, 27: “ Consti luit idem Molinaeus in casu eons. 55 vi quidem statuti non escludi filiam in alio loco, cum ìpsum reale vere sit et suo territorio elausurn „. Sviluppo del diruto internazionale privato nejjli altri Stati d’Europa 495 fedecommissario ch’egli ravvisava nella successione (1). Se infatti tali concetti lo inducevano a limitare rigorosamente gli stessi effetti delle disposizioni volontarie de! proprietario, tanto più assoluta doveva risultarne la sua ripugnanza dal Tarn mettere, sotto la finzione d’una disposizione tacita, un effetto di legge straniera. Cosi avvenne che, fra tutte le norme più rette di diritto interna¬ zionale privato, quella che doveva trovare maggiore difficoltà ad essere accolta nel diritto francese fosse quella della unicità della successione immobiliare, restando invece in vigore rispetto a questa fino al tempo nostro la massima che si trattasse di uno statuto reale e che perciò le norme della legge francese dovessero applicarvi nel territorio anche alle successioni abbandonate da forestieri. Tale era il principio che informava l' editto proclamalo nei Paesi Bassi dagli arciduchi Alberto ed Isabella nel 1611, e tale fu pur quello che dominò senza interruzione nel diritto inglese. Sicché quando gli Inglesi furono esentati in Francia dal diritto d’albinaggio, le lettere patenti francesi del 1787 die stabilivano doversi decidere le controversie circa la determinazione della qualità di erede secondo la legge inglese quanto ai mobili e secondo quella francese quanto agli immobili, conferma¬ vano una norma di diritto internazionale privato comune allora non (1) Argentiueus, Ad Juris Britannici, tit. De donationiims, art. OCX VI lì, Glossa V, § 7, pag. 32: “ Sic enim a statuto prohiberi alienationes indi- scretas rei cujusque suae, et legitimam lege augeri haeredum posse, de quo non est dubitandum. Nani gcntem, pecuniam, familiae opes avitas, impor* tunae cujusque voluntati patere, non fuit in Repub) iea bene ordinata feren- dum, et sic libidini privati cujusque morena gerì, ut nulla legislatori® de eo cura, nulla cautio extaret, impru denti ssimae prudentiae fuit... §8: Sed tamen illa obtinent ilio jure... Nos naturano ducem sanguinis, juris hiimaui, divi- nique rationem sequamur, sensus communis anticipationes amplectamur, et illa pietatìs, charilatis, et storga rum naturai iunr dehonestamenta rejicìamus, qui antidoses et & foro competente, § Vili, pag. 460. Cfr. Carpzov., Pr. Orini., quaest. Ite), n° 87 e Bespoma, tit. Il, Resp. XXVI^ § B, 4, 11 * (6) MatthaeiWessntbscuì« Pandedas Juris Cit; Pi fi et Codici st Jmfonmnaet Commmtarii, Basilèae sumpt. Joan. Gymnici, MDCIV, pag. 914. Ad Digest lib, XLVUL De acmsationibus, tit II, f. ; * Videamus quo modo centra absentes accusatio procedati Et .quamvis rescriptum est — 1. absentem, 6, G. eod.— absentem capitali crìmine accusar i non posse, multo vero minus damnari, etiarnsi contumaci ter absit, sed tantum bona ejus annotari et post annum pubi icari ; tamen usu apud nos invaimi; ut ter per intervalla dierurn 14 cìteturreus; posi quae si non compareat, nec absentiae excusationes alleget, prò con vieto habetur, et barino Imperi! proscrihituv, ut impune postmodum interrici possi! * e pag. 969, De Reqinrendis vel absentibus danmandis, tit XVII, § 6, (7) Struv., op, cit., lib. IV. tit XX t3 § 19 e 20, pag. 519, 520. .. 500 Capitolo ou&Yc personal© a favore della magistratura e della legge personale per tutti i reati commessi dal cittadino fuori del territorio (1), e in favore di tale competenza appariva trasformata Fantica dottrina circa quei Miniti d'applicazione della legge nei diversi lenitorìi, che secondo la tradi¬ zione negava (2) e secondo i nuovi concetti della legge e dello Stato inducevasi ad affermare (3), Tale regola, ora limitata da alcuni ai casi di una competenza quasi territoriale (4); o estesa da altri alle vere proporzioni di competenza personale .5), era accolta anche dagli scrittori dei paesi maggiormente fautori della territorialità delie leggi. Non solo trovò accoglimento ne) diritto germanico ,6), ma anche nel diritto inglese (7), nella dottrina olandese (8), nella giurisprudenza e nella legge stessa dei Paesi (1) V. pag. 370, 1 . (2) Brunemanx, in God,, Tit. I, De Stimma Trinitate, in L. Cunctos Populos, L c.t pag. 3: * ...Circa primum decidi solet, subdi lum extra lem* torium ddinquentem statuto hujus territori! non obligarì (S) V. pag. 432-6. (4) CoyarruVàriàs, ap, Bertium, § XIX; w Limitationes duo: Prima est si res contra quam peccato r si t intra territorium, lice t persona extra illud sit. v. g. si contra patriam absens aJìquid molireiur..* SI quis, domi uxorem habens, adulterimi! in peregrini terris, ubi ve] omnino non, vel leviter eoerceiur, commi Ita t (5) Loc. cìL Coccejus, Dissertai, de f andata in territori o jurisd idi ove, tit. IV, § 6: " Si poena tantum ademendandos subditoruin mores, non vero prò shuntate civili cpnstiLutasit, uti si ebrietatem, execrationem, et jurandì temeritatem lex veteL.,., Quibus casibus cum vix dubium slt, subditum alibi delinquentem in patria posse punir* . omnino sequìtur poenam alibi stata tara ex legibus patria© augeri posse (6) Schilter, Exerùìlationm ad Fami VI, De jnrisdieL, iib. II, tìt. 1, IL ìli, Gorollar. Il: “ Judex domicilii jus puniendi habet subditum ob delielum extra suam jurisdiclionem commissum % ; Carpzov., Pr. Crini., p. 110, 12. Conlr. ap. Kloelt, toni. 1, consil. X, n° 223. (7) Deex, op. cit, lìb. 2, eap. 8, § XV, pag. 150, ri “ Cognoscunt Gonesta- hilis et Marescallus in curia militari de erimmibus perpetrati extra Regnimi Angliae* § XVL Si Anglus Angium aecuset de crimine laesae Majestatis commisso extra Angli aro, agit coram GoneslabiJi et Màrescallo . Si sub- ditus regis noslri uccide L alturn Regis subditum in Scolla, vel alibi apud extcros, de hoc non potest agi in curiis juris Anglicani sed coram Gonesta- bili et Marescallo (8) P. Voet, soci. XI, eap. I, § 4: * Quid si qui extra lerritorium deliqui tt ad ìocum domicilii revertalur, ibique prehensus, coram sui domicili! judice sistatur, au puniendus eri t secundum sui domicilii statutum, an secundum loci staiutum ubi deliquit?,.. reus cri mimi se videtur retulisse ad statutum sui domicilii quod optirne noverai... ut eì semel subjmere voluerit GL Voet, OammenL in Pànd.> Jib. V, tit. 1, § LXVIU. Sviluppo del diritto internazionale privato negli altri Stati d’Europa 501 Bassi (1) in modo assoluto nei rapporti interni, e come competenza concorrente in quelli intemazionali, fife mancava di esempi nella dottrina e nella pratica la stessa regola della universalità della legge penale (2) che corrispondeva ad un certo concetto di diritto conume e d’interesse comune del Tu man ita da tutelare cui non si è ancora in tutto uniformato nemmeno il diritto positivo del nostro tempo* 149, — Ma poiché questa universalità di giurisdizione era Ben lungi dall'essere ammessa, e poiché, fra le giurisdizioni che venivano ricono¬ sciute competenti, ammettevasi pure una certa graduazione di preva¬ lenza in capo alla quale stava là giurisdizione del luogo del delitto (3), presentavi frequente la necessità di dover ricorrere all’estradizione. La consegna del delinquente al magistrato del foro piu competente non si riteneva già obbligatoria, ma era abbandonata al barbi trio dèli -autorità di quel paese dove l’accusato trovavasi (4). Però sempre più giudicavasi corrispondente bestradizione ai doveri di cortesia internazionale e di umanità e sempre più essa entrava con tale carat¬ tere nelle consuetudini internazionali (5) procedendosi alla consegna (1) J. Voet, I. c.: * Qui domicili! Incus ad erimmum persecutionemusque adeo Holiandis commodissimus visus est, ut consti tutum fuori t, incolas Hollandiae, cri min is Susini patos, non nisi a suo judice ordinario, apprehendi autjudicari posse, quoties neque fughivi sunt, ncque flagranti in delieto deprehensi (Placito Grdin. Hoìland., 15 seplembr. 1677, voi, 3, Placiti pag. 1385)* Stbluv., op, cìL, lib. IV, tit. V, De foro competente, § Vili, pag. 466, 7: “ Ratione delieti forum sorti tur,., uhi deprehendi tur reus, licet nec ibi dotni- cilium habeat, nec ibi conimiseriL . . I\ Voet, L c., § 5: u Quid si forensis alibi deliquerit..*? Sunt qui censent illum pmuri non posse alibi quam ubi deliquit; ut si alibi deliquerit sit dimiUendus . Dicendum nihilommus videtur, eum ubiqué locomm, ubi fuori l deprehertsiis, punir! posse, Et quia non tantum omnium interest, mài eli C& non relinqui inulta, quam singu- lorum, propter cognalionem Ulani naturalem, quain natura inter honiines constituil, ut hominem homini insidiari, ubique nefas sit judicatum (3) Struv., lib. IV, tit, V, pag. 467, % Vili, n, x: V*. urgente ilio (judice fori delieli) reus ad forum delìcti erat remittendus (4) Carpe., Pr. Crini,, quest. LX, n* 54; Struv., Introdmt ad Jns Sm ,, pars Illj. secl. Ili, ex. Il, § 2; Struv., 1, e., pag, 467, iga?; tt ... fortius est forum deprehensionis foro delieti, ita quidem, ut in deprehendenlis judicis arbitrio sit, veli Ine remiltere delinquente™ vel non n* Struv., I, c,, p. 467, | Vili : 14 Neque enim hodie necessario remittendus est reus ad magistratum ubi cri ni en est eommissum... *. (5) P. Voet. secL XI, cap. 1, S 6* ■ Moribus nihilominus (non tarnen Saxomeis) totìus fere Chrislianismi, nisi ex humanitate non sunt admissae 502 Capi iole ottavo del reo dopoché con ima comunicazione ufficiale corredala dei docu¬ menti necessari i se ne fosse falla richiesta (1), e si avesse la garanzia de ila reciprocità (%< Quando poi per effetto di detenzione in un territorio e di non richiesta o negata estradizione, il giudizio seguisse fuori del luogo dov'era stato commesso il delitto, pure restando risolta la questione della competenza del giudice, rimanevano frequenti dubbii a risol¬ versi circa Pappi icazione della legge penale e la misura della pena. Come stretto diritto imperava la regola che nessun giudice dovesse applicare una legge diversa da quella territoriale, e ciò valeva in modo assoluto dal punto di vista negativo, nei senso cioè che un giudice non potesse mai condannare taluno per fatto commesso in un altro territorio che sia reato secondo la legge del luogo dove fu compiuto, ma non sìa reato secondo la legge del magistrato giudi¬ cante. Se il fatto era ritenuto punibile dalla legge dei due territori i il giudice non era tenuto di regola ad applicare una pena diversa da quella comminata dalla legge propria (3), a meno che i due ter- remissiones G, Voet, CommenL, lib. V, tit. I, cap, LXVlh 11 Et licei ìllae reorum transmissioités, hodiernis moribus inter ilios, qui eidem non sub- sunt principi, comìtatis potius qtiam necessitatis sint; ... tarnen cessans transmissionum necesshas, non impedii ete.,. Steuv., 1. e., aliquando tamen vel ex graliftéalione. . . vel ex speciali conventione remìuilur , en.ee dello ScHAUMeuRG : “ Ex inveterata tamen consuetudine judices remissionem non facile denegare rt. (lì 3 am. Strykij, Di&sertaiumum $krid/càrumt voi, VI, Dissertai XI, pag, MB, Francofu ri i> Wohler, MBGCXL1V, De forìs Germania^ Ungula* riùu.% cap. i, Ve diver sitate Fori' ex jurè communi^ § 11, f.: *„.Sed an absens in loco delieti conveniri possiti Quaestìonis est. Et placet affìrmativa, tjtfm propler: l 3, D.> De Jur . Milita 1. fin., De uccus^ Nov, CO, cap. 1, turni etiam quod teus a Magistrato loci, ubi degli ad eum locum ubi crimen adinissum, remìUendus $ÌL„ quae tamen remissio, mutato Reipublicae Statu, cum Judices sub diversis sint Principibtìs, hodie rnagis urbanitatis quam neces- sitatis est, — P. V oet, 1. c.: "...Quo casu, remittenti magislratui cavendum per litteras reversoriales... Id quod etiam in nostris provincia umtis est rece- ptum Struv , L c. : 14 dalis litleHs reversalibus, uti voeant, vel ex speciali conventione remittitur ScH^fetstmc^ 1, c.: u dehnquenlem, aceeptis literls reversalibus, ad forum de li eli remillere solet quando id judex fori delieti urget ». it) Schaumburo? I- c.: * ... acceptìs literis reversalibus de non praejudi- cando jurisdictiom et pari officio in casti simili praestando (3) Hbrtius, toc. cit., § XVIII, casus Vili : “...in specialìbus quidem Ger- manìae Rebuspublicis ita ex usu obtinere arbitro^ quoniam eae coiti munì Imperio sive majore republìea conneetuntur 503 Sviluppo del diriuo ìiUeinazionalQ privalo negli nini Siali d Europa. ri torli non soggiacessero alla medesima sovranità oT essendo indi- pendenti, non avessero diversamente stipulato (1), Se poi un reo fosse giudicato secondo la competenza universale in un paese diverso da quello dove avesse il domicilio o dove avesse commesso il reato, il magistrato giudicante poteva infliggergli la pena contemplala dal proprio statuto (2|, ma talora per effetto dì convenzioni particolari, talora per un senso di opportunità, era lasciata all’arbi trio del giu¬ dice la scelta della pena, e si presceglieva quella comminata dalla legge perse naie del delinquente (8), Anzi taluno riteneva che in tal caso il magistrato giudicante non potesse applicare una pena diversa da quella comminata al reato dalla legge dei paese dov era stato commesso (4). Gli effetti della sentenza penale e della pena, èrano secondo la pratica di varii paesi diminuiti nel territorio stesso dove arasi tenuto il giudizio dal fatto della contumacia (5), Nei rapporti internazionali poi soslenevasi che il reo punito in loro diverso da quello del delitto, non potesse poi in questo soggiacere ad una nuova pena (61 ; nè man- cava chi non meno che alta sentenza di condanna riconosceva questa forza di cosa giudicata anche alla sentenza di assoluzione (7) pronun¬ ciata fuori del territorio del reato, pur colla riserva dei casi in cui tale riconosci men Lo si manifestasse pericoloso per lo Stato, La esecuzione della sentenza poi poteva verificarsi indirettamente nei casi accennati in cui ri corre vasi all estradizione, e direttamente quando l'autorità del paese cui apparteneva V individuo condannalo (1) P. Voet, seet XI, cap. I, § 4. (S) V. pag, 500* nota 5; Hbktius, loe, citT § XX, casus dccimus. Uontr, anche nel caso dì reato perpetrato in due leni torli : sì delìctum in diversis locis corion issum v. g, adulterino} ad unum lineili tenda t, propterea quod hoc non plora sed unum delictum etTectu censeatur.*, Postenoi sententia poti 0® est* propter aucloritaiem rei judicalae „* (3) P. Voet, L c., § 5: 41 _ judìcis arbitrio relinquendum id esse ceri- s ere m , qua p o en a f ac i n orosu m p un ire v e 1 i L , . U lì fo r te e ti ani v e I ex com i - tate, vel concordalorum ratione poenani donneilo rei criminal is infligeré poteri t ** rT. . . * (4) ZiEGLERj I)Ì8S. de poen., ^ Liti; Schàumburg, 1. c> Herz, 1. c., > XIX nota: “ Deiinquit quis in uno loco, in alio delìcti con vinci tur, q u aeri tu t cujus loci poema affici debeat f Respondeo poena, quae in loco delieti recepta est (5) Schii/teel, voi* Mi, ISxGt'citQi. ctd Ptind.) XLIX, De qudést*, lib. aL Iti, Ut. XVill, § GL VII* „ (6) Wernher, p. VII, obs, XL1. Con tra v, pag, oOO nota o. (7) Hubeb, L c,, c, 6, 504 Capitolo ouavo altrove in contumacia non volesse consegnarlo e preferisse, dopo un rigoroso esame, dare esecuzione alla sentenza (1) pronunciata contro di lui. * ale e lieti o esira territoriale della sentenza penale che ammei- levasi in senso negativo, ne! senso di non poter superare in un ter¬ ritorio 1 entità della pena pronunciata per uno stesso fatto in un altro, e ciie am mene vasi pure in senso positivo nel senso di coope¬ rare all esecuzione d un giudicato straniero mediante Ees tradizione o di eseguire anche, specialmente nel caso di condanna d’ìndole pecu¬ niaria. la sentenza straniera, non riconoscevasi invece universalmente per quelle conseguenze della sentenza penate che hanno carattere per¬ manente e personale, come la noia d* infamia. Alla territorialità della legge e della giurisdizione penate si poteva infatti far eccezione per sentimento di giustizia e per scopo di utilità generale così da assicu¬ rare la punizione dei colpevoli, ma non si poteva derogarvi così da farne derivare per il condannato un nuovo statuto personale; ciò che sarebbe stato assurdo come conseguenza illogica dalla sentenza pro¬ nunciata in paese diverso da quello citi apparteneva il reo, e non poteva sostenersi nemmeno come conseguenza d’una sentenza pro¬ nunciata in quel paese perchè le conseguenze di una sentenza penale sulle attitudini della persona non possono per alcun rispetto parifi¬ carsi allo statuto personale (2). Potrebbe dirsi che la nota df infamia non estendesse ì propriì effetti fuori del territorio del magistrato giu¬ dicante per la stessa ragione per cui ora non si riconoscono nei rap¬ porti i Qlierna zi onali le conseguenze derivanti da una sentenza penale e> piala, sulla capacità delia persona, e per cui non si concede la estradizione per i reati politici (3), Così tanto nello sviluppo del principio della territorialità della giurisdizione e della legge penale, quanto nei loro limiti, nel Tarn- missione dell istituto dell’estradizione, e nei prìncipi i sviluppali circa I applicazione e la misura della pena e circa i suoi effetti, la dottrina e la pratica sviluppatesi durante gli ultimi secoli nei vani paesi di Europa non furono nè del tulio contraddittori! colla dottrina e la cori! ExerrUat‘ ad PaHdii Vì> lM wrisd., Jib. Il, Ut l, II, 111, (2j I. Voci, secL IV cap. III, § 1S; G. Voét, De Stata tis, cap. VII e ( ommenf. ad Pand., hb. HI, tìt Jl, De his qui noiantur infamia , cap, V1IL t J . pag. -jì2 e 343. Opiq, contr. di Bartolo e dì Baldo’; ma preferibile 1 eccezione dei giuristi olandesi. Sviluppo del diruto ìóiernazlooaìe privato negli altri Stati d'Europa 505 pratica del nostro paese, nè del Liuto infecondi per io sviluppo ulteriore del diritto internazionale privato, 150* — Nella procedura si affermò non meno che in Italia (1)? anche altrove la distinzione fra le forme del procedimento e l’ele- menio decisorio, subordinando le prime alla legge del foro (2) e Paltro alle leggi del rapporto giuridico, agli effetti deile quali per¬ tanto. una volta debitamente applicati nel giudizio competente, si riconosce un campo l’azione estraLerritoriale. Un disaccordo poteva sorgere però quando, nel determinare il carattere di certi atti o rap¬ porti, questi da taluno si ascrivessero alla forma del giudizio e da altri alla sostanza del rapporto litigioso. Cosi avveniva quando ìa validità di un atto notarile era giudicata da taluno universale secondo la regola lociis regii actum e perciò inscindibile dall'ano stesso, e da altri come elemento di prova era subordinalo nelle condizioni della sua perfezione alla legge del fòro (3). E tale era pure il caso della prescrizione che, connessa da alcuni intimamente col l’o Iddi gazi o ne e ritenuta perciò elemento decisorio (4), veniva ritenuta da altri una ( I ) V, pag. 344, 5, 0. (2) P. V oet, sect X, cap. 1, § 1 e 6: “ ... Ubi occurrunt nonnulla circa solemnia in judiciis ser vanda, circa tempora, cautiones, probationes, cau* sarum decisiones, executiones et appeìlationes. Finge e ni ni alia servali solemnia, in loco domicìlli litigatoris, alia in loco conlractus, alia in loco rei sitae, alia in judicii loco; quaenam spectanda solemnia? Resp. spectanda suiti solemnia, rd est Stylus judicis fori ili iris, ubi litijpàtur. Idque in genere verum est, sivo loquamur de civibus,sive de forensibus; statuta quippe circa solemnia meo senso mix ti crani generis; adeoque vires exserunt tarn intra quam extra tenitorium, tarn in ordine ad incoi as quam ad exteros „ e § 7, 8 e 9 e § 15; 4 Si super appellatione contentio... forma servar) solita in curia suprema.., B; Iknz, loc, cìL3 § LXX, casus LX: * dura loci ubi negotium gestum, discrepant a juribus judicii, ubi negotium illud disceptatur; quae- ritur, quaenam potius sint observania? — ExpediLa est OD, responsio, jura judicii tantum in ibis o bser va rida esse quae ad ordinem processus judicialis pertinet, etsi lis sii de bonis immobilibus in alio lerrilorio sitis „ e g LXXII, casus LXIL (3) P, VoeTj sect. X, cap. I, § 11: “ ... exislumem hic agi, non tana de soìemnibus, quam probandi efficacia; quae licei in uno loco suffìciens, non tamen ubique locorum; quod judex unius terri torii nequeat vires Iribuere instrumento ut alibi quid operelur , (4) H erti us, loc, cit., § LXV, casus LV: * ...Et haec posterior sentenza (Coceeji) no bis potior videtur; nani sì actioni nonnìsì secundum leges, ubi judiciurn ìns Litui tur, praescriberetur, i nterdum incertissima forent prae* scriptionis tempora, quoniam unus homo diversis locìs non raro potest convenir! m. 506 GftpHòLo OltttKO semplice eccezione subordinata, nel resistenza e nel modo di farla valere, al l'ordinamento del giudizio (1), Ma nel rafferma zi on e generica della regola: che l'elemento ordinatorio deliba soggiacere alla legge del fòro, e che gli effetti di questa, applicata a quell'elemento, deb¬ bano essere universali, l’accordo era generale. A questa regola corrispondeva l'altra che sottoponeva l’elemento decisorio della controversia, anziché alla legge del fòro, a quella cui era subordinato l'oggetto del rapporto giuridico. Ciò implicava il rico¬ noscimento in una certa misura della eslraterri tonalità della legge civile, e della facoltà e talora del l’obbligo delia magistratura di un paese, d’applicare in alcuni casi la legge civile di un altro. Così poteva avvenire che in rapporti puramente personali un magistrato, dovendo giudicare delle qualità personali d'individui stranieri, ricor¬ resse o in omaggio ad un principio anche estrinsecamente giuridico come in Francia (2) o in omaggio ad una ragione di cortesia e di opportunità come nei Paesi Bassi ,3; alia legge del paese d’origine o di domicilio di quello straniero; e in una controversia relativa alle cose potevasi agire dove il convenuto era domicilialo, ma la ragione della sentenza alti ngevasi alla legge della situazione della cosa (4). in tali casi frequentemente avveniva che. in relazione ad un pro¬ cedimento iniziato in un territorio, dovesse procedersi all'assunzione di una prova o ad uri altro elemento di istruttoria in territorio diverso, al qual uopo l’autorità di quest'ultimo era debitamente richiesta dal magistrato giudicante straniero di assumere la testimonianza o di com¬ pletare l’altro mezzo di prova che era necessario e poteva compiersi soltanto nella sua giurisdizione (5). Così, quando il convenuto non sì fosse trovato nel territorio de! magistrato giudicante, e fosse stata nota la sua dimora, invece dì procedere alla citazione di lui col mezzo (1) Huber, 1. c., c. 7 ; “ ... Ratio haec est, quod praescriptio et execulio non pertinent ad valorem eoniraclus, sed ad tempus et modum actiouis insti- tuendae, quae per se quasi eontraelurri sèparalumque negotium consti lui t, adeoque receptum est o.ptima ratìone, ut in ordinandi judieiis, loci consue- ludo ubi agi tur, etsì de negotio alibi celebrato spectetur (2) V. pag. 460-2. (3) V. pag. .453*461. (4) P. Voet, 1. c.,sect. IX, cap. I, § 2: “ ...spectabitur... sta tu tura rei sitae. Ut tamen actio etiam intentar! possit ubi reus habet domiciiium. Idque obtinet, si ve forensis sit ili e, de cujus re controversia est, sì ve incoia loci ubi res est sita „ e cap, li, § 20. (5) Schicter. De jure per eyr inor nm, § IX, voi. I, pag. 104. Sviluppo -diri Ilo iulei nazionale privalo negli alivi Siali (TEuropa 507 del bando od altri mezzi analoghi ,1;, a dì rinunciare alla sua cita¬ zione, secondo la pratica di qualche paese, come a cosa impossibile (2;, se ne poteva domandare la citazione al magistrato della residenza di lui mediante commissioni rogatorie [3) affermanti la promessa della reciprocità (4). E a queste po levasi pur ricorrere nel caso di concorso universale sui beni del debitore* Se infatti un creditore agiva fuori del fóro del concorso ed il magistrato non declinava la competenza non v'era modo di obbligarlo a desistere in favore deirunici Là del giudizio, ma potè vasi, mediante commissione rogatoria, far appello, per indurvelo, alla sua equità ed alle ragioni della cortesia fra nazioni (5). (1 ) Cabpzovius, Processiti j urte in foro Saxonico, tit 111, art* I, § (>9-7L (2) De BractojS\ 1* c., lìb. Vt traci* IV, Gap, 14, pag. 395 vf § 1,2: * Nunc autem dìeendum, si tenens warrantum v oca ver il qui sii manens extra regnimi, et niliiJ habueri! in regno Angliae per quod distringalur, et Lune refert si extra regnimi si Rex habuerit potestatem vel non ad distrìn- gendum talem, quod si niilhmi, si cut in potestate regie Praneiae vel Àie- mamme, vel hujusinodi, licei auxdit.un tenenti concedatur non valebit... E distìngue il caso della citazione di uno u qui mancns sit in Hvbernia vel in W allia, sub potestate Regis, et ubi brevia sua cumint, et hoc per auxilinm euriae (3) P. Voet, seeL X, cap. I: ...Suiti qui absoìule negant judicem extra smuri tetri tori um citare posse, quid ibi cesset aulhoritas: ut mi Iter e debeat litteras deprecatorias ad judieem in cujus territorio! quis est eitandus, ut debito rem citati faciat. Quae postrema sen Lentia verissima.. , et usu fori recepta (4) Helefeld, op* cit,, lib. 11, tit. IV. § 229t pag. 72 : M lune m linem judex citans per litteras requisitoriaìes, quibus vel citationem addìi non signatam, vel causarci tantum et finem citatìonis a ìndice requisito expediendae notura faci tj iodi ceni (blandì in subsklìum j uri s corci oblatione se in pari causa paria relatumm, rogai, ut citationem insinuar i curet, et ri te factae insinua¬ ti onis testimonium acìaela exliibeat (5) P. VpETj sect* X, cap, 1, § 4. Questo passo ha una speciale importanza, perdi è mette in chiaro i due elementi della dottrina olandese. Prima il Voel espone la ragione giuridica delPunìlà del giudizio di tallìmento: 11 Elsi al io debitore m tr axer i n t, exce ptìo n e ili o bj i ce t co n t i n exi t iae c aus ae . * . R at i o jam dieta est, ne continentia eausae dìvidatur; neve oausae diversae apud diversos judices absurdium producane et singulae dìversas, aut contrarias sententi as coiisequantur *. Poi riconosce che il giudice straniero deciso a pronunciare fuori del fòro dei fallimento una sentenza singolare contro il debitore, non può materialmente essere obbligato a desistere e allora ricorre alla tàmitm ed alla reciprocità, che possono indurvelo quando l’ intima ragione giurìdica non Io abbia persuaso. Dietro questo elemento estrinseco delta coiMas, sì svolgono in tutta la dottrina olandese le vere ragioni determinanti d’un sistema di diritto intemazionale privato. 50 £ Capitolo ottavo Cosi si procedeva quando voi evasi ottenere, fuori del territorio cui apparteneva il magistrato giudicarne, la esecuzione di una sen¬ tenza (lì. Questo riconoscimento del giudicalo straniero, quando non li mila vasi alla sola sua forza di prova e di verità $S), ma importava veri atti di esecuzione, non poteva richiedersi per effetto dello snello diritto, ma se ne riteneva opportuna sovente la concessione per con¬ siderazioni di cortesìa e di equità (3) e talora l'esecuzione diventava od obbligatoria per elleno di convenzioni internazionali a tale uopo stipulate, o costante per effetto d’unn consuetudine inveterata, [/esecuzione non poteva avvenire se non che nelle forme e nei modi ammessi dalla legge del paese dov’era domandata e concessa (4). La indipendenza sovrana del potere giudiziario ne giustificava poi il rifiuto per la tutela del diritto pubblico e dei supremi interessi dello Stato anche quando una convenzione in generale la garantisse (5) e per semplice arbitrio della magistratura (6) senza bisogno di renderne (1) V, pag, 311, (*) V. pag. 341. (3) P. Voet, sect X, cap. ì, § 14: b Ut de monbus nostrìs dieendum sìt ex human Ìtale per requisì toiialia judices aUerius territori! seti ten tram alibi latam exeeutioni mandare solere, ut (amen ad hoc non sini ohstricll w; Hdbeb, c. 7: G. Voet, De Statuti cap. VII: “ ... quantopere rnagistratus cujusque loci, contemnere. negligere, spernere suo jure possi! magìslratus alteri territorio praeposili si aiuta vel decreta, ahunde docent, inter plures conftnes gentes, receplae 1 itera# (qua s appellarli requisitoria les) qnibus velai ben efì cium peti tur, et pari data occasione velili benefichimi offertur se nienti a s a rogante latas exeeutioni da ri in bona sila in territorio rogiti § 17: 1 ... conventionibus specralibus aut inveleratis consuetudinibus prò convezione servando « éCowmenL in Pand.t lib. V. til. |t§ LXiX : “ ... quam frequenter enim literis requisiionalibus rogali judices èxsequanlur scnlen* tiam a competente Ìndice alibi latam, ai ut ipsì in causae ipsius cognizione incompetentes manifeste fuerint, quotidiana experi entia. ahunde docci (4) Huber, L e., § 7: V . in executione senlentiae alibi lalae, servari jus iti quo fu exeeuLto. non ubi res judìcata est „ e R Vqet, seet. X, cap. If § 14- Herz, L c.( § L XXI 11 casus LXIll, (5) P. Vqet, l. C,, § 14: k Multo minus de mori bus jud ex sententiam alte¬ ri us terrilorii exequetur, si lata sii centra sui tenitori i sfàtutuÉn, ralione rerum in suo territorio sitarum Hurer, L a, § 6: u ... propter limila- tionem axiomaiis Lertii commemoratami Sìruv jjfa, I tìU 11, | Ìlll,n.w “ Jtìré peregrino recepto, eius tamen obligatio ullerius extencli nequit, quatn quaienus status Reipublicae permiitiL et sic: IV, Decisiones, quae in rat ioni bus peculi ari bus se fuodant, cjuas Kespuhlica, quae leges recepii ignorai, inepte applicamtur .. (6) P . Voet, 1. c,, § 14: * ... IJnde eLiarn Gddri per requisitoria deside- rati sententiam in nostro territorio latani, ex equi detrectabunl G. Voet, Sviluppo del diruto internazionale privato negli altri Siati d'Europa 509 ragione in lutti gli altri casi. Garanzia questa troppo imperfetta in confronto d'un ideale scambio di soccorsi giudiziari!, e d’una compieta cooperazione di tutti gli Stati per l’esecuzione delle sentenze pronun¬ ciate dalle autorità competenti, ma non molto inferiore al diritto ed alla giurisprudenza ancora vigenti in non poclii paesi civili su tale argomen lo. 151. — Tutta la storia del diritto internazionale privato si può riassumere in una lolla fra il principio dell’isolamento giuridico degli Stali e delia territorialità delle leggi ed il principio della loro coope¬ razione giuridica e della estralerri tonalità delia legge civile ispirala dal criterio delia competenza e limitata da quello della sicurezza dei singoli Stali . Non sarebbe esatto il rappresentare la scuola e la tradizione italiana da una parte, e quella francese ed olandese dall’atlra, come i due fattori di questa lotta lunga e non ancora dritta, il più esatto riconoscere che quei due indirizzi si combattono con varia vicenda nello sviluppo deila dottrina d'entrambe quelle scuole e nei due ambienti nei quali quelle rispettivamente si svolsero, infatti nel sistema italiano originario il limite del Ti tnpero d’ogni legge parti¬ colare al territorio dello statuente ed alle cose che vi si trovano, nul l’altro rappresenta che il principio negativo della territorialità, mentre il principio contrario svoltosi prima sotto l’egida dello sta¬ tuto favorevole, o di quello scelto dalla volontà delle parti, si alferma poi ne! concetto dello statuto che per intima virtù di competenza è ritenuto personale ed eslraterriloriale. La dottrina italiana svoltasi Tra ima selva di distinzioni, di suddistinzioni e di riserve, alcune delle quali estranee per sè al campo del diritto internazionale privato, quanto ai risultati si avvicinò più delle dottrine antecedenti e di molte fra quelle susseguenti, ad un ideale ordinamento dell’applica¬ zione della legge civile nello spazio; ma quanto al modo, alla distin¬ zione ed alle categorie delle leggi ed nli’unilà di sistema, presentava, soprani tlo nel periodo deile sue origini, non poche imperfezioni. Le dottrine svoltesi negli altri paesi si dimostrarono invece meno imper¬ fette nel modo, cioè nelle distinzioni fondamentali, nel concetto dei De Sta tuli a, § VII: “ ... quates rogationes etiain non ubique aduniti, dene¬ gata alieni judlcati executione, nos suo exemplo doeent abunde Gel divi; quos ideo injusliliae arguere nemo merito sustinuerit, sed potius eos jus in territorium suum sibi competens isthae ralione exercere dicendum „. 510 Capitolo OU&VO rapporti internazionali . e nei limili stessi dei l’indagine, ma furono di gran lunga più imperfette quanto ai risultali, quanto cioè alla misura assegnala all’applicazione eslraterritoriale della legge civile. La lotta per il prevalere della eslralerri tonalità delle leggi civili, ch'era stata relativamente breve in Italia e nella dottrina italiana, fu, quantunque in varia misura, pili lunga in Lutti gli altri paesi d’Europa. In Francia il sistema degli statuti personali e reali offriva una distin¬ zione non del tutto perfetta, ma un campo ben determinato alla lotta di quei due pri net pii . La distinzione non era de! Lutto perfetta, perchè sono rare assai le leggi che riguardino o unicamente le persone o uni¬ camente le cose, e perché gii stalliti misti, se si badava al criterio di distinzione, raccoglievano un gran numero di leggi frase intimamente diverse, e se si badava al criterio di applicazione, non erano che uno sdoppiamento degli statuti reali. Ma se, anziché alle ragioni giustificatrici della distinzione, si badava alia distinzione stessa come campo di azione dei due priucipii contrarii. la lotta fra quelli e il progresso dell’imo sull’altro vi appa¬ riscono storicamente evidenti di età in età. Al concetto di statuto personale corrispondeva infatti ormai nella dottrina francese quello di statuto idoneo ad un’applicazione eslraterritoriale; a quello di statuto reale corrispondeva quello della applicazione limitata al terri¬ torio dello statuente o della situazione della cosa. L’allargarsi per¬ tanto del concetto di statuto personale, l’attribuzione a questa cate¬ goria di statuti ritenuti o misti o reali, il riconoscimento dello statuto delle forme come universalmente efficace, la eslraierri tonalità attri¬ buita a molte leggi pur ritenute territoriali sotto le parvenze del contralto Lacilo, le nuove norme adombrale e professate, nella dot¬ trina anche quando non erano accolte dalla pratica, in favore della uni versai ita della successione, sono altrettante vittorie del principio fondamentale d'un retto sistema di diritto internazionale privalo. La stessa lottasi manifesta anche nello sviluppo di quel sistema della territorialità assoluta del diritto che fu professata per tulle le leggi, siano queste, quanto all'oggetto loro personali, o reali, dalla dottrina dei giuristi olandesi e belgi. Questi ultimi, prendendo per fondamento non già le ragioni de! diritto piòvalo, ma l’ordinamento ellettivo de! diritto pubblico, partivano dal concetto, del resto corri¬ spondente, nella effettiva esistenza della società internazionale, alla realtà, che nessuno Stato sia obbligato ad applicare nel proprio ter- Sviluppo do! diruto ime rossi (nude privato negli altri Stati d'Europa 511 ri torio le leggi civili di un altro Stato, qualunque sia per essere l’oggetto di queste leggi. Ma a tale assoluta territorialità delie leggi che è un effetto immediato dell' indi pendenza politica, quei giuristi facevano succedere come temperamento un altro elemento di giudizio dedotto, non meno del primo, dalle condizioni effettive dei rapporti fra le nazioni. Queste infatti, per un senso di umanità e di cortesia, o per desiderio di una universalmente utile reciprocità, s’inducono spesso a Tare anche quanto non sarebbero obbligate a consentire; e nel campo del diritto civile, acconsentono talora ad applicare una disposizione di legge straniera a rapporti cui avrebbero ti diritto di nòti applicare che la legge propria. Ma questa comitas, che è l'elemento moderatore e modificante della territorialità assoluta del diritto, può manifestarsi non solo con espresse convenzioni internazionali, ma anche ispirando la giuris¬ prudenza che è l’effetto della coscienza giuridica del popolo. Non esistono dunque limiti al suo sviluppo, nè v’hanno ostacoli, che le sue esigenze, sviluppate dalla civiltà e dal progresso dei rapporti internazionali, non possano superare; né è impossibile che la coscienza popolare intuisca e maturi e che la consuetudine completi, limiti alla territoriali là delle leggi che corrispondano piuttosto a un alto con¬ cetto morale e giuridico delia solidarietà umana e della competenza, che non al criterio politico dell’utile e della reciprocità. E pertanto nel paese dove le leggi dei singoli Stati erano proclamate per sè essen¬ zialmente territoriali, poteva, dietro alla giustificazione originaria¬ mente politica della comitas, svilupparsi lutto un sistema di diritto internazionale privato, nella genesi de! quale si riproducesse la lotta fra i due indirizzi dell’isolamemo dei singoli Stati e della eslraterri- t orialità della legge. Quello tende a contenere le esigenze della comitas, conservando il significato originario di questa quanto a giu¬ stificazione fondamentale;* e, costringendone l’efficacia quanto ad applicazione effettiva, entro i più ristretti confini; questa tende ad allargare sempre più le esigenze della cotmfas ed arriva a poco a poco, perfino a mutarne la essenza. Le diversità che sarebbero risultate se da ciascun sistema origi¬ nario prevalente nei singoli paesi si fossero rigorosamente dedo ti e tutte le conseguenze di cui era capace, venivano così a poco a poco diminuite; la dottrina e la pratica di un paese poteva usare esovenle invocare come autorità la dollrina e la pratica di un altro; tutte 512 Capitolo ottavo potevano cooperare ed aggiungere qualche elemento ad un ben costrutto sistema di diritto internazionale privalo, e ie rispettive diversità, per quanto ancora rilevanti, pur ne risultavano di mollo attenuate. Se da un lato la universalità del regolamento della capa¬ cità personale anche nei riguardi degli immobili era accolla nel maggior numero dei paesi e la universale legalità delle originarie forme degli atti era riconosciuta da Lutti, agli effetti dei contratti in genere e del regime matrimoniale in ispecie era riconosciuta dai più generale applicazióne, e la realità delle leggi relative agli immobili anche nel campo della successione, affermavasi nello stesso nostro paese dove pur pareva che il concetto romano avesse dovuto conse¬ guire più completa applicazione anche nell'ordinamento internazionale della successione. Così, per elleno d’ un tale movimento di azione e reazione di influenze, le diversità si venivano attenuando. Si conservavano nella pratica ie incertezze circa la determinazione del domicilio e della legge personale, e quelle particolari applicazioni della legge territo¬ riale ai contratti stipulati ed agli immobili esistenti nel territorio che son durate (inora nella legge inglese; restavano nella dottrina lacune, come l’incertezza di scelta fra la legge del domicilio e quella di origine quale fondamento del diritto personale; la unità della suc¬ cessione e dei rapporti di famiglia; la territorialità della legge tra¬ sformata di regola in eccezione e concretata nella dottrina dell’ordine pubblico. Ma su tulli questi punti era serbato all’epoca nostra di perfezionare il sistema e, per effetto della disformità dei progressi consegniti nei varii paesi, di creare nuovi elementi di divergenze legislative e nuove occasioni di conflitti. Ogni progresso infatti deriva da due fattoio diversi: l'uno, intrin¬ seco. risulta dagli elementi di civiltà che, giunti ad un determinalo grado di sviluppo, fruttificano in ogni tempo e in ogni ambiente con una stretta analogia di risultali; l'altro, estrinseco, deriva dalla pre¬ parazione materiale e legislativa, dalla tradizione e dalla tendenza naturale a continuare una lunga catena di antecedenti. Il progresso del diritto inlernazionale privato ha trovato nel nostro secolo entrambi quei fattori. 11 primo fu rappresentato dall'Io trecciarsi sempre più complesso e più rapido dei rapporti fra i vari i paesi, nelle trasmigra¬ zioni continue e copiose, nel di (fondersi cosmopolita d'una stessa col¬ tura intellettuale e materiale, nella grande e mondiale solidarietà Sviluppo del diritto imcrnationale privato «egli altri Stati d 'Europa 51 o economica creata dalla rapidità e dalla regolarità dei trasporti e da quel ia universale cooperazìoue che risulta dagli scambi i internazionali. In ambienti intemazionali meno vasti e nei seno di civiltà meno durature (1) altre epoche erano giunte a concepire una società internazionale ed un sistema di diritto internazionale privato. Ma nell'epoca nostra quel concetto si sviluppava e quel sistema si pre¬ parava in una famiglia di Stati che è la più vasta finora conosciuta dalla storia, e nel seno d’una civiltà da secoli trionfatrice nella potenza, tenace nella durata, e mondiale nell’espansione sua. Nel seno d’una tale società di Stati poteva prepararsi, in una dottrina uni¬ forme e scevra da caratteri nazionali, e poteva a poco a poco insinuarsi nella pratica, un sistema di diritto internazionale privato perfetto così nei fondamenti come nelle applicazioni e nei limiti. Molti diritti ora del tutto indiscussi erano stali per lungo tempo riconosciuti piuttosto come consigli dell’utile reciproco, o, tutto al più, deU'equilà, che come .dettami imperativi della ragione giuridica. Cosi la società internazio¬ nale il cui concetto era stato ispirato in varie epoche, a famiglie più o meno estese di Siati, dalla sola sollecitudine dell’utilità reciproca, appare all’epoca nostra una colletti vita esistente di per sè e in sé comprendente tulli gli Stati coinè membri d’una stessa famiglia. Da questa idea della società internazionale derivano; per tutti gli Stali die la compongono obbligazioni di solidarietà la cui esistenza non è dipendente più dai solo arili trio e la cui estensione non è più misu¬ rata dalla reciproca utilità. E fra tali obbligazioni è precipua quella di riconoscere e di applicare reciproca mente le leggi civili di cia¬ scuno Stato nel territorio degli altri secondo le indicazioni di quella competenza che risulta dall’intimo esame del rapporto giuridico. E tale risultato doveva essere promosso anche da un altro con¬ cetto proprio al nostro tempo, che riconosce la persona individua come centro dei rapporti giuridici, e considera le collettivi Là che la comprendono non come annientatrici delle sue energie o creatrici delle sue facoltà, ma come strumenti della sua tutela e del suo per¬ fezionamento. Così il punto nel quale i’interesse dello Stato debba prevalere su quello dei privali e possa impedire nel territorio l'appli¬ cazione d’una legge straniera, doveva necessariamente contenersi in confini assai più ristretti di quelli che Uuber gli aveva assegnato. (1) V. pagg. 46, 7, 8, 105, 6, 7, 194-6. 33 — Catella si, Dfriito int, gjpiv,t voL L 514 Capìtolo ottavo — Sviluppo del diritto i tuo ih azionai e privato eoo. Questa trattazione slorica, per quando compendiosa ed incompleta, pur basta a dimostrare come la formazione ed il progresso del diritto internazionale privato risultino da un lungo sviluppo storico compiu¬ tosi lentamente, ma senza soluzione di continuità. In epoche diverse, in condizioni analoghe dì capponi internazionali, ma in ambienti sempre più vasti, l'idea di società internazionale si svolge e si con¬ creta, e le varie norme giuridiche si manifestano, scompaiono e retti - li ca te si riaffermano. Cosi ogni età ed ogni dottrina nazionale porta a questo sviluppo storico il proprio contributo e le divergenze di dot¬ trina esistenti in un'epoca determinala fra i vari i paesi, appariscono, piuuosiochè antinomie irriducibili di sistemi definitivamente diversi, contrarietà fra varie fasi coesistenti d’uno sviluppo storico pur desti¬ nato ad arrivare dovunque, quando sia completo, al medesimo armo¬ nico risultato. Tale modificazione e coordinamento di concetti vecchi, tale elaborazione di concetti nuovi, e il risultato di quelli e di questa, 1 unione cioè degli uni e degli altri in un ben costrutto sistema, erano l’opera che il secolo nostro doveva compiere ne! campo delle dottrine, e che forse il secolo venturo vedrà trasfusa del tutto nella pratica dei rapporti internazionali. FINE DEL PRIMO VOLUME. 515 INDICE CAPITOLO PRIMO Introduzione, 1. Oggetto del presente studio . * - ■ Pq'Q- 2. Antecedenti storici . . . . 3. Operosità scientifica individuale i 4. Operosità scientifica collettiva . ■ * ■ * 5. Legislazione e giurisprudenza . * ■ - * fi. Attività della diplomazia . . . • « ■* 7. Analogie . . . 8, ’ Diritto internazionale privato nei paesi non cristiani . * . - ] 2 ivi 4 ivi 5 ivi ivi CAPITOLO SECONDO Il Diritto internazionale privato nel sistema del Diritto internazionale* 9. Carattere assolutamente territoriale della sovranità e dei suoi attributi . . . . .... Pag. 1 10. Varie specie di limiti alTesercizto esclusivo della sovranità . n 8 11. Sono tutti egualmente informati a ragioni supreme d’ordine inter¬ nazionale . . . * 9 CAPITOLO TERZO Notizie storiche — L'antico Oriente, 12. Partizione storica .... * . - ■ 12 13. i popoli teocratici: l’India 13 14. L’Egitto, protezione dello straniero . * - ■ ■ * 16 15. Naturalizzazione ed estraterritorialità . . 18 1& Assiri a e Persia . * . ■ - ■ 20 17. La China: sua civiltà ed espansione . - 53 13. Rapporti internazionali e diritti degli stranieri ...... 56 19. Territorialità delle leggi . . 28 20. I Fenici i ed i Cartaginesi . . ■ - 29 21. Gli Ebrei: diritti degli stranieri e conflitti di leggi ..... 32 22. La naturalizzazione . . . - . « 38 23. La schiavitù ed i diritti delPuomo .......... 40 24. La storia ebraica ed il diritto intemazionale privato * . . „ 42 516 Indice GAP ITOLO QUARTO La Grecia, Ih. Germi dei diritto internazionale privato apparsi fra i popoli del¬ ibali tieh Uà , . . Pag. Nesso della Grecia col mondo moderno: rapporti dell' antica Grecia cogli stranieri; varietà in ordine di tempo e in ordine dì lu°g0 . . » 27, Ammissione dello straniero alla residenza transitoria, sistemi diversi ti' Atene e di Sparla, espilatila Gli stranieri ammessi al domicilio: loro stalo personale di fronte alla legge . * * . . . ; , 29* Le classi inferiori della popolazione ti’ A lene e la loro condizione giuridica .............. . 30. Le classi inferiori della popolazione di Sparla . . 31- Gli schiavi; rapporto fra l’estraneilà e la schiavili']-: loro condi¬ zione . . . . . 32. Condizioni ed effetti del rematici pozione . . . 33. La cittadinanza originaria ed acquisita a Sparla 34. La cittadinanza originaria ed acquisita in Alene . - . . „ 35. Lo straniero e fammin astrazione della giustizia-; giurisdizione esclusiva e facoltativa . . 36. Ostacoli d’ordine pubblico alla giurisdizione aleniese e regole di competenza . „ 37. Lo straniero e Vapplicazione della legge; territorialità ed ecce¬ zioni convenzionali in favore della legge personale . - . „ 38. Greci e Barbari: in che fosse e finché durasse diversa la loro con¬ dizione nel diritto internazionale praticalo dalle città elleniche * 39. Valore della Grecia nello sviluppo del diritto internazionale privato . . . CAPÌTOLO QUINTO Roma- 40. Concetto primordiale dello Stato e della territorialità del suo potere . Pag. 4L Effetti negativi di questa territorialità di potere e di controllo, sulla personalità dell’individuo ch’esca dal proprio Stato . „ 42. Modificazioni delle conseguenze dì un tale sistema . . . 43. Tracci e d'antica estraneità nella graduazione delle classi sociali , 44. Cause d'indole intemazionale della schiavitù e traode di estra¬ neità nella condizione degli schiavi ........ 45. Cessazione della schiavitù e suoi effetti ....... * 46. Cittadinanza originaria: elemento personale necessario per pre¬ tenderla ed elemento territoriale necessario per conservarla « 47. Cittadinanza acquisita individuale .......... 48. Cittadinanza acquisita collettiva; effetti della naturalizzazione . 49. Ammissione parziale ai diritti dei cittadini 50. Varii significati della parola straniero: sua identità piuttosto ne¬ gativa che positiva . . 51. Modificazioni convenzionali della condizione dello straniero . * 46 43 52 58 61 68 72 76 78 80 87 91 94 101 105 108 11! 114 117 118 121 123 VÉ 128 132 134 138 Indice 517 52. Varie specie di trattati . Pag. 53. Varii diritti garantiti per trattato agli stranieri . „ 54. Diverse specie di stranieri soggetti; modificazione per legge e per consuetudine della condizione dello straniero . . 55. Contrasto fra stranieri e cittadini a Roma e nei territori! dipen¬ denti . * 56. Specie diverse di diritti ira territorio romano; jus civile; jus gen- tìwn e sua origine . „ 57. Sua indole e suo sviluppo . . 58. 1 diritti dei territori! dipendenti; municipi), prefetture e colonie „ 59. I diritti provinciali . „ 60. La giurisdizione romana . . „ 61. ] ricuperatori e le regole speciali di procedura nei litigi interes¬ santi stranieri . . 62. Applicazione della legge in genere a Roma . „ 63. Applicazione a Roma dei diritti particolari romani . . . . „ 64. Giurisdizione ed applicazione della legge nelle colonie . . , 65. Nei Municipi! . 66. Organismo giudiziario nelle provincie . , 67. Applicazione della legge e risoluzione dei conflitti nelle provincie „ 08. La giurisdizione e l’applicazione della legge neile città libere 60. Il diritto internazionale privato e lo sviluppo del diritto romano „ CAPITOLO SESTO Elementi e fattori del diritto internazionale privato nel medio evo. 70. Il medio evo e i domini i barbarici . . Pag. 71. Elementi molteplici della popolazione . „ 72. La personalità delle leggi in genere e la sua origine . . . „ 73. Suo carattere e diversi gradi del suo riconoscimento .... 74. Sua applicazione; liberi e servi . . 75. Mogli e figli . » 76. Chiesa e clero . . . 77. Varietà della legge personale romana vigente nei domimi bar¬ barici . - 78. Conflitti fra le diverse leggi personali. Analogie e diversità coi rapporti di diritto internazionale privato e regolamento eccezio¬ nale dei rapporti misti . » 79. Regolamento normale dei conflitti fra le varie leggi personali „ 80. La professione di legge, le sue forme e la sua importanza . „ 8L Se e quando esista e comesi spieghi l'autonomia individuale della professione di legge . . . 82. Sorte e carattere storico della personalità delle leggi , . » 83. Fattori della territorialità delle leggi . 84. Come e con quali gradazioni siasi manifestata . . 85. Rapporti e norme di diritto internazionale privato nel periodo della personalità delle leggi; Lega Anseatica . , 86. Fattorie d’Oriente e rapporti fra varii Siati d’Europa . . . „ 87. I diritti dello straniero ed i rapporti di diritto internazionale pri¬ vato dopo il prevalere delle leggi territoriali . . 141 143 147 150 154 157 161 162 167 170 174 176 179 181 184 187 191 195 197 199 201 203 207 209 213 215 218 221 224 227 230 233 237 241 246 250 518 ludico SS. La territorialità delle leggi e l’uniformità del diritto comune Pag. Sii La terri tonalità delle leggi e l'uniformità del diritto ecclesiastico 90. La disformità delle leggi territoriali . \ 91. Il medio evo e lo sviluppo del diritto internazionale privato . , CAPITOLO SETTIMO Sviluppo del diritto internazionale privato in Italia, 92. Sovranità autonome e sovranità subordinale . Pag. 93. Varietà e subordinazione dei diritti particolari . 94. Diverse specie di stranieri, e varietà della loro condizione 95. Emigrazione dei sudditi e condizione degli emigrati lemporani rispetto allo Stalo . 9{>- Stranieri di condizione inferiore e sudditi assimilati a stranieri 97. Cittadinanza originaria od acquisita per matrimonio; espatria- zione . 98. Naturalizzazione; suo concetto fondamentale e sue condizioni . 99. Effetti della naturalizzazione individuale e collettiva . , . 100. Stranieri; diritto di passaggio o stabilimento; uffici vietali o ri¬ servati . 101. Proprietà di cose mobili e diritto di naufragio . 102. Cose immobili; acquisto di proprietà a titolo oneroso . 103. Diritto di albinaggìo . . ’ 104. Esercizio di professioni e del commercio . 105. Protezione giudiziaria delio straniero . ’ 106. Magistrature speciali e rappresaglie . ’ 107. Autorità del diritto comune romano ed avanzi della potestà impe¬ riale . 108. Altri diritti comuni; validità ed invalidità degli Statuti; caratteri particolari del diritto internazionale privato . B 109. Primi fattori del sistema di diritto internazionale privato . , 110. I glossatori, i commentatori e ia loro dottrina . 111. Stato e capacità della persona; dottrina originaria dell'applica¬ zione stretta degli Statuti . 112. Territorialità ed estralerriloriaiità delle leggi relative allo stato ed alla capacità delle persone . . . . , 1 13. Leggi e sentenze straniere . " 114. Procedura; legge del fòro e legge straniera 115. Cose e concetto dello statuto reale . 116. Contratti; regolamento della loro essenza e della loro forma . , 1 17. Matrimonio; rapporti economici fra coniugi 118. Successione intestata . 119. Successione testamentaria; l'orma e contenuto dei testamenti „ 120. Limiti dell’applicazione della legge penale agli stranieri nel ter¬ ritorio . . . 121. Applicazione della legge penale ai cittadini fuoridei territorio „ 122. Sua applicazione agli stranieri delinquenti fuori del territorio ed effetti della sentenza penale . . 123. Indirizzo successivo della dottrina del diritto internazionale pri¬ vato in Italia . . 254 258 260 263 266 269 273 276 278 282 284 287 291 297 29» 304 307 310 314 317 321 323 327 330 332 340 344 346 349 354 358 363 367 370 373 376 1 ridice 510 CAPITOLO OTTAVO Sviluppo del diritto internazionale privato negli altri Stati d'Europa, 124. Libertà di emigrazione e di immigrazione . . Pag. 381 125. Varie specie di stranieri e diritti degli stranieri . * 386 126. Diritto di passaggio e .di stabilimento: espulsione . . * . * 390 127. Uffici pubblici; beneficenza; oneri 394 128. Regolamento ed abolizione del diritto di naufragio * . . . „ 397 129. Facoltà di commerciare; acquisto di mobili; acquisto di immo- > bili . , 401 130. Diritto di disporre dei propri: beni; attitudine a succedere . - 404 13L Diritto di allunaggio in Francia . . . 408 132, Temperamenti legislativi e convenzionali; diritti differenziali degli stranieri . n 411 133, Protezione giudiziaria . . . * 415 134* Rappresaglie .... . * . - * 419 135. Cittadinanza originaria . * 422 136. Naturalizzazione . . . . . . . , . « 424 137. Nuovi concetti fondamentali circa il conflitto delle leggi; carata tere delle varie legislazioni e maggior impero della territorialità „ 429 138. Modificazione delia dottrina italiana in Francia . , 434 139. Dottrina del ITArgenlré dei lutto contraria a quella, e lotta fra le due tendenze » 442 140. La dottrina degli statuti nei Paesi Bassi e in Inghilterra . , , 450 HI. Esame comparato delle regole sviluppate nei ‘frarii paesi; stato e capacità della persona . . . . , „ 456 142. Cose; concetto e limiti dello statuto reale . . * 462 143. Contratti ; fòro competente e regolamento della capacità . . „ 469 144. Regolamento delle forme e della sostanza del contratto . . * 472 145. Matrimonio; capacità; forme; regime patrimoniale convenzionale e legale . * 478 146. Successione testamentaria; capacità, contenuto e forme . . « 485 147. Successione intestata; unità e pluralità della successione . . „ 490 14S. Legge straniera; legge penale; territorialità e suoi limiti , . „ 49S 149. Estradizione, applicazione, misura ed effetti della pena , . * 501 1 51 L Procedura; commissioni rogatorie ed esecuzione delle sentenze „ 505 151. I due prìncipi l e ì due indirizzi nello sviluppo del diritto interna* zinnale privato; continuità storica delia loro lotta ed unità siste¬ matica dei loro risultati . , . * * . ,509